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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 30/05/2025, n. 645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 645 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
Sezione civile in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Lorenza
Pedullà, letti gli artt. 132, 281 quinquies e 352 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 2851 del Ruolo Generale Affari
Civili Contenziosi dell'anno 2020, vertente tra
C.F.: C.F. ), nato a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1 il 4 dicembre 1955, ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliato a Teramo, in via Mario Capuani, n. 39, presso e nello studio dell'Avv. Prof. Nicola Sotgiu, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione in appello.
- parte appellante -
e
C.F.: ), nata a [...] Controparte_1 C.F._2 il 12 gennaio 1946, residente a [...], elettivamente domiciliata ad Alba AT (TE), in via Arezzo, n. 4, presso e nello studio degli Avv.ti Claudino Saccuti e Valeria Saccuti, che la rappresentano difendono giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione in appello.
- parte appellata -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 55/2020 del Giudice di Pace di
Teramo, pubblicata in data 22 gennaio 2020, non notificata.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni celebrata in data 10 marzo 2025.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO (di secondo grado)
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, il dott.
[...]
di professione odontoiatra, ha proposto impugnazione avverso la Parte_1 sentenza n. 55/2020, con la quale il Giudice di Pace di Teramo, accogliendo l'opposizione spiegata dall'allora opponente (paziente del Controparte_1 dott. al decreto ingiuntivo n. 1326/2017 emesso nei confronti di Parte_1 quest'ultima, nonché la domanda risarcitoria dalla medesima avanzata in via riconvenzionale, ha revocato il predetto decreto monitorio e condannato il dott. al pagamento, in favore della sig.ra della somma Parte_1 CP_1 di € 1.500,00 a titolo di risarcimento danni, nonché al pagamento delle spese di C.T.U. medico-legale ed alla rifusione delle spese di lite, liquidate nella misura di € 1.386,95, di cui € 181,95 per spese esenti, oltre 15% rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
La decisione di primo grado è stata impugnata dal dott. sulla Parte_1 base dei seguenti motivi: “
1. Erroneità della sentenza per avere affermato la responsabilità medica del dott. e per aver condannato lo stesso al Parte_1
risarcimento del danno” (p. 5 citazione), “2. Erroneità della sentenza per avere ritenuto congrue le somme già incassate dal dott. e per aver Parte_1 conseguentemente revocato il decreto ingiuntivo. Fondatezza della pretesa creditoria”
(p. 11 citazione) e “
3. Condanna alle spese della sig.ra (p. 13 Controparte_1 citazione), motivi sulla cui scorta l'appellante ha chiesto all'intestato
Tribunale, “in riforma della sentenza impugnata, [di] respingere l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. n. 1326/2017, reso dal Giudice di Pace di Teramo;
- sempre in riforma della sentenza impugnata, respingere la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno proposta dalla sig.ra per le ragioni di cui alla CP_1 narrativa che precede;
- condannare la Sig.ra alla refusione delle spese dei CP_1 due gradi di giudizio e delle spese di c.t.u.”.
Con comparsa depositata in data 19 gennaio 2021, si è costituita in giudizio la sig.ra chiedendo in via principale “il rigetto integrale CP_1 dell'appello con conferma della sentenza di primo grado e condanna alle spese di lite” ed aggiungendo che, “Pur ritenendo la sentenza esente da censure per le ragioni dedotte, in via del tutto subordinata, laddove in accoglimento dell'appello dovesse escludersi l'inadempimento del professionista, si ripropongono le conclusioni avanzate in via gradata in prime cure. Si chiede quindi che, in ogni caso, venga
2 accertato l'intervenuto recesso per giusta causa da parte della sig.ra del CP_1 rapporto intercorso con il Dott. revocato conseguentemente il DI opposto Parte_1
e determinato in complessivi € 6.600,00 (definiti detraendo dall'importo di € 7.450,00, indicato dal CTU per i lavori “inseriti in bocca” la somma di € 850,00 pari alla rilevata differenza tra i valori medi del tariffario ed i maggiori importi quantificati, senza idonea e specifica motivazione, dal CTU) il compenso al medesimo spettante per i trattamenti ultimati alla data del recesso in favore della sig.ra dichiarando CP_1 conseguentemente, stante il maggiore importo a suo tempo corrisposto dalla sig.ra
l'infondatezza della pretesa creditoria ex adverso vantata. In via CP_1 ulteriormente gradata, in caso di ritenuta applicazione dell'art. 2237 c.c., previa revoca del DI opposto, si chiede che il compenso residuo spettante al Dott. Parte_1 venga determinato nella minore somma di € 2.950,00, deducendo dall'importo complessivamente indicato dal CTU di € 10.850,00, la somma di € 950,00, pari alla rilevata complessiva differenza tra i valori medi del tariffario ed i maggiori importi quantificati, senza idonea e specifica motivazione, dal CTU, oltre che l'importo a suo tempo corrisposto dalla deducente di € 6.950,00. Il tutto con vittoria di spese di lite.”
A seguito di diversi rinvii disposti dal precedente titolare del procedimento, i procuratori delle parti, all'udienza del 10 marzo 2025 - l'unica celebrata dallo scrivente magistrato divenuto titolare del fascicolo il 12 marzo
2024 - hanno precisato le rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'appello proposto dal dott. è integralmente fondato. Parte_1
Al fine di cogliere le ragioni sottese all'accoglimento del gravame, si rende necessario, in via preliminare, ripercorrere in maniera sintetica i fatti oggetto di causa.
Il dott. aveva richiesto ed ottenuto il decreto n. 1326/2017, con Parte_1 il quale il Giudice di Pace di Teramo ha ingiunto alla sig.ra ex CP_1 paziente dell'ingiungente, il pagamento della somma di € 4.300,00, a titolo di prestazioni odontoiatriche rese in suo favore tra il 4 giugno 2014 ed il luglio
2015. (cfr. ricorso monitorio e decreto ingiuntivo).
Il predetto decreto ingiuntivo è stato opposto dalla paziente (odierna appellata), la quale, oltre a chiederne la revoca, ha altresì avanzato in via
3 riconvenzionale domanda di risarcimento “dei danni, patrimoniali e non” dalla stessa asseritamente subiti.
Il giudizio di opposizione incardinato avanti al Giudice di Pace di
Teramo (rubricato al R.G. n. 293/2018), istruito mediante interrogatorio formale della sig.ra escussione di testimoni di entrambe le parti e CP_1 nomina di C.T.U. medico-legale, in persona del dott. è Persona_1 culminato con la sentenza n. 55/2020, oggi appellata, che, in accoglimento dell'opposizione, ha revocato il predetto decreto ingiuntivo e, in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dalla sig.ra ha CP_1 condannato il dott. a pagare, in favore di quest'ultima, la somma Parte_1 di € 1.500,00 a titolo di risarcimento danni (oltre che alle spese di C.T.U. ed alla rifusione delle spese di lite).
Nella pronuncia appellata, che nella parte iniziale ripercorre alcune dichiarazioni testimoniali acquisite nel corso del giudizio, il Giudice di Pace ha concluso affermando che “gli interventi del Dott. tecnicamente Parte_1 corretti, non hanno risolto il problema per cui era stato interpellato. In conseguenza dell'inadempimento dell'opposto e delle conclusioni del CTU in ordine alla determinazione dell'importo per i lavori eseguiti si ritiene che sia congrua la somma già corrisposta dalla sig.ra con la conseguenza che nulla più è dovuto per CP_1 gli interventi effettuati dal dentista. In ordine al risarcimento del danno si ritiene che lo stesso sia stato sufficientemente provato in termini di danno morale per il disagio ed il dolore patito e debba di conseguenza essere liquidato in complessivi € 15.500,00.”
(cfr. p. 4 sentenza di primo grado).
Ebbene, l'odierna parte appellante ha, in estrema sintesi, criticato la decisione del giudice di prime cure, il quale non solo ha revocato il decreto ingiuntivo sul presupposto di aver erroneamente ritenuto che il C.T.U. abbia stimato come “congrua” la somma (di € 6.950,00) già versata dalla paziente ed incassata dal dott. per tutte le cure odontoiatriche CP_1 Parte_1 rese, che è quindi stata erroneamente intesa come già “satisfattiva” dell'intero operato posto in essere dal professionista, ma ha altresì affermato la responsabilità per inadempimento dell'odontoiatra, nonostante in maniera contraddittoria abbia specificato che gli interventi siano stati “tecnicamente corretti” e nonostante la C.T.U. di chiaro segno opposto (che ha infatti accertato la correttezza del proprio operato), ritenendo come inadempimento
4 giuridicamente rilevante non l'inesatta esecuzione delle cure dentali, che infatti non è stata riscontrata, quanto piuttosto una responsabilità per difetto di “alleanza terapeutica” con la paziente, richiamando all'uopo documenti non annoverabili fra le fonti del diritto, quali la “Carta Europea dei diritti del malato del 2002”.
Ebbene, come anticipato, l'appello deve essere integralmente accolto, con conseguente reiezione sia dell'opposizione interposta dall'odierna appellata avverso il decreto monitorio, sia della domanda risarcitoria spiegata in via riconvenzionale.
Procedendo con ordine e quindi muovendo dal merito dell'opposizione, emerge in maniera chiara e nitida, dalle risultanze della C.T.U. espletata in primo grado, che alcun tipo di responsabilità può invero riconoscersi a carico del professionista odierno appellante, già parte opposta in primo grado.
Infatti, dal punto di vista del “consenso informato sottoscritto” dalla sig.ra l'Ausiliario nominato nel giudizio di primo grado ha “accerta[to] CP_1 la adeguata informazione dell'intervento chirurgico che si apprestava ad effettuare dopo consenso esaustivo con analisi di tutti i possibili rischi” (cfr. p. 12 relazione peritale prodotta sub doc. O fascicolo appellante), concludendo che “Tutte le doverose informative alla paziente compreso possibili complicanze, terapie successive sono state fornite dal Dr. (cfr. p. 13 relazione peritale prodotta sub Parte_1 doc. O fascicolo appellante).
Dal punto di vista della corretta esecuzione dei trattamenti effettuati, il
C.T.U. ha sostenuto di poter “tranquillamente attestare che l'intervento effettuato alla signora in particolar modo l'impianto sul 47 motivo del contenzioso CP_1 sono stati effettuati secondo la miglior pratica medica nel rispetto delle modalità tecniche e delle linee guida suggerite” e che, pur non essendo in dubbio i disagi dalla riferiti e subiti dalla paziente, “tali disagi di natura non spiegabile e non attribuibile al buon operato del Dott. risultano essere di natura imprevista Parte_1 ed imprevedibile come dettagliato dallo specialista medico legale mio consulente dr.
(cfr. p. 12 relazione peritale prodotta sub doc. O fascicolo Persona_2 appellante); nelle conclusioni dell'elaborato, il C.T.U. ha quindi ribadito che,
“In considerazione delle condizioni e del complessivo stato di salute della paziente gli stessi sono stati effettuati secondo la migliore pratica clinica e secondo perizia,
5 prudenza e diligenza” (cfr. p. 13 relazione peritale prodotta sub doc. O fascicolo appellante).
Quanto poi al nesso eziologico, il C.T.U. ha espressamente affermato che le conseguenze negative dedotte dall'allora opponente - odierna appellata -
“nell'atto di citazione non sono riconducibili a condotte del convenuto e l'operato del medesimo risulta corretto” (cfr. p. 14 relazione peritale prodotta sub doc. O fascicolo appellante).
Di conseguenza, alla luce delle chiare emergenze della relazione peritale in atti, il Giudice di ha evidentemente errato laddove ha sostenuto Parte_2 che gli interventi di cura pratica dal dott. seppur “tecnicamente Parte_1 corretti, non hanno risolto il problema per cui era stato interpellato” (p. 4 sentenza), giacché, come visto, è stato apertamente escluso il nesso di causalità fra i danni lamentati dalla paziente, e cioè l'aggravamento del dolore avvertito e l'operato – corretto e scevro di errori esecutivi e/o diagnostici – del dott.
rivelandosi così destituita di fondamento la difesa coltivata dalla Parte_1 appellata secondo cui “il solo fatto di avere eseguito interventi tecnicamente corretti non vale a tenere indenne da responsabilità il professionista, essendo suo specifico onere, a fronte dell'assolvimento dell'onere probatorio da parte della paziente ed ai sensi dell'art. 1218 c.c., quello di dimostrare che una causa imprevedibile ed inevitabile ha pregiudicato l'esatta esecuzione della prestazione. In altri termini, il fatto che dalla ctu non sia emerso da cosa sia dipeso l'aggravamento del dolore a seguito dell'impianto in zona 4.7 (risolto solo con la rimozione dello stesso impianto), non pregiudica la raggiunta prova del nesso causale – tra aggravamento del dolore e
l'impianto - ma riguarda la sfera dell'imputabilità dell'evento al professionista, che non è quindi stato in grado di dimostrare trattarsi di causa ad egli non imputabile.”
(cfr. p. 3 comparsa di costituzione in appello).
Peraltro, giova specificare che, anche laddove fosse stato accertato un caso di malpractice odontoiatrico, in ogni caso va ribadito che i disagi patiti dalla paziente “risultano essere di natura imprevista ed imprevedibile come dettagliato dallo specialista medico legale mio consulente dr. ” (cfr. Persona_2
p. 12 relazione peritale prodotta sub doc. O fascicolo appellante).
Inoltre, nella sentenza gravata, il Giudice di Pace sostiene che, “seppur non si possa discutere e mettere in dubbio la professionalità del Dott. Parte_1 tuttavia, si deve valutare anche il diritto del paziente, per come sancito e tutelato dalla
6 carta Europea dei diritti del malato del 2002,” che all'art. 14 prevede la reciproca collaborazione tra medico e paziente, rilevando come “nel caso che ci occupa è emerso che il professionista non ha adempiuto pienamente a quanto prescritto in termini di chiarezza, di completezza di informazione, di necessità di aver un rapporto paritetico e di condivisione delle scelte e delle conseguenze del trattamento”, affermazione, tuttavia, che è pianamente smentita da quanto sopra riportato in tema di consenso informato, per come ampiamente verificato dal C.TU..
Ciò chiarito, osserva il Tribunale che il Giudice di prime cure ha commesso un ulteriore errore laddove ha sostenuto che, sulla base delle
“conclusioni del CTU in ordine alla determinazione dell'importo per i lavoro eseguiti”, debba ritenersi “congrua la somma già corrisposta della sig.ra CP_1 con la conseguenza che nulla più è dovuto per gli interventi effettuati dal dentista”
(p. 4 sentenza).
In disparte la contraddittorietà di una simile conclusione rispetto alla premessa (errata) dell'inadempimento del professionista (posto che, se questi fosse stato per ipotesi inadempiente, non si vede per quale ragione avrebbe avuto diritto a ritenere le somme incassate, da considerarsi satisfattive delle prestazioni eseguite), in ogni caso, è evidente che il Giudice di prime cure ha frainteso le risultanze dell'elaborato peritale.
Si rammenta infatti che, ai fini che qui interessano, il C.T.U. ha accertato che “gli onorari richiesti e di trattamenti effettuati risultano congrui” (cfr. p. 15 relazione peritale prodotta sub doc. O fascicolo appellante).
Inoltre, all'Ausiliario è stato posto anche il seguente quesito (formulato peraltro da parte opponente ed acriticamente recepito dal Giudice): “Accerti la congruità o meno dell'importo corrisposto dalla perizianda (6.950) in relazione agli interventi correttamente effettuati dal dott. sulla sua persona”, cui il Parte_1
C.T.U. ha risposto che “Gli interventi effettuati dal dott. risultano tutti Parte_1 perfettamente congrui” (cfr. p. 14 relazione peritale prodotta sub doc. O fascicolo appellante).
Ebbene, è doveroso sottolineare che la somma di € 6.950,00 è stata versata dalla paziente in relazione a cure odontoiatriche la cui realizzazione non è stata invero contestata, posto che infatti il dott. tanto in sede Parte_1 monitoria quanto in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, si è limitato a chiedere il pagamento delle cure odontoiatriche effettivamente realizzate per
7 la somma di € 4.300,00, che è pari alla differenza fra la somma di € 11.250,00
(di cui al preventivo accettato dalla paziente) ed appunto l'acconto già versato di € 6.950,00 (le cui prestazioni di cura non sono state minimamente contestate).
In altri termini, la sentenza oggi gravata è errata laddove statuisce che la predetta somma di € 6.950,00 è risultata congrua all'esito della C.T.U. in relazione a tutte le cure odontoiatriche eseguite dal dott. anziché Parte_1 alle sole cure non contestate e, come tali, naturalmente estranee al giudizio.
Di conseguenza, l'opposizione spiegata va rigettata ed il decreto ingiuntivo oggetto della stessa deve essere integralmente confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
Passando quindi alla domanda di risarcimento del danno avanzata in via riconvenzionale dall'allora opponente, il Giudice di prime cure ha ritenuto che il danno “sia stato sufficientemente provato in termini di danno morale per il disagio ed il dolore patito e debba di conseguenza essere liquidato in complessivi €
1.500,00”.
Senonché, è evidente che, non essendo riscontrabile, per le ragioni sopra illustrate, alcun inadempimento contrattuale a carico dell'odierno appellante, il cui operato è immune da qualsiasi tipologia di censura, essendo stato espletato, come accertato dal C.T.U., “secondo la migliore pratica clinica e secondo perizia, prudenza e diligenza” (cfr. p. 13 relazione peritale prodotta sub doc. O fascicolo appellante), ne consegue che la domanda di risarcimento del danno avanzata dalla paziente non poteva e non può evidentemente essere accolta
(correttamente quindi il C.T.U., “Come da relazione allegata dello Specialista Pers Medico Legale mio consulente dr. Medico, non essendo stato verificato l
[...]
non si ravvisa la presenza del al riguardo CP_2 Controparte_3 dell'operato del convenuto.” – cfr. p. 14 relazione peritale prodotta sub doc. O fascicolo appellante;
ed ancora “Le spese mediche successive di cura tuttavia sostenute dalla perizianda non risultano riconducibili all'operato del dr. Parte_1
Non possono essere quantificate poiché in relazione al corretto operato del dott. non ne risultano responsabilità in merito”), risultando per l'effetto Parte_1 irrilevanti le dichiarazioni testimoniali raccolte in corso di causa in ordine ai dolori ed all'aumento della sindrome algica lamentati dalla paziente.
8 Pertanto, alla luce di quanto sin qui illustrato, anche la domanda spiegata in via riconvenzionale di risarcimento del danno va rigettata.
Quanto poi alle domande avanzate, in via gradata, nella comparsa di costituzione in appello di (i) accertamento del recesso per giusta causa e (ii) di riduzione del corrispettivo, che, secondo quanto espressamente affermato della difesa dell'appellata, erano state già avanzate in primo grado e sono quindi ora riproposte nell'odierno giudizio di gravame (a p. 5 della comparsa in appello, si legge infatti: “in via del tutto subordinata, laddove in accoglimento dell'appello dovesse escludersi l'inadempimento del professionista, si ripropongono le conclusioni avanzate in via gradata in prime cure.”), non può fare a meno il
Tribunale di evidenziare come, a ben vedere, le predette domande siano state irritualmente, recte tardivamente proposte nel giudizio di primo grado, posto che le stesse non sono invero contenute nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo (cfr. le relative conclusioni, in cui la sig.ra chiede CP_1 soltanto la revoca del decreto ingiuntivo, la condanna in via riconvenzionale di controparte al risarcimento del danno e le spese di lite), risultando le stesse avanzate, infatti, per la prima volta solo in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione celebrata il 18 dicembre 2019 (cfr. doc. R allegato al fascicolo di parte appellante), ad onta di quanto disposto dall'art. 320 c.p.c. - nella versione ratione temporis all'epoca vigente -, con il corollario per cui le stesse, essendo inammissibili in primo grado, vanno considerate in quello presente d'appello alla stregua di “domande nuove”, e, come tali, soggette al c.d. “divieto dei nova” consacrato nell'art. 345 c.p.c..
Pertanto, in definitiva, sulla scorta delle superiori considerazioni,
l'appello proposto dal dott. deve essere accolto, con conseguente Parte_1 annullamento della sentenza gravata, per cui, in sua integrale sostituzione, va disposto il rigetto dell'opposizione spiegata da avverso il Controparte_1 decreto ingiuntivo n. 1326/2017 reso dal Giudice di Pace di Teramo, che, per l'effetto, va confermato e va considerato, pertanto, definitivamente esecutivo;
va inoltre rigettata, per le ragioni sopra illustrate, la domanda di risarcimento del danno avanzata in via riconvenzionale da ed infine Controparte_1 vanno dichiarate inammissibili, siccome nuove e dunque in violazione dell'art. 345 c.p.c., le domande avanzate in via subordinata da parte appellata.
9 Da ultimo, venendo alla regolamentazione delle spese di lite, considerato l'esito del presente giudizio di appello e rammentato che, in ipotesi di riforma - totale o parziale - della sentenza impugnata, il giudice di appello deve procedere, anche d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali di primo grado, in base ad un criterio unitario e globale dei due gradi di giudizio (cfr.
Cass. civ., n. 2274/2017), ne consegue che parte appellata, e quindi la sig.ra deve essere condannata alla refusione delle spese del doppio grado CP_1 di giudizio, che vengono cumulativamente liquidate, come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, succ. mod. (in specie, per il primo grado: valore della controversia compreso nello scaglione da € 1.100,01 a € 5.200,00 ed applicazione dei parametri minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, stante la non particolare difficoltà dell'affare, ed invece del parametro medio per la fase istruttoria;
per il secondo grado: valore della controversia compreso nello scaglione da €
1.100,01 a € 5.200,00, con applicazione dei parametri minimi per tutte le fasi, e quindi con riduzione del 50% ai sensi dell'art. 4, comma I del citato D.M. n.
55/2014, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni giuridiche involte e della estrema limitata attività svolta nel secondo grado di giudizio).
Anche le spese della C.T.U. espletata nel corso del procedimento di primo grado seguono il criterio della soccombenza e sono quindi poste definitivamente a carico di Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Teramo, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, nel giudizio di appello rubricato al R.G. n. 2851/2020 promosso da nei confronti Parte_1 di così provvede: Controparte_1
1. ACCOGLIE l'appello proposto da per le ragioni di cui Parte_1 in parte motiva e, per l'effetto,
2. ANNULLA la sentenza gravata e, in sua integrale sostituzione,
3. RIGETTA l'opposizione spiegata da avverso il decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 1326/2017 emesso in data 10 ottobre 2017 e pubblicato in data
16 ottobre 2017 dal Giudice di Pace di Teramo, che, per l'effetto, va confermato e va considerato, pertanto, definitivamente esecutivo;
10 4. RIGETTA la domanda di risarcimento del danno avanzata in via riconvenzionale da ei confronti di Controparte_1 Parte_1
5. DICHIARA inammissibili, siccome nuove e dunque in violazione dell'art. 345 c.p.c., le domande avanzate in via subordinata da Controparte_1 nei confronti di Parte_1
6. CONDANNA alla refusione, in favore del Controparte_1 [...]
delle spese di lite del doppio grado, che sono liquidate in € Parte_1
2.087,00 per compensi (di cui, in particolare, € 809,00 per il primo grado ed
€ 1.278,00 per il grado d'appello), oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
7. PONE le spese di C.T.U. espletata nel corso del procedimento di primo grado definitivamente a carico di Controparte_1
Così deciso in Teramo, il 30 maggio 2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Lorenza Pedullà
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
Sezione civile in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Lorenza
Pedullà, letti gli artt. 132, 281 quinquies e 352 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 2851 del Ruolo Generale Affari
Civili Contenziosi dell'anno 2020, vertente tra
C.F.: C.F. ), nato a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1 il 4 dicembre 1955, ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliato a Teramo, in via Mario Capuani, n. 39, presso e nello studio dell'Avv. Prof. Nicola Sotgiu, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione in appello.
- parte appellante -
e
C.F.: ), nata a [...] Controparte_1 C.F._2 il 12 gennaio 1946, residente a [...], elettivamente domiciliata ad Alba AT (TE), in via Arezzo, n. 4, presso e nello studio degli Avv.ti Claudino Saccuti e Valeria Saccuti, che la rappresentano difendono giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione in appello.
- parte appellata -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 55/2020 del Giudice di Pace di
Teramo, pubblicata in data 22 gennaio 2020, non notificata.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni celebrata in data 10 marzo 2025.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO (di secondo grado)
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, il dott.
[...]
di professione odontoiatra, ha proposto impugnazione avverso la Parte_1 sentenza n. 55/2020, con la quale il Giudice di Pace di Teramo, accogliendo l'opposizione spiegata dall'allora opponente (paziente del Controparte_1 dott. al decreto ingiuntivo n. 1326/2017 emesso nei confronti di Parte_1 quest'ultima, nonché la domanda risarcitoria dalla medesima avanzata in via riconvenzionale, ha revocato il predetto decreto monitorio e condannato il dott. al pagamento, in favore della sig.ra della somma Parte_1 CP_1 di € 1.500,00 a titolo di risarcimento danni, nonché al pagamento delle spese di C.T.U. medico-legale ed alla rifusione delle spese di lite, liquidate nella misura di € 1.386,95, di cui € 181,95 per spese esenti, oltre 15% rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
La decisione di primo grado è stata impugnata dal dott. sulla Parte_1 base dei seguenti motivi: “
1. Erroneità della sentenza per avere affermato la responsabilità medica del dott. e per aver condannato lo stesso al Parte_1
risarcimento del danno” (p. 5 citazione), “2. Erroneità della sentenza per avere ritenuto congrue le somme già incassate dal dott. e per aver Parte_1 conseguentemente revocato il decreto ingiuntivo. Fondatezza della pretesa creditoria”
(p. 11 citazione) e “
3. Condanna alle spese della sig.ra (p. 13 Controparte_1 citazione), motivi sulla cui scorta l'appellante ha chiesto all'intestato
Tribunale, “in riforma della sentenza impugnata, [di] respingere l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. n. 1326/2017, reso dal Giudice di Pace di Teramo;
- sempre in riforma della sentenza impugnata, respingere la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno proposta dalla sig.ra per le ragioni di cui alla CP_1 narrativa che precede;
- condannare la Sig.ra alla refusione delle spese dei CP_1 due gradi di giudizio e delle spese di c.t.u.”.
Con comparsa depositata in data 19 gennaio 2021, si è costituita in giudizio la sig.ra chiedendo in via principale “il rigetto integrale CP_1 dell'appello con conferma della sentenza di primo grado e condanna alle spese di lite” ed aggiungendo che, “Pur ritenendo la sentenza esente da censure per le ragioni dedotte, in via del tutto subordinata, laddove in accoglimento dell'appello dovesse escludersi l'inadempimento del professionista, si ripropongono le conclusioni avanzate in via gradata in prime cure. Si chiede quindi che, in ogni caso, venga
2 accertato l'intervenuto recesso per giusta causa da parte della sig.ra del CP_1 rapporto intercorso con il Dott. revocato conseguentemente il DI opposto Parte_1
e determinato in complessivi € 6.600,00 (definiti detraendo dall'importo di € 7.450,00, indicato dal CTU per i lavori “inseriti in bocca” la somma di € 850,00 pari alla rilevata differenza tra i valori medi del tariffario ed i maggiori importi quantificati, senza idonea e specifica motivazione, dal CTU) il compenso al medesimo spettante per i trattamenti ultimati alla data del recesso in favore della sig.ra dichiarando CP_1 conseguentemente, stante il maggiore importo a suo tempo corrisposto dalla sig.ra
l'infondatezza della pretesa creditoria ex adverso vantata. In via CP_1 ulteriormente gradata, in caso di ritenuta applicazione dell'art. 2237 c.c., previa revoca del DI opposto, si chiede che il compenso residuo spettante al Dott. Parte_1 venga determinato nella minore somma di € 2.950,00, deducendo dall'importo complessivamente indicato dal CTU di € 10.850,00, la somma di € 950,00, pari alla rilevata complessiva differenza tra i valori medi del tariffario ed i maggiori importi quantificati, senza idonea e specifica motivazione, dal CTU, oltre che l'importo a suo tempo corrisposto dalla deducente di € 6.950,00. Il tutto con vittoria di spese di lite.”
A seguito di diversi rinvii disposti dal precedente titolare del procedimento, i procuratori delle parti, all'udienza del 10 marzo 2025 - l'unica celebrata dallo scrivente magistrato divenuto titolare del fascicolo il 12 marzo
2024 - hanno precisato le rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'appello proposto dal dott. è integralmente fondato. Parte_1
Al fine di cogliere le ragioni sottese all'accoglimento del gravame, si rende necessario, in via preliminare, ripercorrere in maniera sintetica i fatti oggetto di causa.
Il dott. aveva richiesto ed ottenuto il decreto n. 1326/2017, con Parte_1 il quale il Giudice di Pace di Teramo ha ingiunto alla sig.ra ex CP_1 paziente dell'ingiungente, il pagamento della somma di € 4.300,00, a titolo di prestazioni odontoiatriche rese in suo favore tra il 4 giugno 2014 ed il luglio
2015. (cfr. ricorso monitorio e decreto ingiuntivo).
Il predetto decreto ingiuntivo è stato opposto dalla paziente (odierna appellata), la quale, oltre a chiederne la revoca, ha altresì avanzato in via
3 riconvenzionale domanda di risarcimento “dei danni, patrimoniali e non” dalla stessa asseritamente subiti.
Il giudizio di opposizione incardinato avanti al Giudice di Pace di
Teramo (rubricato al R.G. n. 293/2018), istruito mediante interrogatorio formale della sig.ra escussione di testimoni di entrambe le parti e CP_1 nomina di C.T.U. medico-legale, in persona del dott. è Persona_1 culminato con la sentenza n. 55/2020, oggi appellata, che, in accoglimento dell'opposizione, ha revocato il predetto decreto ingiuntivo e, in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dalla sig.ra ha CP_1 condannato il dott. a pagare, in favore di quest'ultima, la somma Parte_1 di € 1.500,00 a titolo di risarcimento danni (oltre che alle spese di C.T.U. ed alla rifusione delle spese di lite).
Nella pronuncia appellata, che nella parte iniziale ripercorre alcune dichiarazioni testimoniali acquisite nel corso del giudizio, il Giudice di Pace ha concluso affermando che “gli interventi del Dott. tecnicamente Parte_1 corretti, non hanno risolto il problema per cui era stato interpellato. In conseguenza dell'inadempimento dell'opposto e delle conclusioni del CTU in ordine alla determinazione dell'importo per i lavori eseguiti si ritiene che sia congrua la somma già corrisposta dalla sig.ra con la conseguenza che nulla più è dovuto per CP_1 gli interventi effettuati dal dentista. In ordine al risarcimento del danno si ritiene che lo stesso sia stato sufficientemente provato in termini di danno morale per il disagio ed il dolore patito e debba di conseguenza essere liquidato in complessivi € 15.500,00.”
(cfr. p. 4 sentenza di primo grado).
Ebbene, l'odierna parte appellante ha, in estrema sintesi, criticato la decisione del giudice di prime cure, il quale non solo ha revocato il decreto ingiuntivo sul presupposto di aver erroneamente ritenuto che il C.T.U. abbia stimato come “congrua” la somma (di € 6.950,00) già versata dalla paziente ed incassata dal dott. per tutte le cure odontoiatriche CP_1 Parte_1 rese, che è quindi stata erroneamente intesa come già “satisfattiva” dell'intero operato posto in essere dal professionista, ma ha altresì affermato la responsabilità per inadempimento dell'odontoiatra, nonostante in maniera contraddittoria abbia specificato che gli interventi siano stati “tecnicamente corretti” e nonostante la C.T.U. di chiaro segno opposto (che ha infatti accertato la correttezza del proprio operato), ritenendo come inadempimento
4 giuridicamente rilevante non l'inesatta esecuzione delle cure dentali, che infatti non è stata riscontrata, quanto piuttosto una responsabilità per difetto di “alleanza terapeutica” con la paziente, richiamando all'uopo documenti non annoverabili fra le fonti del diritto, quali la “Carta Europea dei diritti del malato del 2002”.
Ebbene, come anticipato, l'appello deve essere integralmente accolto, con conseguente reiezione sia dell'opposizione interposta dall'odierna appellata avverso il decreto monitorio, sia della domanda risarcitoria spiegata in via riconvenzionale.
Procedendo con ordine e quindi muovendo dal merito dell'opposizione, emerge in maniera chiara e nitida, dalle risultanze della C.T.U. espletata in primo grado, che alcun tipo di responsabilità può invero riconoscersi a carico del professionista odierno appellante, già parte opposta in primo grado.
Infatti, dal punto di vista del “consenso informato sottoscritto” dalla sig.ra l'Ausiliario nominato nel giudizio di primo grado ha “accerta[to] CP_1 la adeguata informazione dell'intervento chirurgico che si apprestava ad effettuare dopo consenso esaustivo con analisi di tutti i possibili rischi” (cfr. p. 12 relazione peritale prodotta sub doc. O fascicolo appellante), concludendo che “Tutte le doverose informative alla paziente compreso possibili complicanze, terapie successive sono state fornite dal Dr. (cfr. p. 13 relazione peritale prodotta sub Parte_1 doc. O fascicolo appellante).
Dal punto di vista della corretta esecuzione dei trattamenti effettuati, il
C.T.U. ha sostenuto di poter “tranquillamente attestare che l'intervento effettuato alla signora in particolar modo l'impianto sul 47 motivo del contenzioso CP_1 sono stati effettuati secondo la miglior pratica medica nel rispetto delle modalità tecniche e delle linee guida suggerite” e che, pur non essendo in dubbio i disagi dalla riferiti e subiti dalla paziente, “tali disagi di natura non spiegabile e non attribuibile al buon operato del Dott. risultano essere di natura imprevista Parte_1 ed imprevedibile come dettagliato dallo specialista medico legale mio consulente dr.
(cfr. p. 12 relazione peritale prodotta sub doc. O fascicolo Persona_2 appellante); nelle conclusioni dell'elaborato, il C.T.U. ha quindi ribadito che,
“In considerazione delle condizioni e del complessivo stato di salute della paziente gli stessi sono stati effettuati secondo la migliore pratica clinica e secondo perizia,
5 prudenza e diligenza” (cfr. p. 13 relazione peritale prodotta sub doc. O fascicolo appellante).
Quanto poi al nesso eziologico, il C.T.U. ha espressamente affermato che le conseguenze negative dedotte dall'allora opponente - odierna appellata -
“nell'atto di citazione non sono riconducibili a condotte del convenuto e l'operato del medesimo risulta corretto” (cfr. p. 14 relazione peritale prodotta sub doc. O fascicolo appellante).
Di conseguenza, alla luce delle chiare emergenze della relazione peritale in atti, il Giudice di ha evidentemente errato laddove ha sostenuto Parte_2 che gli interventi di cura pratica dal dott. seppur “tecnicamente Parte_1 corretti, non hanno risolto il problema per cui era stato interpellato” (p. 4 sentenza), giacché, come visto, è stato apertamente escluso il nesso di causalità fra i danni lamentati dalla paziente, e cioè l'aggravamento del dolore avvertito e l'operato – corretto e scevro di errori esecutivi e/o diagnostici – del dott.
rivelandosi così destituita di fondamento la difesa coltivata dalla Parte_1 appellata secondo cui “il solo fatto di avere eseguito interventi tecnicamente corretti non vale a tenere indenne da responsabilità il professionista, essendo suo specifico onere, a fronte dell'assolvimento dell'onere probatorio da parte della paziente ed ai sensi dell'art. 1218 c.c., quello di dimostrare che una causa imprevedibile ed inevitabile ha pregiudicato l'esatta esecuzione della prestazione. In altri termini, il fatto che dalla ctu non sia emerso da cosa sia dipeso l'aggravamento del dolore a seguito dell'impianto in zona 4.7 (risolto solo con la rimozione dello stesso impianto), non pregiudica la raggiunta prova del nesso causale – tra aggravamento del dolore e
l'impianto - ma riguarda la sfera dell'imputabilità dell'evento al professionista, che non è quindi stato in grado di dimostrare trattarsi di causa ad egli non imputabile.”
(cfr. p. 3 comparsa di costituzione in appello).
Peraltro, giova specificare che, anche laddove fosse stato accertato un caso di malpractice odontoiatrico, in ogni caso va ribadito che i disagi patiti dalla paziente “risultano essere di natura imprevista ed imprevedibile come dettagliato dallo specialista medico legale mio consulente dr. ” (cfr. Persona_2
p. 12 relazione peritale prodotta sub doc. O fascicolo appellante).
Inoltre, nella sentenza gravata, il Giudice di Pace sostiene che, “seppur non si possa discutere e mettere in dubbio la professionalità del Dott. Parte_1 tuttavia, si deve valutare anche il diritto del paziente, per come sancito e tutelato dalla
6 carta Europea dei diritti del malato del 2002,” che all'art. 14 prevede la reciproca collaborazione tra medico e paziente, rilevando come “nel caso che ci occupa è emerso che il professionista non ha adempiuto pienamente a quanto prescritto in termini di chiarezza, di completezza di informazione, di necessità di aver un rapporto paritetico e di condivisione delle scelte e delle conseguenze del trattamento”, affermazione, tuttavia, che è pianamente smentita da quanto sopra riportato in tema di consenso informato, per come ampiamente verificato dal C.TU..
Ciò chiarito, osserva il Tribunale che il Giudice di prime cure ha commesso un ulteriore errore laddove ha sostenuto che, sulla base delle
“conclusioni del CTU in ordine alla determinazione dell'importo per i lavoro eseguiti”, debba ritenersi “congrua la somma già corrisposta della sig.ra CP_1 con la conseguenza che nulla più è dovuto per gli interventi effettuati dal dentista”
(p. 4 sentenza).
In disparte la contraddittorietà di una simile conclusione rispetto alla premessa (errata) dell'inadempimento del professionista (posto che, se questi fosse stato per ipotesi inadempiente, non si vede per quale ragione avrebbe avuto diritto a ritenere le somme incassate, da considerarsi satisfattive delle prestazioni eseguite), in ogni caso, è evidente che il Giudice di prime cure ha frainteso le risultanze dell'elaborato peritale.
Si rammenta infatti che, ai fini che qui interessano, il C.T.U. ha accertato che “gli onorari richiesti e di trattamenti effettuati risultano congrui” (cfr. p. 15 relazione peritale prodotta sub doc. O fascicolo appellante).
Inoltre, all'Ausiliario è stato posto anche il seguente quesito (formulato peraltro da parte opponente ed acriticamente recepito dal Giudice): “Accerti la congruità o meno dell'importo corrisposto dalla perizianda (6.950) in relazione agli interventi correttamente effettuati dal dott. sulla sua persona”, cui il Parte_1
C.T.U. ha risposto che “Gli interventi effettuati dal dott. risultano tutti Parte_1 perfettamente congrui” (cfr. p. 14 relazione peritale prodotta sub doc. O fascicolo appellante).
Ebbene, è doveroso sottolineare che la somma di € 6.950,00 è stata versata dalla paziente in relazione a cure odontoiatriche la cui realizzazione non è stata invero contestata, posto che infatti il dott. tanto in sede Parte_1 monitoria quanto in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, si è limitato a chiedere il pagamento delle cure odontoiatriche effettivamente realizzate per
7 la somma di € 4.300,00, che è pari alla differenza fra la somma di € 11.250,00
(di cui al preventivo accettato dalla paziente) ed appunto l'acconto già versato di € 6.950,00 (le cui prestazioni di cura non sono state minimamente contestate).
In altri termini, la sentenza oggi gravata è errata laddove statuisce che la predetta somma di € 6.950,00 è risultata congrua all'esito della C.T.U. in relazione a tutte le cure odontoiatriche eseguite dal dott. anziché Parte_1 alle sole cure non contestate e, come tali, naturalmente estranee al giudizio.
Di conseguenza, l'opposizione spiegata va rigettata ed il decreto ingiuntivo oggetto della stessa deve essere integralmente confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
Passando quindi alla domanda di risarcimento del danno avanzata in via riconvenzionale dall'allora opponente, il Giudice di prime cure ha ritenuto che il danno “sia stato sufficientemente provato in termini di danno morale per il disagio ed il dolore patito e debba di conseguenza essere liquidato in complessivi €
1.500,00”.
Senonché, è evidente che, non essendo riscontrabile, per le ragioni sopra illustrate, alcun inadempimento contrattuale a carico dell'odierno appellante, il cui operato è immune da qualsiasi tipologia di censura, essendo stato espletato, come accertato dal C.T.U., “secondo la migliore pratica clinica e secondo perizia, prudenza e diligenza” (cfr. p. 13 relazione peritale prodotta sub doc. O fascicolo appellante), ne consegue che la domanda di risarcimento del danno avanzata dalla paziente non poteva e non può evidentemente essere accolta
(correttamente quindi il C.T.U., “Come da relazione allegata dello Specialista Pers Medico Legale mio consulente dr. Medico, non essendo stato verificato l
[...]
non si ravvisa la presenza del al riguardo CP_2 Controparte_3 dell'operato del convenuto.” – cfr. p. 14 relazione peritale prodotta sub doc. O fascicolo appellante;
ed ancora “Le spese mediche successive di cura tuttavia sostenute dalla perizianda non risultano riconducibili all'operato del dr. Parte_1
Non possono essere quantificate poiché in relazione al corretto operato del dott. non ne risultano responsabilità in merito”), risultando per l'effetto Parte_1 irrilevanti le dichiarazioni testimoniali raccolte in corso di causa in ordine ai dolori ed all'aumento della sindrome algica lamentati dalla paziente.
8 Pertanto, alla luce di quanto sin qui illustrato, anche la domanda spiegata in via riconvenzionale di risarcimento del danno va rigettata.
Quanto poi alle domande avanzate, in via gradata, nella comparsa di costituzione in appello di (i) accertamento del recesso per giusta causa e (ii) di riduzione del corrispettivo, che, secondo quanto espressamente affermato della difesa dell'appellata, erano state già avanzate in primo grado e sono quindi ora riproposte nell'odierno giudizio di gravame (a p. 5 della comparsa in appello, si legge infatti: “in via del tutto subordinata, laddove in accoglimento dell'appello dovesse escludersi l'inadempimento del professionista, si ripropongono le conclusioni avanzate in via gradata in prime cure.”), non può fare a meno il
Tribunale di evidenziare come, a ben vedere, le predette domande siano state irritualmente, recte tardivamente proposte nel giudizio di primo grado, posto che le stesse non sono invero contenute nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo (cfr. le relative conclusioni, in cui la sig.ra chiede CP_1 soltanto la revoca del decreto ingiuntivo, la condanna in via riconvenzionale di controparte al risarcimento del danno e le spese di lite), risultando le stesse avanzate, infatti, per la prima volta solo in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione celebrata il 18 dicembre 2019 (cfr. doc. R allegato al fascicolo di parte appellante), ad onta di quanto disposto dall'art. 320 c.p.c. - nella versione ratione temporis all'epoca vigente -, con il corollario per cui le stesse, essendo inammissibili in primo grado, vanno considerate in quello presente d'appello alla stregua di “domande nuove”, e, come tali, soggette al c.d. “divieto dei nova” consacrato nell'art. 345 c.p.c..
Pertanto, in definitiva, sulla scorta delle superiori considerazioni,
l'appello proposto dal dott. deve essere accolto, con conseguente Parte_1 annullamento della sentenza gravata, per cui, in sua integrale sostituzione, va disposto il rigetto dell'opposizione spiegata da avverso il Controparte_1 decreto ingiuntivo n. 1326/2017 reso dal Giudice di Pace di Teramo, che, per l'effetto, va confermato e va considerato, pertanto, definitivamente esecutivo;
va inoltre rigettata, per le ragioni sopra illustrate, la domanda di risarcimento del danno avanzata in via riconvenzionale da ed infine Controparte_1 vanno dichiarate inammissibili, siccome nuove e dunque in violazione dell'art. 345 c.p.c., le domande avanzate in via subordinata da parte appellata.
9 Da ultimo, venendo alla regolamentazione delle spese di lite, considerato l'esito del presente giudizio di appello e rammentato che, in ipotesi di riforma - totale o parziale - della sentenza impugnata, il giudice di appello deve procedere, anche d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali di primo grado, in base ad un criterio unitario e globale dei due gradi di giudizio (cfr.
Cass. civ., n. 2274/2017), ne consegue che parte appellata, e quindi la sig.ra deve essere condannata alla refusione delle spese del doppio grado CP_1 di giudizio, che vengono cumulativamente liquidate, come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, succ. mod. (in specie, per il primo grado: valore della controversia compreso nello scaglione da € 1.100,01 a € 5.200,00 ed applicazione dei parametri minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, stante la non particolare difficoltà dell'affare, ed invece del parametro medio per la fase istruttoria;
per il secondo grado: valore della controversia compreso nello scaglione da €
1.100,01 a € 5.200,00, con applicazione dei parametri minimi per tutte le fasi, e quindi con riduzione del 50% ai sensi dell'art. 4, comma I del citato D.M. n.
55/2014, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni giuridiche involte e della estrema limitata attività svolta nel secondo grado di giudizio).
Anche le spese della C.T.U. espletata nel corso del procedimento di primo grado seguono il criterio della soccombenza e sono quindi poste definitivamente a carico di Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Teramo, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, nel giudizio di appello rubricato al R.G. n. 2851/2020 promosso da nei confronti Parte_1 di così provvede: Controparte_1
1. ACCOGLIE l'appello proposto da per le ragioni di cui Parte_1 in parte motiva e, per l'effetto,
2. ANNULLA la sentenza gravata e, in sua integrale sostituzione,
3. RIGETTA l'opposizione spiegata da avverso il decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 1326/2017 emesso in data 10 ottobre 2017 e pubblicato in data
16 ottobre 2017 dal Giudice di Pace di Teramo, che, per l'effetto, va confermato e va considerato, pertanto, definitivamente esecutivo;
10 4. RIGETTA la domanda di risarcimento del danno avanzata in via riconvenzionale da ei confronti di Controparte_1 Parte_1
5. DICHIARA inammissibili, siccome nuove e dunque in violazione dell'art. 345 c.p.c., le domande avanzate in via subordinata da Controparte_1 nei confronti di Parte_1
6. CONDANNA alla refusione, in favore del Controparte_1 [...]
delle spese di lite del doppio grado, che sono liquidate in € Parte_1
2.087,00 per compensi (di cui, in particolare, € 809,00 per il primo grado ed
€ 1.278,00 per il grado d'appello), oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
7. PONE le spese di C.T.U. espletata nel corso del procedimento di primo grado definitivamente a carico di Controparte_1
Così deciso in Teramo, il 30 maggio 2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Lorenza Pedullà
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