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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 22/09/2025, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
Proc. n.10/2021 R.G.
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto Composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Monica Sgarro Consigliere
- dr. Rossella Di Todaro Consigliere
all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza del 10 settembre 2025, nella causa avente ad oggetto “ricostituzione pensione”, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella controversia di previdenza ed assistenza fra
rappr. e dif. da avv. Maraglino Luca e Carano Marcello Appellante Parte_1
contro
, in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e dif. da avv. e Certomà CP_1 Parte_2
Francesco Appellato
Motivi della decisione
Con ricorso in appello depositato in Cancelleria in data 6 gennaio 2021 Parte_1 impugnava la sentenza resa in data 7 luglio 2020 dal Giudice del Lavoro di Taranto, con cui veniva rigettata la domanda vòlta ad ottenere la riliquidazione della pensione di vecchiaia cat. Vo n. 13006242 in godimento dall'1.10.2005, previo computo, nella retribuzione annua pensionabile, dei CP_ contributi figurativi per malattia e infortunio, nonché condannarsi l' a corrispondere i ratei differenziali in misura di euro 8.431,68.
Si è costituito in questa sede di gravame l' , rimasto contumace in primo grado. CP_1
All'udienza del 10 settembre 2025 la causa è stata discussa e decisa con lettura in udienza del dispositivo.
---§§ooo§§---
Si duole in questa sede parte appellante che il Giudice di prime cure abbia respinto la domanda motivando nel senso che, “indicato in ricorso secondo conteggi il rateo iniziale di pensione rateo mensile iniziale di euro 663,06, deve tuttavia rilevarsi, a questo punto, che l'istante non ha in alcun CP_ modo documentato l'ammontare del rateo mensile iniziale liquidato dall' (e apoditticamente indicato nei conteggi attorei in misura di euro 574,13), né l'ammontare dei successivi ratei CP_ pensionistici liquidati dall' nell'intero periodo di riferimento. Ne consegue che nessuna differenza può essere riconosciuta, in difetto di ogni elemento di riscontro in ordine all'ammontare dei ratei percepiti, e quindi restando precluso in concreto il necessario raffronto tra questi e quelli CP_ indicati nei conteggi attorei come spettanti, senza che la contumacia dell' possa peraltro ritenersi equivalente ad una mancata contestazione” (v. testualmente sentenza di 1° grado).
1 Eccepisce l'appellante la violazione dell'art. 132 c.p.c. per difetto di motivazione in relazione alla non ammissione dei mezzi istruttori richiesti, e cioè la mancata considerazione da parte del giudice a quo delle richieste istruttorie avanzate in primo grado, quali l'ordine di esibizione del fascicolo amministrativo della sig.ra e l'ammissione di CTU contabile vòlta a determinare Parte_1 l'ammontare della pensione correttamente calcolata e gli accessori di legge: il CTU avrebbe avuto a disposizione, in quanto correttamente rilevabili dalla documentazione versata in atti, in special modo l'estratto assicurativo, unico documento utile al calcolo della pensione, tutti i dati utili per procedere alla riliquidazione pensionistica richiesta.
Su tale base insiste sull'ammissione delle richieste istruttorie già avanzate in primo grado e per la riforma della sentenza appellata.
L' costituitosi, ha richiesto il rigetto dell'appello nel merito. CP_1
In via subordinata, ha eccepito la decadenza ex art. la inammissibilità della domanda per decadenza ai sensi dell'art. 47, comma 6, del D.P.R. n. 639/1970, prospettando che la domanda avversa è inammissibile, oltre che infondata, per intervenuta decadenza sostanziale triennale, prevista per le prestazioni riconosciute solo in parte dall'art. 47, comma 6, D.P.R. n. 639/1970, introdotto dall'art. 38, comma 1, lett. d), del D.L. n. 98/2011, convertito in legge n. 111/2011, entrato in vigore in data
6 luglio 2011.
---§§ooo§§---
A giudizio di questa Corte l'appello è infondato.
E' asseverato dagli atti che parte appellante, affermando in ricorso che il rateo iniziale spettante ammonterebbe secondo conteggi il rateo iniziale di pensione rateo mensile iniziale di euro 663,06, CP_ ebbe soltanto ad indicare il rateo mensile iniziale liquidato dall' (e apoditticamente indicato nei conteggi attorei in misura di euro 574,13), né l'ammontare dei successivi ratei pensionistici liquidati CP_ dall' nell'intero periodo di riferimento. E' agli atti solo l'estratto conto previdenziale dell' : è evidente che l stessa appellante non ne CP_1 ritiene la sufficienza ai fini dello sperato accoglimento della domanda, tanto da dolersi oggi del non aver il Giudice di prime cure accolto la richiesta istruttoria di ordine di esibizione dell'intero fascicolo amministrativo di essa . Parte_1
Secondo orientamento consolidato della Suprema Corte in tema di poteri istruttori l'ordine di esibizione di un documento costituisce una facoltà discrezionale rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, che non è tenuto a specificare le ragioni per le quali ritiene di avvalersene (Sez. 1, Sentenza n. 13443 del 12/09/2003 (Rv. 566829 - 01); ed ancora “Il rigetto da parte del giudice di merito dell'istanza di esibizione proposta al fine di acquisire al giudizio documenti ritenuti indispensabili dalla parte (nella specie, buste paga del lavoratore relative a rapporto con un terzo) non è sindacabile in Cassazione, poiché, trattandosi di strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova del fatto non sia acquisibile "aliunde" e l'iniziativa non presenti finalità esplorative, la valutazione della relativa indispensabilità è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e non necessita neppure di essere esplicitata nella motivazione, il mancato esercizio di tale potere non essendo sindacabile neppure sotto il profilo del difetto di motivazione”( Sez. L, Sentenza n. 4375 del 23/02/2010 (Rv. 613413 - 01).
Ciò posto, alla luce del consolidato orientamento della S.C., il potere di ammettere l'ordine di esibizione da parte del Giudice è un potere discrezionale, che non richiede come elemento
2 indispensabile la relativa motivazione;
e l'ordine di esibizione è uno strumento residuale, non ammissibile allorquando presenti finalità esplorative.
Nel caso che qui occupa, ai sensi dell'art. 2697 c.c. gli elementi omessi (l'ammontare del rateo CP_ mensile iniziale liquidato dall' (e apoditticamente indicato nei conteggi attorei in misura di CP_ euro 574,13), né l'ammontare dei successivi ratei pensionistici liquidati dall' nell'intero periodo di riferimento) costituiscono presupposti del diritto azionato e, in quanto fatti costitutivi della pretesa, devono essere specificamente dimostrati in giudizio dal ricorrente ai sensi dell'art. 2697 c.p.c.
Ciò non è avvenuto, ed essendo l'ordine di esibizione, come sopra detto, uno strumento residuale e cui non può ricorrersi per finalità esplorative, l'appellante avrebbe dovuto dimostrare di aver presentato regolare richiesta del proprio fascicolo personale e, malgrado ciò, di non esserne venuto in possesso.
L'appellante non ha provato ciò, e non può chiedersi pertanto al Giudicante l'ordine di esibizione, che quale strumento residuale non può e giustificatamente non è stato non adoperabile nel caso di ammesso per supplire a carenze probatorie imputabili all'appellante.
Per tali motivi l'appello va rigettato.
Resta assorbita l'eccezione di decadenza subordinatamente sollevata dall' . CP_1
L'appello, infondato, va pertanto rigettato.
Nulla per le spese, in presenza di dichiarazione ai fini reddituali ex art. 152 Disp. Att. c.p.c. e 76 e
77 D.P.R. 115/2002 e ss. modd.
p.q.m.
Rigetta l'appello. Nulla per le spese.
Taranto, 10 settembre 2025
Il Presidente relatore
Dr. Annamaria Lastella
3
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto Composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Monica Sgarro Consigliere
- dr. Rossella Di Todaro Consigliere
all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza del 10 settembre 2025, nella causa avente ad oggetto “ricostituzione pensione”, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella controversia di previdenza ed assistenza fra
rappr. e dif. da avv. Maraglino Luca e Carano Marcello Appellante Parte_1
contro
, in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e dif. da avv. e Certomà CP_1 Parte_2
Francesco Appellato
Motivi della decisione
Con ricorso in appello depositato in Cancelleria in data 6 gennaio 2021 Parte_1 impugnava la sentenza resa in data 7 luglio 2020 dal Giudice del Lavoro di Taranto, con cui veniva rigettata la domanda vòlta ad ottenere la riliquidazione della pensione di vecchiaia cat. Vo n. 13006242 in godimento dall'1.10.2005, previo computo, nella retribuzione annua pensionabile, dei CP_ contributi figurativi per malattia e infortunio, nonché condannarsi l' a corrispondere i ratei differenziali in misura di euro 8.431,68.
Si è costituito in questa sede di gravame l' , rimasto contumace in primo grado. CP_1
All'udienza del 10 settembre 2025 la causa è stata discussa e decisa con lettura in udienza del dispositivo.
---§§ooo§§---
Si duole in questa sede parte appellante che il Giudice di prime cure abbia respinto la domanda motivando nel senso che, “indicato in ricorso secondo conteggi il rateo iniziale di pensione rateo mensile iniziale di euro 663,06, deve tuttavia rilevarsi, a questo punto, che l'istante non ha in alcun CP_ modo documentato l'ammontare del rateo mensile iniziale liquidato dall' (e apoditticamente indicato nei conteggi attorei in misura di euro 574,13), né l'ammontare dei successivi ratei CP_ pensionistici liquidati dall' nell'intero periodo di riferimento. Ne consegue che nessuna differenza può essere riconosciuta, in difetto di ogni elemento di riscontro in ordine all'ammontare dei ratei percepiti, e quindi restando precluso in concreto il necessario raffronto tra questi e quelli CP_ indicati nei conteggi attorei come spettanti, senza che la contumacia dell' possa peraltro ritenersi equivalente ad una mancata contestazione” (v. testualmente sentenza di 1° grado).
1 Eccepisce l'appellante la violazione dell'art. 132 c.p.c. per difetto di motivazione in relazione alla non ammissione dei mezzi istruttori richiesti, e cioè la mancata considerazione da parte del giudice a quo delle richieste istruttorie avanzate in primo grado, quali l'ordine di esibizione del fascicolo amministrativo della sig.ra e l'ammissione di CTU contabile vòlta a determinare Parte_1 l'ammontare della pensione correttamente calcolata e gli accessori di legge: il CTU avrebbe avuto a disposizione, in quanto correttamente rilevabili dalla documentazione versata in atti, in special modo l'estratto assicurativo, unico documento utile al calcolo della pensione, tutti i dati utili per procedere alla riliquidazione pensionistica richiesta.
Su tale base insiste sull'ammissione delle richieste istruttorie già avanzate in primo grado e per la riforma della sentenza appellata.
L' costituitosi, ha richiesto il rigetto dell'appello nel merito. CP_1
In via subordinata, ha eccepito la decadenza ex art. la inammissibilità della domanda per decadenza ai sensi dell'art. 47, comma 6, del D.P.R. n. 639/1970, prospettando che la domanda avversa è inammissibile, oltre che infondata, per intervenuta decadenza sostanziale triennale, prevista per le prestazioni riconosciute solo in parte dall'art. 47, comma 6, D.P.R. n. 639/1970, introdotto dall'art. 38, comma 1, lett. d), del D.L. n. 98/2011, convertito in legge n. 111/2011, entrato in vigore in data
6 luglio 2011.
---§§ooo§§---
A giudizio di questa Corte l'appello è infondato.
E' asseverato dagli atti che parte appellante, affermando in ricorso che il rateo iniziale spettante ammonterebbe secondo conteggi il rateo iniziale di pensione rateo mensile iniziale di euro 663,06, CP_ ebbe soltanto ad indicare il rateo mensile iniziale liquidato dall' (e apoditticamente indicato nei conteggi attorei in misura di euro 574,13), né l'ammontare dei successivi ratei pensionistici liquidati CP_ dall' nell'intero periodo di riferimento. E' agli atti solo l'estratto conto previdenziale dell' : è evidente che l stessa appellante non ne CP_1 ritiene la sufficienza ai fini dello sperato accoglimento della domanda, tanto da dolersi oggi del non aver il Giudice di prime cure accolto la richiesta istruttoria di ordine di esibizione dell'intero fascicolo amministrativo di essa . Parte_1
Secondo orientamento consolidato della Suprema Corte in tema di poteri istruttori l'ordine di esibizione di un documento costituisce una facoltà discrezionale rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, che non è tenuto a specificare le ragioni per le quali ritiene di avvalersene (Sez. 1, Sentenza n. 13443 del 12/09/2003 (Rv. 566829 - 01); ed ancora “Il rigetto da parte del giudice di merito dell'istanza di esibizione proposta al fine di acquisire al giudizio documenti ritenuti indispensabili dalla parte (nella specie, buste paga del lavoratore relative a rapporto con un terzo) non è sindacabile in Cassazione, poiché, trattandosi di strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova del fatto non sia acquisibile "aliunde" e l'iniziativa non presenti finalità esplorative, la valutazione della relativa indispensabilità è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e non necessita neppure di essere esplicitata nella motivazione, il mancato esercizio di tale potere non essendo sindacabile neppure sotto il profilo del difetto di motivazione”( Sez. L, Sentenza n. 4375 del 23/02/2010 (Rv. 613413 - 01).
Ciò posto, alla luce del consolidato orientamento della S.C., il potere di ammettere l'ordine di esibizione da parte del Giudice è un potere discrezionale, che non richiede come elemento
2 indispensabile la relativa motivazione;
e l'ordine di esibizione è uno strumento residuale, non ammissibile allorquando presenti finalità esplorative.
Nel caso che qui occupa, ai sensi dell'art. 2697 c.c. gli elementi omessi (l'ammontare del rateo CP_ mensile iniziale liquidato dall' (e apoditticamente indicato nei conteggi attorei in misura di CP_ euro 574,13), né l'ammontare dei successivi ratei pensionistici liquidati dall' nell'intero periodo di riferimento) costituiscono presupposti del diritto azionato e, in quanto fatti costitutivi della pretesa, devono essere specificamente dimostrati in giudizio dal ricorrente ai sensi dell'art. 2697 c.p.c.
Ciò non è avvenuto, ed essendo l'ordine di esibizione, come sopra detto, uno strumento residuale e cui non può ricorrersi per finalità esplorative, l'appellante avrebbe dovuto dimostrare di aver presentato regolare richiesta del proprio fascicolo personale e, malgrado ciò, di non esserne venuto in possesso.
L'appellante non ha provato ciò, e non può chiedersi pertanto al Giudicante l'ordine di esibizione, che quale strumento residuale non può e giustificatamente non è stato non adoperabile nel caso di ammesso per supplire a carenze probatorie imputabili all'appellante.
Per tali motivi l'appello va rigettato.
Resta assorbita l'eccezione di decadenza subordinatamente sollevata dall' . CP_1
L'appello, infondato, va pertanto rigettato.
Nulla per le spese, in presenza di dichiarazione ai fini reddituali ex art. 152 Disp. Att. c.p.c. e 76 e
77 D.P.R. 115/2002 e ss. modd.
p.q.m.
Rigetta l'appello. Nulla per le spese.
Taranto, 10 settembre 2025
Il Presidente relatore
Dr. Annamaria Lastella
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