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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 08/01/2025, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA R.G. n.5995 /2024
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 . Nascimento CP_1 Controparte_2
2 Persona_1
3 Controparte_3
4 Persona_1 Parte_1
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_4
Verbale di causa Udienza 08.01.2025 alle ore 19,15 e seguenti innanzi al dott. Giovanni
Calasso, si procede alla trattazione e della causa mediante collegamento da remoto ai sensi dell'art. 221, comma 7, del d.l. n. 34/2020 e dell'art. 23, commi 1 e 7, del d.l. n. 137/2020 e successive integrazioni.
E' presente l'avv. CP_2
Su invito del Giudice, il difensore si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata ed invita a dedurre L'avv. fa presente che la discendenza è paterna e ante Unità D' . Si riporta al CP_2 Pt_2 ricorso e ne chiede l'accoglimento. Esonera il Giudice dalla lettura della decisione che sarà resa in udienza e depositata sul PCT
IL GOP
Decide come da separata e contestuale sentenza resa in udienza e letta alle parti non presenti alle ore 20,50
IL GOP
Dott.Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 1
n. 5995/2024 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 5995 del ruolo generale dell'anno 2024
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore 1 . Parte_3
2 Persona_1
3 Controparte_3
4 Parte_4
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_4
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA CONTESTUALE
Conclusioni di parte ricorrente come da verbale di causa del giorno 08.01.2025
Dott. Giovanni Calasso 2
I. Con ricorso depositato in data 26.03.2024
1. nata a [...], Stato di San Paolo, Brasile il 26/09/1990 Parte_3 (c.f. e residente a [...]
Industrial, n.1600, Apt 87, Campestre, cap. 09080-501;
2. nato a [...], Stato di San Paolo, Brasile il Persona_1
05/08/1991 (c.f. ) e residente a Campinas, Stato di San Paolo, Brasile, C.F._2 alla via Avenida da Saudade, n.159, Apr 54, bairro Ponte Preta, cap. 13041-670;
3. nato a [...], Stato di San Paolo, Brasile il Controparte_3 15/01/1993(c.f. ) e residente a Campinas, Stato di San Paolo, Brasile, C.F._3 alla via Padre Leonel Franca, n.298, Jardim Leonor, cap. 13041-190;
4. nata a [...], Stato di San Paolo, Brasile il Parte_4
28/03/1996 (c.f. ) e residente a Campinas, Stato di San Paolo, Brasile C.F._4 alla via via Padre Leonel Franca, n.298, Jardim Leonor, cap. 13041-1
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_4 formulando le seguenti conclusioni:
1. accertare e dichiarare lo status di cittadini italiani per discendenza dei ricorrenti;
2. ordinare al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_4 provvedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
3. Emettere sentenza che faccia luogo allo status di cittadini italiani per discendenza dei ricorrenti;
4. Condannare il convenuto al pagamento delle spese di lite in favore dei CP_4 ricorrenti, oltre accessori di legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto difensore.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano sig. nato a [...] il Persona_2 13/05/1934 emigrato in Brasile;
-dall'unione di con la sig.ra , sposati il 28/05/1955 a Persona_2 Persona_3 Campinas, SP, Brasile nascevano:
• il 31/05/1956 a Campinas, SP, Brasile che si univa con Persona_4
e dall'unione nasceva: Persona_5
➢ il 26/09/1990 a Santos, SP, Brasile Parte_3
• nato il [...] a [...], SP, Brasile che si sposava con Persona_6
a Campinas, SP, Brasile il 01/03/1991 e da Controparte_5 questo matrimonio nascevano:
➢ nato il [...] a [...], SP, Persona_1
Brasile che si sposava con a Campinas, SP, Parte_5 Brasile, il 21/09/2019
Dott. Giovanni Calasso 3
➢ il 15/01/1993 a Campinas, SP, Controparte_3
Brasile
➢ nata il [...] a [...], SP, Parte_4
Brasile
-avevano cercato di prenotarsi sul sito del Consolato competente per territorio al fine di chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis senza, però, alcuna possibilità.
II Al Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento
III. Parte ricorrente ha notificato ricorso ed ordinanza nei termini di legge;
DIRITTO
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
E' provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a Controparte_4 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano nato a [...] Persona_2
(RO) il 13/05/1934
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta della ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
Dott. Giovanni Calasso 4
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Rileva, altresì, questo Tribunale che
- attiene alla giurisdizione del giudice ordinario la domanda per l'acquisto della cittadinanza italiana nei casi previsti dagli artt. da 1 a 5 della L. 91/1992, trattandosi di ipotesi nelle quali si deve esclusivamente procedere alla ricognizione dei requisiti di un diritto soggettivo che la legge attribuisce alla persona;
e a quella del giudice amministrativo la domanda nei casi previsti dall'art. 9 della stessa legge, essendo in tali evenienze la posizione giuridica del soggetto richiedente quella del portatore di un interesse legittimo (Cass. Civ. Ord. Sez. U
Num. 29297 Anno 2021);
- trattasi, di conseguenza, di un procedimento inerente lo stato e capacità delle persone, attribuito in via esclusiva al tribunale dall'art. 9 cod. proc. civ., nonché relativo ad un diritto civile e politico, la cui tutela è sempre ammessa ex art. 113 cost. davanti al giudice ordinario
(Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 28873 del 09/12/2008); Ciò premesso occorre verificare se le istanze finalizzate ad ottenere la cittadinanza italiana al
Consolato competente sono una condizione di procedibilità della domanda.
Con la parola procedibilità si indicano quelle condizioni processuali richieste perché un procedimento possa aver corso e cioè un atto espressamente previsto come necessario nella sequenza procedimentale con la conseguenza che, in mancanza, nessuna sanzione può essere applicata. Nel caso di specie la norma di riferimento non prevede detta condizione, come accade in altri casi (vedasi procedimento di mediazione obbligatoria contenuta nell'art.5, comma 1-bis, d.lgs.28/2010, in forza della quale la procedura mediativa costituisce condizione di procedibilità per una serie di controversie afferenti questioni:
▪ di condomino;
▪ di locazione;
▪ di comodato;
▪ di affitto di azienda;
▪ di diritti reali;
▪ di divisioni;
▪ di successioni ereditarie;
▪ di patti di famiglia;
▪ di risarcimento dei danni da responsabilità medica e sanitaria;
▪ responsabilità da diffamazione a mezzo stampa;
▪ di contratti assicurativi, bancari e finanziari;
▪ associazione in partecipazione;
▪ ; CP_6
▪ franchising;
▪ opera;
▪ rete;
▪ somministrazione;
▪ società di persone e subfornitura).
Detta elencazione non può considerarsi suscettibile di estensione o applicazione analogica atteso che la mediazione obbligatoria è un'ipotesi di giurisdizione condizionata che, limitando il diritto delle parti di agire in giudizio, costituisce una deroga ai principi del nostro ordinamento, ed in quanto tale deve essere limitata alle fattispecie espressamente individuate dal legislatore. Nel caso di specie la norma, conferendo al il potere di accertare il diritto richiesto, CP_4 prevede un atto dell'amministrazione cui è demandata la valutazione dei documenti
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comprovanti le condizioni personali del ricorrente.
Come precisato dalla Corte di Cassazione, sia pure in riferimento ad altra situazione e allo stato di invalidità, l'attività di certificazione di una condizione personale da parte della P.A. non può essere discrezionale e non può affievolire da diritto a interesse legittimo la posizione soggettiva del ricorrente (S.U. 17 dicembre 1999 n. 912). Una corretta lettura della citata norma regolamentare per la quale il può Controparte_4 riconoscere e dichiarare la cittadinanza italiana, in base alla documentazione allegata dall'istante, comprendente ogni documento idoneo a dimostrare legalmente tale stato, induce a ritenere che la certificazione possa negarsi, solo quando non sia documentalmente provata la situazione che si chiede di attestare o allorché il eserciti la sua facoltà di chiedere CP_4 altri documenti. Tanto in quanto l'unico potere discrezionale, di tipo tecnico, del è Controparte_4 quello di valutare i documenti prodotti dall'interessato finalizzati a provare l'essere cittadino italiano. A tal riguardo la stessa Avvocatura Distrettuale che rappresenta e difende il
[...]
precisa: CP_4 È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di vista Controparte_4 sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”. Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”. Alla luce di quanto sopra, sussiste la facoltà alternativa di ottenere il riconoscimento in via amministrativa o giudiziale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento dei diritti di inerenti lo status della persona. A ciò si aggiunge che la domanda inoltrata al Consolato competente non è altro che una
“fictio” sia perché nelle occasioni in cui l'amministrazione comunica il numero al ricorrente non porta mai a compimento la pratica in termini ragionevoli, sia perché con il nuovo sistema di prenotazione on-line, di fatto, il ricorrente non riesce mai a prenotare. Detti aspetti non risultano mai essere stati confutati dal per cui devono ritenersi come Controparte_4 veritieri e assodati Peraltro è fatto notorio che le domande inoltrate al non si concludono in tempi Parte_6 ragionevoli e il fatto notorio, derogando al principio dispositivo delle prove e al principio del contraddittorio, va inteso come fatto acquisito alle conoscenze della collettività, con tale grado di certezza da apparire indubitabile ed incontestabile. A tal riguardo la S.C. ha più volte affermato che, comportando una deroga al principio dispositivo, deve essere inteso in senso rigoroso, ossia come fatto acquisito dalla collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabile e incontestabile (Cass. n. 14063/2014).
In rito poi, deve ritenersi che, con riferimento alla disposizione dell'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, il decorso del termine di 730 giorni non sia configurabile, in difetto di espressa previsione legislativa, come condizione di procedibilità', proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione dev'essere espressamente prevista, non potendo procedersi ad applicazione analogica in materia sanzionatoria, attese le gravi conseguenze del rilievo dell'improcedibilità. Inoltre poichè le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o
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di ammissibilità, come già evidenziato, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost., esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo. Di qui la non necessità di allegare la domanda inoltrata al Parte_6
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_4 conseguenti.
Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti trattandosi di azione di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come sopra precisato dal in Controparte_4 analoghi giudizi in cui si è costituito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_4 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., pubblicata ed allegazione al verbale alle ore
20,50
Lecce-Venezia, 08.01.2025
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 7
Dott. Giovanni Calasso 8