Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5T, sentenza 26/11/2025, n. 21233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21233 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21233/2025 REG.PROV.COLL.
N. 08071/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8071 del 2023, proposto da Servizi Tecnici B. e G. s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t ., rappresentata e difesa dall'avvocato Pierina Buffoli, con domicilio digitale presso la pec come da registri di giustizia;
contro
Gse - Gestore dei servizi energetici s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t ., rappresentato e difeso dagli avvocati Enrico Campagnano, Antonio Pugliese, Fabio Garella, con domicilio digitale presso la pec come da registri di giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento datato 17.03.2023 con il quale il GSE comunicava il rigetto dell'istanza presentata il 05.08.2020 (prot. GSE/A20200118774), in forza dell'art. 56 del D.L. 16.07.2020 n. 76 e del 27.12.2018 (prot. GSE/A20180497199), confermando il provvedimento di annullamento prot. GSE/P20180058232, nonché di ogni atto collegato, presupposto e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Gse - Gestore dei servizi energetici s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 novembre 2025 il cons. NN RI RL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato l’11 maggio 2023 (26/05) la esco (energy service company) Servizi tecnici B. e G. s.r.l. ha impugnato i provvedimenti, rispettivamente, del 17 marzo 2023, con cui il GSE comunicava il rigetto dell’istanza presentata il 05.08.2020, in forza dell’art. 56 del d.l. 16.07.2020 n. 76, e del 27.12.2018, confermando il provvedimento di annullamento delle 4 RVC approvate datato 28/6/2018.
Avverso il predetti rigetti dell’istanza ex art. 56 d.l. 76/2020 la ricorrente ha dedotto sia l’illegittimità derivata dall’originario provvedimento di annullamento, sia per vizi propri, articolando censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili con particolare riguardo alla disciplina di cui all’art. 56 d.l. citato.
Il 29 maggio 2023 si è costituito il Gse con memoria formale per resistere al ricorso.
L’8 ottobre 2025 il Gse ha depositato la nota datata 6 ottobre 2025 con cui ha dato esecuzione alla sentenza del Consiglio di Stato n. 5999/25 del 9/7/25, con cui sono stati annullati i provvedimenti del Gse del 28/06/2018, prot. GSE/P20180058232 e del 27/09/2018, prot. GSE/P20180089234, ed ha accolto le 4 richieste di verifica e certificazione standardizzate presentate da Servizi Tecnici B. e G. srl.
Il 10 ottobre 2025 la ricorrente ha depositato richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, atteso che con il provvedimento del 6 ottobre 2025 il Gse “ha espressamente comunicato il ripristino dello status quo ante e l'accoglimento delle quattro RVC precedentemente annullate, disponendo inoltre l'emissione a favore della società ricorrente dei titoli di efficienza energetica residui per complessivi 79 TEE, come dettagliatamente specificato nell'Allegato B del provvedimento stesso” ed ha altresì dichiarato superata la nota prot. GSE/P20230009184 del 17.03.2023", impugnata nel presente ricorso.
Alla richiesta ha aderito anche il GSE con dichiarazione depositata il 16 ottobre 2025.
Alla pubblica udienza dell’11 novembre 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il Collegio, preso atto delle conformi richieste delle parti e verificata la cessazione della materia del contendere con l’intervenuto annullamento giudiziale del provvedimento oggetto della richiesta di cui all’art. 56 d.l. 76/2020 ed il ripristino dello status quo ante con l’emissione dei titoli di efficienza energetica richiesti ed originariamente approvati, dichiara cessata la materia del contendere.
Le spese di lite, alla luce della conforme richiesta del Gse ed in assenza di diversa richiesta della ricorrente, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AR LB di ZZ, Presidente
NN RI RL, Consigliere, Estensore
NNlisa Tricarico, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NN RI RL | AR LB di ZZ |
IL SEGRETARIO