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29 luglio 2009
29 luglio 2009
Art. 40. (Disposizioni per l'accreditamento dei laboratori di autocontrollo del settore alimentare) 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai:
a) laboratori non annessi alle imprese alimentari che effettuano analisi nell'ambitodelle procedure di autocontrollo per le imprese alimentari;
b) laboratori annessi alle imprese alimentari che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo per conto di altre imprese alimentari facenti capo a soggetti giuridici diversi.
2. I laboratori di cui al comma 1, lettere a) e b), di seguito indicati come "laboratori", devono essere accreditati, secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, per le singole prove o gruppi di prove, da un organismo di accreditamento riconosciuto e operante ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011.
3. Con apposito accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell'ambito delle rispettive competenze, sono definite le modalita' operative di iscrizione, aggiornamento, cancellazione in appositi elenchi dei laboratori, nonche' modalita' uniformi per l'effettuazione delle verifiche ispettive finalizzate alla valutazione della conformita' dei laboratori ai requisiti di cui al comma 2.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri ne' minori entrate a carico della finanza pubblica.
5. Le amministrazioni interessate svolgono le attivita' previste dal presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
6. Le spese relative alle procedure di riconoscimento, alle iscrizioni, agli aggiornamenti e alle cancellazioni relative all'elenco dei laboratori sono poste a carico delle imprese secondo tariffe e modalita' di versamento da stabilire con successive disposizioni regionali, sulla base del costo effettivo del servizio, determinato mediante apposito accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
a) laboratori non annessi alle imprese alimentari che effettuano analisi nell'ambitodelle procedure di autocontrollo per le imprese alimentari;
b) laboratori annessi alle imprese alimentari che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo per conto di altre imprese alimentari facenti capo a soggetti giuridici diversi.
2. I laboratori di cui al comma 1, lettere a) e b), di seguito indicati come "laboratori", devono essere accreditati, secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, per le singole prove o gruppi di prove, da un organismo di accreditamento riconosciuto e operante ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011.
3. Con apposito accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell'ambito delle rispettive competenze, sono definite le modalita' operative di iscrizione, aggiornamento, cancellazione in appositi elenchi dei laboratori, nonche' modalita' uniformi per l'effettuazione delle verifiche ispettive finalizzate alla valutazione della conformita' dei laboratori ai requisiti di cui al comma 2.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri ne' minori entrate a carico della finanza pubblica.
5. Le amministrazioni interessate svolgono le attivita' previste dal presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
6. Le spese relative alle procedure di riconoscimento, alle iscrizioni, agli aggiornamenti e alle cancellazioni relative all'elenco dei laboratori sono poste a carico delle imprese secondo tariffe e modalita' di versamento da stabilire con successive disposizioni regionali, sulla base del costo effettivo del servizio, determinato mediante apposito accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Giurisprudenza • 8
- 1. CGUE, n. C-142/20, Sentenza della Corte, Analisi G. Caracciolo srl contro Regione Siciliana - Assessorato regionale della salute - Dipartimento regionale per la pianificazione e a, 06/05/2021Provvedimento: […] giacché il regolamento n. 765/2008, secondo tale laboratorio, non osterebbe all'applicazione della normativa speciale italiana, ossia dell'articolo 40 della legge n. 88/2009, che consentirebbe ai laboratori di rivolgersi, per il loro accreditamento, a un organismo diverso dalla RE, […] Dica la Corte di Giustizia dell'Unione europea se il regolamento [n. 765/2008] osta a una disciplina nazionale (quale l'articolo 40 della legge [n. 88/2009]) laddove interpretata nel senso di ammettere che l'attività di accreditamento possa essere svolta da Organismi non aventi sede in uno dei Paesi dell'Unione europea – e quindi senza rivolgersi all'Organismo unitario di accreditamento –, […]Leggi di più...
- principio di non discriminazione·
- art. 102 TFUE·
- accreditamento·
- valutazione inter pares·
- giurisdizione nazionale·
- art. 20 e 21 Carta dei diritti fondamentali UE·
- principio di uguaglianza·
- regolamento CE n. 765/2008·
- organismo nazionale di accreditamento·
- art. 56 TFUE·
- libera prestazione di servizi