Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 08/01/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
RG. n. 2121 del 2024
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Laura Laureti, nella causa tra:
, n.q. di erede di , Parte_1 Persona_1 ricorrente, rappresentata e difesa dall'avv. NARDOZI
ANNALISA;
E
, Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., resistente, rappresentato e difeso dall'avv. BELLASSAI DANIELA;
all'esito dell'udienza del 07/01/2025, svolta mediante lo scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
sentenza
Accerta che era invalido con riduzione Persona_1 permanente della capacità lavorativa in misura pari al 100% con necessità di assistenza continua, ai fini del beneficio della indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/1980, con decorrenza da settembre 2023 e fino al decesso (17.11.2023);
Compensa per metà le spese di lite e condanna l' al CP_1 pagamento della restante metà che liquida in complessivi € 1345,50, oltre IVA CPA e spese generali forfettarie, con distrazione;
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IVA se dovuta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l e ha proposto CP_1 opposizione ai sensi degli artt. 414 e 445 bis comma 6 c.p.c., avverso l'esito del precedente accertamento effettuato ex art. 445 bis c.p.c. nel quale era stato richiesto al Giudice di accertare la sussistenza dei requisiti sanitari utili ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (art. 1 Legge 18/1980) in capo al sig. . Persona_1
Nell'ambito di tale procedimento, il C.T.U. nominato dal Giudice ha accertato la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento con decorrenza da settembre 2023.
Rispetto a questo accertamento la sig.ra Parte_1 intervenuta n.q. di erede, ha depositato una rituale contestazione relativamente alla decorrenza del requisito sanitario necessario per fruire della indennità di accompagnamento.
La ricorrente ha dunque presentato un ricorso ex art.414 e 445 bis comma 6 c.p.c. con il quale ha chiesto al Giudice di riconoscere e dichiarare il suo diritto, nella qualità di erede di , al Persona_1 beneficio richiesto con decorrenza dalla domanda amministrativa e con la condanna dell al pagamento dei ratei dovuti. CP_1
Si è costituito nel presente giudizio l nella persona del legale CP_1 rappresentante ed ha chiesto il rigetto della domanda.
Sul contraddittorio così instauratosi è stata disposta una nuova
C.T.U. medico-legale e la causa è stata discussa con lo scambio di note scritte e decisa con separata sentenza.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda va accolta nei limiti di seguito indicati.
Il Consulente del giudice ha confermato che si Persona_1 trovava nelle condizioni previste dalla normativa vigente (L.
18/1980) al fine della concessione della indennità di accompagnamento con decorrenza da settembre 2023.
Il metodo logico seguito dal CTU appare immune da censure, le sue argomentazioni sono ben motivate e gli esami compiuti risultano essere adeguatamente approfonditi, così che le sue conclusioni possono essere poste a base della presente decisione.
Il ricorso in opposizione va quindi respinto.
In accoglimento parziale dell'originaria domanda di A.T.P., va accertato che era invalido con riduzione permanente Persona_1 della capacità lavorativa in misura pari al 100% con necessità di assistenza continua, con conseguente diritto, condizionato alla sussistenza degli altri requisiti extrasanitari, al beneficio della indennità di accompagnamento art. 1 L. 18/1980 con decorrenza da settembre 2023 e fino al decesso del 17.11.2023.
Sull'oggetto del presente giudizio di cognizione, si aderisce all'orientamento espresso dalla S.C. con la recente sentenza n.
9876 del 9.4.2019 ove è affermato che “il thema decidendum del giudizio di merito è incentrato sulla contestazione delle conclusioni del consulente tecnico” e dunque sulla sussistenza dei requisiti sanitari per fruire della prestazione richiesta, mentre è escluso l'accertamento degli altri presupposti extrasanitari condizionanti il beneficio. Ne deriva che “la pronuncia sul solo requisito sanitario, e dunque la declaratoria che riconosca il diritto al beneficio preteso ricorrendone le condizioni sanitarie previste dalla legge, lascia impregiudicato in futuro
l'accertamento in sede amministrativa dei restanti requisiti extrasanitari e, se contestati, in sede giudiziaria” e che la sentenza pronunciata all'esito della fase di merito non può contenere una
“condanna dell'ente previdenziale alla erogazione del beneficio il
3 cui compendio di elementi costitutivi, extrasanitari e sanitari, non sia stato ancora integralmente accertato, per essere avulso dal thema decidendum il vaglio di elementi extrasanitari” (Cass. n. 9876 del 2019, che richiama svariati precedenti della S.C. in senso analogo, tra cui Cass. 27010 del 2018, 8533 del 2015).
Le spese di lite vanno compensate per metà atteso l'accoglimento solo parziale (con decorrenza successiva alla domanda amministrativa) della originaria domanda di A.T.P.. Per la restante metà le spese di lite, unitamente a quelle di CTU, vanno poste a carico dell' in base al principio di soccombenza. CP_1
Queste sono le ragioni della decisione in epigrafe.
Frosinone, 7 gennaio 2025 Il Giudice del Lavoro
Laura Laureti
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