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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/10/2025, n. 5274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5274 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio, in persona dei
Magistrati: dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere Relatore dott.ssa Paola Martorana Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 437/2023 di R.G., riservata in decisione all'udienza del 21 maggio 2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta, ex art. 127-ter c.p.c., con ordinanza comunicata in data 26 maggio 2025, con cui sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente
TRA
, c.f. , rappresentato e difeso dall'Avvocato Giuseppe Pellegrino, c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1
, giusta procura in calce all'atto di appello, con domicilio eletto presso il suo studio CodiceFiscale_2
in Napoli al Centro Direzionale Isola E/4, indirizzo di posta elettronica certificata
Email_1
APPELLANTE PRINCIPALE
APPELLATO INCIDENTALE
CONTRO
, c.f. e , c.f. , rappresentati e difesi CP_1 CodiceFiscale_3 CP_2 CodiceFiscale_4
dall'Avvocato Giovanni Basso, c.f. giusta procura in calce alla comparsa di CodiceFiscale_5
costituzione e risposta con appello incidentale, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli alla Piazza
G. Bovio n. 33, indirizzo di posta elettronica certificata – domicilio digitale:
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APPELLATI PRINCIPALI
APPELLANTI INCIDENTALI
NONCHÉ
p.i. e c.f. , in persona dell'Amministratore pro Controparte_3 P.IVA_1
tempore, dott. c.f. , rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli CP_4 CodiceFiscale_6
- 1 - Avvocati Giuseppe Carrano, c.f. , e Paolo Carrano, c.f. , giusta CodiceFiscale_7 CodiceFiscale_8
procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta del grado di appello ed in virtù di delibera assembleare del 28 marzo 2023, con domicilio eletto presso il loro studio in Napoli alla via Stendhal n. 14, indirizzi di posta elettronica certificata Email_3
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APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale Napoli n. 6168/2022, resa nel giudizio di primo grado avente n. 26999/2016 di R.G., pubblicata il 20 giugno 2022 e non notificata, in materia di risarcimento dei danni.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza, che si abbiano integralmente per trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello, notificato il 20 gennaio 2023, iscritto a ruolo in data 30 gennaio 2023,
ha impugnato la sentenza n. 6168/2022, pubblicata il 20 giugno 2022 e non notificata, con Parte_1 la quale il Tribunale di Napoli ha accolto la domanda di e , condannandolo al pagamento, CP_1 CP_2 in favore degli attori, della somma di € 4.205,09, più I.V.A., oltre interessi e rivalutazione, come in parte motiva, nonché, in favore di , dell'importo di € 6.820,00, oltre interessi e rivalutazione, come in CP_1 parte motiva, ed al pagamento, in favore degli attori, delle spese di lite, liquidate in complessivi € 5.135,00, di cui € 300,00 per esborsi ed € 4.835,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, C.P.A. ed I.V.A., con distrazione, in favore dell'Avvocato Giovanni Basso.
Con la predetta sentenza, il Tribunale di Napoli ha, inoltre, rigettato la domanda proposta nei confronti del condannando gli attori al pagamento, in favore del suddetto Controparte_5
delle spese di lite, liquidate in complessivi € 4.865,00, di cui € 30,00 per esborsi ed € 4.835,00 CP_3
per compensi, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A..
1.1. L'appellante principale ha chiesto che la Corte, in riforma della sentenza impugnata, rigetti in toto le domande attoree;
in via subordinata, ha chiesto dichiararsi la concorrente responsabilità del
[...]
con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio. Controparte_3
2. In data 20 aprile 2023, si è costituito il Napoli, chiedendo il rigetto Controparte_3 dell'appello proposto, per la sua inammissibilità e totale infondatezza, e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese e competenze del grado di giudizio.
3. In data 22 aprile 2023, si sono costituiti e , chiedendo il rigetto dell'appello principale, CP_1 CP_2 in quanto, a loro dire, inammissibile, oltre che infondato in fatto e in diritto.
- 2 - Inoltre, in accoglimento dell'appello incidentale da loro proposto ed in riforma della sentenza gravata, hanno chiesto l'accertamento e la declaratoria di responsabilità, ex art. 2051 c.c., del Controparte_5
in Napoli, in via esclusiva, ed, in subordine, in via concorrente e/o alternativa con
[...] [...]
, per i danni subiti alle pareti basse del salone, della cameretta singola e di quella matrimoniale Parte_1
dell'interno 26, di loro proprietà, e la conseguente condanna degli stessi al pagamento della somma di €
1.288,46, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, dalla domanda al saldo, con condanna del CP_3
alle spese del doppio grado di giudizio.
Sempre in accoglimento dell'appello incidentale, hanno chiesto la condanna di e/o di chi Parte_1 dovesse essere ritenuto responsabile dei danni, oggetto di causa, al pagamento, in loro favore, delle spese di C.T.U., liquidate in € 1.500,00, oltre accessori, nonché delle competenze legali del procedimento di A.T.P., in corso di causa, da liquidarsi nella somma che sarà determinata dalla Corte, nel rispetto delle vigenti tariffe, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, dalla sentenza al saldo.
In via subordinata, nel caso di rigetto tanto del primo motivo di appello incidentale, quanto dell'appello principale proposto da , hanno chiesto la compensazione integrale, ai sensi dell'art. 92, Parte_1 comma 2, c.p.c., delle spese del primo grado del giudizio, tra loro ed il CP_3
4. Nel grado di appello non è stata svolta attività istruttoria ed è stata verificata la visibilità del fascicolo telematico del primo grado del giudizio.
Sulle conclusioni che le parti hanno rassegnato per l'udienza del 21 maggio 2025, la causa è stata assunta in decisione, con la concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
5. Per rendere meglio comprensibili le questioni su cui tuttora si disputa, è opportuno ripercorre i passaggi salienti dei rispettivi atti processuali e di quanto accaduto nel corso del giudizio di primo grado.
5.1. e hanno citato in giudizio ed il CP_1 CP_2 Parte_1 [...]
assumendo che gli immobili in loro comproprietà, siti in Napoli alla Controparte_5 [...]
, interni 25 e 26, sono stati danneggiati dalle infiltrazioni provenienti dal sovrastante terrazzo CP_5
a livello di proprietà esclusiva del Hanno precisato che i fenomeni infiltrativi, Controparte_6
verificatisi per la prima volta nel 2003, si sono ripetuti negli anni, fino all'ultimo episodio avvenuto nel mese di marzo 2015; che il Tribunale di Napoli si è già pronunciato due volte sui danni cagionati ai suddetti appartamenti e sulla riconducibilità degli stessi ad infiltrazioni provenienti dal sovrastante immobile: la prima volta, con la sentenza n. 2075/2009, resa nel giudizio introdotto dal condomino con Controparte_7 cui è stata accertata la responsabilità esclusiva del per avere Controparte_5
erroneamente modificato il tracciato della pluviale, determinandone l'occlusione delle bocche d'entrata; la
- 3 - seconda volta, con la sentenza n. 720/2014, confermata dalla Corte d'Appello di Napoli, resa nel giudizio introdotto dagli attori, che ha accertato la responsabilità esclusiva di nella causazione delle Parte_1
infiltrazioni verificatesi nei suddetti immobili nel 2009 e nel 2010.
Ritenendo, quindi, che le infiltrazioni verificatesi nuovamente negli anni 2013, 2014 e 2015 siano riconducibili alle cause già individuate dal Tribunale nei suddetti giudizi, i germani hanno citato in CP_2
giudizio ed il Condominio per ottenerne la condanna, solidale o alternativa, al pagamento della Parte_1
somma di € 5.600,00, a titolo di risarcimento dei danni ancora in atto.
ha, poi, dedotto che, per la gravissima situazione di disagio, nei mesi di luglio 2013 e di giugno CP_1
e luglio 2015, è stato costretto ad effettuare i lavori di ripristino dello stato dei luoghi, anticipando la complessiva somma di € 6.820,00, chiedendone il rimborso.
5.2. Si è costituito in giudizio , eccependo che gli istanti non hanno offerto prova sufficiente Parte_1 dell'imputabilità delle lamentate infiltrazioni alle stesse cause accertate con la sentenza n. 720/2014.
5.3. Si è, altresì, costituito il resistendo alla domanda ed assumendo che la responsabilità dei CP_3
fatti dannosi debba attribuirsi solo all'altro convenuto, chiedendo il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti.
5.4. La causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione prodotta, l'espletamento della prova orale e della C.T.U. del procedimento di accertamento tecnico preventivo, introdotto, nel corso del giudizio, dagli attori.
6. Con la sentenza, oggi impugnata, il Tribunale ha riconosciuto fondata la domanda attorea esclusivamente nei confronti di , accogliendola;
ha, invece, rigettato, in quanto infondata, quella proposta Parte_1
nei confronti del in Napoli. Controparte_5
Ha rilevato che non siano controversi tra le parti né la legittimazione degli attori, provata per tabulas dal titolo di provenienza, dal certificato di morte della madre: e dalla copia della Persona_1
dichiarazione di successione, né il verificarsi del fatto storico, essendo stati i due appartamenti di proprietà attorea ripetutamente interessati da infiltrazioni nel periodo tra il 2013 ed il 2015.
Ha evidenziato che l'unico sostanziale motivo di difesa di , che ha lamentato di non essere stato Parte_1
reso tempestivamente edotto dalla controparte e, quindi, di non aver potuto verificare l'effettività, l'origine e la portata delle infiltrazioni, risulta smentito negli stessi scritti difensivi di parte convenuta, nel quale viene dichiarato: "si contesta, in ogni caso, il presunto disinteresse che il comparente avrebbe riservato alle questioni in dibattito: sia nella corrispondenza che verrà prodotta nel corso del giudizio che in occasione delle assemblee condominiali il dott. ha sempre manifestato ampia disponibilità alla risoluzione di ogni questione”. Parte_1
- 4 - Ha rilevato che le circostanze di fatto allegate dagli attori hanno trovato riscontro sia nella documentazione, anche fotografica, prodotta, ed in particolare dalle consulenze di parte, sia nelle deposizioni dei testi escussi.
Ha evidenziato che il C.T.U. incaricato dal Tribunale nel procedimento di accertamento tecnico preventivo in corso di causa, dopo avere premesso che “le cause dei danni riscontrati risultano, allo stato, essere state già eliminate a seguito dell'effettuazione delle lavorazioni condominiali che hanno interessato, tra l'altro, anche i terrazzi
a livello delle unità immobiliari sia del sesto che del settimo livello”, ha riferito di non essere in grado di stabilire tecnicamente con certezza le cause pregresse dei danni prodottisi negli appartamenti attorei.
Ha, pertanto, ritenuto che la soluzione della controversia debba tenere conto degli esiti delle due indagini tecniche espletate nei precedenti giudizi tra le parti per fatti analoghi a quello oggetto di causa.
Ha richiamato la sentenza n. 720/2014, con la quale è stata definita la pretesa risarcitoria avanzata dagli attori in riferimento ai danni per le infiltrazioni verificatesi tra il 2009 ed il 2010, rilevando che il Tribunale ne ha ritenuto responsabile in via esclusiva , essendo stato accertato – in sede di consulenza tecnica Parte_1
– che all'origine delle infiltrazioni oggetto di lite vi siano i lavori di sostituzione della pavimentazione del terrazzo a livello del settimo piano (di proprietà esclusiva del convenuto). In quella occasione, sono state malamente eseguite le pendenze e le misure di impermeabilizzazione del terrazzo, cagionando i danni lamentati dagli attori.
Ha rilevato che tale decisione è stata, poi, confermata dalla Corte di Appello che, con la sentenza n.
1838/2017, ha ribadito che gli elementi di valutazione emersi dall'istruttoria, svolta nel giudizio di primo grado, hanno consentito di riferire con certezza ad , ritenuto l'unico responsabile della Parte_1
causazione dell'illecito, la malaccorta installazione del canale di gronda all'altezza del marcapiano del settimo livello.
Ha evidenziato che la Corte d'Appello, nell'escludere la responsabilità del nella produzione CP_3
dell'evento dannoso, riferendosi all'accertamento contenuto nella sentenza n. 2075/2009, relativa ad un giudizio svolto tra il Condominio, la dante causa degli attori ed il condomino ha escluso la CP_7 pertinenza, nella fattispecie sottoposta al suo esame, della C.T.U. svolta nel giudizio promosso da altro P condomino nei confronti del per infiltrazioni verificatesi nel suo immobile, afferendo, in CP_3 realtà, l'elaborato alle nuove grondaie, apposte dal sulle pareti perimetrali dell'appartamento CP_3
al sesto piano, diverse da quelle a servizio dell'immobile di . Ciò posto, ha rilevato che la Corte Parte_1
d'Appello di Napoli ha, quindi, condannato alla rimozione delle cause delle infiltrazioni ed al Parte_1 risarcimento del danno in favore dei . CP_2
Ha precisato che, in mancanza di contestazioni tra le parti, debba ritenersi che tale pronuncia sia passata in giudicato, per cui sia ormai definitivamente appurato che le infiltrazioni verificatesi negli immobili di
- 5 - proprietà degli attori, negli anni 2009 e 2010, siano addebitabili solo ad , con esclusione di ogni Parte_1
responsabilità, anche concorrente, del CP_3
Ha rilevato che, secondo un criterio di probabilità logica, in difetto di allegazione di altre possibili cause alternative da parte di , si possa ragionevolmente ritenere che anche le infiltrazioni verificatesi negli Parte_1
appartamenti di proprietà negli anni 2013, 2014 e 2015 siano eziologicamente riconducibili agli stessi CP_2
fattori già accertati dalle sentenze n. 720/2014 del Tribunale e n. 1838/2017 della Corte di Appello di Napoli
e, quindi, alla responsabilità esclusiva dell'odierno appellante principale.
Ha ritenuto che tale conclusione trovi conforto anche nel fatto che, secondo quanto affermato dagli attori e non contestato dai convenuti, le infiltrazioni si sarebbero arrestate proprio in concomitanza con l'esecuzione dei lavori di cui alla sentenza n. 720/2014, ossia delle opere di impermeabilizzazione del terrazzo a livello dell'immobile di . Parte_1
Ha reputato che tali considerazioni non possano essere ragionevolmente confutate in ragione degli esiti dell'altra indagine tecnica, svolta nel giudizio n.r.g. 5842/2003, promosso da nei confronti Controparte_7
del , per le infiltrazioni verificatesi nel suo immobile, ed al quale è Controparte_8 CP_2 Parte_1 rimasto estraneo.
Ha rilevato che, sebbene il C.T.U. abbia ricondotto le cause dei danni lamentati dall'allora attore al colpevole di avere erroneamente modificato il tracciato della pluviale, determinando CP_3
l'occlusione delle bocche d'entrata ubicate al settimo ed all'ottavo livello, tuttavia, con riferimento ai danni in quella sede lamentati dal de cuius degli attori, ha ritenuto di non potere stabilire con certezza l'esistenza di un nesso causale tra l'illecito del e le infiltrazioni all'epoca manifestatesi negli appartamenti CP_3
degli attuali attori, pacificamente provenienti dal sovrastante terrazzo di proprietà di . Parte_1
Non essendo state individuate cause alternative alla produzione dei danni cagionati agli immobili attorei tra il 2013 ed il 2015, ha ritenuto di doverle ravvisare in quelle accertate con la sentenza del Tribunale di
Napoli n. 720/2014, confermata dalla sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 1838/2017, ormai passata in giudicato, relativa ad analoghi fenomeni infiltrativi verificatisi, con le stesse modalità, negli anni precedenti.
Il danno emergente subito è stato quantificato in base alla C.T.U. in € 3.890,65 più I.V.A., pari alla spesa necessaria per le opere di ripristino dei due appartamenti attorei, come risulta a pag. 22 e 23 della relazione peritale, ritenendo che non vi siano motivi per disattendere le risultanze peritali.
Ha precisato che, trattandosi di debito di valore, occorra procedere alla rivalutazione monetaria di tale importo all'attualità, a partire dalla data del deposito della relazione peritale, avvenuto nel febbraio 2018, per cui l'importo indicato dal C.T.U. è stato rideterminato in complessivi € 4.205,09 più I.V.A..
- 6 - Ha rilevato che su tale importo sono dovuti gli interessi legali, calcolati, secondo il costante orientamento giurisprudenziale, con decorrenza dal fatto, ossia dalla prima messa in mora ricevuta dal convenuto il 23 luglio 2013, e che, non sulla somma valutata all'attualità, ma su quella originaria, rivalutata anno per anno secondo le variazioni ISTAT relative al costo della vita, debbano essere calcolati gli interessi legali fino alla data di deposito della sentenza.
Ha disposto che sugli importi complessivamente calcolati al momento di tale deposito, comprensivi della rivalutazione e degli interessi maturati medio tempore, decorrono interessi ulteriori (sempre al tasso legale), fino al soddisfo, atteso che la data di pubblicazione della sentenza costituisce il momento in cui il credito litigioso diviene liquido ed esigibile, convertendosi l'obbligazione da debito di valore a debito di valuta.
Ha condannato, quindi, il convenuto al pagamento di tale somma in favore degli istanti.
Ha precisato che a debba essere riconosciuto il rimborso degli importi erogati per la messa in CP_1 ripristino dei due immobili nel luglio 2013, nel giugno 2014 e nel luglio 2015, la cui realizzazione è stata confermata dai testi escussi: dal teste che ha dichiarato di essere stato direttore dei lavori in tutte Tes_1
e tre le occasioni, e dai conduttori dei due appartamenti.
Relativamente al quantum, ha rilevato che vi sono agli atti le fatture emesse dalla ditta appaltatrice e dalla stessa quietanzate, attestanti un esborso pari a complessivi € 6.820,00, I.V.A. inclusa.
Anche su tale importo ha riconosciuto dovuti gli interessi legali, calcolati, con decorrenza dal fatto, ossia dalla prima messa in mora ricevuta dal convenuto il 23 luglio 2013, statuendo che, non sulla somma valutata all'attualità, ma su quella originaria, rivalutata anno per anno secondo le variazioni ISTAT relative al costo della vita, vadano calcolati gli interessi legali fino alla data di deposito della sentenza. Ha disposto che sugli importi complessivamente calcolati al momento di tale deposito, comprensivi della rivalutazione e degli interessi maturati medio tempore, decorrano interessi ulteriori (sempre al tasso legale), fino al soddisfo, atteso che la data di pubblicazione della sentenza costituisce il momento in cui il credito litigioso diviene liquido ed esigibile, convertendosi l'obbligazione da debito di valore a debito di valuta.
7. L'atto di appello è stato notificato in data 20 gennaio 2023 agli appellati e CP_1 CP_2
all'indirizzo di posta elettronica certificata del loro difensore, costituito anche nel primo grado del giudizio:
Avvocato Giovanni Basso.
L'atto di appello è stato, altresì, notificato in data 20 gennaio 2023 all'appellato Controparte_5
in Napoli, all'indirizzo di posta elettronica certificata del suo difensore, costituito nel primo grado del
[...]
giudizio: Avvocato Giuseppe Torrone.
Gli appellati sono stati convenuti a comparire dinanzi alla Corte per il giorno 16 maggio 2023.
Il giudizio di appello è stato tempestivamente iscritto a ruolo in data 30 gennaio 2023.
- 7 - Va quindi dichiarata la tempestività dell'appello, proposto nel termine di decadenza di sei mesi, decorrente dal deposito della sentenza impugnata, avvenuto il 20 giugno 2022, previsto dall'art. 327 c.p.c. nella formulazione – successiva alla modifica di cui all'art. 46, co.17, L. n. 69/2009, in vigore dal 4 luglio 2009 - applicabile ratione temporis alla presente impugnazione, essendo stato il giudizio di primo grado introdotto nell'anno 2016.
8. Del pari, tempestivo è l'appello incidentale proposto da e , con comparsa di CP_1 CP_2
costituzione e risposta depositata in data 22 aprile 2023, nel rispetto del termine di decadenza di cui agli artt.
343 e 166 c.p.c., e cioè nel termine di venti giorni prima dell'udienza del 16 maggio 2023, fissata in citazione.
Ciò in quanto deve ritenersi operante il principio codificato dall'art. 343 c.p.c., alla cui stregua “l'appello incidentale si propone, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, all'atto della costituzione in cancelleria ai sensi dell'art. 166 c.p.c.”, e cioè nel termine di almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione (Cassazione civ. sez. III, sentenza n. 1127 del 22 gennaio 2015).
9. Sempre in via preliminare, va altresì dichiarata l'ammissibilità dell'appello principale, in quanto conforme al dettato dell'art. 342 c.p.c., ad onta di quanto sostenuto dal appellato. CP_3
Giova riferire in argomento che dopo alcuni contrasti giurisprudenziali sull'esegesi degli art. 342 e 434 c.p.c. nella versione ratione temporis applicabile le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con sentenza n.
27199/2017 depositata il 16 novembre 2017, hanno escluso che esso vada interpretato come un mezzo di impugnazione a critica vincolata.
Il giudice della nomofilachia ha chiarito che le disposizioni citate, anche all'indomani delle modifiche dell'anno 2012, vanno intese nel senso che l'atto deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della decisione gravata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, ma non per questo, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, rivestire particolari forme sacramentali. La maggiore o minore ampiezza e specificità delle doglianze ivi contenute è una diretta conseguenza della motivazione del giudice di primo grado e, ove le argomentazioni della sentenza impugnata dimostrino che le tesi della parte non sono state in effetti vagliate, l'atto di appello potrà anche consistere, con i dovuti adattamenti, in una ripresa delle linee difensive del primo grado.
L'individuazione di un «percorso logico argomentativo alternativo a quello del primo giudice», poi, non deve necessariamente tradursi in un «progetto alternativo di sentenza», non avendo il legislatore inteso porre a carico delle parti un onere paragonabile a quello del giudice nella stesura della motivazione di un provvedimento decisorio. Quello che viene richiesto è che la parte appellante ponga il giudice superiore in
- 8 - condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, indicando perché la decisione impugnata sarebbe da emendare.
Tutto ciò è sufficientemente contenuto nell'atto di appello, per cui è possibile accedere alla valutazione dei motivi su cui esso si fonda.
10. Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante principale ha censurato la sentenza gravata per avere il Tribunale erroneamente valutato l'asserita non contestazione delle infiltrazioni, oggetto di causa, motivando la sentenza sulla base di tale errato presupposto.
Il giudice di primo grado, in particolare, avrebbe erroneamente interpretato le sue difese, atteso che, fin dal primo atto difensivo, l'allora convenuto ha evidenziato di non avere mai avuto la possibilità di constatare l'esistenza delle infiltrazioni, non essendo mai stato provocato alcun contraddittorio tra le parti, anche per un'eventuale definizione bonaria della vertenza. Ha protestato totale insufficienza della prova fornita dagli attori sulla reale esistenza dei fenomeni infiltrativi, risultando gli stessi da una mera relazione di parte e da documentazione fotografica, prive di date e di provenienza certe.
Ha rilevato che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto provata l'esistenza dei fenomeni infiltrativi, denunciando che le dichiarazioni testimoniali sarebbero state recepite dal giudicante senza alcun vaglio critico, che sarebbe stato – invece – doveroso, atteso che i testi che hanno confermato i fatti dedotti dagli attori sarebbero interessati alla lite e quindi inattendibili, trattandosi del tecnico autore della relazione di parte, del responsabile della ditta che ha eseguito gli interventi di riparazione e dei conduttori degli immobili locati dagli stessi attori. L'attenta lettura delle proprie difese e l'approccio critico alle risultanze istruttorie dovrebbero portare al giudizio di insufficienza della prova sull'esistenza delle infiltrazioni, come sarebbe stato, peraltro, affermato dal C.T.U..
Ha, dunque, censurato la sentenza gravata nella parte in cui ha ritenuto raggiunta la prova sulla sussistenza delle infiltrazioni.
10.1. Il motivo è infondato.
Il giudice di prime cure, nel ritenere provato il fatto storico rappresentato dall'esistenza delle infiltrazioni nelle unità immobiliari di proprietà degli attori, ha preso le mosse dalla mancata specifica contestazione di tale circostanza da parte del convenuto , il quale – per contro – con il motivo in esame, ha Parte_1 evidenziato di avere da sempre rinnegato la sussistenza del fenomeno pregiudizievole de quo, proprio per non averlo mai potuto personalmente constatare, in contraddittorio con le controparti.
Orbene, se da un lato è vero che da nessuno degli atti di causa emerge che le parti abbiano mai effettuato un sopralluogo in contraddittorio con il proprietario esclusivo del terrazzo a livello del settimo piano, al fine di verificare l'effettiva provenienza e l'entità dei danni, ciò non esclude di per sé il compiuto assolvimento
- 9 - dell'onus probandi gravante sugli attori. Del resto, il Tribunale, lungi dal fondare il proprio convincimento unicamente sul contegno implicitamente ammissivo dall'allora convenuto, ha accolto la domanda attorea in conseguenza di una valutazione complessiva del compendio probatorio, come risultante dalla documentazione – anche fotografica – in atti, nonché dalle dichiarazioni testimoniali raccolte e dalle indagini tecniche svolte.
La completezza e l'univoca convergenza delle evidenze istruttorie, come meglio si dirà infra, consentono al
Collegio di superare la pur corretta censura mossa dall'appellante circa la non operatività del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. in relazione ad un fatto del quale la parte non abbia avuto alcuna contezza, in quanto di esclusiva pertinenza del danneggiato. In tutte le ipotesi, come quella in parola, in cui non sarebbe ragionevolmente esigibile dal danneggiante una confutazione specifica e circostanziata di fatti a lui rimasti sconosciuti, l'attore non si spoglia dell'onere probatorio posto a suo carico dal legislatore in virtù di mere carenze assertive della controparte.
La regola appena enunciata è stata, da ultimo, cristallizzata in una pronuncia a Sezioni Unite della
Cassazione, la quale ha ben chiarito la distinzione tra fatti noti, ai quali si applica il principio di non contestazione, e fatti ignoti, in presenza dei quali torna ad operare il comune criterio di riparto dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c.. Nella motivazione della citata sentenza, si legge che “sia per la perdita subita che per il mancato guadagno va rammentato che l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti alla parte convenuta, non anche per quelli ad essa ignoti (Cass. 31 agosto 2020, n. 18074; 4 gennaio 2019, n. 87; 18 luglio 2016, n. 14652; 13 febbraio 2013, n. 3576).
Poiché non si compie l'effetto di cui all'art. 115, comma 1, cod. proc. civ., per i fatti ignoti al danneggiante l'onere probatorio sorge comunque per l'attore, a prescindere dalla mancanza di contestazione” (Cassazione civile, Sez. Un., sentenza n. 33645 del 15 novembre 2022).
A diversa conclusione si sarebbe potuti addivenire qualora, a fenomeni infiltrativi ancora in atto, fossero state compiute verifiche dello stato dei luoghi alla presenza dell'odierno appellante. In mancanza di dette verifiche, l'effettività, l'origine e la portata del fatto dannoso sono destinati a rimanere del tutto estranei alla sfera conoscitiva del convenuto. Gli stessi accertamenti tecnici compiuti in corso di causa si sono rivelati inconcludenti sotto il profilo eziologico, in quanto successivi agli interventi di risanamento disposti all'esito del precedente giudizio, di talché il consulente ha potuto solo attestare il deterioramento di alcuni degli ambienti di cui si compongono gli appartamenti attorei, liquidando le spese necessarie per il ripristino dello stato dei luoghi.
10.2. Ciò posto, la verità dei fatti dedotti dagli attori a fondamento della domanda ha trovato conferma in una pluralità di elementi istruttori, alcuni dei quali formatisi in contraddittorio con il Condominio, pure
- 10 - convenuto in giudizio e, quindi, anch'esso detentore di un interesse contrario al positivo accertamento dei fatti costitutivi dell'avversa pretesa risarcitoria (cfr., in particolare, sopralluogo del 10 giugno 2014, menzionato nella missiva a firma dell'Avv. Giovanni Basso datata 12 giugno 2014 ed allegata al fascicolo attoreo relativo al primo grado;
perizia tecnica datata 16 luglio 2014, redatta dall'ing. in Persona_2
contraddittorio con il tecnico incaricato dal Condominio: ing. . Persona_3
Del tutto ingiustificate appaiono, da questo punto di vista, le rimostranze dell'appellante principale, a parere del quale il giudice di prime cure avrebbe dovuto disattendere in toto la parte assertiva contenuta nelle perizie tecniche di parte attrice, in uno alla documentazione fotografica a corredo, e avrebbe dovuto, altresì, ritenere inattendibili le deposizioni rese nel corso dell'istruttoria procedimentale.
Quanto alle consulenze di parte, si evidenzia che le stesse sono state asseverate dai tecnici incaricati, oltre che confermate in giudizio, nel pieno rispetto del contraddittorio tra le odierne parti in causa, senza che sia possibile evincere dalle difese dell' alcuno specifico e concreto profilo di censura tale da minare la Parte_1
credibilità dei dichiaranti. All'uopo, insoddisfacente si rivela il rilievo contenuto alla pag. 6 dell'atto di appello, secondo cui i testi escussi sarebbero “tutti accomunanti, non solo da un interesse alla lite, ma anche da una condizione di evidentissima inattendibilità, trattandosi del tecnico autore della relazione di parte, del responsabile della ditta che avrebbe eseguito gli interventi di riparazione e finanche i conduttori degli immobili locati dagli stessi attori”.
Preme evidenziare, a tal riguardo, che l'interesse che potrebbe eventualmente accomunare i testimoni andrebbe identificato non con un interesse processualmente rilevante all'esito vittorioso della lite, id est al vantaggio giuridico-economico ad esso direttamente correlato, ma – semmai – con un interesse di mero fatto,
o più correttamente con una posizione di parziarietà (peraltro meramente potenziale e comunque rimasta indimostrata), data dai pregressi rapporti negoziali e dalla particolare vicinanza con gli attori. Una situazione di tal fatta è, al più, idonea a giustificare un più attento vaglio giudiziale in sede di escussione, teso a sondare l'effettiva e genuina conoscenza dei fatti di causa da parte dei dichiaranti, ma giammai potrebbe pregiudicarne in radice la credibilità, unicamente in ragione della qualifica soggettiva del testimone, traducendosi altrimenti in una larvata ipotesi di incapacità a testimoniare non disciplinata dal codice di rito (ex multis Cassazione civile, sez. III, sentenza n. 19215 del 29 settembre 2015 in cui è scritto: “La valutazione sull'attendibilità di un testimone ha ad oggetto il contenuto della dichiarazione resa e non può essere aprioristica e per categorie di soggetti, al fine di escluderne ex ante la capacità a testimoniare”).
Non emergendo alcun elemento (ulteriore e diverso rispetto alla mera identità dei testi) atto ad inficiare l'oggettiva attendibilità delle dichiarazioni e la soggettiva credibilità dei rispettivi autori, non si reputano
- 11 - sussistenti argomenti utili a rinnegare l'efficacia probatoria della prova testimoniale espletata in primo grado.
Nel caso di specie, peraltro, le dichiarazioni in discorso presentano un contenuto prettamente rafforzativo di risultanze istruttorie ex se evocative del reale stato dei luoghi. Ci si riferisce, più precisamente, alla copiosa documentazione fotografica allegata alle perizie di parte, la quale – contrariamente a quanto obiettato dall' – reca una data precisa in corrispondenza di ogni singola immagine. Anche in tal caso, Parte_1
l'incerta datazione è stata eccepita dal convenuto in maniera oltremodo generica, senza che siano stati addotti specifici rilievi miranti a far dubitare della relativa veridicità. Ulteriore documentazione fotografica risulta, peraltro, allegata alla relazione tecnica del consulente nominato dal Tribunale in sede di A.T.P., in risposta ad uno specifico quesito oggetto dell'incarico peritale.
Nemmeno va sottaciuto che, proprio in quest'ultima occasione e seppure a giudizio già iniziato, il convenuto ha avuto modo di prendere direttamente visione della persistenza degli ammaloramenti raffigurati nelle fotografie in questione. In quella sede, ha beneficiato della facoltà di constatare personalmente le condizioni in cui effettivamente versavano gli immobili oggetto di causa, cosicché è ragionevole pensare che, qualora avesse riscontrato divergenze rispetto ai danni descritti nelle perizie di parte attrice e restituiti dalla documentazione fotografica contestata, avrebbe fatto emergere tali ipotetiche divergenze nelle difese successive.
Così, tuttavia, non è stato.
Pertanto, ogni doglianza dell'appellante sul punto deve ritenersi superata, così come, per converso, l'onere probatorio incombente sugli attori appare pienamente assolto in ordine all'esistenza dei fenomeni infiltrativi per cui è causa.
11. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante principale ha censurato la sentenza impugnata per averlo il Tribunale ritenuto responsabile in via esclusiva per i presunti danni, oggetto di causa. Ha protestato che la propria responsabilità sia stata riconosciuta senza l'accertamento univoco dell'origine delle infiltrazioni, non avendo la relazione del C.T.U. rilevato nulla al riguardo. Ha denunciato che sarebbe stato condannato in totale mancanza di prova diretta, sulla base di una ricostruzione meramente probabilistica, in violazione dell'orientamento giurisprudenziale, secondo il quale la condanna presuppone la prova certa e concreta della responsabilità. Ha opinato che, pur volendo accedere al criterio di tipo meramente presuntivo accolto dal Tribunale, quest'ultimo avrebbe errato nella lettura degli esiti dei due precedenti giudizi, definiti dalle sentenze n. 720/2014 e n. 2075/2009, di contenuto diametralmente opposto.
Nonostante tale contrasto di giudicati, il Tribunale avrebbe irragionevolmente ritenuto che i precedenti affermino solo la sua responsabilità, mancando di considerare che gli accertamenti tecnici svolti in tali
- 12 - procedimenti sono ininfluenti ai fini di causa, riguardando elementi diversi da quelli del procedimento de quo, ossia pendenze, impermeabilizzazioni, grondaie …. A suo dire, se i precedenti accertamenti tecnici avessero un'utilità per la decisione, sarebbe stato superfluo dare corso al procedimento di A.T.P. in corso di causa (richiesto in primo grado dagli allora attori), dal quale è emersa l'impossibilità di stabilire le cause delle infiltrazioni in esame.
Ha dedotto, altresì, l'inefficacia dell'ulteriore argomento utilizzato dal Tribunale allo scopo di suffragare le conclusioni raggiunte, rappresentato dalla considerazione che l'esecuzione dei lavori dopo il 2015 avrebbe arrestato il fenomeno infiltrativo. Infatti, anche dopo l'esecuzione di tali lavori, gli attori hanno intrapreso un nuovo giudizio, lamentando, del pari, nuove infiltrazioni negli stessi punti dei loro immobili, senza però formulare alcuna domanda nei confronti dell'odierno appellante.
Pur volendo presumere che i fenomeni infiltrativi oggetto di causa siano riconducibili alle stesse cause accertate con la sentenza del 2014, ha sollecitato considerazione per la sua estraneità ai lavori di ristrutturazione ascrittigli perché effettuati dal precedente proprietario, per cui la responsabilità per ipotetici difetti della pavimentazione del terrazzo non sarebbe da ridurre all'art. 2043 c.c., ma all'art. 2051 c.c. per cui egli concorrerebbe con il Ad entrambi, cioè, sarebbe imputabile l'analoga inerzia manutentiva CP_3
del terrazzo a livello di proprietà esclusiva del con funzione di copertura del fabbricato, della CP_6 quale entrambi sarebbero chiamati a rispondere in via solidale ex art. 2055 c.c., secondo le quote stabilite dall'art. 1226 c.c..
11.1. Il motivo è infondato.
Al fine di esaminare le doglianze formulate dall'appellante principale in merito alla statuizione della sua esclusiva responsabilità da parte del Tribunale, il quale avrebbe arbitrariamente superato l'inconcludenza sotto detto profilo dell' espletata in corso di causa, dando immotivatamente prevalenza ad uno solo CP_9 dei giudicati destinati a fare stato tra le parti, appare prioritario individuare le cause delle infiltrazioni.
Laddove si accedesse alla soluzione fatta propria dal giudice di prime cure, e dunque si ritenesse che, in applicazione del criterio processual-civilistico della preponderanza dell'evidenza, l'eziologia del fenomeno dannoso per cui è causa andrebbe ricondotta a quella già accertata con efficacia di giudicato nel 2017 da questa Corte, non sarebbe possibile trarne una diversa conclusione in punto di responsabilità.
Principio fondamentale in materia di res iudicata è quello della relativa estensione a tutti gli antecedenti logici necessari della decisione, di talché “Qualora due giudizi tra le stesse parti si riferiscano al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della
- 13 - sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo”(così Cass. civ., sez. II, ordinanza n. 11314 del 10.05.2018; conforme Cass. civ., sez. lavoro, sentenza n. 25269 del 09.12.2016).
Né tantomeno pari valenza potrebbe, ai fini di causa, essere riconosciuta alla sentenza del Tribunale di
Napoli n. 2075/2009, pure passata in giudicato, la quale ha – invece – condannato il quale unico CP_3
responsabile dei danni da infiltrazioni prodottisi nel medesimo stabile, e ciò per un duplice ordine di ragioni.
In primo luogo, quella sentenza non è stata pronunciata tra le stesse parti del presente procedimento
(proprio il condomino non era parte in causa) e non ha riguardato i medesimi fatti oggetto Parte_1
dell'attuale vertenza giudiziaria (aspetto ben chiarito nella sentenza gravata). In secondo luogo, anche diversamente opinando, la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che, in ipotesi di giudicati contrastanti, a fare stato è solo la decisione cronologicamente successiva (ex plurimis, Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 28506 del 08.11.2018; conforme, da ultimo, Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 2462 del 25.01.2024), nella specie rappresentata dalla sentenza n. 1838/2017 della Corte d'Appello di Napoli.
Tanto premesso, dalla complessiva valutazione delle risultanze istruttorie del primo grado, si conviene con le argomentazioni spese dal Tribunale in ordine alla sussistenza di un nesso di causalità tra la cosa oggetto di custodia (il terrazzo a livello del settimo piano di proprietà esclusiva dell'odierno appellante principale)
e i danni patiti dagli attori.
È pur vero che il C.T.U., nominato nel procedimento di istruzione preventiva svoltosi in corso di causa, ha precisato di non essere stato posto nelle condizioni di individuare tanto la provenienza delle infiltrazioni, quanto la relativa imputabilità all'inefficiente impermeabilizzazione del sovrastante terrazzo ovvero al preesistente sistema di regimentazione delle acque meteoriche (o ad entrambe tali cause), essendo state compiute opere di risanamento dei terrazzi a livello del sesto e settimo piano (terminate nell'agosto del 2017)
e non essendo più in atto, al momento dei sopralluoghi effettuati dal consulente, alcuna infiltrazione.
Ciononostante, lo stesso è stato in grado di verificare l'effettiva esistenza di evidenti tracce di infiltrazioni pregresse, osservando - alla pag. 10 dell'elaborato peritale - che “Nello specifico si può certamente riferire, però, sulla scorta della rilevata localizzazione delle pregresse tracce infiltrative nelle unità immobiliari di proprietà ricorrente, come alcune risultano ascrivibili a problematiche pregresse riferibili al sovrastante terrazzo a livello dell'unità immobiliare di proprietà resistente (rif. settimo livello) e/o al relativo sistema di smaltimento mentre altre a problematiche derivanti dai terrazzi a livello delle stesse unità immobiliari dei ricorrenti”, queste ultime oggetto di appello incidentale (ma sul punto, § 14).
Nessun dubbio ha nutrito, dunque, l'ausiliare circa la riferibilità al terrazzo sovrastante di proprietà
di alcune delle tracce di umidità rinvenute negli appartamenti attorei (le cui spese di ripristino Parte_1
- 14 - sono state dal C.T.U. liquidate separatamente rispetto a quelle derivanti dai terrazzi degli stessi ), né CP_2
– come efficacemente osservato dal giudice di prime cure – il convenuto ha fornito, a fronte di tali emergenze processuali, una ricostruzione alternativa in punto di nesso causale, da opporre a quella ex adverso prospettata, per come già definitivamente accertata in altre sedi giudiziarie.
Pare, pertanto, potersi condividere in toto l'inferenza logica posta a fondamento della decisione impugnata.
Né risulta dirimente, in senso contrario, la circostanza che – nonostante l'esecuzione delle opere di risanamento – le unità immobiliari di proprietà dei AT siano state, anche in seguito, interessate CP_2
da ulteriori fenomeni infiltrativi, forieri a loro volta di una nuova vicenda giudiziaria.
Dalle deduzioni delle parti, si apprende che in quella sede gli odierni appellati hanno rivolto le loro pretese
– del quale il Collegio non può conoscere l'esatta conformazione – nei confronti della ditta esecutrice dei lavori, e non anche dell' , chiamato in causa ad iniziativa del Condominio. La pendenza di detto Parte_1 giudizio non può, dunque, avere l'effetto di smentire l'argomento (pure utilizzato dal Tribunale) secondo cui l'identica derivazione delle infiltrazioni verificatesi tra il 2009 ed il 2010 e quelle avvenute tra il 2013 ed il 2015 troverebbe conferma nella relativa cessazione in concomitanza con l'esecuzione dei lavori di impermeabilizzazione del terrazzo a livello dell' . Parte_1
Basti pensare che il consulente nominato dal Tribunale ha eseguito due sopralluoghi a distanza di diversi mesi dalla fine dei lavori, peraltro durante la stagione invernale (primo sopralluogo del 7 dicembre 2017 e secondo sopralluogo del 28 dicembre 2017), attestando la totale assenza di fenomeni infiltrativi in atto, che si sarebbero poi ripresentati a distanza di anni (più precisamente nel 2021). Per tale ragione, è del tutto inverosimile quanto paventato dall'appellante, a detta del quale tali opere non avrebbero eliminato le reali cause dei danni lamentati dai (da rinvenirsi, quindi, altrove). Se così fosse, le infiltrazioni si sarebbero CP_2
verosimilmente manifestate senza soluzione di continuità nel corso degli anni successivi, nonostante il perfezionamento dei lavori di impermeabilizzazione dei terrazzi ad agosto 2017, ed avrebbero consentito al
C.T.U., in occasione dei citati sopralluoghi, di valutarne la diversa eziologia. Del resto, gli stessi danneggiati hanno intrapreso un'ulteriore azione giudiziaria non nei confronti del solo ovvero di un CP_3
condomino diverso dall'odierno appellante, ma – come detto – nei confronti della ditta appaltatrice, lamentando difetti di esecuzione dell'opera.
Se, in definitiva, gli elementi essenziali della fattispecie litigiosa oggetto del presente procedimento – costituiti dal rapporto di custodia, dalla sussistenza di pregiudizi risarcibili e dal nesso di causalità tra la cosa e il danno – coincidono con quelli caratterizzanti la controversia definita dalla Corte d'Appello di
Napoli nel 2017, come sin qui dimostrato, allora al Collegio non rimane che applicare la stessa regula iuris posta a fondamento della decisione passata in giudicato tra le parti e, per l'effetto, confermare che
- 15 - l'appellante è tenuto a rispondere in via esclusiva per i danni sofferti dai germani , imputabili a fatto CP_2
proprio del senza alcuna responsabilità concorrente del . Controparte_6 Controparte_5
12. Con il terzo motivo di impugnazione, l'appellante principale ha censurato la sentenza gravata per l'errata liquidazione delle somme, effettuata in favore di , a titolo di rimborso degli importi CP_1
erogati per la messa in pristino degli immobili a seguito del lamentato fenomeno dannoso. Ha denunciato che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto provato l'esborso dei prefati importi sulla base della documentazione da lui contestata in quanto priva di data e di provenienza incerta. Ha dedotto che
[...]
non avrebbe provato l'effettivo esborso di tali somme, limitandosi a produrre fatture quietanzate in CP_1 copia, con totale incertezza sull'autenticità della dichiarazione liberatoria in esse contenuta. Ha opinato che la prova testimoniale, raccolta sul punto, non potrebbe essere utilmente considerata, non potendo il pagamento essere provato per testi ed essendo, peraltro, inattendibili i testi escussi, come da già in precedenza evidenziato.
12.1. Il motivo è infondato.
Invero, la genuinità della documentazione prodotta, sia pure in copia, al fine di dimostrare le spese sostenute da per ripristinare lo status quo ante, a seguito delle infiltrazioni risalenti agli anni 2013 e 2014, CP_1
e rappresentata dalle fatture quietanzate (con timbro e firma del legale rappresentante della società emittente) e degli assegni dati in pagamento a titolo di acconto e a saldo delle fatture stesse, ha trovato conferma nella prova testimoniale espletata in primo grado. Sul punto, i conduttori degli immobili di proprietà (testi e ) hanno dichiarato che i danni causati dall'acqua nel CP_2 Testimone_2 Testimone_3 periodo di riferimento sono stati interamente riparati dal locatore, a spese del medesimo. Ancor più precisa
è stata la testimonianza di , autore delle perizie di parte commissionate dagli attori e direttore Persona_2
dei lavori in occasione dei tre eventi infiltrativi oggetto di causa, in qualità di tecnico della ditta esecutrice
(e che, pertanto, qualora le fatture non fossero state effettivamente ed integralmente saldate, avrebbe avuto evidentemente tutto l'interesse a far emergere l'altrui inadempimento). Quest'ultimo, sentito all'udienza del
2 ottobre 2018, ha dichiarato di aver assistito personalmente ai pagamenti, dei quali il primo eseguito in parte con assegno, in parte con denaro contante, mentre i restanti tutti con assegno.
In merito, poi, alla postulata inattendibilità dei testimoni, oltre a ribadire che la credibilità del teste Per_2 appare corroborata dalla sua particolare qualità di tecnico dell'impresa esecutrice dei lavori, ci si riporta integralmente a quanto osservato supra (v. § 10.2.).
Mette conto evidenziare, infine, che la prova dei pagamenti è avvenuta per il tramite di documentazione scritta (rappresentata dalle succitate fatture quietanzate e dagli assegni), solo corroborata dalla prova orale espletata, ragion per cui non opera nel caso di specie il limite di valore contenuto nell'art. 2721 c.c., limite in
- 16 - ogni caso superabile da una prudente valutazione del giudice che ritenga verosimili i fatti allegati (in tema di derogabilità del divieto di prova testimoniale, Cass. civ., sez. II, sentenza n. 7940 del 20.04.2020).
Per tutte le ragioni suesposte, l'appello principale va rigettato in toto.
13. È necessario, a questo punto, esaminare i singoli motivi di appello incidentale proposti dai AT , CP_2
onde passarne al vaglio la relativa fondatezza.
14. Con il primo motivo di appello incidentale, i germani hanno censurato la sentenza per avere il CP_2
Tribunale – in violazione dell'art. 112 c.p.c. – omesso di pronunciarsi sul risarcimento dei danni da infiltrazioni, da loro subiti, alle pareti basse perimetrali dell'appartamento sito al sesto piano, interno 26. A dire degli appellanti incidentali, il Tribunale avrebbe erroneamente individuato i danni liquidati dal C.T.U.
– per come dallo stesso descritti e quantificati all'interno dei due appartamenti, interni 25 e 26 – nella complessiva somma di € 3.890,65, oltre I.V.A., mentre l'importo effettivo comprensivo di quelli verificatisi all'interno 26, sarebbe di € 5.179,11, oltre I.V.A.. Hanno stigmatizzato che l'ausiliare abbia riscontrato in detta unità immobiliare l'esistenza di danni da infiltrazioni anche lungo la porzione basamentale della muratura di tompagno del salone nelle parti adiacenti il radiatore e lateralmente all'infisso esterno, nonché alla parete perimetrale lungo la porzione basamentale della muratura di tompagno, adiacente l'infisso esterno, sia al lato destro che sinistro, della camera da letto singola e lungo la porzione basamentale della muratura di tompagno del piccolo ambiente adibito a guardaroba della camera da letto matrimoniale. Gli stessi danni sarebbero stati descritti e quantificati anche nelle perizie di parte degli architetti e Persona_4 [...]
, depositate in atti. Per_2
Hanno dedotto che il C.T.U. ne ha individuato la causa nel difetto dei risvolti della guaina impermeabilizzante del terrazzo a livello del sesto piano, di loro proprietà, lungo la muratura perimetrale esterna, ossia la facciata del fabbricato. Trattandosi, in quest'ultimo caso, di bene di natura condominiale ai sensi dell'art. 1117 c.c., la relativa responsabilità sarebbe da ascrivere all'ente gestorio, da loro ritualmente convenuto in giudizio.
Hanno, dunque, invocato, in riforma della sentenza gravata, la condanna del al pagamento, in CP_3
loro favore, della somma di € 1.288,46, a titolo di risarcimento di tali danni, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, con la conseguente riforma del capo della sentenza gravata che li ha condannati alla refusione delle spese legali al CP_3
14.1. Il motivo è infondato.
Il mancato riconoscimento dei danni lamentati in parte qua appare del tutto giustificato, atteso che dalle indagini peritali che il Tribunale ha integralmente condiviso è emersa una chiara distinzione tra le tracce di infiltrazioni idriche riferibili al sovrastante terrazzo a livello dell'unità immobiliare del settimo piano e/o al
- 17 - relativo sistema di smaltimento, le cui spese di ripristino – come quantificate dal C.T.U. – sono state interamente riconosciute agli allora attori, e le differenti tracce riferibili a problematiche derivanti dai terrazzi a livello delle stesse unità immobiliari di proprietà , individuate nell'insufficiente risvolto CP_2 della guaina impermeabilizzante in corrispondenza delle mura perimetrali. In risposta ai rilievi formulati dal C.T.P. degli allora ricorrenti, l'ausiliare ha puntualmente chiarito che, dinanzi ad eventi meteorici avversi, “anche in caso di ristagno con risvolti di guaina eseguiti correttamente e aventi altezza almeno pari a circa
30 cm dal calpestio nessun danno si sarebbe potuto produrre”. A questo punto, il C.T.U. ha proceduto ad estrapolare dal computo metrico estimativo del costo totale dei lavori di ripristino a farsi, le voci riconducibili alle disfunzioni del terrazzo a livello del sesto piano, localizzati esclusivamente nell'interno 26
e riguardanti una piccola parte dell'ambiente salone, la camera da letto singola e una piccola parte della camera da letto matrimoniale, quantificati in € 1.288,46.
14.2. Privo di pregio è il rilievo dell'ascrivibilità di tali danni al in virtù del semplice fatto che CP_3
le acque meteoriche penetrano nell'appartamento tramite un bene di natura condominiale: le mura perimetrali. Non può seriamente dubitarsi che tali danni derivino dall'inerzia manutentiva ascrivibile agli stessi danneggiati, in quanto proprietari esclusivi, nonché custodi ai sensi dell'art. 2051 c.c., del terrazzo a livello, malamente impermeabilizzato. Solo esso è stato indicato dal C.T.U. fonte dei lamentati danni alla parte bassa dell'interno 26, non incidendo sulla relativa produzione la specifica conformazione delle mura perimetrali condominiali.
Corretta si rivela, dunque, la valutazione (inespressa, ma univoca) compiuta dal giudice di primo grado, il quale ha quantificato in complessivi € 3.890,65 oltre I.V.A. le spese necessarie per il ripristino del fisiologico stato dei luoghi, rigettando implicitamente la domanda rivolta nei confronti del Ne consegue CP_3
che tale statuizione di implicito rigetto, della quale gli appellanti incidentali hanno chiesto la riforma, va invece pienamente confermata in questa sede, e con essa la totale soccombenza dei nei confronti del CP_2
sia nel precedente grado, che in questo. CP_3
15. Con il secondo motivo, gli appellanti incidentali hanno censurato la sentenza impugnata per avere il
Tribunale erroneamente omesso di pronunciarsi sulla liquidazione delle spese della C.T.U. e delle competenze legali relative al procedimento di accertamento tecnico preventivo, espletato in corso di causa ed acquisito al giudizio già in prime cure, su ordine del giudice. Hanno evidenziato che il Tribunale ha condannato il convenuto al pagamento, in loro favore, delle spese e competenze del Parte_1
giudizio di primo grado, senza, però, nulla statuire sulle spese della C.T.U., espletata nel procedimento di
A.T.P. in corso di causa, avente n.r.g. 26999-1/2016, né sui compensi spettanti al difensore relativamente a
- 18 - tale procedimento. Tali spese, tuttavia, in virtù del principio di cui all'art. 91 c.p.c., avrebbero dovuto essere poste definitivamente a carico della parte soccombente.
Hanno, dunque, invocato, in riforma della sentenza impugnata, la condanna di al Parte_1 pagamento in favore delle parti vittoriose delle spese di C.T.U., liquidate in € 1.500,00, nonché dei compensi del procedimento di A.T.P. in corso di causa.
15.1. Il motivo è fondato per quanto di ragione.
Basti qui richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “le spese dell'accertamento tecnico preventivo ante causam devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, in virtù dell'onere di anticipazione e del principio di causalità, e devono essere prese in considerazione, nell'eventuale successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c.” (Cass. civ., sez. II, ordinanza n. 21085/2023; Cass. n. 9735/2020; n. 14268/2017).
Nel dispositivo della sentenza impugnata non si rinviene, in effetti, alcun capo relativo alla regolamentazione delle spese del procedimento di istruzione preventiva, pronuncia tuttavia necessaria e non assorbita dalla condanna alle spese di lite relative alla fase di merito. Tali spese vanno, pertanto, poste a carico della parte risultata soccombente all'esito del giudizio.
Orbene, come meglio si dirà al successivo § 15, i germani sono parti vittoriose nei confronti del CP_2 convenuto , ma totalmente soccombenti rispetto al , pure da essi citato Parte_1 Controparte_5
in giudizio per rispondere dei danni posti a fondamento della pretesa risarcitoria, tant'è che il Tribunale (al capo C della decisione impugnata) li ha condannati alla refusione delle spese di lite in favore dell'ente gestorio.
Ne discende che, in accoglimento del secondo motivo di appello incidentale, va altresì Parte_1
condannato alla refusione delle spese dell'A.T.P. svoltasi in corso di causa, come liquidate in dispositivo in applicazione delle tariffe vigenti ratione temporis, nella misura minima in ragione della non particolare complessità dell'attività difensiva svolta in quella sede, mentre le somme anticipate dai ricorrenti per gli onorari del consulente andranno ripartite tra le due parti soccombenti (l'appellante principale e gli appellanti incidentali).
Si precisa, in limine, che, non avendo il spiegato appello incidentale avverso l'omessa pronuncia CP_3 del Tribunale relativamente al regime delle spese della fase di accertamento tecnico preventivo, la non debenza delle stesse nei suoi confronti costituisce questione ormai coperta dal giudicato interno e non si presta, pertanto, ad essere intaccata dalla pronuncia di appello.
16. Con il terzo motivo, gli appellanti incidentali hanno censurato la sentenza gravata per avere il Tribunale erroneamente omesso di disporre la compensazione delle spese legali tra loro ed il Hanno CP_3
- 19 - invocato, in caso di conferma della pronuncia gravata in ordine alla responsabilità esclusiva di ed Parte_1
in caso di rigetto della domanda, pure spiegata da loro nei confronti del la riforma della CP_3
sentenza impugnata nella parte in cui li ha condannati al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'ente gestorio, ritenendo integrati i presupposti per compensarle interamente. Hanno evidenziato che, nell'attribuire la colpa esclusiva delle infiltrazioni ad , il Tribunale ha rilevato che i lavori Parte_1
effettuati dal nel 2017 hanno arrestato il fenomeno delle infiltrazioni, come emerso CP_3
dall'istruttoria; che tali lavori, iniziati nel corso del procedimento, sono terminati solo nel 2017, quando il giudizio era già pendente da tempo e che, quindi, tale valutazione, compiuta dal giudice ex post, non avrebbe potuto essere presa in considerazione dagli attori al momento della chiamata in giudizio del Condominio, in via concorrente o alternativa rispetto al condomino . Hanno, inoltre, rilevato che i lavori Parte_1
effettuati dalla ditta scelta dal non sarebbero stati eseguiti a regola d'arte, essendosi verificate, CP_3 nel 2021, nuove infiltrazioni, tuttora in atto. Non solo, dunque, il Condominio avrebbe effettuato i citati lavori con notevole ritardo (risalendo i primi danni agli inizi del 2000), me essi non sarebbero stati nemmeno eseguiti correttamente, motivo per il quale i germani avrebbero promosso un nuovo giudizio contro la ditta
So.le.co Costruzioni S.r.l., in cui è parte anche il Condominio. Hanno, infine, dedotto la sussistenza di ulteriori elementi, atti ad integrare gravi ed eccezionali ragioni che giustificherebbero la compensazione delle spese con il Detti elementi sarebbero costituiti dal fatto che la domanda di risarcimento CP_3
è stata spiegata in via meramente alternativa nei confronti del (e/o concorrente con ); CP_3 Parte_1
che le precedenti sentenze del Tribunale di Napoli, n. 2075 del 2009 e n. 720 del 2014 hanno disposto la compensazione integrale delle spese tra gli attori e la parte non ritenuta responsabile dei danni;
che la sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 1838 del 2017 (contenente il definitivo accertamento dell'esclusiva responsabilità di ) è sopravvenuta all'instaurazione del presente procedimento;
che Parte_1 la novità giurisprudenziale in materia di infiltrazioni provenienti dal terrazzo condominiale di copertura, rappresentata dalla sentenza a SS.UU. della Suprema Corte n. 9449 del 10 maggio 2016, è stata emessa poco prima dell'introduzione del presente giudizio.
16.1. Il motivo è infondato.
Come noto, l'art. 91 c.p.c., nel disciplinare il regime di rimborso delle spese processuali, è espressione del principio della soccombenza, in base al quale la necessità di ricorrere al giudice per risolvere una controversia non deve danneggiare la parte che ha ragione. L'individuazione del soccombente risponde – a sua volta – ad una regola di causalità, con la conseguenza che le spese del giudizio restano a carico della parte che, agendo o resistendo mediante l'utilizzazione di argomenti non conformi al diritto, ha dato causa all'instaurazione ovvero alla prosecuzione della lite.
- 20 - La regola appena enunciata trova una deroga nell'istituto della compensazione, totale o parziale, che può essere disposta dal giudice solo in caso di soccombenza reciproca, di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti (art. 92, comma 2, c.p.c.). La stessa deroga è stata, poi, estesa dalla Corte costituzionale alle altre ipotesi in cui sussistano analoghe gravi ed eccezionali ragioni che giustifichino la compensazione delle spese (Corte cost., sentenza n. 77/2018).
Nel caso di specie, la responsabilità esclusiva del proprietario esclusivo del terrazzo sovrastante CP_6
le unità immobiliari degli attori è stata – già prima dell'avvio del giudizio di primo grado nell'anno 2016 – accertata giudizialmente (sebbene non ancora con efficacia di giudicato) dalla sentenza n. 720/2014 del
Tribunale di Napoli, né risulta che in seguito al passaggio in giudicato della decisione assunta in grado di appello (avvenuto a novembre 2017 e quindi diversi anni prima della pronuncia della sentenza oggetto di gravame, sopravvenuta nel giugno 2022) gli attori abbiano mai rinunciato agli atti, né all'azione proposta nei confronti del Anzi, costoro hanno scientemente convenuto in giudizio il medesimo in via CP_3
esclusiva – e non alternativa, né concorrente con l' – limitatamente ai danni riportati alla parte Parte_1
perimetrale inferiore dell'interno 26, condivisibilmente esclusi in prime cure dal computo totale dei pregiudizi risarcibili.
Non si ravvisano, pertanto, validi motivi per disporre la compensazione delle spese tra i ed il CP_2
essendosi verificata un'ipotesi di totale soccombenza degli attori e non sussistendo gravi ed CP_3
eccezionali ragioni in tal senso.
17. Vanno ora governate le spese del presente grado.
Esse, quanto al rapporto tra e i germani seguono la soccombenza preminente del Parte_1 CP_2
primo in quanto a fronte della conferma della sua condanna integrata da quanto dovuto per l i CP_9
secondi si sono visti respinte le pretese per ulteriori danni. Ne consegue che un terzo delle spese possono essere compensate mentre la restante parte va riconosciuta e liquidata come da dispositivo, ai sensi del D.M.
55/2014 (aggiornato al D.M. 147/2022), in base allo scaglione di valore di riferimento, che si individua nel terzo, e tenuto conto dell'attività difensiva effettivamente espletata.
Quanto agli appelli mossi contro il sia dall'appellante principale che incidentale, invece, lo CP_3
scaglione da prendere a riferimento è quello inferiore perché inferiore è la pretesa azionata contro di esso
(associazione nella condanna e solidarietà nel pagamento del dovuto nell'un caso e spese di danni alle pareti basali nell'altro). Anche questa liquidazione eseguita con il medesimo riferimento normativo ma nel parametro più basso e per lo scaglione indicato è contenuta nel dispositivo.
Va disposta la distrazione in favore dell'Avvocato Giovanni Basso che licenziando le conclusioni nelle note di trattazione scritta per le udienze ad ese deputate ha reso la rituale dichiarazione.
- 21 - 18. Infine si evidenzia che, a norma dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 24 dicembre 2012, quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Per tale ragione, la Corte dà atto che sussistono i presupposti richiamati dalla norma citata a carico del solo appellante principale, attesa la fondatezza – sia pure parziale
– dell'appello incidentale proposto dai AT , e che l'obbligo di pagamento sorge al momento del CP_2
deposito della presente decisione.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Napoli, II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e sull'appello incidentale proposto da e , avverso Parte_1 CP_1 CP_2
la sentenza del Tribunale di Napoli n. 6168/2022, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
⎯ rigetta l'appello principale;
⎯ in parziale accoglimento dell'appello incidentale, condanna a rimborsare Parte_1
direttamente in favore dell'Avvocato Giovanni Basso, dichiaratosene antistatario, le spese del procedimento di A.T.P. svoltosi dinanzi al Tribunale di Napoli n.r.g. 26999-1/2016 che si liquidano in €
1.315,00 per compensi professionali, ponendo le spese del consulente definitivamente a carico dell'appellato incidentale e di quello principale in pari quota;
⎯ compensa per un terzo le spese del presente grado del giudizio tra appellante principale e appellanti incidentali e, per l'effetto, condanna alla refusione in favore di e Parte_1 CP_1 [...]
della somma già graduata per la residua parte dovuta che liquida in € 2.644,00, oltre indennizzo CP_2
forfettario, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione all'Avvocato Giovanni Basso dichiaratosi antistatario;
⎯ condanna sia sia e al rimborso delle spese di lite in favore Parte_1 CP_1 CP_2
del in Napoli, che si liquidano a carico di entrambi in € 1.900,00, oltre Controparte_5
I.V.A., C.P.A. e rimborso spese forfettario come per legge;
⎯ dà atto, attesa l'infondatezza dell'appello principale, che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13. comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 relativamente all'appellante principale
[...]
. Parte_1
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 15 ottobre 2025
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Maria Teresa Onorato dott.ssa Alessandra Piscitiello
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Redatta con la collaborazione della dott.ssa Martina De Pietro, Magistrato Ordinario in Tirocinio.
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