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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 21/10/2025, n. 930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 930 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello
n. 606/2020
C O R T E D'A P P E L L O
DI IO AB
Sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati:
dott. Natalino Sapone presidente relatore dott.ssa Federica Rende consigliera dott.ssa Rosa Maria Bova consigliera ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 606/2020 Ruolo Generale Affari Contenziosi vertente tra
, c.f. , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Ferdinando Parisi, elettivamente domiciliato a Reggio Calabria, via Miraglia n. 5
nei confronti di
, c.f. nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Lacopo elettivamente domiciliata in
Siderno (RC) alla Piazza G. Marconi n. 6 (int. 1/d)
, c.f. in persona del legale rappresentante pro Parte_2 P.IVA_2 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Silvana Cavaleri, elettivamente domiciliato in alla via Via Vittoria, 72 Pt_1
1 Corte d'Appello
, p. iva , in persona del legale rappresentante Parte_3 P.IVA_1
pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanna Mollica e Giuseppe
Mollica, elettivamente domiciliato in Locri alla via Mercurio n. 1
, c.f. , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3 CP_3 rappresentate pro tempore, rappresentato e difeso dall' avv. Maria Gabriella
Romeo, elettivamente domiciliato in Ferruzzano (RC) alla Via A. Scopelliti n.
5
Comune di Benestare, p. iva P.IVA_4
, p. iva Controparte_4 P.IVA_5
, p. iva Controparte_5 P.IVA_6
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da atti e scritti difensivi.
***
La sentenza viene redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
- Procedimento di primo grado
Il impugna la sentenza n. 243/2020, pubblicata il Parte_1
24/3/2020, non notificata, pronunciata dal Tribunale di Locri nell'ambito del procedimento n. 748/2014 R.G., con la quale è stata accolta la domanda proposta ex art. 2041 c.c. da , condannando i Controparte_1 Parte_4
, Benestare, , , , e
[...] Pt_3 Controparte_4 Parte_2 CP_2
al pagamento di € 4.000,00 ciascuno. Controparte_5
Il procedimento trae origine dall'attività professionale svolta dalla CP_1 nell'interesse degli enti locali convenuti nell'ambito della partecipazione all'avviso pubblico Pisl-P.o.r. Calabria 2007-2013 – Servizi Intercomunali per
2 Corte d'Appello
la qualità della vita. Deducendo il mancato pagamento della prestazione, la ha proposto domanda di adempimento contrattuale e, in subordine, di CP_1
ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.
Il giudice di prime cure ha rigettato la domanda principale per mancanza di un contratto validamente costituito. Ha invece accolto la domanda di ingiustificato arricchimento, avendo ritenuto provata l'attività svolta ed il vantaggio ottenuto dai Comuni convenuti, ai quali sono stati erogati i finanziamenti previsti nel bando pubblico.
- Domanda dell'appellante
Il impugna la sentenza nella parte in cui ha accolto la Parte_1
domanda di ingiustificato arricchimento. Deduce, in proposito, che non è mai stato assunto l'impegno contabile né è mai stata attestata la copertura finanziaria per il pagamento dell'attività della Sostiene che il credito di CP_1 chi ha fornito la prestazione nei confronti della pubblica amministrazione – ai sensi dell'art. 191 D. Lgs. n. 267/2000 – sussiste direttamente nei confronti del funzionario che ne ha consentito l'esecuzione. Deduce, pertanto, che la domanda ex art. 2041 c.c. non avrebbe dovuto essere accolta per mancanza della residualità di cui all'art. 2042 c.c. in considerazione dell'insorgenza del rapporto obbligatorio direttamente tra il prestatore di servizi ed il funzionario che ha consentito la prestazione.
Con il secondo motivo l'appellante deduce l'omissione della valutazione dell'utilitas arrecata dalla prestazione eseguita. Rileva in proposito che le presunte attività compiute dalla on hanno comportato alcun beneficio CP_1
per il . Parte_1
Con il terzo motivo l'Amministrazione appellante critica la determinazione dell'indennizzo, deducendo che l'impegno di spesa del Parte_3
assunto come parametro di riferimento non può essere ricollegato alla CP_1
e, comunque, non può essere considerato vincolante per tutti i Comuni del partenariato di progetto.
- ES del Comune di Parte_2
Il impugna la sentenza nella parte in cui ha accolto la Parte_2
domanda di ingiustificato arricchimento. Deduce, in proposito, che non è mai
3 Corte d'Appello
stato assunto l'impegno contabile né è mai stata attestata la copertura finanziaria per il pagamento dell'attività della Quindi, ai sensi dell'art. CP_1
191 D. Lgs. n. 267/2000, il credito di chi ha fornito la prestazione nei confronti della Pubblica Amministrazione sussiste direttamente nei confronti del funzionario che ne ha consentito l'esecuzione. Deduce, pertanto, che la domanda ex art. 2041 c.c. non avrebbe dovuto essere accolta per mancanza della residualità di cui all'art. 2042 c.c. in considerazione dell'insorgenza del rapporto obbligatorio direttamente tra il prestatore di servizi ed il funzionario che ha consentito la prestazione.
Con il secondo motivo l'appellante deduce l'omissione della valutazione dell'utilitas arrecata dalla prestazione eseguita. Osserva in proposito che le presunte attività compiute dalla on hanno comportato alcun beneficio CP_1
per il . Parte_1
Con il terzo motivo l'Amministrazione appellante contesta la determinazione dell'indennizzo, deducendo che l'impegno di spesa del Parte_3
assunto come parametro di riferimento non può essere ricollegato alla CP_1
e, comunque, non può essere considerato vincolante per tutti i comuni del partenariato di progetto.
- ES del Comune di Africo
Il critica la sentenza nella parte in cui ha accolto la domanda Parte_3
di ingiustificato arricchimento. Deduce, in proposito, di non aver assunto alcun impegno contabile per poter procedere al pagamento della Quindi, nel CP_1
caso di specie, deve rispondere a titolo personale il funzionario comunale che non ha rispettato le norme in materia. Pertanto, deduce l'inammissibilità della domanda per mancanza del requisito della residualità ex art. 2042 c.c.
Contesta, altresì, la quantificazione dell'indennizzo, deducendo che la deliberazione del non può avere alcuna rilevanza Controparte_2
perché costituisce un mero atto deliberativo, non opponibile comunque ad un ente diverso da quello che l'ha adottato. In ogni caso, eccepisce che il giudice ha utilizzato dati non confacenti con l'attività svolta realmente dalla professionista.
- ES di OL AN
4 Corte d'Appello
chiede il rigetto dell'appello, osservando che, una volta Controparte_1 accertata l'attività professionale posta in essere ed il vantaggio conseguito dai
Comuni facenti parte del partenariato, risulta palese l'indebito arricchimento degli stessi. Deduce, inoltre, che non può ritenersi inammissibile e/o improponibile l'azione di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c., avendo il giudice dato esito negativo all'azione principale.
In merito al secondo motivo d'appello, la ccepisce che è stato provato CP_1
lo svolgimento della sua attività di consulenza che ha portato un utile ai
Comuni facenti parte del partenariato, essendo stati ammessi ai finanziamenti.
In merito al terzo motivo d'appello, l'appellata rileva che tramite pignoramento presso terzi ha ottenuto l'importo dovuto dal e che il Parte_1
e di hanno provveduto ad Controparte_4 Controparte_6
effettuare spontaneamente i relativi pagamenti, così implicitamente riconoscendo l'utilitas apportata dalla progettazione eseguita dalla CP_1 nell'ambito del progetto PISL.
- ES del Controparte_2
Il fa propri i motivi d'appello proposti dal Controparte_2 Parte_1
e precisa che, dopo aver sottoscritto il protocollo d'intesa, è sorto
[...]
l'obbligo per gli enti partecipanti dell'elaborazione di un progetto.
L'Amministrazione deduce di aver adempiuto dando incarico agli arch.
d , senza mai conferire incarico alcuno Persona_1 Persona_2
alla dott.ssa CP_1
Deduce, inoltre, che il compenso richiesto dalla per l'opera prestata è CP_1 sproporzionato rispetto all'attività svolta, consistita nella raccolta e coordinamento dei progetti predisposti dai comuni partecipanti al bando, alla compilazione del questionario predisposto dalla Regione Calabria, alla partecipazione quale delegata del Sindaco di ad incontri tenuti presso Pt_1
gli Uffici della Regione Calabria.
Il Comune capofila e tutti gli altri comuni partecipanti, anche se in assenza di contratto, tenuto conto dell'opera prestata, hanno comunicato la loro disponibilità a impegnarsi pro quota a corrispondere alla dott. a somma CP_1
5 Corte d'Appello
complessiva di € 14.000,00, nella misura di € 2.000,00 per ogni Comune partecipante, ma tale somma non è stata accettata.
Deduce, altresì, che il giudice di prime cure avrebbe dovuto rigettare la domanda subordinata di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., considerato che, ai sensi dell'art. 191 del TUEL, non è assolutamente rinvenibile in nessun atto alcun impegno contabile da parte del CP_2
.
[...]
In merito al quantum liquidato, deduce che il riferimento economico stabilito dal Comune di si riferisce ad attività di consulenza esterna, ai fini CP_2
della redazione dello studio socio-economico allegato allo studio di fattibilità all'interno del Progetto integrato di sviluppo Locale “Disabilità e disagio sociale” che non riconducibile alla dott.ssa né tantomeno può essere CP_1
posto a fondamento per la quantificazione in via equitativa inerente attività molto meno impegnative.
***
1.- Inammissibilità degli appelli incidentali
1. I Comuni di , e hanno proposto appelli Parte_2 Pt_3 CP_2
incidentali, avendo chiesto la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui ha accolto la domanda di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., determinando la loro soccombenza sul punto.
Gli appelli incidentali sono inammissibili in quanto tardivi, essendo stati proposti oltre il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., scaduto in data
14/12/2020, tenendo conto della sospensione straordinaria per l'emergenza sanitaria del 2020.
Nella fattispecie in esame non è ammissibile l'appello incidentale tardivo, in quanto l'interesse a impugnare era sorto dalla sentenza e non dalla proposizione dell'appello principale, dal momento che con l'appello principale sono state formulate domande idonee a determinare un aggravamento della posizione – risultante dell'esito del processo di primo grado – soltanto nei confronti di ma non anche nei confronti dei Comuni Controparte_1
appellati. I Comuni infatti sono stati condannati in via autonoma (al pagamento di € 4.000 ciascuno). Ragion per cui l'impugnazione principale, proposta da
6 Corte d'Appello
uno di essi, non può incidere sulla posizione degli altri Comuni appellati, i quali pertanto avrebbe dovuto proporre impugnazione entro il termine per l'appello.
Non avendo rispettato tale termine, gli appelli dei Comuni appellati vanno dichiarati inammissibili.
2.- Sull'arricchimento senza causa
1. Il impugna la sentenza nella parte in cui ha accolto la Parte_1
domanda di ingiustificato arricchimento. Deduce, in proposito, che non è mai stato assunto l'impegno contabile né è mai stata attestata la copertura finanziaria per il pagamento dell'attività prestata dalla CP_1
Conseguentemente, secondo l'appellante, ai sensi dell'art. 191 D. Lgs. n.
267/2000, il credito di chi ha fornito la prestazione nei confronti della pubblica amministrazione sussiste direttamente nei confronti del funzionario che ha consentito l'esecuzione della prestazione.
2. Il motivo è fondato.
Non è stata oggetto d'appello la parte della sentenza di prime cure, con cui il giudice di prime cure ha escluso la responsabilità contrattuale degli enti in considerazione della mancanza di un contratto scritto intercorso con la CP_1
Ciò puntualizzato, non risulta prova della previsione dell'impegno di spesa e dell'attestazione di copertura finanziaria.
Il nega l'assunzione di impegni di spesa sul proprio bilancio Parte_1 volti a remunerare l'attività prestata dalla professionista. non contesta CP_1 specificamente l'assenza dell'impegno di spesa e dell'attestazione di copertura finanziaria.
3. L'art. 191 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) prevede, al primo comma, che «gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5. Nel caso di spese riguardanti trasferimenti e contributi ad altre amministrazioni pubbliche, somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, il responsabile del procedimento di spesa comunica al destinatario le informazioni relative all'impegno. La comunicazione dell'avvenuto impegno e della relativa copertura finanziaria, riguardanti le somministrazioni, le forniture e le prestazioni professionali, è effettuata contestualmente all'ordinazione della prestazione con l'avvertenza 7 Corte d'Appello
che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione.
Fermo restando quanto disposto al comma 4, il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati».
Dispone, poi, al comma 4 che «Nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma
1, lettera e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni».
Dunque, nel caso di specie, in assenza dell'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e dell'attestazione della copertura finanziaria, si è instaurato un rapporto obbligatorio direttamente tra il fornitore e il funzionario che ha consentito la prestazione.
Conseguentemente resta preclusa l'azione di arricchimento nei confronti dell'ente locale per difetto del requisito della sussidiarietà di cui all'art. 2042
c.c., dovendo il privato depauperato agire direttamente nei confronti del funzionario (Cass. n. 33357/2024; Cass. n. 10432/2022; Cass. n. 5130/2020).
Pertanto va accolto l'appello proposta dal e per l'effetto va Parte_1
rigettata la domanda di arricchimento senza causa proposta da
[...]
nei confronti del Comune di Banco. CP_1
3.- Spese processuali
1. L'accoglimento dell'appello comporta la necessità di procedere ad una nuova ed unitaria regolamentazione delle spese di lite tra il Parte_1
e . Controparte_1
Le spese processuali seguono la soccombenza, non ravvisandosi gravi ed eccezionali ragioni per procedere alla loro compensazione, tra il Parte_1
e . Pt_1 Controparte_1
Le spese processuali si liquidano – tenendo conto dei parametri minimi, attesa la bassa complessità della controversia, applicando lo scaglione da € 1.101 a
€ 5.200 – per il primo grado in complessivi € 1.278,00, e per il secondo grado in complessivi € 1.458,00; oltre alle spese generali in misura pari al 15% del
8 Corte d'Appello
compenso totale ed IVA e CP come per legge, in favore del Parte_1
.
[...]
2. L'inammissibilità degli appelli incidentali proposti dai , Controparte_7
e comporta la conferma della sentenza per quanto riguarda Pt_3 CP_2
le spese del primo grado di giudizio.
Le spese del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano – tenendo conto dei parametri minimi, attesa la bassa complessità della controversia, applicando lo scaglione da € 1.101 a € 5.200 – in complessivi € 1.458,00, oltre alle spese generali in misura pari al 15% del compenso totale ed IVA e CP come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di , a carico dei Comuni appellati Controparte_1
, e ) che hanno proposto appello Controparte_7 Pt_3 CP_2
incidentale, in solido tra loro.
In proposito trova applicazione il principio enunciato dalla giurisprudenza, secondo cui in materia di spese processuali, la condanna di più parti soccombenti al pagamento in solido può essere pronunciata non solo quando vi sia indivisibilità o solidarietà del rapporto sostanziale, ma anche nel caso in cui sussista una mera comunanza di interessi, che può desumersi anche dalla semplice identità delle questioni sollevate o dibattute, ovvero dalla convergenza di atteggiamenti difensivi diretti a contrastare la pretesa avversaria (Cass. n. 369/2025).
4.- Doppio del contributo unificato
In considerazione dell'inammissibilità degli appelli incidentali proposti dai
, e , poiché il presente giudizio è Controparte_7 Pt_3 CP_2 iniziato successivamente al 30 gennaio 2013, in applicazione dell'art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo degli appellanti incidentali di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis dell'art. 13.
p.q.m.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello
9 Corte d'Appello
proposto da , nei confronti di , Parte_1 Controparte_1 Parte_2
, , , Comune di Benestare,
[...] Parte_3 Controparte_2
, , così provvede: Controparte_4 Controparte_5
- accoglie l'appello principale e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda di indebito arricchimento proposta da
[...]
nei confronti del;
CP_1 Parte_1
- dichiara inammissibili gli appelli incidentali;
- pone a carico di , nel rapporto con il , le Controparte_1 Parte_1 spese processuali, che liquida per il primo grado in complessivi € 1.278,00, e per il secondo grado in complessivi € 1.458,00, oltre alle spese generali in misura pari al 15% dei compensi, IVA e CPA come per legge, in favore del
; Parte_1
- pone a carico del , e , in solido tra Parte_2 Pt_3 CP_2 loro, le spese processuali del secondo grado, che liquida in complessivi €
1.458,00, oltre alle spese generali in misura pari al 15% dei compensi, IVA e
CPA come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Antonino
Lacopo, procuratore di;
Controparte_1
- dà atto di avere adottato una pronuncia d'inammissibilità degli appelli incidentali, ai fini della verifica dell'obbligo degli appellanti di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Reggio Calabria, 21.10.2025
Il presidente est.
dott. Natalino Sapone
10
n. 606/2020
C O R T E D'A P P E L L O
DI IO AB
Sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati:
dott. Natalino Sapone presidente relatore dott.ssa Federica Rende consigliera dott.ssa Rosa Maria Bova consigliera ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 606/2020 Ruolo Generale Affari Contenziosi vertente tra
, c.f. , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Ferdinando Parisi, elettivamente domiciliato a Reggio Calabria, via Miraglia n. 5
nei confronti di
, c.f. nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Lacopo elettivamente domiciliata in
Siderno (RC) alla Piazza G. Marconi n. 6 (int. 1/d)
, c.f. in persona del legale rappresentante pro Parte_2 P.IVA_2 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Silvana Cavaleri, elettivamente domiciliato in alla via Via Vittoria, 72 Pt_1
1 Corte d'Appello
, p. iva , in persona del legale rappresentante Parte_3 P.IVA_1
pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanna Mollica e Giuseppe
Mollica, elettivamente domiciliato in Locri alla via Mercurio n. 1
, c.f. , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3 CP_3 rappresentate pro tempore, rappresentato e difeso dall' avv. Maria Gabriella
Romeo, elettivamente domiciliato in Ferruzzano (RC) alla Via A. Scopelliti n.
5
Comune di Benestare, p. iva P.IVA_4
, p. iva Controparte_4 P.IVA_5
, p. iva Controparte_5 P.IVA_6
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da atti e scritti difensivi.
***
La sentenza viene redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
- Procedimento di primo grado
Il impugna la sentenza n. 243/2020, pubblicata il Parte_1
24/3/2020, non notificata, pronunciata dal Tribunale di Locri nell'ambito del procedimento n. 748/2014 R.G., con la quale è stata accolta la domanda proposta ex art. 2041 c.c. da , condannando i Controparte_1 Parte_4
, Benestare, , , , e
[...] Pt_3 Controparte_4 Parte_2 CP_2
al pagamento di € 4.000,00 ciascuno. Controparte_5
Il procedimento trae origine dall'attività professionale svolta dalla CP_1 nell'interesse degli enti locali convenuti nell'ambito della partecipazione all'avviso pubblico Pisl-P.o.r. Calabria 2007-2013 – Servizi Intercomunali per
2 Corte d'Appello
la qualità della vita. Deducendo il mancato pagamento della prestazione, la ha proposto domanda di adempimento contrattuale e, in subordine, di CP_1
ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.
Il giudice di prime cure ha rigettato la domanda principale per mancanza di un contratto validamente costituito. Ha invece accolto la domanda di ingiustificato arricchimento, avendo ritenuto provata l'attività svolta ed il vantaggio ottenuto dai Comuni convenuti, ai quali sono stati erogati i finanziamenti previsti nel bando pubblico.
- Domanda dell'appellante
Il impugna la sentenza nella parte in cui ha accolto la Parte_1
domanda di ingiustificato arricchimento. Deduce, in proposito, che non è mai stato assunto l'impegno contabile né è mai stata attestata la copertura finanziaria per il pagamento dell'attività della Sostiene che il credito di CP_1 chi ha fornito la prestazione nei confronti della pubblica amministrazione – ai sensi dell'art. 191 D. Lgs. n. 267/2000 – sussiste direttamente nei confronti del funzionario che ne ha consentito l'esecuzione. Deduce, pertanto, che la domanda ex art. 2041 c.c. non avrebbe dovuto essere accolta per mancanza della residualità di cui all'art. 2042 c.c. in considerazione dell'insorgenza del rapporto obbligatorio direttamente tra il prestatore di servizi ed il funzionario che ha consentito la prestazione.
Con il secondo motivo l'appellante deduce l'omissione della valutazione dell'utilitas arrecata dalla prestazione eseguita. Rileva in proposito che le presunte attività compiute dalla on hanno comportato alcun beneficio CP_1
per il . Parte_1
Con il terzo motivo l'Amministrazione appellante critica la determinazione dell'indennizzo, deducendo che l'impegno di spesa del Parte_3
assunto come parametro di riferimento non può essere ricollegato alla CP_1
e, comunque, non può essere considerato vincolante per tutti i Comuni del partenariato di progetto.
- ES del Comune di Parte_2
Il impugna la sentenza nella parte in cui ha accolto la Parte_2
domanda di ingiustificato arricchimento. Deduce, in proposito, che non è mai
3 Corte d'Appello
stato assunto l'impegno contabile né è mai stata attestata la copertura finanziaria per il pagamento dell'attività della Quindi, ai sensi dell'art. CP_1
191 D. Lgs. n. 267/2000, il credito di chi ha fornito la prestazione nei confronti della Pubblica Amministrazione sussiste direttamente nei confronti del funzionario che ne ha consentito l'esecuzione. Deduce, pertanto, che la domanda ex art. 2041 c.c. non avrebbe dovuto essere accolta per mancanza della residualità di cui all'art. 2042 c.c. in considerazione dell'insorgenza del rapporto obbligatorio direttamente tra il prestatore di servizi ed il funzionario che ha consentito la prestazione.
Con il secondo motivo l'appellante deduce l'omissione della valutazione dell'utilitas arrecata dalla prestazione eseguita. Osserva in proposito che le presunte attività compiute dalla on hanno comportato alcun beneficio CP_1
per il . Parte_1
Con il terzo motivo l'Amministrazione appellante contesta la determinazione dell'indennizzo, deducendo che l'impegno di spesa del Parte_3
assunto come parametro di riferimento non può essere ricollegato alla CP_1
e, comunque, non può essere considerato vincolante per tutti i comuni del partenariato di progetto.
- ES del Comune di Africo
Il critica la sentenza nella parte in cui ha accolto la domanda Parte_3
di ingiustificato arricchimento. Deduce, in proposito, di non aver assunto alcun impegno contabile per poter procedere al pagamento della Quindi, nel CP_1
caso di specie, deve rispondere a titolo personale il funzionario comunale che non ha rispettato le norme in materia. Pertanto, deduce l'inammissibilità della domanda per mancanza del requisito della residualità ex art. 2042 c.c.
Contesta, altresì, la quantificazione dell'indennizzo, deducendo che la deliberazione del non può avere alcuna rilevanza Controparte_2
perché costituisce un mero atto deliberativo, non opponibile comunque ad un ente diverso da quello che l'ha adottato. In ogni caso, eccepisce che il giudice ha utilizzato dati non confacenti con l'attività svolta realmente dalla professionista.
- ES di OL AN
4 Corte d'Appello
chiede il rigetto dell'appello, osservando che, una volta Controparte_1 accertata l'attività professionale posta in essere ed il vantaggio conseguito dai
Comuni facenti parte del partenariato, risulta palese l'indebito arricchimento degli stessi. Deduce, inoltre, che non può ritenersi inammissibile e/o improponibile l'azione di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c., avendo il giudice dato esito negativo all'azione principale.
In merito al secondo motivo d'appello, la ccepisce che è stato provato CP_1
lo svolgimento della sua attività di consulenza che ha portato un utile ai
Comuni facenti parte del partenariato, essendo stati ammessi ai finanziamenti.
In merito al terzo motivo d'appello, l'appellata rileva che tramite pignoramento presso terzi ha ottenuto l'importo dovuto dal e che il Parte_1
e di hanno provveduto ad Controparte_4 Controparte_6
effettuare spontaneamente i relativi pagamenti, così implicitamente riconoscendo l'utilitas apportata dalla progettazione eseguita dalla CP_1 nell'ambito del progetto PISL.
- ES del Controparte_2
Il fa propri i motivi d'appello proposti dal Controparte_2 Parte_1
e precisa che, dopo aver sottoscritto il protocollo d'intesa, è sorto
[...]
l'obbligo per gli enti partecipanti dell'elaborazione di un progetto.
L'Amministrazione deduce di aver adempiuto dando incarico agli arch.
d , senza mai conferire incarico alcuno Persona_1 Persona_2
alla dott.ssa CP_1
Deduce, inoltre, che il compenso richiesto dalla per l'opera prestata è CP_1 sproporzionato rispetto all'attività svolta, consistita nella raccolta e coordinamento dei progetti predisposti dai comuni partecipanti al bando, alla compilazione del questionario predisposto dalla Regione Calabria, alla partecipazione quale delegata del Sindaco di ad incontri tenuti presso Pt_1
gli Uffici della Regione Calabria.
Il Comune capofila e tutti gli altri comuni partecipanti, anche se in assenza di contratto, tenuto conto dell'opera prestata, hanno comunicato la loro disponibilità a impegnarsi pro quota a corrispondere alla dott. a somma CP_1
5 Corte d'Appello
complessiva di € 14.000,00, nella misura di € 2.000,00 per ogni Comune partecipante, ma tale somma non è stata accettata.
Deduce, altresì, che il giudice di prime cure avrebbe dovuto rigettare la domanda subordinata di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., considerato che, ai sensi dell'art. 191 del TUEL, non è assolutamente rinvenibile in nessun atto alcun impegno contabile da parte del CP_2
.
[...]
In merito al quantum liquidato, deduce che il riferimento economico stabilito dal Comune di si riferisce ad attività di consulenza esterna, ai fini CP_2
della redazione dello studio socio-economico allegato allo studio di fattibilità all'interno del Progetto integrato di sviluppo Locale “Disabilità e disagio sociale” che non riconducibile alla dott.ssa né tantomeno può essere CP_1
posto a fondamento per la quantificazione in via equitativa inerente attività molto meno impegnative.
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1.- Inammissibilità degli appelli incidentali
1. I Comuni di , e hanno proposto appelli Parte_2 Pt_3 CP_2
incidentali, avendo chiesto la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui ha accolto la domanda di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., determinando la loro soccombenza sul punto.
Gli appelli incidentali sono inammissibili in quanto tardivi, essendo stati proposti oltre il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., scaduto in data
14/12/2020, tenendo conto della sospensione straordinaria per l'emergenza sanitaria del 2020.
Nella fattispecie in esame non è ammissibile l'appello incidentale tardivo, in quanto l'interesse a impugnare era sorto dalla sentenza e non dalla proposizione dell'appello principale, dal momento che con l'appello principale sono state formulate domande idonee a determinare un aggravamento della posizione – risultante dell'esito del processo di primo grado – soltanto nei confronti di ma non anche nei confronti dei Comuni Controparte_1
appellati. I Comuni infatti sono stati condannati in via autonoma (al pagamento di € 4.000 ciascuno). Ragion per cui l'impugnazione principale, proposta da
6 Corte d'Appello
uno di essi, non può incidere sulla posizione degli altri Comuni appellati, i quali pertanto avrebbe dovuto proporre impugnazione entro il termine per l'appello.
Non avendo rispettato tale termine, gli appelli dei Comuni appellati vanno dichiarati inammissibili.
2.- Sull'arricchimento senza causa
1. Il impugna la sentenza nella parte in cui ha accolto la Parte_1
domanda di ingiustificato arricchimento. Deduce, in proposito, che non è mai stato assunto l'impegno contabile né è mai stata attestata la copertura finanziaria per il pagamento dell'attività prestata dalla CP_1
Conseguentemente, secondo l'appellante, ai sensi dell'art. 191 D. Lgs. n.
267/2000, il credito di chi ha fornito la prestazione nei confronti della pubblica amministrazione sussiste direttamente nei confronti del funzionario che ha consentito l'esecuzione della prestazione.
2. Il motivo è fondato.
Non è stata oggetto d'appello la parte della sentenza di prime cure, con cui il giudice di prime cure ha escluso la responsabilità contrattuale degli enti in considerazione della mancanza di un contratto scritto intercorso con la CP_1
Ciò puntualizzato, non risulta prova della previsione dell'impegno di spesa e dell'attestazione di copertura finanziaria.
Il nega l'assunzione di impegni di spesa sul proprio bilancio Parte_1 volti a remunerare l'attività prestata dalla professionista. non contesta CP_1 specificamente l'assenza dell'impegno di spesa e dell'attestazione di copertura finanziaria.
3. L'art. 191 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) prevede, al primo comma, che «gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5. Nel caso di spese riguardanti trasferimenti e contributi ad altre amministrazioni pubbliche, somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, il responsabile del procedimento di spesa comunica al destinatario le informazioni relative all'impegno. La comunicazione dell'avvenuto impegno e della relativa copertura finanziaria, riguardanti le somministrazioni, le forniture e le prestazioni professionali, è effettuata contestualmente all'ordinazione della prestazione con l'avvertenza 7 Corte d'Appello
che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione.
Fermo restando quanto disposto al comma 4, il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati».
Dispone, poi, al comma 4 che «Nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma
1, lettera e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni».
Dunque, nel caso di specie, in assenza dell'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e dell'attestazione della copertura finanziaria, si è instaurato un rapporto obbligatorio direttamente tra il fornitore e il funzionario che ha consentito la prestazione.
Conseguentemente resta preclusa l'azione di arricchimento nei confronti dell'ente locale per difetto del requisito della sussidiarietà di cui all'art. 2042
c.c., dovendo il privato depauperato agire direttamente nei confronti del funzionario (Cass. n. 33357/2024; Cass. n. 10432/2022; Cass. n. 5130/2020).
Pertanto va accolto l'appello proposta dal e per l'effetto va Parte_1
rigettata la domanda di arricchimento senza causa proposta da
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nei confronti del Comune di Banco. CP_1
3.- Spese processuali
1. L'accoglimento dell'appello comporta la necessità di procedere ad una nuova ed unitaria regolamentazione delle spese di lite tra il Parte_1
e . Controparte_1
Le spese processuali seguono la soccombenza, non ravvisandosi gravi ed eccezionali ragioni per procedere alla loro compensazione, tra il Parte_1
e . Pt_1 Controparte_1
Le spese processuali si liquidano – tenendo conto dei parametri minimi, attesa la bassa complessità della controversia, applicando lo scaglione da € 1.101 a
€ 5.200 – per il primo grado in complessivi € 1.278,00, e per il secondo grado in complessivi € 1.458,00; oltre alle spese generali in misura pari al 15% del
8 Corte d'Appello
compenso totale ed IVA e CP come per legge, in favore del Parte_1
.
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2. L'inammissibilità degli appelli incidentali proposti dai , Controparte_7
e comporta la conferma della sentenza per quanto riguarda Pt_3 CP_2
le spese del primo grado di giudizio.
Le spese del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano – tenendo conto dei parametri minimi, attesa la bassa complessità della controversia, applicando lo scaglione da € 1.101 a € 5.200 – in complessivi € 1.458,00, oltre alle spese generali in misura pari al 15% del compenso totale ed IVA e CP come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di , a carico dei Comuni appellati Controparte_1
, e ) che hanno proposto appello Controparte_7 Pt_3 CP_2
incidentale, in solido tra loro.
In proposito trova applicazione il principio enunciato dalla giurisprudenza, secondo cui in materia di spese processuali, la condanna di più parti soccombenti al pagamento in solido può essere pronunciata non solo quando vi sia indivisibilità o solidarietà del rapporto sostanziale, ma anche nel caso in cui sussista una mera comunanza di interessi, che può desumersi anche dalla semplice identità delle questioni sollevate o dibattute, ovvero dalla convergenza di atteggiamenti difensivi diretti a contrastare la pretesa avversaria (Cass. n. 369/2025).
4.- Doppio del contributo unificato
In considerazione dell'inammissibilità degli appelli incidentali proposti dai
, e , poiché il presente giudizio è Controparte_7 Pt_3 CP_2 iniziato successivamente al 30 gennaio 2013, in applicazione dell'art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo degli appellanti incidentali di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis dell'art. 13.
p.q.m.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello
9 Corte d'Appello
proposto da , nei confronti di , Parte_1 Controparte_1 Parte_2
, , , Comune di Benestare,
[...] Parte_3 Controparte_2
, , così provvede: Controparte_4 Controparte_5
- accoglie l'appello principale e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda di indebito arricchimento proposta da
[...]
nei confronti del;
CP_1 Parte_1
- dichiara inammissibili gli appelli incidentali;
- pone a carico di , nel rapporto con il , le Controparte_1 Parte_1 spese processuali, che liquida per il primo grado in complessivi € 1.278,00, e per il secondo grado in complessivi € 1.458,00, oltre alle spese generali in misura pari al 15% dei compensi, IVA e CPA come per legge, in favore del
; Parte_1
- pone a carico del , e , in solido tra Parte_2 Pt_3 CP_2 loro, le spese processuali del secondo grado, che liquida in complessivi €
1.458,00, oltre alle spese generali in misura pari al 15% dei compensi, IVA e
CPA come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Antonino
Lacopo, procuratore di;
Controparte_1
- dà atto di avere adottato una pronuncia d'inammissibilità degli appelli incidentali, ai fini della verifica dell'obbligo degli appellanti di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Reggio Calabria, 21.10.2025
Il presidente est.
dott. Natalino Sapone
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