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Sentenza 1 novembre 2025
Sentenza 1 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 01/11/2025, n. 6344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6344 |
| Data del deposito : | 1 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Quinta Sezione Civile
Composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa RI RA RA Presidente
Dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliera rel.
Dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliera
Riunita in Camera di Consiglio ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 4873/2019 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell' anno 2019 trattenuta in decisione in seguito al deposito delle note telematiche in sostituzione dell' udienza del
3/7/2025
TRA
rappresentata e difesa dall' avv. Emilio Roncone . Parte_1
-appellante -
E
, rappresentato e difeso dall' avv. Beniamino Papa . Controparte_1
-appellato- E
; Controparte_2
-appellata contumace-
OGGETTO: Appello avverso sentenza resa dal Tribunale di Cassino n. 50/2019 pubbl. il 15/1/2019 .
CONCLUSIONI: come da note telematiche depositate per l' udienza del
3/7/2025 .
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in Parte_1
giudizio dinnanzi al Tribunale Civile di Cassino e la ditta Soc. Controparte_1
Coop. per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “ 1) Controparte_2
Accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti, il Sig. Controparte_1
e la ditta in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_3
in solido e non tra loro, per le gravi lesioni causate nell'esecuzione dei lavori edili alla porzione di fabbricato di proprietà della sig.ra , Parte_1
lesioni e danni accertati e quantificati a mezzo giudizio di Accertamento Tecnico
Preventivo e, per l'effetto, 2) Condannare il Sig. e la ditta Controparte_1 [...]
in persona del legale rapp.te p.t., in solido e non tra Controparte_3
loro, all'immediato pagamento in favore della sig.ra della Parte_1
somma di € 11.940,97, somma già specificamente quantificata all'esito del giudizio di accertamento tecnico preventivo n. R.G. 1153/13 dinanzi al
Tribunale di Cassino dal CTU nominato Ing. , oltre interessi e Persona_1
rivalutazione monetaria fino alla data dell'effettivo pagamento. 3) Condannare altresì il sig. e la ditta in persona Controparte_1 Controparte_3
del legale rappresentante p.t., in solido e non tra loro, all'immediato rimborso delle spese sostenute dalla sig.ra per la CTU eseguita dall'Ing. Parte_1 durante il giudizio n.R.G. 1153/13 dinanzi al Tribunale di Persona_1
Cassino, per un totale di € 1.872,75;4) Condannare altresì il sig. CP_1
e la ditta Soc. Coop. in persona del legale
[...] Controparte_2
rappresentante p.t., in solido e non tra loro, all'immediato rimborso delle spese legali sostenute dalla Sig.ra nel procedimento di A.T.P. n. R.G. Parte_1
1153/13 pendente dinanzi al Tribunale di Cassino e conclusosi con provvedimento di estinzione del giudice Dott. Sordi, che l'Ill.mo Tribunale adito vorrà quantificare. Il tutto con vittoria di spese e competenze anche del presente giudizio.
2. Deduceva a riguardo : 1) di essere proprietaria di una porzione di fabbricato sita in Cervaro (FR) alla Via Valle n.23 e distinta in Catasto al Foglio n.8 mappali
218 sub 4, posta al confine e costruita in aderenza con la proprietà del sig.
; 2) di aver subito danni all' immobile di sua proprietà ( lesioni Controparte_1
ed infiltrazioni) in seguito ai lavori eseguiti dal confinante di CP_1
demolizione sulla propria porzione di fabbricato;
3) di essere stata costretta ad instaurare un giudizio per accertamento tecnico preventivo svoltosi dinanzi al
Tribunale di Cassino - R.G. 1153/13 – dott. Sordi, nei confronti sia di CP_1
, sia del terzo chiamato in causa in quanto
[...] Controparte_3
ditta esecutrice dei lavori edili;
4) di aver il ctu nominato nel giudizio di TP, ing. riscontrato la presenza dei seguenti danni all'immobile Per_1
individuato in lesioni/fratture, macchie di umidità e tracce di infiltrazione di acqua piovana pregresse su intonaci e pavimenti/finiture lignei;
5) in particolare, il C.T.U. riteneva che il degrado dell'immobile di proprietà della Pt_1
derivasse dall'esecuzione dei lavori di talchès ussisteva una palese
[...]
responsabilità sia del proprietario dell'immobile ai sensi degli artt. 2043 e 2051
c.c. che del costruttore cui venivano affidati i lavori edili, il quale ultimo, non usando l'ordinaria diligenza, ometteva consapevolmente nella realizzazione dell'opera una serie di interventi necessari ai fini della corretta impermeabilizzazione dell'opera che presentava vistosi difetti di costruzione 3. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio Controparte_1
il quale chiedeva: “In via preliminare: nullità della domanda per mancanza di rapporto di strumentalità tra il ricorso per accertamento preventivo ed il successivo giudizio di merito;
Nel merito: rigettare la richiesta in quanto infondata in fatto e in diritto;
In via subordinata: manlevare da parte della ditta appaltatrice, soc. coop. PMC CP_3
con sede in Teverola (CE), via Marco Polo n. 5, Traversa n. 3, il concludente da ogni responsabilità eventuale e condannare la stessa a rimborsare al concludente tutte le somme che eventualmente sarà tenuto a versare in conseguenza di una denegata sentenza di condanna .
4.Disposto il rinnovo della notifica alla si costituiva la società Controparte_2
chiedendo il rigetto della domanda avanzata nei suoi confronti per aver eseguito fedelmente i lavori commissionati dal committente e contestando la domanda attorea in ragione della riconducibilità dei danni lamentati al cattivo stato di manutenzione dell' immobile di proprietà dell' attrice .Chiedeva altresì in via riconvenzionale che l' attrice fosse condannata a pagarle il corrispettivo per i lavori che essa ditta aveva dovuto effettuare per realizzare una parete di coibentazione adiacente il suo immobile
5. Istruita la causa mediante produzioni documentali, il Tribunale con la sentenza impugnata , accoglieva parzialmente la domanda attrice e condannava CP_1
al risarcimento dei danni causati a nella misura di euro
[...] Parte_1
5.970,48 oltre la metà degli interessi maturati al saggio legale dalla data di introduzione del giudizio di atp al saldo , rigettava la domanda avanzata da nei Controparte_1
Contro confronti della e quella avanzata da quest' ultima nei confronti di Pt_1
Contro
, condannava il convenuto e la a rifondere all' attrice la metà delle spese
[...]
di lite , poneva a carico del convenuto le spese della ctu e quelle procedurali del Contro giudizio di TP , mentre compensava le spese tra il e la . CP_1
6. Avverso la predetta sentenza ha interposto rituale appello Parte_1
chiedendo in parziale riforma della sentenza per errata quantificazione del risarcimento spettante alla medesimo, il riconoscimento dell' intera somma quantificata dal ctu in luogo che della somma dimezzata ( euro 11.940,97 anziché euro 5.970,48 ) , in quanto rispondente alla quantificazione dei soli danni imputabili al e non anche dei CP_1
danni afferenti il pian terreno ( consistenti in infiltrazioni originate dall' umidità di risalita e ricondotti a cause preesistenti l' inizio dei lavori ). In conseguenza della soccombenza totale del convenuto ha chiesto la modifica anche del capo sulle spese di lite di parziale compensazione mediante la condanna dei convenuti a rifondere le intere spese del giudizio di primo grado , oltre la condanna degli appellati alla rifusione delle spese del secondo grado in favore dell' antistatario avv. Emilio Roncone.
7.Si è costituito l' appellato chiedendo il rigetto dell' appello e la Controparte_1
condanna della controparte alla rifusione delle spese in favore dell' avv. Papa antistatario .
8.Precisate le conclusioni mediante deposito di note scritte in sostituzione dell' udienza del 3/7/2025 la Corte ha trattenuto la causa in decisione previa assegnazione dei termini ex artt. 190 c.p.c.
***
L' appello verte esclusivamente sulla quantificazione dei danni liquidati dal Tribunale per le lesioni riscontrate in danno della proprietà dell' attrice, in misura di euro
5.970,04 in luogo che in euro 11.904,97 come indicato nella perizia del ctu nel giudizio di TP , ing. oltre che sulla compensazione in ragione del 50% delle spese Per_2
di lite motivata dall' accoglimento parziale della domanda attorea .Sostiene invero l' appellante sulla scorta di quanto evidenziato dalla perizia di parte del geom. Per_3
che il Tribunale aveva erroneamente riconosciuto all' attrice la metà dell' intero danno stimato dal ctu ing. sul presupposto-erroneo- che la quantificazione Persona_1
complessiva del danno fosse riferita sia al pregiudizio arrecato alla proprietà attrice dalla esecuzione degli interventi commissionati dal confinante appellato CP_1
, che ad alcune problematiche risalenti, accertate dal ctu al piano terra , e
[...]
dovute ad infiltrazioni e umidità di risalita , preesistenti agli interventi. L' appellante evidenzia altresì per la prima volta che la valutazione economica espressa si riferirebbe esclusivamente ai danni derivanti dall' attività edile ( danni relativi alla rottura della grondaia del tetto, lesioni murarie d' angolo e piattabande , mancata esecuzione di protezioni lungo il confine tra le due proprietà) che erano oggetto o di specifica ed analitica stima economica risultando del tutto assente la valutazione dei lavori occorrenti per la risoluzione degli altri pregiudizi non riconducibili alla anzidetta attività. Rileva che una volta ritenuta provata sulla base degli accertamenti peritali la responsabilità del convenuto per i danni riferibili agli interventi effettuati, non vi era ragione per dimezzare l' importo quantificato dall' ausiliario in quanto - come detto - riferibile appunto solo agli anzidetti interventi .
Inoltre l' accoglimento parziale della domanda aveva condotto all' ulteriore errore di compensare per la metà le spese di lite laddove l' accoglimento totale avrebbe giustificato la condanna del responsabile e della ditta alla rifusione dell' intero importo delle spese di lite.
Tanto premesso le censure valutative sollevate per la prima volta in appello alla ctu ancorchè ammissibili ( S.U. n. 5624/2022) sono tuttavia infondate .
L' ausiliario ha invero accertato, in maniera chiara ed esaustiva , la pluralità delle concause dei danni riscontrati a carico della proprietà dell' attrice/appellante , distinguendo in proposito i danni causati dai lavori commissionati dal sulla CP_1
linea di confine e dalla mancata esecuzione di una adeguata impermeabilizzazione lungo la dividente tra le due proprietà ( rottura della grondaia del tetto , lesioni murarie d' angolo e piattabande ) , dai danni dovuti alla situazione preesistente al cantiere nell' area posta al piano terra della proprietà dell' attrice ( risalita umidità dal terreno, fondazioni e precedenti fenomeni infiltrativi ).
Quindi ha provveduto ad elaborare e redigere una stima analitica dei costi da affrontare per la risoluzione di tutte le problematiche riscontrate , senza effettuare alcun distinguo tra costi relativi ai danni riconducibili agli interventi realizzati dal convenuto e costi per ovviare ai danni causati da situazioni preesistenti agli anzidetti interventi .
Invero dalla lettura dell' elaborato non si evince una siffatta distinzione dei costi di talchè non vi sono valide ragione per ritenere che la somma complessiva finale sia riferibile a tutti i danni accertati nella proprietà .Del resto nel giudizio di primo CP_1
grado l' appellante non ha mai svolto alcuna contestazione e/o obiezione in ordine alla ctu prodotta dalla medesima ritenendo implicitamente che il calcolo potesse riferirsi alla totalità dei danni riscontrati dall' ausiliario .
Tanto premesso la ricostruzione operata dal consulente tecnico di parte appellante, geom. ancorchè ammissibile secondo l' orientamento giurisprudenziale Per_3
dominante ( trattandosi di mero atto difensivo non soggetto quindi alle preclusioni di cui all' art. 345 c.p.c. ) , non è idonea a scalfire la validità dell' elaborato peritale in quanto non solo fondata su una lettura del tutto personale e priva di riscontri oggettivi ma altresì contraddetta dalla stessa relazione per le considerazioni sopra svolte .
Peraltro come ben evidenziato da parte appellata la in sede di ricorso per TP, CP_1
aveva posto a fondamento del ricorso una precedente perizia di parte del geom. Per_4
che quantificava i danni riferibili alla attività edile del resistente in una somma addirittura inferiore a quella riconosciuta dal Tribunale ( euro 5.317,42), rendendo quindi del tutto inverosimile la maggior pretesa avanzata nel giudizio di merito .
Tenuto conto altresì della assoluta mancanza di specifiche contestazioni dell' appellante , deve ritenersi senz' altro corretto il riconoscimento dell' importo nella misura dimezzata di euro 5.970,48 .
In conclusione l' appello deve essere rigettato e confermata integralmente l' impugnata sentenza anche per il capo relativo alla statuizione sulle spese di lite in quanto aderente alle ragioni della decisione . In applicazione del principio della soccombenza le spese del grado sono poste definitivamente a carico dell' appellante e in favore dell' appellato costituito e si liquidano nella misura indicata nel dispositivo, a valori intermedi tra i minimi e i medi avuto riguardo alla semplicità delle questioni controverse , in base al valore della causa rappresentato dal decisum e dei parametri previsti per la determinazione dei compensi dal DM n. 55/2014 e s.m. , con espunzione delle voci trattazione /istruttoria in quanto la prima consistita in meri rinvii e la seconda non espletata affatto.
PQM
La Corte d'Appello di Roma, V sezione civile, definitivamente pronunziando sull' appello proposto da avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Parte_1
Cassino n. 50/2019, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattese, così provvede :
-rigetta l' appello;
-condanna a rifondere all' antistatario avv. Beniamino Papa le spese Parte_1
di lite del presente grado che liquida in euro 3.000,00 , oltre 15% rimborso spese generali, iva e cpa come per legge
-dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art. 13 co. 1 quater DPR n. 115 del 30.5.2002.
Così deciso nella Camera di consiglio del 30/10/2025 .
La Consigliera estensore
Dott.ssa Francesca Falla Trella
La Presidente
Dott.ssa RI RA RA