Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 12/03/2025, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Asti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
3208/2022 RGAC
Il giudice, dott. P. Perfetti, ha emesso sentenza, nel giudizio in epigrafe, pendente sul ricorso di
, C.F. residente in [...], in proprio Parte_1 C.F._1
e quale procuratore legale rappresentante della società (GIÀ , C.F. CP_1 Controparte_2
, con sede legale in Alba (CN), alla viale Artigianato n. 70, rappresentato e difeso, ai fini del P.IVA_1 presente giudizio, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente dall'avv. Andrea Gandino (C.F.
, Telefax 011.19213241, PEC: e dall'avv. C.F._2 Email_1
Alessandro Paire (C.F. Telefax 011.19213241, PEC: C.F._3
ed elettivamente domiciliato presso le caselle di posta Email_2 elettronica certificata sopra riportate,
avverso
(C.F.: ) in persona del Presidente, legale rappresentante pro-tempore, Controparte_3 P.IVA_2
Sig. , con sede in , C.so Nizza n. 21, rappresentata e difesa, nel presente giudizio, Parte_2 CP_3 dall'Avv. Michela Rossi (C.F. – PEC: e dall'Avv. Luisa C.F._4 Email_3
Bonaudi (C.F. - PEC ) con domicilio digitale eletto C.F._5 Email_4 presso le caselle PEC sopra indicate e domicilio fisico presso lo Studio dell'Avv. Bonaudi in Alba (CN), Via
Roma n. 10, come da procura in atti.
Conclusioni:
Per la ricorrente:
“Piaccia a codesto Ill.mo Tribunale, contrariis rejectis e previe le occorrende declaratorie di legge:
in via cautelare: ai sensi dell'art. 5, d.lgs. 150/2011, sospendere la provvisoria esecutorietà dell'ordinanza ingiunzione prot. n. 2022/0060025 del 7.10.2022;
nel merito, in via principale: dichiarare nulla e/o annullabile e/o inefficace l'ordinanza ingiunzione prot. n.
2022/0060025 del 7.10.2022, nonché gli atti ad essa presupposti, emessa dalla Provincia di , per i CP_3 motivi in fatto e diritto sopra esposti;
in subordine, salvo gravame: rideterminare la sanzione amministrativa di cui all'ordinanza ingiunzione prot.
n. 2022/0060025 del 7.10.2022, applicando a carico dei ricorrenti la sanzione amministrativa nel minimo edittale pari ad euro 2.500,00.
in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre restituzione del contributo unificato.”
“Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice adito, contrariis rejectis:
previamente rigettare l'avversaria istanza di sospensione del provvedimento impugnato;
ammettere, in via istruttoria, i mezzi di prova dedotti con la presente comparsa;
Co
accertare e dichiarare la legittimità dell'ordinanza ingiunzione n. 207/2022 emessa dal Dirigente
Settore ; Controparte_5 CP_3
conseguentemente respingere l'avversario ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto;
infine condannare Controparte al pagamento delle spese legali e processuali.
Con ogni più ampia riserva in merito ed istruttoria.”
OSSERVATO
Parte ricorrente svolge impugnazione avverso ordinanza ingiunzione prot. 2022/0060025, emessa in data 7 ottobre 2022 dalla Provincia di Cuneo – Settore Tutela del Territorio – Ufficio Gestione Rifiuti.
L'atto afferisce alla ritenuta violazione dei commi 1 e 2, lett. a), dell'art. 226 ter, d.lgs. 152/2006, nonché alle previsioni di cui all'art. 219, comma 3 bis, d.lgs. 152/2006.
Presso lo stabilimento della attrice, infatti, erano rinvenuti:
“…sacchetti per il confezionamento e per la pesatura degli alimenti sfusi non a norma di legge, poichè, all'esame visivo, non presentavano nessun logo, né alcun segno o altra specifica indicazione che potesse far presumere la loro conformità alle caratteristiche richieste dalla normativa in materia.
Più specificatamente, il verbale dava atto che, nel corso dell'ispezione, erano state rinvenute “7 scatole, contenenti ciascuna 10 kg. di "SACCHETTI PE HD STRAPP 20+10X40 A KG (sct = 10kg)", riportanti la dicitura
"SACCHETTI NEUTRI PER ALIMENTI - HD A STRAPPO Kg 10 e lotto n. 808591", ogni sacchetto di plastica riportava solo la stampa del logo così come descritto nella dichiarazione di conformità”.
La Guardia di Finanza evidenziava, inoltre, come l'assenza di marchi/loghi/elementi/diciture attestanti la conformità alle prescrizioni di legge facesse sì che i sacchetti reperiti nei locali aziendali non fossero conformi alle disposizioni di cui al combinato disposto dei c. 1 e 2, lett. a), dell'art. 226-ter ed all'art. 219, c.
3-bis, del D.Lgs. 152/2006, e come, pertanto, ne fosse vietata la commerciabilità, così come definita nello stesso decreto all'art. 218, c. 1, lett. ddocties.
Sempre in verbale veniva, poi, precisato che i sacchetti rinvenuti, per la funzione a cui sono destinati
(ovvero quella di essere utilizzati a fini di igiene o come imballaggio primario per alimenti sfusi), per essere a norma, avrebbero dovuto soddisfare:
1) le prescrizioni di cui al combinato disposto dei c. 1 e 2, lett. a), dell'art. 226-ter del D.Lgs. 152/2006, ossia:
- essere biodegradabili e compostabili secondo la norma armonizzata UNI EN 13432:2002;
- avere un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 40% in base allo standard UNI
CEN/TS 16640.
“Tali caratteristiche (i cui oneri di dotarsene presso un organismo certificatore accreditato e di palesarne graficamente sul sacchetto incombono in capo al produttore) di norma sono espresse attraverso l'apposizione sugli stessi del "marchio/logo" dell'organismo certificatore e del "Codice Licenza" (es. Sxxx) rilasciato al produttore richiedente.” 2) le prescrizioni di cui all'art. 219, c.
3-bis, del D.Lgs. n. 152/2006, ovvero riportare:
- gli "elementi identificativi" del produttore;
- le "diciture idonee ad attestare che "gli stessi "… rientrino in una delle tipologie commercializzabili".
Tutti i sacchetti non conformi rinvenuti in azienda venivano, dunque, sottoposti a sequestro cautelare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 13, c. 2, e 20, c. 4, della L. n. 689/81…”
“…Nel corso del sopralluogo, la Guardia di Finanza esaminava, inoltre, n. 49 fatture emesse dalla Società nell'anno d'imposta 2018, relative ai “SACCHETTI PE HD STRAPP 20+10X40 a Kg (sct =10Kg)” non conformi, già commercializzati sul territorio nazionale.
Per tale violazione è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 261, c.
4-bis, del
T.U.A., da un minimo di € 2.500,00 ad un massimo di € 25.000,00.
Trattandosi di illecito "oblazionabile", gli Agenti accertatori ingiungevano, con il verbale in discorso (cfr. doc. 2), il pagamento di € 5.000,00 (pari al doppio del minimo) quale sanzione più favorevole ai sensi dell'art. 16 della L. n. 689/81.
Avverso tale sanzione amministrativa, la presentava richiesta di audizione alla Provincia in data Pt_3
22.11.2018 (doc. 3 ).
In data 30.11.2018, la Guardia di Finanza trasmetteva, poi, la nota prot. n. 360283/2018 del 23.11.2018
(doc. 4), recante il "Processo verbale di accesso, sequestro e affidamento in giudiziale custodia", redatto dagli Agenti accertatori in data 21.11.2018 ed immediatamente contestato al Sig. nella sua qualità di Pt_1 procuratore della società.
Nella premessa di tale verbale veniva dato atto che:
"…grazie ad un esame più approfondito delle fatture d'acquisto e di vendita acquisite, relative ai rapporti commerciali intrattenuti nell'anno 2018, a monte con il fornitore con sede in Osimo Controparte_6
(AN), Via San Sabino n.
5 - P.IVA -, e a valle con diversi clienti, sono stati rilevati acquisti e P.IVA_3 cessioni relativi a sacchetti della tipologia segnalata, , ma di dimensioni diverse. Pertanto, Controparte_7
è emersa la necessità di ampliare la portata dell'intervento ispettivo anche ai suddetti sacchetti, purchè non muniti dei requisiti previsti dall'art. 219, comma 3-bis, D.Lgs. 152/2006, elementi identificativi del produttore e diciture idonee ad attestare che si tratti di prodotti commercializzabili, facilmente rilevabile con un semplice esame visivo". Pertanto, a seguito di successivo controllo, effettuato il 21.11.2018 sempre nella sede operativa della ditta, sita in Alba, venivano rinvenuti sacchetti per il confezionamento e per la pesatura degli alimenti sfusi, (di dimensioni diverse da quelle di cui al precedente verbale Controparte_7
n. CN1112018066 del 23.10.2018), non a norma di legge, in quanto, all'esame visivo, non presentavano nessun logo, né alcun segno o altra specifica indicazione che potesse far presumere la loro conformità alle caratteristiche richieste dalla legge.
Nel verbale venivano richiamate, mediante rinvio ad un riepilogo allegato, le fatture, emesse nell'anno d'imposta 2018 dalla , per la vendita di , con dimensioni Controparte_2 Parte_4 differenti da quelle dei sacchetti oggetto del precedente accertamento.
Pertanto, alla luce di quanto sopra, la Guardia di Finanza accertava che la Società aveva infranto, anche con riferimento a tali tipologie di involucri, il divieto di commercializzazione di sacchetti di plastica non conformi alle disposizioni di cui al combinato disposto dei c. 1 e 2, lett. a), dell'art. 226-ter, ed all'art. 219, c.
3-bis, del D.Lgs. n. 152/2006, ed era, pertanto, sanzionabile a norma dell'art. 261, c.
4-bis, del medesimo
Decreto. Al proposito, gli Agenti accertatori davano atto che "le evidenze risultanti dall'ulteriore documentazione acquisita integrano la violazione di cui sopra, già sanzionata, a norma del comma 4-bis dell'art. 261 del
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 euro a euro 25.000,00, come da Processo Verbale di Accesso, Accertamento, Contestazione, Sequestro,
Affidamento in giudiziale custodia e notifica n. CN1112018066, redatto in data 23/10/2018 nei confronti di
, autore della violazione, in qualità di procuratore della , obbligato in Parte_1 Controparte_2 solido".
Nel contempo, ai fini dell'aggiornamento del calcolo della sanzione già irrogata in data 23.10.2018, precisavano che la quantità dei sacchetti di plastica del tipo PE HD (polietilene ad alta densità), di ogni dimensione, commercializzati dalla nel 2018 fino alla data del 21.11.2018, era di Kg. 2.140 (ivi CP_2 compresi quelli già rilevati nel corso della prima ispezione).
Tenuto conto del fatto che il valore dei sacchetti commercializzati non superava il 10% dell'ultimo fatturato attivo rilevabile (relativo all'anno d'imposta 2017), veniva demandata alla discrezionalità della la valutazione se considerare "ingente il quantitativo di sacchetti commercializzati al fine di CP_3 aumentare, fino al quadruplo del massimo, la sanzione amministrativa pecuniaria, così come previsto dall'art. 261, commi 4-bis e 4-ter, del D. Lgs. 152/2006".
Anche in questo caso, tutti i sacchetti non conformi rinvenuti in azienda venivano sottoposti a sequestro cautelare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 13, c. 2 e 20, c. 4 della L. n. 689/81…”
– cfr. comparsa di risposta della resistente.
L'opposizione non può esser accolta.
Le ragioni svolte, infatti, importano il riconoscimento, in capo alla attrice, di un errore in diritto, che, secondo principi generali, non può ritenersi assumere valenza scriminante.
Sostiene invero la difesa opponente:
“PREMESSO CHE
1. Con processo verbale di accesso, accertamento, contestazione, sequestro, affidamento in giudiziale custodia in data 23.10.2018 - n. CN1112018066 la Guardia di Finanza della Compagnia di Bra – nucleo mobile, a seguito di segnalazione riguardante la commercializzazione di sacchetti d'igiene per alimenti, ha contestato al dott. (in qualità di autore della violazione) nonché alla (al tempo, Parte_1 CP_1
in qualità di obbligato in solido), la asserita violazione e la inesatta applicazione Controparte_2 delle disposizioni di cui al titolo II (gestione degli imballaggi), parte IV, del d.lgs. 3.04.2006, n. 152.
2. In particolare, gli Agenti verbalizzanti hanno rinvenuto nei locali commerciali dell'impresa, sacchetti per il confezionamento e per la pesatura degli alimenti sfusi esenti da logo, né segno e/o specifica alcuna che potesse far presumere la loro conformità alle caratteristiche di legge. In loco erano presenti n. 7 scatole da n. 10 kg di “sacchetti PE HD Strapp 20+10x40 a kg”, riportanti la dicitura “sacchetti neutri per alimenti – hd a strappo kg 10 e lotto n. 808591”.
3. Gli Agenti accertatori hanno rilevato come gli stessi sacchetti, per essere utilizzati a fini di igiene ovvero come imballaggio primario per alimenti sfusi, avrebbero dovuto soddisfare:
- le prescrizioni di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, lett. a), dell'art. 226 ter, d.lgs. 152/2006, e dunque (i) essere biodegradabili e compostabili secondo la norma armonizzata UNI EN 13432:2002; (ii) avere un contenuto minimo di materia rinnovabile non inferiore al 40% in base allo standard UNI CEN/TS
16640; - le previsioni di cui all'art. 219, comma 3 bis, d.lgs. 152/2006 e dunque, riportare (i) gli elementi identificativi del produttore e (ii) le diciture idonee ad attestare che gli stessi rientrassero in una delle tipologie commercializzabili.
4. Ne consegue che, a detta dei verbalizzanti, l'assenza di marchi, loghi, elementi e/o diciture attestanti la conformità alle prescrizioni di legge di cui ai precedenti punti renderebbe i sacchetti rinvenuti non conformi alle disposizioni di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, lett. a), art. 226 ter e art. 219, comma 3 bis,
d.lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale) e pertanto, ne sarebbe vietata la commerciabilità degli stessi.
5. E' pur vero, tuttavia, che i sacchetti che qui occupano sono stati tutti acquistati dalla società CP_6
con sede in Osimo, alla via San Sabino, come da fattura che l'odierno ricorrente ha già esibito ed
[...] allegato in sede di audizione. Il fornitore, tra l'altro, ha prodotto plurime certificazioni di conformità dei prodotti e/o imballaggi compravenduti (cfr. fattura in allegato).
6. Per la asserita violazione delle disposizioni di cui sopra è prevista la sanzione amministrativa compresa tra euro 2.500,00 e 25.000,00 (art. 261, comma 4 bis, d.lgs. 152/2006). Il verbale di accertamento ha quantificato, quale pagamento in misura ridotta, la miglior somma del minimo edittale raddoppiato, pari ad euro 5.000,00, con versamento da effettuarsi entro 60 giorni, salvo gravame amministrativo.
7. In data 21.11.2018 è seguito il processo verbale di accesso, sequestro e affidamento giudiziale in custodia, quale conseguenza del verbale di accertamento CN1112012066 che, a seguito di ampliamento dell'ispezione, ha sottoposto a sequestro ulteriore merce, sempre acquisita dal fornitore sopra citato di Osimo. CP_6
8. Su richiesta inoltrata dalla società ricorrente, in data 30.01.2019 si è tenuta l'audizione prevista dall'art. 18 della l. n. 689/1981. In tal sede il ricorrente dott. , nonché la società hanno Pt_1 Controparte_2 prodotto note complete di documentazione idonea e probante la buona fede e la mancanza di responsabilità in capo agli stessi, avendo essi commercializzato, in qualità di intermediari, prodotti acquistati presso la società , muniti di certificazioni di conformità ad hoc. CP_6
9. Deve rilevarsi infatti come i commercianti che hanno, per loro conto, acquistato i prodotti dalla società
, seppur raggiunti da sanzioni amministrative di egual specie, siano andati in definitiva tutti esenti CP_2 da responsabilità, con archiviazione di ciascun verbale elevato.
10. Di contro, nei confronti del dott. , così come della società è stata elevata l'ordinanza Pt_1 CP_1 ingiunzione prot. 2022/0060025 emessa in data 7 ottobre 2022 dalla Provincia di Cuneo – Settore Tutela del
Territorio – Ufficio Gestione Rifiuti – dirigente dott. , notificata in data 10.10.2022 in duplice Persona_1 copia al dott. personalmente ed alla società (a mani della sig.ra ), Parte_1 CP_1 Parte_5 nonché al domicilio eletto, tanto del dott. quanto della società (già ) in Pt_1 CP_1 Controparte_2
Torino, presso lo studio degli scriventi difensori al corso Duca degli Abruzzi n. 4, rispettivamente in data 12 ottobre 2022 e 14 ottobre 2022.
11. L'atto di cui sopra ha ingiunto il pagamento della somma complessiva di euro 20.000,00 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, oltre euro 22,60 a titolo di rimborso spese di notificazione, per un totale di euro 20.022,60.
Tanto premesso, il dott. , in proprio e quale procuratore legale rappresentante della società Parte_1
(già , ut supra rappresentato, difeso e domiciliato, propongono CP_1 Controparte_2 opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione per i seguenti motivi di DIRITTO
(I) GESTIONE RESPONSABILITÀ EX ART. 217, D.LGS. 152/2006. Parte_6
(I.a) Ai sensi dell'art. 217 del Testo Unico dell'Ambiente gli operatori delle rispettive filiere degli imballaggi, nel loro complesso, garantiscono secondo i principi della responsabilità condivisa che l'impatto ambientale sia minimo. Tale principio deve necessariamente essere utilizzato anche negli – eventuali – termini sanzionatori.
Come emerge oggettivamente dalle risultanze documentali versate agli atti, tutto il materiale oggetto di contestazione è stato acquistato da diverso produttore primario, riconducibile a di Osimo Controparte_6 il quale, a far tempo dal 2016, ha sempre dichiarato ed attestato la conformità dei prodotti venduti alla
, secondo le regole ed i criteri imposti dal Legislatore. CP_2
Specificamente, si veda la dichiarazione del 23.09.2016, ancora confermata dalla successiva del 10.01.2018
e del 14.06.2018, da ultimo nuovamente ribadita mezzo comunicazione mail in data 26.10.2018 le quale – in estrema sintesi – sulla scorta della normativa attestano la conformità del materiale venduto alla normativa vigente, ivi compresa la fattispecie delle borse in plastica in materiale leggero, come novellata dal
Legislatore proprio nel 2017, con effetto dal 2018.
Ne discende necessariamente che, rinvenuta la filiera dei produttori e degli intermediari, i principi previsti dal Testo Unico debbano portare a sanzionare il solo primo produttore – commercializzante i prodotti asseritamente non rispondenti ai criteri di legge.
Eppure tale principio, seppur correttamente applicato nei confronti dei piccoli e medi commercianti che si CP_ sono riforniti proprio dalla società (dapprima colpiti da verbale di accertamento, successivamente archiviato d'ufficio), non è stato applicato nei confronti degli odierni ricorrenti: seppur essi abbiano acquisito la merce altrove, corredata da apposite certificazioni di conformità ai sensi di legge, sono stati comunque raggiunti da verbale di accertamento successivamente confermato con ordinanza ingiunzione.
(I.b) Eppure, le novità legislative introdotte dal d.l. 20 giugno 2017, n. 91, come convertito con modificazioni dalla l. 3 agosto 2017, n. 123, art. 9 bis (comma 1, lett. g), che hanno introdotto nel Testo Unico Ambientale
l'art. 226 bis), volte a limitare la commercializzazione delle borse in plastica in materiale leggero ed ultraleggero, sono state – notoriamente – oggetto di interpretazioni normative tutt'altro che chiare ed intellegibili, con un dibattito durato a lungo tra gli operatori del settore e difficoltà e complessità rilevate dallo stesso Consiglio di Stato, nell'Adunanza della Commissione speciale del 21.03.2018 – affare n.
00263/2018 – recante ad oggetto “Ministero della Salute – Ufficio Legislativo. Quesiti in merito alle nuove disposizioni in materia di produzione e commercializzazione dei sacchetti per alimenti disponibili a libero servizio, introdotte dall'art. 226 ter del Testo Unico Ambientale”.
I fatti si sono verificati proprio in tal frangente temporale (come detto, il verbale di accertamento è dell'ottobre 2018), quando le criticità interpretative non erano affatto agilmente superabili.
Tale circostanza è tra l'altro evidenziabile nella stessa ordinanza ingiunzione laddove, nei paragrafi in cui si tratta dell'audizione effettuata presso gli Uffici istituzionali, la stessa avv. Controparte_8
ha domandato chiarimenti in merito all'utilizzo diverso dal 'trasporto' dei sacchetti, con puntuale
[...] riscontro del dott. il quale ha chiarito le circostanze, altresì illustrando l'attività svolta dall'impresa, Pt_1 con la commercializzazione di tali sacchetti che rappresenta nemmeno l'1% della complessiva attività.
La complessità si evince inequivocabilmente altresì dalla sospensione posta in essere dalla Commissione, intervenuta al fine di procedere con i dovuti approfondimenti, cui è scaturita la richiesta al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (oggi Ministero della Transizione ecologica) di chiarimenti sul punto. Quest'ultimo, tra l'altro, ha compiutamente riscontrato soltanto in data 18 luglio 2019, recando interpretazione autentica delle norme successivamente all'accadimento di ogni fatto contestato.
(II) SULL'ELEMENTO PSICOLOGICO.
(II.a) E' noto come la legge n. 689/1981 preveda la sanzionabilità di condotte derivanti dalle proprie azioni od omissioni, coscienti e volontarie, dolose o colpose. Eppure (articolo 3, comma 2), qualora la violazione sia commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quanto l'errore non è determinato da sua colpa.
E dunque, ripercorrendo i fatti come oggettivamente avvenuti, (i) la società ricorrente ha acquisito i sacchetti oggetto di contestazione dalla società citata, la quale ha fornito almeno n. 4 CP_6 CP_ certificazioni di conformità alla normativa vigente;
(ii) successivamente, la società ha proceduto a cedere i citati prodotti alla propria clientela (piccoli e medi commercianti), garantendone l'origine proprio alla luce della conformità dichiarata dal produttore primario;
(iii) anche tali piccoli e medi CP_6 commerciali sono stati oggetto di procedimento sanzionatorio, tuttavia integralmente archiviato siccome CP_ loro stessi hanno acquisito i prodotti proprio dalla odierna
Non si vede dunque ragione per la quale, seguendo il medesimo corretto orientamento, anche in virtù dell'art. 217 TUA citato al par. che precede, stessa sorte non possa appartenere al procedimento sanzionatorio posto in essere nei confronti degli odierni ricorrenti.
E' infatti evidente come la commercializzazione di merce pervenuta, siccome acquistata, corredata da dichiarazioni di conformità, possa certamente integrare l'esimente di cui all'art. 3, comma 2 della l.
689/1981 in termini di errore sul fatto, in quanto non determinato da colpa degli odierni ricorrenti. Si veda sul punto la sentenza di cui alla Corte di Cassazione, n. 17822 del 22.06.2021, ai sensi della quale “in tema di violazione amministrative, ai sensi della l. 24.11.1981, n. 689, art. 3, per integrare l'elemento soggettivo dell'illecito è sufficiente la colpa, ragione per cui l'errore sulla liceità della relativa condotta, correntemente indicato come buona fede, può rilevare in termini di esclusione della responsabilità amministrativa al pari di quanto avviene per la responsabilità penale in materia di contravvenzioni, quanto risulti inevitabile, occorrendo a tal fine un elemento positivo, estraneo all'autore della violazione, idoneo ad ingenerare in lui la convinzione della sopra riferita liceità”. Ed ancora, la Corte di Appello di ME (sentenza n. 329 del
20.05.2022) e la Corte di Cassazione (sentenza n. 30769 del 29.10.2021), in egual maniera assumono che
“[…] l'esimente della buona fede – applicabile altresì all'illecito amministrativo regolato dalla l. 689/1981 – rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa – così come avviene per la responsabilità penale, in materia di contravvenzioni – soltanto se sussistono elementi positivi idonei ad ingenerare nell'agente il convincimento della liceità del comportamento tenuto”. Tale linea giurisprudenziale, d'altronde, è pressoché 'granitica' avanti alla Suprema Corte, avendo fornito tale interpretazione anche nelle sentenze nn. 19759/32015, 16320/2010; 13610/2007; 11012/2006; 9862/2006;
5426/2006; 11253/2004.
Alla luce di quanto sopra, n. 4 certificazioni di conformità alla normativa vigente rispetto alla merce compravenduta, appaiono dunque fondanti e sufficienti a integrare l'esimente dedotta, sempre ferma la responsabilità del fornitore primario . CP_6
(II.b) In sintesi, l'esimente dell'errore sul fatto e/o della buona fede, applicabile dunque anche all'illecito amministrativo, rileva quale causa di esclusione della responsabilità amministrativa, siccome sussistono – parimenti nel caso di specie – elementi positivi idonei a ingenerare nell'autore della asserita violazione il convincimento della liceità della propria condotta, oggettivamente risultante dalla piena conformazione al precetto normativo. CP_ Eppure, la società si è vista raggiungere da una ordinanza ingiunzione portante quale sanzione la somma di euro 20.000,00, quantificata dunque (quasi) al massimo edittale rispetto a quanto previsto dall'art. 261, comma 4 bis del TUA. Ciò, nonostante la stessa società abbia già prodotto agli atti la certificazione di conformità ottenuta ab origine dal produttore del 23.09.2016, confermata con CP_6 le successive del 10.01.2018 e del 14.06.2018, ed ancora confermate in data 26.10.2018, a seguito di ulteriore richiesta posta in essere dagli odierni ricorrenti.
Nonostante ciò, il dott. , con nota 25.10.2018 ha inteso sospendere la commercializzazione della merce Pt_1 in oggetto, con evidenti perdite di economiche, siccome la merce era già a magazzino, acquistata ed onorata in termini di pagamento al proprio fornitore.
Da ultimo, proprio nei confronti di quest'ultimo, ha posto in essere un formale atto di diffida e messa in mora, rendendo edotta la del procedimento di contestazione posto in essere e delle eventuali CP_6 conseguenze, formulando nei confronti della stessa ogni più ampia riserva in ordine ad una eventuale azione per il risarcimento integrale dei danni (patrimoniali e non patrimoniali) subiti con riferimento alla vicenda intera.
(II.c) Deve in conclusione rilevarsi come la già richiamata sospensione della decisione, come disposta dalla stessa Provincia di Cuneo, al fine di interrogare il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare abbia posto non poche perplessità anche in capo all'Ente procedente. In tal senso deve insistersi per l'esimente già evocata, tra l'altro analizzata dalla stessa Amministrazione provinciale, seppur non certo compiutamente e/o in maniera condivisibile.
La cita infatti l'error iuris, fattispecie tuttavia ben differente rispetto all'errore sul fatto, previsto CP_3 dall'art. 3 della l. 689/1981. Se è vero che l'errore e/o l'ignoranza della legge non equivale a scusante ed esimente (come correttamente dedotto dalla ), alla luce di quanto sopra lo stesso non può CP_3 sostenersi in ordine all'errore sul fatto, di cui in tal sede espressamente si tratta.
La normativa, seppur nelle sue non poche lacune e perplessità dell'epoca, era nonostante ciò nota ma, in egual misura era noto il fatto, propriamente costituito dalla circostanza che il produttore originario dichiarava ed ha dichiarato la conformità alla normativa dei propri sacchetti.
CP_ Nemmeno appare dirimente (ed anzi) che la società mediante nota del 25.10.2018, abbia provveduto alla sospensione della commercializzazione della merce oggetto di contestazione. Alla lettura di quanto dedotto dalla Amministrazione Provinciale essa pare una sorta di ammissione di colpevolezza allorquando, al contrario, si è trattato di un preciso dovere riconducibile al procedimento sanzionatorio posto in essere nel medesimo mese, al fine di comprenderne gli esiti, ed a pieno beneficio dei propri clienti nonché della collettività indistinta che, necessariamente, poteva fruire di tali prodotti.
Anche tale comportamento, dunque, rispecchia pienamente la buona fede degli odierni ricorrenti, i quali si sono attenuti integralmente a quanto rilevato, in attesa di ogni ulteriore approfondimento tecnico nelle more posto in essere.
(III) SUL QUANTUM DELLA SANZIONE.
Per le ragioni tutte sopra dedotte, si ritiene che l'ordinanza ingiunzione debba essere annullata.
In via subordinata, deve necessariamente contestarsi l'applicazione dell'art. 261 del TUA. La norma è infatti finalizzata a colpire chi viola in modo sistematico e fraudolento le norme di cui agli artt. 226 bis e 226 ter, CP_ mentre come ampiamente detto supra, la condotta del legale rappresentante di va nella direzione diametralmente opposta.
La quantificazione, tra l'altro, appare sproporzionata, anche in considerazione della poca merce venduta
(tra l'altro immediatamente eliminata dal mercato, proprio in virtù della nota in data 25.10.2018) e comunque dell'ammontare minimo e massimo edittale previsto dalla norma in esame. Il perimetro sanzionatorio prevedeva infatti la minor somma di euro 2.500,00, sino ad un massimo di euro 25.000,00: appare evidente come la quantificazione della sanzione opposta sia di rilevantissima entità, anche considerate le esimenti e normativa del tempo, non certo chiara e di agile interpretazione…”
Non si ritiene di potere accogliere una simile linea argomentativa.
L'operatore, oltretutto specializzato nel settore di riferimento, e come tale tenuto ad un più alto livello di diligenza, e cura delle proprie fonti informative, non può infatti andare esente da responsabilità per la – pacifica – violazione, semplicemente assumendo di aver confidato circa il buon operato del proprio fornitore.
La adeguatezza dei beni compravenduti deve infatti, evidentemente, esser scrutinata anche dall'operatore, che si colloca “al di sotto” del soggetto apicale, nella filiera di vendita.
D'altro canto, le ritenute difficoltà interpretative, circa la effettiva portata della normativa vigente, addotte dalla opponente a giustificazione delle proprie condotte, avrebbero semmai imposto di sospendere la vendita dei beni “sospetti”, in attesa di chiarimenti;
e non già di continuare a commercializzare gli stessi, noncuranti del pericolo insito nella tipologia di beni.
Trattandosi oltretutto di violazione di norme, poste a tutela di interessi primari, essendo i beni venduti dalla opponente, per loro caratteristiche, dotati di seria capacità lesiva ambientale, con possibili ricadute sulla pubblica salute.
Infine, data la ingente quantità di merci, poste in vendita, reperite in sede di accesso degli operanti di PG, si ritiene che l'ammontare della sanzione sia del tutto congruo alla portata lesiva della violazione, nessuna censura potendo muoversi, dunque, in relazione al quantum della ordinanza.
Spese secondo soccombenza.
PQM
Il tribunale,
definitivamente pronunziando,
Rigetta la opposizione;
Condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite della convenuta, che liquida in € 6.100 per compenso, oltre tutti accessori.
Si comunichi.
8.3.2025
Il gi dott. Perfetti