Ordinanza collegiale 22 luglio 2022
Sentenza 7 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 07/02/2023, n. 2059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2059 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 07/02/2023
N. 02059/2023 REG.PROV.COLL.
N. 09937/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9937 del 2015, proposto da
Soc. Comunicare Organizzando S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Arturo Cancrini, Francesco Vagnucci, con domicilio eletto presso lo studio Arturo Cancrini in Roma, via G. Mercalli, 13;
ES OS, MA ST BE, nella qualità di soci , costituiti ex art. 80 c.p.a. a seguito della cancellazione della società in data 13 giugno 2018, rappresentati e difesi dagli avvocati Arturo Cancrini, Francesco Vagnucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, in persona del Ministro in carica, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento prot. nr. 474 del 24 gennaio 2014, con cui il Ministero intimato ha annullato in autotutela il proprio decreto nr. 32714 del 2 agosto 2013, disimpegnando la somma di € 200.000,00 originariamente assegnata alla società ricorrente;
per il risarcimento dei danni - ricorso in riassunzione a seguito di ricorso al Tribunale ordinario di Roma sezione II - n.r.g. 67044/2014;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 12 dicembre 2022 la dott.ssa Virginia Arata e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato il 5 agosto 2015 e ritualmente notificato, la società Comunicare Organizzando S.r.l., in via di riassunzione del giudizio istaurato dinanzi al Tribunale civile di Tivoli ai sensi dell’art. 702 c.p.c,, e in relazione alla declaratoria del difetto di giurisdizione ordinaria di cui a ordinanza del 26 maggio 2015. ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe e richiesto il risarcimento dei danni subiti.
L’Amministrazione non si è costituita in giudizio.
Con atto depositato il 23 dicembre 2020 dando atto cancellazione della società in data 13 giugno 2018, si sono costituiti in giudizio, ai sensi dell’art. 80 c.p.a., i soci ES OS e MA ST BE.
All’esito dell’udienza di smaltimento dell’arretrato del 18 luglio 2022, con ordinanza collegiale istruttoria n. 10447 del 22 luglio 2022 è stata disposta l’acquisizione, a cura del Ministero, non costituito, de “… l’intero fascicolo del procedimento in oggetto unitamente ad una compiuta relazione sui fatti relativi al ricorso e sulle ragioni che hanno condotto la stessa ad adottare il provvedimento di autotutela qui impugnato, tenuto conto delle censure sollevate dal ricorrente anche in ordine all’asserita omessa comunicazione del provvedimento ”.
In esito all’esecuzione dell’incombente istruttorio, avvenuta mediane deposito della documentazione richiesta in data 28 settembre 2022, all’udienza di rinvio del 12 dicembre 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.
Giova premettere che:
la società Comunicare Organizzando S.r.l. ha chiesto al Ministero un contributo per la partecipazione all’iniziativa “ Verso il 2015. La cultura del vino in Italia ”, in occasione dell’EXPO 2015;
con decreto prot. n. 32714 del 2 agosto 2013 è stato riconosciuto e assegnato o un contributo di € 200.000,00 -pari al 50% circa del preventivo di spesa ammessa di €400.000,00-, specificando che “ il contributo di cui al precedente punto è subordinato all’approvazione, da parte del Ministero, del piano esecutivo, che dovrà essere presentato da predetta Società entro 40 giorni dalla notifica del presente decreto, ad avvenuta registrazione del competente Organo di controllo ”.
il predetto decreto è stato sottoposto al controllo dell’Ufficio Centrale di Bilancio, il quale ha evidenziato, con nota prot. n. 20621 del 6 settembre 2013, che il provvedimento emesso risultava in violazione dell’art. 12 della l. n. 241/1990, anche in ragione della mancata allegazione del preventivo presentato dalla Società sulla base del quale era stato determinato il contributo;
la Corte dei Conti con la nota prot. n. 37385 del 27 dicembre 2013, ha condiviso i rilievi già formulati dall’Ufficio Centrale di bilancio, intimando il ritiro dell’atto.
- il Ministero ha, quindi, emanato il provvedimento di annullamento in autotutela, impugnato con il ricorso.
Ciò posto l’impugnativa e la correlata domanda risarcitoria vanno rigettati, siccome infondati.
Quanto alla legittimità del provvedimento di annullamento in autotutela, occorre evidenziarne la natura vincolata, stante il contenuto della nota rilasciata dalla Corte dei conti.
L’illegittimità dell’atto ritirato (in ragione delle lacune già evidenziate) rendeva necessario il suo annullamento.
Né l’intervento del provvedimento di annullamento d’ufficio in un momento successivo alla conclusione dell’evento oggetto del contributo può valere a rendere il provvedimento illegittimo. Appare infatti fisiologico, trattandosi di un procedimento c.d. di secondo grado, che lo stesso abbia luogo in una fase successiva alla definizione di un primo grado di procedimento.
La ragionevolezza del termine ultimo di esercizio del potere di cui all’art. 21 octies l. n. 241/1990 fa riferimento all’impossibilità di incidere a distanza di un considerevole lasso di tempo su situazioni giuridiche che appaiono ormai cristallizzate.
Tale evenienza non ricorre nel caso in esame, anche laddove si consideri l’art. 2 del provvedimento con il quale la ricorrente è stata ammessa al contributo che, nel dettagliare le modalità di liquidazione del contributo, presupponeva l’avvenuta registrazione del decreto da parte dell’organo di controllo. Evidentemente, pertanto, il provvedimento del 2 agosto 2013 nr. OG32714 si inseriva all’interno di una più articolata procedura e non era in grado di far maturare in capo al destinatario alcun legittimo affidamento sulla definitiva attribuzione del contributo.
Tali argomenti permettono di affermare la legittimità del provvedimento di annullamento adottato dall’Amministrazione intimata.
Quanto, invece, all’asserito danno subito dalla ricorrente in ragione dell’autotutela esercitata deve essere osservato quanto segue.
Affinché possa configurarsi una responsabilità contrattuale dell'Amministrazione è necessario non solo che il privato dimostri la propria buona fede soggettiva, ovvero di aver maturato un affidamento incolpevole circa l'esistenza di un presupposto su cui ha fondato la scelta di compiere conseguenti attività economicamente onerose, bensì anche che:
detto affidamento incolpevole risulti leso da una condotta che - valutata nel suo complesso e a prescindere dall'indagine sulla legittimità dei singoli provvedimenti - risulti oggettivamente contraria ai cennati doveri di buona fede e lealtà;
tale oggettiva violazione dei doveri di correttezza sia anche soggettivamente imputabile all'Amministrazione in termini di colpa o dolo;
il privato provi sia il danno-evento (la lesione della libertà di autodeterminazione negoziale), sia il danno-conseguenza (le perdite economiche subite a causa delle scelte negoziali illecitamente condizionate), sia i relativi rapporti di causalità fra tali danni e la condotta scorretta che si imputa all'Amministrazione (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 23 settembre 2022, n.12110).
Nel caso in esame la circostanza per cui il decreto di concessione del contributo facesse salvo il positivo controllo da parte della Corte dei conti permette di escludere la responsabilità contrattuale dell’Amministrazione intimata.
Quindi, la società non ha potuto maturare, in attesa del predetto favorevole esito, alcun legittimo affidamento sulla conclusione della procedura e sull’erogazione dell’importo richiesto.
Diversamente, potrebbe residuare una responsabilità di natura precontrattuale, poiché il Ministero - nonostante le indicazioni ricevute dallo stesso Ufficio Centrale di Bilancio in merito alla necessità di integrare la produzione documentale al fine di ottenere il visto per la concessione del beneficio - risulta abbia presentato la medesima e incompleta domanda al vaglio della Corte dei conti, a cui ha fatto seguito l’esito negativo del controllo.
In caso di responsabilità precontrattuale, tuttavia, ad essere risarcibile è esclusivamente l’interesse negativo ovvero la perdita di chance per le sole occasioni di guadagno alternative cui il privato avrebbe potuto attingere in assenza del contegno dannoso dell'amministrazione, ma non invece il ristoro del danno integrale (Cons. Stato, Sez. VII, 10 maggio 2022, n.3661).
Anche tale danno deve essere “subito e provato” ai sensi dell’art. 124, comma 1 cod. proc. amm:. spettava, quindi, al danneggiato offrire compiuta dimostrazione dei relativi presupposti, sia sul piano dell’ an che sul piano del quantum , atteso che, in punto di tutela risarcitoria, l’ordinario principio dispositivo opera con pienezza e non è temperato dal c.d. metodo acquisitivo proprio dell'azione di annullamento ex art. 64, commi 1 e 3 cod. proc. amm., che si giustifica solo in quanto sussista la necessità di equilibrare l'asimmetria informativa tra Amministrazione e privato (cfr. Cons Stato, Sez. V, 13 luglio 2017, n. 3448).
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Leonardo Spagnoletti, Presidente
Giovanni Ricchiuto, Consigliere
Virginia Arata, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Virginia Arata | Leonardo Spagnoletti |
IL SEGRETARIO