Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 05/06/2025, n. 1012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1012 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1212 del 2024 – Pag. 1 di 6
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE
CAUSA R.G. N.° 1212/2024 Esiti dell'udienza del giorno sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. Il Giudice
• dato atto che l'udienza di cui sopra è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., giusta provvedimento in atti;
• letti gli atti di causa e viste le note scritte depositate;
P.Q.M.
alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione, questo giudice, all'esito della scadenza del termine per il deposito delle note scritte, decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza rispetto alla quale, alla luce delle modalità ex art. 127 ter c.p.c. utilizzate, il deposito della stessa a mezzo p.c.t. da parte dello scrivente tiene luogo della lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione di cui all'art. 429 c.p.c..
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Alessandro Caronia, all'esito dell'udienza ex artt. 429 c.p.c., sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e, quindi, della scadenza del termine per il deposito di note scritte, ha mediante contestuale deposito di dispositivo e motivazioni, pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 1212 del 2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi in materia “Opposizione ad ordinanza – ingiunzione” e vertente TRA
C.F. , parte nata a ROSSANO (CS) in [...] Parte_1 C.F._1
29.06.60, rappresentata e difesa dall'avv. , giusta procura in atti, Parte_1 elettivamente domiciliati come in atti
-Opponente -
E
C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e CP_1 P.IVA_1 difesa dagli avv.ti MARCELLO CARNOVALE, CARMELA FILICE e MANUELA VARANI, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- Opposto-
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le posizioni delle parti
Con ricorso depositato in data 19.6.24, ha proposto opposizione Parte_1 all'ordinanza ingiunzione n. OI-000976876, notificata in data 21.05.24. In particolare, parte opponente ha fondato la propria opposizione deducendo che:
- Al ricorrente in data 21/05/2024 veniva notificata ordinanza-ingiunzione di pagamento CP_ n. OI-000976876 emessa dall' Filiale di Corigliano-Rossano e con la quale si ordinava di pagare la somma di € 3.534,00;
- La sanzione è stata comminata per “Mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali;
CP_
- L' riferisce tale ordinanza-ingiunzione ad un atto di accertamento n.
.2501.17/04/2018.0067778 del 17/04/2018 riferito all'anno 2016; CP_1
- In fatto, il ricorrente non ha commesso la violazione contestata perché nell'anno in riferimento (2016) non risultavano presso il proprio studio legale dipendenti con vincolo di subordinazione, tutt'al più le presenze di capitale umano si limitavano ad una collaborazione senza alcun vincolo di orari, di giorni o di prestazioni, pertanto non si può prospettare subordinazione alcuna come sarà provato con testimoni e documenti in corso di causa;
- In via preliminare e pregiudiziale, l'ordinanza-ingiunzione è inammissibile perché non vi è stata contestazione della sanzione nel termine previsto dalla legge, si eccepisce in questa sede la mancata notificazione dell'atto di accertamento n.
.2501.17/04/2018.0067778 su cui l'Ente riferisce l'Ordinanza-ingiunzione. CP_1
L'omessa notificata di tale accertamento R.G. n. 1212 del 2024 – Pag. 3 di 6
- In via subordinata, comunque è intervenuta la prescrizione della sanzione per decorso del termine legale. Infatti l'omessa notifica dell'atto di accertamento, presupposto dell'Ordinanza-Ingiunzione, nel termine di cinque anni della supposta violazione, determina l'estinzione del debito per intervenuta prescrizione Tanto premesso, a chiesto a questo Tribunale di: Parte_1
a. In via preliminare, attesa la sussistenza dei gravi motivi sopra indicati, sospendere, anche con decreto emesso inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva dell'ordinanza-ingiunzione n. OI-000976876; b. accertare e dichiarare la nullità dell'ordinanza-ingiunzione n OI-000976876 emessa CP_ dall' in data, notificata in data 21/05/2024 oggi impugnata per tutti i motivi indicati in atti;
c. Nel merito, in via preliminare, accertare e dichiarare l'intervenuta estinzione del diritto di CP_ credito avanzato dall' per lo spirare del termine di prescrizione quinquennale;
d. in via meramente gradata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento del ricorso proposto, accertata la buona fede del ricorrente, ridurre la sanzione al minimo edittale;
e. Con vittoria di spese e compensi per il giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 5.11.24, si è costituita l' CP_1 la quale si è difesa ed ha concluso come in atti. All'udienza fissata per la discussione – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta – la parte ricorrente ha discusso e precisato come da note di trattazione scritta tempestivamente depositate.
2. In rito.
Va premesso che la presente decisione è adottata ai sensi degli artt. 127 ter e 429 c.p.c.
Non può essere ravvisata alcuna incompatibilità tra il modulo decisionale e la tenuta dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. In effetti, questo giudice condivide e fa proprio il principio di diritto di recente enunciato dalla Suprema Corte ed in base al quale è legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune anteriore alla data dell'udienza per il deposito di note scritte previsto nel periodo di emergenza pandemica dall'art. 83, comma 7, lett. h), del d.l. n. 18 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 37 del 2020, in quanto tale procedimento - in linea generale e salve le eccezioni normativamente previste - è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale (o addirittura in presenza) e anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili (v. Cass. civ. n. 37137 del 2022).
Pur essendo stato tale principio di diritto affermato con riferimento alla celebrazione dell'udienza a trattazione scritta secondo le modalità previste dalla normativa in vigore fino al 31.12.2022, lo scrivente ritiene che lo stesso ben possa essere applicato anche a cause trattate ai sensi degli artt. 127 ter e 429 c.p.c. tenuto conto della pari idoneità di tale modalità di trattazione a garantire il contraddittorio tra le parti e della maggiore garanzia di ragionevole durata del processo consentita da tale modulo decisorio rispetto ad altri.
3. Principi in materia.
3.1 L'opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione di pagamento di una somma di denaro a titolo di sanzione amministrativa, di cui agli artt. 22 e segg. della legge 24 novembre 1981 n. 689, si configura come atto introduttivo, secondo le regole proprie del procedimento civile, di un giudizio R.G. n. 1212 del 2024 – Pag. 4 di 6
di accertamento della pretesa sanzionatoria in ordine agli illeciti ascritti al trasgressore. L'opposizione, allora, una volta proposta devolve al giudice adito la piena cognizione circa la legittimità e la fondatezza della pretesa.
Il giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione si struttura come un ordinario giudizio di cognizione sul fondamento della pretesa della autorità amministrativa, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto spettano rispettivamente alla P.A. e all'opponente (cfr. Cass. S.U. n. 20930 del 2009). 3.2. L'oggetto del giudizio è delimitato, per l'opponente, dai motivi fatti valere con l'opposizione, con la conseguenza che il giudice non ha il potere di rilevare d'ufficio vizi dell'atto impugnato o del procedimento che lo ha preceduto che non siano stati dedotti dall'opponente, ad eccezione di quelli che siano tali da renderlo non semplicemente illegittimo, ma giuridicamente inesistente (Cass. civ. n. 15333 del 2005). Per la Pubblica amministrazione opposta, sussiste, invece, il divieto di dedurre circostanze o motivi diversi da quelli enunciati con l'ingiunzione a sostegno della propria pretesa. I motivi di opposizione si pongono, quindi, come causa petendi del suddetto giudizio e, a norma dell'art. 6 d.lgs. 150 del 2011, devono essere proposti al giudice di merito con ricorso entro trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza ingiunzione. Ne consegue che devono ritenersi tardivamente proposte tutte le domande e le eccezioni non formulate con l'atto di opposizione ma avanzate per la prima volta in corso di udienza o in sede di precisazione delle conclusioni o addirittura con l'atto di gravame (Cass. n. 5184 del 1999 e Cass. n. 17625 del 2007).
3.3. Va, inoltre, chiarito quanto segue in ordine all'onere probatorio posto in capo alle parti del procedimento di opposizione ad ordinanza di ingiunzione. Poiché il giudizio di opposizione a ordinanza di ingiunzione è giudizio avente ad oggetto la legittimità e la fondatezza della pretesa sanzionatoria della pubblica amministrazione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 c. 11 d.lgs. 150 del 2011, è posto in capo all'amministrazione l'onere probatorio concernente i fatti costitutivi del diritto ad applicare la sanzione, ossia gli elementi oggettivi e soggettivi dell'illecito e sulla parte opponente l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto, determinando l'accoglimento dell'opposizione nel caso in cui non vi siano prove sufficienti sulla responsabilità dell'opponente.
4. Nel merito.
Anche in applicazione del principio della ragione più liquida, l'opposizione è fondata e deve essere accolta.
Infatti, l'eccezione di prescrizione è fondata e deve essere accolta. Risulta pacificamente dagli atti di causa che l'avviso di accertamento delle violazioni amministrative di cui all'art. 2, comma 1 bis, d.l. n. 463/1983, conv. in l. n. 638/1983 – giusta d.lgs.
n. 8 del 15.01.2016, decreto che ha depenalizzato il reato di omesso versamento di ritenute assistenziali e previdenziali al di sotto della soglia di 10.000 euro – è stato notificato all'opponente in data 30.4.18.
La notifica dell'avviso di accertamento è, quindi, correttamente avvenuta. Tale notifica vale a costituire in mora il responsabile e ad interrompere il decorso del termine prescrizionale quinquennale. Per effetto della interruzione, tuttavia, riprende a decorrere un nuovo termine di prescrizione di 5 anni. Pertanto, l'ordinanza ingiunzione avrebbe dovuto essere notificata entro il 30.4.23. Tuttavia, seguendo il percorso argomentativo della parte opposta, a norma dell'art. 103, comma 6-bis, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, conv. dalla l. 24 aprile 2020, n. 27, il termine di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative in materia di lavoro e legislazione sociale “è sospeso dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione”. R.G. n. 1212 del 2024 – Pag. 5 di 6
Per effetto della disposizione suindicata, il nuovo termine di prescrizione è stato sospeso per
128 giorni. E, quindi, l'ordinanza ingiunzione avrebbe dovuto essere notificata a settembre del 2023. Anche a voler considerare l'ulteriore periodo di sospensione evocato dalla parte opposta (tre mesi dalla notifica dell'atto di accertamento della violazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1 quater della legge n. 638 del 1983), l'ordinanza ingiunzione avrebbe dovuto essere notificata nel dicembre del 2023. Dal momento che, come risulta dagli atti, la stessa è stata notificata solo in data 21.5.24, all'atto della notifica della ordinanza, il termine quinquennale di prescrizione era compiuto.
Delle ulteriori comunicazioni che avrebbero ulteriormente interrotto il decorso del termine prescrizionale non vi è prova in atti. Per l'effetto, l'opposizione è fondata e deve essere accolta, con annullamento della ordinanza ingiunzione opposta. Assorbiti gli ulteriori motivi evocati dall'opponente.
5. Le spese di lite.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza di parte intimata e si liquidano d'ufficio come in dispositivo, tenuto conto:
a) che tali spese vanno liquidate in base ai parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55,
(pubblicato in G.U. il 2.4.2014 ed entrato in vigore il 3.4.2014) in quanto tali nuovi parametri in base all'art. 28 di tale decreto “… si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore”; b) che tali parametri sono stati aggiornati sulla base del nuovo D.M. n. 147 del 13/08/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022, in vigore dal 23 ottobre 2022;
c) che, in effetti, ciò è in linea con quanto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione a proposito dei parametri introdotti con D.M. 20 luglio 2012, n.° 140 (Cass. civ.,
Sez. Un., 12 ottobre 2012, n° 17405); d) del valore della presente controversia;
e) del numero scarno delle questioni giuridiche e di fatto trattate;
f) della semplicità dell'affare in considerazione del carattere consolidato della giurisprudenza in materia;
g) dell'estrema semplicità della fase introduttiva caratterizzata dalle forme del procedimento delineato dall'art. 6 del D. Lgs. 150/2011, della sostanziale assenza della fase istruttoria e dell'estrema snellezza della fase decisoria, caratterizzata dalla decisione mediante lettura del dispositivo e contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
h) degli aumenti e diminuzioni rispetto ai valori medi, di cui alle tabelle allegate al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, legittimamente operabili in base all'art. 4, comma 1, del medesimo decreto (nella versione come da ultimo modificata dal D.M. 37/2018);
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. ACCOGLIE l'opposizione proposta da e, per l'effetto, ANNULLA Parte_1
l'ordinanza-ingiunzione opposta;
B. ON parte resistente in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore del CP_1 ricorrente delle spese di giudizio che si liquidano in € 98,00 per esborsi vivi ed in complessivi € 1.200,00 per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute, nelle misure di legge oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso;
Così deciso in data 5 giugno 2025 all'esito della scadenza del termine per il deposito delle note scritte. R.G. n. 1212 del 2024 – Pag. 6 di 6
Il Giudice dott. Alessandro Caronia