TRIB
Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 10/11/2025, n. 1200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1200 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 251/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rossana Villani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 251/2024, celebrata nelle forme di cui all'art
281 decies cpc, trattenuta in decisione all'udienza di discussione del 31 ottobre 2025 promossa da:
(c.f. ), e c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati entrambi dalla prima ed elettivamente domiciliati C.F._2 presso il suo studio Pescara, alla via G. Misticoni, 3, e presso il suo domicilio digitale alla pec (numero di fax 085/4298359; pec: Email_1
Email_2 ricorrenti contro
( c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Controparte_1 CodiceFiscale_3
Carosi del Foro dell'Aquila (codice fiscale ) elettivamente CodiceFiscale_4 domiciliato a L'Aquila, via Monte Camicia n. 1/A, presso lo studio del medesimo ( p.e.c.
tel. 0862.61596, mobile 339.1630719 e Email_3 telefax 0862.699476), elettivamente domiciliato presso il suo studio in L'Aquila, via Monte
Camicia N. 1/A 40
Resistente
pagina 1 di 34 nonchè
P.I.: , con sede legale in Bologna, alla Via Controparte_2 P.IVA_1
Stalingrado n. 45, in persona del procuratore ad negotia, Dottor (giusta Controparte_3 procura speciale per Notar di Bologna del 28/05/2021, rep. n.95130, Persona_1 racc. n.11214), rappresentata e difesa dell'Avv. Ernesto Torino-Rodriguez del Foro di
Pescara( C.F.: , elettivamente domiciliata in Pescara, alla Via CodiceFiscale_5
Mazzini n. 152, presso e nello Studio dello stesso (indirizzo pec:
telefax 085/4295918) Email_4
terza chiamata
Oggetto : risarcimento danni da colpa medica
Conclusioni
Come da note per l'udienza in trattazione scritta del 31 ottobre 2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Questi i fatti sostanzialmente esposti nel ricorso proposto ai sensi dell'art 281 decies cpc.
da moltissimi anni, e per la precisione dal 1996 (periodo in cui era Parte_2 quasi al termine dei suoi studi universitari), soffre di un disturbo psichiatrico che il Prof. dell'Università de L'Aquila, specialista in psichiatria che lo ha avuto in Controparte_1 cura dal 2007 al 2014, in prestazione d'opera professionale autonoma (come da comunicazione del Poliambulatorio Regina Elena della Pico srl doc. n.75), ha diagnosticato quale "disturbo psicotico atipico"
La terapia che dal 2007 è stata prescritta al dallo stesso Prof. era quella Parte_2 CP_1 che vedeva combinati il (principio attivo Risperidone) e l' (principio attivo Pt_3 Pt_4
Aloperidolo): terapia che il ha proseguito, negli anni, con piccoli aggiustamenti Parte_2 in aumento, in ipotesi di scompensi con brevi spunti deliranti, che "rientravano" con "lieve aumento della terapia con Risperidone", come attestato dall'indicato specialista, nella sua certificazione del 14.11.2011 (docc.025 e 021). In precedenza il era stato curato Parte_2
pagina 2 di 34 da altri specialisti, sempre mediante la somministrazione dei suddetti principi attivi, come dalle certificazioni e prescrizioni che si depositano (docc. da 01 a 013 - da 015 a 018)
In data 11 novembre 2009, il ricorrente che nel frattempo aveva proseguito con Parte_2 la cura di cui innanzi ed aveva continuato a godere di una situazione di benessere, ha attivato, unitamente al coniuge, la pratica per l'adozione internazionale, avanzando istanza presso il Tribunale per i Minorenni di L'Aquila nella forme prescritte ed allegandovi certificazione medica con la esatta patologia sofferta. E l'Autorità giudiziaria competente, con provvedimento del 28 febbraio 2011, ha emanato il decreto di idoneità della coppia all'adozione di un minore, cui è seguito, all'esito dell'ulteriore procedura Parte_5 estera svoltasi con l'intermediazione di Ente autorizzato all'adozione internazionale,
l'adozione del piccolo , di nazionalità russa. Per_2
In particolare, nel marzo 2014, il si è sottoposto a visita medica con il Prof. Parte_2
il quale ha modificato la terapia fino a quel momento prescritta al Controparte_1 paziente, prevedendo, che, previo scalaggio graduale, il nel giro di un mese Parte_2 avrebbe dovuto via via ridurre l'assunzione del quantitativo di aloperidolo, fino a non assumere più il farmaco (principio attivo aloperidolo), mentre avrebbe continuato Pt_4
l'assunzione dell'altro farmaco ( , con l'assunzione del risperidone, relativo principio Pt_3 attivo). In data 22 aprile 2014, il paziente ha relazionato a mezzo email (doc.036) il Prof.
facendo presente di sentirsi bene "dopo aver tolto tutto l'haldol come Controparte_1 concordato", e comunicandogli di aver fissato, con le stesse modalità di cui sopra, per il 24 aprile successivo, una visita di controllo (vedasi fattura del Poliambulatorio Regina Elena di Città Sant'Angelo n.201400002780 del 24/04/2014- doc. 027): lo stesso giorno il Prof. ha riscontrato la email con un "Ok a presto" (doc.037). Il 24 aprile 2014, il CP_1 Parte_2 si è regolarmente sottoposto a visita specialistica psichiatrica presso lo stesso
Poliambulatorio e, nel corso di detta visita, il Prof. gli ha rilasciato certificazione CP_1 medica nella quale ha scritto di pugno "dal 1° ottobre 1 mg. Risperdal serale controllo metà dicembre" (doc.026). Ad entrambe le suddette visite non era presente la coniuge del
Lo stesso 24 aprile 2014, il ha inviato una mail (doc.039) alla Parte_2 Parte_2
Dott.ssa informandola che "....è da oltre un mese che non prendo più l' Testimone_1 Pt_4
pagina 3 di 34 e sto benissimo. Oggi sono stato dal prof. Manteniamo il milligrammo e mezzo di CP_1 fino al prossimo ottobre. Poi scendiamo a 1 milligrammo e visita di controllo a Parte_6 dicembre prossimo. Sono convinto che non avrò difficoltà ad eliminare tutti i medicinali una volta che con gli strumenti giusti abbiamo affrontato come poter lavorare serenamente".
Il 25 maggio 2014, il è tornato a relazionare, a mezzo e-mail (doc.040), al Prof. Parte_2 sul suo stato di salute, scrivendo: "Gent.mo Prof. è da oltre un mese che non CP_1 CP_1 prendo più l' e sto benissimo. Mi alzo mezz'ora prima la mattina, ho tempo di fare Pt_4 tutte le mie cose e anche di accompagnare mio figlio a scuola. Come energia è come se avessi dieci anni di meno. Le scrivo perchè sarebbe mio desiderio di ridurre il Risperdal secondo il suo piano (passando da 1mg e 1/2 a solo 1 mg serale) non a partire da ottobre come ci eravamo detti, ma da giugno .....Resto in attesa di un suo feedback. Cordialmente".
Il giorno dopo il Prof. ha riscontrato la richiesta, scrivendo (doc.042): CP_1
"d'accordo...proviamo. Le chiedo comunque di stare molto attento alla comparsa di insonnia o di euforia. Coinvolga sua moglie nella valutazione. In entrambi i casi mi contatti immediatamente". Il 26 giugno 2014, il è tornato a scrivere allo specialista Parte_2
(doc.044), dicendo: "Gent.mo Prof. è un mese che ho ridotto da un CP_1 Parte_6 milligrammo e mezzo ad un milligrammo serale. Sto benissimo, non ho mai avuto né euforia né insonnia anzi la qualità del mio sonno è notevolmente migliorata..." ed il giorno successivo il Prof. così ha risposto (doc.045): "perfetto". Intorno al 14 luglio 2014, il CP_1
evidentemente non più in sè e non in grado di autovalutare il suo stato di salute, Parte_2 ha sospeso autonomamente il trattamento farmacologico in atto, senza avvisare il medico e i familiari. Poi, nella notte tra 17 ed il 18 luglio 2014 - dopo che, nei giorni precedenti, aveva mostrato comportamenti inusuali, ma non tali da far presagire quello che sarebbe accaduto - ha cagionato, sorprendendolo a letto nel sonno, la morte del figlio adottivo di cinque anni, di nome , nato in [...] il [...], e, per tale reato, è stato tratto Per_2 in arresto ed imputato del delitto di cui agli artt. 575, 577 c. 2, 61 n. 5 c.p.. Nell'immediato gli è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere, nel periodo 18 luglio 2014 al 2 dicembre 2014, allorquando, all'esito della perizia redatta in sede di incidente pagina 4 di 34 probatorio, dal Prof. (doc.029), che ha riconosciuto il suo stato di totale Persona_3 incapacità di intendere e di volere al momento del fatto, gli è stata applicata, ritenuta la sua pericolosità sociale, la misura di sicurezza provvisoria dell'affidamento in casa di cura e custodia (doc.046) ed è stato trasferito presso la Casa di Cura e Custodia dell'Ospedale
Psichiatrico di Aversa, dove è rimasto fino al 26 settembre 2015: data nella quale, all'esito di ulteriore accertamento peritale, sempre a firma del Prof. (doc.030), gli è Persona_3 stata applicata la misura di sicurezza della libertà vigilata, con affidamento al Centro
Servizi Sociali territorialmente competente su Pescara
Poi, all'esito del processo penale, il è stato assolto dal delitto come innanzi Parte_2 ascrittogli "perchè non imputabile per incapacità di intendere e di volere", e, tuttavia, ritenuta sussistente la sua pericolosità sociale, gli è stata applicata "la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni dieci": misura che in sede di esecuzione è stata successivamente revocata alla data del 10 giugno 2022.
Orbene, dall'excursus che precede emergerebbero evidenti responsabilità mediche dello specialista psichiatra che aveva in cura il all'epoca della recrudescenza della Parte_2 malattia occorsa nel luglio 2014, che ha causato lo stato di totale incapacità del paziente e il fatto delittuoso dinanzi indicato da ricondurre in via esclusiva a detta recrudescenza, posto che l'indicato specialista, nonostante la corretta diagnosi formulata, la perfetta conoscenza della storia clinica del paziente (ivi compresi i numerosi episodi di scompenso occorsi nella sua vita), come da anamnesi risultante dalle stesse certificazioni a sua firma, nel marzo
2014, come dinanzi evidenziato, ha autorizzato al paziente medesimo la riduzione della terapia farmacologica sino a quel momento dallo stesso specialista prescritta, cosi determinando le condizioni per la recrudescenza della malattia e l'insorgere del grave scompenso psicotico;
e peraltro, tutto questo senza alcuna sorveglianza del paziente, avendo persino omesso di effettuare visite mediche di controllo e di informare i familiari circa la riduzione farmacologica in atto ed i rischi cui il paziente comunque si esponeva. E così facendo, lo specialista è venuto meno ai suoi doveri di cura e di tutela del paziente, avendo violato l'obbligo giuridico su di lui incombente di cura e di protezione e di sorveglianza del paziente medesimo, in relazione al pericolo di condotte auto-lesive ed pagina 5 di 34 etero-lesive, che si sostanzia principalmente nell'obbligo di controllo del medesimo, finalizzato non solo a tutelare la sua salute mentale, ma anche la sua incolumità fisica e la sua vita, nonchè di quella di eventuali terzi che possono essere danneggiati dalla sua condotta.
E nel caso in esame, un primo addebito da rivolgere allo specialista è certamente la scelta disposta dal curante di sottoporre il paziente a controlli distanti nel tempo. A dimostrazione dell'assunto, si consideri che in occasione della visita del 24 aprile 2014, lo specialista, nonostante avesse autorizzato il paziente ed attuato la sospensione di uno dei due farmaci
(Haldol) fino a quel momento assunti, gli ha indicato quale successiva visita di controllo quella del dicembre successivo, anche autorizzandolo ad iniziare, a partire dal 1° ottobre seguente, la graduale riduzione dell'altro farmaco (Belivon) (si veda sul punto la certificazione scritta di pugno dallo specialista alla data del 24 aprile 2014- doc.026). Al riguardo, dalle linee guida più accreditate emerge, diversamente, la necessità di una frequenza di colloqui de visu, non solo nella fase di mantenimento delle cure, quanto soprattutto, nel momento in cui il paziente avanza la richiesta di ridurre la terapia farmacologica e lo specialista lo autorizza! Ancora, elemento di ulteriore addebito allo specialista è rappresentato dalla decisione del medico di giungere alla sospensione dell'aloperidolo (principio attivo contenuto nel farmaco Haldol) ed alla riduzione del risperidone (principio attivo contenuto nel Risperdal) ad un solo 1mg/die.
In tal modo, lo specialista ha derogato colpevolmente al suo obbligo di monitorare de visu il paziente, proprio nella fase critica di riduzione della terapia in atto, affidando al solo paziente il compito di autovalutarsi, ed omettendo di avvertire il coniuge delle modifiche in atto e di controllarlo nei suoi comportamenti, quando invece sarebbe stato logico e soprattutto prudente e doveroso, indicare al coniuge, più che al malato, di informare immediatamente il medico nel caso in cui quest'ultimo avesse avuto difficoltà nel dormire o avesse mostrato comportamenti inusuali, spiegando, altresì, alla stessa moglie le gravi conseguenze autolesive o eterolesive che sarebbero potute scaturire dalla riduzione della terapia e dalla elevata probabilità di recrudescenza della malattia stessa. Del resto, rispondeva ai criteri della diligenza e prudenza che la moglie del venisse in quel Parte_2
pagina 6 di 34 momento informata e direttamente investita del compito di sorveglianza da parte dello stesso medico.
I ricorrenti hanno, quindi, fatto ricorso alla procedura di accertamento tecnico preventivo ex artt. 696 bis e segg. c.p.c. e art. 8 legge 8 marzo 2017, n. 24, anche quale condizione di procedibilità per l'azione risarcitoria a promuoversi nei confronti dello specialista che aveva in cura il in relazione alla sua colpevole condotta per quanto dinanzi esposto, sia Parte_2 in ragione della responsabilità contrattuale, sia in conseguenza della violazione del principio nel neminem laedere: procedura che è stata rubricata al n.1634/2023 R.G. In detto procedimento si è costituito lo specialista psichiatra, contestando gli addebiti mossi.
Secondo i ricorrenti sarebbe del tutto criticabile e non condivisibile la relazione di Ctu depositata all'esito di detti accertamenti
1) Il primo rilievo è che i CCTTUU abbiano preso a riferimento "Linee Guida" e raccomandazioni di epoca successiva rispetto a quella dei fatti per cui è causa.
Le perizie redatte dal Prof. perito del IP del Tribunale di Pescara, il quale, Persona_3 in particolare nella seconda perizia (doc. 30 già agli atti dell'accertamento tecnico) ha evidenziato a pag. 7 "l'attuale fase di benessere si fonda sul doppio binario della farmacoterapia (imprescindibile in questi disturbi) e l'attività riabilitativa..." ed ancora, alla successiva pag. 11, che "il quadro clinico verificato, in costanza di trattamenti adeguati propone un soggetto esente da sintomi attivi di malattia"
2)Le conclusioni cui pervengono sul punto i CCTTUU si pongono in assoluto contrasto
(immotivato, illogico ed irrazionale) con quanto già risultante dalla documentazione agli atti e, in particolare, con l'autorevole perizia redatta sul medesimo soggetto dal Prof. Per_3
che si è espresso chiaramente, in linea con la letteratura scientifica, circa
[...]
l'imprescindibilità dei farmaci in questo tipo di disturbi. Ciò perchè, le raccomandazioni erano e sono tuttora per il mantenimento della terapia antipsicotica nei soggetti con una pluralità di eventi antipsicotici, mentre, la mera possibilità di sospensione, che comporta però un rischio di ricadute, può essere attuata solo a determinate condizioni, e mediante l'impiego di specifiche cautele, proprio per prevenire il rischio di ricadute psicotiche. Trova
pagina 7 di 34 così eclatante smentita l'affermazione dei CCTTUU secondo cui la diversa decisione dello specialista di procedere nel caso in esame ad acconsentire ad una riduzione farmacologica è da ritenersi conforme a quanto raccomandato dalle Linee Guida e/o dalla letteratura scientifica ed alla buona pratica medica, in relazione alla patologia da cui risultava e risulta affetto il paziente (contrasto bene evidente se sol lo si confronta con quanto risultante nell'autorevole perizia del Prof. .29 dell'accertamento tecnico), che invece Persona_4 sancisce l'assoluta necessità per la specifica patologia da cui è affetto il ricorrente di far ricorso continuato alla terapia farmacologica.
3 )Erronea è altresì la CCTTUU nella parte in cui considera praticabile al caso in esame la mera “possibilità” di attuare la sospensione della terapia farmacologica in paziente che aveva presentato numerosi episodi pregressi, visto che tale possibilità si sarebbe potuta attuare solo alla condizione che il paziente fosse rimasto nella fase stabile da almeno 5 anni senza presentare sintomi attivi, oltre naturalmente a dover essere attuate specifiche precauzioni per ridurre al minimo il rischio di una ricaduta psicotica.
Si veda, altresì, a conferma di quanto appena indicato, la completa dichiarazione resa dalla dott.ssa alla Questura di Pescara dopo i tragici eventi, prodotta nella sua integralità Tes_1
(doc. n. 87), in cui la stessa conferma che nell'anno 2013 il paziente riferiva di idee di complotto sul posto di lavoro e delle sue angosce lavorative: paziente che gli era stato indirizzato proprio dal Prof. che, quindi, doveva ben conoscere lo stato del paziente CP_1 all'epoca, che certamente non deponeva nel senso di situazione di benessere.
Dunque, la relazione di CTU appare all'evidenza erronea nella parte in cui sostiene che il paziente era rimasto privo di sintomi attivi da oltre cinque anni, così come nell'affermazione che nel caso in esame il paziente era candidabile alla possibilità della deprescrizione, trovando l'assunto evidente smentita dalla documentazione agli atti.
Trova, pertanto, piena smentita che quell' unica certificazione dell'agosto 2009, riconosciuta dallo stesso autore come errata, possa costituire prova, come affermato dai CCTTUU, dello stato di benessere goduto dal paziente per 5/7 anni!
In definitiva, contrariamente a quanto affermato dai consulenti d'ufficio, la Letteratura
pagina 8 di 34 coeva non forniva raccomandazioni a favore di una sospensione della terapia in soggetti con il disturbo del Maravalle. Certamente non la raccomandava in quei soggetti che presentavano frequenti recidive, sia in condizione di stress ambientale, che a seguito di sospensione/riduzione nella posologia farmacologica. E anche a voler prendere in considerazione la Letteratura più recente, le limitazioni nell'indicazione alla sospensione terapeutica sono ben evidenti anche in questa e sicuramente il ricorrente non era fra i pazienti arruolabili alla deprescrizione. Infatti, il lungo periodo di asserito benessere senza pensieri intrusivi è stato semplicemente asserito dai CCTTU, ma le evidenze documentali agli atti dimostrano diversamente. Lo stesso prof. nella sua relazione, lascia Per_3 chiaramene intendere che il paziente non è mai stato in alcun momento candidabile alla sospensione terapeutica, ribadendolo più volte, non ultima a pagina 4 della seconda perizia
(doc. 30), dove afferma che il signor ha acquisito “la coscienza di essere affetto Parte_2 da un disturbo che non consente alcuna sospensione della terapia”. E si noti che il perito del
IP ricollega l'affermazione al disturbo da cui è affetto il paziente e non all'accaduto.
4) La CTU è altresì criticabile nella parte in cui assume che le modalità con cui lo specialista ha proceduto alla deprescrizione dei farmaci sono state conformi alle indicazioni delle Linee Guida. Anche in questo caso non si può non notare la contraddizione espressa dai CCTTU. Infatti, gli stessi, da un lato, richiamano le regole da osservare per la deprescrizione dei farmaci riportate dal Gruppo di Lavoro dell'Emilia-Romagna nel 2020, tra cui viene sottolineato come “le riduzioni devono procedere lentamente, un farmaco alla volta, e in corso di riduzione devono essere svolti controlli regolari delle condizioni cliniche, con eventuale annullamento o rimodulazione del piano” e dall'altro, però, affermano, in relazione al caso in esame che “Vi era un costante controllo del quadro clinico sia mediante e-mail che visite di controllo programmate nel tempo (con cadenza anche superiore a quella avuta in passato), compatibilmente con quello che era, comunque, un consolidato rapporto di cura di tipo privato”. Ancora, una volta l'affermazione è smentita dalla documentazione agli atti, in cui risulta che dopo la decisione assunta dal sanitario nella visita del 27.3.2014, di iniziare il decalage di uno dei due farmaci assunti dal paziente (l'haldol), arrivando alla sua totale sospensione nel giro di meno di un mese, lo specialista ha effettuato un'unica visita di controllo alla data del 24.4.2014, nella quale ha pagina 9 di 34 fissato la successiva visita di controllo nel dicembre 2014, ovverosia a distanza di 8 mesi.
Non solo, quando poi il paziente con email del 25.5.2014, ha chiesto allo psichiatra di poter immediatamente iniziare lo scalaggio anche dell'altro farmaco , unico medicinale Parte_6
a quel momento assunto per contenere il disturbo psicotico da cui era affetto, il medico vi ha acconsentito, senza neppure procedere ad una preventiva visita di controllo e senza programmare alcuna visita a breve, lasciando invariata l'indicazione per la visita di controllo nel dicembre 2014 (si vedano a conferma le email, scambiate tra il sanitario e il paziente -doc.42- e si veda anche la certificazione del 24.4.2014, doc.26). Appare evidente che il curante così facendo disattendeva i suoi obblighi di sorveglianza, non prevedendo controlli ravvicinati, da svolgersi di persona, così del tutto omettendo il doveroso controllo finalizzato ad eventualmente annullare e rimodulare lo scalaggio. E sul punto, si consideri che il grave scompenso psicotico è intervenuto a distanza di tre mesi dall'ultima visita ed a seguito di una ulteriore deprescrizione attuata per email e proseguita senza controlli.
I CCTTUU in tal modo hanno anche violato in modo eclatante l'incarico loro conferito, rendendo del tutto nullo/inutilizzabile l'accertamento peritale. Infatti, a pagina 4 del verbale di incarico del 21 giugno 2023, il Giudice ha scritto testualmente: "conferisce ai consulenti l'incarico di rispondere ai quesiti di cui al ricorso nei limiti in cui siano suffragati, quanto alla descrizione dei fatti, da dati oggettivi/documentali". Ergo, in mancanza di dati oggettivi e documentali non potevano in alcun modo affermare che la coniuge era presente alle visite di cui sopra e basare la loro ricostruzione su un'affermazione apodittica dello specialista.
5) Ancora, contrasta con la documentazione agli atti, la consulenza nella parte in cui afferma che il riacutizzarsi della malattia e l'insorgenza del grave scompenso psicotico
"trova quale probabile fattore concausale la totale sospensione della terapia" e che la riduzione farmacologica prescritta e/o consentita dal sanitario a partire dal mese di marzo
2014 nel ragionamento controfattuale non trova un ruolo di probabile fattore causale, nè concausale in relazione al grave scompenso psicotico;
ed altresì, che il grave scompenso psicotico occorso non era prevedibile, nè prevenibile, nè evitabile dallo specialista. Orbene, le suddette affermazioni trovano eclatante smentita nelle dichiarazioni rese dal Prof. Per_3 dinanzi il IP in sede di incidente probatorio, all'esito della perizia redatta, lì dove, a
[...]
pagina 10 di 34 domanda della persona offesa (nella specie la stessa ricorrente , doc.48, ha Parte_1 dichiarato: "...è chiaro che una sospensione farmacologica e uno scalaggio, un calo, e una sospensione sono certificazioni di una concausa nel determinismo di una nuova crisi, questo sicuramente...Non si può dire che sia l'unica causa...però è chiaro che un dosaggio sottodosato e anche una sospensione sono certificazioni, un elemento di concausa significativa".
6) Ancora, non condivisibile appare la ricostruzione della patologia psichiatrica del in contrasto con la ricostruzione effettuata dal Prof. nelle sue Parte_2 Persona_3 perizie, almeno nella connotazione data dai consulenti "di disturbo di lieve entità", in contrasto con la ricostruzione operata dal perito del IP, che proprio in funzione della specifica patologia ha ritenuto non possa prescindersi dal trattamento farmacologico. Del resto, il grave evento eterolesivo occorso in assenza di adeguato trattamento farmacologico, stride con la connotazione operata dai CCTTUU di patologia di lieve entità.
7) Del tutto erronea l'affermazione dei consulenti d'ufficio circa il fatto che il grave scompenso psicotico trovi esclusivamente causa nella sospensione totale della terapia intervenuta 4/5 gg. prima dell'evento eterolesivo, visto che lo stesso Prof. ascoltato CP_1 dalla Questura di Pescara in data 19 luglio 2014, doc. 90, rispondeva alla domanda postagli
"la sospensione brusca del farmaco in un paziente come il cosa può Parte_2 comportare?", affermando testualmente: "Può comportare sintomi prodromici di ricaduta, ma in generale una sospensione di pochi giorni non dovrebbe ingenerare sintomi di ricaduta".
Sulla base di quanto sopra, gli attori invocavano la condanna del convenuto al risarcimento dei danni asseritamente subiti dall'indicato sanitario per la somma complessiva di
€.1.109.323,90 ( o il maggiore o minore importo risultante dall'istruttoria o ritenuto di giustizia o di equità ) comprensiva del danno da perdita del rapporto parentale, danno riflesso del coniuge convivente col paziente, danno da omessa puntuale informativa circa i rischi cui il andava incontro in sede di deprescrizione, danno da perdita di Parte_2 chance, in relazione all'alta probabilità del soggetto di continuare a godere di situazione di pagina 11 di 34 compenso psicopatologico con cure appropriate, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo, con vittoria di competenze, spese ed onorari di causa.
Si costituiva il convenuto il quale osservava in fatto quanto segue.
Il prof. ha visitato, per la prima volta, in data Controparte_1 Parte_2
22/11/2006, momento questo dal quale, di fatto, è stata proseguita la terapia già al momento in essere.
Sin da tale momento l'attrice moglie del è stata costantemente Parte_1 Parte_2 presente ed è stata sempre puntualmente informata dal convenuto sulla necessità e sulla tipologia delle terapie da somministrare al marito. Il tutto, peraltro, in perfetta conformità con quanto fatto dai numerosi altri specialisti che hanno visitato il paziente, sia in precedenza, ma anche durante il rapporto professionale con l'attore.
Dall'anamnesi psicopatologica, ricostruita sulla base di quanto riferito dal paziente e dalla moglie al sanitario, sono costantemente emersi cospicui elementi di buona prognosi e al momento della decisione di ridurre con gradualità il trattamento tutti i fattori di rischio di ricaduta erano assenti (come peraltro ampiamente riconosciuto anche dai CC.TT.UU., cfr.
Relazione, pagg. 12 e 13), poiché il mostrava: I. adesione al trattamento Parte_2 farmacologico II. valido rapporto con il sanitario curante III. buona risposta al trattamento farmacologico IV. consapevolezza del disturbo e della necessità di cure V. adesione al trattamento psicoterapico VI. elevata intelligenza premorbosa VII. elevato status socioeconomico VIII. rapporto di coppia stabile IX. buono status lavorativo X. sano stile di vita XI. assenza di uso di sostanze XII. assenza di problematiche giudiziarie collegate al disturbo XIII. nessun ricovero ospedaliero e nessun T.S.O. XIV. nessun agito esternalizzante o violento attuale o pregresso XV. nessuno tentativo di suicidio o ideazione suicidaria.
Il monitoraggio clinico si è svolto negli anni con ottima condivisione e discussione del progetto terapeutico, del quale i coniugi sono stati informati Parte_5 costantemente dal prof. ma va specificato che, già dopo i primi incontri ed i buoni CP_1
pagina 12 di 34 risultati clinici, essi hanno chiesto informazioni sulla possibilità di ridurre o sospendere il trattamento farmacologico, ricevendone la costante risposta che esso avrebbe dovuto stabilizzarsi per un periodo ulteriore. Evenienza questa che è stata seguita, sempre nella riscontrata presenza della consapevolezza della malattia e della costante adesione alla terapia farmacologica.
Nel gennaio 2013 è stata concordata con i coniugi l'intrapresa d'una Parte_5 psicoterapia avente lo scopo di rinforzare ulteriormente la remissione clinica raggiunta, in vista anche di una possibile riduzione farmacologica.
Sicché, nell'aprile del 2014, a seguito della comune richiesta da parte dei coniugi, è stata concordata una graduale riduzione della terapia a base di aloperidolo, come sempre preceduta da un'accurata informazione ad essi sui suoi rischi ed i suoi benefici. Infatti, nella visita del 24 aprile 2014 s'è, di comune accordo, programmata la graduale riduzione della terapia a base di risperidone, per i mesi successivi.
Nelle comunicazioni telematiche del 25 maggio e, soprattutto, del 26 giugno 2014
(prontamente riscontrata dal prof. il giorno successivo, cfr. doc. 45 di parte attrice) il CP_1 riferisce ulteriori miglioramenti e s'accorda per un altro appuntamento con il Parte_2 convenuto, da prendersi con la massima calma e senza che venga segnalata alcuna emergenza. Dunque, appare ora assai specioso che, nella perizia redatta dai dottori
[...]
e (cfr. doc. 28 dei ricorrenti, pagine 4/6) vengano citate tutte le e-mail tranne Per_5 Per_6 quella del 26 giugno 2014 (doc. 44 degli attori) che così recita: “Da: Parte_2
Data: giovedì 26 giugno 2014 22:17 A: "prof. ''Gent.mo Prof è Controparte_1 CP_1 un mese che ho ridotto il Risperdal da un milligrammo e mezzo ad un milligrammo serale.
Sto benissimo non ho mai avuto né euforia né insonnia anzi la qualità del mio sonno è notevolmente migliorata. Lasciamo passare tutta l'estate così, poi fisserò a settembre un appuntamento con lei per decidere in che tempi diminuire ancora il medicinale. Grazie di tutto. Cordialmente, Massimo”.
Dunque paziente e sanitario si accordano per vedersi all'indomani del periodo estivo, ovvero a settembre;
va anche fatto notare come il ha prenotato – in accordo con Parte_2
i familiari – una visita psichiatrica per il giorno 18 luglio 2014, ore 13.30', presso la pagina 13 di 34 consueta struttura sanitaria ove si recava abitualmente (doc. 105 di parte attrice), che però non s'è effettuata poiché nelle ore immediatamente precedenti s'è consumata la tragedia.
Alla luce dei fatti così realmente svoltisi (completamente documentati dagli stessi attori) vanno respinti tutti gli addebiti in ragione delle seguenti ed ulteriori considerazioni.
Le Linee Guida sull'argomento sono concordi nell'indicare che le condotte terapeutiche nel lungo termine e la gestione del singolo caso devono essere decise con discrezionalità dallo specialista.
Va osservato che tutti i Periti (d'ufficio e di parte) concordano sul fatto che la terapia farmacologica possa essere gradualmente scalata dopo una fase di remissione clinica di almeno cinque anni. Nel caso di specie, la condotta conservativa adottata dal Prof. è CP_1 stata addirittura maggiormente prudenziale Anche le Linee Guida più restrittive riguardanti il disturbo schizofrenico (il è affetto invece da una forma di psicosi atipica, meno Parte_2 grave della schizofrenia per la quale si può pensare all'adozione di strategie terapeutiche ispirate a criteri più liberali) riportano che la riduzione graduale della somministrazione di farmaci, fino alla sospensione, è possibile per persone che si trovano nella situazione come quella nella quale versava il paziente (prima della crisi, ovviamente), soprattutto laddove ciò avvenga, come nel caso, con modalità condivise tra medici, pazienti e familiari.
La fiducia nello specialista curante, la bontà dell'alleanza terapeutica, la pratica della discussione e della condivisione delle cure emerge evidente dal contenuto e dal tono delle comunicazioni intercorse, dalla stessa controparte allegate, né potrebbe altrimenti giustificarsi un rapporto terapeutico durato per circa otto anni (novembre 2006/luglio
2014), durante il quale il lavoro condotto è stato apprezzato e condiviso.
Circa la condotta del sanitario, è stato costantemente ribadito (al e alla moglie) Parte_2 che, se si fossero manifestati i sintomi del disturbo, doveva gestirlo aumentando il dosaggio, come da lui stesso dichiarato al prof. (cfr. relazione, pagina 27 e 28). Va Per_3 anche precisato che il paziente era costantemente preoccupato degli effetti collaterali che aveva patito (aumento ponderale e sedazione), sicché era estremamente attento ai dosaggi dei farmaci, che ben conosceva. Tuttavia, la sua richiesta di diminuzione è sempre stata pagina 14 di 34 assai prudentemente valutata dal sanitario: infatti, pur essendo il loro dosaggio oggetto di discussione sin dai primi incontri, se ne era ipotizzata la diminuzione non prima di 5 anni di stabilizzazione e benessere. Tale suggerimento del prof. era supportato dalla più CP_1 autorevole delle Linee Guida (quella della Società Scientifica degli Psichiatri Americani –
APA, 2010), peraltro sempre con riferimento al disturbo più grave dello spettro psicotico e non alla psicosi atipica dalla quale era affetto il paziente.
Il convenuto ha sempre informato di tutto e ne è stato altrettanto Parte_1 costantemente ricambiato, sicché appare specioso ora addebitargli di non essersi prontamente attivato, in assenza d'ogni conoscenza di sintomi di ricaduta, anzi in presenza di opposti segnali, quali il fatto che veniva prenotata una visita per il 18 luglio 2014 per le vie ordinarie e senza minimamente evidenziare alcuna urgenza. Negli incontri avuti dal
2006 al 2014 si è sempre discusso – oltre che della questione squisitamente psicopatologica
– delle problematiche legate alla terapia farmacologica ed era a tutti noto che ogni riduzione poteva comportare dei rischi, al manifestarsi dei quali si sarebbe dovuto tornare al dosaggio precedente. La sorella (cfr. Relazione prof. pagina 27, primo paragrafo) lo Per_3 accompagna a visita specialistica, la madre è a conoscenza della riduzione dei farmaci e dei rischi di tale procedura (cfr. Relazione prof. pag. 40, primo paragrafo), la moglie è Per_3 costantemente presente, in particolare alla visita del 24 aprile 2014 (cfr. Relazione prof.
pagina 27, ultimo paragrafo – cfr. pure pagina 26, secondo paragrafo, laddove il Per_3 gli dichiara che: mi ha accolto e non si è mai spaventata rispetto al fatto Parte_2 Pt_1 che prendessi i farmaci…anzi quando andavo dal prof. mi accompagnava…le CP_1 medicine mi facevano aumentare di peso e mi davano molta sonnolenza…”). Alla luce di tutto quanto sopra, e come emerge proprio dalle allegazioni di controparte, risulta palmare che v'è sempre stata una accurata, costante ed efficace comunicazione tra il sanitario e i familiari del paziente. Va anche considerato che l'elevato livello socioculturale dei coniugi non può lasciare alcun dubbio sulla loro capacità di comprendere appieno le informazioni sanitarie ricevute.
Veniva anche osservato che quella digitale costituisce una modalità comunicativa in costante aumento tra utenti e specialisti, rappresentando uno strumento per fornire pagina 15 di 34 informazioni nella maniera più rapida. Essa, peraltro, sarebbe stata impiegata dal sanitario prevalentemente per rinforzare la propria disponibilità e per motivare ulteriormente il paziente nel contatto, in ragione d'un rapporto consolidatosi nel corso degli anni. È altresì ovvio che tale modalità informativa non ha mai sostituito né la visita propriamente detta, né la comunicazione formale ove necessaria.
Sarebbero del tutto infondate le obiezioni mosse alla ctu, in quanto i C.TT.UU. hanno bene evidenziato i punti principali della questione, che vanno così riepilogati: - il ruolo della moglie e dei familiari, che è quello che risulta dalla più volte citata perizia - Per_3
l'elevato livello socioculturale della coppia e, quindi, la capacità di comprendere chiaramente implicazioni, indicazioni ed effetti delle terapie psicologiche e farmacologiche prescritte, nell'ambito d'un vero e proprio “modello virtuoso” d'interazione con i professionisti (psicologi e psichiatri) protrattosi per oltre un ventennio e, quindi, ampiamente consolidato;
- la storia clinica precedente all'evento come unico elemento predittore dell'andamento successivo in caso di scalaggio del farmaco, posto che, com'è pacifico in atti, il disturbo del non aveva mai mostrato gravi sintomi ed era stato Parte_2 sempre gestito con basse dosi di farmaci;
- prova ulteriore ne sia che il Prof. (pag. 35 Per_3 del suo elaborato), nel momento in cui domanda al se, alla luce degli episodi Parte_2 precedenti, avesse sentito il bisogno di chiedere aiuto, si sente rispondere che “… non mi è venuto in mente di chiedere aiuto, ed è stata la prima volta così… perché altre volte io aumentavo da solo il medicinale…”, la qual cosa all'evidenza significa che a lui, nell'arco di vent'anni, non era mai accaduto di non gestire la ricomparsa di sintomi e di non dosare, anche autonomamente, l'implementazione del farmaco
La Perizia (pagina 3, 2^ paragrafo) riporta una dichiarazione della nella Per_3 Parte_1 quale ella afferma che, nei giorni precedenti al tragico fatto, aveva notato comportamenti inusuali del marito e che questi le riferì che da un po' di tempo non stava assumendo i farmaci, senza che la medesima – sempre attenta e collaborativa – abbia chiesto aiuto allo specialista, almeno fino alla data del 17 luglio 2014, pur in presenza di più d'un campanello d'allarme. Ed ancora, il perito argomenta (pag. 49) che è assai difficile collocare temporalmente lo scivolamento concreto nel delirio, ma che esso è comunque stato pagina 16 di 34 rapidissimo. Se, infatti, il fatto luttuoso si colloca nella notte tra il 17 e 18 luglio 2014 e l'appuntamento era stato preso il 17 luglio per il giorno successivo venerdì 18 luglio alle
13.30, la crisi non può che essere stata fulminea. Infatti, ancora nella mail del 26 giugno
(doc. 44 di parte attrice) il dichiara convintamente il proprio pieno benessere;
né Parte_2 da quella data in poi, sino alla tragedia, il Prof. è mai stato contattato (in nessun CP_1 modo, né per mail, né per telefono, nonostante che tutti i familiari avessero notato comportamenti inusuali e sapessero della sospensione dei farmaci – cfr. perizia pag. Per_3
3, ultimo paragrafo – dichiarazioni della . Parte_1
Quanto alla vituperata relazione dei CC.TT.UU, è stato osservato dai CC.TT.PP. del convenuto (Prof. Ordinario di Psicopatologia Forense alla Sapienza di Persona_7
Roma e dott. Medico Legale in servizio presso la ASL ) che la Persona_8 Parte_7 possibile diagnosi da loro proposta di disturbo schizoaffettivo è certamente condivisibile (in accordo con il Prof. pag. 40 e seguenti della sua perizia). Tanto comporta che, per il Per_3 caso, non sono dunque applicabili Linee Guida relative alla schizofrenia ma che, “…l'uso che i CC.TT.UU. effettuano di valutare le Linee Guida per la schizofrenia, sebbene condivisibile…è da valutarsi come notevolmente prudenziale e per certi versi sovradimensionato rispetto al caso in esame, dal momento che il periziando non è schizofrenico...”
In relazione al momento in cui il ha insistentemente richiesto al Prof. di Parte_2 CP_1 ridurre la terapia “…era perfettamente capace di scegliere e ha optato per quella che riteneva fosse la miglior soluzione per sé stesso, all'epoca e in quelle circostanze…”
(Relazione CC.TT.PP., pag. 4). Ciononostante, il prof. non ha mai dato indicazioni CP_1 per la completa sospensione del trattamento farmacologico.
Ed ancora, viene evidenziato che il paziente aveva anche in corso un altro trattamento a carattere psicoterapeutico (dott.ssa , la cui incidenza ed efficacia causativa nella Tes_1 vicenda è incomprensibilmente omessa nella valutazione degli attori, sebbene la legge 24 dell'8 marzo 2017 identifichi chiaramente che nella valutazione del rischio clinico la responsabilità è degli operatori sanitari (cfr. Cass. S.U., n. 8770/2018). Sicché, considerare l'intera vicenda solo in termini medico-farmacologici è aprioristico, inappropriato ed pagina 17 di 34 errato;
visto che il effettuava anche un'altra terapia con azione sul sistema Parte_2 nervoso centrale (psicoterapia con la Dott.ssa è verosimile ipotizzare che il riferito Tes_1 effetto positivo di quest'ultima abbia rinforzato nel l'idea di poter sospendere il Parte_2 trattamento farmacologico, come reputato anche dai CC.TT.PP. dell' (cfr. CP_2 relazione dei dottori e pagina 5). In ogni caso la riduzione farmacologica Per_9 Per_10 attuata dal prof. è stata ineccepibile sotto il profilo delle più moderne conoscenze CP_1 mediche e attuata razionalmente e correttamente.
In conclusione, non vi sono elementi di sorta dai quali possa inferirsi che la condotta del prof. sia stata imprudente, imperita o negligente. La cosa emerge in tutta la sua CP_1 evidenza dalla ineccepibile relazione dei CC.TT.UU. che i consulenti di parte attrice non riescono in alcun modo ad inficiare con le loro osservazioni, sicché, secondo parte convenuta, non sarebbe ravvisabile ragione alcuna perché ne debba essere disposta la rinnovazione.
La parte convenuta oltre a contestare la fondatezza della domanda nell' 'an'contestava anche il quantum variamente argomentando in proposito.
In ogni caso, il chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in causa, ai fini di CP_1 manleva dalla responsabilità professionale verso terzi, dalla Compagnia UNIPOL presso la quale è attualmente in essere (e lo era anche al momento del virtuale sinistro) la polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi n. 1.1248.122.1022857076, così come comprovato dai documenti allegati.
La terza chiamata nel costituirsi dichiarava di impugnare e Controparte_2 contesta la strumentale ascrizione di responsabilità operata dai ricorrenti a carico del medico resistente, alla luce della condotta realmente attuata dal Prof. nella cura del CP_1 paziente, da ritenersi assolutamente diligente, prudente e perita ed, oltretutto, del tutto rispettosa dei principi enunciati nelle linee guida inerenti la terapia da seguire per la soluzione del disturbo della psicosi atipica.
In punto di an debeatur, l'assicuratore si associava, facendole proprie, alle argomentazioni pagina 18 di 34 difensive offerte dalla valente difesa del Prof. peraltro del tutto speculari alla CP_1 relazione peritale depositata dal Collegio composto dai Dottori e Persona_11
in data 17/01/2024, nell'ambito del procedimento per accertamento tecnico Persona_12 preventivo. In ogni caso ampiamente argomentava sul fatto che il decalagè della terapia non può vedersi riconosciuto alcun ruolo causale né concausale in relazione al grave scompenso psicotico insorto nel paziente nella notte fra il 17 ed il 18 luglio 2014, atteso che l'evento etero-lesivo compiuto in danno del piccolo assume le connotazioni di un “… evento Per_2 eccezionale, imprevedibile e non prevenibile, nè evitabile …”, provocato dalla totale sospensione del farmaco, autonomamente decisa dal e senza avvisare lo Parte_2 psichiatra ed i familiari, benchè la coniuge, nel corso colloquio avuto con il Prof. Per_3 quale Consulente della Procura della Repubblica di Pescara nel procedimento penale acceso nei confronti del (cfr., pag. 3, 2^ paragrafo) abbia affermato di aver notato, nei Parte_2 giorni precedenti il tragico fatto, comportamenti inusuali del marito e che questo gli riferì che, da un po' di tempo, non stava assumendo i farmaci, senza che la medesima chiedesse aiuto allo specialista, anche perché rassicurata dal fatto che, in data 17/07/2014, la madre del ricorrente prenotò una visita presso il Prof. (secondo la ricostruzione effettuata CP_1 dal nel colloquio con il Prof. che fu fissata per l'indomani, senza che Parte_2 Per_3 fosse evidenziata dai familiari l'urgenza della prestazione e, soprattutto, senza che lo psichiatra fosse informato della totale sospensione della terapia farmacologica. Detta visita non fu poi mai effettuata e, nella notte fra il 17 ed il 18 luglio 2014, un raptus improvviso ed incontrollabile supportato da un'ideazione delirante non più limitata al solo ambiente lavorativo (come in precedenza accaduto), estesa anche ai familiari ed allo stesso medico psichiatra (in uno dei colloqui avvenuti presso la Casa Circondariale di Pescara, lo stesso ha affermato: “… quando ho tolto l'ultimo milligrammo ho cominciato a pensare che c'erano le torture e che dovevo salvare i miei familiari da queste torture così terribili … pensavo che mi catturassero proprio durante il colloquio che dovevo avere con il Prof. …”., CP_1 cfr. pag. 15 della relazione di CTU), provocava il tragico evento. Diversamente, emerge per tabulas che la moglie fosse a conoscenza che il marito non stesse assumendo farmaci, come dalla medesima dichiarato nei verbali di sommarie informazioni il 18/07/2014 e riportato alla pag. 3 della relazione del Prof. Per_3
pagina 19 di 34 Sotto connesso e collegato profilo, veniva rimarcare che alcuna violazione del dovere di vigilanza e sorveglianza del paziente è stata perpetrata dal medico convenuto dal momento che il non era sottoposto a regime di ricovero, ma perfettamente capace di agire e Parte_2 che il Prof. ha attuato una vigilanza costante ed appropriata compatibilmente con le CP_1 informazioni che gli venivano fornite dal paziente e dai familiari dello stesso. Né appare leso il dovere di corretta ed esaustiva informazione, atteso che il all'epoca in cui Parte_2 ha iniziato a richiedere una riduzione della terapia, era perfettamente in grado di intendere e di volere, di comprendere le indicazioni, gli effetti delle terapie farmacologiche e psicologiche prescritte, considerato l'alto livello socio-culturale della coppia e la conoscenza della patologia psichiatrica da oltre un ventennio. Ad ogni buon conto, il Prof. non mai fornito indicazioni per una completa sospensione del trattamento CP_1 farmacologico, e tanto sarebbe sufficiente, in estrema sintesi, ad escludere qualsivoglia responsabilità medica del professionista assicurato. Né lo stesso specialista è stato mai contattato, né per e-mail, né per telefono, dai familiari del nei giorni precedenti Parte_2
l'evento nefasto, nonostante questi ultimi avessero notato comportamenti insoliti del ricorrente. Ciò posto, è evidente che, nel caso di specie, non è ravvisabile la sussistenza del pur minimo nesso causale fra la condotta attuata dal medico convenuto e la recrudescenza psicopatologica, l'insorgenza del grave scompenso psicotico e lo stesso fatto delittuoso commesso in danno del figlio . Per_2
In ogni caso la terza chiamata contestava anche la fondatezza del quantum invocato.
L'istruttoria è consistita esclusivamente nell'acquisizione del fascicolo dell'ATP (rg. N.
1634-23), venendo esclusa l'utilità della prova orale articolata da parte ricorrente con udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. fissata all'udienza del 19-09-25 e rinviata per esigenza d'ufficio a quella del 31 ottobre 2025.
Ai fini della decisione risultano dirimenti le risultanze della ctu che si riportano nei tratti principalii
CONSIDERAZIONI MEDICO-LEGALI
pagina 20 di 34 Sulla base delle risultanze delle notizie anamnestiche, della visita specialistica psichiatrica
e medico legale e della documentazione sanitaria in atti esaminata, il quadro clinico del
Sig. appare sufficientemente delineato. Parte_2
- Diagnosi e quadro clinico-
Il quadro psicopatologico del periziando risulta caratterizzato dalla presenza di un disturbo psichico variamente definito negli anni dai vari psichiatri che lo hanno avuto in cura come Disturbo Psicotico, Psicosi Delirante, Disturbo Psicotico Atipico, Disturbo
Schizoaffettivo, Disturbo Psicotico Breve e che, attualmente, secondo gli aggiornati criteri nosologici contenuti nel DSM V (Diagnostic and Statistical Manual of mental disorders -
Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali – American Psychiatric Association,
Washington DC 2013) può essere classificato come “Disturbo schizoaffettivo”….
Il disturbo schizoaffettivo, quindi, rappresenta di fatto una sorta di ponte tra la schizofrenia, di cui sono presenti sintomi quali deliri, allucinazioni, sintomi residui ed un episodio dell'umore maggiore. La caratteristica peculiare di tale quadro morboso è che lo scompenso timico si presenta sempre in associazione ai sintomi psicotici, mentre i sintomi psicotici si presentano anche al di fuori delle fasi umorali. Altra caratteristica è rappresentata da una prognosi migliore rispetto a quella della schizofrenia, non essendovi solitamente una consistente disfunzione lavorativa e sociale. La sintomatologia psicopatologica manifestata dal per anni era incentrata su una ideazione Parte_2 delirante riguardante esclusivamente l'ambito lavorativo……
Per quanto attiene alla durata temporale della patologia presentata dal i primi Parte_2 sintomi francamente psicopatologici si sarebbero manifestati molti anni prima, ovvero nel corso dell'ultimo anno di università, all'età di 28 anni circa, tanto da richiedere assistenza specialistica psichiatrica con conseguente prescrizione e assunzione di terapie psicofarmacologiche, sempre a base di neurolettici a bassi dosaggi, talvolta associati ad antidepressivi. In precedenza, durante il corso universitario, si era sottoposto Parte_2 soltanto ad una psicoterapia analitica della durata di circa cinque anni. Nel tempo tale quadro psicopatologico, caratterizzato da lunghi periodi di remissione sintomatologica e da buone performances lavorative e sociali, ha comportando alcuni brevi scompensi pagina 21 di 34 psicopatologici (ne vengono riferiti almeno quattro), caratterizzati sempre da disturbi del pensiero; vengono ricordati a tale riguardo disturbi deliranti persecutori inerenti
l'ambito lavorativo, con diffidenza, sospettosità, disturbi del tono dell'umore con deflessione timica e idee di autosvalutazione e colpa. Invece il che, lo si Parte_2 ricorda, non aveva mai subito ricoveri in ambiente psichiatrico, né in regime ordinario/volontario né tanto meno di TSO e non era mai stato preso in carico dal SSN, neppure a livello territoriale/distrettuale ambulatoriale della ASL con relativa apertura di una cartella clinica, non ha mai presentato disturbi della senso-percezione quali allucinazioni uditive né disturbi comportamentali con discontrollo degli impulsi, implicanti gesti auto- od etero-aggressivi, venendo descritto come una persona di indole sostanzialmente mite. Gli scompensi psicopatologici, ove si eccettui quello intervenuto nel luglio 2014, sono stati attribuiti nel tempo a svariati stress di tipo ambientale e/o alla ciclicità tipica del quadro morboso, regredendo prontamente con minimi aumenti dei dosaggi farmacologici, che avvenivano prevalentemente sulla scorta delle richieste ai curanti da parte del paziente stesso, che rimaneva sempre conscio dell'aggravarsi delle proprie condizioni psichiche. Durante tale lungo periodo, ci sono stati diversi tentativi di sospensione della terapia farmacologica a cui il era in parte insofferente, a Parte_2 causa di effetti collaterali quali sedazione ed incremento ponderale. I tentativi di sospensione farmacologica, effettuati generalmente in accordo con gli Psichiatri che lo hanno avuto in cura, in alcuni casi sono stati realmente messi in atto senza particolari effetti, come nel periodo tra il 1999 ed il 2003 (cfr. anamnesi, pag. 5), mentre in altri casi si sono rivelati deludenti, a causa del riacutizzarsi della sintomatologia, con conseguente necessità di ripristino della terapia farmacologica precedente. In alcuni di questi casi, peraltro, sono trascorsi diversi mesi tra la sospensione della terapia ed il riacutizzarsi dei sintomi (ad es., da febbraio a settembre 1997, cfr, anamnesi, pag. 5)….
La presenza di disturbi deliranti di breve periodo, di coscienza di malattia con conseguente capacità di richiesta di aiuto in condizioni di aggravamento psicopatologico,
l'accettazione della terapia farmacologica e la sua regolare assunzione con buona risposta ai bassi dosaggi, i lunghi periodi di remissione sintomatologica o con sintomatologia sfumata, la mancanza di disfunzioni di tipo sociale e lavorativo e di pagina 22 di 34 disturbi cognitivi, ideativi e comportamentali grossolanamente disorganizzati, il buon funzionamento intellettivo e sociale durante la fase premorbosa sono tutti elementi che consentono di definire il disturbo schizoaffettivo presentato dal di “lieve Parte_2 entità”. Infatti il ha condotto una efficiente vita lavorativa con ottime Parte_2 prestazioni nelle ditte in cui ha lavorato, oltre ad una soddisfacente vita coniugale;
ha inoltre effettuato attività sportiva di buon livello ed è stato ritenuto idoneo in tutti i controlli effettuati per il conseguimento della maggior parte dei diritti civili, sia in ambito lavorativo che per quanto attiene al rilascio della patente di guida, alla capacità di contrarre matrimonio ed infine alla idoneità all'adozione dei figli. Tutto questo, ovviamente, fino all'episodio del luglio 2014, che si presenta con caratteristiche nettamente diverse rispetto agli altri episodi precedenti. Le peculiarità di tale ultimo episodio di scompenso psicopatologico riguardano elementi di tipo temporale, clinico ed eventi esistenziali intercorrenti. Innanzitutto, come riferito dal in sede di Parte_2 colloquio, l'inizio della sintomatologia delirante è stato improvviso, essendosi manifestato in pochissimi giorni, in cui si è passati “da 0 a 100”. In secondo luogo, vi è stata una diversità ed estensione delle tematiche dell'ideazione delirante, in precedenza sempre limitate all'ambito lavorativo ed ora divenuta “totalizzante” (la telefonata di un cliente, una pallonata, un aeroplano che passava, il commento di un passante erano tutti episodi che perdevano la loro neutralità per divenire pieni di significato autoreferente nel senso del danno, della tortura, della minaccia). La velocità di esordio e la novità delle tematiche, secondo il periziando, hanno fatto sì che non vi fosse più quel “distacco” sia cognitivo che emotivo rispetto alla sintomatologia delirante, come invece era sempre stato in tutti gli episodi precedenti (in cui la consapevolezza del peggioramento clinico aveva consentito di chiedere aiuto al proprio curante). Una ulteriore novità rispetto alle crisi precedenti è rappresentata dal trattamento psicoterapico. Nel 2013, infatti, su consiglio del prof. il ha iniziato una psicoterapia ad indirizzo strategico CP_1 Parte_2 con la Dr.ssa allo scopo di affrontare meglio le ansie e le paure derivanti Testimone_1 dagli impegni lavorativi. Tale psicoterapia, durata circa un anno con frequenza diradata nel tempo fino ad una seduta al mese, avrebbe portato ad un notevole miglioramento dello stato psicologico del paziente in tale ambito, tanto da indurlo a considerare il nuovo pagina 23 di 34 strumento terapeutico come possibile sostituto della terapia farmacologica (che lo stesso aveva sempre cercato di interrompere): “… la cosa drammatica è stata che io ho pensato che proprio perché avevo tolto queste angosce al lavoro potevo togliere anche i medicinali …”. L'ultima peculiarità, in parte conseguenza della precedente, consiste nella circostanza che tale episodio è avvenuto in corso di totale sospensione della terapia, autonomamente decisa e attuata dal periziando senza che venisse comunicata neppure alla propria moglie (“… l'ho tolto del tutto 4-5giorni prima dell'accaduto, non l'ho detto
a nessuno … era una medicina che non mi faceva vedere bene i pensieri e non mi era più un aiuto …”, cfr. perizia psichiatrica del Prof. – doc. 029). Con il Prof. Per_13 era stata infatti concordata, dopo l'interruzione dell'assunzione di , la CP_1 Parte_8 riduzione (ma non la sospensione) di a seguito delle insistenti richieste del Parte_6 paziente ed alla luce delle sue buone condizioni di salute e degli effetti benefici ottenuti con la psicoterapia. Tale riduzione farmacologica era avvenuta gradualmente nel tempo, con periodici controlli avvenuti sia su visita (24 aprile 2014) che tramite e-mail con
l'avvertenza che, qualora fossero insorti sintomi indicativi di un peggioramento clinico, gli stessi avrebbero dovuto essere prontamente segnalati dal paziente e/o da sua moglie, che era la persona a lui più vicina ed a conoscenza della situazione. La coniuge, alcuni giorni dopo la sospensione della terapia farmacologica, aveva notato nel marito una insolita chiusura, un atteggiamento cupo con scarsa loquacità, motivo per cui si informava sull'assunzione del farmaco e lo convinceva a prendere appuntamento con il
Prof. per una visita di controllo, che veniva fissata tre giorni dopo. La moglie CP_1 ovviamente non era a conoscenza della sospensione della terapia né della fenomenologia delirante in atto nel marito, il quale le aveva mentito circa l'assunzione del farmaco.
Tuttavia, la visita di controllo prevista per il giorno 18-7-2014 assume per il Parte_2 connotazioni minacciose (“… pensavo che mi catturassero proprio durante il colloquio che dovevo avere con il Prof. …”), cosicché il giorno prima dell'appuntamento il CP_1 periziando matura l'idea che “il giorno dopo sarebbe finito tutto”. Successivamente, in uno dei colloqui avvenuti presso la Casa Circondariale di Pescara, lo stesso ha affermato:
“… quando ho tolto l'ultimo milligrammo ho cominciato a pensare che c'erano le torture e che dovevo salvare i miei familiari da queste torture così terribili …”. pagina 24 di 34 - La valutazione della condotta del professionista
Per quanto riguarda la valutazione della condotta del Prof. in qualità di medico CP_1 specialista che ha avuto in cura privatamente il si ricorda che il rapporto Parte_2 fiduciario-terapeutico tra medico e paziente, iniziato nel novembre 2006, si è protratto per un periodo di diversi anni (fino a metà dell'anno 2014), in cui le visite di controllo (alle quali era quasi sempre presente anche la moglie sono avvenute con cadenza Parte_9 annuale o semestrale (circa ogni 8 mesi, come riferito dal Prof. al P.M. in Udienza CP_1 del 13-2-2018 presso la Sezione Penale del Tribunale di Pescara) ed il trattamento è avvenuto principalmente mediante l'ausilio di farmaci neurolettici a basso dosaggio, ovvero Aloperidolo 10 gocce al dì e Risperidone da 1 mg, 1 compressa e mezza al dì, in sostanziale continuazione di una terapia già precedentemente impostata da altri specialisti, che nel passato avevano avuto a loro volta in cura il periziando (ove si eccettui un infruttuoso tentativo di sostituzione di un farmaco già in uso con Abilify, prescritto ad aprile 2008 al fine di eliminare gli effetti collaterali lamentati dal paziente). Nell'ultimo periodo (2013-2014), al trattamento farmacologico si è aggiunto l'ausilio di una psicoterapia (iniziata il 17-1-2013), effettuata da una psicologa psicoterapeuta ad indirizzo cognitivo-comportamentale (Dr.ssa . Durante tutto il suddetto periodo, Testimone_1 come si è visto le condizioni cliniche del si sono mantenute in sostanziale Parte_2 buon compenso (fino al tragico evento del luglio 2014)
Al fine di individuare un parametro per circoscrivere l'ambito del “dovere di controllo” dello psichiatra, in Giurisprudenza si è affermato che “la moderna psichiatria mostra patologie che non di rado sono difficilmente controllabili completamente, anche in ragione dell'abbandono di deprecate pratiche di isolamento e segregazione del paziente psicotico, a favore di terapie rispettose della dignità umana che, tuttavia, non eliminano del tutto il rischio di condotte inconsulte; che, in tali casi, il giudice deve verificare, con valutazione ex ante, l'adeguatezza delle pratiche terapeutiche poste in essere dal sanitario a governare il rischio specifico, pure a fronte di un esito infausto sortito dalle stesse; che, in tale percorso valutativo, che involge la delimitazione del perimetro del pagina 25 di 34 rischio consentito insito nella pratica medica, vengono in rilievo le raccomandazioni contenute nelle linee guida, in grado di offrire indicazioni e punti di riferimento, tanto per il medico nel momento in cui è chiamato ad effettuare la scelta terapeutica adeguata al caso di specie, quanto per il giudice che deve procedere alla valutazione giudiziale di quella condotta” (Sent. Cass. n. 4391 del 22/11/2011).
La Suprema Corte, tuttavia, in riferimento alla L. 8 marzo 2017, n.24, ha anche affermato che le Linee Guida “non indicano una analitica, automatica successione di adempimenti, ma propongono solo direttive generali, istruzioni di massima, orientamenti; e dunque vanno in concreto applicate senza automatismi, ma rapportandole alle peculiari specificità di ciascun caso clinico”. Appare dunque opportuno, nel caso di specie, fare riferimento alle Linee Guida per la Schizofrenia;
il razionale di tale accostamento diagnostico (disturbo schizoaffettivo - schizofrenia), ferme restando le differenze sia di ordine generale che specifico tra i due disturbi, deriva dal fatto che il disturbo schizoaffettivo, nel DSM, rientra nello stesso capitolo generale dei disturbi psicotici, in cui è inserita anche la Schizofrenia. Come “Linee Guida”, a tal fine possono essere prese in considerazione, per la loro completezza, attinenza e appropriatezza rispetto al caso concreto, le “Raccomandazioni per l'impiego dei farmaci antipsicotici nel trattamento a lungo termine delle persone con disturbi schizofrenici”, elaborate dal “Gruppo di lavoro Regione Emilia-Romagna” su “Appropriatezza dei trattamenti con farmaci antipsicotici” ed emanate dalla Direzione Generale in data 14 luglio 2020, con Circolare n.4/20 diretta alle della Regione Emilia Parte_10
Romagna. Le suddette “Linee Guida” sono state formulate avendo a riferimento anche quelle elaborate dal Ministero della Salute Italiano nonché la letteratura scientifica e le principali Linee Guida internazionali (NICE guidelines, “Psychosis and schizophrenia in adults: prevention and management”, 2014; SIGN - Scottish Intercollegiate
Le suddette “Raccomandazioni”, di cui vengono evidenziati qui di seguito alcuni aspetti salienti, introducono “Le evidenze attuali” (pag. 9) con la seguente premessa:
“Nonostante i farmaci antipsicotici siano a tutt'oggi indicati come il trattamento di elezione per la schizofrenia, gli studi disponibili sul trattamento a lungo termine con
pagina 26 di 34 antipsicotici hanno durate troppo brevi e non forniscono evidenze certe sul rapporto tra benefici e rischi;
non vi sono sufficienti evidenze in particolare per quanto riguarda gli effetti sul funzionamento globale e la qualità della vita ( 2015)”…. Persona_14 come è stato sottolineato anche in recenti contributi, le evidenze contraddittorie e complesse sul rapporto benefici/rischi degli antipsicotici incoraggiano ad introdurre nella pratica clinica un approccio prescrittivo particolarmente prudente, personalizzato ed integrato con trattamenti psicosociali non farmacologici, in cui abbiano piena voce le preferenze e le aspettative dei pazienti e dei loro carers' ... L'approccio preferibile appare comunque sempre basato sulla personalizzazione, la condivisione delle decisioni terapeutiche, la semplificazione della posologia, il controllo dell'efficacia clinica del trattamento, la gestione degli effetti collaterali, il miglioramento della comunicazione e il rafforzamento dell'alleanza terapeutica”. Oltre ad incoraggiare una “prudenza prescrittiva”, dunque, si raccomanda anche di tener conto della centralità che viene assegnata alle “preferenze e le aspettative dei pazienti e dei loro carers”. Nelle stesse
Linee Guida vengono considerati anche l'ambito di applicazione della riduzione/sospensione dei farmaci neurolettici, il periodo di completa remissione prima della eventuale interruzione del trattamento e, quindi, le regole della “deprescrizione” degli psicofarmaci, oltre alle evidenze sui trattamenti non farmacologici. Riguardo al periodo di remissione sintomatologica, dopo il quale è possibile effettuare una riduzione/sospensione della terapia con antipsicotici, in letteratura scientifica “le evidenze a favore di trattamenti con AP a tempo indeterminato sono limitate e imperfette” e non vi è unanimità sulla durata ottimale del trattamento con AP, cosicché
“le linee guida non forniscono indicazioni omogenee sulla sua durata minima: a seconda delle varie fasi (esordio, riacutizzazioni successive, prevenzione delle ricadute a lungo termine) sono raccomandati in generale da uno a cinque anni di completa remissione prima di considerare la possibilità di interrompere il trattamento.
Le indicazioni per la deprescrizione in Psichiatria vengono legate ai seguenti fattori: 1)
Sbilanciamento del rapporto rischi-benefici (se i potenziali rischi superano i potenziali benefici). 2) Non aderenza alle terapie (necessità di evitare i rischi da sindrome da sospensione, di effetti di rimbalzo e di ricadute). 3) Mantenimento dell'alleanza terapeutica pagina 27 di 34 (se il paziente chiede di ridurre la terapia con antipsicotici). 4) Prescrizione di politerapia.
Vengono quindi elencate alcune regole per la deprescrizione di psicofarmaci: - Devono essere applicati precisi step: rivedere l'anamnesi, sollecitare le preferenze del paziente, quando possibile anche dei suoi familiari e dell'equipe, giungere ad una valutazione condivisa sull'opportunità di fare un piano deprescrittivo e se sì, sulle caratteristiche del piano. - Gli interventi psicoterapeutici-psicosociali potenzialmente utili devono essere introdotti prima di iniziare la riduzione dei dosaggi. E' utile un approccio che valorizzi la capacità di autogestione e di recovery della persona. - Le riduzioni devono procedere lentamente, un farmaco alla volta, e in corso di riduzione devono essere svolti controlli regolari delle condizioni cliniche, con eventuale annullamento o rimodulazione del piano. Inoltre, in letteratura scientifica viene precisato che “… la sospensione della terapia farmacologica può essere presa in considerazione anche per pazienti con più episodi pregressi che sono rimasti nella fase stabile per almeno 5 anni senza presentare sintomi positivi …” (Linee Guida per il trattamento dei disturbi psichiatrici - Compendio
2003, American Psychiatric Association). In merito alle evidenze dei trattamenti non farmacologici viene posta in rilievo, oltre alla gestione personalizzata della terapia farmacologica, anche l'efficacia di una terapia individuale di stampo cognitivo- comportamentale, una psico-educazione familiare, un supporto all'inserimento lavorativo.
Nel caso di specie, per quanto sopra esposto, relativamente alla riduzione della terapia farmacologica concordata tra il ed il Prof. e avvenuta a partire dal mese di Parte_2 CP_1 aprile 2014, il tentativo è da ritenersi conforme a quanto raccomandato dalle principali
Linee Guida e dalla letteratura scientifica nazionale e internazionale ed alla buona pratica medica, in relazione alla specifica patologia da cui risultava e risulta affetto il periziando, per presupposti sia di ordine generale che particolare. In primo luogo, la constatazione generale che le evidenze a favore di trattamenti con antipsicotici a tempo indeterminato sono limitate ed imperfette e che, al contrario, vi sono evidenze emergenti di migliori esiti funzionali con riduzioni controllate e/o interruzioni degli antipsicotici, unitamente alla constatazione che nel rapporto rischi-benefici, i rischi tendono ad aumentare con
l'aumentare dell'età, della durata di malattia, della durata e posologia del trattamento con antipsicotici, giustifica un tentativo di riduzione/sospensione della terapia con pagina 28 di 34 farmaci antipsicotici. In secondo luogo, nelle Linee Guida viene sempre affermata la centralità delle preferenze e richieste del paziente, anche per mantenere l'alleanza terapeutica, aspetto che viene riconosciuto unanimemente come elemento chiave ed imprescindibile, fulcro di ogni gestione terapeutica delle psicosi. Pertanto, la richiesta da parte del paziente di ridurre la terapia con antipsicotici costituisce una indicazione essenziale per la “deprescrizione” in Psichiatria, tale da non poter essere elusa dal curante, salvo nei casi in cui il paziente non abbia un sufficiente discernimento a causa del quadro morboso. Come risulta evidente dalla documentazione in atti, tale richiesta è stata formulata con insistenza dal al Prof. in un periodo di remissione Parte_2 CP_1 sintomatologica, tanto da poter essere condivisa dal curante, anche sulla scorta della sua valutazione clinica del caso. Valutazione che si basava, come abbiamo visto, anche sulla storia clinica pregressa, ovvero sul quadro morboso che si manteneva buono e sostanzialmente stabile ormai da diversi anni, con “ottima risposta terapeutica al trattamento” e “privo di sintomi”, già 3 anni prima del 2009 (cfr. cert. del 26-8-2009), configurandosi come un disturbo “a buona prognosi”, in assenza di segni premonitori, pregressi o in atto, di possibili comportamenti etero-aggressivi.
La condotta dello specialista, in base alle indicazioni delle Linee Guida, alle condizioni di sostanziale remissione del quadro morboso ed alla storia clinica del paziente, nonché alle sue pressanti richieste, può essere considerata deontologicamente e professionalmente corretta anche riguardo alle modalità con cui la riduzione/sospensione degli antipsicotici
è avvenuta. Infatti, dopo un congruo periodo di remissione sintomatologica (oltre 7 anni) il Prof. su richiesta del paziente, ha iniziato a scalare la terapia farmacologica in CP_1 maniera graduale. Le linee guida internazionali stabiliscono che per iniziare a scalare la terapia debba esservi un periodo di remissione sintomatologica variabile da 1 a 5 anni.
Nel caso in esame, come si è visto, tale periodo era stato abbondantemente superato. La riduzione iniziata ad aprile 2014 è inoltre avvenuta gradualmente, un farmaco per volta.
Dapprima, nell'arco di circa un mese, è avvenuta la sospensione dell' e, Parte_8 successivamente, la riduzione di ½ compressa di che sarebbe dovuta Parte_11 avvenire nel mese di ottobre 2014, ma che è stata anticipata al mese di giugno, su insistenza dello stesso in considerazione delle sue condizioni di benessere Parte_2 pagina 29 di 34 psico-fisico. La psicoterapia ad indirizzo cognitivo-comportamentale è iniziata molti mesi prima della riduzione farmacologica e progrediva con buoni risultati. L'attività lavorativa del continuava in maniera efficiente. Non vi erano stati, fino al Parte_2 luglio 2014, segni e sintomi tali da far prevedere una sindrome da sospensione o una riacutizzazione che, comunque, nel caso si fosse verificata, sarebbe stata con buona probabilità segnalata al terapeuta, così come era già avvenuto in passato. Era stato inoltre concordato con il un piano di sospensione/riduzione, con tempi e Parte_2 modalità operative di cui era a conoscenza anche la famiglia ed in particolare la moglie.
Vi era un costante controllo del quadro clinico sia mediante e-mail che visite di controllo programmate nel tempo (con cadenza anche superiore a quella avuta in passato, compatibilmente con quello che era, comunque, un consolidato rapporto di cura di tipo privato), con possibili feed-back anche da parte della psicoterapeuta, che vedeva il con frequenza almeno mensile. Parte_2
Anche le risposte fornite dallo specialista al paziente (“… proviamo. Le chiedo comunque di stare molto attento alla comparsa di insonnia o di euforia. Coinvolga sua moglie nella valutazione. In entrambi i casi mi contatti immediatamente …”) denotano un atteggiamento di prudenza e diligenza. Pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni, si può ritenere che il Prof. abbia utilizzato, nella cura del quel livello di CP_1 Parte_2 attenzione, perizia, diligenza e prudenza adeguati alle difficoltà del caso.
Il nesso di causalità
In Medicina Legale la valutazione del nesso causale deve necessariamente fare riferimento sia alla causalità biologica che a quella giuridica, applicata allo specifico campo del diritto verso il quale è indirizzata l'indagine (nel caso di specie, responsabilità civile professionale), utilizzando una metodologia che è in parte medico-biologica ed in parte medico-giuridica (Fiori). In ambito psichiatrico forense, inoltre, diversamente da quanto accade per gli eventi dannosi di natura “organica”, che si instaurano con una dinamica causale di tipo lineare e con ruolo dei fattori concausali solitamente ben ponderabile e individuabile, si preferisce fare riferimento ad un diverso tipo di causalità, definita
“circolare” e, quindi, ad una criteriologia propria e diversa da quella classica medico- pagina 30 di 34 Per_1 legale (F. , considerate le difficoltà di inquadramento nosografico ed Per_16 eziologico di molti disturbi psichici e le frequenti interferenze dovute a preesistenti disposizioni psichiche individuali (“… le manifestazioni morbose a carico della psiche sono ritenute tendenzialmente meno evidenti e afferrabili delle malattie fisiche, per cui
l'individuazione del trattamento appropriato può in certi casi diventare ancora più incerta che non nell'ambito della attività medica genericamente intesa”, Sent. Cass. Pen.
20/04/2017, n.28187
Nel caso di specie, non a caso il perito del GIP prof. ha parlato di “plurimi fattori Per_3 concausali nel determinismo di un punto di non ritorno …”, ove il “desiderio di potersi affrancare dai farmaci, sempre presente nel paziente, e l'inizio della psicoterapia strategica segnano, sinergicamente, un passaggio importante …”. Lo stesso perito ha considerato inoltre “Difficile collocare temporalmente lo scivolamento concreto nel delirio, che comunque è rapidissimo, almeno nella connotazione così totalizzante e devastante con cui si giunge alla notte del fatto …”. Ferme restando, dunque, le difficoltà nell'individuare fattori concausali nel determinismo dell'evento, per le modalità con cui quest'ultimo si è verificato ed in relazione all'assunzione di psicofarmaci, con criterio probabilistico si ritiene che possa assumere un ruolo di concausa la totale sospensione del farmaco (“… quando ho tolto l'ultimo milligrammo ho cominciato a pensare che c'erano le torture e che dovevo salvare i miei familiari da queste torture così terribili …”), mentre la semplice riduzione dello stesso, concordata con lo specialista (e più volte tentata in passato) resta piuttosto confinata all'ambito della mera ipotesi ovvero della possibilità, quale antecedente in rapporto cronologico, ma non per questo tale da assumere dignità di probabile fattore concausale. A questo punto risulterebbe superfluo prendere in considerazione anche la eventuale responsabilità del sanitario (c.d. “causalità psichica”), al cui riguardo si ricorda, comunque, che sono normalmente ritenuti imputabili all'uomo quegli eventi che lo stesso può dominare e, dunque, anche impedire, ma non i “fatti eccezionali” . Nel caso di specie, in Per_17 assenza di apprezzabili indici premonitori di un possibile comportamento etero aggressivo ovvero di un rischio di condotte lesive ed in considerazione di quella che era stata la storia pregressa del può ritenersi che quanto accaduto nella notte tra Parte_2 pagina 31 di 34 il 17 e 18 luglio 2014 assuma la connotazione di evento eccezionale, imprevedibile e non prevenibile né evitabile.
Oltre a non aver potuto in alcun modo frenare quella che è stata definita dal prof. Per_3
“la corsa verso l'affrancarsi dalle limitazioni farmacologiche” del né Parte_2 prevedere/prevenire la totale sospensione della terapia da questi decisa e messa in atto autonomamente, lo Psichiatra non avrebbe certamente potuto evitare nemmeno l'evento delittuoso del luglio 2014, non trattandosi di un paziente ricoverato/istituzionalizzato e sottoposto, in quanto tale, alla diretta sorveglianza da parte del personale sanitario. Si ricorda infatti che il era stato sempre seguito (anche da altri specialisti) Parte_2 privatamente, senza aver mai subito ricoveri (né volontari né coatti) presso strutture psichiatriche né aver mai avuto accesso a Presidi del Sistema Sanitario Nazionale, neppure per prestazioni di tipo ambulatoriale.
In conclusione, è possibile affermare che, nel caso di specie, non si rilevano elementi di colpa professionale nella condotta del medico specialista Prof. che ha avuto in CP_1 cura il Parte_2
Alla luce delle inequivoche indicazioni e valutazioni elaborate dal collegio peritale, la domanda si palesa infondata, senza alcuna necessità di rinnovo e neppure opportunità di integrazione delle indagini tecniche svolte in sede di atp.
E' da tener presente anzitutto che i consulenti hanno svolto l'incarico in maniera esaustiva e completa, non mancando di offrire anche il quadro della giurisprudenza in materia di colpa medica nell'ambito d' interesse, influenzato dalla particolarità del settore psichiatrico.
Allo stato, infatti, la giurisprudenza colloca la responsabilità dello psichiatra in una prospettiva integrata (tra regola cautelare e posizione di garanzia) facendo confluire nella stessa posizione di garanzia gli intrecci tra regola cautelare e volontà del paziente, tanto sul versante dei poteri di agire del medico e dei relativi doveri impeditivi, quanto su quello della selezione della migliore regola cautelare del caso concreto, da rapportare all'obiettivo terapeutico condiviso, con i correlati effetti limitativi della sua rimproverabilità per colpa.
Le peculiarità di questo ambito sono dovute al fatto, in particolare, che le manifestazioni morbose a carico della psiche sono tendenzialmente meno evidenti e afferrabili delle pagina 32 di 34 malattie fisiche, per cui il confine tra diagnosi corretta e diagnosi errata, trattamento indovinato e trattamento sbagliato può almeno in certi casi diventare ancora più incerto che non nell'ambito della generica attività medica, nonchè alla problematicità di circoscrivere l'area dei mezzi terapeutici di cui può disporre realmente lo psichiatra, tra la variabile efficacia dei farmaci e la controversa ammissibilità di trattamenti di contenzione fisica, nel complesso bilanciamento tra obiettivo di curare e proteggere il paziente e necessità di tutelarne al contempo libertà, dignità e autonomia (anche a fini terapeutici).
Ne discende, come correttamente messo in evidenza nelle sue difese dalla parte convenuta, che non vi è unanimità nella letteratura scientifica sulla durata ottimale del trattamento con
Anti Psicotici, e le linee guida non forniscono indicazioni rigide. In ogni caso l'approccio preferibile risulta sempre basato sulla personalizzazione, la condivisione delle decisioni terapeutiche, la semplificazione della posologia, il controllo dell'efficacia clinica del trattamento, la gestione degli effetti collaterali, il miglioramento della comunicazione e il rafforzamento dell'alleanza terapeutica.
Nel caso che ci occupa, le critiche rivolte da parte dei ricorrenti all'operato del convenuto relative alla dedotta violazione di linee guida trovano smentita nelle risultanze procedimentali, atteso che la congruità della condotta del sanitario, con segnato riferimento alla riduzione dei farmaci ed ai controlli conseguenti è stata in sede di CTU apprezzata alla stregua di criteri elaborati per la schizofrenia: criteri di prudenza anche maggiore rispetto al quadro patologico in concreto trattato.
Infatti, secondo le congrue valutazioni del collegio peritale, nel caso di specie, relativamente alla riduzione della terapia farmacologica concordata tra il ed il Parte_2
Prof. e avvenuta a partire dal mese di aprile 2014, il tentativo è da ritenersi conforme CP_1
a quanto raccomandato dalla letteratura scientifica nazionale e internazionale ed alla buona pratica medica, in relazione alla specifica patologia da cui risultava e risulta affetto il periziando, per presupposti sia di ordine generale che particolare.
Senza trascurare il fatto che il paziente aveva sempre avuto coscienza della malattia ed unitamente ai familiari- ed in particolare alla moglie- si era sempre rapportato con lo specialista ai fini degli opportuni adattamenti della terapia.
pagina 33 di 34 L'epilogo infausto non può dunque essere addebitato ad un'imprudente o comunque colpevole condotta dello specialista, dovendosi convenire che si è trattato di un evento imprevisto ed imprevedibile rispetto alle prescrizioni dello specialista volte ad una diminuzione graduale del farmaco, ed alla luce anche delle comunicazioni con il paziente, da cui emergevano informazioni di carattere positivo.
Alla stregua, dunque, delle risultanze della atp e di quelle ulteriori degli atti del procedimento penale, l'episodio risulta addebitabile all'arbitraria sospensione del farmaco.
Peraltro non si spiega né si giustifica- alla luce del solidale rapporto tra i due coniugi qual si evidenzia dagli atti- come possa essere avvenuta la completa eliminazione farmacologica da parte del all'insaputa della stessa. Parte_2 Parte_1
Ciò potrebbe indurre ad ipotizzare profili di colpa estranei a quello di carattere professionale di cui qui si discute.
Per quanto sin qui osservato, la domanda deve essere respinta con condanna al pagamento delle spese di giudizio della parte soccombente in favore delle altre parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta la domanda condannando i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio in favore del convenuto, ovvero euro 5.000 per compensi relativi alla fase di ATP, euro 12.500,00 per compensi relativi alla fase di merito ed euro 780,00 per esborsi, oltre rimb. spese gen ed accessori di legge, nonché al pagamento delle spese di giudizio in favore della terza chiamata liquidate in euro 10.860,00 per compensi oltre rimb spes gen. ed accessori di legge.
Pescara, 10 novembre 2025
Il Giudice
dott. Rossana Villani
pagina 34 di 34
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rossana Villani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 251/2024, celebrata nelle forme di cui all'art
281 decies cpc, trattenuta in decisione all'udienza di discussione del 31 ottobre 2025 promossa da:
(c.f. ), e c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati entrambi dalla prima ed elettivamente domiciliati C.F._2 presso il suo studio Pescara, alla via G. Misticoni, 3, e presso il suo domicilio digitale alla pec (numero di fax 085/4298359; pec: Email_1
Email_2 ricorrenti contro
( c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Controparte_1 CodiceFiscale_3
Carosi del Foro dell'Aquila (codice fiscale ) elettivamente CodiceFiscale_4 domiciliato a L'Aquila, via Monte Camicia n. 1/A, presso lo studio del medesimo ( p.e.c.
tel. 0862.61596, mobile 339.1630719 e Email_3 telefax 0862.699476), elettivamente domiciliato presso il suo studio in L'Aquila, via Monte
Camicia N. 1/A 40
Resistente
pagina 1 di 34 nonchè
P.I.: , con sede legale in Bologna, alla Via Controparte_2 P.IVA_1
Stalingrado n. 45, in persona del procuratore ad negotia, Dottor (giusta Controparte_3 procura speciale per Notar di Bologna del 28/05/2021, rep. n.95130, Persona_1 racc. n.11214), rappresentata e difesa dell'Avv. Ernesto Torino-Rodriguez del Foro di
Pescara( C.F.: , elettivamente domiciliata in Pescara, alla Via CodiceFiscale_5
Mazzini n. 152, presso e nello Studio dello stesso (indirizzo pec:
telefax 085/4295918) Email_4
terza chiamata
Oggetto : risarcimento danni da colpa medica
Conclusioni
Come da note per l'udienza in trattazione scritta del 31 ottobre 2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Questi i fatti sostanzialmente esposti nel ricorso proposto ai sensi dell'art 281 decies cpc.
da moltissimi anni, e per la precisione dal 1996 (periodo in cui era Parte_2 quasi al termine dei suoi studi universitari), soffre di un disturbo psichiatrico che il Prof. dell'Università de L'Aquila, specialista in psichiatria che lo ha avuto in Controparte_1 cura dal 2007 al 2014, in prestazione d'opera professionale autonoma (come da comunicazione del Poliambulatorio Regina Elena della Pico srl doc. n.75), ha diagnosticato quale "disturbo psicotico atipico"
La terapia che dal 2007 è stata prescritta al dallo stesso Prof. era quella Parte_2 CP_1 che vedeva combinati il (principio attivo Risperidone) e l' (principio attivo Pt_3 Pt_4
Aloperidolo): terapia che il ha proseguito, negli anni, con piccoli aggiustamenti Parte_2 in aumento, in ipotesi di scompensi con brevi spunti deliranti, che "rientravano" con "lieve aumento della terapia con Risperidone", come attestato dall'indicato specialista, nella sua certificazione del 14.11.2011 (docc.025 e 021). In precedenza il era stato curato Parte_2
pagina 2 di 34 da altri specialisti, sempre mediante la somministrazione dei suddetti principi attivi, come dalle certificazioni e prescrizioni che si depositano (docc. da 01 a 013 - da 015 a 018)
In data 11 novembre 2009, il ricorrente che nel frattempo aveva proseguito con Parte_2 la cura di cui innanzi ed aveva continuato a godere di una situazione di benessere, ha attivato, unitamente al coniuge, la pratica per l'adozione internazionale, avanzando istanza presso il Tribunale per i Minorenni di L'Aquila nella forme prescritte ed allegandovi certificazione medica con la esatta patologia sofferta. E l'Autorità giudiziaria competente, con provvedimento del 28 febbraio 2011, ha emanato il decreto di idoneità della coppia all'adozione di un minore, cui è seguito, all'esito dell'ulteriore procedura Parte_5 estera svoltasi con l'intermediazione di Ente autorizzato all'adozione internazionale,
l'adozione del piccolo , di nazionalità russa. Per_2
In particolare, nel marzo 2014, il si è sottoposto a visita medica con il Prof. Parte_2
il quale ha modificato la terapia fino a quel momento prescritta al Controparte_1 paziente, prevedendo, che, previo scalaggio graduale, il nel giro di un mese Parte_2 avrebbe dovuto via via ridurre l'assunzione del quantitativo di aloperidolo, fino a non assumere più il farmaco (principio attivo aloperidolo), mentre avrebbe continuato Pt_4
l'assunzione dell'altro farmaco ( , con l'assunzione del risperidone, relativo principio Pt_3 attivo). In data 22 aprile 2014, il paziente ha relazionato a mezzo email (doc.036) il Prof.
facendo presente di sentirsi bene "dopo aver tolto tutto l'haldol come Controparte_1 concordato", e comunicandogli di aver fissato, con le stesse modalità di cui sopra, per il 24 aprile successivo, una visita di controllo (vedasi fattura del Poliambulatorio Regina Elena di Città Sant'Angelo n.201400002780 del 24/04/2014- doc. 027): lo stesso giorno il Prof. ha riscontrato la email con un "Ok a presto" (doc.037). Il 24 aprile 2014, il CP_1 Parte_2 si è regolarmente sottoposto a visita specialistica psichiatrica presso lo stesso
Poliambulatorio e, nel corso di detta visita, il Prof. gli ha rilasciato certificazione CP_1 medica nella quale ha scritto di pugno "dal 1° ottobre 1 mg. Risperdal serale controllo metà dicembre" (doc.026). Ad entrambe le suddette visite non era presente la coniuge del
Lo stesso 24 aprile 2014, il ha inviato una mail (doc.039) alla Parte_2 Parte_2
Dott.ssa informandola che "....è da oltre un mese che non prendo più l' Testimone_1 Pt_4
pagina 3 di 34 e sto benissimo. Oggi sono stato dal prof. Manteniamo il milligrammo e mezzo di CP_1 fino al prossimo ottobre. Poi scendiamo a 1 milligrammo e visita di controllo a Parte_6 dicembre prossimo. Sono convinto che non avrò difficoltà ad eliminare tutti i medicinali una volta che con gli strumenti giusti abbiamo affrontato come poter lavorare serenamente".
Il 25 maggio 2014, il è tornato a relazionare, a mezzo e-mail (doc.040), al Prof. Parte_2 sul suo stato di salute, scrivendo: "Gent.mo Prof. è da oltre un mese che non CP_1 CP_1 prendo più l' e sto benissimo. Mi alzo mezz'ora prima la mattina, ho tempo di fare Pt_4 tutte le mie cose e anche di accompagnare mio figlio a scuola. Come energia è come se avessi dieci anni di meno. Le scrivo perchè sarebbe mio desiderio di ridurre il Risperdal secondo il suo piano (passando da 1mg e 1/2 a solo 1 mg serale) non a partire da ottobre come ci eravamo detti, ma da giugno .....Resto in attesa di un suo feedback. Cordialmente".
Il giorno dopo il Prof. ha riscontrato la richiesta, scrivendo (doc.042): CP_1
"d'accordo...proviamo. Le chiedo comunque di stare molto attento alla comparsa di insonnia o di euforia. Coinvolga sua moglie nella valutazione. In entrambi i casi mi contatti immediatamente". Il 26 giugno 2014, il è tornato a scrivere allo specialista Parte_2
(doc.044), dicendo: "Gent.mo Prof. è un mese che ho ridotto da un CP_1 Parte_6 milligrammo e mezzo ad un milligrammo serale. Sto benissimo, non ho mai avuto né euforia né insonnia anzi la qualità del mio sonno è notevolmente migliorata..." ed il giorno successivo il Prof. così ha risposto (doc.045): "perfetto". Intorno al 14 luglio 2014, il CP_1
evidentemente non più in sè e non in grado di autovalutare il suo stato di salute, Parte_2 ha sospeso autonomamente il trattamento farmacologico in atto, senza avvisare il medico e i familiari. Poi, nella notte tra 17 ed il 18 luglio 2014 - dopo che, nei giorni precedenti, aveva mostrato comportamenti inusuali, ma non tali da far presagire quello che sarebbe accaduto - ha cagionato, sorprendendolo a letto nel sonno, la morte del figlio adottivo di cinque anni, di nome , nato in [...] il [...], e, per tale reato, è stato tratto Per_2 in arresto ed imputato del delitto di cui agli artt. 575, 577 c. 2, 61 n. 5 c.p.. Nell'immediato gli è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere, nel periodo 18 luglio 2014 al 2 dicembre 2014, allorquando, all'esito della perizia redatta in sede di incidente pagina 4 di 34 probatorio, dal Prof. (doc.029), che ha riconosciuto il suo stato di totale Persona_3 incapacità di intendere e di volere al momento del fatto, gli è stata applicata, ritenuta la sua pericolosità sociale, la misura di sicurezza provvisoria dell'affidamento in casa di cura e custodia (doc.046) ed è stato trasferito presso la Casa di Cura e Custodia dell'Ospedale
Psichiatrico di Aversa, dove è rimasto fino al 26 settembre 2015: data nella quale, all'esito di ulteriore accertamento peritale, sempre a firma del Prof. (doc.030), gli è Persona_3 stata applicata la misura di sicurezza della libertà vigilata, con affidamento al Centro
Servizi Sociali territorialmente competente su Pescara
Poi, all'esito del processo penale, il è stato assolto dal delitto come innanzi Parte_2 ascrittogli "perchè non imputabile per incapacità di intendere e di volere", e, tuttavia, ritenuta sussistente la sua pericolosità sociale, gli è stata applicata "la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni dieci": misura che in sede di esecuzione è stata successivamente revocata alla data del 10 giugno 2022.
Orbene, dall'excursus che precede emergerebbero evidenti responsabilità mediche dello specialista psichiatra che aveva in cura il all'epoca della recrudescenza della Parte_2 malattia occorsa nel luglio 2014, che ha causato lo stato di totale incapacità del paziente e il fatto delittuoso dinanzi indicato da ricondurre in via esclusiva a detta recrudescenza, posto che l'indicato specialista, nonostante la corretta diagnosi formulata, la perfetta conoscenza della storia clinica del paziente (ivi compresi i numerosi episodi di scompenso occorsi nella sua vita), come da anamnesi risultante dalle stesse certificazioni a sua firma, nel marzo
2014, come dinanzi evidenziato, ha autorizzato al paziente medesimo la riduzione della terapia farmacologica sino a quel momento dallo stesso specialista prescritta, cosi determinando le condizioni per la recrudescenza della malattia e l'insorgere del grave scompenso psicotico;
e peraltro, tutto questo senza alcuna sorveglianza del paziente, avendo persino omesso di effettuare visite mediche di controllo e di informare i familiari circa la riduzione farmacologica in atto ed i rischi cui il paziente comunque si esponeva. E così facendo, lo specialista è venuto meno ai suoi doveri di cura e di tutela del paziente, avendo violato l'obbligo giuridico su di lui incombente di cura e di protezione e di sorveglianza del paziente medesimo, in relazione al pericolo di condotte auto-lesive ed pagina 5 di 34 etero-lesive, che si sostanzia principalmente nell'obbligo di controllo del medesimo, finalizzato non solo a tutelare la sua salute mentale, ma anche la sua incolumità fisica e la sua vita, nonchè di quella di eventuali terzi che possono essere danneggiati dalla sua condotta.
E nel caso in esame, un primo addebito da rivolgere allo specialista è certamente la scelta disposta dal curante di sottoporre il paziente a controlli distanti nel tempo. A dimostrazione dell'assunto, si consideri che in occasione della visita del 24 aprile 2014, lo specialista, nonostante avesse autorizzato il paziente ed attuato la sospensione di uno dei due farmaci
(Haldol) fino a quel momento assunti, gli ha indicato quale successiva visita di controllo quella del dicembre successivo, anche autorizzandolo ad iniziare, a partire dal 1° ottobre seguente, la graduale riduzione dell'altro farmaco (Belivon) (si veda sul punto la certificazione scritta di pugno dallo specialista alla data del 24 aprile 2014- doc.026). Al riguardo, dalle linee guida più accreditate emerge, diversamente, la necessità di una frequenza di colloqui de visu, non solo nella fase di mantenimento delle cure, quanto soprattutto, nel momento in cui il paziente avanza la richiesta di ridurre la terapia farmacologica e lo specialista lo autorizza! Ancora, elemento di ulteriore addebito allo specialista è rappresentato dalla decisione del medico di giungere alla sospensione dell'aloperidolo (principio attivo contenuto nel farmaco Haldol) ed alla riduzione del risperidone (principio attivo contenuto nel Risperdal) ad un solo 1mg/die.
In tal modo, lo specialista ha derogato colpevolmente al suo obbligo di monitorare de visu il paziente, proprio nella fase critica di riduzione della terapia in atto, affidando al solo paziente il compito di autovalutarsi, ed omettendo di avvertire il coniuge delle modifiche in atto e di controllarlo nei suoi comportamenti, quando invece sarebbe stato logico e soprattutto prudente e doveroso, indicare al coniuge, più che al malato, di informare immediatamente il medico nel caso in cui quest'ultimo avesse avuto difficoltà nel dormire o avesse mostrato comportamenti inusuali, spiegando, altresì, alla stessa moglie le gravi conseguenze autolesive o eterolesive che sarebbero potute scaturire dalla riduzione della terapia e dalla elevata probabilità di recrudescenza della malattia stessa. Del resto, rispondeva ai criteri della diligenza e prudenza che la moglie del venisse in quel Parte_2
pagina 6 di 34 momento informata e direttamente investita del compito di sorveglianza da parte dello stesso medico.
I ricorrenti hanno, quindi, fatto ricorso alla procedura di accertamento tecnico preventivo ex artt. 696 bis e segg. c.p.c. e art. 8 legge 8 marzo 2017, n. 24, anche quale condizione di procedibilità per l'azione risarcitoria a promuoversi nei confronti dello specialista che aveva in cura il in relazione alla sua colpevole condotta per quanto dinanzi esposto, sia Parte_2 in ragione della responsabilità contrattuale, sia in conseguenza della violazione del principio nel neminem laedere: procedura che è stata rubricata al n.1634/2023 R.G. In detto procedimento si è costituito lo specialista psichiatra, contestando gli addebiti mossi.
Secondo i ricorrenti sarebbe del tutto criticabile e non condivisibile la relazione di Ctu depositata all'esito di detti accertamenti
1) Il primo rilievo è che i CCTTUU abbiano preso a riferimento "Linee Guida" e raccomandazioni di epoca successiva rispetto a quella dei fatti per cui è causa.
Le perizie redatte dal Prof. perito del IP del Tribunale di Pescara, il quale, Persona_3 in particolare nella seconda perizia (doc. 30 già agli atti dell'accertamento tecnico) ha evidenziato a pag. 7 "l'attuale fase di benessere si fonda sul doppio binario della farmacoterapia (imprescindibile in questi disturbi) e l'attività riabilitativa..." ed ancora, alla successiva pag. 11, che "il quadro clinico verificato, in costanza di trattamenti adeguati propone un soggetto esente da sintomi attivi di malattia"
2)Le conclusioni cui pervengono sul punto i CCTTUU si pongono in assoluto contrasto
(immotivato, illogico ed irrazionale) con quanto già risultante dalla documentazione agli atti e, in particolare, con l'autorevole perizia redatta sul medesimo soggetto dal Prof. Per_3
che si è espresso chiaramente, in linea con la letteratura scientifica, circa
[...]
l'imprescindibilità dei farmaci in questo tipo di disturbi. Ciò perchè, le raccomandazioni erano e sono tuttora per il mantenimento della terapia antipsicotica nei soggetti con una pluralità di eventi antipsicotici, mentre, la mera possibilità di sospensione, che comporta però un rischio di ricadute, può essere attuata solo a determinate condizioni, e mediante l'impiego di specifiche cautele, proprio per prevenire il rischio di ricadute psicotiche. Trova
pagina 7 di 34 così eclatante smentita l'affermazione dei CCTTUU secondo cui la diversa decisione dello specialista di procedere nel caso in esame ad acconsentire ad una riduzione farmacologica è da ritenersi conforme a quanto raccomandato dalle Linee Guida e/o dalla letteratura scientifica ed alla buona pratica medica, in relazione alla patologia da cui risultava e risulta affetto il paziente (contrasto bene evidente se sol lo si confronta con quanto risultante nell'autorevole perizia del Prof. .29 dell'accertamento tecnico), che invece Persona_4 sancisce l'assoluta necessità per la specifica patologia da cui è affetto il ricorrente di far ricorso continuato alla terapia farmacologica.
3 )Erronea è altresì la CCTTUU nella parte in cui considera praticabile al caso in esame la mera “possibilità” di attuare la sospensione della terapia farmacologica in paziente che aveva presentato numerosi episodi pregressi, visto che tale possibilità si sarebbe potuta attuare solo alla condizione che il paziente fosse rimasto nella fase stabile da almeno 5 anni senza presentare sintomi attivi, oltre naturalmente a dover essere attuate specifiche precauzioni per ridurre al minimo il rischio di una ricaduta psicotica.
Si veda, altresì, a conferma di quanto appena indicato, la completa dichiarazione resa dalla dott.ssa alla Questura di Pescara dopo i tragici eventi, prodotta nella sua integralità Tes_1
(doc. n. 87), in cui la stessa conferma che nell'anno 2013 il paziente riferiva di idee di complotto sul posto di lavoro e delle sue angosce lavorative: paziente che gli era stato indirizzato proprio dal Prof. che, quindi, doveva ben conoscere lo stato del paziente CP_1 all'epoca, che certamente non deponeva nel senso di situazione di benessere.
Dunque, la relazione di CTU appare all'evidenza erronea nella parte in cui sostiene che il paziente era rimasto privo di sintomi attivi da oltre cinque anni, così come nell'affermazione che nel caso in esame il paziente era candidabile alla possibilità della deprescrizione, trovando l'assunto evidente smentita dalla documentazione agli atti.
Trova, pertanto, piena smentita che quell' unica certificazione dell'agosto 2009, riconosciuta dallo stesso autore come errata, possa costituire prova, come affermato dai CCTTUU, dello stato di benessere goduto dal paziente per 5/7 anni!
In definitiva, contrariamente a quanto affermato dai consulenti d'ufficio, la Letteratura
pagina 8 di 34 coeva non forniva raccomandazioni a favore di una sospensione della terapia in soggetti con il disturbo del Maravalle. Certamente non la raccomandava in quei soggetti che presentavano frequenti recidive, sia in condizione di stress ambientale, che a seguito di sospensione/riduzione nella posologia farmacologica. E anche a voler prendere in considerazione la Letteratura più recente, le limitazioni nell'indicazione alla sospensione terapeutica sono ben evidenti anche in questa e sicuramente il ricorrente non era fra i pazienti arruolabili alla deprescrizione. Infatti, il lungo periodo di asserito benessere senza pensieri intrusivi è stato semplicemente asserito dai CCTTU, ma le evidenze documentali agli atti dimostrano diversamente. Lo stesso prof. nella sua relazione, lascia Per_3 chiaramene intendere che il paziente non è mai stato in alcun momento candidabile alla sospensione terapeutica, ribadendolo più volte, non ultima a pagina 4 della seconda perizia
(doc. 30), dove afferma che il signor ha acquisito “la coscienza di essere affetto Parte_2 da un disturbo che non consente alcuna sospensione della terapia”. E si noti che il perito del
IP ricollega l'affermazione al disturbo da cui è affetto il paziente e non all'accaduto.
4) La CTU è altresì criticabile nella parte in cui assume che le modalità con cui lo specialista ha proceduto alla deprescrizione dei farmaci sono state conformi alle indicazioni delle Linee Guida. Anche in questo caso non si può non notare la contraddizione espressa dai CCTTU. Infatti, gli stessi, da un lato, richiamano le regole da osservare per la deprescrizione dei farmaci riportate dal Gruppo di Lavoro dell'Emilia-Romagna nel 2020, tra cui viene sottolineato come “le riduzioni devono procedere lentamente, un farmaco alla volta, e in corso di riduzione devono essere svolti controlli regolari delle condizioni cliniche, con eventuale annullamento o rimodulazione del piano” e dall'altro, però, affermano, in relazione al caso in esame che “Vi era un costante controllo del quadro clinico sia mediante e-mail che visite di controllo programmate nel tempo (con cadenza anche superiore a quella avuta in passato), compatibilmente con quello che era, comunque, un consolidato rapporto di cura di tipo privato”. Ancora, una volta l'affermazione è smentita dalla documentazione agli atti, in cui risulta che dopo la decisione assunta dal sanitario nella visita del 27.3.2014, di iniziare il decalage di uno dei due farmaci assunti dal paziente (l'haldol), arrivando alla sua totale sospensione nel giro di meno di un mese, lo specialista ha effettuato un'unica visita di controllo alla data del 24.4.2014, nella quale ha pagina 9 di 34 fissato la successiva visita di controllo nel dicembre 2014, ovverosia a distanza di 8 mesi.
Non solo, quando poi il paziente con email del 25.5.2014, ha chiesto allo psichiatra di poter immediatamente iniziare lo scalaggio anche dell'altro farmaco , unico medicinale Parte_6
a quel momento assunto per contenere il disturbo psicotico da cui era affetto, il medico vi ha acconsentito, senza neppure procedere ad una preventiva visita di controllo e senza programmare alcuna visita a breve, lasciando invariata l'indicazione per la visita di controllo nel dicembre 2014 (si vedano a conferma le email, scambiate tra il sanitario e il paziente -doc.42- e si veda anche la certificazione del 24.4.2014, doc.26). Appare evidente che il curante così facendo disattendeva i suoi obblighi di sorveglianza, non prevedendo controlli ravvicinati, da svolgersi di persona, così del tutto omettendo il doveroso controllo finalizzato ad eventualmente annullare e rimodulare lo scalaggio. E sul punto, si consideri che il grave scompenso psicotico è intervenuto a distanza di tre mesi dall'ultima visita ed a seguito di una ulteriore deprescrizione attuata per email e proseguita senza controlli.
I CCTTUU in tal modo hanno anche violato in modo eclatante l'incarico loro conferito, rendendo del tutto nullo/inutilizzabile l'accertamento peritale. Infatti, a pagina 4 del verbale di incarico del 21 giugno 2023, il Giudice ha scritto testualmente: "conferisce ai consulenti l'incarico di rispondere ai quesiti di cui al ricorso nei limiti in cui siano suffragati, quanto alla descrizione dei fatti, da dati oggettivi/documentali". Ergo, in mancanza di dati oggettivi e documentali non potevano in alcun modo affermare che la coniuge era presente alle visite di cui sopra e basare la loro ricostruzione su un'affermazione apodittica dello specialista.
5) Ancora, contrasta con la documentazione agli atti, la consulenza nella parte in cui afferma che il riacutizzarsi della malattia e l'insorgenza del grave scompenso psicotico
"trova quale probabile fattore concausale la totale sospensione della terapia" e che la riduzione farmacologica prescritta e/o consentita dal sanitario a partire dal mese di marzo
2014 nel ragionamento controfattuale non trova un ruolo di probabile fattore causale, nè concausale in relazione al grave scompenso psicotico;
ed altresì, che il grave scompenso psicotico occorso non era prevedibile, nè prevenibile, nè evitabile dallo specialista. Orbene, le suddette affermazioni trovano eclatante smentita nelle dichiarazioni rese dal Prof. Per_3 dinanzi il IP in sede di incidente probatorio, all'esito della perizia redatta, lì dove, a
[...]
pagina 10 di 34 domanda della persona offesa (nella specie la stessa ricorrente , doc.48, ha Parte_1 dichiarato: "...è chiaro che una sospensione farmacologica e uno scalaggio, un calo, e una sospensione sono certificazioni di una concausa nel determinismo di una nuova crisi, questo sicuramente...Non si può dire che sia l'unica causa...però è chiaro che un dosaggio sottodosato e anche una sospensione sono certificazioni, un elemento di concausa significativa".
6) Ancora, non condivisibile appare la ricostruzione della patologia psichiatrica del in contrasto con la ricostruzione effettuata dal Prof. nelle sue Parte_2 Persona_3 perizie, almeno nella connotazione data dai consulenti "di disturbo di lieve entità", in contrasto con la ricostruzione operata dal perito del IP, che proprio in funzione della specifica patologia ha ritenuto non possa prescindersi dal trattamento farmacologico. Del resto, il grave evento eterolesivo occorso in assenza di adeguato trattamento farmacologico, stride con la connotazione operata dai CCTTUU di patologia di lieve entità.
7) Del tutto erronea l'affermazione dei consulenti d'ufficio circa il fatto che il grave scompenso psicotico trovi esclusivamente causa nella sospensione totale della terapia intervenuta 4/5 gg. prima dell'evento eterolesivo, visto che lo stesso Prof. ascoltato CP_1 dalla Questura di Pescara in data 19 luglio 2014, doc. 90, rispondeva alla domanda postagli
"la sospensione brusca del farmaco in un paziente come il cosa può Parte_2 comportare?", affermando testualmente: "Può comportare sintomi prodromici di ricaduta, ma in generale una sospensione di pochi giorni non dovrebbe ingenerare sintomi di ricaduta".
Sulla base di quanto sopra, gli attori invocavano la condanna del convenuto al risarcimento dei danni asseritamente subiti dall'indicato sanitario per la somma complessiva di
€.1.109.323,90 ( o il maggiore o minore importo risultante dall'istruttoria o ritenuto di giustizia o di equità ) comprensiva del danno da perdita del rapporto parentale, danno riflesso del coniuge convivente col paziente, danno da omessa puntuale informativa circa i rischi cui il andava incontro in sede di deprescrizione, danno da perdita di Parte_2 chance, in relazione all'alta probabilità del soggetto di continuare a godere di situazione di pagina 11 di 34 compenso psicopatologico con cure appropriate, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo, con vittoria di competenze, spese ed onorari di causa.
Si costituiva il convenuto il quale osservava in fatto quanto segue.
Il prof. ha visitato, per la prima volta, in data Controparte_1 Parte_2
22/11/2006, momento questo dal quale, di fatto, è stata proseguita la terapia già al momento in essere.
Sin da tale momento l'attrice moglie del è stata costantemente Parte_1 Parte_2 presente ed è stata sempre puntualmente informata dal convenuto sulla necessità e sulla tipologia delle terapie da somministrare al marito. Il tutto, peraltro, in perfetta conformità con quanto fatto dai numerosi altri specialisti che hanno visitato il paziente, sia in precedenza, ma anche durante il rapporto professionale con l'attore.
Dall'anamnesi psicopatologica, ricostruita sulla base di quanto riferito dal paziente e dalla moglie al sanitario, sono costantemente emersi cospicui elementi di buona prognosi e al momento della decisione di ridurre con gradualità il trattamento tutti i fattori di rischio di ricaduta erano assenti (come peraltro ampiamente riconosciuto anche dai CC.TT.UU., cfr.
Relazione, pagg. 12 e 13), poiché il mostrava: I. adesione al trattamento Parte_2 farmacologico II. valido rapporto con il sanitario curante III. buona risposta al trattamento farmacologico IV. consapevolezza del disturbo e della necessità di cure V. adesione al trattamento psicoterapico VI. elevata intelligenza premorbosa VII. elevato status socioeconomico VIII. rapporto di coppia stabile IX. buono status lavorativo X. sano stile di vita XI. assenza di uso di sostanze XII. assenza di problematiche giudiziarie collegate al disturbo XIII. nessun ricovero ospedaliero e nessun T.S.O. XIV. nessun agito esternalizzante o violento attuale o pregresso XV. nessuno tentativo di suicidio o ideazione suicidaria.
Il monitoraggio clinico si è svolto negli anni con ottima condivisione e discussione del progetto terapeutico, del quale i coniugi sono stati informati Parte_5 costantemente dal prof. ma va specificato che, già dopo i primi incontri ed i buoni CP_1
pagina 12 di 34 risultati clinici, essi hanno chiesto informazioni sulla possibilità di ridurre o sospendere il trattamento farmacologico, ricevendone la costante risposta che esso avrebbe dovuto stabilizzarsi per un periodo ulteriore. Evenienza questa che è stata seguita, sempre nella riscontrata presenza della consapevolezza della malattia e della costante adesione alla terapia farmacologica.
Nel gennaio 2013 è stata concordata con i coniugi l'intrapresa d'una Parte_5 psicoterapia avente lo scopo di rinforzare ulteriormente la remissione clinica raggiunta, in vista anche di una possibile riduzione farmacologica.
Sicché, nell'aprile del 2014, a seguito della comune richiesta da parte dei coniugi, è stata concordata una graduale riduzione della terapia a base di aloperidolo, come sempre preceduta da un'accurata informazione ad essi sui suoi rischi ed i suoi benefici. Infatti, nella visita del 24 aprile 2014 s'è, di comune accordo, programmata la graduale riduzione della terapia a base di risperidone, per i mesi successivi.
Nelle comunicazioni telematiche del 25 maggio e, soprattutto, del 26 giugno 2014
(prontamente riscontrata dal prof. il giorno successivo, cfr. doc. 45 di parte attrice) il CP_1 riferisce ulteriori miglioramenti e s'accorda per un altro appuntamento con il Parte_2 convenuto, da prendersi con la massima calma e senza che venga segnalata alcuna emergenza. Dunque, appare ora assai specioso che, nella perizia redatta dai dottori
[...]
e (cfr. doc. 28 dei ricorrenti, pagine 4/6) vengano citate tutte le e-mail tranne Per_5 Per_6 quella del 26 giugno 2014 (doc. 44 degli attori) che così recita: “Da: Parte_2
Data: giovedì 26 giugno 2014 22:17 A: "prof. ''Gent.mo Prof è Controparte_1 CP_1 un mese che ho ridotto il Risperdal da un milligrammo e mezzo ad un milligrammo serale.
Sto benissimo non ho mai avuto né euforia né insonnia anzi la qualità del mio sonno è notevolmente migliorata. Lasciamo passare tutta l'estate così, poi fisserò a settembre un appuntamento con lei per decidere in che tempi diminuire ancora il medicinale. Grazie di tutto. Cordialmente, Massimo”.
Dunque paziente e sanitario si accordano per vedersi all'indomani del periodo estivo, ovvero a settembre;
va anche fatto notare come il ha prenotato – in accordo con Parte_2
i familiari – una visita psichiatrica per il giorno 18 luglio 2014, ore 13.30', presso la pagina 13 di 34 consueta struttura sanitaria ove si recava abitualmente (doc. 105 di parte attrice), che però non s'è effettuata poiché nelle ore immediatamente precedenti s'è consumata la tragedia.
Alla luce dei fatti così realmente svoltisi (completamente documentati dagli stessi attori) vanno respinti tutti gli addebiti in ragione delle seguenti ed ulteriori considerazioni.
Le Linee Guida sull'argomento sono concordi nell'indicare che le condotte terapeutiche nel lungo termine e la gestione del singolo caso devono essere decise con discrezionalità dallo specialista.
Va osservato che tutti i Periti (d'ufficio e di parte) concordano sul fatto che la terapia farmacologica possa essere gradualmente scalata dopo una fase di remissione clinica di almeno cinque anni. Nel caso di specie, la condotta conservativa adottata dal Prof. è CP_1 stata addirittura maggiormente prudenziale Anche le Linee Guida più restrittive riguardanti il disturbo schizofrenico (il è affetto invece da una forma di psicosi atipica, meno Parte_2 grave della schizofrenia per la quale si può pensare all'adozione di strategie terapeutiche ispirate a criteri più liberali) riportano che la riduzione graduale della somministrazione di farmaci, fino alla sospensione, è possibile per persone che si trovano nella situazione come quella nella quale versava il paziente (prima della crisi, ovviamente), soprattutto laddove ciò avvenga, come nel caso, con modalità condivise tra medici, pazienti e familiari.
La fiducia nello specialista curante, la bontà dell'alleanza terapeutica, la pratica della discussione e della condivisione delle cure emerge evidente dal contenuto e dal tono delle comunicazioni intercorse, dalla stessa controparte allegate, né potrebbe altrimenti giustificarsi un rapporto terapeutico durato per circa otto anni (novembre 2006/luglio
2014), durante il quale il lavoro condotto è stato apprezzato e condiviso.
Circa la condotta del sanitario, è stato costantemente ribadito (al e alla moglie) Parte_2 che, se si fossero manifestati i sintomi del disturbo, doveva gestirlo aumentando il dosaggio, come da lui stesso dichiarato al prof. (cfr. relazione, pagina 27 e 28). Va Per_3 anche precisato che il paziente era costantemente preoccupato degli effetti collaterali che aveva patito (aumento ponderale e sedazione), sicché era estremamente attento ai dosaggi dei farmaci, che ben conosceva. Tuttavia, la sua richiesta di diminuzione è sempre stata pagina 14 di 34 assai prudentemente valutata dal sanitario: infatti, pur essendo il loro dosaggio oggetto di discussione sin dai primi incontri, se ne era ipotizzata la diminuzione non prima di 5 anni di stabilizzazione e benessere. Tale suggerimento del prof. era supportato dalla più CP_1 autorevole delle Linee Guida (quella della Società Scientifica degli Psichiatri Americani –
APA, 2010), peraltro sempre con riferimento al disturbo più grave dello spettro psicotico e non alla psicosi atipica dalla quale era affetto il paziente.
Il convenuto ha sempre informato di tutto e ne è stato altrettanto Parte_1 costantemente ricambiato, sicché appare specioso ora addebitargli di non essersi prontamente attivato, in assenza d'ogni conoscenza di sintomi di ricaduta, anzi in presenza di opposti segnali, quali il fatto che veniva prenotata una visita per il 18 luglio 2014 per le vie ordinarie e senza minimamente evidenziare alcuna urgenza. Negli incontri avuti dal
2006 al 2014 si è sempre discusso – oltre che della questione squisitamente psicopatologica
– delle problematiche legate alla terapia farmacologica ed era a tutti noto che ogni riduzione poteva comportare dei rischi, al manifestarsi dei quali si sarebbe dovuto tornare al dosaggio precedente. La sorella (cfr. Relazione prof. pagina 27, primo paragrafo) lo Per_3 accompagna a visita specialistica, la madre è a conoscenza della riduzione dei farmaci e dei rischi di tale procedura (cfr. Relazione prof. pag. 40, primo paragrafo), la moglie è Per_3 costantemente presente, in particolare alla visita del 24 aprile 2014 (cfr. Relazione prof.
pagina 27, ultimo paragrafo – cfr. pure pagina 26, secondo paragrafo, laddove il Per_3 gli dichiara che: mi ha accolto e non si è mai spaventata rispetto al fatto Parte_2 Pt_1 che prendessi i farmaci…anzi quando andavo dal prof. mi accompagnava…le CP_1 medicine mi facevano aumentare di peso e mi davano molta sonnolenza…”). Alla luce di tutto quanto sopra, e come emerge proprio dalle allegazioni di controparte, risulta palmare che v'è sempre stata una accurata, costante ed efficace comunicazione tra il sanitario e i familiari del paziente. Va anche considerato che l'elevato livello socioculturale dei coniugi non può lasciare alcun dubbio sulla loro capacità di comprendere appieno le informazioni sanitarie ricevute.
Veniva anche osservato che quella digitale costituisce una modalità comunicativa in costante aumento tra utenti e specialisti, rappresentando uno strumento per fornire pagina 15 di 34 informazioni nella maniera più rapida. Essa, peraltro, sarebbe stata impiegata dal sanitario prevalentemente per rinforzare la propria disponibilità e per motivare ulteriormente il paziente nel contatto, in ragione d'un rapporto consolidatosi nel corso degli anni. È altresì ovvio che tale modalità informativa non ha mai sostituito né la visita propriamente detta, né la comunicazione formale ove necessaria.
Sarebbero del tutto infondate le obiezioni mosse alla ctu, in quanto i C.TT.UU. hanno bene evidenziato i punti principali della questione, che vanno così riepilogati: - il ruolo della moglie e dei familiari, che è quello che risulta dalla più volte citata perizia - Per_3
l'elevato livello socioculturale della coppia e, quindi, la capacità di comprendere chiaramente implicazioni, indicazioni ed effetti delle terapie psicologiche e farmacologiche prescritte, nell'ambito d'un vero e proprio “modello virtuoso” d'interazione con i professionisti (psicologi e psichiatri) protrattosi per oltre un ventennio e, quindi, ampiamente consolidato;
- la storia clinica precedente all'evento come unico elemento predittore dell'andamento successivo in caso di scalaggio del farmaco, posto che, com'è pacifico in atti, il disturbo del non aveva mai mostrato gravi sintomi ed era stato Parte_2 sempre gestito con basse dosi di farmaci;
- prova ulteriore ne sia che il Prof. (pag. 35 Per_3 del suo elaborato), nel momento in cui domanda al se, alla luce degli episodi Parte_2 precedenti, avesse sentito il bisogno di chiedere aiuto, si sente rispondere che “… non mi è venuto in mente di chiedere aiuto, ed è stata la prima volta così… perché altre volte io aumentavo da solo il medicinale…”, la qual cosa all'evidenza significa che a lui, nell'arco di vent'anni, non era mai accaduto di non gestire la ricomparsa di sintomi e di non dosare, anche autonomamente, l'implementazione del farmaco
La Perizia (pagina 3, 2^ paragrafo) riporta una dichiarazione della nella Per_3 Parte_1 quale ella afferma che, nei giorni precedenti al tragico fatto, aveva notato comportamenti inusuali del marito e che questi le riferì che da un po' di tempo non stava assumendo i farmaci, senza che la medesima – sempre attenta e collaborativa – abbia chiesto aiuto allo specialista, almeno fino alla data del 17 luglio 2014, pur in presenza di più d'un campanello d'allarme. Ed ancora, il perito argomenta (pag. 49) che è assai difficile collocare temporalmente lo scivolamento concreto nel delirio, ma che esso è comunque stato pagina 16 di 34 rapidissimo. Se, infatti, il fatto luttuoso si colloca nella notte tra il 17 e 18 luglio 2014 e l'appuntamento era stato preso il 17 luglio per il giorno successivo venerdì 18 luglio alle
13.30, la crisi non può che essere stata fulminea. Infatti, ancora nella mail del 26 giugno
(doc. 44 di parte attrice) il dichiara convintamente il proprio pieno benessere;
né Parte_2 da quella data in poi, sino alla tragedia, il Prof. è mai stato contattato (in nessun CP_1 modo, né per mail, né per telefono, nonostante che tutti i familiari avessero notato comportamenti inusuali e sapessero della sospensione dei farmaci – cfr. perizia pag. Per_3
3, ultimo paragrafo – dichiarazioni della . Parte_1
Quanto alla vituperata relazione dei CC.TT.UU, è stato osservato dai CC.TT.PP. del convenuto (Prof. Ordinario di Psicopatologia Forense alla Sapienza di Persona_7
Roma e dott. Medico Legale in servizio presso la ASL ) che la Persona_8 Parte_7 possibile diagnosi da loro proposta di disturbo schizoaffettivo è certamente condivisibile (in accordo con il Prof. pag. 40 e seguenti della sua perizia). Tanto comporta che, per il Per_3 caso, non sono dunque applicabili Linee Guida relative alla schizofrenia ma che, “…l'uso che i CC.TT.UU. effettuano di valutare le Linee Guida per la schizofrenia, sebbene condivisibile…è da valutarsi come notevolmente prudenziale e per certi versi sovradimensionato rispetto al caso in esame, dal momento che il periziando non è schizofrenico...”
In relazione al momento in cui il ha insistentemente richiesto al Prof. di Parte_2 CP_1 ridurre la terapia “…era perfettamente capace di scegliere e ha optato per quella che riteneva fosse la miglior soluzione per sé stesso, all'epoca e in quelle circostanze…”
(Relazione CC.TT.PP., pag. 4). Ciononostante, il prof. non ha mai dato indicazioni CP_1 per la completa sospensione del trattamento farmacologico.
Ed ancora, viene evidenziato che il paziente aveva anche in corso un altro trattamento a carattere psicoterapeutico (dott.ssa , la cui incidenza ed efficacia causativa nella Tes_1 vicenda è incomprensibilmente omessa nella valutazione degli attori, sebbene la legge 24 dell'8 marzo 2017 identifichi chiaramente che nella valutazione del rischio clinico la responsabilità è degli operatori sanitari (cfr. Cass. S.U., n. 8770/2018). Sicché, considerare l'intera vicenda solo in termini medico-farmacologici è aprioristico, inappropriato ed pagina 17 di 34 errato;
visto che il effettuava anche un'altra terapia con azione sul sistema Parte_2 nervoso centrale (psicoterapia con la Dott.ssa è verosimile ipotizzare che il riferito Tes_1 effetto positivo di quest'ultima abbia rinforzato nel l'idea di poter sospendere il Parte_2 trattamento farmacologico, come reputato anche dai CC.TT.PP. dell' (cfr. CP_2 relazione dei dottori e pagina 5). In ogni caso la riduzione farmacologica Per_9 Per_10 attuata dal prof. è stata ineccepibile sotto il profilo delle più moderne conoscenze CP_1 mediche e attuata razionalmente e correttamente.
In conclusione, non vi sono elementi di sorta dai quali possa inferirsi che la condotta del prof. sia stata imprudente, imperita o negligente. La cosa emerge in tutta la sua CP_1 evidenza dalla ineccepibile relazione dei CC.TT.UU. che i consulenti di parte attrice non riescono in alcun modo ad inficiare con le loro osservazioni, sicché, secondo parte convenuta, non sarebbe ravvisabile ragione alcuna perché ne debba essere disposta la rinnovazione.
La parte convenuta oltre a contestare la fondatezza della domanda nell' 'an'contestava anche il quantum variamente argomentando in proposito.
In ogni caso, il chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in causa, ai fini di CP_1 manleva dalla responsabilità professionale verso terzi, dalla Compagnia UNIPOL presso la quale è attualmente in essere (e lo era anche al momento del virtuale sinistro) la polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi n. 1.1248.122.1022857076, così come comprovato dai documenti allegati.
La terza chiamata nel costituirsi dichiarava di impugnare e Controparte_2 contesta la strumentale ascrizione di responsabilità operata dai ricorrenti a carico del medico resistente, alla luce della condotta realmente attuata dal Prof. nella cura del CP_1 paziente, da ritenersi assolutamente diligente, prudente e perita ed, oltretutto, del tutto rispettosa dei principi enunciati nelle linee guida inerenti la terapia da seguire per la soluzione del disturbo della psicosi atipica.
In punto di an debeatur, l'assicuratore si associava, facendole proprie, alle argomentazioni pagina 18 di 34 difensive offerte dalla valente difesa del Prof. peraltro del tutto speculari alla CP_1 relazione peritale depositata dal Collegio composto dai Dottori e Persona_11
in data 17/01/2024, nell'ambito del procedimento per accertamento tecnico Persona_12 preventivo. In ogni caso ampiamente argomentava sul fatto che il decalagè della terapia non può vedersi riconosciuto alcun ruolo causale né concausale in relazione al grave scompenso psicotico insorto nel paziente nella notte fra il 17 ed il 18 luglio 2014, atteso che l'evento etero-lesivo compiuto in danno del piccolo assume le connotazioni di un “… evento Per_2 eccezionale, imprevedibile e non prevenibile, nè evitabile …”, provocato dalla totale sospensione del farmaco, autonomamente decisa dal e senza avvisare lo Parte_2 psichiatra ed i familiari, benchè la coniuge, nel corso colloquio avuto con il Prof. Per_3 quale Consulente della Procura della Repubblica di Pescara nel procedimento penale acceso nei confronti del (cfr., pag. 3, 2^ paragrafo) abbia affermato di aver notato, nei Parte_2 giorni precedenti il tragico fatto, comportamenti inusuali del marito e che questo gli riferì che, da un po' di tempo, non stava assumendo i farmaci, senza che la medesima chiedesse aiuto allo specialista, anche perché rassicurata dal fatto che, in data 17/07/2014, la madre del ricorrente prenotò una visita presso il Prof. (secondo la ricostruzione effettuata CP_1 dal nel colloquio con il Prof. che fu fissata per l'indomani, senza che Parte_2 Per_3 fosse evidenziata dai familiari l'urgenza della prestazione e, soprattutto, senza che lo psichiatra fosse informato della totale sospensione della terapia farmacologica. Detta visita non fu poi mai effettuata e, nella notte fra il 17 ed il 18 luglio 2014, un raptus improvviso ed incontrollabile supportato da un'ideazione delirante non più limitata al solo ambiente lavorativo (come in precedenza accaduto), estesa anche ai familiari ed allo stesso medico psichiatra (in uno dei colloqui avvenuti presso la Casa Circondariale di Pescara, lo stesso ha affermato: “… quando ho tolto l'ultimo milligrammo ho cominciato a pensare che c'erano le torture e che dovevo salvare i miei familiari da queste torture così terribili … pensavo che mi catturassero proprio durante il colloquio che dovevo avere con il Prof. …”., CP_1 cfr. pag. 15 della relazione di CTU), provocava il tragico evento. Diversamente, emerge per tabulas che la moglie fosse a conoscenza che il marito non stesse assumendo farmaci, come dalla medesima dichiarato nei verbali di sommarie informazioni il 18/07/2014 e riportato alla pag. 3 della relazione del Prof. Per_3
pagina 19 di 34 Sotto connesso e collegato profilo, veniva rimarcare che alcuna violazione del dovere di vigilanza e sorveglianza del paziente è stata perpetrata dal medico convenuto dal momento che il non era sottoposto a regime di ricovero, ma perfettamente capace di agire e Parte_2 che il Prof. ha attuato una vigilanza costante ed appropriata compatibilmente con le CP_1 informazioni che gli venivano fornite dal paziente e dai familiari dello stesso. Né appare leso il dovere di corretta ed esaustiva informazione, atteso che il all'epoca in cui Parte_2 ha iniziato a richiedere una riduzione della terapia, era perfettamente in grado di intendere e di volere, di comprendere le indicazioni, gli effetti delle terapie farmacologiche e psicologiche prescritte, considerato l'alto livello socio-culturale della coppia e la conoscenza della patologia psichiatrica da oltre un ventennio. Ad ogni buon conto, il Prof. non mai fornito indicazioni per una completa sospensione del trattamento CP_1 farmacologico, e tanto sarebbe sufficiente, in estrema sintesi, ad escludere qualsivoglia responsabilità medica del professionista assicurato. Né lo stesso specialista è stato mai contattato, né per e-mail, né per telefono, dai familiari del nei giorni precedenti Parte_2
l'evento nefasto, nonostante questi ultimi avessero notato comportamenti insoliti del ricorrente. Ciò posto, è evidente che, nel caso di specie, non è ravvisabile la sussistenza del pur minimo nesso causale fra la condotta attuata dal medico convenuto e la recrudescenza psicopatologica, l'insorgenza del grave scompenso psicotico e lo stesso fatto delittuoso commesso in danno del figlio . Per_2
In ogni caso la terza chiamata contestava anche la fondatezza del quantum invocato.
L'istruttoria è consistita esclusivamente nell'acquisizione del fascicolo dell'ATP (rg. N.
1634-23), venendo esclusa l'utilità della prova orale articolata da parte ricorrente con udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. fissata all'udienza del 19-09-25 e rinviata per esigenza d'ufficio a quella del 31 ottobre 2025.
Ai fini della decisione risultano dirimenti le risultanze della ctu che si riportano nei tratti principalii
CONSIDERAZIONI MEDICO-LEGALI
pagina 20 di 34 Sulla base delle risultanze delle notizie anamnestiche, della visita specialistica psichiatrica
e medico legale e della documentazione sanitaria in atti esaminata, il quadro clinico del
Sig. appare sufficientemente delineato. Parte_2
- Diagnosi e quadro clinico-
Il quadro psicopatologico del periziando risulta caratterizzato dalla presenza di un disturbo psichico variamente definito negli anni dai vari psichiatri che lo hanno avuto in cura come Disturbo Psicotico, Psicosi Delirante, Disturbo Psicotico Atipico, Disturbo
Schizoaffettivo, Disturbo Psicotico Breve e che, attualmente, secondo gli aggiornati criteri nosologici contenuti nel DSM V (Diagnostic and Statistical Manual of mental disorders -
Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali – American Psychiatric Association,
Washington DC 2013) può essere classificato come “Disturbo schizoaffettivo”….
Il disturbo schizoaffettivo, quindi, rappresenta di fatto una sorta di ponte tra la schizofrenia, di cui sono presenti sintomi quali deliri, allucinazioni, sintomi residui ed un episodio dell'umore maggiore. La caratteristica peculiare di tale quadro morboso è che lo scompenso timico si presenta sempre in associazione ai sintomi psicotici, mentre i sintomi psicotici si presentano anche al di fuori delle fasi umorali. Altra caratteristica è rappresentata da una prognosi migliore rispetto a quella della schizofrenia, non essendovi solitamente una consistente disfunzione lavorativa e sociale. La sintomatologia psicopatologica manifestata dal per anni era incentrata su una ideazione Parte_2 delirante riguardante esclusivamente l'ambito lavorativo……
Per quanto attiene alla durata temporale della patologia presentata dal i primi Parte_2 sintomi francamente psicopatologici si sarebbero manifestati molti anni prima, ovvero nel corso dell'ultimo anno di università, all'età di 28 anni circa, tanto da richiedere assistenza specialistica psichiatrica con conseguente prescrizione e assunzione di terapie psicofarmacologiche, sempre a base di neurolettici a bassi dosaggi, talvolta associati ad antidepressivi. In precedenza, durante il corso universitario, si era sottoposto Parte_2 soltanto ad una psicoterapia analitica della durata di circa cinque anni. Nel tempo tale quadro psicopatologico, caratterizzato da lunghi periodi di remissione sintomatologica e da buone performances lavorative e sociali, ha comportando alcuni brevi scompensi pagina 21 di 34 psicopatologici (ne vengono riferiti almeno quattro), caratterizzati sempre da disturbi del pensiero; vengono ricordati a tale riguardo disturbi deliranti persecutori inerenti
l'ambito lavorativo, con diffidenza, sospettosità, disturbi del tono dell'umore con deflessione timica e idee di autosvalutazione e colpa. Invece il che, lo si Parte_2 ricorda, non aveva mai subito ricoveri in ambiente psichiatrico, né in regime ordinario/volontario né tanto meno di TSO e non era mai stato preso in carico dal SSN, neppure a livello territoriale/distrettuale ambulatoriale della ASL con relativa apertura di una cartella clinica, non ha mai presentato disturbi della senso-percezione quali allucinazioni uditive né disturbi comportamentali con discontrollo degli impulsi, implicanti gesti auto- od etero-aggressivi, venendo descritto come una persona di indole sostanzialmente mite. Gli scompensi psicopatologici, ove si eccettui quello intervenuto nel luglio 2014, sono stati attribuiti nel tempo a svariati stress di tipo ambientale e/o alla ciclicità tipica del quadro morboso, regredendo prontamente con minimi aumenti dei dosaggi farmacologici, che avvenivano prevalentemente sulla scorta delle richieste ai curanti da parte del paziente stesso, che rimaneva sempre conscio dell'aggravarsi delle proprie condizioni psichiche. Durante tale lungo periodo, ci sono stati diversi tentativi di sospensione della terapia farmacologica a cui il era in parte insofferente, a Parte_2 causa di effetti collaterali quali sedazione ed incremento ponderale. I tentativi di sospensione farmacologica, effettuati generalmente in accordo con gli Psichiatri che lo hanno avuto in cura, in alcuni casi sono stati realmente messi in atto senza particolari effetti, come nel periodo tra il 1999 ed il 2003 (cfr. anamnesi, pag. 5), mentre in altri casi si sono rivelati deludenti, a causa del riacutizzarsi della sintomatologia, con conseguente necessità di ripristino della terapia farmacologica precedente. In alcuni di questi casi, peraltro, sono trascorsi diversi mesi tra la sospensione della terapia ed il riacutizzarsi dei sintomi (ad es., da febbraio a settembre 1997, cfr, anamnesi, pag. 5)….
La presenza di disturbi deliranti di breve periodo, di coscienza di malattia con conseguente capacità di richiesta di aiuto in condizioni di aggravamento psicopatologico,
l'accettazione della terapia farmacologica e la sua regolare assunzione con buona risposta ai bassi dosaggi, i lunghi periodi di remissione sintomatologica o con sintomatologia sfumata, la mancanza di disfunzioni di tipo sociale e lavorativo e di pagina 22 di 34 disturbi cognitivi, ideativi e comportamentali grossolanamente disorganizzati, il buon funzionamento intellettivo e sociale durante la fase premorbosa sono tutti elementi che consentono di definire il disturbo schizoaffettivo presentato dal di “lieve Parte_2 entità”. Infatti il ha condotto una efficiente vita lavorativa con ottime Parte_2 prestazioni nelle ditte in cui ha lavorato, oltre ad una soddisfacente vita coniugale;
ha inoltre effettuato attività sportiva di buon livello ed è stato ritenuto idoneo in tutti i controlli effettuati per il conseguimento della maggior parte dei diritti civili, sia in ambito lavorativo che per quanto attiene al rilascio della patente di guida, alla capacità di contrarre matrimonio ed infine alla idoneità all'adozione dei figli. Tutto questo, ovviamente, fino all'episodio del luglio 2014, che si presenta con caratteristiche nettamente diverse rispetto agli altri episodi precedenti. Le peculiarità di tale ultimo episodio di scompenso psicopatologico riguardano elementi di tipo temporale, clinico ed eventi esistenziali intercorrenti. Innanzitutto, come riferito dal in sede di Parte_2 colloquio, l'inizio della sintomatologia delirante è stato improvviso, essendosi manifestato in pochissimi giorni, in cui si è passati “da 0 a 100”. In secondo luogo, vi è stata una diversità ed estensione delle tematiche dell'ideazione delirante, in precedenza sempre limitate all'ambito lavorativo ed ora divenuta “totalizzante” (la telefonata di un cliente, una pallonata, un aeroplano che passava, il commento di un passante erano tutti episodi che perdevano la loro neutralità per divenire pieni di significato autoreferente nel senso del danno, della tortura, della minaccia). La velocità di esordio e la novità delle tematiche, secondo il periziando, hanno fatto sì che non vi fosse più quel “distacco” sia cognitivo che emotivo rispetto alla sintomatologia delirante, come invece era sempre stato in tutti gli episodi precedenti (in cui la consapevolezza del peggioramento clinico aveva consentito di chiedere aiuto al proprio curante). Una ulteriore novità rispetto alle crisi precedenti è rappresentata dal trattamento psicoterapico. Nel 2013, infatti, su consiglio del prof. il ha iniziato una psicoterapia ad indirizzo strategico CP_1 Parte_2 con la Dr.ssa allo scopo di affrontare meglio le ansie e le paure derivanti Testimone_1 dagli impegni lavorativi. Tale psicoterapia, durata circa un anno con frequenza diradata nel tempo fino ad una seduta al mese, avrebbe portato ad un notevole miglioramento dello stato psicologico del paziente in tale ambito, tanto da indurlo a considerare il nuovo pagina 23 di 34 strumento terapeutico come possibile sostituto della terapia farmacologica (che lo stesso aveva sempre cercato di interrompere): “… la cosa drammatica è stata che io ho pensato che proprio perché avevo tolto queste angosce al lavoro potevo togliere anche i medicinali …”. L'ultima peculiarità, in parte conseguenza della precedente, consiste nella circostanza che tale episodio è avvenuto in corso di totale sospensione della terapia, autonomamente decisa e attuata dal periziando senza che venisse comunicata neppure alla propria moglie (“… l'ho tolto del tutto 4-5giorni prima dell'accaduto, non l'ho detto
a nessuno … era una medicina che non mi faceva vedere bene i pensieri e non mi era più un aiuto …”, cfr. perizia psichiatrica del Prof. – doc. 029). Con il Prof. Per_13 era stata infatti concordata, dopo l'interruzione dell'assunzione di , la CP_1 Parte_8 riduzione (ma non la sospensione) di a seguito delle insistenti richieste del Parte_6 paziente ed alla luce delle sue buone condizioni di salute e degli effetti benefici ottenuti con la psicoterapia. Tale riduzione farmacologica era avvenuta gradualmente nel tempo, con periodici controlli avvenuti sia su visita (24 aprile 2014) che tramite e-mail con
l'avvertenza che, qualora fossero insorti sintomi indicativi di un peggioramento clinico, gli stessi avrebbero dovuto essere prontamente segnalati dal paziente e/o da sua moglie, che era la persona a lui più vicina ed a conoscenza della situazione. La coniuge, alcuni giorni dopo la sospensione della terapia farmacologica, aveva notato nel marito una insolita chiusura, un atteggiamento cupo con scarsa loquacità, motivo per cui si informava sull'assunzione del farmaco e lo convinceva a prendere appuntamento con il
Prof. per una visita di controllo, che veniva fissata tre giorni dopo. La moglie CP_1 ovviamente non era a conoscenza della sospensione della terapia né della fenomenologia delirante in atto nel marito, il quale le aveva mentito circa l'assunzione del farmaco.
Tuttavia, la visita di controllo prevista per il giorno 18-7-2014 assume per il Parte_2 connotazioni minacciose (“… pensavo che mi catturassero proprio durante il colloquio che dovevo avere con il Prof. …”), cosicché il giorno prima dell'appuntamento il CP_1 periziando matura l'idea che “il giorno dopo sarebbe finito tutto”. Successivamente, in uno dei colloqui avvenuti presso la Casa Circondariale di Pescara, lo stesso ha affermato:
“… quando ho tolto l'ultimo milligrammo ho cominciato a pensare che c'erano le torture e che dovevo salvare i miei familiari da queste torture così terribili …”. pagina 24 di 34 - La valutazione della condotta del professionista
Per quanto riguarda la valutazione della condotta del Prof. in qualità di medico CP_1 specialista che ha avuto in cura privatamente il si ricorda che il rapporto Parte_2 fiduciario-terapeutico tra medico e paziente, iniziato nel novembre 2006, si è protratto per un periodo di diversi anni (fino a metà dell'anno 2014), in cui le visite di controllo (alle quali era quasi sempre presente anche la moglie sono avvenute con cadenza Parte_9 annuale o semestrale (circa ogni 8 mesi, come riferito dal Prof. al P.M. in Udienza CP_1 del 13-2-2018 presso la Sezione Penale del Tribunale di Pescara) ed il trattamento è avvenuto principalmente mediante l'ausilio di farmaci neurolettici a basso dosaggio, ovvero Aloperidolo 10 gocce al dì e Risperidone da 1 mg, 1 compressa e mezza al dì, in sostanziale continuazione di una terapia già precedentemente impostata da altri specialisti, che nel passato avevano avuto a loro volta in cura il periziando (ove si eccettui un infruttuoso tentativo di sostituzione di un farmaco già in uso con Abilify, prescritto ad aprile 2008 al fine di eliminare gli effetti collaterali lamentati dal paziente). Nell'ultimo periodo (2013-2014), al trattamento farmacologico si è aggiunto l'ausilio di una psicoterapia (iniziata il 17-1-2013), effettuata da una psicologa psicoterapeuta ad indirizzo cognitivo-comportamentale (Dr.ssa . Durante tutto il suddetto periodo, Testimone_1 come si è visto le condizioni cliniche del si sono mantenute in sostanziale Parte_2 buon compenso (fino al tragico evento del luglio 2014)
Al fine di individuare un parametro per circoscrivere l'ambito del “dovere di controllo” dello psichiatra, in Giurisprudenza si è affermato che “la moderna psichiatria mostra patologie che non di rado sono difficilmente controllabili completamente, anche in ragione dell'abbandono di deprecate pratiche di isolamento e segregazione del paziente psicotico, a favore di terapie rispettose della dignità umana che, tuttavia, non eliminano del tutto il rischio di condotte inconsulte; che, in tali casi, il giudice deve verificare, con valutazione ex ante, l'adeguatezza delle pratiche terapeutiche poste in essere dal sanitario a governare il rischio specifico, pure a fronte di un esito infausto sortito dalle stesse; che, in tale percorso valutativo, che involge la delimitazione del perimetro del pagina 25 di 34 rischio consentito insito nella pratica medica, vengono in rilievo le raccomandazioni contenute nelle linee guida, in grado di offrire indicazioni e punti di riferimento, tanto per il medico nel momento in cui è chiamato ad effettuare la scelta terapeutica adeguata al caso di specie, quanto per il giudice che deve procedere alla valutazione giudiziale di quella condotta” (Sent. Cass. n. 4391 del 22/11/2011).
La Suprema Corte, tuttavia, in riferimento alla L. 8 marzo 2017, n.24, ha anche affermato che le Linee Guida “non indicano una analitica, automatica successione di adempimenti, ma propongono solo direttive generali, istruzioni di massima, orientamenti; e dunque vanno in concreto applicate senza automatismi, ma rapportandole alle peculiari specificità di ciascun caso clinico”. Appare dunque opportuno, nel caso di specie, fare riferimento alle Linee Guida per la Schizofrenia;
il razionale di tale accostamento diagnostico (disturbo schizoaffettivo - schizofrenia), ferme restando le differenze sia di ordine generale che specifico tra i due disturbi, deriva dal fatto che il disturbo schizoaffettivo, nel DSM, rientra nello stesso capitolo generale dei disturbi psicotici, in cui è inserita anche la Schizofrenia. Come “Linee Guida”, a tal fine possono essere prese in considerazione, per la loro completezza, attinenza e appropriatezza rispetto al caso concreto, le “Raccomandazioni per l'impiego dei farmaci antipsicotici nel trattamento a lungo termine delle persone con disturbi schizofrenici”, elaborate dal “Gruppo di lavoro Regione Emilia-Romagna” su “Appropriatezza dei trattamenti con farmaci antipsicotici” ed emanate dalla Direzione Generale in data 14 luglio 2020, con Circolare n.4/20 diretta alle della Regione Emilia Parte_10
Romagna. Le suddette “Linee Guida” sono state formulate avendo a riferimento anche quelle elaborate dal Ministero della Salute Italiano nonché la letteratura scientifica e le principali Linee Guida internazionali (NICE guidelines, “Psychosis and schizophrenia in adults: prevention and management”, 2014; SIGN - Scottish Intercollegiate
Le suddette “Raccomandazioni”, di cui vengono evidenziati qui di seguito alcuni aspetti salienti, introducono “Le evidenze attuali” (pag. 9) con la seguente premessa:
“Nonostante i farmaci antipsicotici siano a tutt'oggi indicati come il trattamento di elezione per la schizofrenia, gli studi disponibili sul trattamento a lungo termine con
pagina 26 di 34 antipsicotici hanno durate troppo brevi e non forniscono evidenze certe sul rapporto tra benefici e rischi;
non vi sono sufficienti evidenze in particolare per quanto riguarda gli effetti sul funzionamento globale e la qualità della vita ( 2015)”…. Persona_14 come è stato sottolineato anche in recenti contributi, le evidenze contraddittorie e complesse sul rapporto benefici/rischi degli antipsicotici incoraggiano ad introdurre nella pratica clinica un approccio prescrittivo particolarmente prudente, personalizzato ed integrato con trattamenti psicosociali non farmacologici, in cui abbiano piena voce le preferenze e le aspettative dei pazienti e dei loro carers' ... L'approccio preferibile appare comunque sempre basato sulla personalizzazione, la condivisione delle decisioni terapeutiche, la semplificazione della posologia, il controllo dell'efficacia clinica del trattamento, la gestione degli effetti collaterali, il miglioramento della comunicazione e il rafforzamento dell'alleanza terapeutica”. Oltre ad incoraggiare una “prudenza prescrittiva”, dunque, si raccomanda anche di tener conto della centralità che viene assegnata alle “preferenze e le aspettative dei pazienti e dei loro carers”. Nelle stesse
Linee Guida vengono considerati anche l'ambito di applicazione della riduzione/sospensione dei farmaci neurolettici, il periodo di completa remissione prima della eventuale interruzione del trattamento e, quindi, le regole della “deprescrizione” degli psicofarmaci, oltre alle evidenze sui trattamenti non farmacologici. Riguardo al periodo di remissione sintomatologica, dopo il quale è possibile effettuare una riduzione/sospensione della terapia con antipsicotici, in letteratura scientifica “le evidenze a favore di trattamenti con AP a tempo indeterminato sono limitate e imperfette” e non vi è unanimità sulla durata ottimale del trattamento con AP, cosicché
“le linee guida non forniscono indicazioni omogenee sulla sua durata minima: a seconda delle varie fasi (esordio, riacutizzazioni successive, prevenzione delle ricadute a lungo termine) sono raccomandati in generale da uno a cinque anni di completa remissione prima di considerare la possibilità di interrompere il trattamento.
Le indicazioni per la deprescrizione in Psichiatria vengono legate ai seguenti fattori: 1)
Sbilanciamento del rapporto rischi-benefici (se i potenziali rischi superano i potenziali benefici). 2) Non aderenza alle terapie (necessità di evitare i rischi da sindrome da sospensione, di effetti di rimbalzo e di ricadute). 3) Mantenimento dell'alleanza terapeutica pagina 27 di 34 (se il paziente chiede di ridurre la terapia con antipsicotici). 4) Prescrizione di politerapia.
Vengono quindi elencate alcune regole per la deprescrizione di psicofarmaci: - Devono essere applicati precisi step: rivedere l'anamnesi, sollecitare le preferenze del paziente, quando possibile anche dei suoi familiari e dell'equipe, giungere ad una valutazione condivisa sull'opportunità di fare un piano deprescrittivo e se sì, sulle caratteristiche del piano. - Gli interventi psicoterapeutici-psicosociali potenzialmente utili devono essere introdotti prima di iniziare la riduzione dei dosaggi. E' utile un approccio che valorizzi la capacità di autogestione e di recovery della persona. - Le riduzioni devono procedere lentamente, un farmaco alla volta, e in corso di riduzione devono essere svolti controlli regolari delle condizioni cliniche, con eventuale annullamento o rimodulazione del piano. Inoltre, in letteratura scientifica viene precisato che “… la sospensione della terapia farmacologica può essere presa in considerazione anche per pazienti con più episodi pregressi che sono rimasti nella fase stabile per almeno 5 anni senza presentare sintomi positivi …” (Linee Guida per il trattamento dei disturbi psichiatrici - Compendio
2003, American Psychiatric Association). In merito alle evidenze dei trattamenti non farmacologici viene posta in rilievo, oltre alla gestione personalizzata della terapia farmacologica, anche l'efficacia di una terapia individuale di stampo cognitivo- comportamentale, una psico-educazione familiare, un supporto all'inserimento lavorativo.
Nel caso di specie, per quanto sopra esposto, relativamente alla riduzione della terapia farmacologica concordata tra il ed il Prof. e avvenuta a partire dal mese di Parte_2 CP_1 aprile 2014, il tentativo è da ritenersi conforme a quanto raccomandato dalle principali
Linee Guida e dalla letteratura scientifica nazionale e internazionale ed alla buona pratica medica, in relazione alla specifica patologia da cui risultava e risulta affetto il periziando, per presupposti sia di ordine generale che particolare. In primo luogo, la constatazione generale che le evidenze a favore di trattamenti con antipsicotici a tempo indeterminato sono limitate ed imperfette e che, al contrario, vi sono evidenze emergenti di migliori esiti funzionali con riduzioni controllate e/o interruzioni degli antipsicotici, unitamente alla constatazione che nel rapporto rischi-benefici, i rischi tendono ad aumentare con
l'aumentare dell'età, della durata di malattia, della durata e posologia del trattamento con antipsicotici, giustifica un tentativo di riduzione/sospensione della terapia con pagina 28 di 34 farmaci antipsicotici. In secondo luogo, nelle Linee Guida viene sempre affermata la centralità delle preferenze e richieste del paziente, anche per mantenere l'alleanza terapeutica, aspetto che viene riconosciuto unanimemente come elemento chiave ed imprescindibile, fulcro di ogni gestione terapeutica delle psicosi. Pertanto, la richiesta da parte del paziente di ridurre la terapia con antipsicotici costituisce una indicazione essenziale per la “deprescrizione” in Psichiatria, tale da non poter essere elusa dal curante, salvo nei casi in cui il paziente non abbia un sufficiente discernimento a causa del quadro morboso. Come risulta evidente dalla documentazione in atti, tale richiesta è stata formulata con insistenza dal al Prof. in un periodo di remissione Parte_2 CP_1 sintomatologica, tanto da poter essere condivisa dal curante, anche sulla scorta della sua valutazione clinica del caso. Valutazione che si basava, come abbiamo visto, anche sulla storia clinica pregressa, ovvero sul quadro morboso che si manteneva buono e sostanzialmente stabile ormai da diversi anni, con “ottima risposta terapeutica al trattamento” e “privo di sintomi”, già 3 anni prima del 2009 (cfr. cert. del 26-8-2009), configurandosi come un disturbo “a buona prognosi”, in assenza di segni premonitori, pregressi o in atto, di possibili comportamenti etero-aggressivi.
La condotta dello specialista, in base alle indicazioni delle Linee Guida, alle condizioni di sostanziale remissione del quadro morboso ed alla storia clinica del paziente, nonché alle sue pressanti richieste, può essere considerata deontologicamente e professionalmente corretta anche riguardo alle modalità con cui la riduzione/sospensione degli antipsicotici
è avvenuta. Infatti, dopo un congruo periodo di remissione sintomatologica (oltre 7 anni) il Prof. su richiesta del paziente, ha iniziato a scalare la terapia farmacologica in CP_1 maniera graduale. Le linee guida internazionali stabiliscono che per iniziare a scalare la terapia debba esservi un periodo di remissione sintomatologica variabile da 1 a 5 anni.
Nel caso in esame, come si è visto, tale periodo era stato abbondantemente superato. La riduzione iniziata ad aprile 2014 è inoltre avvenuta gradualmente, un farmaco per volta.
Dapprima, nell'arco di circa un mese, è avvenuta la sospensione dell' e, Parte_8 successivamente, la riduzione di ½ compressa di che sarebbe dovuta Parte_11 avvenire nel mese di ottobre 2014, ma che è stata anticipata al mese di giugno, su insistenza dello stesso in considerazione delle sue condizioni di benessere Parte_2 pagina 29 di 34 psico-fisico. La psicoterapia ad indirizzo cognitivo-comportamentale è iniziata molti mesi prima della riduzione farmacologica e progrediva con buoni risultati. L'attività lavorativa del continuava in maniera efficiente. Non vi erano stati, fino al Parte_2 luglio 2014, segni e sintomi tali da far prevedere una sindrome da sospensione o una riacutizzazione che, comunque, nel caso si fosse verificata, sarebbe stata con buona probabilità segnalata al terapeuta, così come era già avvenuto in passato. Era stato inoltre concordato con il un piano di sospensione/riduzione, con tempi e Parte_2 modalità operative di cui era a conoscenza anche la famiglia ed in particolare la moglie.
Vi era un costante controllo del quadro clinico sia mediante e-mail che visite di controllo programmate nel tempo (con cadenza anche superiore a quella avuta in passato, compatibilmente con quello che era, comunque, un consolidato rapporto di cura di tipo privato), con possibili feed-back anche da parte della psicoterapeuta, che vedeva il con frequenza almeno mensile. Parte_2
Anche le risposte fornite dallo specialista al paziente (“… proviamo. Le chiedo comunque di stare molto attento alla comparsa di insonnia o di euforia. Coinvolga sua moglie nella valutazione. In entrambi i casi mi contatti immediatamente …”) denotano un atteggiamento di prudenza e diligenza. Pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni, si può ritenere che il Prof. abbia utilizzato, nella cura del quel livello di CP_1 Parte_2 attenzione, perizia, diligenza e prudenza adeguati alle difficoltà del caso.
Il nesso di causalità
In Medicina Legale la valutazione del nesso causale deve necessariamente fare riferimento sia alla causalità biologica che a quella giuridica, applicata allo specifico campo del diritto verso il quale è indirizzata l'indagine (nel caso di specie, responsabilità civile professionale), utilizzando una metodologia che è in parte medico-biologica ed in parte medico-giuridica (Fiori). In ambito psichiatrico forense, inoltre, diversamente da quanto accade per gli eventi dannosi di natura “organica”, che si instaurano con una dinamica causale di tipo lineare e con ruolo dei fattori concausali solitamente ben ponderabile e individuabile, si preferisce fare riferimento ad un diverso tipo di causalità, definita
“circolare” e, quindi, ad una criteriologia propria e diversa da quella classica medico- pagina 30 di 34 Per_1 legale (F. , considerate le difficoltà di inquadramento nosografico ed Per_16 eziologico di molti disturbi psichici e le frequenti interferenze dovute a preesistenti disposizioni psichiche individuali (“… le manifestazioni morbose a carico della psiche sono ritenute tendenzialmente meno evidenti e afferrabili delle malattie fisiche, per cui
l'individuazione del trattamento appropriato può in certi casi diventare ancora più incerta che non nell'ambito della attività medica genericamente intesa”, Sent. Cass. Pen.
20/04/2017, n.28187
Nel caso di specie, non a caso il perito del GIP prof. ha parlato di “plurimi fattori Per_3 concausali nel determinismo di un punto di non ritorno …”, ove il “desiderio di potersi affrancare dai farmaci, sempre presente nel paziente, e l'inizio della psicoterapia strategica segnano, sinergicamente, un passaggio importante …”. Lo stesso perito ha considerato inoltre “Difficile collocare temporalmente lo scivolamento concreto nel delirio, che comunque è rapidissimo, almeno nella connotazione così totalizzante e devastante con cui si giunge alla notte del fatto …”. Ferme restando, dunque, le difficoltà nell'individuare fattori concausali nel determinismo dell'evento, per le modalità con cui quest'ultimo si è verificato ed in relazione all'assunzione di psicofarmaci, con criterio probabilistico si ritiene che possa assumere un ruolo di concausa la totale sospensione del farmaco (“… quando ho tolto l'ultimo milligrammo ho cominciato a pensare che c'erano le torture e che dovevo salvare i miei familiari da queste torture così terribili …”), mentre la semplice riduzione dello stesso, concordata con lo specialista (e più volte tentata in passato) resta piuttosto confinata all'ambito della mera ipotesi ovvero della possibilità, quale antecedente in rapporto cronologico, ma non per questo tale da assumere dignità di probabile fattore concausale. A questo punto risulterebbe superfluo prendere in considerazione anche la eventuale responsabilità del sanitario (c.d. “causalità psichica”), al cui riguardo si ricorda, comunque, che sono normalmente ritenuti imputabili all'uomo quegli eventi che lo stesso può dominare e, dunque, anche impedire, ma non i “fatti eccezionali” . Nel caso di specie, in Per_17 assenza di apprezzabili indici premonitori di un possibile comportamento etero aggressivo ovvero di un rischio di condotte lesive ed in considerazione di quella che era stata la storia pregressa del può ritenersi che quanto accaduto nella notte tra Parte_2 pagina 31 di 34 il 17 e 18 luglio 2014 assuma la connotazione di evento eccezionale, imprevedibile e non prevenibile né evitabile.
Oltre a non aver potuto in alcun modo frenare quella che è stata definita dal prof. Per_3
“la corsa verso l'affrancarsi dalle limitazioni farmacologiche” del né Parte_2 prevedere/prevenire la totale sospensione della terapia da questi decisa e messa in atto autonomamente, lo Psichiatra non avrebbe certamente potuto evitare nemmeno l'evento delittuoso del luglio 2014, non trattandosi di un paziente ricoverato/istituzionalizzato e sottoposto, in quanto tale, alla diretta sorveglianza da parte del personale sanitario. Si ricorda infatti che il era stato sempre seguito (anche da altri specialisti) Parte_2 privatamente, senza aver mai subito ricoveri (né volontari né coatti) presso strutture psichiatriche né aver mai avuto accesso a Presidi del Sistema Sanitario Nazionale, neppure per prestazioni di tipo ambulatoriale.
In conclusione, è possibile affermare che, nel caso di specie, non si rilevano elementi di colpa professionale nella condotta del medico specialista Prof. che ha avuto in CP_1 cura il Parte_2
Alla luce delle inequivoche indicazioni e valutazioni elaborate dal collegio peritale, la domanda si palesa infondata, senza alcuna necessità di rinnovo e neppure opportunità di integrazione delle indagini tecniche svolte in sede di atp.
E' da tener presente anzitutto che i consulenti hanno svolto l'incarico in maniera esaustiva e completa, non mancando di offrire anche il quadro della giurisprudenza in materia di colpa medica nell'ambito d' interesse, influenzato dalla particolarità del settore psichiatrico.
Allo stato, infatti, la giurisprudenza colloca la responsabilità dello psichiatra in una prospettiva integrata (tra regola cautelare e posizione di garanzia) facendo confluire nella stessa posizione di garanzia gli intrecci tra regola cautelare e volontà del paziente, tanto sul versante dei poteri di agire del medico e dei relativi doveri impeditivi, quanto su quello della selezione della migliore regola cautelare del caso concreto, da rapportare all'obiettivo terapeutico condiviso, con i correlati effetti limitativi della sua rimproverabilità per colpa.
Le peculiarità di questo ambito sono dovute al fatto, in particolare, che le manifestazioni morbose a carico della psiche sono tendenzialmente meno evidenti e afferrabili delle pagina 32 di 34 malattie fisiche, per cui il confine tra diagnosi corretta e diagnosi errata, trattamento indovinato e trattamento sbagliato può almeno in certi casi diventare ancora più incerto che non nell'ambito della generica attività medica, nonchè alla problematicità di circoscrivere l'area dei mezzi terapeutici di cui può disporre realmente lo psichiatra, tra la variabile efficacia dei farmaci e la controversa ammissibilità di trattamenti di contenzione fisica, nel complesso bilanciamento tra obiettivo di curare e proteggere il paziente e necessità di tutelarne al contempo libertà, dignità e autonomia (anche a fini terapeutici).
Ne discende, come correttamente messo in evidenza nelle sue difese dalla parte convenuta, che non vi è unanimità nella letteratura scientifica sulla durata ottimale del trattamento con
Anti Psicotici, e le linee guida non forniscono indicazioni rigide. In ogni caso l'approccio preferibile risulta sempre basato sulla personalizzazione, la condivisione delle decisioni terapeutiche, la semplificazione della posologia, il controllo dell'efficacia clinica del trattamento, la gestione degli effetti collaterali, il miglioramento della comunicazione e il rafforzamento dell'alleanza terapeutica.
Nel caso che ci occupa, le critiche rivolte da parte dei ricorrenti all'operato del convenuto relative alla dedotta violazione di linee guida trovano smentita nelle risultanze procedimentali, atteso che la congruità della condotta del sanitario, con segnato riferimento alla riduzione dei farmaci ed ai controlli conseguenti è stata in sede di CTU apprezzata alla stregua di criteri elaborati per la schizofrenia: criteri di prudenza anche maggiore rispetto al quadro patologico in concreto trattato.
Infatti, secondo le congrue valutazioni del collegio peritale, nel caso di specie, relativamente alla riduzione della terapia farmacologica concordata tra il ed il Parte_2
Prof. e avvenuta a partire dal mese di aprile 2014, il tentativo è da ritenersi conforme CP_1
a quanto raccomandato dalla letteratura scientifica nazionale e internazionale ed alla buona pratica medica, in relazione alla specifica patologia da cui risultava e risulta affetto il periziando, per presupposti sia di ordine generale che particolare.
Senza trascurare il fatto che il paziente aveva sempre avuto coscienza della malattia ed unitamente ai familiari- ed in particolare alla moglie- si era sempre rapportato con lo specialista ai fini degli opportuni adattamenti della terapia.
pagina 33 di 34 L'epilogo infausto non può dunque essere addebitato ad un'imprudente o comunque colpevole condotta dello specialista, dovendosi convenire che si è trattato di un evento imprevisto ed imprevedibile rispetto alle prescrizioni dello specialista volte ad una diminuzione graduale del farmaco, ed alla luce anche delle comunicazioni con il paziente, da cui emergevano informazioni di carattere positivo.
Alla stregua, dunque, delle risultanze della atp e di quelle ulteriori degli atti del procedimento penale, l'episodio risulta addebitabile all'arbitraria sospensione del farmaco.
Peraltro non si spiega né si giustifica- alla luce del solidale rapporto tra i due coniugi qual si evidenzia dagli atti- come possa essere avvenuta la completa eliminazione farmacologica da parte del all'insaputa della stessa. Parte_2 Parte_1
Ciò potrebbe indurre ad ipotizzare profili di colpa estranei a quello di carattere professionale di cui qui si discute.
Per quanto sin qui osservato, la domanda deve essere respinta con condanna al pagamento delle spese di giudizio della parte soccombente in favore delle altre parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta la domanda condannando i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio in favore del convenuto, ovvero euro 5.000 per compensi relativi alla fase di ATP, euro 12.500,00 per compensi relativi alla fase di merito ed euro 780,00 per esborsi, oltre rimb. spese gen ed accessori di legge, nonché al pagamento delle spese di giudizio in favore della terza chiamata liquidate in euro 10.860,00 per compensi oltre rimb spes gen. ed accessori di legge.
Pescara, 10 novembre 2025
Il Giudice
dott. Rossana Villani
pagina 34 di 34