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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 25/06/2025, n. 1840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1840 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. Andrea Basta, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 25.06.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex art.127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n.11185/22 R.G. tra
rapp.ta e difesa dall' Avv.to Paolo Stefanizzi come da procura speciale posta a Parte_1 margine del ricorso
RICORRENTE ed
CP_1
RESISTENTE/CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 18.10.2022 la ricorrente indicata in epigrafe esponeva che l' con CP_1 provvedimento del 28.11.2019, le aveva comunicato il versamento non dovuto della somma di € 2.240,35 sulla pensione di inabilità cat. INVCIV n.07650162 del defunto coniuge , relativamente al Persona_1 periodo dal 01.03.2017 al 31.07.2017. Ritenendo infondata la richiesta restitutoria, chiedeva accertarsi la irripetibilità dell'indebito, con vittoria delle spese processuali.
Instaurato il contraddittorio, l' rimaneva contumace. CP_1
Esaurita la trattazione, all'odierna udienza la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell' non costituito in giudizio nonostante la regolare CP_1 notificazione del ricorso.
La controversia va decisa muovendo dall'applicazione del principio di diritto secondo cui “In tema
d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato per ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale ritenga indebitamente percepito, è a carico esclusivo dell'"accipiens" l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto” (cfr. Cass. S.U. n. 18046/2010; da ultimo, Cass. Sez. L., n. 2739/2016).
Costituisce temperamento a questa regola l'affermazione per cui “In tema di indebito previdenziale, il pensionato, ove chieda, quale attore, l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta, la cui esistenza consente di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dall' convenuto, ferma, peraltro, la necessità che quest'ultimo, nel provvedimento CP_2 amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento pensionistico in godimento” (Cass. Sez. L., n. 198/2011).
Nel caso di specie, a sostegno della richiesta restitutoria, l' ha indicato i seguenti motivi: “Revoca in CP_1 esito alla comunicazione pervenuta dal Ministero della Giustizia, in applicazione dell'art.2, della Legge n.92 del 28 giugno
2012” (cfr. la richiesta di restituzione in atti).
Tale ultima disposizione prevede la sanzione accessoria della revoca della pensione per gli invalidi civili, qualora il beneficiario subisca una condanna per i reati di cui agli artt. 270 bis, 280, 229 bis, 416 bis e ter c.p. nonché per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis, ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo. Il comma 61 del medesimo art. 2
l.92/2012 prescrive poi che l'elenco dei soggetti condannati con sentenza passata in giudicato venga trasmesso agli enti titolari dei relativi rapporti dal Ministero della Giustizia.
Nel caso che ci occupa, la condanna del Sig. alla quale afferirebbe la comunicazione cui Persona_1
l' ha fatto riferimento nella richiesta restitutoria, è circostanza che l'odierno resistente non ha CP_1 provato, essendo rimasto contumace.
A ciò si aggiunga che parte ricorrente ha prodotto il certificato generale del casellario giudiziale, dal quale si evince che alla data del 16.10.2017 non risultavano condanne a carico del Sig. Persona_1
Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso deve essere accolto, accertandosi la irripetibilità della somma indicata dall' nel citato provvedimento 28.11.2019 e condannandosi l alla restituzione CP_1 CP_1 delle somme già eventualmente recuperate a tal titolo.
Le spese processuali, liquidate in € 900,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, vanno poste a carico dell' secondo la regola della soccombenza, con distrazione. CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, così decide:
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara la irripetibilità della somma di € 2.240,35 indicata dall CP_1 nella nota del 06.11.2019, con condanna dell' alla restituzione delle somme già eventualmente CP_1 recuperate a tal titolo;
- condanna l' al pagamento delle spese processuali sostenute dal ricorrente, liquidate in € 900,00 CP_1 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, con distrazione.
Lecce, 25.06.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to Andrea Basta) Il presente provvedimento è stato redatto, sotto la supervisione del Magistrato affidatario, dalla dr.ssa
Flavia Vitali, M.o.t.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. Andrea Basta, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 25.06.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex art.127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n.11185/22 R.G. tra
rapp.ta e difesa dall' Avv.to Paolo Stefanizzi come da procura speciale posta a Parte_1 margine del ricorso
RICORRENTE ed
CP_1
RESISTENTE/CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 18.10.2022 la ricorrente indicata in epigrafe esponeva che l' con CP_1 provvedimento del 28.11.2019, le aveva comunicato il versamento non dovuto della somma di € 2.240,35 sulla pensione di inabilità cat. INVCIV n.07650162 del defunto coniuge , relativamente al Persona_1 periodo dal 01.03.2017 al 31.07.2017. Ritenendo infondata la richiesta restitutoria, chiedeva accertarsi la irripetibilità dell'indebito, con vittoria delle spese processuali.
Instaurato il contraddittorio, l' rimaneva contumace. CP_1
Esaurita la trattazione, all'odierna udienza la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell' non costituito in giudizio nonostante la regolare CP_1 notificazione del ricorso.
La controversia va decisa muovendo dall'applicazione del principio di diritto secondo cui “In tema
d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato per ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale ritenga indebitamente percepito, è a carico esclusivo dell'"accipiens" l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto” (cfr. Cass. S.U. n. 18046/2010; da ultimo, Cass. Sez. L., n. 2739/2016).
Costituisce temperamento a questa regola l'affermazione per cui “In tema di indebito previdenziale, il pensionato, ove chieda, quale attore, l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta, la cui esistenza consente di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dall' convenuto, ferma, peraltro, la necessità che quest'ultimo, nel provvedimento CP_2 amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento pensionistico in godimento” (Cass. Sez. L., n. 198/2011).
Nel caso di specie, a sostegno della richiesta restitutoria, l' ha indicato i seguenti motivi: “Revoca in CP_1 esito alla comunicazione pervenuta dal Ministero della Giustizia, in applicazione dell'art.2, della Legge n.92 del 28 giugno
2012” (cfr. la richiesta di restituzione in atti).
Tale ultima disposizione prevede la sanzione accessoria della revoca della pensione per gli invalidi civili, qualora il beneficiario subisca una condanna per i reati di cui agli artt. 270 bis, 280, 229 bis, 416 bis e ter c.p. nonché per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis, ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo. Il comma 61 del medesimo art. 2
l.92/2012 prescrive poi che l'elenco dei soggetti condannati con sentenza passata in giudicato venga trasmesso agli enti titolari dei relativi rapporti dal Ministero della Giustizia.
Nel caso che ci occupa, la condanna del Sig. alla quale afferirebbe la comunicazione cui Persona_1
l' ha fatto riferimento nella richiesta restitutoria, è circostanza che l'odierno resistente non ha CP_1 provato, essendo rimasto contumace.
A ciò si aggiunga che parte ricorrente ha prodotto il certificato generale del casellario giudiziale, dal quale si evince che alla data del 16.10.2017 non risultavano condanne a carico del Sig. Persona_1
Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso deve essere accolto, accertandosi la irripetibilità della somma indicata dall' nel citato provvedimento 28.11.2019 e condannandosi l alla restituzione CP_1 CP_1 delle somme già eventualmente recuperate a tal titolo.
Le spese processuali, liquidate in € 900,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, vanno poste a carico dell' secondo la regola della soccombenza, con distrazione. CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, così decide:
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara la irripetibilità della somma di € 2.240,35 indicata dall CP_1 nella nota del 06.11.2019, con condanna dell' alla restituzione delle somme già eventualmente CP_1 recuperate a tal titolo;
- condanna l' al pagamento delle spese processuali sostenute dal ricorrente, liquidate in € 900,00 CP_1 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, con distrazione.
Lecce, 25.06.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to Andrea Basta) Il presente provvedimento è stato redatto, sotto la supervisione del Magistrato affidatario, dalla dr.ssa
Flavia Vitali, M.o.t.