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Sentenza 4 giugno 2024
Sentenza 4 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 04/06/2024, n. 1268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1268 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2024 |
Testo completo
N. 823/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Cesare de Sapia Presidente dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore dott.ssa Simona Maria Domenica Cherubini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 07/02/2024 da:
, c.f. , assistito e difeso dall'avv. Maria Parte_1 C.F._1
SERRANO', come da procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
, c.f. , assistita e difesa dall'avv. Alfredo VITALI, Controparte_1 C.F._2
come da procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: per come da verbale di udienza del 21 maggio 2024; Parte_1
per come da verbale di udienza del 21 maggio 2024. Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio l'8 settembre 2009 a Milano. Parte_1 Controparte_1
Dalla loro unione non sono nati figli. Con ricorso regolarmente depositato, il signor ha domandato la separazione personale Parte_1
con addebito alla moglie e un assegno per il proprio mantenimento.
Nelle more, la difesa del ricorrente ha dato atto dell'intervenuto decesso del proprio assistito.
La resistente, costituitasi in giudizio a seguito del verificarsi dell'evento, ha chiesto la cessazione della materia del contendere.
All'udienza del 21 maggio 2024, le parti hanno dunque concordemente richiesto al Tribunale adito di dichiarare cessata la materia del contendere e il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, questo Collegio ritiene di poter decidere in conformità all'istanza concordemente avanzate dalle parti, considerato che i coniugi, al momento della morte del signor Parte_1
avvenuta il 25 febbraio 2024 (v. certificato di morte), erano ancora uniti in matrimonio.
In tal senso, si è infatti espressa la Corte di Cassazione che, superando il precedente contrasto giurisprudenziale in ordine agli effetti della morte di uno dei coniugi nelle more del procedimento di separazione o divorzio, ha accolto tale soluzione (Cass. 20 giugno 2022, n. 20494).
Va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Le spese di lite vengono integralmente compensate, tenuto conto della causa che ha determinato la presente pronuncia e delle istanze concordemente avanzate dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. dichiara la cessazione della materia del contendere;
2. spese di lite compensate.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 22 maggio 2024.
Il Presidente dott. Cesare de Sapia
Il Giudice estensore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Cesare de Sapia Presidente dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore dott.ssa Simona Maria Domenica Cherubini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 07/02/2024 da:
, c.f. , assistito e difeso dall'avv. Maria Parte_1 C.F._1
SERRANO', come da procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
, c.f. , assistita e difesa dall'avv. Alfredo VITALI, Controparte_1 C.F._2
come da procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: per come da verbale di udienza del 21 maggio 2024; Parte_1
per come da verbale di udienza del 21 maggio 2024. Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio l'8 settembre 2009 a Milano. Parte_1 Controparte_1
Dalla loro unione non sono nati figli. Con ricorso regolarmente depositato, il signor ha domandato la separazione personale Parte_1
con addebito alla moglie e un assegno per il proprio mantenimento.
Nelle more, la difesa del ricorrente ha dato atto dell'intervenuto decesso del proprio assistito.
La resistente, costituitasi in giudizio a seguito del verificarsi dell'evento, ha chiesto la cessazione della materia del contendere.
All'udienza del 21 maggio 2024, le parti hanno dunque concordemente richiesto al Tribunale adito di dichiarare cessata la materia del contendere e il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, questo Collegio ritiene di poter decidere in conformità all'istanza concordemente avanzate dalle parti, considerato che i coniugi, al momento della morte del signor Parte_1
avvenuta il 25 febbraio 2024 (v. certificato di morte), erano ancora uniti in matrimonio.
In tal senso, si è infatti espressa la Corte di Cassazione che, superando il precedente contrasto giurisprudenziale in ordine agli effetti della morte di uno dei coniugi nelle more del procedimento di separazione o divorzio, ha accolto tale soluzione (Cass. 20 giugno 2022, n. 20494).
Va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Le spese di lite vengono integralmente compensate, tenuto conto della causa che ha determinato la presente pronuncia e delle istanze concordemente avanzate dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. dichiara la cessazione della materia del contendere;
2. spese di lite compensate.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 22 maggio 2024.
Il Presidente dott. Cesare de Sapia
Il Giudice estensore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo