CA
Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/03/2025, n. 1144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1144 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
composta dai seguenti magistrati dott. Alberto CELESTE Presidente relatore dott.ssa Maria Pia DI STEFANO Consigliere dott. Roberto BONANNI Consigliere
a seguito di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza collegiale del 25/3/2025 riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa civile in grado d'appello iscritta al R.G. n. 2470/2023 vertente
TRA
Parte_1
(avv.to Romanelli)
PARTE APPELLANTE
E
Controparte_1
PARTE APPELLATA NON COSTITUITA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 3439 del 3/4/2023
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata, si rigettava la domanda, proposta da nei confronti Parte_1 CP_ dell , volta a riconoscere il diritto della ricorrente a percepire l'indennità Naspi.
Interponeva appello la lavoratrice, mentre l'Istituto optava per la contumacia.
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa come segue, con dispositivo e motivazione contestuale.
Il presente appello si articola in quattro motivi di gravame che, rispettivamente, vertono: 1) sulla CP_ pretesa non conoscenza, da parte dell , dell'intervento dell' ; 2) Controparte_2 sull'omessa assunzione di un provvedimento di riconoscimento del diritto di accesso della ricorrente all'ammortizzatore sociale richiesto;
3) sull'omessa pronuncia del Tribunale su un capo della domanda in violazione dell'art. 112 c.p.c.; e 4) sull'omessa prova dei requisiti legittimanti l'accesso alla alla luce Pt_2 anche del deposito dei documenti ai sensi dell'art. 437 c.p.c.
Tali doglianze, per la loro connessione, possono essere oggetto di scrutinio congiunto e vanno ritenute fondate. CP_ Va, preliminarmente, rilevato che l , con provvedimento del 12/3/2021, ha respinto la domanda volta al riconoscimento della Naspi, presentata dalla in data 22/1/2021, in quanto “la S.V. non ha Parte_1 presentato la documentazione richiesta”, mentre, con provvedimento del 2/11/2021, lo stesso ha CP_1 comunicato all'odierna appellante quanto segue:” Le comunichiamo che la sua domanda di indennità di disoccupazione Naspi, presentata in data 10/9/2021, è stata respinta per i seguenti motivi: la S.V. non ha presentato la domanda entro il 27/3/2021”.
In quest'ottica, sia in sede amministrativa che nella presente sede giudiziaria, la ricorrente ha incentrato la sua difesa replicando alle motivazioni sottese a tali provvedimenti di rigetto - ossia, per un verso, l'assenza di documentazione di supporto e, per altro verso, la tardività dell'istanza - per cui non si controverteva affatto in ordine agli altri requisiti per accedere a tale beneficio.
Ne consegue che il primo giudice è incorso in un errore di ultrapetizione, laddove ha affermato che,
“con riferimento alla domanda presentata … parte attrice non ha allegato e documentato di possedere i requisiti richiesti dall'art. 3 del d.lgs. n.22/2015 per ottenere la Naspi” (lo stesso giudice evidenzia che tale CP_ omissione va “aldilà della motivazione di rigetto indicata dall nel provvedimento di rigetto”). CP_ D'altronde, l non ha mai contestato tali requisiti, mentre la contumacia dell in entrambi i CP_1 gradi denota il suo totale disinteresse alla lite ed al suo esito;
ad ogni buon conto, può trovare ingresso in questa sede, ai sensi dell'art. 437 c.p.c., la documentazione dell' attestante la domanda Parte_1 amministrativa del 10/9/2021 e la relativa ricevuta di presentazione on line, con dichiarazione della lavoratrice di possesso di tutti i requisiti necessari per ottenere la ottenere la corresponsione della Naspi.
CP_ In ordine alla (uniche e dirimenti) motivazioni di diniego da parte dell , considerando la documentazione prodotta in atti, si osserva quanto segue.
Alla luce della condotta complessiva dell' , sembra che la prestazione de qua non sia stata CP_1 accolta, nel caso di specie, unicamente perché mancava dell'elemento essenziale, ossia la comunicazione
, da parte del datore di lavoro, attestante la data di cessazione del rapporto di lavoro ed il motivo di Pt_3 licenziamento della Parte_1 Tuttavia, con PEC del 4/3/2021, commercialista incaricato dalla ricorrente, ha segnalato Tes_1 all di Roma “la mancata comunicazione di licenziamento relativo Controparte_2 Pt_3 al rapporto di lavoro dipendente intercorso tra la mia assistita e la Società in oggetto”, Parte_1 sottolineando che “la predetta mancanza sta creando problemi nell'accettazione dell'indennità Pt_2 CP_ Al contempo, lo stesso ha notiziato l , allegando la comunicazione inviata all'Ispettorato, Tes_1 evidenziando, in particolare, che “il datore di lavoro non può inviare l' di trasferimento e/o Pt_3 cessazione, in quanto i soggetti proprietari ed amministratori non sono reperibili in alcun modo”. Co Con comunicazione PEC del 2/9/2021, l di Roma ha comunicato alla ricorrente, presso lo Studio con riferimento alla suddetta segnalazione del 4/3/2021, e segnatamente “in merito alla mancata Tes_1 comunicazione al Centro per l'Impiego della cessazione del rapporto di lavoro intercorso con la Ditta in oggetto”, che “questo ha adottato i provvedimenti di competenza a carico del responsabile (e) CP_2 contestualmente è stata data comunicazione al CPI di Primavalle, per l'aggiornamento delle banche dati, della conclusione del rapporto di lavoro avvenuta in data 19/11/2020”.
Con comunicazione PEC in replica del 8/10/2021, il per conto della ricorrente, ha comunicato Tes_1 CP_ all quanto segue: “abbiamo allegato la comunicazione di licenziamento da parte dell' Controparte_2
”, ribadendo che “la comunicazione del licenziamento da parte della Società non è mai avvenuta in
[...] quanto gli amministratori e soci non sono più reperibili”. CP_ Orbene, dallo scambio di corrispondenza di cui sopra, emerge la conoscenza, da parte dell , dell'intervento, seppur colpevolmente tardivo, dell il quale, su istanza della aveva CP_2 Parte_1 comunicato la cessazione del rapporto di lavoro ed aveva assunto i necessari provvedimenti di reazione rispetto agli inadempimenti della parte datoriale (v., in particolare, docum. nn. 18 e 19 allegati al ricorso).
Ne consegue l'illegittimo comportamento dell , il quale ha ignorato i caratteri particolari della CP_1 fattispecie in esame, non accordando alcuna tutela ad una lavoratrice, che non ha subìto un “semplice e ordinario licenziamento”, secondo modalità che le avrebbero consentito un rapido accesso all'ammortizzatore sociale de quo, confinando il suo rigetto alla pronuncia di tardività della presentazione dell'istanza amministrativa.
Pertanto, in accoglimento dell'appello ed in riforma della gravata sentenza, va dichiarato il diritto dell'appellante a percepire l'invocata indennità, con tutte le consequenziali statuizioni di condanna.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, in relazione ai parametri indicati dalle vigenti tariffe forensi nonché in considerazione del valore della causa e dell'attività processuale ivi svolta.
P.Q.M.
a - accoglie l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara il diritto di a Parte_1 CP_ percepire l'indennità , per l'effetto, condanna l al pagamento del relativo assegno mensile e degli Pt_2 arretrati dalla data della domanda amministrativa, oltre gli accessori legge;
b - condanna l' alla refusione delle spese del giudizio, che si liquidano, a titolo di compensi, CP_1 quanto al primo grado, in € 2.500,00 e, quanto al presente grado, in € 4.000,00, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, nonché Cpa e Iva come per legge.
Roma, 25/3/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
(Alberto Celeste)