Articolo 12 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503
Articolo 11Articolo 13
Versione
12 ottobre 1996
Art. 12. Contrassegno speciale 1. Alle persone con capacita' di deambulazione sensibilmente ridotta e' rilasciato dai comuni, a seguito di apposita documentata istanza, lo speciale contrassegno di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 , che deve essere apposto sulla parte anteriore del veicolo.
2. Il contrassegno e' valido per tutto il territorio nazionale.
3. La normativa di cui al presente articolo si intende estesa anche alla categoria dei non vedenti.
Nota all' art. 12:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 , reca: "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada ".
Entrata in vigore il 12 ottobre 1996
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente