TAR Brescia, sez. II, sentenza 19/01/2026, n. 41
TAR
Sentenza 19 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità per violazione di legge e eccesso di potere nella qualificazione dell'intervento come ristrutturazione pesante

    Il Tribunale ritiene che l'intervento di demolizione e ricostruzione con ampliamento volumetrico, che comporta la creazione di un organismo edilizio radicalmente diverso dalla preesistenza (diversità di sagoma, volume, numero di unità immobiliari), debba essere considerato come nuova costruzione per la parte di incremento volumetrico e ristrutturazione pesante per la parte di volumetria pregressa. Il calcolo del costo di costruzione operato dall'amministrazione, che considera la doppia natura degli interventi, è ritenuto condivisibile.

  • Accolto
    Illegittimità per violazione di legge e travisamento dei fatti nella determinazione degli oneri di urbanizzazione per la parte di volume preesistente

    Il Tribunale ritiene che, sebbene l'intervento complessivamente considerato produca effetti analoghi alle nuove costruzioni incrementando il carico urbanistico, il privato abbia già contribuito all'urbanizzazione della zona con la realizzazione dell'edificio originario. Pertanto, al momento del nuovo intervento, deve contribuire solo per la differenza di carico urbanistico. Il calcolo degli oneri di urbanizzazione deve quindi prevedere la detrazione dell'importo già versato per l'edificio preesistente. L'amministrazione non ha operato tale detrazione nei provvedimenti impugnati.

  • Rigettato
    Domanda di pagamento somme

    La domanda è stata rigettata in quanto il ricorso è stato accolto solo parzialmente, limitatamente all'annullamento della determinazione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, con conseguente obbligo del Comune di riformulare il calcolo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Brescia, sez. II, sentenza 19/01/2026, n. 41
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
    Numero : 41
    Data del deposito : 19 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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