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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 13/10/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SULMONA In Nome del Popolo Italiano
Proc. N. 639/2025 R.G.
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Pierfilippo Mazzagreco Presidente rel. dr.ssa Alessandra De Marco Giudice dr.ssa Marta Sarnelli Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento promosso da:
, con l'avvocato DI BARTOLO DANIELE, Parte_1
, con l'avvocato SPERANZA CARLO MARIA SERAFINO, Controparte_1
avente ad oggetto: Separazione consensuale dei coniugi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi, con ricorso depositato in data 22/09/2025, hanno esposto che: il giorno 26.6.1999, in Raiano, hanno contratto matrimonio con rito concordatario, trascritto nei Registri dello Stato Civile del suddetto Comune – Atti di Matrimonio Parte
II, n. 3, Serie A, Anno 1999; dall'unione matrimoniale sono nati due figli: il 29.11.1999 e il Per_1 Per_2
13.11.2001, maggiorenni ed economicamente autonomi.
Hanno dunque domandato che l'udienza di comparizione fosse sostituita dalla trattazione scritta e, non essendovi volontà di riconciliarsi, hanno chiesto che fosse omologata la separazione personale alle condizioni congiuntamente specificate.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole. Il Collegio ritiene che, stante le ragioni indicate nel ricorso e la manifestata volontà di non riconciliarsi, le condizioni concordate possano essere integralmente recepite, essendo conformi a legge e rispondenti agli interessi morali e materiali della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale pronuncia la separazione consensuale dei coniugi:
Parte_2
[...]
i quali si atterranno alle seguenti condizioni:
1. Cessazione della convivenza ed assegnazione della casa coniugale
I coniugi vivranno separati.
La Sig.ra resterà a vivere nella casa coniugale di sua Controparte_1
proprietà insieme ai figli e mentre il Sig. Per_1 Per_2 Parte_1
si è già trasferito in altra abitazione.
[...]
I coniugi si prestano, sin da ora, reciproco consenso all'espatrio.
2. Mantenimento e alimenti coniugi
Ciascun coniuge provvederà personalmente al proprio sostentamento e,
pertanto, nessuno dei due avanza nei confronti dell'altro pretese economiche a titolo di alimenti e/o mantenimento.
3. Concorso agli alimenti e mantenimento dei figli.
I figli e nonostante siano economicamente Per_1 Per_2
indipendenti, non godono ancora di un rapporto di lavoro stabile, per tale ragione, al fine di garantire loro la possibilità di reperire un lavoro stabile e di avere dei mezzi di sostentamento nel periodo in cui non godranno di un reddito di lavoro, si impegna a corrispondere in Parte_1 favore degli stessi la somma di €100,00 mensili l'uno, accreditandoli direttamente in loro favore.
Così deciso in Sulmona, nella Camera di Consiglio del
Il Presidente Est.
Dr. Pierfilippo Mazzagreco
Proc. N. 639/2025 R.G.
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Pierfilippo Mazzagreco Presidente rel. dr.ssa Alessandra De Marco Giudice dr.ssa Marta Sarnelli Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento promosso da:
, con l'avvocato DI BARTOLO DANIELE, Parte_1
, con l'avvocato SPERANZA CARLO MARIA SERAFINO, Controparte_1
avente ad oggetto: Separazione consensuale dei coniugi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi, con ricorso depositato in data 22/09/2025, hanno esposto che: il giorno 26.6.1999, in Raiano, hanno contratto matrimonio con rito concordatario, trascritto nei Registri dello Stato Civile del suddetto Comune – Atti di Matrimonio Parte
II, n. 3, Serie A, Anno 1999; dall'unione matrimoniale sono nati due figli: il 29.11.1999 e il Per_1 Per_2
13.11.2001, maggiorenni ed economicamente autonomi.
Hanno dunque domandato che l'udienza di comparizione fosse sostituita dalla trattazione scritta e, non essendovi volontà di riconciliarsi, hanno chiesto che fosse omologata la separazione personale alle condizioni congiuntamente specificate.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole. Il Collegio ritiene che, stante le ragioni indicate nel ricorso e la manifestata volontà di non riconciliarsi, le condizioni concordate possano essere integralmente recepite, essendo conformi a legge e rispondenti agli interessi morali e materiali della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale pronuncia la separazione consensuale dei coniugi:
Parte_2
[...]
i quali si atterranno alle seguenti condizioni:
1. Cessazione della convivenza ed assegnazione della casa coniugale
I coniugi vivranno separati.
La Sig.ra resterà a vivere nella casa coniugale di sua Controparte_1
proprietà insieme ai figli e mentre il Sig. Per_1 Per_2 Parte_1
si è già trasferito in altra abitazione.
[...]
I coniugi si prestano, sin da ora, reciproco consenso all'espatrio.
2. Mantenimento e alimenti coniugi
Ciascun coniuge provvederà personalmente al proprio sostentamento e,
pertanto, nessuno dei due avanza nei confronti dell'altro pretese economiche a titolo di alimenti e/o mantenimento.
3. Concorso agli alimenti e mantenimento dei figli.
I figli e nonostante siano economicamente Per_1 Per_2
indipendenti, non godono ancora di un rapporto di lavoro stabile, per tale ragione, al fine di garantire loro la possibilità di reperire un lavoro stabile e di avere dei mezzi di sostentamento nel periodo in cui non godranno di un reddito di lavoro, si impegna a corrispondere in Parte_1 favore degli stessi la somma di €100,00 mensili l'uno, accreditandoli direttamente in loro favore.
Così deciso in Sulmona, nella Camera di Consiglio del
Il Presidente Est.
Dr. Pierfilippo Mazzagreco