Sentenza 8 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 08/06/2025, n. 1839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1839 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione II Civile - composto dai magistrati:
Cinzia Mondatore - Presidente Dott.ssa
Francesca Caputo
-- Giudice est. Dott.ssa
Alessandro Carra - Giudice Dott.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5893/2024 R.G.
TRA
rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Carrozzini ed Ester Nemola, come da Parte 1
mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Giuliano Massimo Vasquez, come da mandato in atti;
CP_1
- RESISTENTE -
OGGETTO: separazione giudiziale.
Con l'intervento del PM
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 5.5.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE La Pt_1 e il CP_1 contraevano matrimonio in data 30.12.2002, regolarmente iscritto presso l'Ufficio di Stato civile di Lecce atto n. 434 parte II Serie A Anno 2002, dal quale nascevano due figli, rispettivamente, 20.5.2003 e in data 8.6.2008.
pertanto, all'udienza del 5.5.2025 la causa veniva immediatamente riservata per la decisione.
Le richieste formulate delle parti meritano accoglimento.
Rileva, infatti, il Tribunale che le comuni deduzioni dei coniugi confermino l'integrale venir meno della comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Le condizioni concordate dalle parti, infra riportate, appaiono consone agli interessi delle medesime e della prole, sicchè non vi è ragione di discostarsene:
1) dichiarare e pronunciare la separazione personale tra i coniugi
DE AN e VA ER, che ebbero a contrarre matrimonio con atto trascritto presso l'Ufficio di stato civile del
Comune di Lecce (Registro degli atti di matrimonio atto N° 434
P2 SAU - anno 2002), i quali vivranno separati senza ingerenze reciproche;
2) assegnare la casa coniugale, di proprietà della sig.ra DE,
sita in Lecce alla via G. Scardia n° 7 - in catasto al foglio 210 part.lla 123 sub 4, già adibita a casa coniugale e dove la stessa attualmente è residente, unitamente ai due figli LB e
OF , alla DE medesima;
3) affidare in condivisione il figlio minore LB ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
4) disporre che il sig. VA versi alla sig.ra DE, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore LB, mediante bonifico sul conto intestato alla stessa e avente il seguente IBAN: IT 42 Q 07601 16000 001011005814, entro il giorno 5 di ogni mese, anticipatamente, l'importo di euro 350,00
(trecentocinquanta/00), da rivalutare annualmente secondorivalutare l'indice accertato dall'ISTAT; mantenimento, quello sopra indicato, dovuto sino a quando il figlio medesimo non sarà diventato indipendente ed economicamente autosufficiente.
5) disporre che il sig. VA versi, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia OF, direttamente sul conto della figlia medesima, entro il giorno 5 di ogni mese, anticipatamente,
l'importo di euro 450,00 (quattrocentocinquanta/00), da rivalutare annualmente secondo l'indice accertato dall'ISTAT; mantenimento, quello sopra indicato, dovuto sino a quando la figlia non sarà diventata indipendente ed economicamente autosufficiente;
previamente6) disporre che i coniugi concorreranno, concordandole, ognuno per il 50% alle spese straordinarie
(mediche, scolastiche, ricreative, ecc.) che si dovessero rendere necessarie in favore dei figli, ferma restando la ripartizione di cui al Protocollo in materia di spese straordinarie adottato dal
Tribunale di Lecce in data 21.5.2018. A tal fine si precisa che le parti dichiarano espressamente di voler ricomprendere nelle spese straordinarie, da ripartire al 50%, anche le spese universitarie della figlia OF (affitti, condominio e utenze);
7) disporre che alcun contributo economico di mantenimento dovrà essere versato in favore della dott.ssa DE, avendo la stessa autonoma capacità economica;
8) quanto alla fruizione dell'assegno unico relativo al figlio minore
BE, l'importo relativo resterà a beneficio di entrambi i genitori che, ognuno per la sua parte, lo incasserà nella misura del 50%
del totale;
9) disporre che il diritto di visita del padre, venga così regolamentato, tenendo presente che la figlia OF,
maggiorenne e fuori sede perché universitaria a Parma, potrà accordarsi con il padre in maniera autonoma, salvo la opportuna considerazione delle sotto specificate turnazioni per festività e A periodo estivo, da osservarsi in linea di massima anche per
OF, nel rispetto delle esigenze organizzative dei genitori.
Pertanto, il sig. EV avrà facoltà di vedere il figlio LB, compatibilmente con le esigenze di vita quotidiana e di studio dello stesso, nonché nel rispetto della sua volontà, per 2 (due) pomeriggi alla settimana, da trascorrere con il minore dalle ore
16.00 alle ore 21.00, nei giorni di martedì e giovedì.
A fine settimana alterni il figlio pernotterà con il padre presso l'abitazione del medesimo. A tal fine il sig. EV avrà cura di prelevare LB dall'abitazione ove risiederà con la madre, alle ore 20:00 del venerdì sera per poi riaccompagnarlo a casa, alla stessa ora, la domenica sera.
Durante il periodo estivo, sia il padre che la madre potranno trascorrere con i figli due settimane continuative (o 2 periodi di gg. 7) da concordare tra i coniugi entro il 30 maggio di ogni anno.
Le festività natalizie saranno così suddivise, ad anni alterni: dalle ore 10:00 del 24 dicembre 2025 alle 10:00 del 25 dicembre con il padre;
dalle ore 10:00 del 25 dicembre alle ore 10:00 del 26
dicembre con la madre.
Con riferimento alle festività relative al 31 dicembre, 1 gennaio e
6 gennaio, tali giornate saranno trascorse da entrambi i genitori alternativamente con i figli nei seguenti termini: dalle ore 10:00 del 31 dicembre alle 10:00 dell' 1 gennaio con il padre per il
2025/2026, con la madre l'anno successivo;
dalle ore 10:00 dell'
1 gennaio alle 10:00 del 2 gennaio con la madre per il 2026, con il padre l'anno successivo;
dalle ore 10:00 del 6 gennaio alle ore
20:30 del medesimo giorno con il padre per il 2026, con la madre l'anno successivo.
Per il periodo pasquale, oltre al calendario ordinario, i figli trascorreranno con i genitori le festività alternandole un anno con un genitore un anno con l'altro; cosicché il giorno di Pasqua 2026 saranno in compagnia della madre, l'anno successivo in compagnia del padre. Sempre dalle ore 10:00 alle ore 10:00 del giorno successivo. Allo stesso modo il giorno di "pasquetta” 2026 sarà trascorso dai figli con il padre, l'anno successivo con la madre, dalle ore 10:00 alle ore 21:00 dello stesso giorno.
In occasione delle altre festività (ad esempio 25 aprile, 1° maggio, ecc.) i ragazzi rimarranno alternativamente con la madre e con il padre, dalle ore 9:30 alle 21:00 del singolo giorno festivo.
10) I coniugi non ostacoleranno in alcun modo la
frequentazione dei figli con i rispettivi familiari e si impegnano, in ogni caso, a modificare, ove necessario, la sopra indicata turnazione venendosi reciprocamente incontro, ove la richiesta di modifica provenga dai figli o anche da esigenze personali dei coniugi stessi, purché per tempo comunicata.
I coniugi eviteranno altresì di tenere in presenza dei figli 11) comportamenti, frequentazioni o abitudini di vita che possano turbare il loro sviluppo psichico e affettivo ed il loro rapportarsi con entrambi.
Autorizzare il rilascio del passaporto al minore o altro 12) qualsiasi documento valido per l'espatrio, con espressa autorizzazione per i coniugi di recarsi all'estero insieme al figlio
LB, per vacanza e per periodi che non supereranno i giorni quindici consecutivi.
Le parti si autorizzano reciprocamente all'invio di copia informatica, con firma digitale, della presente scrittura sottoscritta seguentiai indirizzi pec:
carrozzini.luigi@ordavvle.legalmail.it, per la dott.ssa DE, per il sig. VA al seguente indirizzo pec: e vasquezgiuliano.massimo@ordavvle.legalmail.it, da farsi valere quali originali.
Con la sottoscrizione del presente atto, la sig.ra DE 13)
NI e il sig. VA BEo dichiarano e si danno reciprocamente atto di aver regolato tra loro tutti i rapporti economici e patrimoniali, nessuno escluso o eccettuato, e pertanto, previa rinuncia alle rispettive richieste, di natura patrimoniale e non, già formalizzate o non, dichiarano di non aver null'altro a pretendere, l'una nei confronti dell'altro, per qualsiasi titolo e/o ragione, anche se diversi dal rapporto di coniugio.
Le spese del presente giudizio sono da intendersi 14) integralmente compensate fra le parti e pertanto sottoscrivono anche i difensori per rinuncia al vincolo di solidarietà.
L'esito concordato del giudizio, nei termini sopra specificati, giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
a) Dichiara la separazione personale dei coniugi, che hanno contratto matrimonio in data 30.12.2002 in
Lecce e trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 434 parte II Serie A anno 2002, autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e la libertà di fissare dove ritengano la loro residenza, alle condizioni delineate in motivazione;
b) dichiara compensate tra le parti le spese processuali;
c) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Lecce, 29.5.2025
Il Giudice estensore La Presidente
(dott.ssa Francesca Caputo) (dott.ssa Cinzia Mondatore)