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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 13/06/2025, n. 1055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1055 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 746/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati dott. Maria Cristina Salvadori Presidente dott. Mariacolomba Giuliano Consigliere Relatore dott. Pietro Iovino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 746/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. BONTEMPI PAOLO APPELLANTE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SAPUPPO ROSARIO Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATA
CONCLUSIONI
Come da rispettive note ex art. 127 ter cpc
RAGIONI DELLA DECISIONE
1) , titolare della omonima impresa agricola individuale, proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2827/20 emesso dal Tribunale di Bologna con il quale gli si intimava il pagamento in favore della di euro CP_1
11.7545,20, oltre interessi e spese, a titolo di saldo del prezzo di forniture a lui effettuate a partire dal 31.3.2016.
Eccepita preliminarmente l'incompetenza territoriale in favore di quella del Tribunale di
Ravenna, l'opponente deduceva l'insussistenza del credito per effetto dei pagamenti pagina 1 di 8 eseguiti, delle note di credito che avrebbero dovuto essere emesse nei suoi confronti, e della natura indebita degli importi pretesi per euro 3.111,42 ed euro 1.009,05, non corrispondenti ad alcuna prestazione, e per euro 5.960,11 per asserito saldo dell'annualità precedente;
peraltro, , general manager della Persona_1 CP_1
aveva ricostruito i rapporti dare-avere nei prospetti del 30.10.2018 e dell'11.12.2018 nei quali, riconosciuto il diritto del alla emissione di note di credito, ne Parte_1
quantificava il debito in soli euro 578,00 e poi in euro 2.292,16.
Costituitasi la che in comparsa di risposta riduceva il credito ad euro CP_1
8.578,22 riconoscendo non dovuto l'importo della fattura n 186/17, con sentenza n.485/23 il Tribunale, affermata la propria competenza, revocava il decreto ingiuntivo e condannava il al pagamento di euro 8.587,22 oltre interessi, sulla base delle Parte_1
risultanze della CTU contabile del dott. Per_2
Avverso tale sentenza proponeva appello il reiterate le eccezioni di Parte_1
incompetenza territoriale nonché di nullità della CTU, chiedeva il rigetto della domanda della CP_1
Questa si costituiva deducendo l'infondatezza del gravame.
Respinta l'istanza ex art. 283 cpc, la causa veniva trasmessa al Collegio per la decisione in esito all'udienza del sostituita x art. 127 ter cpc.
2)E' infondata l'eccezione di incompetenza territoriale riproposta dal di cui al Parte_1
primo motivo di appello.
Correttamente il Tribunale ha indicato in Bologna, ove ha sede la il forum CP_1
destinatae solutionis alla luce del costante insegnamento della S.C. per il quale si applica l'art. 1182 c3 c.c. -secondo cui l'obbligazione avente per oggetto una somma di danaro dev'essere adempiuta al domicilio del creditore- nel caso in cui la somma sia già determinata nel suo ammontare ovvero quando il credito in danaro sia determinabile in base ad un semplice calcolo aritmetico e non si renda necessario procedere ad ulteriori accertamenti, e dunque la somma non deve essere ancora liquidata dalle parti, o, in loro pagina 2 di 8 sostituzione, dal giudice, mediante indagini e operazioni diverse dal semplice calcolo aritmetico (v. fra le tante Cass. 1387/24, 39028/21).
Nel caso di specie, il credito esposto dalla nasceva da criteri di calcolo CP_1
predeterminati, da applicarsi a parametri oggettivamente rilevati (quantità fornite e prezzo), ed era frutto di un mero calcolo aritmetico.
D'altronde, se l'attore domanda la condanna al pagamento di una somma di denaro indicata come liquida ed esigibile, competente "ratione loci" è il giudice del domicilio del creditore ex art. 1182 c3 c.c., senza che rilevi se all'esito del giudizio emerga l'illiquidità del credito o che il convenuto ne contesti l'esistenza o l'ammontare; la questione della liquidità del credito va infatti accertata dal giudice ai soli fini della competenza, ex ante, in base allo stato degli atti ex art. 38 c 4 c.p.c., senza nessuna incidenza sul merito della causa (Cass. 4792/21).
3)Con il secondo motivo di appello il lamenta <
sentenza appellata per omessa pronuncia, in violazione dell'art. 112 c.p.c., in ordine alla tempestiva eccezione di nullità della c.t.u. in quanto fondata sull'esame e
l'utilizzazione di documentazione contabile (in particolare fatture e registro IVA) mai prodotta da in palese violazione dell'art. 198, comma 2 c.p.c., in CP_1
assenza di alcun consenso da parte di , con la conseguenza che, ove il Parte_1
Tribunale avesse accolto, come avrebbe dovuto, l'eccezione di nullità della c.t.u.
(quantomeno nella parte riferita agli accertamenti compiuti su documentazione mai prodotta e mai autorizzata dalle parti), la ricostruzione dell'asserito credito vantato da arebbe risultato del tutto sfornita di riscontri contabili e/o documentali CP_1
e la relativa domanda di condanna avrebbe dovuto per ciò solo essere respinta>>.
Il ha dunque riproposto in appello l'eccezione di nullità della CTU contabile Parte_1
già tempestivamente proposta in primo grado, che, come da lui dedotto, non è stata esaminata dal Tribunale.
Orbene, l'eccezione è infondata poiché il CTU, come si evince chiaramente ed espressamente dalla relazione (v. in particolare p. 23), ha esaminato unicamente i pagina 3 di 8 documenti tempestivamente prodotti in giudizio dalle parti, ossia le distinte di pagamento e le (due) fatture prodotte dal gli ordini, e i prospetti contabili Parte_1
unilateralmente predisposti dalla prodotti dall'una e dall'altra parte, nonché CP_1
l'estratto autentico allegato al ricorso ex art. 633 cpc (e non ridepositato in appello).
E' dunque vero che la non ha depositato in giudizio le fatture, né scritture CP_1
contabili ulteriori all'estratto autentico allegato al ricorso ex art. 633 cpc, ma il CTU non ha esaminato documenti non prodotti in giudizio, né li ha posti a fondamento della sua relazione.
Escluso dunque che si ponga un problema di nullità della CTU per utilizzazione di documentazione non ritualmente prodotta, si pone piuttosto il tema dei limiti di utilità dell'accertamento peritale tenuto conto del materiale probatorio che è stato sottoposto al perito, e segnatamente delle ricostruzioni contabili di parte, con la precisazione che, per quanto non riprodotto in appello, l'estratto autentico allegato al ricorso ex art. 633 cpc
(ricorso che neppure indica i numeri delle fatture), rimane il fatto che il CTU, verosimilmente sulla base di detto estratto autentico oltre che delle altre produzioni delle parti, ha indicato le fatture risultanti, e su tale individuazione non vi è stata alcuna specifica contestazione.
Il CTU ha poi preso in esame i rilievi mossi dalle parti, e segnatamente dal CTP del proponendo la propria soluzione, che naturalmente non vincola il giudice. Parte_1
4)L'appello è invece fondato quanto agli altri motivi con i quali il deduce Parte_1
<Erroneità ed ingiustizia della sentenza appellata per avere ritenuto, recependo acriticamente le conclusioni della c.t.u. espletata in I grado, come non contestato il preteso credito di per €7.447,46 (pag. 11 della motivazione: Controparte_1
“Rinviando alla consulenza, può osservarsi come vi sia una somma non contestata, pari ad euro 7.447,46.”), senza considerare che aveva sempre contestato Parte_1
in maniera circostanziata l'esistenza di ogni e qualsiasi credito di Controparte_1
come già da mail del 20.12.2018 (doc. 9 del fascicolo di I grado di parte opponente), ribadendo detta contestazione con le dettagliate osservazioni del 4 ottobre 2022 del
pagina 4 di 8 proprio CTP Rag. e, soprattutto, senza considerare l'ammissione da Persona_3
parte di di somme da accreditare con note di credito da emettere a Controparte_1
storno quasi totale di qualsiasi credito residuo, contenuta nella mail del 30.10.2018 e nell'allegato foglio di Excel (doc. 7 del fascicolo di I grado di parte opponente), mai contestata ed anzi espressamente riconosciuta a pag. 4 della comparsa di risposta e quindi da valere quale confessione stragiudiziale. Laddove il Tribunale avesse considerato tali documenti, tali contestazioni e tali ammissioni a valenza confessoria, avrebbe dovuto escludere ogni e qualsiasi credito in capo a , Controparte_1
<<erroneit ed ingiustizia della parte_1>
determinanti prove documentali prodotte agli atti, recanti addirittura confessione stragiudiziale di inesistenza del credito azionato nel presente giudizio, con violazione degli artt. 115, 116 c.p.c. e 2735 c.c., laddove il Tribunale, se avesse correttamente considerato le prove documentali agli atti ed in particolare la mail di CP_1
del 30.10.2018, con l'allegato foglio di Excel e la mail di del 20.12.2018, Parte_1
avrebbe dovuto escludere ogni credito>>, e << Erroneità ed ingiustizia della sentenza appellata per avere accertato un credito sulla base di sole fatture, per giunta neppure prodotte, e della sola contabilità interna del soggetto asserito creditore, in violazione dei principi in tema di onere della prova (art. 2697 c.c.), ma anche in violazione della regola (art. 2710 c.c.) che non consente di tener conto, nei rapporti tra imprenditori, delle scritture contabili laddove non regolarmente tenute, in presenza della prova di risultanze contabili confuse e caratterizzate da evidenti omissioni, comprovate dalle rettifica più volte avvenute - prima e dopo l'avvio della presente causa - del credito asseritamente vantato da con la conseguenza che una corretta Controparte_1
applicazione delle regole processuali richiamate avrebbe dovuto indurre il Tribunale a concludere per la mancanza di prova del credito azionato>>.
Esclusa la fattura n. 186/17, già detratta, come si è detto, dal credito da parte della stessa al momento della sua costituzione in giudizio, il CTU ha rilevato che gli CP_1
importi di euro 3.117,42 e di euro 1.009,05 richiesti stragiudizialmente dalla CP_1
pagina 5 di 8 contestati dal perché non riferibili ad alcuna prestazione, non potevano essere Parte_1
riconosciuti alla venditrice in quanto non risultanti da alcun documento fiscale.
Al netto dei pagamenti eseguiti dal dello storno della fattura n.186/17 e delle Parte_1
note di credito per euro 4.990,12 (emessa per erronea fatturazione di un prezzo maggiore) e per euro 1.084,58 (emessa per storno relativo ai bancali), il risultante credito di era, secondo la CTU, di euro 8.687,22. CP_1
Ad avviso della Corte, in accoglimento della corrispondente doglianza del dal Parte_1
credito riconosciuto dal Tribunale va sottratto l'ulteriore importo di euro 5.960,11, che il
CTU aveva incluso nel credito della dando tuttavia atto che trattavasi di CP_1
mera “posta finanziaria relativa al saldo 2016/17” affermata dalla venditrice, e da questa inserita nei sui prospetti contabili, ma senza alcun riferimento alle fatture che lo giustificavano.
L'esistenza di tale iniziale saldo a debito è stata sempre contestata specificamente dal sia stragiudizialmente (v. doc. 9), sia con l'opposizione ex art. 645 cpc e in Parte_1
appello.
Sarebbe stato allora onere della indicare da quali rapporti tale pregresso CP_1
credito derivasse, fornendo di essi la relativa prova, totalmente mancata in giudizio.
Neppure può riconoscersi alla il residuo importo di euro 2.627,11 (euro CP_1
8.587,22 – 5.960,11).
Il in tutte le sue difese, ha richiamato i prospetti contabili a lui inviati dal Parte_1
general manager della , il 19.10.2018 e l'11.12.2018, che Parte_2
entrambi includevano, a credito della fornitrice, la somma, come si è detto, contestata e non provata di euro 5.960,11; ciò nonostante, il primo prospetto rappresentava un debito del di soli euro 578,00, ed il secondo di soli euro 2.991,00. Parte_1
Tali prospetti non sono stati esaminati dal CTU né presi in considerazione dal Tribunale.
Invero, entrambi i prospetti, una volta espunta la somma di euro 5.960,11, danno atto semmai di un credito e non di un debito del Parte_1
pagina 6 di 8 In particolare, il primo era stato predisposto dal sulla base di conteggi “appena Pt_2
condivisi” con il lasciata in sospeso la verifica del contestato saldo di euro Parte_1
5.960,11, e prevedeva l'emissione in favore del di note di credito (ben Parte_1
maggiori di quelle poi emesse) di euro 9.766,00 per differenze prezzo, euro 4.133,36 per bancali, euro 240,94 per differenza peso, ed euro 689,84 per merce non consegnata.
A tali importi corrisponde un vero e proprio riconoscimento di debito verso il Parte_1
tanto più perché compiuto all'esito di conteggi fatti in contraddittorio, “appena condivisi”.
Il secondo, vede un maggior debito del per effetto di un minore importo delle Parte_1
note di credito da emettere per differenze prezzo e per reso bancali (ma pur sempre un suo credito finale, una volta detratta la somma contestata di euro 5.960,11).
Con lettera dell'1.4.2019 il rappresentava, senza elaborare alcun prospetto, che, Pt_2
in esito a controlli della “casa madre” Tasaco, il debito del era di euro Parte_1
11.774,36, ossia dell'importo poi ingiunto;
non di meno, dava ancora atto che andava detratto l'importo per reso bancali di euro 4.030,00 (mentre la successiva nota di credito fu emessa per euro 1.084,58), e che sarebbe stata emessa nota di credito (non si dice per quanto) in merito ai maggiori prezzi erroneamente fatturati.
Le promesse di emettere delle note di credito contenute nelle missive del Persona_4
quale mai è stata negata dalla la capacità di rappresentare la società nei CP_1
rapporti negoziali con sono vere e propri riconoscimenti di debiti della Parte_1
verso il CP_1 Parte_1
Ai sensi dell'art. 1988 cc, il riconoscimento di debito dà luogo, come è noto, alla inversione dell'onere della prova. Una volta ammesso il diritto del ad ottenere Parte_1
le note di credito indicate nel prospetto del 30.10.2018 e poi (seppur lievemente ridotte) nel prospetto dell'11.12.2018, e addirittura nella lettera dell'1.4.2019, sarebbe stato quindi onere della dimostrare l'inesistenza totale o parziale dei crediti della CP_1
controparte come da essa in precedenza riconosciuti.
pagina 7 di 8 Operata la compensazione contabile del credito della provato, come si è CP_1
detto, per soli euro 2.627,11 (euro 8.587,22 – 5.960,11), con quello di cui alle note di credito promesse ma non emesse, nulla risulta dovuto dal Parte_1
5)La soccombente, va condannata a rifondente al le spese di CP_1 Parte_1
entrambi i gradi liquidate, per il primo grado, come da nota, e per l'appello, d'ufficio in mancanza di nota, come da dispositivo.
Le spese della CTU svolta in rimo grado vanno poste a carico della sola CP_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello proposto da
, titolare della omonima impresa agricola individuale, nei confronti Parte_1
della avverso la sentenza n.485/23 del Tribunale di Bologna, rigetta la CP_1
domanda proposta dalla nei confronti del CP_1 CP_2
Condanna la a rifondere al le spese di entrambi i gradi di giudizio CP_1 Parte_1
che liquida, per il per il primo grado in euro 145,50 per anticipazioni ed euro 4.835,00 per compensi, e per il secondo grado in euro 392,50 per anticipazioni ed euro 4.000,00 per compensi, oltre al 15% dei compensi per spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Pone le spese della CTU a carico della sola CP_1
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio del 3.6.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Mariacolomba Giuliano Maria Cristina Salvadori
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati dott. Maria Cristina Salvadori Presidente dott. Mariacolomba Giuliano Consigliere Relatore dott. Pietro Iovino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 746/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. BONTEMPI PAOLO APPELLANTE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SAPUPPO ROSARIO Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATA
CONCLUSIONI
Come da rispettive note ex art. 127 ter cpc
RAGIONI DELLA DECISIONE
1) , titolare della omonima impresa agricola individuale, proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2827/20 emesso dal Tribunale di Bologna con il quale gli si intimava il pagamento in favore della di euro CP_1
11.7545,20, oltre interessi e spese, a titolo di saldo del prezzo di forniture a lui effettuate a partire dal 31.3.2016.
Eccepita preliminarmente l'incompetenza territoriale in favore di quella del Tribunale di
Ravenna, l'opponente deduceva l'insussistenza del credito per effetto dei pagamenti pagina 1 di 8 eseguiti, delle note di credito che avrebbero dovuto essere emesse nei suoi confronti, e della natura indebita degli importi pretesi per euro 3.111,42 ed euro 1.009,05, non corrispondenti ad alcuna prestazione, e per euro 5.960,11 per asserito saldo dell'annualità precedente;
peraltro, , general manager della Persona_1 CP_1
aveva ricostruito i rapporti dare-avere nei prospetti del 30.10.2018 e dell'11.12.2018 nei quali, riconosciuto il diritto del alla emissione di note di credito, ne Parte_1
quantificava il debito in soli euro 578,00 e poi in euro 2.292,16.
Costituitasi la che in comparsa di risposta riduceva il credito ad euro CP_1
8.578,22 riconoscendo non dovuto l'importo della fattura n 186/17, con sentenza n.485/23 il Tribunale, affermata la propria competenza, revocava il decreto ingiuntivo e condannava il al pagamento di euro 8.587,22 oltre interessi, sulla base delle Parte_1
risultanze della CTU contabile del dott. Per_2
Avverso tale sentenza proponeva appello il reiterate le eccezioni di Parte_1
incompetenza territoriale nonché di nullità della CTU, chiedeva il rigetto della domanda della CP_1
Questa si costituiva deducendo l'infondatezza del gravame.
Respinta l'istanza ex art. 283 cpc, la causa veniva trasmessa al Collegio per la decisione in esito all'udienza del sostituita x art. 127 ter cpc.
2)E' infondata l'eccezione di incompetenza territoriale riproposta dal di cui al Parte_1
primo motivo di appello.
Correttamente il Tribunale ha indicato in Bologna, ove ha sede la il forum CP_1
destinatae solutionis alla luce del costante insegnamento della S.C. per il quale si applica l'art. 1182 c3 c.c. -secondo cui l'obbligazione avente per oggetto una somma di danaro dev'essere adempiuta al domicilio del creditore- nel caso in cui la somma sia già determinata nel suo ammontare ovvero quando il credito in danaro sia determinabile in base ad un semplice calcolo aritmetico e non si renda necessario procedere ad ulteriori accertamenti, e dunque la somma non deve essere ancora liquidata dalle parti, o, in loro pagina 2 di 8 sostituzione, dal giudice, mediante indagini e operazioni diverse dal semplice calcolo aritmetico (v. fra le tante Cass. 1387/24, 39028/21).
Nel caso di specie, il credito esposto dalla nasceva da criteri di calcolo CP_1
predeterminati, da applicarsi a parametri oggettivamente rilevati (quantità fornite e prezzo), ed era frutto di un mero calcolo aritmetico.
D'altronde, se l'attore domanda la condanna al pagamento di una somma di denaro indicata come liquida ed esigibile, competente "ratione loci" è il giudice del domicilio del creditore ex art. 1182 c3 c.c., senza che rilevi se all'esito del giudizio emerga l'illiquidità del credito o che il convenuto ne contesti l'esistenza o l'ammontare; la questione della liquidità del credito va infatti accertata dal giudice ai soli fini della competenza, ex ante, in base allo stato degli atti ex art. 38 c 4 c.p.c., senza nessuna incidenza sul merito della causa (Cass. 4792/21).
3)Con il secondo motivo di appello il lamenta <
sentenza appellata per omessa pronuncia, in violazione dell'art. 112 c.p.c., in ordine alla tempestiva eccezione di nullità della c.t.u. in quanto fondata sull'esame e
l'utilizzazione di documentazione contabile (in particolare fatture e registro IVA) mai prodotta da in palese violazione dell'art. 198, comma 2 c.p.c., in CP_1
assenza di alcun consenso da parte di , con la conseguenza che, ove il Parte_1
Tribunale avesse accolto, come avrebbe dovuto, l'eccezione di nullità della c.t.u.
(quantomeno nella parte riferita agli accertamenti compiuti su documentazione mai prodotta e mai autorizzata dalle parti), la ricostruzione dell'asserito credito vantato da arebbe risultato del tutto sfornita di riscontri contabili e/o documentali CP_1
e la relativa domanda di condanna avrebbe dovuto per ciò solo essere respinta>>.
Il ha dunque riproposto in appello l'eccezione di nullità della CTU contabile Parte_1
già tempestivamente proposta in primo grado, che, come da lui dedotto, non è stata esaminata dal Tribunale.
Orbene, l'eccezione è infondata poiché il CTU, come si evince chiaramente ed espressamente dalla relazione (v. in particolare p. 23), ha esaminato unicamente i pagina 3 di 8 documenti tempestivamente prodotti in giudizio dalle parti, ossia le distinte di pagamento e le (due) fatture prodotte dal gli ordini, e i prospetti contabili Parte_1
unilateralmente predisposti dalla prodotti dall'una e dall'altra parte, nonché CP_1
l'estratto autentico allegato al ricorso ex art. 633 cpc (e non ridepositato in appello).
E' dunque vero che la non ha depositato in giudizio le fatture, né scritture CP_1
contabili ulteriori all'estratto autentico allegato al ricorso ex art. 633 cpc, ma il CTU non ha esaminato documenti non prodotti in giudizio, né li ha posti a fondamento della sua relazione.
Escluso dunque che si ponga un problema di nullità della CTU per utilizzazione di documentazione non ritualmente prodotta, si pone piuttosto il tema dei limiti di utilità dell'accertamento peritale tenuto conto del materiale probatorio che è stato sottoposto al perito, e segnatamente delle ricostruzioni contabili di parte, con la precisazione che, per quanto non riprodotto in appello, l'estratto autentico allegato al ricorso ex art. 633 cpc
(ricorso che neppure indica i numeri delle fatture), rimane il fatto che il CTU, verosimilmente sulla base di detto estratto autentico oltre che delle altre produzioni delle parti, ha indicato le fatture risultanti, e su tale individuazione non vi è stata alcuna specifica contestazione.
Il CTU ha poi preso in esame i rilievi mossi dalle parti, e segnatamente dal CTP del proponendo la propria soluzione, che naturalmente non vincola il giudice. Parte_1
4)L'appello è invece fondato quanto agli altri motivi con i quali il deduce Parte_1
<Erroneità ed ingiustizia della sentenza appellata per avere ritenuto, recependo acriticamente le conclusioni della c.t.u. espletata in I grado, come non contestato il preteso credito di per €7.447,46 (pag. 11 della motivazione: Controparte_1
“Rinviando alla consulenza, può osservarsi come vi sia una somma non contestata, pari ad euro 7.447,46.”), senza considerare che aveva sempre contestato Parte_1
in maniera circostanziata l'esistenza di ogni e qualsiasi credito di Controparte_1
come già da mail del 20.12.2018 (doc. 9 del fascicolo di I grado di parte opponente), ribadendo detta contestazione con le dettagliate osservazioni del 4 ottobre 2022 del
pagina 4 di 8 proprio CTP Rag. e, soprattutto, senza considerare l'ammissione da Persona_3
parte di di somme da accreditare con note di credito da emettere a Controparte_1
storno quasi totale di qualsiasi credito residuo, contenuta nella mail del 30.10.2018 e nell'allegato foglio di Excel (doc. 7 del fascicolo di I grado di parte opponente), mai contestata ed anzi espressamente riconosciuta a pag. 4 della comparsa di risposta e quindi da valere quale confessione stragiudiziale. Laddove il Tribunale avesse considerato tali documenti, tali contestazioni e tali ammissioni a valenza confessoria, avrebbe dovuto escludere ogni e qualsiasi credito in capo a , Controparte_1
<<erroneit ed ingiustizia della parte_1>
determinanti prove documentali prodotte agli atti, recanti addirittura confessione stragiudiziale di inesistenza del credito azionato nel presente giudizio, con violazione degli artt. 115, 116 c.p.c. e 2735 c.c., laddove il Tribunale, se avesse correttamente considerato le prove documentali agli atti ed in particolare la mail di CP_1
del 30.10.2018, con l'allegato foglio di Excel e la mail di del 20.12.2018, Parte_1
avrebbe dovuto escludere ogni credito>>, e << Erroneità ed ingiustizia della sentenza appellata per avere accertato un credito sulla base di sole fatture, per giunta neppure prodotte, e della sola contabilità interna del soggetto asserito creditore, in violazione dei principi in tema di onere della prova (art. 2697 c.c.), ma anche in violazione della regola (art. 2710 c.c.) che non consente di tener conto, nei rapporti tra imprenditori, delle scritture contabili laddove non regolarmente tenute, in presenza della prova di risultanze contabili confuse e caratterizzate da evidenti omissioni, comprovate dalle rettifica più volte avvenute - prima e dopo l'avvio della presente causa - del credito asseritamente vantato da con la conseguenza che una corretta Controparte_1
applicazione delle regole processuali richiamate avrebbe dovuto indurre il Tribunale a concludere per la mancanza di prova del credito azionato>>.
Esclusa la fattura n. 186/17, già detratta, come si è detto, dal credito da parte della stessa al momento della sua costituzione in giudizio, il CTU ha rilevato che gli CP_1
importi di euro 3.117,42 e di euro 1.009,05 richiesti stragiudizialmente dalla CP_1
pagina 5 di 8 contestati dal perché non riferibili ad alcuna prestazione, non potevano essere Parte_1
riconosciuti alla venditrice in quanto non risultanti da alcun documento fiscale.
Al netto dei pagamenti eseguiti dal dello storno della fattura n.186/17 e delle Parte_1
note di credito per euro 4.990,12 (emessa per erronea fatturazione di un prezzo maggiore) e per euro 1.084,58 (emessa per storno relativo ai bancali), il risultante credito di era, secondo la CTU, di euro 8.687,22. CP_1
Ad avviso della Corte, in accoglimento della corrispondente doglianza del dal Parte_1
credito riconosciuto dal Tribunale va sottratto l'ulteriore importo di euro 5.960,11, che il
CTU aveva incluso nel credito della dando tuttavia atto che trattavasi di CP_1
mera “posta finanziaria relativa al saldo 2016/17” affermata dalla venditrice, e da questa inserita nei sui prospetti contabili, ma senza alcun riferimento alle fatture che lo giustificavano.
L'esistenza di tale iniziale saldo a debito è stata sempre contestata specificamente dal sia stragiudizialmente (v. doc. 9), sia con l'opposizione ex art. 645 cpc e in Parte_1
appello.
Sarebbe stato allora onere della indicare da quali rapporti tale pregresso CP_1
credito derivasse, fornendo di essi la relativa prova, totalmente mancata in giudizio.
Neppure può riconoscersi alla il residuo importo di euro 2.627,11 (euro CP_1
8.587,22 – 5.960,11).
Il in tutte le sue difese, ha richiamato i prospetti contabili a lui inviati dal Parte_1
general manager della , il 19.10.2018 e l'11.12.2018, che Parte_2
entrambi includevano, a credito della fornitrice, la somma, come si è detto, contestata e non provata di euro 5.960,11; ciò nonostante, il primo prospetto rappresentava un debito del di soli euro 578,00, ed il secondo di soli euro 2.991,00. Parte_1
Tali prospetti non sono stati esaminati dal CTU né presi in considerazione dal Tribunale.
Invero, entrambi i prospetti, una volta espunta la somma di euro 5.960,11, danno atto semmai di un credito e non di un debito del Parte_1
pagina 6 di 8 In particolare, il primo era stato predisposto dal sulla base di conteggi “appena Pt_2
condivisi” con il lasciata in sospeso la verifica del contestato saldo di euro Parte_1
5.960,11, e prevedeva l'emissione in favore del di note di credito (ben Parte_1
maggiori di quelle poi emesse) di euro 9.766,00 per differenze prezzo, euro 4.133,36 per bancali, euro 240,94 per differenza peso, ed euro 689,84 per merce non consegnata.
A tali importi corrisponde un vero e proprio riconoscimento di debito verso il Parte_1
tanto più perché compiuto all'esito di conteggi fatti in contraddittorio, “appena condivisi”.
Il secondo, vede un maggior debito del per effetto di un minore importo delle Parte_1
note di credito da emettere per differenze prezzo e per reso bancali (ma pur sempre un suo credito finale, una volta detratta la somma contestata di euro 5.960,11).
Con lettera dell'1.4.2019 il rappresentava, senza elaborare alcun prospetto, che, Pt_2
in esito a controlli della “casa madre” Tasaco, il debito del era di euro Parte_1
11.774,36, ossia dell'importo poi ingiunto;
non di meno, dava ancora atto che andava detratto l'importo per reso bancali di euro 4.030,00 (mentre la successiva nota di credito fu emessa per euro 1.084,58), e che sarebbe stata emessa nota di credito (non si dice per quanto) in merito ai maggiori prezzi erroneamente fatturati.
Le promesse di emettere delle note di credito contenute nelle missive del Persona_4
quale mai è stata negata dalla la capacità di rappresentare la società nei CP_1
rapporti negoziali con sono vere e propri riconoscimenti di debiti della Parte_1
verso il CP_1 Parte_1
Ai sensi dell'art. 1988 cc, il riconoscimento di debito dà luogo, come è noto, alla inversione dell'onere della prova. Una volta ammesso il diritto del ad ottenere Parte_1
le note di credito indicate nel prospetto del 30.10.2018 e poi (seppur lievemente ridotte) nel prospetto dell'11.12.2018, e addirittura nella lettera dell'1.4.2019, sarebbe stato quindi onere della dimostrare l'inesistenza totale o parziale dei crediti della CP_1
controparte come da essa in precedenza riconosciuti.
pagina 7 di 8 Operata la compensazione contabile del credito della provato, come si è CP_1
detto, per soli euro 2.627,11 (euro 8.587,22 – 5.960,11), con quello di cui alle note di credito promesse ma non emesse, nulla risulta dovuto dal Parte_1
5)La soccombente, va condannata a rifondente al le spese di CP_1 Parte_1
entrambi i gradi liquidate, per il primo grado, come da nota, e per l'appello, d'ufficio in mancanza di nota, come da dispositivo.
Le spese della CTU svolta in rimo grado vanno poste a carico della sola CP_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello proposto da
, titolare della omonima impresa agricola individuale, nei confronti Parte_1
della avverso la sentenza n.485/23 del Tribunale di Bologna, rigetta la CP_1
domanda proposta dalla nei confronti del CP_1 CP_2
Condanna la a rifondere al le spese di entrambi i gradi di giudizio CP_1 Parte_1
che liquida, per il per il primo grado in euro 145,50 per anticipazioni ed euro 4.835,00 per compensi, e per il secondo grado in euro 392,50 per anticipazioni ed euro 4.000,00 per compensi, oltre al 15% dei compensi per spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Pone le spese della CTU a carico della sola CP_1
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio del 3.6.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Mariacolomba Giuliano Maria Cristina Salvadori
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