Cass. civ., sez. V trib., sentenza 10/07/2024, n. 18885
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Sentenza 10 luglio 2024

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Con riferimento alle operazioni bancarie presenti sui conti correnti, il contribuente deve provare che i versamenti sono registrati in contabilità e che i prelevamenti sono serviti per pagare determinati beneficiari, anziché costituire acquisizione di utili; pertanto, in virtù della disposta inversione dell'onere della prova, grava sul contribuente l'onere di superare la suddetta presunzione relativa dimostrando la sussistenza di specifici costi e oneri deducibili, che dev'essere fondata su concreti elementi di prova e non già su presunzioni o affermazioni di carattere generale o sul mero richiamo all'equità. A fronte della presunzione legale prevista dagli artt. 32 del DPR n. 600/1973 e 51 del DPR n. 633/1972, la quale non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c. per le presunzioni semplici, la prova richiesta al contribuente è analitica, con specifica indicazione della riferibilità di ogni versamento bancario, idonea a dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non attengono ad operazioni imponibili, cui consegue l'obbligo del giudice di merito di verificare con rigore l'efficacia dimostrativa delle prove offerte per ciascuna operazione e di dar conto espressamente in sentenza delle relative risultanze. In questo contesto, a fronte della presunzione legale di ricavi non contabilizzati, e quindi occulti, scaturenti da prelevamenti bancari non giustificati, il contribuente imprenditore può sempre, anche in caso di accertamento analitico-induttivo, eccepire l'incidenza percentuale dei costi relativi, che vanno, dunque, detratti dall'ammontare dei prelievi non giustificati.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., sentenza 10/07/2024, n. 18885
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 18885
    Data del deposito : 10 luglio 2024
    Fonte ufficiale :

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