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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Frosinone, sez. I, sentenza 20/02/2026, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Frosinone |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 196/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 1, riunita in udienza il 21/07/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
COLETTA ADOLFO, Presidente
GUERRA FILIPPO, Relatore
CIAMPI FRANCESCO MARIA, Giudice
in data 21/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 920/2024 depositato il 29/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 Castelli - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Frosinone - Piazza Sandro Pertini 03100 Frosinone FR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720240012367178000 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 290/2025 depositato il
21/07/2025 Richieste delle parti:
Parte ricorrente rinuncia al ricorso.
Parte resistente accetta con accordo per la compensazione delle spese tra le parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso la cartella di pagamento n. 04720240012367178000 con la quale l'Agenzia delle Entrate di Frosinone aveva richiesto il versamento dell'IVA omessa relativa all'anno di imposta 2019.
La parte ha lamentato l'errata quantificazione del debito effettivamente dovuto avendo la società, nell'ambito di un piano rateale cui era stata ammessa, continuato a versare gli importi di svariate rate nonostante il tardivo pagamento della seconda con conseguente decadenza dalla rateizzazione.
Ha concluso dunque con una richiesta di rettifica degli importi richiesti e di rimodulazione di sanzioni e interessi.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate, in persona dell'ufficio territoriale di Cassino, la quale ha dichiarato di aver provveduto a riconoscere ed abbinare le rate versate dalla società contribuente e di aver emesso un provvedimento di sgravio parziale.
La parte a questo punto ha fatto pervenire la rinuncia al ricorso non avendo più interesse all'azione.
Il processo è stato trattato in camera di consiglio all'udienza del 21.07.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, letti gli atti di causa, rilevato che la parte ricorrente Ricorrente_1 ha presentato istanza di rinuncia al ricorso a seguito dell'intervenuto sgravio parziale ad opera dell'agenzia delle entrate che ha riconosciuto ed abbinato i versamenti rateali effettuati dalla contribuente limando il quantum della originaria proposta di versamento IVA dovuta dell'anno 2019; che l'agenzia delle entrate ha accettato la rinuncia e che vi è accordo tra le parti per la compensazione delle spese di giudizio fra loro, dichiara estinto il processo ai sensi dell'art.44 D.Lgs 546/1992. Compensa le spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 1, riunita in udienza il 21/07/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
COLETTA ADOLFO, Presidente
GUERRA FILIPPO, Relatore
CIAMPI FRANCESCO MARIA, Giudice
in data 21/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 920/2024 depositato il 29/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 Castelli - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Frosinone - Piazza Sandro Pertini 03100 Frosinone FR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720240012367178000 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 290/2025 depositato il
21/07/2025 Richieste delle parti:
Parte ricorrente rinuncia al ricorso.
Parte resistente accetta con accordo per la compensazione delle spese tra le parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso la cartella di pagamento n. 04720240012367178000 con la quale l'Agenzia delle Entrate di Frosinone aveva richiesto il versamento dell'IVA omessa relativa all'anno di imposta 2019.
La parte ha lamentato l'errata quantificazione del debito effettivamente dovuto avendo la società, nell'ambito di un piano rateale cui era stata ammessa, continuato a versare gli importi di svariate rate nonostante il tardivo pagamento della seconda con conseguente decadenza dalla rateizzazione.
Ha concluso dunque con una richiesta di rettifica degli importi richiesti e di rimodulazione di sanzioni e interessi.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate, in persona dell'ufficio territoriale di Cassino, la quale ha dichiarato di aver provveduto a riconoscere ed abbinare le rate versate dalla società contribuente e di aver emesso un provvedimento di sgravio parziale.
La parte a questo punto ha fatto pervenire la rinuncia al ricorso non avendo più interesse all'azione.
Il processo è stato trattato in camera di consiglio all'udienza del 21.07.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, letti gli atti di causa, rilevato che la parte ricorrente Ricorrente_1 ha presentato istanza di rinuncia al ricorso a seguito dell'intervenuto sgravio parziale ad opera dell'agenzia delle entrate che ha riconosciuto ed abbinato i versamenti rateali effettuati dalla contribuente limando il quantum della originaria proposta di versamento IVA dovuta dell'anno 2019; che l'agenzia delle entrate ha accettato la rinuncia e che vi è accordo tra le parti per la compensazione delle spese di giudizio fra loro, dichiara estinto il processo ai sensi dell'art.44 D.Lgs 546/1992. Compensa le spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.