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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 07/01/2025, n. 1265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1265 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere rel.
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 603/2022 R.G. promossa
DA
( ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Maria Rosaria
Battiato, Floro Flori;
Appellante
CONTRO
( ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Scuderi;
Appellata
OGGETTO: appello – opposizione ad avviso di addebito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso dell'1.07.2019, la società adiva il giudice del Controparte_2
lavoro del Tribunale di Catania, proponendo opposizione avverso l'avviso di addebito n. 59320190002139344000, relativo a contributi dovuti a titolo di “Gestione aziende con lavoratori dipendenti” per il periodo tra il novembre 2016 e il marzo 2018.
Lamentava che l' aveva emesso Durc interno negativo – provocando così il venir Pt_1
meno delle agevolazioni contributive ottenute dal datore di lavoro, ai sensi dell'art. 1, comma 1175, l. n. 296/2006 – a causa della non tempestiva trasmissione dei flussi
Uniemens relativi ai mesi di giugno e luglio 2015, nonostante la società avesse provveduto al corretto e regolare pagamento dei contributi e avesse ottemperato all'invito di trasmettere i flussi mancanti.
Con sentenza n. 124 del 17.01.2022, il Tribunale, in accoglimento dell'opposizione, annullava l'avviso di addebito opposto, compensando le spese tra le parti in ragione della particolarità e della complessità delle questioni trattate.
Con atto del 13.07.2022, l' appellava la suddetta sentenza. Pt_1
La società appellata si costituiva in giudizio resistendo al gravame.
La causa veniva decisa all'esito dell'udienza del 5.12.2024, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per depositare note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con un unico motivo di gravame, l' appellante lamenta che l'emissione Pt_1
del con esito negativo è discesa dalla mancata presentazione, nei CP_3
termini di legge, delle denunce relative ai periodi di giugno e luglio 2015, contestate con l'invito a regolarizzare del 27.02.2018. Lamenta l'erroneità della sentenza, atteso che il mancato rispetto del termine entro cui inviare i flussi Uniemens non può ritenersi una mera irregolarità formale, costituendo violazione dell'art. 5 comma 1 lett. a) del DM del 24.10.2009, che subordina la sussistenza della regolarità contributiva alla correttezza degli adempimenti periodici del datore di lavoro.
2. L'appello è fondato. Come evidenziato anche in diverse sentenze della
Suprema Corte (vd. tra le altre Cass. 27109/2018) “Dal punto di vista giuridico il sistema degli sgravi contributivi si ricostruisce nel senso che, oltre alle specifiche e singole fattispecie giustificative dell'agevolazione, la fruizione del beneficio necessita, ai sensi dell'art. 1, co. 1175 L. 296/2006, il possesso del documento unico di regolarità contributiva (c.d. Durc). Le modalità di rilascio del Durc (che in questi casi resta un c.d. Durc interno, valendo esso nell'ambito di un procedimento che riguarda lo stesso Pt_1
sono regolate, in forza del rinvio operato dal co. 1176 del medesimo art. 1, da un decreto ministeriale, che è il d.m. 24 ottobre 2007 n. 27. Esso prevede
(combinato disposto degli artt. 6 e 7) che, in presenza di irregolarità, l'ente previdenziale debba darne avviso all'interessato, invitandolo a regolarizzare la posizione entro quindici giorni, nel corso dei quali il termine per il rilascio del documento (o di un sostanziale nulla osta, nel caso di Durc interno) resta sospeso. Da ciò deriva che, attraverso quel subprocedinnento, si consente la sanatoria delle irregolarità, che perdono quindi, ove la regolarizzazione abbia corso, la loro capacità ostativa rispetto al riconoscimento delle agevolazioni previdenziali”. “La fattispecie sanante di cui all'art. 7 del d.m.
24-10.2007 è per sua natura eccezionale e postula il concatenarsi della richiesta dell'agevolazione, anche attraverso le denunce mensili, del susseguente rilievo dell'irregolarità contributiva pregressa da parte dell'ente, con richiesta di regolarizzazione nel termine di quindici giorni e del conseguente adempimento dell'interessato. Consentendo la sanatoria in assenza di tale procedimento, si permetterebbe di attribuire rilevanza ad una regolarizzazione ex post ed in qualsiasi tempo, in contrasto con l'esigenza che
è insita nella norma dell'art. 1 co. 1175, con riferimento alla necessaria e costante regolarità contributiva, quale presupposto dell'applicazione degli sgravi contributivi” (vd. ancora Cass. cit.).
3. Nel caso di specie la sentenza impugnata, nell'accogliere l'opposizione della società appellata, si è limitata ad evidenziare che la stessa aveva provveduto regolarmente al pagamento dei DM10 ed a trasmettere seppur tardivamente il flusso Uniemens, concludendo nel senso che l' non avrebbe potuto Pt_1
emettere DURC negativo e revocare i contributi. Una tale statuizione, tuttavia, appare errata, essendo pacifico che la società appellata non ha trasmesso le denunce mensili dei periodi 6 e 7/2015 e che, nonostante l'invito a regolarizzare ricevuto dall' il 27.2.2018, ha Pt_1
proceduto alla relativa trasmissione solo oltre la scadenza del termine perentorio concesso per la sanatoria, precisamente in data 11.5.2018.
4. Questa Corte (vd. sent. n. 11353/2023 che si richiama anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.) ha già ritenuto che la mancata trasmissione delle denunce mensili giustifica la revoca delle agevolazioni contributive, sia pure in difetto della correlativa inadempienza contributiva. Sul punto si è condiviso l'orientamento della giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo cui “La ragione ostativa al rilascio di DURC regolari, necessari ai fini della partecipazione ad una gara pubblica, ben può consistere anche nel solo mancato adempimento degli obblighi di presentazione delle denunce periodiche perché tale inadempimento, di per sé, integra violazione contributiva grave, a prescindere dal fatto che, in conseguenza della mancata presentazione delle denunce, sia stato omesso il versamento di contributi per importi inferiori all'importo-soglia di cui all'art. 3, comma 3, d.m. 30 gennaio
2015 […]”- Consiglio di Stato sez. III, 09/04/2019, n.2313.
Nella richiamata sentenza n. 11353/2023 questa Corte ha evidenziato che
“…Solo con la presentazione di una denuncia tempestiva, corretta e completa l'ente previdenziale è messo in condizione di controllare e quantificare i contributi dovuti, sicché la mancata trasmissione delle denunce mensili, non consentendo all'ente previdenziale di verificare la regolarità dei versamenti dei contributi in ipotesi effettuati, preclude il rilascio di un durc regolare, condizione per la fruizione degli sgravi contributivi”.
5. L'omessa tempestiva trasmissione delle denunce mensili e la mancata sanatoria dell'omissione nel termine appositamente concesso ha dunque legittimamente determinato l'impossibilità per l' di emettere il DURC Pt_1
positivo e conseguentemente ha comportato la perdita delle agevolazioni contributive godute, ai sensi dell'art. 1 comma 1175 legge 296/2006, che prevede che “A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva…”.
A tale conclusione non sono d'ostacolo gli artt. 3 e 4 del d.m. 30.1.2015. E' vero che l'art. 3 consente di ritenere la regolarità contributiva in caso di scostamenti nei pagamenti non superiori a € 150,00, tuttavia da tale previsione non può desumersi che sussiste la regolarità contributiva quando l'ente non sia messo in condizione di compiere la verifica sulla corrispondenza del pagamento alle somme dovute (al fine di accertare l'entità dello scostamento).
6. Appare poi confermare la rilevanza dell'omissione formale del mancato invio delle comunicazioni periodiche ai fini dell'omesso rilascio del DURC anche
Cass. n. 5825/2021, laddove afferma che il Documento Unico di Regolarità
Contributiva (c.d. DURC) ha la funzione di certificare il regolare versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi da parte di imprese e lavoratori autonomi che partecipino a gare indette per l'affidamento di appalti pubblici o di concessioni di servizi o ancora che, nel settore dell'edilizia, realizzino lavori o opere in favore di committenti privati, regolare versamento che può essere certificato solo previa verifica della corrispondenza tra le somme versate e quelle dovute.
Per le ragioni che precedono, l'appello va accolto.
7. Le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, liquidate come in dispositivo in relazione al valore della causa (euro 7.432,96) e all'attività difensiva svolta, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione proposta da avverso l'avviso Controparte_2
di addebito n. 59320190002139344000; condanna la parte appellata al pagamento, in favore dell , delle spese Pt_1
processuali che liquida per il primo grado in € 2.700,00 e per il presente grado in € 3.100,00, oltre rimborso spese generali al 15%.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione lavoro all'esito dell'udienza del 5.12.2024.
Il consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Dott.ssa Graziella Parisi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere rel.
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 603/2022 R.G. promossa
DA
( ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Maria Rosaria
Battiato, Floro Flori;
Appellante
CONTRO
( ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Scuderi;
Appellata
OGGETTO: appello – opposizione ad avviso di addebito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso dell'1.07.2019, la società adiva il giudice del Controparte_2
lavoro del Tribunale di Catania, proponendo opposizione avverso l'avviso di addebito n. 59320190002139344000, relativo a contributi dovuti a titolo di “Gestione aziende con lavoratori dipendenti” per il periodo tra il novembre 2016 e il marzo 2018.
Lamentava che l' aveva emesso Durc interno negativo – provocando così il venir Pt_1
meno delle agevolazioni contributive ottenute dal datore di lavoro, ai sensi dell'art. 1, comma 1175, l. n. 296/2006 – a causa della non tempestiva trasmissione dei flussi
Uniemens relativi ai mesi di giugno e luglio 2015, nonostante la società avesse provveduto al corretto e regolare pagamento dei contributi e avesse ottemperato all'invito di trasmettere i flussi mancanti.
Con sentenza n. 124 del 17.01.2022, il Tribunale, in accoglimento dell'opposizione, annullava l'avviso di addebito opposto, compensando le spese tra le parti in ragione della particolarità e della complessità delle questioni trattate.
Con atto del 13.07.2022, l' appellava la suddetta sentenza. Pt_1
La società appellata si costituiva in giudizio resistendo al gravame.
La causa veniva decisa all'esito dell'udienza del 5.12.2024, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per depositare note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con un unico motivo di gravame, l' appellante lamenta che l'emissione Pt_1
del con esito negativo è discesa dalla mancata presentazione, nei CP_3
termini di legge, delle denunce relative ai periodi di giugno e luglio 2015, contestate con l'invito a regolarizzare del 27.02.2018. Lamenta l'erroneità della sentenza, atteso che il mancato rispetto del termine entro cui inviare i flussi Uniemens non può ritenersi una mera irregolarità formale, costituendo violazione dell'art. 5 comma 1 lett. a) del DM del 24.10.2009, che subordina la sussistenza della regolarità contributiva alla correttezza degli adempimenti periodici del datore di lavoro.
2. L'appello è fondato. Come evidenziato anche in diverse sentenze della
Suprema Corte (vd. tra le altre Cass. 27109/2018) “Dal punto di vista giuridico il sistema degli sgravi contributivi si ricostruisce nel senso che, oltre alle specifiche e singole fattispecie giustificative dell'agevolazione, la fruizione del beneficio necessita, ai sensi dell'art. 1, co. 1175 L. 296/2006, il possesso del documento unico di regolarità contributiva (c.d. Durc). Le modalità di rilascio del Durc (che in questi casi resta un c.d. Durc interno, valendo esso nell'ambito di un procedimento che riguarda lo stesso Pt_1
sono regolate, in forza del rinvio operato dal co. 1176 del medesimo art. 1, da un decreto ministeriale, che è il d.m. 24 ottobre 2007 n. 27. Esso prevede
(combinato disposto degli artt. 6 e 7) che, in presenza di irregolarità, l'ente previdenziale debba darne avviso all'interessato, invitandolo a regolarizzare la posizione entro quindici giorni, nel corso dei quali il termine per il rilascio del documento (o di un sostanziale nulla osta, nel caso di Durc interno) resta sospeso. Da ciò deriva che, attraverso quel subprocedinnento, si consente la sanatoria delle irregolarità, che perdono quindi, ove la regolarizzazione abbia corso, la loro capacità ostativa rispetto al riconoscimento delle agevolazioni previdenziali”. “La fattispecie sanante di cui all'art. 7 del d.m.
24-10.2007 è per sua natura eccezionale e postula il concatenarsi della richiesta dell'agevolazione, anche attraverso le denunce mensili, del susseguente rilievo dell'irregolarità contributiva pregressa da parte dell'ente, con richiesta di regolarizzazione nel termine di quindici giorni e del conseguente adempimento dell'interessato. Consentendo la sanatoria in assenza di tale procedimento, si permetterebbe di attribuire rilevanza ad una regolarizzazione ex post ed in qualsiasi tempo, in contrasto con l'esigenza che
è insita nella norma dell'art. 1 co. 1175, con riferimento alla necessaria e costante regolarità contributiva, quale presupposto dell'applicazione degli sgravi contributivi” (vd. ancora Cass. cit.).
3. Nel caso di specie la sentenza impugnata, nell'accogliere l'opposizione della società appellata, si è limitata ad evidenziare che la stessa aveva provveduto regolarmente al pagamento dei DM10 ed a trasmettere seppur tardivamente il flusso Uniemens, concludendo nel senso che l' non avrebbe potuto Pt_1
emettere DURC negativo e revocare i contributi. Una tale statuizione, tuttavia, appare errata, essendo pacifico che la società appellata non ha trasmesso le denunce mensili dei periodi 6 e 7/2015 e che, nonostante l'invito a regolarizzare ricevuto dall' il 27.2.2018, ha Pt_1
proceduto alla relativa trasmissione solo oltre la scadenza del termine perentorio concesso per la sanatoria, precisamente in data 11.5.2018.
4. Questa Corte (vd. sent. n. 11353/2023 che si richiama anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.) ha già ritenuto che la mancata trasmissione delle denunce mensili giustifica la revoca delle agevolazioni contributive, sia pure in difetto della correlativa inadempienza contributiva. Sul punto si è condiviso l'orientamento della giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo cui “La ragione ostativa al rilascio di DURC regolari, necessari ai fini della partecipazione ad una gara pubblica, ben può consistere anche nel solo mancato adempimento degli obblighi di presentazione delle denunce periodiche perché tale inadempimento, di per sé, integra violazione contributiva grave, a prescindere dal fatto che, in conseguenza della mancata presentazione delle denunce, sia stato omesso il versamento di contributi per importi inferiori all'importo-soglia di cui all'art. 3, comma 3, d.m. 30 gennaio
2015 […]”- Consiglio di Stato sez. III, 09/04/2019, n.2313.
Nella richiamata sentenza n. 11353/2023 questa Corte ha evidenziato che
“…Solo con la presentazione di una denuncia tempestiva, corretta e completa l'ente previdenziale è messo in condizione di controllare e quantificare i contributi dovuti, sicché la mancata trasmissione delle denunce mensili, non consentendo all'ente previdenziale di verificare la regolarità dei versamenti dei contributi in ipotesi effettuati, preclude il rilascio di un durc regolare, condizione per la fruizione degli sgravi contributivi”.
5. L'omessa tempestiva trasmissione delle denunce mensili e la mancata sanatoria dell'omissione nel termine appositamente concesso ha dunque legittimamente determinato l'impossibilità per l' di emettere il DURC Pt_1
positivo e conseguentemente ha comportato la perdita delle agevolazioni contributive godute, ai sensi dell'art. 1 comma 1175 legge 296/2006, che prevede che “A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva…”.
A tale conclusione non sono d'ostacolo gli artt. 3 e 4 del d.m. 30.1.2015. E' vero che l'art. 3 consente di ritenere la regolarità contributiva in caso di scostamenti nei pagamenti non superiori a € 150,00, tuttavia da tale previsione non può desumersi che sussiste la regolarità contributiva quando l'ente non sia messo in condizione di compiere la verifica sulla corrispondenza del pagamento alle somme dovute (al fine di accertare l'entità dello scostamento).
6. Appare poi confermare la rilevanza dell'omissione formale del mancato invio delle comunicazioni periodiche ai fini dell'omesso rilascio del DURC anche
Cass. n. 5825/2021, laddove afferma che il Documento Unico di Regolarità
Contributiva (c.d. DURC) ha la funzione di certificare il regolare versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi da parte di imprese e lavoratori autonomi che partecipino a gare indette per l'affidamento di appalti pubblici o di concessioni di servizi o ancora che, nel settore dell'edilizia, realizzino lavori o opere in favore di committenti privati, regolare versamento che può essere certificato solo previa verifica della corrispondenza tra le somme versate e quelle dovute.
Per le ragioni che precedono, l'appello va accolto.
7. Le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, liquidate come in dispositivo in relazione al valore della causa (euro 7.432,96) e all'attività difensiva svolta, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione proposta da avverso l'avviso Controparte_2
di addebito n. 59320190002139344000; condanna la parte appellata al pagamento, in favore dell , delle spese Pt_1
processuali che liquida per il primo grado in € 2.700,00 e per il presente grado in € 3.100,00, oltre rimborso spese generali al 15%.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione lavoro all'esito dell'udienza del 5.12.2024.
Il consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Dott.ssa Graziella Parisi