CASS
Sentenza 20 aprile 2023
Sentenza 20 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 20/04/2023, n. 10723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10723 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 28211/2020 R.G. proposto da BRUNO S.P.A., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale in calce al ricorso, dagli avv.ti PE UA e RO PI SI, domiciliata per legge in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione – ricorrente – contro NN LA, in proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore IC DA, e RESPONSABILITA’ CIVILE - INFORTUNIO SUL LAVORO – DOMANDA DI REGRESSO EX ARTT. 10 E 11 D.P.R. N. 1124/65 Civile Sent. Sez. 3 Num. 10723 Anno 2023 Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO Relatore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA Data pubblicazione: 20/04/2023 2 IC NO, entrambi rappresentati e difesi, in virtù di procura in calce al controricorso, dall’avv. Luciano Brozzetti e elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avv. PE Maria Giovanelli, in Roma, via della Piramide Cestia n. 1/b - controricorrenti – e nei confronti di ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce al controricorso, dagli avv.ti Andrea Rossi e Letizia Crippa, ed elettivamente domiciliato in Roma, via IV Novembre, n. 144
- controricorrente -
e nei confronti di FALLIMENTO ITALSERV S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del Curatore
- intimato -
avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia n. 103/2020 depositata in data 4 febbraio 2020 udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 febbraio 2023 dal Consigliere dott.ssa Pasqualina Anna Piera Condello lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, dott. Stanislao De Matteis, che ha chiesto il rigetto del ricorso 3 FATTI DI CAUSA 1. PA TE, in proprio e nella qualità di esercente la potestà genitoriale sui figli minori GI IC e DA IC, convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Terni, la NO Impianti S.p.a. per ottenere la condanna al risarcimento di tutti i danni subiti a seguito dell'infortunio mortale occorso al convivente more uxorio, FR IC, in data 4 aprile 2006. Si costituì in giudizio la società convenuta che chiese di chiamare in causa il Fallimento di Italserv s.r.l., per l'accertamento della responsabilità esclusiva di quest’ultimo o, quanto meno, per l'individuazione delle relative quote di corresponsabilità, ed evidenziò che il medesimo Tribunale di Terni, con sentenza n. 715/2011, passata in giudicato, aveva dichiarato improcedibile la domanda proposta dalla TE nei confronti del Fallimento Italserv S.r.l. Il Fallimento della Italserv s.r.l. non si costituì; intervenne nel giudizio l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro al fine di ottenere la condanna della società convenuta al rimborso dell'intero ammontare delle prestazioni erogate agli aventi diritto per l'infortunio mortale occorso ad FR IC. Il Tribunale di Terni, con sentenza n. 44/2016, ritenuto ammissibile l'intervento dell'AI, dichiarò inammissibili le domande attoree e improcedibile la domanda proposta dalla NO Impianti s.p.a. nei confronti del Fallimento Italserserv S.r.l. in liquidazione. 2. La sentenza è stata impugnata, con autonomi atti di appello, dall’AI e da PA TE dinanzi alla Corte di appello di Perugia, che, riuniti i procedimenti, con sentenza non definitiva n. 463/18, in accoglimento dei gravami proposti e in riforma dell'appellata sentenza, ha dichiarato la responsabilità della NO Impianti s.p.a. per aver causato la morte di FR IC. Con separata ordinanza, rimessa 4 la causa sul ruolo al fine di decidere in ordine alle domande di risarcimento del danno, la Corte territoriale ha disposto c.t.u. e, all’esito, con sentenza definitiva n. 103/2020, ha condannato la NO Impianti s.p.a. a pagare in favore dell’AI l’importo di euro 293.870,47, oltre rivalutazione ed interessi;
ha condannato la NO s.p.a. a pagare in favore della TE la somma di euro 9.181,17 all’attualità, oltre rivalutazione ed interessi sulla somma devalutata al tempo dell’infortunio e rivalutata di anno in anno fino alla sentenza;
ha condannato la NO s.p.a. a pagare in favore della TE, in proprio e quale genitore esercente la responsabilità genitoriale sui figli: a titolo di danno da perdita parentale, la somma di euro 200.000,00 ciascuno, importo da cui doveva essere detratto quello di euro 153.333,00 quale acconto già percepito, oltre interessi;
a titolo di danno patrimoniale, la ulteriore somma di euro 547.171,20, dalla quale doveva essere detratto l’ammontare della indennità già pagata dall’AI, pari all’importo di euro 293.870,47, oltre interessi;
ha, infine, condannato la NO s.p.a. al pagamento delle spese di lite in favore delle controparti. 3. NO s.p.a. (già NO Impianti s.p.a.) propone ricorso per la cassazione della suddetta decisione, sulla base di sei motivi. Resistono con controricorso PA TE, in proprio e quale genitore esercente la potestà genitoriale sul figlio minore DA IC, e GI IC. L’AI resiste con autonomo controricorso. Il Fallimento della Italserv s.r.l. non ha svolto attività difensiva in questa sede. 4. Per la trattazione del ricorso è stata fissata l’udienza pubblica del 9 febbraio 2023, che ha avuto luogo in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, in legge 18 dicembre 2020 n. 176, come 5 successivamente prorogato dall'art. 6, comma 1, lett. a), n. 1), del decreto-legge 10 aprile 2021 n. 44, convertito con modificazioni in legge 28 maggio 2021 n. 76, nonché dall'art. 7, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105 e dall’art. 8, comma 8, del decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato conclusioni scritte. In prossimità dell’udienza pubblica la ricorrente ha depositato memoria illustrativa, con la quale ha rinunciato ai motivi di ricorso nn. 1, 2, 5 e 6 relativi alla posizione di PA TE, in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sul figlio minore DA IC, e di GI IC. PA TE, in proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore DA IC, e GI IC hanno depositato atto di adesione alla rinuncia della NO s.r.l. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. In via preliminare, deve darsi atto che, con la memoria illustrativa, la società ricorrente ha rinunciato ai motivi di ricorso nn. 1, 2, 5 e 6, che si riferiscono alla posizione di PA TE, in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sul figlio minore DA IC, e di GI IC. La rinuncia è stata accettata dalle parti controricorrenti. A tanto consegue che deve essere dichiarata cessata la materia del contendere limitatamente al rapporto processuale instauratosi tra la ricorrente e PA TE, in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sul figlio minore DA IC, e GI IC. Le spese di lite, in conformità alla richiesta congiunta delle parti, 6 devono essere integralmente compensate tra le parti. 2. Restano da esaminare il terzo ed il quarto motivo di ricorso attinenti alla posizione dell’AI. 3. Con il terzo motivo si denuncia ‹‹falsa applicazione degli artt. 40, 409, 442 e 444 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 2 e n. 4 cod. proc. civ., per avere la Corte d’Appello, in violazione dei criteri di competenza funzionale e del principio dell’obbligatorietà del rito, respinto l’eccezione sollevata da NO s.p.a. di improcedibilità della domanda di regresso proposta dall’AI davanti al Giudice in sede ordinaria››. La ricorrente, premettendo che, in materia di infortuni sul lavoro, l’azione di regresso esperita dall’AI nei confronti del datore di lavoro in base agli artt. 10 e 11 del d.P.R. n. 1124 del 1965 ricade nella competenza funzionale ed inderogabile del Giudice del lavoro, rilevabile anche d’ufficio dal giudice, sostiene che la decisione impugnata ha erroneamente affermato che ‹‹l’eccezione riguardante il rito utilizzato è stata svolta dalla NO s.p.a. soltanto nel giudizio di appello senza che, poi, in sede di conclusioni sia stata svolta alcuna eccezione ed avanzata alcuna richiesta...››. Il motivo è infondato. Con l'azione di regresso ex artt. 10 e 11 del t.u. n. 1124 del 1965, agendo contro il datore di lavoro che debba rispondere penalmente delle lesioni o che sia civilmente responsabile dell'operato di un soggetto del quale sia accertata con sentenza la responsabilità, l’AI fa valere in giudizio un proprio diritto che origina dal rapporto assicurativo, così che la qualificazione della domanda come azione di surroga determina la competenza del giudice civile, mentre l'inquadramento della stessa entro l'azione di regresso radica la competenza del giudice del lavoro (Cass., sez.
6 - L, 12/11/2019, n. 29219). 7 Come rilevato dalla Corte d’appello, nel caso in esame sono state proposte domande connesse assoggettate a riti diversi e, precisamente, azione di risarcimento avanzata dalla TE, assoggettata al rito ordinario, da un lato, ed azione di regresso dell’AI, assoggettata al rito del lavoro, dall’altra, sicché il rito del lavoro avrebbe dovuto prevalere su quello ordinario. L’eccezione concernente il rito da applicare, in ragione della connessione, in quanto pacificamente sollevata solo nel giudizio di appello, è stata tardivamente introdotta, prevedendo il secondo comma dell’art. 40 cod. proc. civ. che essa non possa essere sollevata dalle parti, né rilevata dal giudice, dopo la prima udienza, e che la rimessione non può essere ordinata quando lo stato della causa principale o preventivamente proposta non consenta la esauriente trattazione e decisione delle cause connesse. Peraltro, la doglianza relativa all'erroneità del rito adottato va per altro verso disattesa, perché, secondo l'orientamento della giurisprudenza di questa Corte, che va in questa sede ribadito, l'omesso mutamento del rito (da quello speciale del lavoro a quello ordinario e viceversa) non determina l'inesistenza o la nullità della sentenza ma assume rilevanza invalidante soltanto se la parte che se ne dolga in sede di impugnazione indichi lo specifico pregiudizio processuale concretamente derivatole dalla mancata adozione del rito diverso, quali una precisa e apprezzabile lesione del diritto di difesa, del contraddittorio e, in generale, delle prerogative processuali protette della parte (Cass., sez. 3, 05/07/2019, n. 18048; Cass., sez. 3, 27/01/2015, n. 1448; Cass. sez. 3, 18/07/2008, n. 19942); ma siffatte specifiche censure non risulta siano state, nella specie, proposte. 4. Con il quarto motivo la ricorrente censura la decisione impugnata per ‹‹violazione o falsa applicazione degli artt. 10, 11 e 112 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nonché degli artt. 1310 e 2935 cod. civ., in 8 relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello respinto l’eccezione sollevata da NO s.p.a. di prescrizione dell’azione di regresso proposta dall’AI››. Assume che risulta documentalmente dimostrato che l’AI ha provveduto alla costituzione della rendita a favore dei beneficiari superstiti del IC con decorrenza 5 aprile 2006 e che prima dell’intervento in giudizio l’ente previdenziale non ha mai richiesto il rimborso di quanto versato, con la conseguenza che l’azione di regresso esperita risulta prescritta per decorso del termine triennale previsto dall’art. 112 t.u. n. 1124/1965. Addebita, inoltre, alla Corte territoriale di non avere considerato che la società ricorrente non ha partecipato come responsabile civile al procedimento penale instauratosi a carico di CO PE NO, quale datore di lavoro, con la conseguenza che l’effetto interruttivo verificatosi nei confronti di quest’ultimo non può ad essa estendersi. La censura è infondata. A mente dell'art. 112 invocato: ‹‹Il giudizio civile di cui all'art. 11 non può istituirsi dopo trascorsi tre anni dalla sentenza penale che ha dichiarato di non doversi procedere per le cause indicate nello stesso articolo. L'azione di regresso di cui all'art. 11 si prescrive in ogni caso nel termine di tre anni dal giorno nel quale la sentenza penale é divenuta irrevocabile››. Secondo l'interpretazione di questa Corte, nel caso di instaurazione del processo penale, è pacifico che il dies a quo del termine di prescrizione triennale dell'azione di regresso da parte dell'ente assicuratore, vada individuato nella data della irrevocabilità della sentenza penale (tra le molte, Cass., sez. L, 03/03/2016, n. 4225; Cass., sez. L, 12/10/2022, n. 29755), a nulla rilevando che la società sia rimasta estranea al procedimento penale, considerato che, in caso di infortunio sul lavoro subito da un lavoratore, ai fini dell'azione di 9 regresso da parte dell'AI non può essere considerato terzo, in quanto interno al rischio aziendale, il dipendente dell'imprenditore, né tanto meno il legale rappresentante di una società di persone o di capitali, il quale è legato alla società dal rapporto organico;
ne consegue che non solo l'istituto assicuratore può agire contro il legale rappresentante con azione di regresso, ma altresì che il procedimento penale contro il legale rappresentante produce effetti anche ai fini della decorrenza della prescrizione o della decadenza dell'azione di regresso verso la società datrice di lavoro, anche quando questa non sia stata citata nel processo come responsabile civile (Cass., sez. L, 16/05/2006, n. 11426). 5. Conclusivamente, il ricorso proposto nei confronti dell’AI deve essere rigettato. Le spese del presente giudizio, nel rapporto processuale tra la ricorrente e l’AI, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere limitatamente al rapporto processuale instauratosi tra la ricorrente e PA TE, in proprio e nella qualità di esercente la potestà genitoriale sul figlio minore DA IC, e GI IC e compensa integralmente tra le predette parti le spese di lite del presente giudizio di legittimità. Rigetta il ricorso proposto dalla ricorrente nei confronti dell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro e condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell’AI, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 7.260,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. 10 Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile
- controricorrente -
e nei confronti di FALLIMENTO ITALSERV S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del Curatore
- intimato -
avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia n. 103/2020 depositata in data 4 febbraio 2020 udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 febbraio 2023 dal Consigliere dott.ssa Pasqualina Anna Piera Condello lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, dott. Stanislao De Matteis, che ha chiesto il rigetto del ricorso 3 FATTI DI CAUSA 1. PA TE, in proprio e nella qualità di esercente la potestà genitoriale sui figli minori GI IC e DA IC, convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Terni, la NO Impianti S.p.a. per ottenere la condanna al risarcimento di tutti i danni subiti a seguito dell'infortunio mortale occorso al convivente more uxorio, FR IC, in data 4 aprile 2006. Si costituì in giudizio la società convenuta che chiese di chiamare in causa il Fallimento di Italserv s.r.l., per l'accertamento della responsabilità esclusiva di quest’ultimo o, quanto meno, per l'individuazione delle relative quote di corresponsabilità, ed evidenziò che il medesimo Tribunale di Terni, con sentenza n. 715/2011, passata in giudicato, aveva dichiarato improcedibile la domanda proposta dalla TE nei confronti del Fallimento Italserv S.r.l. Il Fallimento della Italserv s.r.l. non si costituì; intervenne nel giudizio l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro al fine di ottenere la condanna della società convenuta al rimborso dell'intero ammontare delle prestazioni erogate agli aventi diritto per l'infortunio mortale occorso ad FR IC. Il Tribunale di Terni, con sentenza n. 44/2016, ritenuto ammissibile l'intervento dell'AI, dichiarò inammissibili le domande attoree e improcedibile la domanda proposta dalla NO Impianti s.p.a. nei confronti del Fallimento Italserserv S.r.l. in liquidazione. 2. La sentenza è stata impugnata, con autonomi atti di appello, dall’AI e da PA TE dinanzi alla Corte di appello di Perugia, che, riuniti i procedimenti, con sentenza non definitiva n. 463/18, in accoglimento dei gravami proposti e in riforma dell'appellata sentenza, ha dichiarato la responsabilità della NO Impianti s.p.a. per aver causato la morte di FR IC. Con separata ordinanza, rimessa 4 la causa sul ruolo al fine di decidere in ordine alle domande di risarcimento del danno, la Corte territoriale ha disposto c.t.u. e, all’esito, con sentenza definitiva n. 103/2020, ha condannato la NO Impianti s.p.a. a pagare in favore dell’AI l’importo di euro 293.870,47, oltre rivalutazione ed interessi;
ha condannato la NO s.p.a. a pagare in favore della TE la somma di euro 9.181,17 all’attualità, oltre rivalutazione ed interessi sulla somma devalutata al tempo dell’infortunio e rivalutata di anno in anno fino alla sentenza;
ha condannato la NO s.p.a. a pagare in favore della TE, in proprio e quale genitore esercente la responsabilità genitoriale sui figli: a titolo di danno da perdita parentale, la somma di euro 200.000,00 ciascuno, importo da cui doveva essere detratto quello di euro 153.333,00 quale acconto già percepito, oltre interessi;
a titolo di danno patrimoniale, la ulteriore somma di euro 547.171,20, dalla quale doveva essere detratto l’ammontare della indennità già pagata dall’AI, pari all’importo di euro 293.870,47, oltre interessi;
ha, infine, condannato la NO s.p.a. al pagamento delle spese di lite in favore delle controparti. 3. NO s.p.a. (già NO Impianti s.p.a.) propone ricorso per la cassazione della suddetta decisione, sulla base di sei motivi. Resistono con controricorso PA TE, in proprio e quale genitore esercente la potestà genitoriale sul figlio minore DA IC, e GI IC. L’AI resiste con autonomo controricorso. Il Fallimento della Italserv s.r.l. non ha svolto attività difensiva in questa sede. 4. Per la trattazione del ricorso è stata fissata l’udienza pubblica del 9 febbraio 2023, che ha avuto luogo in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, in legge 18 dicembre 2020 n. 176, come 5 successivamente prorogato dall'art. 6, comma 1, lett. a), n. 1), del decreto-legge 10 aprile 2021 n. 44, convertito con modificazioni in legge 28 maggio 2021 n. 76, nonché dall'art. 7, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105 e dall’art. 8, comma 8, del decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato conclusioni scritte. In prossimità dell’udienza pubblica la ricorrente ha depositato memoria illustrativa, con la quale ha rinunciato ai motivi di ricorso nn. 1, 2, 5 e 6 relativi alla posizione di PA TE, in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sul figlio minore DA IC, e di GI IC. PA TE, in proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore DA IC, e GI IC hanno depositato atto di adesione alla rinuncia della NO s.r.l. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. In via preliminare, deve darsi atto che, con la memoria illustrativa, la società ricorrente ha rinunciato ai motivi di ricorso nn. 1, 2, 5 e 6, che si riferiscono alla posizione di PA TE, in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sul figlio minore DA IC, e di GI IC. La rinuncia è stata accettata dalle parti controricorrenti. A tanto consegue che deve essere dichiarata cessata la materia del contendere limitatamente al rapporto processuale instauratosi tra la ricorrente e PA TE, in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sul figlio minore DA IC, e GI IC. Le spese di lite, in conformità alla richiesta congiunta delle parti, 6 devono essere integralmente compensate tra le parti. 2. Restano da esaminare il terzo ed il quarto motivo di ricorso attinenti alla posizione dell’AI. 3. Con il terzo motivo si denuncia ‹‹falsa applicazione degli artt. 40, 409, 442 e 444 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 2 e n. 4 cod. proc. civ., per avere la Corte d’Appello, in violazione dei criteri di competenza funzionale e del principio dell’obbligatorietà del rito, respinto l’eccezione sollevata da NO s.p.a. di improcedibilità della domanda di regresso proposta dall’AI davanti al Giudice in sede ordinaria››. La ricorrente, premettendo che, in materia di infortuni sul lavoro, l’azione di regresso esperita dall’AI nei confronti del datore di lavoro in base agli artt. 10 e 11 del d.P.R. n. 1124 del 1965 ricade nella competenza funzionale ed inderogabile del Giudice del lavoro, rilevabile anche d’ufficio dal giudice, sostiene che la decisione impugnata ha erroneamente affermato che ‹‹l’eccezione riguardante il rito utilizzato è stata svolta dalla NO s.p.a. soltanto nel giudizio di appello senza che, poi, in sede di conclusioni sia stata svolta alcuna eccezione ed avanzata alcuna richiesta...››. Il motivo è infondato. Con l'azione di regresso ex artt. 10 e 11 del t.u. n. 1124 del 1965, agendo contro il datore di lavoro che debba rispondere penalmente delle lesioni o che sia civilmente responsabile dell'operato di un soggetto del quale sia accertata con sentenza la responsabilità, l’AI fa valere in giudizio un proprio diritto che origina dal rapporto assicurativo, così che la qualificazione della domanda come azione di surroga determina la competenza del giudice civile, mentre l'inquadramento della stessa entro l'azione di regresso radica la competenza del giudice del lavoro (Cass., sez.
6 - L, 12/11/2019, n. 29219). 7 Come rilevato dalla Corte d’appello, nel caso in esame sono state proposte domande connesse assoggettate a riti diversi e, precisamente, azione di risarcimento avanzata dalla TE, assoggettata al rito ordinario, da un lato, ed azione di regresso dell’AI, assoggettata al rito del lavoro, dall’altra, sicché il rito del lavoro avrebbe dovuto prevalere su quello ordinario. L’eccezione concernente il rito da applicare, in ragione della connessione, in quanto pacificamente sollevata solo nel giudizio di appello, è stata tardivamente introdotta, prevedendo il secondo comma dell’art. 40 cod. proc. civ. che essa non possa essere sollevata dalle parti, né rilevata dal giudice, dopo la prima udienza, e che la rimessione non può essere ordinata quando lo stato della causa principale o preventivamente proposta non consenta la esauriente trattazione e decisione delle cause connesse. Peraltro, la doglianza relativa all'erroneità del rito adottato va per altro verso disattesa, perché, secondo l'orientamento della giurisprudenza di questa Corte, che va in questa sede ribadito, l'omesso mutamento del rito (da quello speciale del lavoro a quello ordinario e viceversa) non determina l'inesistenza o la nullità della sentenza ma assume rilevanza invalidante soltanto se la parte che se ne dolga in sede di impugnazione indichi lo specifico pregiudizio processuale concretamente derivatole dalla mancata adozione del rito diverso, quali una precisa e apprezzabile lesione del diritto di difesa, del contraddittorio e, in generale, delle prerogative processuali protette della parte (Cass., sez. 3, 05/07/2019, n. 18048; Cass., sez. 3, 27/01/2015, n. 1448; Cass. sez. 3, 18/07/2008, n. 19942); ma siffatte specifiche censure non risulta siano state, nella specie, proposte. 4. Con il quarto motivo la ricorrente censura la decisione impugnata per ‹‹violazione o falsa applicazione degli artt. 10, 11 e 112 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nonché degli artt. 1310 e 2935 cod. civ., in 8 relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello respinto l’eccezione sollevata da NO s.p.a. di prescrizione dell’azione di regresso proposta dall’AI››. Assume che risulta documentalmente dimostrato che l’AI ha provveduto alla costituzione della rendita a favore dei beneficiari superstiti del IC con decorrenza 5 aprile 2006 e che prima dell’intervento in giudizio l’ente previdenziale non ha mai richiesto il rimborso di quanto versato, con la conseguenza che l’azione di regresso esperita risulta prescritta per decorso del termine triennale previsto dall’art. 112 t.u. n. 1124/1965. Addebita, inoltre, alla Corte territoriale di non avere considerato che la società ricorrente non ha partecipato come responsabile civile al procedimento penale instauratosi a carico di CO PE NO, quale datore di lavoro, con la conseguenza che l’effetto interruttivo verificatosi nei confronti di quest’ultimo non può ad essa estendersi. La censura è infondata. A mente dell'art. 112 invocato: ‹‹Il giudizio civile di cui all'art. 11 non può istituirsi dopo trascorsi tre anni dalla sentenza penale che ha dichiarato di non doversi procedere per le cause indicate nello stesso articolo. L'azione di regresso di cui all'art. 11 si prescrive in ogni caso nel termine di tre anni dal giorno nel quale la sentenza penale é divenuta irrevocabile››. Secondo l'interpretazione di questa Corte, nel caso di instaurazione del processo penale, è pacifico che il dies a quo del termine di prescrizione triennale dell'azione di regresso da parte dell'ente assicuratore, vada individuato nella data della irrevocabilità della sentenza penale (tra le molte, Cass., sez. L, 03/03/2016, n. 4225; Cass., sez. L, 12/10/2022, n. 29755), a nulla rilevando che la società sia rimasta estranea al procedimento penale, considerato che, in caso di infortunio sul lavoro subito da un lavoratore, ai fini dell'azione di 9 regresso da parte dell'AI non può essere considerato terzo, in quanto interno al rischio aziendale, il dipendente dell'imprenditore, né tanto meno il legale rappresentante di una società di persone o di capitali, il quale è legato alla società dal rapporto organico;
ne consegue che non solo l'istituto assicuratore può agire contro il legale rappresentante con azione di regresso, ma altresì che il procedimento penale contro il legale rappresentante produce effetti anche ai fini della decorrenza della prescrizione o della decadenza dell'azione di regresso verso la società datrice di lavoro, anche quando questa non sia stata citata nel processo come responsabile civile (Cass., sez. L, 16/05/2006, n. 11426). 5. Conclusivamente, il ricorso proposto nei confronti dell’AI deve essere rigettato. Le spese del presente giudizio, nel rapporto processuale tra la ricorrente e l’AI, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere limitatamente al rapporto processuale instauratosi tra la ricorrente e PA TE, in proprio e nella qualità di esercente la potestà genitoriale sul figlio minore DA IC, e GI IC e compensa integralmente tra le predette parti le spese di lite del presente giudizio di legittimità. Rigetta il ricorso proposto dalla ricorrente nei confronti dell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro e condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell’AI, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 7.260,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. 10 Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile