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Sentenza 15 gennaio 2024
Sentenza 15 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/01/2024, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2024 |
Testo completo
N. 4556 /2022 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Julie Martini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) ed (C.F. C.F._2 Parte_3
) rappresentati e difesi dagli avv.ti RUSSI GIUSEPPE e C.F._3
VESCOVINI ALBERTO presso lo studio dei quali in Milano alla via Fontana n.2, ha eletto domicilio come da procura in atti
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
- RESISTENTE CONTUMACE-
E contro
(C.F. ) rappresentata e difesa dagli avv.ti CP_2 P.IVA_2
Otello Bigolin e Leonardo Favaro presso lo studio dei quali in Castelfranco
Veneto alla Piazza della Serenissima n.20, hanno eletto domicilio, come da procura in atti
- RESISTENTE -
Oggetto: retribuzione
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
* RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorsi depositati separatamente in data 24.5.2022, e successivamente riuniti,
i ricorrenti , e Parte_4 Parte_2 Parte_3
convenivano in giudizio avanti al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro –
[...]
al fine di veder riconosciuto il loro diritto a percepire le Controparte_3
retribuzioni dovute, in particolare, per il mese di settembre Parte_4
2021, per il saldo della retribuzione di agosto 2021 e per il Parte_2
pagamento delle retribuzioni di luglio, settembre, ottobre e novembre 2021 e per le retribuzioni maturate dal 5.3.2021 al 30.9.2021 Parte_3
detratti gli importi percepiti e maturati, per tale lavoratore, anche a titolo di lavoro straordinario notturno e diurno, per ratei di 13° e 14° mensilità, per ferie, per permessi rol e per festività calcolati sulla base delle disposizioni del CCNL
. Organizzazione_1
I ricorrenti hanno agito sia nei confronti del datore di lavoro CP_3
sia nei confronti della società in via solidale ex
[...] Controparte_2
art. 29 L. 276/2003, assumendo di aver lavorato sempre presso il magazzino di quest'ultima sito in Colturano (MI) via Fabrizio de Andrè n. 3, con condanna al pagamento in favore di dell'importo lordo di euro 2.137,83 di Parte_4 cui euro 78,77 a titolo di TFR, di dell'importo netto di euro Parte_2
717,83 per agosto 2021 e dell'importo lordo di euro 3.933,45 di cui euro 146,72 a titolo di TFR come retribuzioni di luglio, settembre, ottobre e novembre 2021 e in favore di dell'importo complessivo lordo di euro Parte_3
6.157,54 di cui euro 821,18 a titolo di TFR per i titoli di cui sopra. Con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
La , pur regolarmente convenuta in giudizio, non si è Controparte_3
costituita, ne è stata pertanto dichiarata la contumacia.
La regolarmente costituitasi in causa, ha contestato le Controparte_2 avverse pretese in fatto ed in diritto, chiedendo l'integrale rigetto dei ricorsi riuniti.
Il Giudice, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione e ammesse le prove orali sull'adibizione dei ricorrenti all'appalto presso il magazzino
[...]
[...] Org_2
[...]
[...]
[...] di Colturano, ha fissato per discussione l'udienza dell'11.1.2024,
[...] all'esito della quale la causa è stata decisa come da dispositivo, indicando in sessanta giorni il termine per il deposito della motivazione.
*
Il ricorrente ha dedotto di essere stato assunto alle dipendenze Parte_1
Con della cooperativa (cfr. visura camerale, Doc. 1 ric.) con inquadramento di operaio 5° livello CCNL Autotrasporto merci dal 4.3.2021 al 3.12.2021, come risulta da: Comunicazione di proroga del 30.7.2021 (Doc. 3 ric.); Comunicazione di proroga del 17.9.2021 (Doc. 4 ric.); Busta paga settembre 2021 (Doc. 5 ric.) e di essere rimasto creditore dell'importo di cui al cedolino paga per il mese di settembre 2021, per l'importo lordo di € 2.137,83 (di cui € 78,77 per TFR) corrispondenti alla somma netta di € 1.931,00.
Il ricorrente ha dedotto di essere stato assunto alle dipendenze Persona_1
Con della convenuta con inquadramento di operaio 6° livello CCNL Autotrasporto merci dall'1.7.2021 al 31.12.2021, come risulta da: Comunicazione di assunzione del 25.7.2021 (Doc. 6 ric.); Comunicazione di proroga del 17.9.2021 (Doc. 7 ric.);
Buste paga mesi agosto – ottobre 2021 (Doc. 8 ric.); di aver percepito unicamente
€ 1.000,00, a titolo di acconto sulle spettanze di cui al mese di agosto 2021, di essere quindi ancora creditore dell'importo netto di € 717,83 a saldo delle spettanze di cui al mese di agosto 2021; di non aver ricevuto nulla per le spettanze di cui ai cedolini paga per i mesi di settembre 2021 (€ lordi 1.725,44, di cui €
64.11 per TFR ) e di ottobre 2021 (€ lordi 1.513,00 di cui € 82,61 per TFR); e di aver prestato servizio per la convenuta anche nel corso dei mesi di luglio 2021 e novembre 2021, senza ricevere i cedolini paga né alcun compenso. In particolare, il ricorrente ha dedotto di aver lavorato secondo i seguenti orari di lavoro per il mese di luglio 2021 - 24/7/2021: dalle 14.00 alle 21.00 (7 ore); - 25/7/2021: dalle
07.00 alle 14.00 (7 ore); - 25/7/2021: dalle 20.00 alle 03.00 (7 ore); - 28/7/2021: dalle 04.00 alle 12.00 (8 ore); - 28/7/2021: dalle 20.00 alle 03.00 (7 ore); -
30/7/2021: dalle 20.00 alle 03.00 (7 ore); - 31/7/2021: dalle 14.00 alle 21.00 (7 ore), per un totale di complessive 50 ore e sulla base della retribuzione oraria di €
8,53 indicata nella busta paga di agosto 2021, per le 50 ore di servizio prestate nel
3 mese di luglio 2021 il ricorrente è rimasto creditore dell'importo lordo di €
426,55. ha dedotto altresì di aver lavorato nel mese di novembre 2021 per Pt_2
complessive 31 ore, - 7/11/2021: dalle 04.00 alle 12.00 (8 ore); - 13/11/2021: dalle 13.00 alle 21.00 (8 ore); - 19/11/2021: dalle 20.00 alle 03.00 (7 ore); -
20/11/2021: dalle 13.00 alle 21.00 (8 ore) e che sulla base della retribuzione oraria di € 8,66 indicata nella busta paga di ottobre 2021, per le 31 ore di servizio prestate nel mese di novembre 2021 il ricorrente è rimasto creditore dell'importo lordo di € 268,46.
Il ricorrente ha quindi chiesto la condanna della società al Parte_2 pagamento dell'importo netto di € 717,83 (saldo buste paga agosto 2021) e dell'importo lordo di € 3.933,45 (di cui € 146,72 per TFR) come retribuzione per i mesi di luglio, settembre, ottobre e novembre 2021.
Il ricorrente ha dedotto anche lui di essere stato assunto alle Parte_3
Con dipendenze della cooperativa con inquadramento di operaio 5° livello CCNL
Autotrasporto merci dal 5.3.2021 al 30.9.2021 come risulta dalla comunicazione di proroga del 30.7.2021 (Doc. 3 ric.); di aver sempre osservato un orario di 9 ore al giorno su 4 giorni la settimana su due turni dalle 19.00 alle 4.00 e dalle 4.00 alle 14.00; di aver goduto di tre settimane di ferie ad agosto 2021 e di non aver mai ricevuto i cedolini paga lamenta altresì di aver ricevuto unicamente il pagamento degli importi di euro 1.700 netti per luglio 2021, euro 2.024 netti per agosto 2021 ed euro 2.100 netti per settembre 2021. Ha lamentato di non aver ricevuto il pagamento integrale delle retribuzioni maturate dal 5.3.2021 al
30.9.2021 che, già detratti gli importi percepiti, ammonta alla somma complessiva di euro 6.157,54 a titolo d retribuzione ordinaria ed anche a titolo di lavoro straordinario notturno e diurno, per ratei di 13° e 14° mensilità, per ferie, per permessi rol e per festività calcolati sulla base delle disposizioni del CCNL
Autotrasporto merci e logistica.
Tutti i ricorrenti hanno dedotto di aver prestato attività lavorativa in via esclusiva e continuativa presso il magazzino della in Colturano (MI) Controparte_2
via Fabrizio de Andrè n. 3.
I ricorrenti hanno quindi concluso come in atti.
4 *
Il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
Giova ricordare che, secondo l'insegnamento ormai consolidato della Suprema
Corte in materia di azione di adempimento contrattuale esperita ex art. 1453 c.c., quale quella oggi in decisione, insegnamento consacrato nella nota pronunzia resa dalle Sezioni Unite n. 13533/2001 (cui si è uniformata tutta la giurisprudenza successiva: cfr. a tal proposito Cass. n. 3373/2010), “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza,
o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (cfr. anche
Cass. n. 6205/2010).
In questo senso, l'attore ha l'onere di provare esclusivamente il titolo e la sopravvenuta scadenza dell'obbligazione (di pagamento), asseritamente rimasta inadempiuta, e di allegare (meramente) il fatto dell'altrui inadempimento, incombendo poi sulla controparte l'onere di eccepire (e dimostrare) eventuali fatti
5 impeditivi, estintivi o modificativi dell'obbligazione in discorso.
Gli oneri di dimostrazione gravanti sugli attori hanno incontrato sufficiente ed integrale soddisfazione per i ricorrenti e sulla scorta della Pt_4 Pt_2
documentazione versata in atti, tra cui le comunicazioni di proroga dei contratti di lavoro, le buste paga e, il nonché anche Organizzazione_3
sulla base delle prove testimoniali che hanno confermato che i ricorrenti hanno lavorato, seppur nei termini poi meglio precisati, presso il magazzino di
[...]
in Colturano. CP_2
Con La cooperativa , alla quale spettava di dar prova di eventuali fatti impeditivi, estintivi o modificativi della prestazione oggetto di controversia, non vi ha provveduto, anzi, nel rimanere contumace, non ha evidentemente assolto al proprio onere.
Neppure la convenuta ha dimostrato la intervenuta Controparte_2
estinzione delle pretese creditorie dei ricorrenti.
Infatti, per il ricorrente a fronte della busta paga di settembre 2021 per Pt_4
la somma lorda di euro 2.137,83 pari al netto di euro 1.931,00 (doc. 5 ric.) la società ha depositato il doc. 2 che tuttavia non dà prova dell'avvenuto pagamento Con da parte di dell'importo preteso in quanto il doc. 2 rappresenta unicamente la conferma di una prenotazione di bonifico per l'importo di euro 1.931,00 EUR ma manca la dimostrazione dell'effettivo addebito di detto importo.
Anche per il ricorrente lo stesso ha dimostrato con le buste paga prodotte Pt_2
in atti (doc. 8 ric.) e sulla base dei conteggi elaborati dal ricorrente per le retribuzioni di luglio e novembre 2021, che tengono conto di 50 ore lavorate per il mese di luglio 2021 e di 31 ore lavorate nel mese di novembre 2021, da riconoscersi in quanto comunque inferiori rispetto al tempo parziale di 20 ore settimanali per il quale il lavoratore risulta assunto (doc. 7 ric.), gli va riconosciuta la somma lorda di euro 3.933,45, di cui euro 146,72 per TFR (doc. 5 ric.) oltre alla somma netta di euro 717,83 per il saldo della retribuzione di agosto 2021.
Di contro, la convenuta a prodotto il doc. 3 che indica solo Controparte_2
un dettaglio movimento per euro 1.460,00 con la generica causale “stipendio a dref dal quale non solo non è possibile effettuare la corretta Pt_2
6 imputazione del preteso pagamento ma neppure vi è evidenza nel documento del soggetto che avrebbe disposto tale movimento.
Quanto poi al ricorrente allo stesso va riconosciuto un Parte_3
importo inferiore rispetto a quello preteso, infatti, le prove testimoniali assunte non hanno dato conferma degli orari di lavoro dedotti in ricorso, sicché la maggiorazione per il lavoro straordinario notturno (50%) e diurno (30%) non può essergli riconosciuta. Sicché dall'importo complessivo richiesto di euro 13.658,10 andrà detratto, oltre che il percepito di euro 8.321,74 anche l'importo di euro
753,17 per straordinario diurno e euro 896,62 per straordinario notturno. Il ricorrente avrà diritto quindi all'importo lordo di euro 4.507,75 di cui euro 821,18
a titolo di TFR.
*
Va rigettata la domanda di condanna proposta nei confronti della CP_2
x art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003.
[...]
La società convenuta si è difesa evidenziando di non aver mai intrattenuto alcun rapporto negoziale e di non aver mai stipulato alcun contratto di appalto con la
, datrice di lavoro dei ricorrenti. CP_3
ha dichiarato e provato documentalmente di aver affidato i Controparte_2 servizi di facchinaggio e movimentazione merce all'interno del magazzino di
Colturano Via Fabrizio De Andrè n. 3 al (doc. 1 resistente) Controparte_4
che nel 2021 li aveva gestiti attraverso la cooperativa consorziata Org_4
la quale, solo per picchi di lavoro relativi allo smistamento del pesce si avvaleva della collaborazione di (cap. 2 e 3 memoria). Parte_5
Dette circostanze hanno trovato pieno riscontro nelle prove testimoniali assunte.
Il teste ha riferito: Testimone_1
Io lavoro per la dal 2006 ad oggi, conosco , Pt_6 Parte_1 [...]
, perché venivano a lavorare saltuariamente nel Pt_2 Parte_3 deposito di Colturano, deposito di MEDSEALOG, io andavo spesso presso il deposito perché ero il preposto di per la parte operativa nella gestione dei depositi che Pt_6 ha e mi recavo lì a controllore l'operatività della piattaforma. Il deposito Pt_6 lavorava prevalentemente nelle giornate di mercoledì e domenica e quindi io, dal 2021 che abbiamo preso l'appalto da MEDSEALOG mi recavo presso il deposito quasi tutti i mercoledì e le domeniche salvo casi di assenza mia o di impedimento. Io i ricorrenti li vedevo quasi sempre. Io andavo di regola la mattina presto 5/6 fino alle 14.00, che era la fase principale, poi il deposito lavorava anche durante gli altri giorni della settimana ma
7 con una percentuale di maestranze occupate nei restanti giorni pari a circa 15% rispetto Per_ a quelle impiegate il mercoledì e la domenica. Saltuariamente contattavo , preposto Co di , per le maestranze in caso di picchi di lavoro anticipati rispetto alle giornate di Co mercoledì o domenica, oltre a a fare preparazione di bancali c'era anche un'altra società che operava su altri clienti o sulla fase di carico e scarico. Io sapevo che Co
, , erano assunti dalla Parte_1 Parte_2 Parte_3 perché l'avevo contattata io e mi avevano dato la disponibilità di usufruire Parte_5 dei loro dipendenti nelle giornate di picco di lavoro, loro mi davano una certa flessibilità avendo anche tanti altri cantieri. Non so se , , Parte_1 Parte_2
lavorassero anche in altri cantieri, ma presumo di sì perché dalle Parte_3 buste paga mi accorgevo che rispetto alle ore che facevano da noi gli importi in busta paga erano più consistenti. Io mi interfacciavo con il preposto GM che faceva di nome Per_
e avevamo stabilito delle produttività ed in base al fabbisogno di cui avevamo necessità, poi era lui a determinare quante persone mandare e gli orari. Pt_1
, , che potevano iniziare al sabato
[...] Parte_2 Pt_3 Parte_7 alle 14.00 o alle 20 oppure alle 7.00 di mattina della domenica, per lavorare circa 6/7 ore, poi avevamo il mercoledì mattina alle 7.00, ogni tanto il martedì sera, rarissimo al martedì pomeriggio ADR avv. Vescovini viene mostrato al teste il doc. 6 allegato al ricorso RG n. 4557/2022 il teste riferisce: si lo ricordo l'ho mandata io ADR avv. Favaro: i ricorrenti non svolgevano attività di trasporto presso il deposito Colturano per conto di So che uno di loro , non ha lavorato ad Parte_8 Parte_3 agosto 2021 e lo so perché io avevo un controllo degli accessi allo stabilimento e lui ricordo non ci fosse. Gli altri potevano esserci, ricordo che loro a fine luglio agosto Co erano venuti da me per un ritardo nel pagamento da parte di , poi a settembre li ho Co incontrati tutti e tre per fargli vedere i bonifici che mi aveva mandato , loro poi non Co mi hanno più detto nulla, ed ad ottobre ho interrotto i rapporti con e quindi i lavoratori l'ultimo mese che hanno lavorato è stato ottobre 2021 poi non sono più entrati al deposito. Non ricordo se abbia o meno lavorato ad Aprile 2021 Pt_3
Il teste ha riferito: Testimone_2
Io sono dipendente da MEDSEALOG dalla sua costituzione, mi sembra dal 2020 con ruolo di responsabile generale di tutte le attività, personale, sicurezza, supervisiono un po' tutto. , , li conosco, li Parte_1 Parte_2 Parte_3 ho visti quando facevo i giri di controllo al deposito di Colturano, fino al 2021 / 2022 andavo spesso circa una o due volte a settimana, generalmente andavo nei giorni di picco, il mercoledì e domenica, a volte anche in altri giorni. Io andavo in qualsiasi orario, giorno, notte, pomeriggio, sera. , , Parte_1 Parte_2 [...]
non so nello specifico che orari facessero, ma nelle pattuizioni, so che Parte_3 Co era un servizio che offriva la e che doveva essere svolto nelle giornate di picco, so che dovevano essere impiegati per un paio di giorni alla settimana, raramente ed in casi eccezionali potevano lavorare anche un terzo giorno. Gli orari non li seguivo io, seguivo un po' gli accordi e le condizioni, potevano iniziare a lavorare alle 7/8 oppure altro turno alle 14.00, se si anticipava la domanda di picco potevano iniziare alle 21.00 del giorno precedente a quello di picco, in caso di anticipi merci. So che loro potevano essere impiegati per non più di 7/8 ore. So che uno dei tre almeno un paio di mesi non ha lavorato nel 2021 e lo so perché mi era stato comunicato in quanto durante uno dei miei giri non l'avevo visto, un mese mi sembra che fosse estate e fine estate e l'altro un po' prima. , , che Parte_1 Parte_2 Parte_9Co Co lavoravano per la e so che la aveva anche altri cantieri, uno era a Org_5 Bernate, ed altri anche in zona Lombardia e Alessandria, presumo che i ricorrenti
8 venissero mandati anche presso altri cantieri però non ne sono certo. Non mi occupavo Co di chiedere io le maestranze alla . Presso il deposito di Colturano c'erano anche la cooperativa che forniva maestranze per stessa attività però era distinta per Org_6 Co clienti, era stata inserita questa per sopperire ai momenti di picco, perché nella nostra attività se il mercoledì e domenica servono ad esempio 100 persone gli altri giorni ne servivano 30. ADR avv. Vescovini: nell'ambito dei miei giri di controllo i ricorrenti a volte li vedevo a volte no, non posso dirli di averli visti sempre ogni volta che facevo i Co giri di controllo. La nel periodo iniziale presumo inviasse anche altri lavoratori ma non me ne occupavo io. inviava nei due giorni di picco circa 90/100 persone e Org_6 gli altri giorni 20/30 persone. ADR avv. Favaro: tutte le società che ho detto ci fornivano
i servizi in forza di contratti
Il teste ha dichiarato: Testimone_3
Sono dipendente di MEDSEALOG dal luglio 2021 ed ancora ad oggi con il ruolo di gestione del traffico e trasporto della merce, ed opero fisicamente presso il deposito di
Colturano. Io lavoro più o meno tutti i giorni, solo il venerdì non vado perché è il mio giorno di riposo. E faccio orario che indicativamente va dalle 7 fino a circa le 16/18.
, , li conosco, li ho visti Parte_1 Parte_2 Parte_3 lavorare in magazzino a Colturano, nelle giornate di picco, il mercoledì e la domenica, io li vedevo di giorno, non saprei dire l'orario preciso, so che lavoravano per la società Co Per
con cui io avevo contatti tramite il responsabile , e vedevo che operavano all'interno nel magazzino. Può darsi che lavorassero qualche volta anche il sabato, però non ricordo. Mi ricordo che uno dei tre, si è assentato per due lunghi periodi, di un mesetto circa, mi sono accorto perché non l'avevo visto per un periodo, credo per periodo estivo e l'altro non ricordo. A fornire i lavoratori c'era anche che Org_6Co Per_ dava la maggior parte delle maestranze. So che aveva altri cantieri me lo disse tipo uno a Bernate, , e lui mi diceva che aveva tanta disponibilità di persone Org_5 perché aveva tanti cantieri con picchi in giorni diversi dai nostri ed anche perché Co soprattutto all'inizio ci mandava persone diverse a lavorare. ADR avv. Vescovini: Co c'è stato un incontro a settembre coi ricorrenti nel quale si sono lamentati che la non li aveva pagati e mi avevano mostrato un cedolino con importi alti rispetto alle ore che lavoravano da noi, per cui ho ipotizzato che venissero impiegati anche presso altri cantieri. , , non si Parte_1 Parte_2 Parte_3 occupavano di trasporti e lo so perché me ne occupo io e sono servizi che diamo a autotrasportatori terzi
Tenuto conto che è emerso che i ricorrenti lavoravano effettivamente solo per poche giornate, non più di due o tre volte a settimana, presso il magazzino di non è dimostrato il requisito della stabile, continuativa ed Controparte_2
esclusiva adibizione dei ricorrenti all'appalto, requisito richiesto per la piena operatività del disposto di cui all'art. 29 d.lgs. 276/2003, come modificato dal d.l.
n. 25/2017, nei confronti della Controparte_2
Neppure è possibile una condanna anche solo parziale di er Controparte_2
le retribuzioni spettanti ai ricorrenti in relazione ai giorni effettivamente lavorati
9 nei mesi rivendicati tenuto conto che gli stessi non hanno dato prova dell'orario di lavoro svolto, non è chiaro infatti né è emerso dall'istruttoria quali fossero i turni di lavoro e le fasce orarie in cui i ricorrenti avrebbero via via prestato la loro attività, anzi tutti i testi si sono limitati a riferire che i ricorrenti lavoravano in media dalle 6 alle 8 ore al giorno ed unicamente nei giorni di picco di lavoro, il mercoledì e la domenica. Il che impedisce di poter correttamente calcolare gli importi ad essi spettanti in relazione alle eventuali maggiorazioni per lavoro notturno o diurno.
Per tali ragioni la domanda di condanna proposta nei confronti della
[...]
ex art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003 non può essere accolta e va CP_2
integralmente rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza per mentre Controparte_5
vengono compensate tra i ricorrenti e la convenuta Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna al pagamento in favore del ricorrente Controparte_3
dell'importo lordo di euro 2.137,83 (di cui € 78,77 per TFR) Parte_1
corrispondenti al netto di euro 1.931,00; nonché al pagamento in favore del ricorrente dell'importo netto di euro 717,83 oltre all'importo Parte_2 lordo di euro 3.933,45 (di cui € 146,72 per TFR); ed al pagamento in favore del ricorrente dell'importo lordo di euro 4.507,75 di cui euro Parte_3
821,18 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo;
- rigetta nel resto il ricorso;
- condanna al pagamento in favore dei ricorrenti delle Controparte_3
spese processuali che determina in euro 2.800,00 per compensi di avvocato oltre spese generali, IVA, CPA da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.;
- compensa le spese di lite tra i ricorrenti e la Controparte_2
Indica in sessanta giorni il termine per il deposito della motivazione.
10 Così deciso in Milano, in data 11 gennaio 2024.
11
Il Giudice del lavoro
Julie Martini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Julie Martini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) ed (C.F. C.F._2 Parte_3
) rappresentati e difesi dagli avv.ti RUSSI GIUSEPPE e C.F._3
VESCOVINI ALBERTO presso lo studio dei quali in Milano alla via Fontana n.2, ha eletto domicilio come da procura in atti
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
- RESISTENTE CONTUMACE-
E contro
(C.F. ) rappresentata e difesa dagli avv.ti CP_2 P.IVA_2
Otello Bigolin e Leonardo Favaro presso lo studio dei quali in Castelfranco
Veneto alla Piazza della Serenissima n.20, hanno eletto domicilio, come da procura in atti
- RESISTENTE -
Oggetto: retribuzione
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
* RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorsi depositati separatamente in data 24.5.2022, e successivamente riuniti,
i ricorrenti , e Parte_4 Parte_2 Parte_3
convenivano in giudizio avanti al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro –
[...]
al fine di veder riconosciuto il loro diritto a percepire le Controparte_3
retribuzioni dovute, in particolare, per il mese di settembre Parte_4
2021, per il saldo della retribuzione di agosto 2021 e per il Parte_2
pagamento delle retribuzioni di luglio, settembre, ottobre e novembre 2021 e per le retribuzioni maturate dal 5.3.2021 al 30.9.2021 Parte_3
detratti gli importi percepiti e maturati, per tale lavoratore, anche a titolo di lavoro straordinario notturno e diurno, per ratei di 13° e 14° mensilità, per ferie, per permessi rol e per festività calcolati sulla base delle disposizioni del CCNL
. Organizzazione_1
I ricorrenti hanno agito sia nei confronti del datore di lavoro CP_3
sia nei confronti della società in via solidale ex
[...] Controparte_2
art. 29 L. 276/2003, assumendo di aver lavorato sempre presso il magazzino di quest'ultima sito in Colturano (MI) via Fabrizio de Andrè n. 3, con condanna al pagamento in favore di dell'importo lordo di euro 2.137,83 di Parte_4 cui euro 78,77 a titolo di TFR, di dell'importo netto di euro Parte_2
717,83 per agosto 2021 e dell'importo lordo di euro 3.933,45 di cui euro 146,72 a titolo di TFR come retribuzioni di luglio, settembre, ottobre e novembre 2021 e in favore di dell'importo complessivo lordo di euro Parte_3
6.157,54 di cui euro 821,18 a titolo di TFR per i titoli di cui sopra. Con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
La , pur regolarmente convenuta in giudizio, non si è Controparte_3
costituita, ne è stata pertanto dichiarata la contumacia.
La regolarmente costituitasi in causa, ha contestato le Controparte_2 avverse pretese in fatto ed in diritto, chiedendo l'integrale rigetto dei ricorsi riuniti.
Il Giudice, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione e ammesse le prove orali sull'adibizione dei ricorrenti all'appalto presso il magazzino
[...]
[...] Org_2
[...]
[...]
[...] di Colturano, ha fissato per discussione l'udienza dell'11.1.2024,
[...] all'esito della quale la causa è stata decisa come da dispositivo, indicando in sessanta giorni il termine per il deposito della motivazione.
*
Il ricorrente ha dedotto di essere stato assunto alle dipendenze Parte_1
Con della cooperativa (cfr. visura camerale, Doc. 1 ric.) con inquadramento di operaio 5° livello CCNL Autotrasporto merci dal 4.3.2021 al 3.12.2021, come risulta da: Comunicazione di proroga del 30.7.2021 (Doc. 3 ric.); Comunicazione di proroga del 17.9.2021 (Doc. 4 ric.); Busta paga settembre 2021 (Doc. 5 ric.) e di essere rimasto creditore dell'importo di cui al cedolino paga per il mese di settembre 2021, per l'importo lordo di € 2.137,83 (di cui € 78,77 per TFR) corrispondenti alla somma netta di € 1.931,00.
Il ricorrente ha dedotto di essere stato assunto alle dipendenze Persona_1
Con della convenuta con inquadramento di operaio 6° livello CCNL Autotrasporto merci dall'1.7.2021 al 31.12.2021, come risulta da: Comunicazione di assunzione del 25.7.2021 (Doc. 6 ric.); Comunicazione di proroga del 17.9.2021 (Doc. 7 ric.);
Buste paga mesi agosto – ottobre 2021 (Doc. 8 ric.); di aver percepito unicamente
€ 1.000,00, a titolo di acconto sulle spettanze di cui al mese di agosto 2021, di essere quindi ancora creditore dell'importo netto di € 717,83 a saldo delle spettanze di cui al mese di agosto 2021; di non aver ricevuto nulla per le spettanze di cui ai cedolini paga per i mesi di settembre 2021 (€ lordi 1.725,44, di cui €
64.11 per TFR ) e di ottobre 2021 (€ lordi 1.513,00 di cui € 82,61 per TFR); e di aver prestato servizio per la convenuta anche nel corso dei mesi di luglio 2021 e novembre 2021, senza ricevere i cedolini paga né alcun compenso. In particolare, il ricorrente ha dedotto di aver lavorato secondo i seguenti orari di lavoro per il mese di luglio 2021 - 24/7/2021: dalle 14.00 alle 21.00 (7 ore); - 25/7/2021: dalle
07.00 alle 14.00 (7 ore); - 25/7/2021: dalle 20.00 alle 03.00 (7 ore); - 28/7/2021: dalle 04.00 alle 12.00 (8 ore); - 28/7/2021: dalle 20.00 alle 03.00 (7 ore); -
30/7/2021: dalle 20.00 alle 03.00 (7 ore); - 31/7/2021: dalle 14.00 alle 21.00 (7 ore), per un totale di complessive 50 ore e sulla base della retribuzione oraria di €
8,53 indicata nella busta paga di agosto 2021, per le 50 ore di servizio prestate nel
3 mese di luglio 2021 il ricorrente è rimasto creditore dell'importo lordo di €
426,55. ha dedotto altresì di aver lavorato nel mese di novembre 2021 per Pt_2
complessive 31 ore, - 7/11/2021: dalle 04.00 alle 12.00 (8 ore); - 13/11/2021: dalle 13.00 alle 21.00 (8 ore); - 19/11/2021: dalle 20.00 alle 03.00 (7 ore); -
20/11/2021: dalle 13.00 alle 21.00 (8 ore) e che sulla base della retribuzione oraria di € 8,66 indicata nella busta paga di ottobre 2021, per le 31 ore di servizio prestate nel mese di novembre 2021 il ricorrente è rimasto creditore dell'importo lordo di € 268,46.
Il ricorrente ha quindi chiesto la condanna della società al Parte_2 pagamento dell'importo netto di € 717,83 (saldo buste paga agosto 2021) e dell'importo lordo di € 3.933,45 (di cui € 146,72 per TFR) come retribuzione per i mesi di luglio, settembre, ottobre e novembre 2021.
Il ricorrente ha dedotto anche lui di essere stato assunto alle Parte_3
Con dipendenze della cooperativa con inquadramento di operaio 5° livello CCNL
Autotrasporto merci dal 5.3.2021 al 30.9.2021 come risulta dalla comunicazione di proroga del 30.7.2021 (Doc. 3 ric.); di aver sempre osservato un orario di 9 ore al giorno su 4 giorni la settimana su due turni dalle 19.00 alle 4.00 e dalle 4.00 alle 14.00; di aver goduto di tre settimane di ferie ad agosto 2021 e di non aver mai ricevuto i cedolini paga lamenta altresì di aver ricevuto unicamente il pagamento degli importi di euro 1.700 netti per luglio 2021, euro 2.024 netti per agosto 2021 ed euro 2.100 netti per settembre 2021. Ha lamentato di non aver ricevuto il pagamento integrale delle retribuzioni maturate dal 5.3.2021 al
30.9.2021 che, già detratti gli importi percepiti, ammonta alla somma complessiva di euro 6.157,54 a titolo d retribuzione ordinaria ed anche a titolo di lavoro straordinario notturno e diurno, per ratei di 13° e 14° mensilità, per ferie, per permessi rol e per festività calcolati sulla base delle disposizioni del CCNL
Autotrasporto merci e logistica.
Tutti i ricorrenti hanno dedotto di aver prestato attività lavorativa in via esclusiva e continuativa presso il magazzino della in Colturano (MI) Controparte_2
via Fabrizio de Andrè n. 3.
I ricorrenti hanno quindi concluso come in atti.
4 *
Il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
Giova ricordare che, secondo l'insegnamento ormai consolidato della Suprema
Corte in materia di azione di adempimento contrattuale esperita ex art. 1453 c.c., quale quella oggi in decisione, insegnamento consacrato nella nota pronunzia resa dalle Sezioni Unite n. 13533/2001 (cui si è uniformata tutta la giurisprudenza successiva: cfr. a tal proposito Cass. n. 3373/2010), “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza,
o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (cfr. anche
Cass. n. 6205/2010).
In questo senso, l'attore ha l'onere di provare esclusivamente il titolo e la sopravvenuta scadenza dell'obbligazione (di pagamento), asseritamente rimasta inadempiuta, e di allegare (meramente) il fatto dell'altrui inadempimento, incombendo poi sulla controparte l'onere di eccepire (e dimostrare) eventuali fatti
5 impeditivi, estintivi o modificativi dell'obbligazione in discorso.
Gli oneri di dimostrazione gravanti sugli attori hanno incontrato sufficiente ed integrale soddisfazione per i ricorrenti e sulla scorta della Pt_4 Pt_2
documentazione versata in atti, tra cui le comunicazioni di proroga dei contratti di lavoro, le buste paga e, il nonché anche Organizzazione_3
sulla base delle prove testimoniali che hanno confermato che i ricorrenti hanno lavorato, seppur nei termini poi meglio precisati, presso il magazzino di
[...]
in Colturano. CP_2
Con La cooperativa , alla quale spettava di dar prova di eventuali fatti impeditivi, estintivi o modificativi della prestazione oggetto di controversia, non vi ha provveduto, anzi, nel rimanere contumace, non ha evidentemente assolto al proprio onere.
Neppure la convenuta ha dimostrato la intervenuta Controparte_2
estinzione delle pretese creditorie dei ricorrenti.
Infatti, per il ricorrente a fronte della busta paga di settembre 2021 per Pt_4
la somma lorda di euro 2.137,83 pari al netto di euro 1.931,00 (doc. 5 ric.) la società ha depositato il doc. 2 che tuttavia non dà prova dell'avvenuto pagamento Con da parte di dell'importo preteso in quanto il doc. 2 rappresenta unicamente la conferma di una prenotazione di bonifico per l'importo di euro 1.931,00 EUR ma manca la dimostrazione dell'effettivo addebito di detto importo.
Anche per il ricorrente lo stesso ha dimostrato con le buste paga prodotte Pt_2
in atti (doc. 8 ric.) e sulla base dei conteggi elaborati dal ricorrente per le retribuzioni di luglio e novembre 2021, che tengono conto di 50 ore lavorate per il mese di luglio 2021 e di 31 ore lavorate nel mese di novembre 2021, da riconoscersi in quanto comunque inferiori rispetto al tempo parziale di 20 ore settimanali per il quale il lavoratore risulta assunto (doc. 7 ric.), gli va riconosciuta la somma lorda di euro 3.933,45, di cui euro 146,72 per TFR (doc. 5 ric.) oltre alla somma netta di euro 717,83 per il saldo della retribuzione di agosto 2021.
Di contro, la convenuta a prodotto il doc. 3 che indica solo Controparte_2
un dettaglio movimento per euro 1.460,00 con la generica causale “stipendio a dref dal quale non solo non è possibile effettuare la corretta Pt_2
6 imputazione del preteso pagamento ma neppure vi è evidenza nel documento del soggetto che avrebbe disposto tale movimento.
Quanto poi al ricorrente allo stesso va riconosciuto un Parte_3
importo inferiore rispetto a quello preteso, infatti, le prove testimoniali assunte non hanno dato conferma degli orari di lavoro dedotti in ricorso, sicché la maggiorazione per il lavoro straordinario notturno (50%) e diurno (30%) non può essergli riconosciuta. Sicché dall'importo complessivo richiesto di euro 13.658,10 andrà detratto, oltre che il percepito di euro 8.321,74 anche l'importo di euro
753,17 per straordinario diurno e euro 896,62 per straordinario notturno. Il ricorrente avrà diritto quindi all'importo lordo di euro 4.507,75 di cui euro 821,18
a titolo di TFR.
*
Va rigettata la domanda di condanna proposta nei confronti della CP_2
x art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003.
[...]
La società convenuta si è difesa evidenziando di non aver mai intrattenuto alcun rapporto negoziale e di non aver mai stipulato alcun contratto di appalto con la
, datrice di lavoro dei ricorrenti. CP_3
ha dichiarato e provato documentalmente di aver affidato i Controparte_2 servizi di facchinaggio e movimentazione merce all'interno del magazzino di
Colturano Via Fabrizio De Andrè n. 3 al (doc. 1 resistente) Controparte_4
che nel 2021 li aveva gestiti attraverso la cooperativa consorziata Org_4
la quale, solo per picchi di lavoro relativi allo smistamento del pesce si avvaleva della collaborazione di (cap. 2 e 3 memoria). Parte_5
Dette circostanze hanno trovato pieno riscontro nelle prove testimoniali assunte.
Il teste ha riferito: Testimone_1
Io lavoro per la dal 2006 ad oggi, conosco , Pt_6 Parte_1 [...]
, perché venivano a lavorare saltuariamente nel Pt_2 Parte_3 deposito di Colturano, deposito di MEDSEALOG, io andavo spesso presso il deposito perché ero il preposto di per la parte operativa nella gestione dei depositi che Pt_6 ha e mi recavo lì a controllore l'operatività della piattaforma. Il deposito Pt_6 lavorava prevalentemente nelle giornate di mercoledì e domenica e quindi io, dal 2021 che abbiamo preso l'appalto da MEDSEALOG mi recavo presso il deposito quasi tutti i mercoledì e le domeniche salvo casi di assenza mia o di impedimento. Io i ricorrenti li vedevo quasi sempre. Io andavo di regola la mattina presto 5/6 fino alle 14.00, che era la fase principale, poi il deposito lavorava anche durante gli altri giorni della settimana ma
7 con una percentuale di maestranze occupate nei restanti giorni pari a circa 15% rispetto Per_ a quelle impiegate il mercoledì e la domenica. Saltuariamente contattavo , preposto Co di , per le maestranze in caso di picchi di lavoro anticipati rispetto alle giornate di Co mercoledì o domenica, oltre a a fare preparazione di bancali c'era anche un'altra società che operava su altri clienti o sulla fase di carico e scarico. Io sapevo che Co
, , erano assunti dalla Parte_1 Parte_2 Parte_3 perché l'avevo contattata io e mi avevano dato la disponibilità di usufruire Parte_5 dei loro dipendenti nelle giornate di picco di lavoro, loro mi davano una certa flessibilità avendo anche tanti altri cantieri. Non so se , , Parte_1 Parte_2
lavorassero anche in altri cantieri, ma presumo di sì perché dalle Parte_3 buste paga mi accorgevo che rispetto alle ore che facevano da noi gli importi in busta paga erano più consistenti. Io mi interfacciavo con il preposto GM che faceva di nome Per_
e avevamo stabilito delle produttività ed in base al fabbisogno di cui avevamo necessità, poi era lui a determinare quante persone mandare e gli orari. Pt_1
, , che potevano iniziare al sabato
[...] Parte_2 Pt_3 Parte_7 alle 14.00 o alle 20 oppure alle 7.00 di mattina della domenica, per lavorare circa 6/7 ore, poi avevamo il mercoledì mattina alle 7.00, ogni tanto il martedì sera, rarissimo al martedì pomeriggio ADR avv. Vescovini viene mostrato al teste il doc. 6 allegato al ricorso RG n. 4557/2022 il teste riferisce: si lo ricordo l'ho mandata io ADR avv. Favaro: i ricorrenti non svolgevano attività di trasporto presso il deposito Colturano per conto di So che uno di loro , non ha lavorato ad Parte_8 Parte_3 agosto 2021 e lo so perché io avevo un controllo degli accessi allo stabilimento e lui ricordo non ci fosse. Gli altri potevano esserci, ricordo che loro a fine luglio agosto Co erano venuti da me per un ritardo nel pagamento da parte di , poi a settembre li ho Co incontrati tutti e tre per fargli vedere i bonifici che mi aveva mandato , loro poi non Co mi hanno più detto nulla, ed ad ottobre ho interrotto i rapporti con e quindi i lavoratori l'ultimo mese che hanno lavorato è stato ottobre 2021 poi non sono più entrati al deposito. Non ricordo se abbia o meno lavorato ad Aprile 2021 Pt_3
Il teste ha riferito: Testimone_2
Io sono dipendente da MEDSEALOG dalla sua costituzione, mi sembra dal 2020 con ruolo di responsabile generale di tutte le attività, personale, sicurezza, supervisiono un po' tutto. , , li conosco, li Parte_1 Parte_2 Parte_3 ho visti quando facevo i giri di controllo al deposito di Colturano, fino al 2021 / 2022 andavo spesso circa una o due volte a settimana, generalmente andavo nei giorni di picco, il mercoledì e domenica, a volte anche in altri giorni. Io andavo in qualsiasi orario, giorno, notte, pomeriggio, sera. , , Parte_1 Parte_2 [...]
non so nello specifico che orari facessero, ma nelle pattuizioni, so che Parte_3 Co era un servizio che offriva la e che doveva essere svolto nelle giornate di picco, so che dovevano essere impiegati per un paio di giorni alla settimana, raramente ed in casi eccezionali potevano lavorare anche un terzo giorno. Gli orari non li seguivo io, seguivo un po' gli accordi e le condizioni, potevano iniziare a lavorare alle 7/8 oppure altro turno alle 14.00, se si anticipava la domanda di picco potevano iniziare alle 21.00 del giorno precedente a quello di picco, in caso di anticipi merci. So che loro potevano essere impiegati per non più di 7/8 ore. So che uno dei tre almeno un paio di mesi non ha lavorato nel 2021 e lo so perché mi era stato comunicato in quanto durante uno dei miei giri non l'avevo visto, un mese mi sembra che fosse estate e fine estate e l'altro un po' prima. , , che Parte_1 Parte_2 Parte_9Co Co lavoravano per la e so che la aveva anche altri cantieri, uno era a Org_5 Bernate, ed altri anche in zona Lombardia e Alessandria, presumo che i ricorrenti
8 venissero mandati anche presso altri cantieri però non ne sono certo. Non mi occupavo Co di chiedere io le maestranze alla . Presso il deposito di Colturano c'erano anche la cooperativa che forniva maestranze per stessa attività però era distinta per Org_6 Co clienti, era stata inserita questa per sopperire ai momenti di picco, perché nella nostra attività se il mercoledì e domenica servono ad esempio 100 persone gli altri giorni ne servivano 30. ADR avv. Vescovini: nell'ambito dei miei giri di controllo i ricorrenti a volte li vedevo a volte no, non posso dirli di averli visti sempre ogni volta che facevo i Co giri di controllo. La nel periodo iniziale presumo inviasse anche altri lavoratori ma non me ne occupavo io. inviava nei due giorni di picco circa 90/100 persone e Org_6 gli altri giorni 20/30 persone. ADR avv. Favaro: tutte le società che ho detto ci fornivano
i servizi in forza di contratti
Il teste ha dichiarato: Testimone_3
Sono dipendente di MEDSEALOG dal luglio 2021 ed ancora ad oggi con il ruolo di gestione del traffico e trasporto della merce, ed opero fisicamente presso il deposito di
Colturano. Io lavoro più o meno tutti i giorni, solo il venerdì non vado perché è il mio giorno di riposo. E faccio orario che indicativamente va dalle 7 fino a circa le 16/18.
, , li conosco, li ho visti Parte_1 Parte_2 Parte_3 lavorare in magazzino a Colturano, nelle giornate di picco, il mercoledì e la domenica, io li vedevo di giorno, non saprei dire l'orario preciso, so che lavoravano per la società Co Per
con cui io avevo contatti tramite il responsabile , e vedevo che operavano all'interno nel magazzino. Può darsi che lavorassero qualche volta anche il sabato, però non ricordo. Mi ricordo che uno dei tre, si è assentato per due lunghi periodi, di un mesetto circa, mi sono accorto perché non l'avevo visto per un periodo, credo per periodo estivo e l'altro non ricordo. A fornire i lavoratori c'era anche che Org_6Co Per_ dava la maggior parte delle maestranze. So che aveva altri cantieri me lo disse tipo uno a Bernate, , e lui mi diceva che aveva tanta disponibilità di persone Org_5 perché aveva tanti cantieri con picchi in giorni diversi dai nostri ed anche perché Co soprattutto all'inizio ci mandava persone diverse a lavorare. ADR avv. Vescovini: Co c'è stato un incontro a settembre coi ricorrenti nel quale si sono lamentati che la non li aveva pagati e mi avevano mostrato un cedolino con importi alti rispetto alle ore che lavoravano da noi, per cui ho ipotizzato che venissero impiegati anche presso altri cantieri. , , non si Parte_1 Parte_2 Parte_3 occupavano di trasporti e lo so perché me ne occupo io e sono servizi che diamo a autotrasportatori terzi
Tenuto conto che è emerso che i ricorrenti lavoravano effettivamente solo per poche giornate, non più di due o tre volte a settimana, presso il magazzino di non è dimostrato il requisito della stabile, continuativa ed Controparte_2
esclusiva adibizione dei ricorrenti all'appalto, requisito richiesto per la piena operatività del disposto di cui all'art. 29 d.lgs. 276/2003, come modificato dal d.l.
n. 25/2017, nei confronti della Controparte_2
Neppure è possibile una condanna anche solo parziale di er Controparte_2
le retribuzioni spettanti ai ricorrenti in relazione ai giorni effettivamente lavorati
9 nei mesi rivendicati tenuto conto che gli stessi non hanno dato prova dell'orario di lavoro svolto, non è chiaro infatti né è emerso dall'istruttoria quali fossero i turni di lavoro e le fasce orarie in cui i ricorrenti avrebbero via via prestato la loro attività, anzi tutti i testi si sono limitati a riferire che i ricorrenti lavoravano in media dalle 6 alle 8 ore al giorno ed unicamente nei giorni di picco di lavoro, il mercoledì e la domenica. Il che impedisce di poter correttamente calcolare gli importi ad essi spettanti in relazione alle eventuali maggiorazioni per lavoro notturno o diurno.
Per tali ragioni la domanda di condanna proposta nei confronti della
[...]
ex art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003 non può essere accolta e va CP_2
integralmente rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza per mentre Controparte_5
vengono compensate tra i ricorrenti e la convenuta Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna al pagamento in favore del ricorrente Controparte_3
dell'importo lordo di euro 2.137,83 (di cui € 78,77 per TFR) Parte_1
corrispondenti al netto di euro 1.931,00; nonché al pagamento in favore del ricorrente dell'importo netto di euro 717,83 oltre all'importo Parte_2 lordo di euro 3.933,45 (di cui € 146,72 per TFR); ed al pagamento in favore del ricorrente dell'importo lordo di euro 4.507,75 di cui euro Parte_3
821,18 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo;
- rigetta nel resto il ricorso;
- condanna al pagamento in favore dei ricorrenti delle Controparte_3
spese processuali che determina in euro 2.800,00 per compensi di avvocato oltre spese generali, IVA, CPA da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.;
- compensa le spese di lite tra i ricorrenti e la Controparte_2
Indica in sessanta giorni il termine per il deposito della motivazione.
10 Così deciso in Milano, in data 11 gennaio 2024.
11
Il Giudice del lavoro
Julie Martini