TRIB
Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 18/04/2025, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
UDIENZA DEL 9.7.2024 N. 1162/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA SEZIONE CIVILE
***** in composizione monocratica in persona del dott. Emanuele CROCI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia di primo grado promossa da
(P. IVA ) in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore con gli avv.ti F. Alberto Tedeschi e Mattia Amadei PEC Email_1
Email_2
- ATTORE RICORRENTE - contro
a socio unico (C.F. E P.IVA ), in persona del legale CP_1 P.IVA_2 ro tempore, con gli avv.ti Bice Morett ozzi PEC
[...]
Email_3
- CONVENUTO -
Oggetto: appalto – altre ipotesi FATTO E DIRITTO
I. Conclusioni delle parti
1.1. Parte attrice:
NEL MERITO
1. dichiarare il contratto di appalto inter partes per cui è causa (quale che ne sarà ritenuta la natura giuridica) sottoscritto con il 07/11/2017, risolto per inadempimento ex art. 1454 CC;
CP_1
2. in subordine, risolverlo per grave inadempimento della convenuta per le ragioni in atti;
CP_1
3. ritenere del tutto illegittimo anche il comportamento di ccessivo alla consegna dei CP_1 macchinari, e ritenuta la responsabilità della convenuta, per le causali in atti e per quanto risulterà in
pagina 1 di 26 corso di causa, condannare la stessa ex artt. 1458 CC e 1453 CC sia alle restituzioni delle somme corrisposte, sia al ristoro dei danni conseguenti e diretti derivati dall'inadempimento, relativi alla perdita sia del credito d'imposta, sia del c.d. “iperammortamento”; il tutto, oltre le spese sostenute nella vana fase di installazione per la somma di € 363.391,18=, oltre gli accessori di legge, ovvero per quell'altra somma, maggiore o minore, che verrà ritenuta in Giustizia, anche equitativamente;
4. Condannare la stessa al risarcimento dei danni verso l'attore, patrimoniali e non patrimoniali, per le seguenti causali: a) per il maggior prezzo che è stata costretta a pagare per acquistare una macchina Pt_1 funzionante sul serio: la etichettatrice RO è costata € 315.000 oltre IVA (doc. 59) e la nuova capsulatrice NO € 58.000 oltre IVA (doc. 60). Il maggior prezzo versato è stato dunque pari ad € 202.280, oltre IVA, a cui va aggiunto il costo per l'allestimento della seconda linea per tenere comunque in funzione e attive le vecchie macchine di proprio in vista dell'ATP CP_1 chiesto ex adverso. Il totale delle somme a cui ha diritto, sempre con gli accessori di legge Pt_1 di cui poi si dirà, è dunque pari ad € 257.761, per quell'altra somma, maggiore o minore, che verrà ritenuta in Giustizia, anche equitativamente;
b) per la violazione dei doveri di correttezza e buona fede e solidarietà, per somma da determinarsi in corso di causa anche in via equitativa, c) per la lesione del diritto all'integrità del proprio patrimonio, per somma da determinarsi in corso di causa anche in via equitativa;
d) perlaviolazionedegliartt.2043e2059CC, per somma da determinarsi in corso di causa, anche in via equitativa;
5. condannare la convenuta a corrispondere sulle somme oggetto di pronuncia di condanna gli interessi, anche anatocistici, ex art. 1284 co. 4 CC, oltre il maggior danno da rivalutazione monetaria;
6. ritenuta ingiustificata e contraria a buona fede la mancata partecipazione al procedimento di mediazione di cui si è detto in fatto, condannare la convenuta alla refusione delle spese sostenute per il procedimento di mediazione (salva ogni ulteriore conseguenziale e relativa pronuncia);
7. vittoria di spese ed onorari.
******
Parte convenuta:
“Piaccia al Tribunale di Mantova, reiectis adversis, così giudicare: In via preliminare: dichiarare la società decaduta dall'azione di garanzia Controparte_2
e, in ogni caso, dichi i nei propri scritti difensivi e note di udienza, con ogni conseguenza di legge;
Nel merito accertare l'intervenuta la risoluzione del contratto di compravendita di cui alla conferma d'ordine n. CM17-078 DEL 7.11.2017 e delle condizioni generali di vendita ad esse allegate n. GV17-001 del 7.1.2017 per cui è causa, in forza della comunicazione di a CP_1 Controparte_2 effettuata in data 6.3.2020 zio
[...] 05 comparsa costituzione e leggasi Parte Prima comparsa costituzione ), per tutti i motivi CP_1 CP_1 esposti nei propri scritti di te di udienza;
per l'effetto condannare la ricorrente , in Pt_1 Parte_1 persona del suo legale rappresentante p , in CP_1 persona del suo legale rappresentante, delle macchine oggetto di detta conferma d'ordine, assegnando termine per
pagina 2 di 26 la consegna, con diritto di di ritenere i versamenti parziali del prezzo ricevuti Controparte_3 dalla ricorrente a titolo di c chinari come contrattualmente pattuito tra le parti;
dichiarare che nulla deve alla ricorrente a qualsiasi titolo da essa richiesto, per i motivi esposti CP_1 nei propri scrit di udienza;
rigettare tutte le domande svolte dalla società ricorrente nei confronti della società a socio unico CP_1 per intervenuta decadenza e comunque per intervenuta prescrizione dell'azione, pe ei presupposti di cui all'art. 1454 c.c. invocati da controparte, nonché per insussistenza dell'invocato inadempimento ex art. 1453 c.c della convenuta, per tutti i motivi esposti nei propri scritti difensivi e note di udienza;
rigettare tutte le domande svolte dalla società attrice nei confronti della società a socio unico in CP_1 quanto destituite di qualsivoglia fondamento sia in fatto che in diritto, per tutt nei propri scritti difensivi e note di udienza;
qualora il Giudice ne ravvisasse i presupposti, condannare altresì la Controparte_2 in persona del suo legale rappresentante, ex art. 96 cpc al pagamento in favore della società
[...]
a socio unico di tutti i danni da questa subiti in conseguenza del comportamento della CP_1 ricorrente nella misura che il Giudice riterrà equa. IN VIA SUBORDINATA Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle su estese conclusioni, salvo gravame, dichiarare la società decaduta dall'azione di garanzia Controparte_2 e, in ogni caso, dichiarare prescritta la relativa azione. Per l'effetto dichiarare che nulla deve CP_1 alla ricorrente e condannare la società u estituzione Controparte_2 in favore della convenuta delle macchine per cui è causa;
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA Nella non creduta ipotesi in cui il Giudice dovesse accogliere le istanze avversarie, limitare la responsabilità di
in ragione delle penali pattuite contrattualmente ed in ogni caso condannare la ricorrente CP_1
unipersonale alla restituzione, in favore della convenuta, delle Controparte_2
*****
II. Fatto e svolgimento del processo
II.
1. A sostegno della propria azione unipersonale Controparte_2
(“ ”), società operante nel settore della produzione e vendita di prodotti alcolici, ha Pt_1 esposto di aver acquistato, per far fronte alle proprie esigenze produttive, dalla società CP_1
[... (“ ”), con cui già intratteneva rapporti commerciali, due macchine: una CP_1
“etichettatrice” e un “capsulatore”, progettate e costruite dalla seconda sulla base delle necessità produttive e delle specifiche tecniche prospettate dalla . Pt_1
II.
2. Dopo vari incontri e trattative per studiare le campionature e mettere a punto le caratteristiche tecniche delle macchine, in data 9.11.2017 le parti sottoscrivevano la conferma d'ordine numero CM17-078, datata 7.11.2017, riguardante il capsulatore L-T1 e l'etichettatrice
720-H12-CG1-SA3, per un prezzo complessivo pari a euro 170.720,00 + IVA, che si Pt_1
pagina 3 di 26 impegnava a versare con le seguenti modalità 25% + IVA all'ordine, 35% + IVA ad avviso di Co Co Co merce pronta, 20% con 60 giorni, 20% Ri. 90 giorni.
II.
3. Le macchine venivano consegnate da a in data 25.5.2018 e quindi CP_1 Pt_1 installate, su accordo delle parti, il giorno 8.10.2018.
II.4. , peraltro, riscontrava, sin dalle fasi di collaudo, malfunzionamenti nei macchinari Pt_1 forniti da , ai quali i tecnici inviati da quest'ultima, nonostante i numerosi interventi, CP_1 non riuscivano a porre rimedio.
II.
5. In data 3.12.2019 , tramite il proprio legale, diffidava a completare le Pt_1 CP_1 attività di installazione e collaudo e a eliminare i vizi riscontrati.
II.
6. replicava con il proprio legale contestando l'esistenza di vizi o di propri CP_1 inadempimenti in relazione ai macchinari forniti, e diffidava a sua volta affinché Pt_1 provvedesse al saldo del prezzo, non ancora interamente corrisposto.
II.
7. Non essendo stato raggiunto un accordo al fine di comporre la controversia, in Pt_1 data 4.3.2020 proponeva innanzi al Tribunale di Bari un procedimento ex art. 696 c.p.c. nei confronti di , conclusosi con una declaratoria di incompetenza territoriale da parte del CP_1 citato Tribunale.
II.
8. Il 5.10.2020 instaurava avanti il Tribunale di Mantova un secondo procedimento CP_1 ex art. 696 c.p.c. nei confronti di;
in tale procedimento il giudice nominava CT l'ing. Pt_1
quest'ultimo, accettato l'incarico affidatogli con i quesiti indicati, completava Persona_1 le indagini e depositava il proprio elaborato peritale definitivo in data 6.4.2021.
II.
9. Successivamente proponeva il presente giudizio nei confronti di con Pt_1 Pt_1 un ricorso a cognizione sommaria.
II.10. Il giudice fissava, per la comparizione delle parti, l'udienza dell'8.11.2022, assegnando alla società termine sino a dieci giorni prima dell'udienza per la sua comparizione. CP_1
II.11. si costituiva in giudizio, contestando le pretese azionate da e CP_1 Pt_1 proponendo domanda riconvenzionale.
II.12. In sintesi, la convenuta eccepiva preliminarmente la decadenza di dalle azioni Pt_1 contrattuali e comunque la prescrizione dei diritti dalla stessa azionati per decorso del termine;
nel merito, l'assenza di vizi nei macchinari forniti, per i quali, anzi, era l'attrice ad essersi resa inadempiente rispetto i propri obblighi di pagamento: residuando un saldo non corrisposto in pagina 4 di 26 misura superiore all'ottava parte del prezzo, , facendo valere le condizioni contrattuali, CP_1
e in particolare la riserva di proprietà e la clausola risolutiva espressa, chiedeva in via riconvenzionale la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno.
*****
II.13. Radicato il contraddittorio, all'udienza dell'8.11.2022, svoltasi mediante il deposito di note scritte, il giudice disponeva il mutamento del rito e fissava udienza ex art. 183 c.p.c. in data 13.12.2022.
II.14. In data 13.12.2022, esaminate le note di trattazione scritta depositate dalle parti, il giudice disponeva l'acquisizione al presente procedimento della procedura per ATP contraddistinta dal n. di R.G 2691/2020 e assegnava i termini ex art 183, 6° comma;
II.15. La causa veniva rinviata all'udienza del 13.06.2023.
II.16. Sciogliendo la riserva assunta all'udienza suddetta, con ordinanza del 14.06.2023, il giudice, sulla scorta delle contestazioni svolte da parte della convenuta, ammetteva un'integrazione della perizia, sempre nella persona dell'ing. Per_1
II.17. In data 13.07.2023 veniva esperito il tentativo di conciliazione fra le parti.
II.18. Non avendo avuto successo il predetto tentativo di conciliazione, il giudice, ritenuto di dover procedere con l'integrazione peritale, assegnava al CT il termine di 90 giorni per rispondere al quesito ivi formulato.
II.19. In data 18.01.2024 il CT depositava lo scritto peritale integrativo.
II.20. A scioglimento della riserva di cui all'udienza del 06.2.2024, fissava per precisazione delle conclusioni l'udienza del 09.07.2024;
II.21. In data 02.07.2024, la causa veniva assegnata a nuovo giudice.
II.22. In data 09.07.2024 depositava le proprie note scritte in sostituzione di udienza e CP_1 precisavano le conclusioni sopra formulate.
II.23. In data 19.12.2024, il giudice assegnava alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito e lo scambio delle rispettive comparse conclusionali e successive repliche.
*****
III. Ragioni della decisione
L'azione proposta da parte attrice è fondata, e pertanto deve essere accolta, mentre le domande riconvenzionali della convenuta devono essere respinte.
pagina 5 di 26 Ciò per le motivazioni e nei termini di seguito esposti.
*****
III.(a). Il rapporto contrattuale fra le parti
III.(a).
1. Come sopra anticipato, nel corso del 2017 chiese alla società , già Pt_1 CP_1 sua fornitrice, di elaborare delle offerte al fine di valutare il possibile acquisto di una nuova macchina etichettatrice e di una macchina capsulatrice.
III.(a).
2. E' provato come a tale interessamento seguì una fase di analisi e definizione delle caratteristiche tecniche e delle capacità produttive dei macchinari, che dovevano essere idonei alle esigenze produttive della . Pt_1
III.(a).
3. A tal fine vennero inviate alla fornitrice da parte della diverse campionature, Pt_1 da utilizzare ai fini della progettazione e costruzione delle macchine.
III.(a).
4. Terminata questa fase le parti sottoscrissero, in data 7.11.2017, la “conferma d'ordine n.CM17-078 rev.0”, per effetto della quale la società acquistò l'etichettatrice Pt_1 identificata con la sigla 720-H12-CG1-SA3, dotata di una stazione per l'applicazione del contrassegno di Stato con colla fredda e 3 stazioni per l'applicazione di etichette autoadesive, nonché la macchina capsulatrice modello L-T1.
III.(a).
5. Nel documento richiamato sono riportati e dettagliatamente descritti i “dati di progetto”, in quanto “indispensabili per la corretta definizione e dimensionamento delle macchine…sulla base delle campionature e informazioni tecniche ricevute”. Vengono indicati i “dati tecnici”, le “dotazioni”, i
“servizi”, la “componentistica”, le relative “quotazioni” per singoli componenti, con i prezzi finali.
III.(a).
6. Nonostante il nomen iuris utilizzato dalle parti nella citata scrittura, a parere di questo giudicante, l'accordo deve essere ricondotto nel quadro di un contratto c.d. “misto” compravendita / appalto, una fattispecie negoziale, cioè, nata dalla combinazione strutturale e funzionale di entrambe le figure tipiche disciplinate nel Codice civile.
III.(a).
7. Come noto, al fine di individuare la disciplina alla quale siano assoggettabili gli accordi rientranti nel suddetto schema, la giurisprudenza ha stabilito che “in caso di contratto misto di vendita ed appalto, al fine di stabilire la disciplina applicabile, compresa quella della garanzia per vizi, deve aversi riguardo al criterio della prevalenza causale sulla base della volontà delle parti, sicché si ha appalto quando la prestazione dell'opera ed il lavoro costituiscono lo scopo essenziale, mentre si ha compravendita
pagina 6 di 26 quando il risultato perseguito dalle parti è essenzialmente il trasferimento del bene, e la prestazione dell'opera è prevista al solo fine di assicurare l'utilità del bene ceduto”
(Cass. Sez. 2 , Ordinanza n. 17855 del 22/06/2023 (Rv. 668324 - 01).
III.(a).
8. La giurisprudenza sembra aver dunque superato il criterio correlato al mero valore della “materia” rispetto a quello del “lavoro”, favorendo un approccio ermeneutico che valorizzi l'intento pratico e i fini concretamente perseguiti dalle parti nel contesto dell'operazione economica posta in essere, ossia un approccio che guardi, in sostanza, alla c.d. causa “concreta” del negozio.
III.(a).
9. Nel caso di specie, tenendo conto della lunga fase di trattativa e di negoziazione posta in essere dalle parti al fine di determinare la tipologia e le caratteristiche tecniche dei macchinari, la circostanza che gli stessi dovessero essere progettati e realizzati “su misura” per la società richiedente, sulla base delle campionature e delle caratteristiche tecniche dalla stessa rappresentate alla propria controparte contrattuale, la complessa fase di installazione e messa a punto dei macchinari, il riferimento stesso al concetto di “collaudo”, pure contrattualmente previsto e regolato, inducono a ritenere prevalente, nel caso di specie, il profilo causale caratteristico del contratto di appalto, rispetto allo schema pur presente, della compravendita.
III.(a).
9. In tale senso depongono non solo i citati elementi contrattuali, ma anche il comportamento delle parti, sia nella fase delle trattative, sia successivamente alla conclusione del contratto, volto inequivocabilmente a far sì che le macchine fornite rispondessero adeguatamente alle necessità e alle richieste della e fossero conformi ai capitolati Pt_1 tecnici allegati al contratto.
III.(a).10. Si tratta di elementi che consentono di apprezzare l'aspetto del c.d. “facere” - ossia della realizzazione di un'opera a fronte di un progetto - ancorché servendosi di componenti, più o meno complessi, già elaborati e, in ipotesi, già confezionati in vista del loro assemblaggio e integrazione nel prodotto finito.
III.(a).11. Viene in rilievo, in altre parole, la prestazione ingegneristica, benché nell'ottica di un risultato industriale concretizzatosi nel manufatto / macchinario poi venduto al cliente.
*****
III.(b). Le eccezioni preliminari di merito della convenuta
pagina 7 di 26 III.(b).
1. Operata la qualificazione del rapporto contrattuale tra le parti nei termini sopra illustrati, va osservato come le eccezioni preliminari sollevate dalla convenuta di decadenza e prescrizione dell'azione proposta dall'attrice non siano fondate.
III.(b).
2. Ciò per almeno due ordini di ragioni.
III.(b).
3. Innanzitutto, va osservato che, dovendosi fare applicazione, in materia di garanzia per i vizi e con riferimento alle azioni connesse a tali aspetti, della disciplina in materia di appalto, i termini di decadenza e prescrizione non sono quelli regolati dall'art. 1495 c.c., bensì dall'art. 1667 c.c.: vale a dire: denunzia dei vizi e delle difformità dell'opera entro 60 giorni dalla scoperta e azione entro 2 anni dalla consegna dell'opera.
III.(b).
4. Rispetto a tali termini, nel caso di specie, è da ritersi accertato che gli stessi siano stati rispettati da , posto che le prime contestazioni circa il malfunzionamento dei Pt_1 macchinari forniti dalla risalgono già alla fase del collaudo, peraltro mai ultimato, ossia CP_1 al novembre 2018, a circa un mese dalla consegna e dall'installazione delle macchine.
III.(b).
5. Quanto alla prescrizione, essa deve ritenersi interrotta, quanto meno, per effetto dell'atto di diffida / messa in mora inviato dalla alla in data 3.12.2019, ben Pt_1 CP_1 prima dello spirare del termine biennale di prescrizione sopra ricordato. Atto a cui hanno fatto seguito i procedimenti per ATP proposti dalle parti, fino al ricorso ex art.702 bis c.p.c., che ha introdotto il presente giudizio.
******
III.(b).
6. Ciò posto, l'eccezione di parte convenuta di estinzione dei diritti azionati in questo giudizio dall'attrice per effetto di decadenza e prescrizione è da ritenersi priva di fondamento anche per la ragione che la stessa ha riconosciuto, sia tramite ripetute dichiarazioni di CP_1 scienza, sia per facta concludentia, l'esistenza dei vizi lamentati dalla nei macchinari da Pt_1 essa forniti, nonostante la stessa convenuta, nelle proprie difese, cerchi di nascondere tale circostanza parlando di imprecisate “problematiche” di funzionamento, a volte usando una terminologia oscura come “settaggio” o “regolazione continua di vari formati”, ma comunque in risposta a precise contestazioni formulate dalla sua controparte negoziale circa il funzionamento delle macchine.
III.(b).
7. E' dunque da ritenersi accertato, e nemmeno contestato, che avesse preso CP_1 atto, sin dal momento dell'installazione dei macchinari, del loro malfunzionamento e che si pagina 8 di 26 fosse fatta carico di risolverli, effettuando plurimi sopralluoghi, anche attraverso tecnici di sua fiducia.
III.(b).
8. Ciò è dimostrato non solo dalla copiosa corrispondenza prodotta, ma anche dalla mancata ultimazione del collaudo di cui dà atto anche il CT, come in seguito si avrà modo di approfondire.
III.(b).
9. Basti qui pensare alle numerose e-mail scambiate dalle parti sin dal novembre 2028 e prodotte da parte attrice sub docc. B.24, B.26, B27, B30, B31 (email di del 13.12.2018), Tes_1
B32, B33; da essi emerge come le parti fossero consapevoli dei malfunzionamenti delle macchine e stessero – all'epoca – collaborando di comune accordo per risolvere tali problematiche;
tra questa corrispondenza vi è anche la conferma di come avesse CP_1 incaricato un tecnico di fiducia, affinché intervenisse presso lo stabilimento di a Pt_1 seguito delle segnalazioni di quest'ultima.
III.(b).10. A conferma di come questa fosse la situazione venutasi a creare, si pone anche l'e- mail inviata da ad in data 13.12.2018, con cui la prima comunicava di Pt_1 CP_1 sospendere i pagamenti dei macchinari, per i motivi già segnalati. Comunicazione alla quale il legale rappresentante della società convenuta, non opponeva alcuna contestazione, Tes_1 limitandosi ad osservare che “le responsabilità non sono solo nostre”, non soltanto cioè di , e CP_1
“prendendo atto” sia della circostanza che il collaudo non fosse stato ultimato, sia della decisione Co di di non pagare l'ultima Ri. per il saldo del prezzo. Pagamento, peraltro, mai Pt_1 richiesto o sollecitato dalla convenuta fino al marzo 2020, quando peraltro il rapporto aveva ormai assunto un'evidente dimensione contenziosa, avendo essa ricevuto pochi giorni prima una diffida da parte di . Pt_1
*****
III.(b).11. Ciò premesso, è noto come in giurisprudenza sia consolidato l'indirizzo secondo cui in tema di appalto (ma analogo principio è stato sancito anche in tema di compravendita)
“l'impegno dell'appaltatore ad eliminare i vizi della cosa o dell'opera costituisce, alla stregua dei principi generali non dipendenti dalla natura del singolo contratto, fonte di un'autonoma obbligazione di "facere", la quale si affianca all'originaria obbligazione di garanzia, senza estinguerla, a meno di uno specifico accordo novativo;
tale obbligazione, pertanto, è soggetta non già ai termini di prescrizione e decadenza stabiliti per quella di garanzia,
pagina 9 di 26 ma all'ordinario termine di prescrizione decennale fissato per l'inadempimento contrattuale (Cass. Sez. 2 - ,
Sentenza n. 62 del 04/01/2018 (Rv. 646616 - 01).
III.(b).12. E' inoltre pacifico che tale riconoscimento non richieda formule solenni, ma possa avvenire anche tacitamente o per effetto di un comportamento concludente delle parti: “oltre che in forma espressa, il riconoscimento dei vizi della cosa venduta può avvenire anche tacitamente, e cioè mediante il compimento di atti incompatibili con l'intenzione di respingere la pretesa del compratore o di far valere la decadenza dal diritto alla garanzia: in particolare, ciò si verifica allorquando il venditore provveda a effettuare riparazioni a mezzo di propri tecnici, ovvero si offra di far riparare o sostituire la cosa venduta, poiché con tali comportamenti egli mostra di avere accettato la denunzia dei vizi da parte dell'acquirente senza porre alcuna questione in ordine alla sua tempestività e di avere ritenuto proprio obbligo procedere alla loro eliminazione, riconoscendo implicitamente, ma inequivocamente, che la denuncia era fondata” Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 10288 del 16/07/2002 (Rv. 555792 - 01).
III.(b).13. Si è anche osservato come “in tema di appalto, il riconoscimento da parte dell'appaltatore dei vizi e delle difformità dell'opera, agli effetti dell'art. 1667, secondo comma, cod. civ., non richiede la confessione giudiziale o stragiudiziale della sua responsabilità, né formule sacramentali e può, pertanto, manifestarsi per fatti concludenti, essendo sufficiente, affinché l'eccezione di decadenza del committente dalla garanzia per vizi possa ritenersi rinunciata e preclusa, che l'appaltatore abbia tenuto, nel corso del giudizio di primo grado, un comportamento incompatibile con la volontà di avvalersi di detta decadenza” (Cass. sez. 2, Sentenza n.
2733 del 05/02/2013 (Rv. 624876 - 01).
III.(b).14. Nel caso di specie, pertanto, alla luce di tali principi, avendo riconosciuto CP_1
l'esistenza dei vizi e cercato di porre rimedio agli stessi (come sopra evidenziato), o comunque avendo essa tenuto prima del giudizio un comportamento inequivocabilmente incompatibile con la volontà di avvalersi dell'eccezione di decadenza, la stessa non potrebbe avvalersi dei termini di prescrizione e decadenza sanciti - rispettivamente -dagli artt. 1492 e 1667 c.c., quale che sia la qualificazione giuridica degli impegni negoziali dalla medesima assunti nei confronti dell'attrice.
III.(b).15. Anche nell'ipotesi in cui, in altre parole, si volesse ricondurre il rapporto contrattuale per cui è causa alla figura della compravendita, per effetto delle citate circostanze e dei principi giurisprudenziali richiamati non sarebbero applicabili i termini di prescrizione e decadenza stabiliti dal Codice civile nelle disposizioni invocate da parte convenuta.
pagina 10 di 26 ******
III.(c). L'ATP presentato ante causam e gli esiti dello stesso
III.(c).
1. Come anticipato, le parti hanno intrapreso prima del giudizio un procedimento di accertamento tecnico preventivo, all'esito del quale il CT nominato dal Tribunale ha risposto ai quesiti formulati dal giudice nei seguenti termini.
III.(c).
2. Quesito 1:
Descriva il CT lo stato di conservazione e di uso della macchina capsulatrice numero matricola CP_1
82500200, oggetto del contratto di vendita e della macchina etichettatrice numero matricola CP_1
82500201, oggetto del contratto di vendita, estendendo la verifica anche agli accessori forniti da CP_6
[...
.(c).
3. Il CT riferisce, con riferimento alla etichettatrice, dopo averne descritto struttura e caratteristiche, che “non si evidenziato manomissioni, riparazioni o modifiche strutturali. Gli accessori sono conservati in modo corretto e non presentano usura se non quella dovuta all'uso. Gli accessori soggetti a usura, come indicato anche nel manuale di uso e manutenzione, devono essere controllati periodicamente e se necessario sostituiti. Non sono, tuttavia, indicati nel manuale i criteri che permettono di decidere la sostituzione, viene lasciata all'interpretazione dell'utente il momento della sostituzione. Tra i componenti che ora presentano una certa usura sono installati sulla incollatrice e nella stazione di stiratura delle etichette, sono compresi anche quelli recuperati da macchina usata” (pag. 16 relazione).
III.(c).
4. Con riferimento al capsulatore, il CT afferma “la macchina si trova in uno stato di conservazione più che discreto. Non si evidenziato manomissioni, riparazioni o modifiche strutturali”. Eslcude che la stessa sia stata sottoposta a interventi da parte di in quanto quest'ultima non possedeva i Pt_1 codici di accesso”.
*****
III.(c).
5. Quesito 2
“Descriva il CT la posizione della macchina capsulatrice numero matricola 82500200 e CP_1 macchina etichettatrice numero matricola 82500201, nella linea e comunque nel ciclo di CP_1 produzione esistente presso lo stabilimento di Putignano, sede della società e ne verifichi la conformità Pt_1 rispetto alla documentazione (doc. 20 a -b) evideo (doc. da 9a a 9i e da 11a a 11c) allegata al presente ricorso”.
III.(c).
6. Il CT osserva “il layout attuale rispetto a quello rappresentato nella tavola denominata doc. 20 tav1 è completamente modificato”, aggiunge che tale modifica è stata approntata da . Pt_1
pagina 11 di 26 ******
III.(c).
7. Quesito 3
“Il CT accerti se le macchine per le quali è causa (macchina capsulatrice numero matricola CP_1
82500200 e macchina etichettatrice numero matricola 82500201), rispettino i requisiti del CP_1
PIANO nazionale INDUSTRIA 4.0” 2017-2020 (L. 11 dicembre 2016, n. 232), verifichi il momento del collegamento/accoppiamento del codice IP aziendale di con il modem inserito nel PLC della Pt_1 macchina etichettatrice e dica se il codice IP sia o meno il medesimo rispetto a quello comunicato ad CP_1 al momento dell'installazione”.
III.(c).
8. Il suddetto consulente, dopo accurate analisi delle macchine e della normativa di riferimento, con riguardo così conclude alla etichettatrice: “la macchina etichettatrice non soddisfa
l'allegato I della D.M. “Requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute relativi alla progettazione e alla costruzione delle Macchine” e non soddisfa l'allegato II della D.M. “Dichiarazioni”, non può portare la marcatura CE. Pertanto, non presenta le caratteristiche previste al p.to 5), dell'allegato A della L. 11 dicembre
2016, n° 232, non possiede i requisiti del Piano Nazionale INDUSTRIA 4.0.”
III.(c).
8. Con riferimento al capsulatore, le conclusioni del medesimo sono le seguenti: “la macchina capsulatore non soddisfa i “Requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute relativi alla progettazione e alla costruzione delle Macchine” (allegato I della D.M.) e non soddisfa “Dichiarazioni”
(allegato II della D.M.), non può, quindi, portare la marcatura CE. Pertanto, non presentando le caratteristiche previste al p.to 5), dell'allegato A della L. 11 dicembre 2016, n° 232, non possiede i requisiti del Piano Nazionale INDUSTRIA 4.0.”.
*****
III.(c).10. Quesito 4
Dica il ctu se le macchine fornite da sono conformi alle caratteristiche specificate nella conferma CP_1
d'ordine (doc. 3) e nella Relazione Tecnica TR17-056 Rev 0 datata 07-11- 2017 (doc. 4) ed in particolare: - se la macchina capsulatrice è idonea a svolgere l'applicazione delle capsule a rivestimento del collo della bottiglia prima della fase di termoretrazione in fornetto, - se la macchina capsulatrice rispetta i livelli di produttività dichiarati dal costruttore, -se la macchina etichettatrice è idonea a svolgere l'applicazione delle etichette in modo centrato rispetto al logo per tutte le bottiglie campionate per la progettazione - se il sistema di visione per il corretto orientamento delle bottiglie sottoposte a processo di etichettatura svolge la funzione cui è preposto nei termini indicati nella conferma d'ordine (doc. 3) e nella Relazione Tecnica TR17-056 Rev 0 datata 07-11-
pagina 12 di 26 2017 (doc. 4), - se i contrassegni di stato vengono applicati in maniera corretta per tutte le bottiglie campionate per la progettazione, - se le telecamere di visione, dedicate ai controlli finali su etichette e contrassegni applicati, sono configurate e collocate in modo da effettuare i controlli previsti contrattualmente nei termini indicati nella conferma d'ordine (doc. 3) e nella Relazione Tecnica TR17-056 Rev 0 datata 07-11-2017 (doc. 4) e se effettuano detti controlli.
III.(c).11. Il CT dopo aver illustrato e dato conto delle indagini, delle prove tecniche e degli esperimenti compiuti, così come delle metodologie applicate, conclude nel modo seguente:
“l'analisi dei risultati delle prove evidenzia un dato importante: la macchina non è mai riuscita sia con formati da 500 ml, che da 700 ml che da 1000 ml a raggiungere il valore di targa di 10000 b/h. Il valore massimo raggiunto per pochi secondi è stato 9200 b/h. Le etichette sono apposte sulla bottiglia con frequenza in posizione errata rispetto al logo. Il sistema di visone, così come era settato durante le prove non è in grado di svolgere la funzione di corretto orientamento della bottiglia (ibidem pag. 60).
III.(c).12. Il CT prosegue osservando che “nelle condizioni di prova, i contrassegni non vengono collocati in maniera corretta su tutte le bottiglie, infatti, diverse bottiglie presentano il sigillo apposto in modo non conforme.
Sono stati rilevati anche problemi relativi alla stiratura delle etichette. Gli accessori che eseguono questo tipo di operazione vanno regolati con precisione rispetto alla bottiglia e vanno controllati per valutarne l'usura. Si rileva che il manuale d'uso non fornisce informazioni dettagliate e istruzioni per eseguire correttamente le regolazioni.
Per quanto riguarda l'usura delle parti consumabili, palette di stiratura, rulli in gomma e altri accessori il manuale non fornisce regole e criteri oggettivi per stabilire l'usura e il momento della loro sostituzione”.
III.(c).13. Con riguardo alle telecamere di visione relative al controllo delle etichette e dei contrassegni, dopo aver premesso che esse svolgono la loro funzione di deviare verso la zona scarti le bottiglie, il CT precisa: “nella prima prova effettuata le telecamere portavano in scarto un numero elevatissimo di bottiglie, questo significa che leggono, occorre controllare la configurazione verificare se la posizione è quella corretta. Durante le prove non era possibile effettuare diversi posizionamenti nè metter mano alla configurazione.
Nelle condizioni di configurazione e di posizione attuale non svolgono la loro funzione in modo soddisfacente”.
III.(c).14. Replicando alle osservazioni dell'ing. il CT sottolinea: “i filmati richiamati Per_2 dal TP ing. mostrano una produzione massima di 6000 bottiglie/ora molto lontana dal valore Per_2 massimo riportato in conferma d'ordine di 10000 bottiglie/ora”.
pagina 13 di 26 *****
III.(c).15. Quesito 6
“se il processo di installazione, avviamento e collaudo delle macchine, ed in particolare dell'etichettatrice, si è ultimato e in caso affermativo quando”
III.(c).16. Il CT osserva: “i documenti in atti non riportano nessun certificato di avvenuto collaudo. Il processo di installazione è terminato, quello di avviamento è iniziato, non può considerarsi, tuttavia, ultimato.
Infatti sono necessari interventi per portare la macchina ai valori di produzione di contratto e con affidabilità di risultati, inoltre, è indispensabile che tutta la documentazione tecnica nei formati indicati nel contratto, sia consegnata e attestata da un documento accompagnatorio e che i tecnici seguano un corso di formazione Pt_1 tecnico per un uso ottimale della macchina. Attualmente il collaudo non può considerarsi ultimato”.
******
III.(c).17. Quesito 7 se gli interventi da parte della che hanno modificato il layout iniziale e la stessa configurazione della CP_1 macchina etichettatrice, ed in particolare lo spostamento del sistema di visione per l'orientamento delle bottiglie, hanno conseguito il risultato di far centrare perfettamente il posizionamento delle etichette e la velocità di funzionamento promessa nel contratto.
III.(c).18. Il CT risponde: “le prove eseguite hanno evidenziato che le modifiche gli interventi eseguiti da
fino al giorno delle prove non hanno portato a risolvere i problemi di visione e per conseguenza i CP_1 problemi di orientamento delle bottiglie. Anche i valori di produttività non raggiungono per la macchina etichettatrice quelli indicati nel contratto.
Alle velocità mostrate nei video, 6000 bott/ora, non si è mai registrato nessun ribaltamento di bottiglie o altro inconveniente, tuttavia il valore di produttività massimo contenuto nella conferma d'ordine è di 10000 bott/ora vale a dire che il valore di 6000 bott/ora deve aumentare ancora del il 66.67%”.
******
III.(c).19. Quesito 8
“se le macchine AXTRA, ed in particolare l'etichettatrice, risultano o meno interfacciate e collegate al sistema
ERP di di cui alla posizione 109 103 della conferma d'ordine (doc. 3) a pag. 9 (“Interfacciamento Pt_1
Vs. sistema ERP ESSENZIA Industria 4.0”) e, in caso negativo, per quale ragione”.
III.(c).20. La risposta del CT è questa: “Le macchine in esame AXTRA etichettatrice e capsulatore non sono collegate al sistema ERP ESSENZIA” (ibidem pag. 71).
pagina 14 di 26 III.(c).21. In sostanza il CT conferma la sussistenza dei malfunzionamenti rilevati da e la difformità delle prestazioni delle macchine rispetto ai parametri e ai valori indicati Pt_1 nel capitolato allegato al contratto di fornitura.
III.(c).22. Occorre dare atto anche che il CT, dopo essere pervenuto a tali conclusioni, ha esaminato le considerazioni sollevate dai consulenti di parte, e in particolare dall'ing.
TP di , e all'esito del confronto con detti consulenti di parte non ha Per_2 CP_1 modificato le proprie valutazioni.
*****
III.(d). Il supplemento di CT in corso di causa
III.(d).
1. Il giudice con ordinanza del 20.07.2023 ha disposto un'integrazione della relazione elaborata nel corso dell'ATP, nominando CT il medesimo ing. il quale, accettato Per_1
l'incarico, ha depositato in data 18.1.2024 il proprio scritto.
III.(d).
2. Prima di affrontare i quesiti posti da giudice il CT premette, con riferimento alle osservazioni del TP di parte convenuta, di non capire perché quest'ultimo “si sia opposto a mettere a disposizione i documenti sopra citati”.
III.(d).
2. Il CT prosegue osservando che “questo avrebbe consentito di verificare, come deve essere, la macchina sia dal punto di vista delle tarature che dal punto di vista della manutenzione. Il Committente dichiara di non possedere i manuali poiché, secondo sua affermazione, mai ricevuti tuttavia utilizza le macchine per diversi mesi. Le macchine potevano essere presentate in una condizione ottimale e dimostrare le reali possibilità produttive. Non era assolutamente possibile effettuare alcun controllo non disponendo della documentazione tecnica a corredo delle macchine. Alcune osservazioni mosse dal titolare della ditta e dal CP_1
TP ing. riguardo componenti usurati sono state illustrate solo alla fine delle prove svolte CP_1 Per_2 nei giorni 25 e 26 gennaio 2021”.
III.(d).
2. Quindi il CT conclude: “il costruttore, se desiderava dimostrare che le sue macchine erano ben funzionanti, doveva mettere a disposizione la propria conoscenza ed esperienza per ottimizzare il funzionamento
e favorire in ogni modo risultati positivi delle prove.
III.(d).
3. Dopo aver fatto tale premessa, il CT ha esaminato i quesiti posti dal giudice, che chiedeva, in particolare:
1) se i componenti della macchina etichettatrice usurati (pagg. 10 e 11 della relazione) siano stati sostituiti da
o da e se la sostituzione possa aver inciso sulle conclusioni raggiunte dal consulente in CP_1 Pt_1
pagina 15 di 26 ordine ai quesiti sub 3 e 4, chiarendo altresì i motivi della risposta (sia affermativa, che negativa); 2) se lo spostamento delle due macchine oggetto di causa e la modifica del layout (pag. 16 della relazione) incida o meno sulle conclusioni raggiunte dal consulente in ordine ai quesiti sub 3 e 4, chiarendo altresì i motivi della risposta
(sia affermativa, che negativa)
III.(d).
4. Ad essi il CT ha risposto nei seguenti termini.
III.(d).
5. Con riguardo al quesito 1, afferma: “Al momento delle prove non vi era a disposizione il manuale di uso e manutenzione e non potevano essere note queste informazioni. Contemporaneamente il titolare della ditta costruttrice aveva categoricamente rifiutato di far pervenire una copia elettronica del CP_1 manuale al CT e il committente affermava che il manuale non era nella sua disponibilità. Pertanto le prove sono state condotte, durante i sopralluoghi relativi all'ATP del procedimento n° 2691/2020 tribunale di
Mantova, nello stato in cui si trovava la macchina in quel momento.
Sulla macchina etichettatrice non sono stati sostituiti componenti di nessun tipo. Infatti non risultano acquisti di materiale di ricambio da parte della ditta alla ditta e sia la ditta che la ditta Pt_1 CP_1 Pt_1 CP_1 hanno confermato che non hanno sostituito pezzi di alcun tipo. Le conclusioni esposte nella relazione ATP vengono confermate poiché l'elemento essenziale del quesito n° 1 è la sostituzione di elementi usurati. La sostituzione non è stata compiuta”.
III.(d).
6. Quanto al quesito 2, il CT osserva: “le due macchine “Etichettatrice” e “Capsulatrice” sono state realmente spostate. Questo evento viene confermato sia nella relazione ATP che dalla ditta ”. Pt_1
III.(d).
7. Precisa, peraltro, che il posizionamento dei macchinari è previsto dal manuale d'uso e manutenzione e che non vi sono indicazioni di operazioni riservate al costruttore: “lo spostamento delle macchine etichettatrice e capsulatore può essere eseguito da azienda specializzata seguendo le informazioni che il costruttore ha inserito nei rispettivi manuale di uso e manutenzione”.
III.(d).
8. Prosegue osservando: “Le due macchine sono state spostate e alla data dei sopralluoghi funzionavano. Le prove con i formati di contenitori disponibili hanno evidenziato diversi problemi: posizionamento e applicazione etichette e/o sigilli. I componenti in esame, quelli soggetti ad usura certamente non possono favorire il buon esito delle operazioni sopra richiamate”, e aggiunge: “tutte le operazioni di verifica portano ad un miglioramento delle prestazioni, tuttavia, rimane un punto critico che è emerso in modo chiaro nelle prove presso la ditta . Pt_1
Le prove hanno evidenziato che fino ad una produzione max di circa 8000 BPH le bottiglie riescono a percorrere il tragitto senza inconvenienti. (allegati 23-CT; 24-CT; 25-CT). I risultati non sempre
pagina 16 di 26 ottimali possono essere superati con manutenzione (sostituzione e controllo dei componenti soggetti ad usura) e pulizia scrupolose. Con velocità più elevate il sistema di trasporto denuncia dei limiti. Le prove hanno chiaramente messo in luce che a velocità elevata (9200 BPH) prossime al valore massimo 10000 BPH, i contenitori dopo pochi secondi di funzionamento ribaltano con conseguente blocco della macchina. Anche i documenti filmati (allegati 18–CT; 19–CT; 20–CT; 21–CT; 22–CT) che erano visibili al momento della stesura dell'ATP mostravano velocità massima di funzionamento di circa 6500 BPH e mai valori pari o prossimi a 10000 BPH.
Le prove hanno ad esempio fornito dati che, indipendentemente dagli scarti ottenuti con etichette collocate male o mancanti, mostrano un limite tra gli 8000 BPH e i 9200 BHP dovuti unicamente al rovesciamento del contenitore all'uscita della coclea di distanziamento e prima dell'ingresso nella stella (vedasi da pag. 50 a pag.
60 della relazione ATP). Il sistema meccanico di trasporto delle bottiglie non è in grado di sopportare una prestazione di 10000 BHP.
Il contratto prevedeva una produzione massima di 10000 BPH. Rispetto a questo valore contrattuale non vi sono documenti di accordi tra le parti per un numero inferiore né sono indicate tolleranze. Si ritiene che la macchina debba funzionare con continuità con una produzione di 10000 BPH senza scarti”.
III.(d).
9. In conclusione, il CT afferma che “le macchine sottoposte a manutenzione e pulizia come prescritto dal manuale di uso e manutenzione, riescono a migliorare le prestazioni. Il sistema di trasporto dei contenitori non sembra in grado di raggiungere le prestazioni dichiarate ma funziona egregiamente con prestazioni inferiori circa 6000 ÷ 7000 BPH, questo valore è, tuttavia, da verificare direttamente sulla macchina dopo un'accurata messa a punto di tutti gli elementi presenti sia meccanici che elettronici”.
******
III.(d).10. Dalle affermazioni sopra trascritte si evince che nella sostanza il CT, all'esito delle indagini e degli accertamenti integrativi disposti in corso di causa, ha confermato le valutazioni cui era pervenuto in sede di ATP, dando atto dei diversi problemi di funzionamento delle macchine e della notevole difformità delle prestazioni rese dalle stesse rispetto alle previsioni contrattuali.
III.(d).11. I valori di corretto funzionamento si attestano infatti molto al di sotto degli standard definiti nel capitolato.
pagina 17 di 26 III.(d).12. In sede di chiarimenti e integrazioni il CT ha inoltre ribadito che gli aspetti della sostituzione di componenti usurati e dello spostamento dei macchinari non possono aver alterato o influito sulle conclusioni cui il medesimo perito era giunto in sede di ATP.
III.(d).13. Va poi detto, al riguardo, che le attività e le valutazioni del CT risultano supportate da un'accurata raccolta di dati e informazioni, da sopralluoghi adeguati e da verifiche tecniche coerenti con l'ambito e la natura dei quesiti. Le sue conclusioni sono inoltre congruamente motivate e sono immuni da vizi logici o da incoerenze tra i passaggi motivazionali o tra essi e le risultanze fattuali emerse nel corso delle indagini peritali.
III.(d).14. Tutte le attività del CT, infine, si sono svolte nel contraddittorio con le parti e i rispettivi consulenti, e il CT ha interloquito costantemente con questi ultimi prendendo posizione in modo adeguato e specifico su tutti i punti dagli stessi sollevati.
III.(d).15. Le conclusioni del CT meritano pertanto piena condivisione da parte di questo giudicante al fine di decidere la presente controversia. Mentre le contestazioni sollevate dalla convenuta sull'operato del medesimo CT risultano del tutto pretestuose e smentite dalle analisi e dai riscontri forniti dal perito.
******
III.(e). L'inadempimento di agli obblighi e alle garanzie contrattuali CP_1
III.(e).1. In materia di appalto, la giurisprudenza ha fissato in termini precisi la ripartizione dell'onere della prova in tema di vizi, stabilendo che “in tema di garanzia per difformità e vizi nell'appalto, l'accettazione dell'opera segna il discrimine ai fini della distribuzione dell'onere della prova, nel senso che, fino a quando l'opera non sia stata espressamente o tacitamente accettata, al committente è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza dei vizi, gravando sull'appaltatore l'onere di provare di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte, mentre, una volta che l'opera sia stata positivamente verificata, anche "per facta concludentia", spetta al committente, che l'ha accettata e che ne ha la disponibilità fisica e giuridica, dimostrare l'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate” ez. 2 - , (Cass. Sentenza n.
7267 del 13/03/2023 (Rv. 667289 - 01).
III.(e).
2. La medesima giurisprudenza osserva che “è però decisivo considerare che - a prescindere dall'accettazione - ove sia stata comunque raggiunta la prova dell'esistenza dei vizi, la colpa dell'appaltatore si presume, sicché spetta a quest'ultimo in base alle regole generali sulla responsabilità del debitore (art. 1218 c.c.), non solo dimostrare di avere adoperato la diligenza e la perizia tecnica dovute, ma anche il fatto specifico, a lui
pagina 18 di 26 non imputabile, che abbia causato il difetto (cfr., in tal senso, esplicitamente, Cass. 19146/2013, pag.
15-16” (ibidem).
III.(e).
3. Ciò significa che, una volta accertata nel caso concreto l'esistenza dei difetti delle opere, la prova liberatoria compete all'appaltatore, non potendo richiedersi al committente di dimostrare che essi non siano derivanti dall'uso del bene.
III.(e).
4. La mancanza di prova – in positivo- dell'imputabilità dei vizi ad un fattore esterno alla sfera dell'appaltatore non esonera pertanto l'appaltatore da responsabilità, a maggior ragione se non è possibile stabilire che tali difetti siano imputabili alla condotta del committente.
III.(e).
5. Nel caso di specie si è accertato che i macchinari realizzati e forniti dalla convenuta alla società attrice presentassero difetti di funzionamento e difformità rispetto alle caratteristiche e alle prestazioni stabilite nel contratto, e ciò sin dal momento della loro installazione.
III.(e).
6. La convenuta non ha dato prova che tali difetti e difformità fossero riconducibili a fattori esterni o al cattivo utilizzo dei macchinari da parte dell'attrice.
III.(e).
7. Oltre che nei passaggi già citati, le conclusioni sopra esposte trovano conferma nelle risposte date dal CT ai rilievi del consulente di parte convenuta, tra cui spicca, tra gli altri, il seguente: “il CT non concorda con quanto asserito dal TP ing. riguardo le velocità di CP_1 Per_2 produzione. Infatti, i numeri che compaiono sul display dell'utente indicano i contenitori che attraversano la macchina e non tengono conto degli scarti che la macchina dopo il controllo può attuare. Il valore contrattuale di
10000 BPH indicato non è mai stato raggiunto nemmeno per pochissimi secondi e non a causa di visoni non perfette o per etichette incollate male o sigilli mal posti ma per ribaltamento dei contenitori. Come già indicato nemmeno nei filmati in atti non è presente una condizione di funzionamento di 10000 BPH. La tolleranza alla quale si riferisce il CT non è riferita agli scarti della macchina ma ai contenitori che attraversano la macchina. La verifica della qualità della produzione è un elemento che va valutato dopo che è stato appurato che la macchina riesce a movimentare 10000 BPH. L'indicazione che il CT ha riportato di assenza di documenti relativi ad accordi per produzioni con numeri diversi e di tolleranza è riferita in prima battuta alla movimentazione delle bottiglie. Se la macchina non riesce a raggiungere questo numero presenta già un elemento fondamentale non conforme al contratto.
La velocità massima di produzione rappresenta il punto critico del trasporto poiché il passaggio dalla coclea alla stella è molto rapido e probabilmente di difficilissima sincronizzazione. È proprio in quel punto che avviene il
pagina 19 di 26 ribaltamento del contenitore. Il manuale non fornisce regolazioni relative a questo aspetto. Questa situazione non è correlata con lo spostamento delle macchine poichè non vi è necessità di smontaggio e rimontaggio dei due elementi richiamati. Certamente lo spostamento va effettuato con perizia da personale specializzato nel rispetto delle indicazioni del manuale della macchina” (cfr. relazione ing. del 18.1.2024, pagg. 33-34). Per_1
III.(e).
8. Neppure può condividersi l'assunto, sostenuto dalla difesa di al fine di CP_1 escludere la propria responsabilità, che i malfunzionamenti dei macchinari sarebbero attribuibili a inadeguatezza o incompletezza delle campionature inviatele da nella fase Pt_1 di studio e progettazione: tale contestazione, peraltro sollevata soltanto in corso di giudizio, non può assumere alcuna rilevanza al fine di esimere la società appaltatrice dalle suddette responsabilità, posto che l'obbligo di diligenza qualificata gravante su di essa, quale soggetto professionale qualificato e specializzato, richiede uno sforzo di energie e mezzi adeguato alla natura dell'attività esercitata, comprese le competenze tecniche funzionali al controllo e alla correzione di eventuali errori o carenze progettuali degli elaborati inviati dal committente, con il conseguente obbligo – reso più accentuato nell'ipotesi in l'appaltatore ricopra anche il ruolo di ingegnere progettista (come nel nostro caso) - di segnalare tempestivamente al committente stesso tali eventuali mancanze ed errori: “nell'appalto, sia pubblico che privato, rientra tra gli obblighi dell'appaltatore, senza necessità di una specifica pattuizione, il controllo della validità tecnica del progetto fornito dal committente, anche in relazione alle caratteristiche del suolo su cui l'opera deve sorgere, posto che dalla corretta progettazione, oltre che dall'esecuzione dell'opera, dipende il risultato promesso” (Cass. Sez. 1 -,
Ordinanza n. 5144 del 26/02/2020 (Rv. 657082 - 01).
III.(e).
9. Nel caso di specie non ha contestato prima del giudizio alcuna circostanza CP_1 impeditiva di una corretta e adeguata progettazione, realizzazione e messa a punto dei macchinari, che sono stati venduti e consegnati alla committente con tutte le garanzie di legge sulla base delle specifiche tecniche allegato al contratto.
III.(e).
9. E' quindi dimostrato il mancato adempimento della convenuta agli impegni contrattuali da essa assunti.
III.(e).10. Tale inadempimento, inoltre, non può definirsi di scarsa importanza nell'economia dell'affare, tenendo conto della natura dei beni in questione, della loro importanza per l'attività produttiva della committente, della lunga fase di studio e progettazione, delle limitazioni funzionali riscontrate in sede di CT e dei corrispettivi contrattualmente fissati e pagati, e pagina 20 di 26 quindi dell'interesse del creditore a ricevere nella loro interezza le prestazioni dedotte in contratto.
III.(e).10. Né meritano essere condivise, infine, le altre eccezioni sollevate da , quali CP_1 quelle da essa descritte nella comparsa conclusionale (pagg. 23 e ss.), posto che non vi è prova, anzi è stato smentito in sede di accertamenti peritali, che i malfunzionamenti delle macchine fossero ascrivibili a errate manovre, materie prime non adeguate, modifiche non autorizzate, spostamento delle macchine o carenza di manutenzione: di tali presunti comportamenti attribuiti all'utilizzatore, peraltro mai contestati da prima del giudizio, è stata esclusa la CP_1 configurabilità e in ogni caso ogni rilevanza causale con riguardo alle difformità riscontrate in sede peritale. Né sono state prospettate dalla convenuta, in ordine a tali presunte violazioni contrattuali, precise e documentate conseguenze pregiudizievoli di alcun tipo, delle quali possa invocare ristoro in questo processo, al di là di una generica e strumentale contestazione delle domande avversarie e delle risultanze della CT.
*****
III.(f). Le tutele esperibili dall'attrice
III.(f).
1. Nel caso in cui le difformità e i vizi del manufatto, incidendo in modo notevole sulla struttura e sulla funzionalità della stessa, siano tali da renderlo inadatto alla sua destinazione oggettiva, il committente ha diritto a chiedere la risoluzione del contratto, mentre i provvedimenti di cui al primo comma dell'art. 1668 c.c. sono esperibili laddove i vizi e le difformità siano facilmente eliminabili, salvo in ogni caso il risarcimento del danno in caso di colpa dell'appaltatore (cfr. Cass. Sez. 2 -, Ord. n. 21188 del 05/07/2022 (Rv. 665543 - 01).
III.(f).
2. Conformemente ai principi generali la risoluzione per inadempimento ha come effetto l'estinzione del contratto sin dalla sua origine con conseguenti obblighi restitutori in capo alle parti.
III.(f).
3. E' parimenti pacifico che l'appaltatore in tali ipotesi sia tenuto a restituire il corrispettivo già ricevuto, senza poter pretendere l'adempimento del prezzo, nella misura in cui esso non sia stato pagato.
III.(f).
4. Sul punto la giurisprudenza ha chiarito che “in tema di appalto, l'ultimazione e la consegna delle opere non è ostativa alla proposizione da parte dell'appaltatore della domanda di risoluzione per inadempimento, in quanto, anche nei casi in cui la sua esecuzione si protragga nel tempo, e fatte salve le ipotesi
pagina 21 di 26 in cui le prestazioni in esso dedotte attengano a servizi o manutenzioni periodiche, non può considerarsi un contratto ad esecuzione continuata o periodica, non sottraendosi pertanto alla regola generale, dettata dall'art.
1458 c.c., della piena retroattività degli effetti della risoluzione, con la conseguenza che il prezzo delle opere già eseguite può essere liquidato, a seguito della risoluzione del contratto, a titolo di equivalente pecuniario della dovuta "restitutio in integrum"” (Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 22065 del 12/07/2022 (Rv. 665160 -
01).
III.(f).
5. E' peraltro altrettanto pacifico che “la risoluzione del contratto di appalto per colpa dell'appaltatore non osta a che questi, in detrazione alle ragioni di danno spettanti al committente, abbia diritto al riconoscimento di compenso per le opere già effettuate e delle quali, comunque, il committente stesso si sia giovato” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6181 del 16/03/2011 (Rv. 617080 - 01).
*****
III.(f).
6. Facendo applicazione di tali principi, deve essere accolta la domanda di risoluzione del contratto formulata dall'attrice con riferimento al contratto stipulato dalla stessa in data
7.11.20217 con , e ciò per inadempimento non di scarsa importanza da parte della CP_1 seconda.
III.(f).
7. In accoglimento di tale domanda, deve essere accertata e pronunciata la risoluzione del predetto rapporto contrattuale, con liberazione delle parti dalle obbligazioni non ancora eseguite, e con i conseguenti obblighi di carattere restitutorio in capo alle medesime, in virtù, come sopra illustrato, del venir meno ab origine del vincolo negoziale fra le stesse, e precisamente: quanto a di restituzione dei macchinari per cui è causa, quanto ad Pt_1
dei corrispettivi percepiti in forza del contratto risolto. CP_1
III.(f).
8. Per le ragioni suddette, devono essere respinte le domande riconvenzionali della convenuta, relativamente al pagamento del prezzo e alla risoluzione del rapporto contrattuale, questa volta per inadempimento di , posto che il predetto rapporto è stato risolto per Pt_1 inadempimento della stessa , e dovendosi ricollegare il mancato pagamento dell'ultima CP_1 rata del prezzo all'inadempimento della società fornitrice, comunque di maggior importanza.
III.(f).
9. e , pertanto, devono essere dichiarate tenute e condannate Pt_1 CP_1 rispettivamente a restituire, la prima, i macchinari per cui è causa, l'etichettatrice e il capsulatore individuati in atti, la seconda i corrispettivi percepiti in forza del contratto risulto, pari pagina 22 di 26 complessivamente ad euro 174.134,40 (euro 52.069.60+ 87.920,80+34.144,00), posto che Co l'ultima ri. non è stata saldata (cfr. comparsa convenuta pag. 5).
******
III.(g). Il risarcimento dei danni richiesto parte attrice
III.(g).
1. In virtù dei principi generali, la parte inadempiente è tenuta al risarcimento del danno sofferto dalla controparte contrattuale, salvo il caso in cui la prima dimostri che tale inadempimento sia derivato da causa a sé non imputabile.
III.(g).
2. Nel caso di specie ha formulato, oltre a quella di risoluzione del contratto, Pt_1 una domanda risarcitoria per danni patrimoniali e non patrimoniali per euro 257.761,60 ed euro 363.391,18, adducendo, al riguardo, vari titoli di responsabilità attribuibili alla convenuta, ma senza descrivere in maniera dettagliata e specifica tali voci di danno e il nesso di derivazione causale, in termini di danno emergente e lucro cessante, dall'inadempimento della convenuta stessa, e senza a dire il vero nemmeno chiarire i presupposti di tutti titoli di responsabilità prospettati.
III.(g).
3. A parere di questo giudicante tale pretesa risarcitoria, nell'ammontare sopra indicato, risulta in gran parte formulata genericamente e indimostrata: non è stata prodotta né provata dall'attrice un'analisi contabile precisa dei costi sostenuti in relazione agli interventi sui macchinari difettosi;
quanto alle voci di danno per responsabilità extracontrattuale e presunta mala fede nelle trattative, non è stato fornito alcun elemento concreto a sostegno di tale pretesa;
con riguardo alla perdita dei benefici correlati al c.d. “iperammortamento” non ha fornito alcuna precisazione, né ha indicato i criteri contabili per determinarla, quanto infine ai maggior costi per l'acquisto di nuovi macchinari, risulta condivisile l'argomentazione della convenuta circa il fatto che tali nuovi macchinari, acquistati da una ditta terza, siano diversi da quelli per cui è causa, alla luce di mutate esigenze produttive, e pertanto non direttamente comparabili con essi. Nulla è infine dedotto dall'attrice circa il danno da lucro cessante.
III.(g).
4. Al riconoscimento e alla quantificazione dei danni patiti dalla in Pt_1 conseguenza degli inadempimenti della convenuta non potrà pertanto che procedersi in via equitativa, avendo comunque l'attrice dedotto elementi che, in base alla comune esperienza, possono condurre a un parziale riconoscimento delle pretese risarcitorie azionate in giudizio, come ad esempio i molteplici interventi e tentativi di riparare e migliorare le prestazioni delle pagina 23 di 26 macchine, l'abbassamento del livello di produttività delle macchine per cui è causa rispetto alle attese contrattualmente definite, la necessità di acquistare nuovi macchinari in sostituzione dei precedenti.
III.(g).
5. Ciò posto, si ritiene congruo stimare tale risarcimento nella misura di euro 35.000,00, tenendo conto del valore dei macchinari in questione e delle altre circostanze acclarate nel corso del processo, nonché dell'utilità residua comunque tratta dalla società attrice, dovendosi sotto tale profilo considerare il “riconoscimento di compenso per le opere già effettuate e delle quali, comunque, il committente stesso si sia giovato” -ammesso, come visto, in linea generale dalla giurisprudenza in caso di risoluzione contrattuale - implicito nelle conclusioni rassegnate dalla convenuta, sebbene esse appaiano piuttosto lacunose sul punto, ma facendosi anche qui ricorso a criteri equitativi (cfr. foglio pc del 5.7.2024, pag. 4).
******
IV. Conclusioni
IV.
1. L'azione promossa da parte attrice deve essere accolta per le ragioni e nei limiti sopra esposti.
IV.
2. Non meritano accoglimento per i motivi anzidetti le eccezioni preliminari di decadenza e prescrizione sollevate dalla convenuta.
IV.
3. Ricorrendone i presupposti di legge, deve dunque essere pronunciata la risoluzione del contratto concluso inter partes in data 7.11.2017, per inadempimento di . Tale CP_1 risoluzione ha effetto retroattivo fra le parti.
IV.4 Le parti devono quindi essere condannate alla restituzione delle prestazioni rispettivamente ricevute in forza del rapporto negoziale estinto: dovrà restituire ad Pt_1
i macchinari ad essa forniti, essendo venuto meno il titolo per detenerli, CP_1 CP_1 dovrà restituire a , per la stessa ragione, i corrispettivi percepiti, nella misura pari Pt_1 complessivamente ad euro 174.134,40 (IVA compresa), oltre a interessi dal dovuto al saldo.
pagina 24 di 26 IV.
5. deve inoltre essere dichiarata tenuta e condannata a risarcire il danno da essa CP_1 causato a con il proprio inadempimento, che si quantifica, come sopra illustrato, in Pt_1 via equitativa, in euro 35.000,00, somma da intendersi già rivalutata al momento della presente pronuncia, oltre a interessi dalla stessa pronuncia fino al saldo.
IV.
6. Devono essere respinte le domande riconvenzionali della convenuta.
IV.
7. La regolazione delle spese di lite, comprensive delle due fasi di giudizio, segue la soccombenza, ed esse sono liquidate come in dispositivo.
IV.
8. Le spese di CT vanno poste definitivamente a carico della parte convenuta.
*****
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, accerta e pronuncia, per inadempimento della società convenuta, la risoluzione del contratto concluso dalle parti in data 7.11.2017 ed avente ad oggetto i macchinari per cui è causa;
dichiara pertanto estinto e privo di effetti tale rapporto contrattuale con effetto retroattivo fra le parti;
dichiara conseguentemente tenute e condanna e , rispettivamente, a Pt_1 CP_1 restituire, quanto alla prima, e a favore della seconda, i macchinari per cui è causa, ossia l'etichettatrice e il capsulatore individuati in atti, quanto alla seconda, e a favore della prima, i corrispettivi percepiti in forza del contratto risulto, pari complessivamente ad euro 174.134,40, oltre a interessi legali dal momento della pronuncia della presente sentenza al saldo;
condanna parte convenuta al pagamento a favore di , oltre a quella da CP_1 Pt_1 corrispondere a titolo restitutorio sopra indicata, della somma di euro 35.000,00, a titolo di risarcimento del danno, somma da intendersi già rivalutata al momento della presente pronuncia, oltre a interessi dalla pronuncia stessa al saldo;
pagina 25 di 26 respinge le domande riconvenzionali proposte dalla convenuta;
pone le spese di CT in relazione a tutte le fasi del giudizio, compresa quella ante causam, complessivamente e in via definitiva a carico della convenuta;
CP_1
condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite, che si liquidano a favore di parte attrice, in € 3.900,00 per la fase di istruzione preventiva, e in € 12.500,00 per il giudizio di merito, oltre a rimborso per C.U., spese generali, IVA e CPA come per legge;
Mantova, 18.4.2025
IL GIUDICE
Emanuele CROCI
pagina 26 di 26
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA SEZIONE CIVILE
***** in composizione monocratica in persona del dott. Emanuele CROCI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia di primo grado promossa da
(P. IVA ) in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore con gli avv.ti F. Alberto Tedeschi e Mattia Amadei PEC Email_1
Email_2
- ATTORE RICORRENTE - contro
a socio unico (C.F. E P.IVA ), in persona del legale CP_1 P.IVA_2 ro tempore, con gli avv.ti Bice Morett ozzi PEC
[...]
Email_3
- CONVENUTO -
Oggetto: appalto – altre ipotesi FATTO E DIRITTO
I. Conclusioni delle parti
1.1. Parte attrice:
NEL MERITO
1. dichiarare il contratto di appalto inter partes per cui è causa (quale che ne sarà ritenuta la natura giuridica) sottoscritto con il 07/11/2017, risolto per inadempimento ex art. 1454 CC;
CP_1
2. in subordine, risolverlo per grave inadempimento della convenuta per le ragioni in atti;
CP_1
3. ritenere del tutto illegittimo anche il comportamento di ccessivo alla consegna dei CP_1 macchinari, e ritenuta la responsabilità della convenuta, per le causali in atti e per quanto risulterà in
pagina 1 di 26 corso di causa, condannare la stessa ex artt. 1458 CC e 1453 CC sia alle restituzioni delle somme corrisposte, sia al ristoro dei danni conseguenti e diretti derivati dall'inadempimento, relativi alla perdita sia del credito d'imposta, sia del c.d. “iperammortamento”; il tutto, oltre le spese sostenute nella vana fase di installazione per la somma di € 363.391,18=, oltre gli accessori di legge, ovvero per quell'altra somma, maggiore o minore, che verrà ritenuta in Giustizia, anche equitativamente;
4. Condannare la stessa al risarcimento dei danni verso l'attore, patrimoniali e non patrimoniali, per le seguenti causali: a) per il maggior prezzo che è stata costretta a pagare per acquistare una macchina Pt_1 funzionante sul serio: la etichettatrice RO è costata € 315.000 oltre IVA (doc. 59) e la nuova capsulatrice NO € 58.000 oltre IVA (doc. 60). Il maggior prezzo versato è stato dunque pari ad € 202.280, oltre IVA, a cui va aggiunto il costo per l'allestimento della seconda linea per tenere comunque in funzione e attive le vecchie macchine di proprio in vista dell'ATP CP_1 chiesto ex adverso. Il totale delle somme a cui ha diritto, sempre con gli accessori di legge Pt_1 di cui poi si dirà, è dunque pari ad € 257.761, per quell'altra somma, maggiore o minore, che verrà ritenuta in Giustizia, anche equitativamente;
b) per la violazione dei doveri di correttezza e buona fede e solidarietà, per somma da determinarsi in corso di causa anche in via equitativa, c) per la lesione del diritto all'integrità del proprio patrimonio, per somma da determinarsi in corso di causa anche in via equitativa;
d) perlaviolazionedegliartt.2043e2059CC, per somma da determinarsi in corso di causa, anche in via equitativa;
5. condannare la convenuta a corrispondere sulle somme oggetto di pronuncia di condanna gli interessi, anche anatocistici, ex art. 1284 co. 4 CC, oltre il maggior danno da rivalutazione monetaria;
6. ritenuta ingiustificata e contraria a buona fede la mancata partecipazione al procedimento di mediazione di cui si è detto in fatto, condannare la convenuta alla refusione delle spese sostenute per il procedimento di mediazione (salva ogni ulteriore conseguenziale e relativa pronuncia);
7. vittoria di spese ed onorari.
******
Parte convenuta:
“Piaccia al Tribunale di Mantova, reiectis adversis, così giudicare: In via preliminare: dichiarare la società decaduta dall'azione di garanzia Controparte_2
e, in ogni caso, dichi i nei propri scritti difensivi e note di udienza, con ogni conseguenza di legge;
Nel merito accertare l'intervenuta la risoluzione del contratto di compravendita di cui alla conferma d'ordine n. CM17-078 DEL 7.11.2017 e delle condizioni generali di vendita ad esse allegate n. GV17-001 del 7.1.2017 per cui è causa, in forza della comunicazione di a CP_1 Controparte_2 effettuata in data 6.3.2020 zio
[...] 05 comparsa costituzione e leggasi Parte Prima comparsa costituzione ), per tutti i motivi CP_1 CP_1 esposti nei propri scritti di te di udienza;
per l'effetto condannare la ricorrente , in Pt_1 Parte_1 persona del suo legale rappresentante p , in CP_1 persona del suo legale rappresentante, delle macchine oggetto di detta conferma d'ordine, assegnando termine per
pagina 2 di 26 la consegna, con diritto di di ritenere i versamenti parziali del prezzo ricevuti Controparte_3 dalla ricorrente a titolo di c chinari come contrattualmente pattuito tra le parti;
dichiarare che nulla deve alla ricorrente a qualsiasi titolo da essa richiesto, per i motivi esposti CP_1 nei propri scrit di udienza;
rigettare tutte le domande svolte dalla società ricorrente nei confronti della società a socio unico CP_1 per intervenuta decadenza e comunque per intervenuta prescrizione dell'azione, pe ei presupposti di cui all'art. 1454 c.c. invocati da controparte, nonché per insussistenza dell'invocato inadempimento ex art. 1453 c.c della convenuta, per tutti i motivi esposti nei propri scritti difensivi e note di udienza;
rigettare tutte le domande svolte dalla società attrice nei confronti della società a socio unico in CP_1 quanto destituite di qualsivoglia fondamento sia in fatto che in diritto, per tutt nei propri scritti difensivi e note di udienza;
qualora il Giudice ne ravvisasse i presupposti, condannare altresì la Controparte_2 in persona del suo legale rappresentante, ex art. 96 cpc al pagamento in favore della società
[...]
a socio unico di tutti i danni da questa subiti in conseguenza del comportamento della CP_1 ricorrente nella misura che il Giudice riterrà equa. IN VIA SUBORDINATA Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle su estese conclusioni, salvo gravame, dichiarare la società decaduta dall'azione di garanzia Controparte_2 e, in ogni caso, dichiarare prescritta la relativa azione. Per l'effetto dichiarare che nulla deve CP_1 alla ricorrente e condannare la società u estituzione Controparte_2 in favore della convenuta delle macchine per cui è causa;
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA Nella non creduta ipotesi in cui il Giudice dovesse accogliere le istanze avversarie, limitare la responsabilità di
in ragione delle penali pattuite contrattualmente ed in ogni caso condannare la ricorrente CP_1
unipersonale alla restituzione, in favore della convenuta, delle Controparte_2
*****
II. Fatto e svolgimento del processo
II.
1. A sostegno della propria azione unipersonale Controparte_2
(“ ”), società operante nel settore della produzione e vendita di prodotti alcolici, ha Pt_1 esposto di aver acquistato, per far fronte alle proprie esigenze produttive, dalla società CP_1
[... (“ ”), con cui già intratteneva rapporti commerciali, due macchine: una CP_1
“etichettatrice” e un “capsulatore”, progettate e costruite dalla seconda sulla base delle necessità produttive e delle specifiche tecniche prospettate dalla . Pt_1
II.
2. Dopo vari incontri e trattative per studiare le campionature e mettere a punto le caratteristiche tecniche delle macchine, in data 9.11.2017 le parti sottoscrivevano la conferma d'ordine numero CM17-078, datata 7.11.2017, riguardante il capsulatore L-T1 e l'etichettatrice
720-H12-CG1-SA3, per un prezzo complessivo pari a euro 170.720,00 + IVA, che si Pt_1
pagina 3 di 26 impegnava a versare con le seguenti modalità 25% + IVA all'ordine, 35% + IVA ad avviso di Co Co Co merce pronta, 20% con 60 giorni, 20% Ri. 90 giorni.
II.
3. Le macchine venivano consegnate da a in data 25.5.2018 e quindi CP_1 Pt_1 installate, su accordo delle parti, il giorno 8.10.2018.
II.4. , peraltro, riscontrava, sin dalle fasi di collaudo, malfunzionamenti nei macchinari Pt_1 forniti da , ai quali i tecnici inviati da quest'ultima, nonostante i numerosi interventi, CP_1 non riuscivano a porre rimedio.
II.
5. In data 3.12.2019 , tramite il proprio legale, diffidava a completare le Pt_1 CP_1 attività di installazione e collaudo e a eliminare i vizi riscontrati.
II.
6. replicava con il proprio legale contestando l'esistenza di vizi o di propri CP_1 inadempimenti in relazione ai macchinari forniti, e diffidava a sua volta affinché Pt_1 provvedesse al saldo del prezzo, non ancora interamente corrisposto.
II.
7. Non essendo stato raggiunto un accordo al fine di comporre la controversia, in Pt_1 data 4.3.2020 proponeva innanzi al Tribunale di Bari un procedimento ex art. 696 c.p.c. nei confronti di , conclusosi con una declaratoria di incompetenza territoriale da parte del CP_1 citato Tribunale.
II.
8. Il 5.10.2020 instaurava avanti il Tribunale di Mantova un secondo procedimento CP_1 ex art. 696 c.p.c. nei confronti di;
in tale procedimento il giudice nominava CT l'ing. Pt_1
quest'ultimo, accettato l'incarico affidatogli con i quesiti indicati, completava Persona_1 le indagini e depositava il proprio elaborato peritale definitivo in data 6.4.2021.
II.
9. Successivamente proponeva il presente giudizio nei confronti di con Pt_1 Pt_1 un ricorso a cognizione sommaria.
II.10. Il giudice fissava, per la comparizione delle parti, l'udienza dell'8.11.2022, assegnando alla società termine sino a dieci giorni prima dell'udienza per la sua comparizione. CP_1
II.11. si costituiva in giudizio, contestando le pretese azionate da e CP_1 Pt_1 proponendo domanda riconvenzionale.
II.12. In sintesi, la convenuta eccepiva preliminarmente la decadenza di dalle azioni Pt_1 contrattuali e comunque la prescrizione dei diritti dalla stessa azionati per decorso del termine;
nel merito, l'assenza di vizi nei macchinari forniti, per i quali, anzi, era l'attrice ad essersi resa inadempiente rispetto i propri obblighi di pagamento: residuando un saldo non corrisposto in pagina 4 di 26 misura superiore all'ottava parte del prezzo, , facendo valere le condizioni contrattuali, CP_1
e in particolare la riserva di proprietà e la clausola risolutiva espressa, chiedeva in via riconvenzionale la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno.
*****
II.13. Radicato il contraddittorio, all'udienza dell'8.11.2022, svoltasi mediante il deposito di note scritte, il giudice disponeva il mutamento del rito e fissava udienza ex art. 183 c.p.c. in data 13.12.2022.
II.14. In data 13.12.2022, esaminate le note di trattazione scritta depositate dalle parti, il giudice disponeva l'acquisizione al presente procedimento della procedura per ATP contraddistinta dal n. di R.G 2691/2020 e assegnava i termini ex art 183, 6° comma;
II.15. La causa veniva rinviata all'udienza del 13.06.2023.
II.16. Sciogliendo la riserva assunta all'udienza suddetta, con ordinanza del 14.06.2023, il giudice, sulla scorta delle contestazioni svolte da parte della convenuta, ammetteva un'integrazione della perizia, sempre nella persona dell'ing. Per_1
II.17. In data 13.07.2023 veniva esperito il tentativo di conciliazione fra le parti.
II.18. Non avendo avuto successo il predetto tentativo di conciliazione, il giudice, ritenuto di dover procedere con l'integrazione peritale, assegnava al CT il termine di 90 giorni per rispondere al quesito ivi formulato.
II.19. In data 18.01.2024 il CT depositava lo scritto peritale integrativo.
II.20. A scioglimento della riserva di cui all'udienza del 06.2.2024, fissava per precisazione delle conclusioni l'udienza del 09.07.2024;
II.21. In data 02.07.2024, la causa veniva assegnata a nuovo giudice.
II.22. In data 09.07.2024 depositava le proprie note scritte in sostituzione di udienza e CP_1 precisavano le conclusioni sopra formulate.
II.23. In data 19.12.2024, il giudice assegnava alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito e lo scambio delle rispettive comparse conclusionali e successive repliche.
*****
III. Ragioni della decisione
L'azione proposta da parte attrice è fondata, e pertanto deve essere accolta, mentre le domande riconvenzionali della convenuta devono essere respinte.
pagina 5 di 26 Ciò per le motivazioni e nei termini di seguito esposti.
*****
III.(a). Il rapporto contrattuale fra le parti
III.(a).
1. Come sopra anticipato, nel corso del 2017 chiese alla società , già Pt_1 CP_1 sua fornitrice, di elaborare delle offerte al fine di valutare il possibile acquisto di una nuova macchina etichettatrice e di una macchina capsulatrice.
III.(a).
2. E' provato come a tale interessamento seguì una fase di analisi e definizione delle caratteristiche tecniche e delle capacità produttive dei macchinari, che dovevano essere idonei alle esigenze produttive della . Pt_1
III.(a).
3. A tal fine vennero inviate alla fornitrice da parte della diverse campionature, Pt_1 da utilizzare ai fini della progettazione e costruzione delle macchine.
III.(a).
4. Terminata questa fase le parti sottoscrissero, in data 7.11.2017, la “conferma d'ordine n.CM17-078 rev.0”, per effetto della quale la società acquistò l'etichettatrice Pt_1 identificata con la sigla 720-H12-CG1-SA3, dotata di una stazione per l'applicazione del contrassegno di Stato con colla fredda e 3 stazioni per l'applicazione di etichette autoadesive, nonché la macchina capsulatrice modello L-T1.
III.(a).
5. Nel documento richiamato sono riportati e dettagliatamente descritti i “dati di progetto”, in quanto “indispensabili per la corretta definizione e dimensionamento delle macchine…sulla base delle campionature e informazioni tecniche ricevute”. Vengono indicati i “dati tecnici”, le “dotazioni”, i
“servizi”, la “componentistica”, le relative “quotazioni” per singoli componenti, con i prezzi finali.
III.(a).
6. Nonostante il nomen iuris utilizzato dalle parti nella citata scrittura, a parere di questo giudicante, l'accordo deve essere ricondotto nel quadro di un contratto c.d. “misto” compravendita / appalto, una fattispecie negoziale, cioè, nata dalla combinazione strutturale e funzionale di entrambe le figure tipiche disciplinate nel Codice civile.
III.(a).
7. Come noto, al fine di individuare la disciplina alla quale siano assoggettabili gli accordi rientranti nel suddetto schema, la giurisprudenza ha stabilito che “in caso di contratto misto di vendita ed appalto, al fine di stabilire la disciplina applicabile, compresa quella della garanzia per vizi, deve aversi riguardo al criterio della prevalenza causale sulla base della volontà delle parti, sicché si ha appalto quando la prestazione dell'opera ed il lavoro costituiscono lo scopo essenziale, mentre si ha compravendita
pagina 6 di 26 quando il risultato perseguito dalle parti è essenzialmente il trasferimento del bene, e la prestazione dell'opera è prevista al solo fine di assicurare l'utilità del bene ceduto”
(Cass. Sez. 2 , Ordinanza n. 17855 del 22/06/2023 (Rv. 668324 - 01).
III.(a).
8. La giurisprudenza sembra aver dunque superato il criterio correlato al mero valore della “materia” rispetto a quello del “lavoro”, favorendo un approccio ermeneutico che valorizzi l'intento pratico e i fini concretamente perseguiti dalle parti nel contesto dell'operazione economica posta in essere, ossia un approccio che guardi, in sostanza, alla c.d. causa “concreta” del negozio.
III.(a).
9. Nel caso di specie, tenendo conto della lunga fase di trattativa e di negoziazione posta in essere dalle parti al fine di determinare la tipologia e le caratteristiche tecniche dei macchinari, la circostanza che gli stessi dovessero essere progettati e realizzati “su misura” per la società richiedente, sulla base delle campionature e delle caratteristiche tecniche dalla stessa rappresentate alla propria controparte contrattuale, la complessa fase di installazione e messa a punto dei macchinari, il riferimento stesso al concetto di “collaudo”, pure contrattualmente previsto e regolato, inducono a ritenere prevalente, nel caso di specie, il profilo causale caratteristico del contratto di appalto, rispetto allo schema pur presente, della compravendita.
III.(a).
9. In tale senso depongono non solo i citati elementi contrattuali, ma anche il comportamento delle parti, sia nella fase delle trattative, sia successivamente alla conclusione del contratto, volto inequivocabilmente a far sì che le macchine fornite rispondessero adeguatamente alle necessità e alle richieste della e fossero conformi ai capitolati Pt_1 tecnici allegati al contratto.
III.(a).10. Si tratta di elementi che consentono di apprezzare l'aspetto del c.d. “facere” - ossia della realizzazione di un'opera a fronte di un progetto - ancorché servendosi di componenti, più o meno complessi, già elaborati e, in ipotesi, già confezionati in vista del loro assemblaggio e integrazione nel prodotto finito.
III.(a).11. Viene in rilievo, in altre parole, la prestazione ingegneristica, benché nell'ottica di un risultato industriale concretizzatosi nel manufatto / macchinario poi venduto al cliente.
*****
III.(b). Le eccezioni preliminari di merito della convenuta
pagina 7 di 26 III.(b).
1. Operata la qualificazione del rapporto contrattuale tra le parti nei termini sopra illustrati, va osservato come le eccezioni preliminari sollevate dalla convenuta di decadenza e prescrizione dell'azione proposta dall'attrice non siano fondate.
III.(b).
2. Ciò per almeno due ordini di ragioni.
III.(b).
3. Innanzitutto, va osservato che, dovendosi fare applicazione, in materia di garanzia per i vizi e con riferimento alle azioni connesse a tali aspetti, della disciplina in materia di appalto, i termini di decadenza e prescrizione non sono quelli regolati dall'art. 1495 c.c., bensì dall'art. 1667 c.c.: vale a dire: denunzia dei vizi e delle difformità dell'opera entro 60 giorni dalla scoperta e azione entro 2 anni dalla consegna dell'opera.
III.(b).
4. Rispetto a tali termini, nel caso di specie, è da ritersi accertato che gli stessi siano stati rispettati da , posto che le prime contestazioni circa il malfunzionamento dei Pt_1 macchinari forniti dalla risalgono già alla fase del collaudo, peraltro mai ultimato, ossia CP_1 al novembre 2018, a circa un mese dalla consegna e dall'installazione delle macchine.
III.(b).
5. Quanto alla prescrizione, essa deve ritenersi interrotta, quanto meno, per effetto dell'atto di diffida / messa in mora inviato dalla alla in data 3.12.2019, ben Pt_1 CP_1 prima dello spirare del termine biennale di prescrizione sopra ricordato. Atto a cui hanno fatto seguito i procedimenti per ATP proposti dalle parti, fino al ricorso ex art.702 bis c.p.c., che ha introdotto il presente giudizio.
******
III.(b).
6. Ciò posto, l'eccezione di parte convenuta di estinzione dei diritti azionati in questo giudizio dall'attrice per effetto di decadenza e prescrizione è da ritenersi priva di fondamento anche per la ragione che la stessa ha riconosciuto, sia tramite ripetute dichiarazioni di CP_1 scienza, sia per facta concludentia, l'esistenza dei vizi lamentati dalla nei macchinari da Pt_1 essa forniti, nonostante la stessa convenuta, nelle proprie difese, cerchi di nascondere tale circostanza parlando di imprecisate “problematiche” di funzionamento, a volte usando una terminologia oscura come “settaggio” o “regolazione continua di vari formati”, ma comunque in risposta a precise contestazioni formulate dalla sua controparte negoziale circa il funzionamento delle macchine.
III.(b).
7. E' dunque da ritenersi accertato, e nemmeno contestato, che avesse preso CP_1 atto, sin dal momento dell'installazione dei macchinari, del loro malfunzionamento e che si pagina 8 di 26 fosse fatta carico di risolverli, effettuando plurimi sopralluoghi, anche attraverso tecnici di sua fiducia.
III.(b).
8. Ciò è dimostrato non solo dalla copiosa corrispondenza prodotta, ma anche dalla mancata ultimazione del collaudo di cui dà atto anche il CT, come in seguito si avrà modo di approfondire.
III.(b).
9. Basti qui pensare alle numerose e-mail scambiate dalle parti sin dal novembre 2028 e prodotte da parte attrice sub docc. B.24, B.26, B27, B30, B31 (email di del 13.12.2018), Tes_1
B32, B33; da essi emerge come le parti fossero consapevoli dei malfunzionamenti delle macchine e stessero – all'epoca – collaborando di comune accordo per risolvere tali problematiche;
tra questa corrispondenza vi è anche la conferma di come avesse CP_1 incaricato un tecnico di fiducia, affinché intervenisse presso lo stabilimento di a Pt_1 seguito delle segnalazioni di quest'ultima.
III.(b).10. A conferma di come questa fosse la situazione venutasi a creare, si pone anche l'e- mail inviata da ad in data 13.12.2018, con cui la prima comunicava di Pt_1 CP_1 sospendere i pagamenti dei macchinari, per i motivi già segnalati. Comunicazione alla quale il legale rappresentante della società convenuta, non opponeva alcuna contestazione, Tes_1 limitandosi ad osservare che “le responsabilità non sono solo nostre”, non soltanto cioè di , e CP_1
“prendendo atto” sia della circostanza che il collaudo non fosse stato ultimato, sia della decisione Co di di non pagare l'ultima Ri. per il saldo del prezzo. Pagamento, peraltro, mai Pt_1 richiesto o sollecitato dalla convenuta fino al marzo 2020, quando peraltro il rapporto aveva ormai assunto un'evidente dimensione contenziosa, avendo essa ricevuto pochi giorni prima una diffida da parte di . Pt_1
*****
III.(b).11. Ciò premesso, è noto come in giurisprudenza sia consolidato l'indirizzo secondo cui in tema di appalto (ma analogo principio è stato sancito anche in tema di compravendita)
“l'impegno dell'appaltatore ad eliminare i vizi della cosa o dell'opera costituisce, alla stregua dei principi generali non dipendenti dalla natura del singolo contratto, fonte di un'autonoma obbligazione di "facere", la quale si affianca all'originaria obbligazione di garanzia, senza estinguerla, a meno di uno specifico accordo novativo;
tale obbligazione, pertanto, è soggetta non già ai termini di prescrizione e decadenza stabiliti per quella di garanzia,
pagina 9 di 26 ma all'ordinario termine di prescrizione decennale fissato per l'inadempimento contrattuale (Cass. Sez. 2 - ,
Sentenza n. 62 del 04/01/2018 (Rv. 646616 - 01).
III.(b).12. E' inoltre pacifico che tale riconoscimento non richieda formule solenni, ma possa avvenire anche tacitamente o per effetto di un comportamento concludente delle parti: “oltre che in forma espressa, il riconoscimento dei vizi della cosa venduta può avvenire anche tacitamente, e cioè mediante il compimento di atti incompatibili con l'intenzione di respingere la pretesa del compratore o di far valere la decadenza dal diritto alla garanzia: in particolare, ciò si verifica allorquando il venditore provveda a effettuare riparazioni a mezzo di propri tecnici, ovvero si offra di far riparare o sostituire la cosa venduta, poiché con tali comportamenti egli mostra di avere accettato la denunzia dei vizi da parte dell'acquirente senza porre alcuna questione in ordine alla sua tempestività e di avere ritenuto proprio obbligo procedere alla loro eliminazione, riconoscendo implicitamente, ma inequivocamente, che la denuncia era fondata” Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 10288 del 16/07/2002 (Rv. 555792 - 01).
III.(b).13. Si è anche osservato come “in tema di appalto, il riconoscimento da parte dell'appaltatore dei vizi e delle difformità dell'opera, agli effetti dell'art. 1667, secondo comma, cod. civ., non richiede la confessione giudiziale o stragiudiziale della sua responsabilità, né formule sacramentali e può, pertanto, manifestarsi per fatti concludenti, essendo sufficiente, affinché l'eccezione di decadenza del committente dalla garanzia per vizi possa ritenersi rinunciata e preclusa, che l'appaltatore abbia tenuto, nel corso del giudizio di primo grado, un comportamento incompatibile con la volontà di avvalersi di detta decadenza” (Cass. sez. 2, Sentenza n.
2733 del 05/02/2013 (Rv. 624876 - 01).
III.(b).14. Nel caso di specie, pertanto, alla luce di tali principi, avendo riconosciuto CP_1
l'esistenza dei vizi e cercato di porre rimedio agli stessi (come sopra evidenziato), o comunque avendo essa tenuto prima del giudizio un comportamento inequivocabilmente incompatibile con la volontà di avvalersi dell'eccezione di decadenza, la stessa non potrebbe avvalersi dei termini di prescrizione e decadenza sanciti - rispettivamente -dagli artt. 1492 e 1667 c.c., quale che sia la qualificazione giuridica degli impegni negoziali dalla medesima assunti nei confronti dell'attrice.
III.(b).15. Anche nell'ipotesi in cui, in altre parole, si volesse ricondurre il rapporto contrattuale per cui è causa alla figura della compravendita, per effetto delle citate circostanze e dei principi giurisprudenziali richiamati non sarebbero applicabili i termini di prescrizione e decadenza stabiliti dal Codice civile nelle disposizioni invocate da parte convenuta.
pagina 10 di 26 ******
III.(c). L'ATP presentato ante causam e gli esiti dello stesso
III.(c).
1. Come anticipato, le parti hanno intrapreso prima del giudizio un procedimento di accertamento tecnico preventivo, all'esito del quale il CT nominato dal Tribunale ha risposto ai quesiti formulati dal giudice nei seguenti termini.
III.(c).
2. Quesito 1:
Descriva il CT lo stato di conservazione e di uso della macchina capsulatrice numero matricola CP_1
82500200, oggetto del contratto di vendita e della macchina etichettatrice numero matricola CP_1
82500201, oggetto del contratto di vendita, estendendo la verifica anche agli accessori forniti da CP_6
[...
.(c).
3. Il CT riferisce, con riferimento alla etichettatrice, dopo averne descritto struttura e caratteristiche, che “non si evidenziato manomissioni, riparazioni o modifiche strutturali. Gli accessori sono conservati in modo corretto e non presentano usura se non quella dovuta all'uso. Gli accessori soggetti a usura, come indicato anche nel manuale di uso e manutenzione, devono essere controllati periodicamente e se necessario sostituiti. Non sono, tuttavia, indicati nel manuale i criteri che permettono di decidere la sostituzione, viene lasciata all'interpretazione dell'utente il momento della sostituzione. Tra i componenti che ora presentano una certa usura sono installati sulla incollatrice e nella stazione di stiratura delle etichette, sono compresi anche quelli recuperati da macchina usata” (pag. 16 relazione).
III.(c).
4. Con riferimento al capsulatore, il CT afferma “la macchina si trova in uno stato di conservazione più che discreto. Non si evidenziato manomissioni, riparazioni o modifiche strutturali”. Eslcude che la stessa sia stata sottoposta a interventi da parte di in quanto quest'ultima non possedeva i Pt_1 codici di accesso”.
*****
III.(c).
5. Quesito 2
“Descriva il CT la posizione della macchina capsulatrice numero matricola 82500200 e CP_1 macchina etichettatrice numero matricola 82500201, nella linea e comunque nel ciclo di CP_1 produzione esistente presso lo stabilimento di Putignano, sede della società e ne verifichi la conformità Pt_1 rispetto alla documentazione (doc. 20 a -b) evideo (doc. da 9a a 9i e da 11a a 11c) allegata al presente ricorso”.
III.(c).
6. Il CT osserva “il layout attuale rispetto a quello rappresentato nella tavola denominata doc. 20 tav1 è completamente modificato”, aggiunge che tale modifica è stata approntata da . Pt_1
pagina 11 di 26 ******
III.(c).
7. Quesito 3
“Il CT accerti se le macchine per le quali è causa (macchina capsulatrice numero matricola CP_1
82500200 e macchina etichettatrice numero matricola 82500201), rispettino i requisiti del CP_1
PIANO nazionale INDUSTRIA 4.0” 2017-2020 (L. 11 dicembre 2016, n. 232), verifichi il momento del collegamento/accoppiamento del codice IP aziendale di con il modem inserito nel PLC della Pt_1 macchina etichettatrice e dica se il codice IP sia o meno il medesimo rispetto a quello comunicato ad CP_1 al momento dell'installazione”.
III.(c).
8. Il suddetto consulente, dopo accurate analisi delle macchine e della normativa di riferimento, con riguardo così conclude alla etichettatrice: “la macchina etichettatrice non soddisfa
l'allegato I della D.M. “Requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute relativi alla progettazione e alla costruzione delle Macchine” e non soddisfa l'allegato II della D.M. “Dichiarazioni”, non può portare la marcatura CE. Pertanto, non presenta le caratteristiche previste al p.to 5), dell'allegato A della L. 11 dicembre
2016, n° 232, non possiede i requisiti del Piano Nazionale INDUSTRIA 4.0.”
III.(c).
8. Con riferimento al capsulatore, le conclusioni del medesimo sono le seguenti: “la macchina capsulatore non soddisfa i “Requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute relativi alla progettazione e alla costruzione delle Macchine” (allegato I della D.M.) e non soddisfa “Dichiarazioni”
(allegato II della D.M.), non può, quindi, portare la marcatura CE. Pertanto, non presentando le caratteristiche previste al p.to 5), dell'allegato A della L. 11 dicembre 2016, n° 232, non possiede i requisiti del Piano Nazionale INDUSTRIA 4.0.”.
*****
III.(c).10. Quesito 4
Dica il ctu se le macchine fornite da sono conformi alle caratteristiche specificate nella conferma CP_1
d'ordine (doc. 3) e nella Relazione Tecnica TR17-056 Rev 0 datata 07-11- 2017 (doc. 4) ed in particolare: - se la macchina capsulatrice è idonea a svolgere l'applicazione delle capsule a rivestimento del collo della bottiglia prima della fase di termoretrazione in fornetto, - se la macchina capsulatrice rispetta i livelli di produttività dichiarati dal costruttore, -se la macchina etichettatrice è idonea a svolgere l'applicazione delle etichette in modo centrato rispetto al logo per tutte le bottiglie campionate per la progettazione - se il sistema di visione per il corretto orientamento delle bottiglie sottoposte a processo di etichettatura svolge la funzione cui è preposto nei termini indicati nella conferma d'ordine (doc. 3) e nella Relazione Tecnica TR17-056 Rev 0 datata 07-11-
pagina 12 di 26 2017 (doc. 4), - se i contrassegni di stato vengono applicati in maniera corretta per tutte le bottiglie campionate per la progettazione, - se le telecamere di visione, dedicate ai controlli finali su etichette e contrassegni applicati, sono configurate e collocate in modo da effettuare i controlli previsti contrattualmente nei termini indicati nella conferma d'ordine (doc. 3) e nella Relazione Tecnica TR17-056 Rev 0 datata 07-11-2017 (doc. 4) e se effettuano detti controlli.
III.(c).11. Il CT dopo aver illustrato e dato conto delle indagini, delle prove tecniche e degli esperimenti compiuti, così come delle metodologie applicate, conclude nel modo seguente:
“l'analisi dei risultati delle prove evidenzia un dato importante: la macchina non è mai riuscita sia con formati da 500 ml, che da 700 ml che da 1000 ml a raggiungere il valore di targa di 10000 b/h. Il valore massimo raggiunto per pochi secondi è stato 9200 b/h. Le etichette sono apposte sulla bottiglia con frequenza in posizione errata rispetto al logo. Il sistema di visone, così come era settato durante le prove non è in grado di svolgere la funzione di corretto orientamento della bottiglia (ibidem pag. 60).
III.(c).12. Il CT prosegue osservando che “nelle condizioni di prova, i contrassegni non vengono collocati in maniera corretta su tutte le bottiglie, infatti, diverse bottiglie presentano il sigillo apposto in modo non conforme.
Sono stati rilevati anche problemi relativi alla stiratura delle etichette. Gli accessori che eseguono questo tipo di operazione vanno regolati con precisione rispetto alla bottiglia e vanno controllati per valutarne l'usura. Si rileva che il manuale d'uso non fornisce informazioni dettagliate e istruzioni per eseguire correttamente le regolazioni.
Per quanto riguarda l'usura delle parti consumabili, palette di stiratura, rulli in gomma e altri accessori il manuale non fornisce regole e criteri oggettivi per stabilire l'usura e il momento della loro sostituzione”.
III.(c).13. Con riguardo alle telecamere di visione relative al controllo delle etichette e dei contrassegni, dopo aver premesso che esse svolgono la loro funzione di deviare verso la zona scarti le bottiglie, il CT precisa: “nella prima prova effettuata le telecamere portavano in scarto un numero elevatissimo di bottiglie, questo significa che leggono, occorre controllare la configurazione verificare se la posizione è quella corretta. Durante le prove non era possibile effettuare diversi posizionamenti nè metter mano alla configurazione.
Nelle condizioni di configurazione e di posizione attuale non svolgono la loro funzione in modo soddisfacente”.
III.(c).14. Replicando alle osservazioni dell'ing. il CT sottolinea: “i filmati richiamati Per_2 dal TP ing. mostrano una produzione massima di 6000 bottiglie/ora molto lontana dal valore Per_2 massimo riportato in conferma d'ordine di 10000 bottiglie/ora”.
pagina 13 di 26 *****
III.(c).15. Quesito 6
“se il processo di installazione, avviamento e collaudo delle macchine, ed in particolare dell'etichettatrice, si è ultimato e in caso affermativo quando”
III.(c).16. Il CT osserva: “i documenti in atti non riportano nessun certificato di avvenuto collaudo. Il processo di installazione è terminato, quello di avviamento è iniziato, non può considerarsi, tuttavia, ultimato.
Infatti sono necessari interventi per portare la macchina ai valori di produzione di contratto e con affidabilità di risultati, inoltre, è indispensabile che tutta la documentazione tecnica nei formati indicati nel contratto, sia consegnata e attestata da un documento accompagnatorio e che i tecnici seguano un corso di formazione Pt_1 tecnico per un uso ottimale della macchina. Attualmente il collaudo non può considerarsi ultimato”.
******
III.(c).17. Quesito 7 se gli interventi da parte della che hanno modificato il layout iniziale e la stessa configurazione della CP_1 macchina etichettatrice, ed in particolare lo spostamento del sistema di visione per l'orientamento delle bottiglie, hanno conseguito il risultato di far centrare perfettamente il posizionamento delle etichette e la velocità di funzionamento promessa nel contratto.
III.(c).18. Il CT risponde: “le prove eseguite hanno evidenziato che le modifiche gli interventi eseguiti da
fino al giorno delle prove non hanno portato a risolvere i problemi di visione e per conseguenza i CP_1 problemi di orientamento delle bottiglie. Anche i valori di produttività non raggiungono per la macchina etichettatrice quelli indicati nel contratto.
Alle velocità mostrate nei video, 6000 bott/ora, non si è mai registrato nessun ribaltamento di bottiglie o altro inconveniente, tuttavia il valore di produttività massimo contenuto nella conferma d'ordine è di 10000 bott/ora vale a dire che il valore di 6000 bott/ora deve aumentare ancora del il 66.67%”.
******
III.(c).19. Quesito 8
“se le macchine AXTRA, ed in particolare l'etichettatrice, risultano o meno interfacciate e collegate al sistema
ERP di di cui alla posizione 109 103 della conferma d'ordine (doc. 3) a pag. 9 (“Interfacciamento Pt_1
Vs. sistema ERP ESSENZIA Industria 4.0”) e, in caso negativo, per quale ragione”.
III.(c).20. La risposta del CT è questa: “Le macchine in esame AXTRA etichettatrice e capsulatore non sono collegate al sistema ERP ESSENZIA” (ibidem pag. 71).
pagina 14 di 26 III.(c).21. In sostanza il CT conferma la sussistenza dei malfunzionamenti rilevati da e la difformità delle prestazioni delle macchine rispetto ai parametri e ai valori indicati Pt_1 nel capitolato allegato al contratto di fornitura.
III.(c).22. Occorre dare atto anche che il CT, dopo essere pervenuto a tali conclusioni, ha esaminato le considerazioni sollevate dai consulenti di parte, e in particolare dall'ing.
TP di , e all'esito del confronto con detti consulenti di parte non ha Per_2 CP_1 modificato le proprie valutazioni.
*****
III.(d). Il supplemento di CT in corso di causa
III.(d).
1. Il giudice con ordinanza del 20.07.2023 ha disposto un'integrazione della relazione elaborata nel corso dell'ATP, nominando CT il medesimo ing. il quale, accettato Per_1
l'incarico, ha depositato in data 18.1.2024 il proprio scritto.
III.(d).
2. Prima di affrontare i quesiti posti da giudice il CT premette, con riferimento alle osservazioni del TP di parte convenuta, di non capire perché quest'ultimo “si sia opposto a mettere a disposizione i documenti sopra citati”.
III.(d).
2. Il CT prosegue osservando che “questo avrebbe consentito di verificare, come deve essere, la macchina sia dal punto di vista delle tarature che dal punto di vista della manutenzione. Il Committente dichiara di non possedere i manuali poiché, secondo sua affermazione, mai ricevuti tuttavia utilizza le macchine per diversi mesi. Le macchine potevano essere presentate in una condizione ottimale e dimostrare le reali possibilità produttive. Non era assolutamente possibile effettuare alcun controllo non disponendo della documentazione tecnica a corredo delle macchine. Alcune osservazioni mosse dal titolare della ditta e dal CP_1
TP ing. riguardo componenti usurati sono state illustrate solo alla fine delle prove svolte CP_1 Per_2 nei giorni 25 e 26 gennaio 2021”.
III.(d).
2. Quindi il CT conclude: “il costruttore, se desiderava dimostrare che le sue macchine erano ben funzionanti, doveva mettere a disposizione la propria conoscenza ed esperienza per ottimizzare il funzionamento
e favorire in ogni modo risultati positivi delle prove.
III.(d).
3. Dopo aver fatto tale premessa, il CT ha esaminato i quesiti posti dal giudice, che chiedeva, in particolare:
1) se i componenti della macchina etichettatrice usurati (pagg. 10 e 11 della relazione) siano stati sostituiti da
o da e se la sostituzione possa aver inciso sulle conclusioni raggiunte dal consulente in CP_1 Pt_1
pagina 15 di 26 ordine ai quesiti sub 3 e 4, chiarendo altresì i motivi della risposta (sia affermativa, che negativa); 2) se lo spostamento delle due macchine oggetto di causa e la modifica del layout (pag. 16 della relazione) incida o meno sulle conclusioni raggiunte dal consulente in ordine ai quesiti sub 3 e 4, chiarendo altresì i motivi della risposta
(sia affermativa, che negativa)
III.(d).
4. Ad essi il CT ha risposto nei seguenti termini.
III.(d).
5. Con riguardo al quesito 1, afferma: “Al momento delle prove non vi era a disposizione il manuale di uso e manutenzione e non potevano essere note queste informazioni. Contemporaneamente il titolare della ditta costruttrice aveva categoricamente rifiutato di far pervenire una copia elettronica del CP_1 manuale al CT e il committente affermava che il manuale non era nella sua disponibilità. Pertanto le prove sono state condotte, durante i sopralluoghi relativi all'ATP del procedimento n° 2691/2020 tribunale di
Mantova, nello stato in cui si trovava la macchina in quel momento.
Sulla macchina etichettatrice non sono stati sostituiti componenti di nessun tipo. Infatti non risultano acquisti di materiale di ricambio da parte della ditta alla ditta e sia la ditta che la ditta Pt_1 CP_1 Pt_1 CP_1 hanno confermato che non hanno sostituito pezzi di alcun tipo. Le conclusioni esposte nella relazione ATP vengono confermate poiché l'elemento essenziale del quesito n° 1 è la sostituzione di elementi usurati. La sostituzione non è stata compiuta”.
III.(d).
6. Quanto al quesito 2, il CT osserva: “le due macchine “Etichettatrice” e “Capsulatrice” sono state realmente spostate. Questo evento viene confermato sia nella relazione ATP che dalla ditta ”. Pt_1
III.(d).
7. Precisa, peraltro, che il posizionamento dei macchinari è previsto dal manuale d'uso e manutenzione e che non vi sono indicazioni di operazioni riservate al costruttore: “lo spostamento delle macchine etichettatrice e capsulatore può essere eseguito da azienda specializzata seguendo le informazioni che il costruttore ha inserito nei rispettivi manuale di uso e manutenzione”.
III.(d).
8. Prosegue osservando: “Le due macchine sono state spostate e alla data dei sopralluoghi funzionavano. Le prove con i formati di contenitori disponibili hanno evidenziato diversi problemi: posizionamento e applicazione etichette e/o sigilli. I componenti in esame, quelli soggetti ad usura certamente non possono favorire il buon esito delle operazioni sopra richiamate”, e aggiunge: “tutte le operazioni di verifica portano ad un miglioramento delle prestazioni, tuttavia, rimane un punto critico che è emerso in modo chiaro nelle prove presso la ditta . Pt_1
Le prove hanno evidenziato che fino ad una produzione max di circa 8000 BPH le bottiglie riescono a percorrere il tragitto senza inconvenienti. (allegati 23-CT; 24-CT; 25-CT). I risultati non sempre
pagina 16 di 26 ottimali possono essere superati con manutenzione (sostituzione e controllo dei componenti soggetti ad usura) e pulizia scrupolose. Con velocità più elevate il sistema di trasporto denuncia dei limiti. Le prove hanno chiaramente messo in luce che a velocità elevata (9200 BPH) prossime al valore massimo 10000 BPH, i contenitori dopo pochi secondi di funzionamento ribaltano con conseguente blocco della macchina. Anche i documenti filmati (allegati 18–CT; 19–CT; 20–CT; 21–CT; 22–CT) che erano visibili al momento della stesura dell'ATP mostravano velocità massima di funzionamento di circa 6500 BPH e mai valori pari o prossimi a 10000 BPH.
Le prove hanno ad esempio fornito dati che, indipendentemente dagli scarti ottenuti con etichette collocate male o mancanti, mostrano un limite tra gli 8000 BPH e i 9200 BHP dovuti unicamente al rovesciamento del contenitore all'uscita della coclea di distanziamento e prima dell'ingresso nella stella (vedasi da pag. 50 a pag.
60 della relazione ATP). Il sistema meccanico di trasporto delle bottiglie non è in grado di sopportare una prestazione di 10000 BHP.
Il contratto prevedeva una produzione massima di 10000 BPH. Rispetto a questo valore contrattuale non vi sono documenti di accordi tra le parti per un numero inferiore né sono indicate tolleranze. Si ritiene che la macchina debba funzionare con continuità con una produzione di 10000 BPH senza scarti”.
III.(d).
9. In conclusione, il CT afferma che “le macchine sottoposte a manutenzione e pulizia come prescritto dal manuale di uso e manutenzione, riescono a migliorare le prestazioni. Il sistema di trasporto dei contenitori non sembra in grado di raggiungere le prestazioni dichiarate ma funziona egregiamente con prestazioni inferiori circa 6000 ÷ 7000 BPH, questo valore è, tuttavia, da verificare direttamente sulla macchina dopo un'accurata messa a punto di tutti gli elementi presenti sia meccanici che elettronici”.
******
III.(d).10. Dalle affermazioni sopra trascritte si evince che nella sostanza il CT, all'esito delle indagini e degli accertamenti integrativi disposti in corso di causa, ha confermato le valutazioni cui era pervenuto in sede di ATP, dando atto dei diversi problemi di funzionamento delle macchine e della notevole difformità delle prestazioni rese dalle stesse rispetto alle previsioni contrattuali.
III.(d).11. I valori di corretto funzionamento si attestano infatti molto al di sotto degli standard definiti nel capitolato.
pagina 17 di 26 III.(d).12. In sede di chiarimenti e integrazioni il CT ha inoltre ribadito che gli aspetti della sostituzione di componenti usurati e dello spostamento dei macchinari non possono aver alterato o influito sulle conclusioni cui il medesimo perito era giunto in sede di ATP.
III.(d).13. Va poi detto, al riguardo, che le attività e le valutazioni del CT risultano supportate da un'accurata raccolta di dati e informazioni, da sopralluoghi adeguati e da verifiche tecniche coerenti con l'ambito e la natura dei quesiti. Le sue conclusioni sono inoltre congruamente motivate e sono immuni da vizi logici o da incoerenze tra i passaggi motivazionali o tra essi e le risultanze fattuali emerse nel corso delle indagini peritali.
III.(d).14. Tutte le attività del CT, infine, si sono svolte nel contraddittorio con le parti e i rispettivi consulenti, e il CT ha interloquito costantemente con questi ultimi prendendo posizione in modo adeguato e specifico su tutti i punti dagli stessi sollevati.
III.(d).15. Le conclusioni del CT meritano pertanto piena condivisione da parte di questo giudicante al fine di decidere la presente controversia. Mentre le contestazioni sollevate dalla convenuta sull'operato del medesimo CT risultano del tutto pretestuose e smentite dalle analisi e dai riscontri forniti dal perito.
******
III.(e). L'inadempimento di agli obblighi e alle garanzie contrattuali CP_1
III.(e).1. In materia di appalto, la giurisprudenza ha fissato in termini precisi la ripartizione dell'onere della prova in tema di vizi, stabilendo che “in tema di garanzia per difformità e vizi nell'appalto, l'accettazione dell'opera segna il discrimine ai fini della distribuzione dell'onere della prova, nel senso che, fino a quando l'opera non sia stata espressamente o tacitamente accettata, al committente è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza dei vizi, gravando sull'appaltatore l'onere di provare di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte, mentre, una volta che l'opera sia stata positivamente verificata, anche "per facta concludentia", spetta al committente, che l'ha accettata e che ne ha la disponibilità fisica e giuridica, dimostrare l'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate” ez. 2 - , (Cass. Sentenza n.
7267 del 13/03/2023 (Rv. 667289 - 01).
III.(e).
2. La medesima giurisprudenza osserva che “è però decisivo considerare che - a prescindere dall'accettazione - ove sia stata comunque raggiunta la prova dell'esistenza dei vizi, la colpa dell'appaltatore si presume, sicché spetta a quest'ultimo in base alle regole generali sulla responsabilità del debitore (art. 1218 c.c.), non solo dimostrare di avere adoperato la diligenza e la perizia tecnica dovute, ma anche il fatto specifico, a lui
pagina 18 di 26 non imputabile, che abbia causato il difetto (cfr., in tal senso, esplicitamente, Cass. 19146/2013, pag.
15-16” (ibidem).
III.(e).
3. Ciò significa che, una volta accertata nel caso concreto l'esistenza dei difetti delle opere, la prova liberatoria compete all'appaltatore, non potendo richiedersi al committente di dimostrare che essi non siano derivanti dall'uso del bene.
III.(e).
4. La mancanza di prova – in positivo- dell'imputabilità dei vizi ad un fattore esterno alla sfera dell'appaltatore non esonera pertanto l'appaltatore da responsabilità, a maggior ragione se non è possibile stabilire che tali difetti siano imputabili alla condotta del committente.
III.(e).
5. Nel caso di specie si è accertato che i macchinari realizzati e forniti dalla convenuta alla società attrice presentassero difetti di funzionamento e difformità rispetto alle caratteristiche e alle prestazioni stabilite nel contratto, e ciò sin dal momento della loro installazione.
III.(e).
6. La convenuta non ha dato prova che tali difetti e difformità fossero riconducibili a fattori esterni o al cattivo utilizzo dei macchinari da parte dell'attrice.
III.(e).
7. Oltre che nei passaggi già citati, le conclusioni sopra esposte trovano conferma nelle risposte date dal CT ai rilievi del consulente di parte convenuta, tra cui spicca, tra gli altri, il seguente: “il CT non concorda con quanto asserito dal TP ing. riguardo le velocità di CP_1 Per_2 produzione. Infatti, i numeri che compaiono sul display dell'utente indicano i contenitori che attraversano la macchina e non tengono conto degli scarti che la macchina dopo il controllo può attuare. Il valore contrattuale di
10000 BPH indicato non è mai stato raggiunto nemmeno per pochissimi secondi e non a causa di visoni non perfette o per etichette incollate male o sigilli mal posti ma per ribaltamento dei contenitori. Come già indicato nemmeno nei filmati in atti non è presente una condizione di funzionamento di 10000 BPH. La tolleranza alla quale si riferisce il CT non è riferita agli scarti della macchina ma ai contenitori che attraversano la macchina. La verifica della qualità della produzione è un elemento che va valutato dopo che è stato appurato che la macchina riesce a movimentare 10000 BPH. L'indicazione che il CT ha riportato di assenza di documenti relativi ad accordi per produzioni con numeri diversi e di tolleranza è riferita in prima battuta alla movimentazione delle bottiglie. Se la macchina non riesce a raggiungere questo numero presenta già un elemento fondamentale non conforme al contratto.
La velocità massima di produzione rappresenta il punto critico del trasporto poiché il passaggio dalla coclea alla stella è molto rapido e probabilmente di difficilissima sincronizzazione. È proprio in quel punto che avviene il
pagina 19 di 26 ribaltamento del contenitore. Il manuale non fornisce regolazioni relative a questo aspetto. Questa situazione non è correlata con lo spostamento delle macchine poichè non vi è necessità di smontaggio e rimontaggio dei due elementi richiamati. Certamente lo spostamento va effettuato con perizia da personale specializzato nel rispetto delle indicazioni del manuale della macchina” (cfr. relazione ing. del 18.1.2024, pagg. 33-34). Per_1
III.(e).
8. Neppure può condividersi l'assunto, sostenuto dalla difesa di al fine di CP_1 escludere la propria responsabilità, che i malfunzionamenti dei macchinari sarebbero attribuibili a inadeguatezza o incompletezza delle campionature inviatele da nella fase Pt_1 di studio e progettazione: tale contestazione, peraltro sollevata soltanto in corso di giudizio, non può assumere alcuna rilevanza al fine di esimere la società appaltatrice dalle suddette responsabilità, posto che l'obbligo di diligenza qualificata gravante su di essa, quale soggetto professionale qualificato e specializzato, richiede uno sforzo di energie e mezzi adeguato alla natura dell'attività esercitata, comprese le competenze tecniche funzionali al controllo e alla correzione di eventuali errori o carenze progettuali degli elaborati inviati dal committente, con il conseguente obbligo – reso più accentuato nell'ipotesi in l'appaltatore ricopra anche il ruolo di ingegnere progettista (come nel nostro caso) - di segnalare tempestivamente al committente stesso tali eventuali mancanze ed errori: “nell'appalto, sia pubblico che privato, rientra tra gli obblighi dell'appaltatore, senza necessità di una specifica pattuizione, il controllo della validità tecnica del progetto fornito dal committente, anche in relazione alle caratteristiche del suolo su cui l'opera deve sorgere, posto che dalla corretta progettazione, oltre che dall'esecuzione dell'opera, dipende il risultato promesso” (Cass. Sez. 1 -,
Ordinanza n. 5144 del 26/02/2020 (Rv. 657082 - 01).
III.(e).
9. Nel caso di specie non ha contestato prima del giudizio alcuna circostanza CP_1 impeditiva di una corretta e adeguata progettazione, realizzazione e messa a punto dei macchinari, che sono stati venduti e consegnati alla committente con tutte le garanzie di legge sulla base delle specifiche tecniche allegato al contratto.
III.(e).
9. E' quindi dimostrato il mancato adempimento della convenuta agli impegni contrattuali da essa assunti.
III.(e).10. Tale inadempimento, inoltre, non può definirsi di scarsa importanza nell'economia dell'affare, tenendo conto della natura dei beni in questione, della loro importanza per l'attività produttiva della committente, della lunga fase di studio e progettazione, delle limitazioni funzionali riscontrate in sede di CT e dei corrispettivi contrattualmente fissati e pagati, e pagina 20 di 26 quindi dell'interesse del creditore a ricevere nella loro interezza le prestazioni dedotte in contratto.
III.(e).10. Né meritano essere condivise, infine, le altre eccezioni sollevate da , quali CP_1 quelle da essa descritte nella comparsa conclusionale (pagg. 23 e ss.), posto che non vi è prova, anzi è stato smentito in sede di accertamenti peritali, che i malfunzionamenti delle macchine fossero ascrivibili a errate manovre, materie prime non adeguate, modifiche non autorizzate, spostamento delle macchine o carenza di manutenzione: di tali presunti comportamenti attribuiti all'utilizzatore, peraltro mai contestati da prima del giudizio, è stata esclusa la CP_1 configurabilità e in ogni caso ogni rilevanza causale con riguardo alle difformità riscontrate in sede peritale. Né sono state prospettate dalla convenuta, in ordine a tali presunte violazioni contrattuali, precise e documentate conseguenze pregiudizievoli di alcun tipo, delle quali possa invocare ristoro in questo processo, al di là di una generica e strumentale contestazione delle domande avversarie e delle risultanze della CT.
*****
III.(f). Le tutele esperibili dall'attrice
III.(f).
1. Nel caso in cui le difformità e i vizi del manufatto, incidendo in modo notevole sulla struttura e sulla funzionalità della stessa, siano tali da renderlo inadatto alla sua destinazione oggettiva, il committente ha diritto a chiedere la risoluzione del contratto, mentre i provvedimenti di cui al primo comma dell'art. 1668 c.c. sono esperibili laddove i vizi e le difformità siano facilmente eliminabili, salvo in ogni caso il risarcimento del danno in caso di colpa dell'appaltatore (cfr. Cass. Sez. 2 -, Ord. n. 21188 del 05/07/2022 (Rv. 665543 - 01).
III.(f).
2. Conformemente ai principi generali la risoluzione per inadempimento ha come effetto l'estinzione del contratto sin dalla sua origine con conseguenti obblighi restitutori in capo alle parti.
III.(f).
3. E' parimenti pacifico che l'appaltatore in tali ipotesi sia tenuto a restituire il corrispettivo già ricevuto, senza poter pretendere l'adempimento del prezzo, nella misura in cui esso non sia stato pagato.
III.(f).
4. Sul punto la giurisprudenza ha chiarito che “in tema di appalto, l'ultimazione e la consegna delle opere non è ostativa alla proposizione da parte dell'appaltatore della domanda di risoluzione per inadempimento, in quanto, anche nei casi in cui la sua esecuzione si protragga nel tempo, e fatte salve le ipotesi
pagina 21 di 26 in cui le prestazioni in esso dedotte attengano a servizi o manutenzioni periodiche, non può considerarsi un contratto ad esecuzione continuata o periodica, non sottraendosi pertanto alla regola generale, dettata dall'art.
1458 c.c., della piena retroattività degli effetti della risoluzione, con la conseguenza che il prezzo delle opere già eseguite può essere liquidato, a seguito della risoluzione del contratto, a titolo di equivalente pecuniario della dovuta "restitutio in integrum"” (Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 22065 del 12/07/2022 (Rv. 665160 -
01).
III.(f).
5. E' peraltro altrettanto pacifico che “la risoluzione del contratto di appalto per colpa dell'appaltatore non osta a che questi, in detrazione alle ragioni di danno spettanti al committente, abbia diritto al riconoscimento di compenso per le opere già effettuate e delle quali, comunque, il committente stesso si sia giovato” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6181 del 16/03/2011 (Rv. 617080 - 01).
*****
III.(f).
6. Facendo applicazione di tali principi, deve essere accolta la domanda di risoluzione del contratto formulata dall'attrice con riferimento al contratto stipulato dalla stessa in data
7.11.20217 con , e ciò per inadempimento non di scarsa importanza da parte della CP_1 seconda.
III.(f).
7. In accoglimento di tale domanda, deve essere accertata e pronunciata la risoluzione del predetto rapporto contrattuale, con liberazione delle parti dalle obbligazioni non ancora eseguite, e con i conseguenti obblighi di carattere restitutorio in capo alle medesime, in virtù, come sopra illustrato, del venir meno ab origine del vincolo negoziale fra le stesse, e precisamente: quanto a di restituzione dei macchinari per cui è causa, quanto ad Pt_1
dei corrispettivi percepiti in forza del contratto risolto. CP_1
III.(f).
8. Per le ragioni suddette, devono essere respinte le domande riconvenzionali della convenuta, relativamente al pagamento del prezzo e alla risoluzione del rapporto contrattuale, questa volta per inadempimento di , posto che il predetto rapporto è stato risolto per Pt_1 inadempimento della stessa , e dovendosi ricollegare il mancato pagamento dell'ultima CP_1 rata del prezzo all'inadempimento della società fornitrice, comunque di maggior importanza.
III.(f).
9. e , pertanto, devono essere dichiarate tenute e condannate Pt_1 CP_1 rispettivamente a restituire, la prima, i macchinari per cui è causa, l'etichettatrice e il capsulatore individuati in atti, la seconda i corrispettivi percepiti in forza del contratto risulto, pari pagina 22 di 26 complessivamente ad euro 174.134,40 (euro 52.069.60+ 87.920,80+34.144,00), posto che Co l'ultima ri. non è stata saldata (cfr. comparsa convenuta pag. 5).
******
III.(g). Il risarcimento dei danni richiesto parte attrice
III.(g).
1. In virtù dei principi generali, la parte inadempiente è tenuta al risarcimento del danno sofferto dalla controparte contrattuale, salvo il caso in cui la prima dimostri che tale inadempimento sia derivato da causa a sé non imputabile.
III.(g).
2. Nel caso di specie ha formulato, oltre a quella di risoluzione del contratto, Pt_1 una domanda risarcitoria per danni patrimoniali e non patrimoniali per euro 257.761,60 ed euro 363.391,18, adducendo, al riguardo, vari titoli di responsabilità attribuibili alla convenuta, ma senza descrivere in maniera dettagliata e specifica tali voci di danno e il nesso di derivazione causale, in termini di danno emergente e lucro cessante, dall'inadempimento della convenuta stessa, e senza a dire il vero nemmeno chiarire i presupposti di tutti titoli di responsabilità prospettati.
III.(g).
3. A parere di questo giudicante tale pretesa risarcitoria, nell'ammontare sopra indicato, risulta in gran parte formulata genericamente e indimostrata: non è stata prodotta né provata dall'attrice un'analisi contabile precisa dei costi sostenuti in relazione agli interventi sui macchinari difettosi;
quanto alle voci di danno per responsabilità extracontrattuale e presunta mala fede nelle trattative, non è stato fornito alcun elemento concreto a sostegno di tale pretesa;
con riguardo alla perdita dei benefici correlati al c.d. “iperammortamento” non ha fornito alcuna precisazione, né ha indicato i criteri contabili per determinarla, quanto infine ai maggior costi per l'acquisto di nuovi macchinari, risulta condivisile l'argomentazione della convenuta circa il fatto che tali nuovi macchinari, acquistati da una ditta terza, siano diversi da quelli per cui è causa, alla luce di mutate esigenze produttive, e pertanto non direttamente comparabili con essi. Nulla è infine dedotto dall'attrice circa il danno da lucro cessante.
III.(g).
4. Al riconoscimento e alla quantificazione dei danni patiti dalla in Pt_1 conseguenza degli inadempimenti della convenuta non potrà pertanto che procedersi in via equitativa, avendo comunque l'attrice dedotto elementi che, in base alla comune esperienza, possono condurre a un parziale riconoscimento delle pretese risarcitorie azionate in giudizio, come ad esempio i molteplici interventi e tentativi di riparare e migliorare le prestazioni delle pagina 23 di 26 macchine, l'abbassamento del livello di produttività delle macchine per cui è causa rispetto alle attese contrattualmente definite, la necessità di acquistare nuovi macchinari in sostituzione dei precedenti.
III.(g).
5. Ciò posto, si ritiene congruo stimare tale risarcimento nella misura di euro 35.000,00, tenendo conto del valore dei macchinari in questione e delle altre circostanze acclarate nel corso del processo, nonché dell'utilità residua comunque tratta dalla società attrice, dovendosi sotto tale profilo considerare il “riconoscimento di compenso per le opere già effettuate e delle quali, comunque, il committente stesso si sia giovato” -ammesso, come visto, in linea generale dalla giurisprudenza in caso di risoluzione contrattuale - implicito nelle conclusioni rassegnate dalla convenuta, sebbene esse appaiano piuttosto lacunose sul punto, ma facendosi anche qui ricorso a criteri equitativi (cfr. foglio pc del 5.7.2024, pag. 4).
******
IV. Conclusioni
IV.
1. L'azione promossa da parte attrice deve essere accolta per le ragioni e nei limiti sopra esposti.
IV.
2. Non meritano accoglimento per i motivi anzidetti le eccezioni preliminari di decadenza e prescrizione sollevate dalla convenuta.
IV.
3. Ricorrendone i presupposti di legge, deve dunque essere pronunciata la risoluzione del contratto concluso inter partes in data 7.11.2017, per inadempimento di . Tale CP_1 risoluzione ha effetto retroattivo fra le parti.
IV.4 Le parti devono quindi essere condannate alla restituzione delle prestazioni rispettivamente ricevute in forza del rapporto negoziale estinto: dovrà restituire ad Pt_1
i macchinari ad essa forniti, essendo venuto meno il titolo per detenerli, CP_1 CP_1 dovrà restituire a , per la stessa ragione, i corrispettivi percepiti, nella misura pari Pt_1 complessivamente ad euro 174.134,40 (IVA compresa), oltre a interessi dal dovuto al saldo.
pagina 24 di 26 IV.
5. deve inoltre essere dichiarata tenuta e condannata a risarcire il danno da essa CP_1 causato a con il proprio inadempimento, che si quantifica, come sopra illustrato, in Pt_1 via equitativa, in euro 35.000,00, somma da intendersi già rivalutata al momento della presente pronuncia, oltre a interessi dalla stessa pronuncia fino al saldo.
IV.
6. Devono essere respinte le domande riconvenzionali della convenuta.
IV.
7. La regolazione delle spese di lite, comprensive delle due fasi di giudizio, segue la soccombenza, ed esse sono liquidate come in dispositivo.
IV.
8. Le spese di CT vanno poste definitivamente a carico della parte convenuta.
*****
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, accerta e pronuncia, per inadempimento della società convenuta, la risoluzione del contratto concluso dalle parti in data 7.11.2017 ed avente ad oggetto i macchinari per cui è causa;
dichiara pertanto estinto e privo di effetti tale rapporto contrattuale con effetto retroattivo fra le parti;
dichiara conseguentemente tenute e condanna e , rispettivamente, a Pt_1 CP_1 restituire, quanto alla prima, e a favore della seconda, i macchinari per cui è causa, ossia l'etichettatrice e il capsulatore individuati in atti, quanto alla seconda, e a favore della prima, i corrispettivi percepiti in forza del contratto risulto, pari complessivamente ad euro 174.134,40, oltre a interessi legali dal momento della pronuncia della presente sentenza al saldo;
condanna parte convenuta al pagamento a favore di , oltre a quella da CP_1 Pt_1 corrispondere a titolo restitutorio sopra indicata, della somma di euro 35.000,00, a titolo di risarcimento del danno, somma da intendersi già rivalutata al momento della presente pronuncia, oltre a interessi dalla pronuncia stessa al saldo;
pagina 25 di 26 respinge le domande riconvenzionali proposte dalla convenuta;
pone le spese di CT in relazione a tutte le fasi del giudizio, compresa quella ante causam, complessivamente e in via definitiva a carico della convenuta;
CP_1
condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite, che si liquidano a favore di parte attrice, in € 3.900,00 per la fase di istruzione preventiva, e in € 12.500,00 per il giudizio di merito, oltre a rimborso per C.U., spese generali, IVA e CPA come per legge;
Mantova, 18.4.2025
IL GIUDICE
Emanuele CROCI
pagina 26 di 26