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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 03/12/2025, n. 1040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1040 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bologna
- prima sezione civile - in persona dei magistrati: dott. EF Giusberti Presidente rel., dott.ssa Francesca Neri Giudice, dott.ssa Alessandra Villecco Giudice onorario, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 4022/2025 r.g.v.g., promosso da
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'avvocato Parte_1 C.F._1
TT LM del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore e da
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avvocato Parte_2 C.F._2
EF CC del Foro di Prato ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore - ricorrenti e con l'intervento del
Pubblico Ministero - intervenuto avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Conclusioni congiunte dei ricorrenti:
“Entrambi i difensori si riportano alle conclusioni già rassegnate congiuntamente e depositate il 14 luglio 2025, chiedendo, se ritenuto opportuno dal Tribunale, che sia disposto un periodo di monitoraggio da parte dei Servizi Sociali;
chiedono infine che la causa sia rimessa al Collegio per la decisione”.
Il Pubblico Ministero non ha rassegnato le proprie conclusioni.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso congiunto depositato il 20 marzo 2025, e Parte_1 Pt_2
davano atto di aver avuto una relazione sentimentale, conclusasi nel corso del
[...]
2024, dalla quale erano nati il 30 marzo 2018 il 26 settembre 2020 . Per_1 Per_2
I ricorrenti chiedevano congiuntamente al Tribunale adito di recepire gli accordi sulle modalità di affido della prole minore e sugli altri aspetti, anche economici, relativi alla gestione della stessa, così come indicati nel ricorso.
All'udienza del 12 maggio 2025, venivano sentite le parti di persona che, interpellate in merito alla regolamentazione degli aspetti parentali relativi al nucleo ritenuti meritevoli di approfondimento, fornivano i chiarimenti richiesti. Sull'accordo dei difensori, il Presidente di sezione relatore rinviava, dunque, alla successiva udienza del 24 giugno 2025, disponendo la sostituzione della stessa con il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ex art. 127 ter c.p.c. In quella sede, veniva disposto un nuovo rinvio per consentire la produzione della sentenza di patteggiamento medio tempore resa a definizione del procedimento penale aperto a carico del sentenza ritenuta necessaria ai fini della decisione, ed era disposta Pt_2
nuovamente la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte. Alla scadenza del termine fissato, le parti provvedevano al predetto deposito e la causa era, dunque, rimessa al Collegio per la decisione. Con successiva ordinanza del 30 luglio 2025, ritenuta la necessità di acquisire una relazione da parte dei Servizi Sociali alla luce dei fatti di rilevanza penale oggetto dei documenti prodotti ed in particolare delle precedenti restrizioni disposte a carico del ricorrente dall'autorità giudiziaria, il
Tribunale rimetteva le parti davanti al Presidente relatore per l'udienza del 16 ottobre
2025, disponendo che i Servizi Sociali territorialmente competenti trasmettessero la richiesta relazione entro dieci giorni prima dell'udienza fissata. Alla data indicata, entrambi i difensori si riportavano alle conclusioni già rassegnate congiuntamente e depositate il 14 luglio 2025, chiedendo, se ritenuto opportuno dal Tribunale, che fosse disposto un periodo di monitoraggio da parte dei Servizi Sociali. Il Presidente di sezione relatore si riservava infine di riferire al Collegio per la decisione.
2 Preliminarmente, occorre dare atto del fatto che è consolidato il principio giurisprudenziale, a cui questo Ufficio intende attenersi, secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile – come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi – è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (v. Cass., sez. I, sentenza 24 maggio 2005, n. 10894; in tal senso anche Cass., sez. I, sentenza 21 gennaio 2005, n. 1345), e in forza del quale, analogamente, “nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 13 della legge
6 marzo 1987, n. 74, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni” (cfr. Cass., sez. I, sentenza 3 marzo 2000, n. 2381; ma ancora, tra le altre: Cass., sez. VI - 1, ordinanza 23 giugno 2020, n. 12254, Cass., sez. I, sentenza 26 marzo 2015, n. 6136, Cass., sez. VI – 1, ordinanza 2 ottobre 2013,
n. 22567, Cass., sez. II, sentenza 28 settembre 2006, n. 21065).
Nel caso in esame il Pubblico Ministero non ha inteso esercitare concretamente il proprio potere di intervento, ma, considerata la rituale e tempestiva comunicazione degli atti per via telematica in data 24 marzo 2025, il contradditorio deve ritenersi integro.
Ciò posto, nel merito, il Collegio, preso atto delle conclusioni congiunte formulate dalle parti e ritenuto che le pattuizioni concordate non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di imperativo, rappresentando anzi l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi
3 morali e materiali dei figli minori della coppia, a cui è garantito un equilibrato apporto di entrambe le figure genitoriali, dispone in conformità.
In particolare, l'affidamento esclusivo dei piccoli alla madre Per_1 Per_2
trova giustificazione nei fatti di rilevanza penale alla base della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti emessa nei confronti del il 21 Pt_2
maggio 2025, fatti peraltro risalenti a tempi recenti, rimontando al 2024, e di gravità tale da far ritenere tale regime di affido quale modello di gestione attualmente maggiormente capace di garantire il benessere della prole minore.
In un simile contesto, nel quale il nucleo, pur attivamente avviato sulla strada di una positiva ridefinizione degli equilibri che lo riguardano, continua a tutt'oggi a necessitare di un idoneo supporto al fine di consolidare e rafforzare i progressi conseguiti, pare altresì opportuno fare proprie le indicazioni dei Servizi Sociali, che in sede di relazione del 7 ottobre 2025 hanno fortemente caldeggiato l'inizio di un percorso di ampio monitoraggio da loro seguito, percorso di monitoraggio al quale le parti peraltro non si sono opposte (v. il verbale dell'udienza conclusiva del 16 ottobre
2025), essendosi al riguardo rimesse alle determinazioni del Tribunale, e che pertanto va senz'altro disposto nei termini indicati in dispositivo.
La natura del procedimento, promosso su ricorso congiunto, e l'accordo raggiunto dai ricorrenti anche in relazione alla regolamentazione delle spese processuali esimono il Collegio dal pronunciarsi al riguardo.
P. Q. M.
il Tribunale, decidendo definitivamente, omologa l'accordo raggiunto dai ricorrenti, dando atto che la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale è sottoposta alle seguenti condizioni:
1. “i figli minori ” vengono affidati in via esclusiva “alla madre, Per_1 Per_2
con collocazione presso la stessa nell'abitazione sita in San Giovanni in Persiceto
(BO), Vicolo Quartirolo, n.° 1, alla stessa assegnata ed essendosi il sig. Pt_2
trasferito altrove. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno
4 assunte secondo i dettami dell'affido esclusivo, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi. La madre sarà inoltre autorizzata al rinnovo e rilascio di tutti i documenti amministrativi dei minori
(passaporto, carta d'identità, permesso di soggiorno, ecc.) in via autonoma. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli;
2. prima del trasferimento a San Giovanni in Persiceto il nucleo familiare risiedeva nel Comune di Vernio (PO), via dell'Appennino n. 53, in comproprietà dei sig.ri e abitazione gravata da mutuo fondiario. Le parti Parte_1 Parte_2
concordemente hanno deciso di porre in vendita la stessa conferendo incarico all'Agenzia immobiliare Primier Realty srl, con sede a Bologna (BO), in Via Santo
EF n°29/d. Al momento della vendita, previa verifica del saldo rate del mutuo non corrisposte e liquidazione delle somme dovute all' istituto bancario mutuante,
l'eventuale somma residua sarà assegnata integralmente alla SI , a titolo Pt_1
di integrale risarcimento di tutti i danni dalla stessa subiti per condotte inappropriate del sig. e di cui al procedimento penale del Tribunale di Bologna n. 15951/2024 Pt_2
R.G.N.R. con rinuncia ad ogni altra qualsivoglia pretesa risarcitoria nei confronti del sig. Il sig. ha rifuso nella misura del 50%, entro la data del 15.4.2025 Pt_2 CP_1
le spese sostenute dalla sig.ra per l'accudimento dei figli per un importo pari Pt_1
ad euro 900,00;
3. il sig. s'impegna dal mese di marzo 2025 sino alla vendita dell'immobile Pt_2
sopra citato a farsi esclusivo carico delle rate del mutuo ipotecario relative allo stesso;
4. poiché sono superate le restrizioni disposte dall'Autorità Giudiziaria, si applicheranno le seguenti condizioni di visita: a) Il SI. compatibilmente con i Pt_2
propri impegni di lavoro, avrà la facoltà di tenere con sé i figli almeno un giorno alla settimana dalle ore 18:00 alle ore 21:00. Il padre potrà, altresì, tenere con sé i figli alternativamente una settimana il sabato e la successiva settimana la domenica dalle ore 10.00 alle ore 20.00. Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali
5 dei figli, nonché nel rispetto delle volontà degli stessi. b) Per quanto concerne le festività natalizie il SI. avrà la facoltà di trascorrere con i figli il giorno del 26 Pt_2
dicembre e del 01 gennaio dalle ore 10.00 alle ore 22.00 ad anni alterni. Relativamente alle vacanze pasquali, il SI. avrà la facoltà di trascorrere con i figli un'intera Pt_2
giornata dalle ore 10.00 alle ore 22.00, in modo che i figli possano trascorrere alternativamente un anno la Pasqua con la madre e la pasquetta con il padre, e l'anno successivo viceversa. In ordine alle vacanze estive, il SI. avrà la facoltà di Pt_2
trascorrere con i figli almeno 10 (dieci) giorni consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di luglio e settembre di ogni anno solare. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro il 30 giugno di ogni anno, tenuto conto anche delle esigenze lavorative della SI.ra . Il padre dovrà fornire l'indirizzo delle località Pt_1
di vacanza dove porterà i figli, ed in ogni caso lo stesso non potrà portare con se i figli fuori dal territorio italiano”;
5. ai Servizi Sociali territorialmente competenti viene demandato il compito di monitorare il nucleo familiare per la durata di 2 anni, e segnatamente di: avviare un percorso di sostegno alla genitorialità in favore del padre;
proseguire i percorsi di supporto psicologico già attivati in favore di entrambi i genitori;
supervisionare l'andamento della frequentazione padre-figli;
6. “il SI. – a decorrere dal mese di marzo 2025 compreso - si impegna a Pt_2
corrispondere mensilmente, a titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario dei figli, la somma globale di € 400,00 (euro quattrocento), da rivalutarsi di anno in anno, a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso, secondo la variazione degli indici ISTAT. Il succitato importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione mediante bonifico ordinario su c/c bancario e/o postale intestato alla SI.ra , entro e non Pt_1
oltre il giorno 15 di ogni mese solare;
7. il SI. rimborserà, inoltre, alla SI.ra il 50% (cinquanta per Pt_2 Pt_1
cento) di tutte le spese straordinarie dalla stessa sostenute nell'interesse dei figli e , secondo quanto stabilito dal “protocollo sulle spese straordinarie Per_1 Per_2
6 nei procedimenti in materia familiare” dell'Osservatorio sulla Giustizia Civile presso il Tribunale di Bologna, che le parti dichiarano di aver letto ed approvato;
8. il SI. rimarrà obbligato a corrispondere i sopraccitati contributi Pt_2
nell'interesse dei figli fintanto che gli stessi continueranno a convivere con la madre e/o non saranno economicamente indipendenti;
9. genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli;
10. la SI , quale genitore collocatario, si impegna a favorire e non Pt_1
ostacolare i rapporti tra i figli ed i nonni paterni”.
Si comunichi ai Servizi Sociali territorialmente competenti per quanto loro demandato al punto 5.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale, il 2 dicembre 2025.
Il Presidente est.
dott. EF Giusberti
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