Art. 15.
Per far fronte alle eventuali perdite di cui al precedente articolo viene costituito presso la Tesoreria centrale dello Stato un fondo di garanzia con una prima dotazione di lire 500 milioni, da versarsi dal Ministero del tesoro nell'esercizio finanziario 1953-54. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 5 luglio 1961, n.635 ha disposto (con l'art. 36) che "Il fondo di garanzia di cui all' articolo 15 della legge 22 dicembre 1953, n. 955 , e' aumentato di lire 1 miliardo."
Per far fronte alle eventuali perdite di cui al precedente articolo viene costituito presso la Tesoreria centrale dello Stato un fondo di garanzia con una prima dotazione di lire 500 milioni, da versarsi dal Ministero del tesoro nell'esercizio finanziario 1953-54. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 5 luglio 1961, n.635 ha disposto (con l'art. 36) che "Il fondo di garanzia di cui all' articolo 15 della legge 22 dicembre 1953, n. 955 , e' aumentato di lire 1 miliardo."