Articolo 15 della Legge 22 dicembre 1953, n. 955
Articolo 14Articolo 16
Versione
15 gennaio 1954
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Versione
12 agosto 1961
Art. 15.
Per far fronte alle eventuali perdite di cui al precedente articolo viene costituito presso la Tesoreria centrale dello Stato un fondo di garanzia con una prima dotazione di lire 500 milioni, da versarsi dal Ministero del tesoro nell'esercizio finanziario 1953-54. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 5 luglio 1961, n.635 ha disposto (con l'art. 36) che "Il fondo di garanzia di cui all' articolo 15 della legge 22 dicembre 1953, n. 955 , e' aumentato di lire 1 miliardo."
Entrata in vigore il 12 agosto 1961