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Sentenza 2 agosto 2025
Sentenza 2 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 02/08/2025, n. 1189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1189 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2) Dott. Cristina Midulla Consigliere
3) Dott. Giulia Maisano Consigliere rel. est.
ha pronunziato
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 319 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2020
TRA
c.f. , società incorporante Parte_1 P.IVA_1 Controparte_1
giusta atto di fusione per incorporazione in Notaio di Milano del 22 marzo Persona_1
2018, rep. n. 40855, racc. n.13004, in persona del procuratore speciale avvocato Parte_2
, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Surdi per mandato in calce all'atto di
[...]
citazione in appello.
Appellante p. iva , in persona del legale rappresentante CP_2 Parte_3 P.IVA_2
pro tempore (c.f. , che agisce in proprio e nella Parte_4 CodiceFiscale_1
spiegata qualità, (c.f. ), CP_3 CodiceFiscale_2 CP_4
(c.f. , (c.f. CodiceFiscale_3 Controparte_5 CodiceFiscale_4
(c.f. rappresentati e difesi dagli Avv.ti Luigi Parte_5 CodiceFiscale_5
Giacomo Messina e Ignazio Ardagna per mandato allegato alla comparsa di costituzione in appello
Appellati e appellanti incidentali
Conclusioni di parte appellante:
nel merito, riformare la sentenza del Tribunale civile di Trapani n. 791/2019 resa in data
29/07/2019, depositata in cancelleria e pubblicata in pari data, nella parte in cui aderendo a quanto riportato nella CTU:
- ha ritenuto la CMS prevista in contratto “mal pattuita, posto che è stata indicata soltanto la
percentuale entro fido ed extra fido per la sua applicazione, senza alcuna indicazione della
sua periodicità ovvero dei suoi criteri di calcolo”, dichiarandone conseguentemente la nullità;
- ha ritenuto illegittima per superamento della soglia d'usura la clausola relativa alla pattuizione degli interessi ultralegali contenuta nelle condizioni contrattuali di cui al contratto di affidamento in conto corrente e comunicazione di linee di credito del 05/10/2007 e nella variazione contrattuale del 01/08/2008;
2 - ha conseguentemente dichiarato l'illegittimità dell'applicazione al contratto di conto corrente ordinario n. 708/180116 di qualsivoglia posta riconducibile a cms e la parziale nullità della clausola relativa al tasso di interesse debitorio per il periodo dal 05/10/2007 al 31/08/2009;
- ha determinato il saldo del conto corrente alla data del 31.12.2013 in euro 2.897,26 a credito del correntista;
- ha posto interamente a carico di le spese del giudizio nonché le spese di Parte_1
CTU;
In via istruttoria, disporre nuove operazioni peritali al fine di verificare la corretta pattuizione della cms e che non è ravvisabile nessuno sforamento della soglia d'usura neanche con riguardo alle condizioni contrattuali contenute nel contratto di affidamento in conto corrente e comunicazione di linee di credito del 05/10/2007 e nella variazione contrattuale del
01/08/2008;
per l'effetto, ritenere e dichiarare inammissibili e, comunque, infondate e, conseguentemente,
rigettare con qualsiasi statuizione tutte le domande formulate nell'atto di citazione notificato il 26 maggio 2015;
vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio e della CTU di prime cure.
All'udienza di precisazione delle conclusioni ha inoltre insistito nelle osservazioni trasmesse dal CTP il 28 luglio 2021
Conclusioni di parte appellata:
3 Rigettare l'appello proposto da in quanto infondato in fatto ed CP_1 Parte_6
in diritto;
in parziale riforma della sentenza n. 791/2019:
a) ritenere e dichiarare, in relazione conto corrente ordinario di corrispondenza n. 51965, la mancata pattuizione degli interessi ultralegali in assenza di valida convenzione scritta o in caso di produzione in giudizio degli stessi da parte della banca per insufficiente determinatezza e/o perché applicati con rinvio a parametri generici ed indeterminati come la clausola uso mercato, uso piazza e/o similari;
b) per l'effetto, e previa consulenza tecnica d'ufficio come infra analiticamente formulata,
nonché in base ai criteri ivi indicati: rideterminare il saldo del conto corrente, depurandolo dagli interessi passivi illegittimamente applicati ed applicando in luogo degli stessi il tasso legale vigente pro tempore ai sensi dell'art 1283 c.c. e 117 TUB;
c) da ultimo, ed in base agli esiti delle verifiche sopra indicate, ricalcolare ed accertare il saldo attuale del conto intrattenuto ed estinto da parte appellata presso la banca convenuta;
d) all'esito del ricalcolo dell'attuale saldo del conto intrattenuto presso la banca, accertare se vi è ed a quanto ammonti il credito dell'odierna appellata;
e) con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio da distrarre in favore della difesa di parte appellante, nonché con condanna della banca alle spese della CTU;
in via istruttoria, disporre consulenza tecnica d'ufficio contabile.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
4 Con sentenza n. 791 del 19 luglio 2019, il Tribunale di Trapani, pronunziando sulla domanda di accertamento negativo del credito e ripetizione di indebito proposte da Parte_7
e dai fideiussori di questa , Antonino, e , in
[...] Pt_4 CP_3 CP_5 Parte_5
relazione ai rapporti di conto corrente di corrispondenza n. 51965 e n. 180116 intestati alla società:
- ha valutato “estraneo al presente procedimento il conto corrente nr. 51965 acceso dalla
ditta individuale il 13/11/1991 con l'allora CP_3 CP_1 Controparte_6
ed estinto il successivo 5.10.2007, posto che detto conto non è affatto confluito in
[...]
quello oggetto di causa, accesso dalla società e portante l n.r Parte_7
708/180116” (pag. 5 sentenza impugnata);
- ha respinto l'eccezione di prescrizione formulata dalla banca essendo stato istituito l'unico rapporto oggetto di analisi nell'anno 2007, prima del decorso del decennio rispetto all'introduzione del giudizio;
- ha riscontrato la valida pattuizione degli interessi, quelli debitori fissati in misura eccedente il saggio legale, e della loro capitalizzazione infrannuale, nonché la corretta applicazione della clausola relativa alle valute;
- ha invece dichiarato nulla per indeterminatezza dei criteri di computo la clausola in tema di commissione di massimo scoperto e disposto l'espunzione dal saldo del rapporto delle relative poste;
5 - ha escluso anche gli addebiti operati a titolo di “spesa per servizio di affidamento” sino al
1.9.2010, data di regolare pattuizione formale della voce di costo;
- ha acclarato l'usurarietà delle condizioni economiche convenute dalle parti “nel contratto
di affidamento in conto corrente comunicazione di linee di credito del 05/10/2007 e nella
variazione contrattuale del 01/0/2008”, disponendo escludersi, per i periodi coperti da tali pattuizioni, “ogni interesse debitorio” (pag. 7 della sentenza impugnata);
- recepiti i conteggi eseguiti dal consulente tecnico d'ufficio, ha rideterminato in € 2.897,26,
a credito della correntista, il saldo del conto corrente alla data del 31.12.2013;
- ha regolato le spese di lite ponendole, unitamente a quelle relative alla consulenza d'ufficio tecnico contabile, a carico della banca convenuta.
Avverso la pronunzia hanno proposto:
- impugnazione principale l'istituto bancario chiedendo accertarsi la compiuta e perciò valida pattuizione della commissione di massimo scoperto e la compatibilità con la normativa antiusura degli interessi entrofido convenuti nelle variazioni contrattuali del 5.10.2007 e del
1.8.2008;
- impugnazione incidentale la società correntista e i fideiussori per chiedere che l'analisi delle risultanze del rapporto del conto corrente n. 180116 tenesse conto dell'operazione del
5.10.2007 con la quale (poi trasformata in Controparte_7
s.r.l.) aveva estinto, con il versamento dell'importo di € 30.674,76, il conto corrente n. 51965.
Riferivano al riguardo che la s.a.s. era stata costituita il 24.5.2006 e che in essa il socio CP_3
6 aveva conferito uno dei rami della propria azienda, fino ad allora gestita in forma Pt_7
individuale, ramo nel quale era ricompreso il conto corrente n. 51965. Soggiungevano che contestualmente e in vista dell'estinzione del rapporto n. 51965, il cui saldo era inficiato dall'addebito di poste illegittime, la società aveva ottenuto sul conto n. 180116 un affidamento per elasticità di cassa di € 30.000,00. Chiedevano quindi, previo ordine di esibizione del contratto istitutivo del rapporto ed espletamento di una consulenza tecnica contabile, la rideterminazione del saldo effettivo del rapporto n. 51965 già intestato ad alla CP_3
data dell'estinzione da parte della subentrata e l'accoglimento della Controparte_7
domanda di ripetizione delle competenze illegittimamente applicate e saldate.
Ragioni di ordine logico impongono di principiare la disamina dall'impugnazione incidentale,
dovendo verificarsi se l'operazione di estinzione del saldo del rapporto di conto corrente n.
51965 inerisca al rapporto n. 180116 intestato alla società oggi appellante e se e in che misura refluisca sul saldo di quest'ultimo, come accertato alla data dell'ultimo estratto conto prodotto in atti (31.12.2013).
E' documentato dall'estratto conto del IV trimestre 2007 del conto corrente di corrispondenza n. 180116 che tramite Controparte_8
un'operazione di giroconto, a estinguere il rapporto n. 51965 il quale esponeva un saldo a debito € 30.674,76. L'operazione è rilevata e chiaramente illustrata anche dal consulente tecnico d'ufficio, il quale dà altresì' conto della contestale richiesta di affidamento per €
30.000,00 formulata dalla correntista: “in data 05/10/2007 è stata emessa una disposizione di
7 pagamento di € 30.674,76 ad estinzione del rapporto di conto corrente n. 51965 intrattenuto
tra il sig. , socio accomandatario della CP_3 Controparte_7
e . Inoltre, in pari data è stato stipulato un contratto di
[...] Controparte_1
affidamento in conto corrente e comunicazione di linee di credito tra e la Controparte_1
tramite il quale l'istituto di credito concedeva alla correntista un Controparte_7
affidamento per elasticità di cassa per un importo pari ad € 30.000,00” (pagg. 23 e 24 della relazione depositata nel primo grado di giudizio).
Dal conto corrente intestato a proviene dunque la provvista (ottenuta Controparte_7
mediante accesso a una linea di credito) con la quale è stato estinto il conto corrente n. 51965.
Tanto è sufficiente a titolare la società appellante alla domanda di ripetizione delle somme indebitamente corrisposte all'istituto di credito in relazione al rapporto n. 51965 in difetto di valido titolo giustificativo. La conclusione diviene peraltro ancor più evidente ove si consideri che è documentato che , originario titolare del rapporto n. 51965, ebbe a CP_3
conferire nella s.a.s. e dunque a trasferire a questa il “ramo d'azienda relativo a tutti i lavori
edili, civili e industriali, sia pubblici che privati, sopra descritto, con tutto il patrimonio di
attrezzature, mezzi d'opera e arredi di cui agli allegati A e B, compresi tutti i requisiti
necessari ai fini dell'attestazione SOA riferibili ai certificati lavori nelle categorie opportune
…” Per effetto di tale conferimento il capitale sociale della s.a.s. venne aumentato. Ebbene è
evidente che il conto corrente n. 51965 rientrasse nel ramo di azienda conferito (l'impresa individuale mantenne per sé il ramo di azienda costituito dall'attività di rimozione con carro
8 attrezzi) ove si valutino le operazioni registrate in conto, in particolare i bonifici ricevuti nelle date del 31.7-2.8.2006 e del 8.6.2007 da enti pubblici per lavori di appalto (rispettivamente presso la caserma G.F. di Pantelleria e per la manutenzione ordinaria del pavimento della palestra del Comune di Trapani). Ne discende che (trasformatasi Controparte_7
nell'odierna s.r.l. a luglio 2010) ha estinto non il conto di un terzo, ma un proprio conto corrente, pervenuto nel patrimonio societario in virtù di atto di conferimento del 24.5.2006.
In questo grado di giudizio si è dato dunque corso, dapprima, all'ordine di esibizione del contratto istitutivo del rapporto n. 51965 già richiesto e diligentemente coltivato dalla correntista nel primo grado di giudizio -la cui introduzione era stata preceduta dalla richiesta di consegna del documento contrattuale ex art. 119 TUB-, quindi, verificato che la banca non era in possesso del documento, a consulenza tecnica d'ufficio.
In particolare, considerato che.
- l'estinzione del rapporto n. 51965 era avvenuta tramite operazione di giroconto con addebito su conto corrente n. 180116 destinata a riflettersi sui saldi progressivi di tale secondo rapporto sino all'ultimo documentato (31.2.2013);
- riprendeva vigore l'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dall'istituto di credito, disattesa dal primo giudice unicamente in ragione dell'esclusione del primo rapporto,
acceso nel 1991 ed estinto ad ottobre 2007, dall'oggetto della decisione;
- era necessario vagliare le doglianze sollevate dalla banca con l'impugnazione principale che,
è ora necessario precisare, si rivelavano infondate con riguardo al primo motivo di
9 impugnazione non essendo stata pattuita i termini espliciti la periodicità di applicazione della c.m.s., e fondate, invece, con riguardo al secondo motivo di gravame, posto che lo sforamento delle soglie usurarie per il periodo regolamentato dalle pattuizioni negoziali contenute nel contratto di concessione di affidamento il 5.10.2007 e di variazione concordata del 1.8.2008
involge unicamente il regolamento degli interessi extrafido, senza intaccare la validità della pattuizione degli interessi entro fido, ben contenuti entro i limiti fissati dalla L. n. 108/1996 e dai decreti ministeriali che ad essa danno attuazione , così che la sanzione di gratuità di cui all'art. 1815 comma II c.c. non poteva che ricevere applicazione selettiva, limitata appunto all'azzeramento degli interessi e delle ulteriori poste applicate in extrafido;
al consulente tecnico è stato chiesto di provvedere:
“I) in relazione al contratto di conto corrente di corrispondenza identificato con il n. 51965
intestato all'impresa individuale , il cui svolgimento è documentato dal I CP_3
trimestre 1992 sino alla data di chiusura il 5.10.2007, a rideterminare il saldo finale
operando nei termini che seguono:
principiando dal primo estratto conto in atti e assumendo il dato di partenza ivi esposto;
a) espunga dal conto tutti i costi, le commissioni e le spese comunque denominate, ivi
compresa la commissione di massimo scoperto;
b) espunga la capitalizzazione trimestrale degli interessi sino alla chiusura del rapporto;
c) sostituisca gli interessi applicati con il saggio legale ex art. 1284 c.c.;
d) riconduca ciascuna delle operazioni di addebito e accredito alla data di loro effettuazione;
10 e) con un ulteriore conteggio, eseguito sulla scorta dell'insegnamento della Suprema Corte
Cass. S.U. n. 24418/2010, mantenga le scritturazioni estinte con rimesse solutorie
eventualmente eseguite dal correntista nel lasso di tempo compreso tra il primo estratto conto
in atti e il 26.5.2005, accertate sulla scorta dell'estratto conto storico della banca e non su
quello già depurato dalle annotazioni contabili in applicazione dei criteri sopra esposti e
tenendo conto del limite di affidamento tempo per tempo convenuto o ricostruito in via fatto
nel suo ammontare mediante valorizzazione di indici rivelatori chiaramente deponenti (fra
questi in primo luogo la differente misura di interessi e commissioni entrofido ed extrafido);
II) in relazione al conto corrente di corrispondenza n. 180116 intestato ad
[...]
, oggi a rideterminare il saldo alla data Controparte_7 Parte_7
dell'ultimo estratto conto in atti (31.12.2013), operando come segue:
- per il caso in cui il saldo del conto n. 51965 ricalcolato in forza di quanto disposto al
superiore punto I), ivi considerata la prescrizione, risulti comunque a debito dell'impresa
individuale sostituisca tale valore ricalcolato all'importo dell'operazione eseguita in Pt_7
data 5.10.2007 (valuta 3 ottobre) di pagamento di € 30.672,01; ove invece il saldo ricalcolato
del conto n. 51965 risulti alla data di chiusura del conto pari a 0 ovvero a credito
dell'impresa individuale correntista, escluda in toto dal saldo l'operazione di pagamento di
€ 30.672,01;
- espunga la commissione di massimo scoperto;
11 -espunga per il periodo dal 5.10.2007 al 31.8.2009, nel quale il rapporto era regolato dal
contratto di affidamento in conto corrente e comunicazione di linee di credito del 5.10.2007
e dalla variazione contrattuale del 1.8.2008, le competenze maturate sui saldi in extrafido
(regolati, per come già accertato nella precedente relazione di consulenza, a condizioni che
superano la soglia usuraria di periodo), mantenendo invece quelle convenute entro-fido;”
(ordinanza del 3.2.2021, integrata con ordinanza del 16.4.2021 con la quale, accogliendo l'istanza avanzata dagli appellanti incidentali, è stato chiesto al consulente, in riferimento al quesito di cui al punto 1 lett. e), di operare “la verifica degli effetti estintivi della prescrizione
anche in forza di un criterio differente e alternativo rispetto a quello ivi indicato, ovvero
individuando le rimesse solutorie sulla scorta del saldo previamente rettificato”).
All'esito di accurate indagini, il c.t.u. ha accertato che il saldo del rapporto di conto corrente n. 51965, ricalcolato dal 1.1.1995 (per il periodo pregresso il c.t.u. ha ritenuto inattendibile un'operazione di ricongiunzione dei saldi, tra loro numericamente molto distanti, onde annullare contabilmente la soluzione di continuo negli estratti conto involgente l'intero anno
1994), al netto delle poste indebitamente applicate e con sostituzione degli interessi convenzionali con quelli previsti dall'art. 117 comma VII tub, risultava pari alla data di estinzione del conto (5.10.2007) non a - € 30.672,01 ma:
a) a € 19.268,23 (a DEBITO) della società correntista ove riscontrate le rimesse solutorie sul saldo risultante dalle scritture contabili della banca;
12 b) a € 13.361,21 (a CREDITO) della società correntista ove riscontrate le rimesse solutorie sul saldo rettificato, cioè epurato delle poste indebite.
Corretta tale appostazione contabile, il saldo del conto corrente di corrispondenza n. 180116
alla data dell'ultimo estratto conto in atti (31.12.2013) risultava pari non a - € 4.908, 80, a debito della correntista (è questo il saldo esposto nei documenti contabili della banca, non invece quello di - € 7.806,06 a debito della correntista erroneamente indicato nella sentenza impugnata), ma rispettivamente a:
a 1) € 12.993,42 a credito della società correntista, modificando la posta registrata il 5.10.2007
da - € 30.674,76 a - € 19.268,23;
b 1) € 37.168,30 a credito della società correntista, modificando la posta registrata il 5.10.2007
da - € 30.674,76 a 0.
Ritiene la Corte che il saldo del rapporto n. 180116 al 31.12.2013 deve essere appurato in €
37.168,30 a credito della società correntista. Deve invero considerarsi al riguardo che l'azione di ripetizione dell'indebito di cui all'art. 2033 c.c. è soggetta all'ordinario termine di prescrizione decennale. Per quanto l'azione di nullità sia imprescrittibile, le conseguenti azioni restitutorie, come chiaramente indicato dall'art. 1422 c.c., sono infatti soggette a prescrizione. Posto che l'azione promossa dal correntista per il recupero delle somme illegittimamente percepite dalla rientra nel novero delle azioni restitutorie, essa è CP_1
soggetta al termine decennale.
13 In funzione della regola generale espressa all'art. 2935 c.c., la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere. Riguardo all'esatta individuazione di tale momento è necessario dare atto dell'elaborato meccanismo di operatività della prescrizione nei rapporti di conto corrente bancario messo a fuoco dalla sentenza della Sezioni Unite della
Cassazione n. 24418 del 2.12.2010 e di recedente ancora ribadito da Cass. civ., sez. VI,
14/07/2020, n. 14958 “Nell'ambito di un rapporto di conto corrente, occorre distinguere i
versamenti solutori da quelli ripristinatori della provvista: giacché solo i primi possono
considerarsi pagamenti nel quadro della fattispecie di cui all' art. 2033 c.c.; con la
conseguenza che la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito decorre, per tali
versamenti, dal momento in cui le singole rimesse abbiano avuto luogo. I versamenti
ripristinatori, invece non soddisfano il creditore ma ampliano (o ripristinano) la facoltà
d'indebitamento del correntista: sicché, con riferimento ad essi, di pagamento potrà parlarsi
soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca
abbia percepito dal correntista il saldo finale, in cui siano compresi interessi non dovuti: per
essi, quindi, la prescrizione decorre dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto,
in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Il che è quanto dire che ai fini della
prescrizione assumerà rilievo anche la rimessa (solutoria) con cui il correntista ripiana
l'esposizione debitoria maturata in ragione del rapporto di affidamento oramai cessato.”
Chiarisce la Suprema Corte che se il correntista nel corso del rapporto ha effettuato non solo prelevamenti ma anche versamenti, in tanto questi ultimi potranno essere considerati alla
14 stregua di pagamenti, passibili dunque di ripetizione ove indebiti, in quanto abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca. Ciò che accadrà in caso di versamenti eseguiti su un conto in passivo cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'affidamento. Non così, invece, in tutti i casi nei quali i versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, fungano unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può continuare a disporre. Di qui l'importanza della differenziazione tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie della provvista: solo le prime possono considerarsi pagamenti rilevanti ex art. 2033 c.c. e sottomesse all'ordinario termine decennale di prescrizione del diritto alla ripetizione,
decorrente per ciascuna dal momento in cui abbiano avuto luogo. Dunque, soltanto nel caso in cui vengano effettuate rimesse solutorie il termine per la prescrizione del diritto alla ripetizione inizia a decorrere dal pagamento stesso, dovendosi invece, a fronte di rimesse ripristinatorie, far decorrere tale termine dalla data di chiusura del conto, sempre che il saldo finale sia illegittimamente a debito per il correntista.
Nell'indagine sulla natura solutoria o ripristinatoria dei versamenti risulta dunque di estrema importanza accertare l'esistenza o meno di un'apertura di credito e il suo ammontare. Nel
caso di specie, come appurato dal consulente tecnico nominato in questo grado di giudizio, il conto ha beneficiato di un affidamento nel tempo fissato alternativamente in £ 50.000.00 o £
100.000.000, infine in € 51.645,69 (si confronti in proposito l'allegato n. 6 alla relazione
15 svolta nel presente grado di giudizio), rivelato dall'applicazione di tassi di interesse differenziati sopra e sotto tale limite e dalla tendenziale stabilità di utilizzo da parte del correntista.
E' bene precisare al riguardo che il formalismo imposto dall'art. 117 T.U.B., sotto pena di nullità dei contratti bancari, non preclude la ricerca di indicatori dell'esistenza di un fido c.d.
“di fatto”. Le nullità di cui al Titolo IV del T.U.B., rientrano nel novero delle “nullità di protezione”. Tale peculiare rimedio, in primo luogo, risponde alla necessità di garantire una tutela sostanziale al contraente che -in ragione dell'asimmetria informativa che connota i rapporti bancari e finanziari- si trova in una posizione di strutturale debolezza rispetto all'altra parte, e, in via consequenziale, mira al soddisfacimento degli interessi fondamentali al corretto funzionamento del mercato (art. 41 Cost.) e all'uguaglianza tra contraenti (art. 3
Cost.).
Nata in ambito consumeristico, a completamento di un quadro di strumenti civilistici funzionali alla tutela del consumatore, la disciplina delle nullità di protezione è stata estesa ad altri contratti che, analogamente ai contratti di consumo, si connotano per uno squilibrio strutturale tra le parti. Il formalismo contrattuale, in particolare, in una prospettiva che diverge dalla logica del codice civile (ove è previsto che la forma ammanti per lo più contratti, aventi a oggetto beni immobili, intercorsi tra contraenti in posizione di parità), mira a riequilibrare la diseguaglianza sistemica che colloca l'intermediario bancario e la sua controparte
16 contrattuale su piani differenti di forza contrattuale, bagaglio cognitivo, esperienza, capacità
professionale, onde favorire l'esercizio consapevole della libertà contrattuale del cliente.
La funzione di protezione assolta dalla nullità comporta che essa possa essere fatta valere solo dal correntista -contraente debole- e che il giudice ha il potere di rilevarle d'ufficio esclusivamente nell'interesse di quest'ultimo (Cass. civ., Sez. Un., 12/12/2014, n. 26242).
Dalla ratio sottesa alla previsione legislativa della nullità di cui all'art. 117 T.U.B. deriva l'impossibilità per l'istituto di credito -contraente forte del rapporto - di invocare con effetti per sé favorevoli una nullità -quella del contratto di apertura di credito- che non solo è posta a tutela del cliente, ma alla quale lo stesso istituto di credito ha dato causa non avendo provveduto a stipulare il contratto per iscritto. Accordare rilevanza al fido di fatto, pertanto,
consente un recupero di coerenza di sistema, scongiurando che la banca, che ha dato luogo alla nullità, possa poi trarre utilità dalla stessa paralizzando con l'eccezione di prescrizione il credito restitutorio maturato dal correntista in relazione alle poste indebitamente annotate in conto e corrisposte. Un fido, sebbene “di fatto”, può dunque ritenersi accordato se tale circostanza è ricavabile anche da altri elementi, diversi dall'espressa previsione contrattuale.
Nel caso di specie, i documenti prodotti in giudizio dal correntista consentono di ricostruire agevolmente non solo l'esistenza di un affidamento, ma anche il suo ammontare.
Individuato l'importo del fido, è possibile procedere all'indagine sulla natura delle rimesse effettuate dal correntista. Tale verifica non può effettuarsi sulla scorta dell'estratto conto storico della banca poiché quest'ultimo risente dell'applicazione di poste illegittime in quanto
17 il titolo giustificativo non è ammantato dalla prescritta forma scritta. Poiché la nullità si sostanzia in un vizio genetico del contratto che travolge gli effetti dell'accordo ex tunc dalla stipulazione dello stesso, a tali pattuizioni non può essere riconosciuto alcun effetto.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, per verificare se un versamento effettuato dal correntista nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente abbia avuto natura solutoria o solo ripristinatoria, occorre allora, all'esito della declaratoria di nullità delle clausole contrattuali, eliminare previamente tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente determinare il reale passivo del correntista e ciò
anche al fine di verificare se quest'ultimo ecceda o meno i limiti del concesso affidamento
(Cass. civ., sez. I, 15/2/2021, n. 3858; Cass. civ., sez. I, 19/5/2020, n. 9141).
Non conducono a conclusioni differenti le osservazioni della banca in merito al mancato corretto assolvimento della correntista all'onere probatorio.
E' indubitabile che, in applicazione dei canoni genarli fissati dall'art. 2697 c.c., gravi sulla correntista che ha assunto l'iniziativa giudiziale l'onere della dimostrazione del fondamento della domanda di accertamento dell'illegittimità della condotta della banca e di quella,
conseguenziale, di ripetizione delle somme indebitamente corrisposte. In effetti, la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che il correntista che, come nel caso in esame, agisca per far accertare la nullità del contratto e per la condanna della banca alla restituzione di quanto indebitamente percepito è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto a essi, di una valida causa debendi, restando dunque
18 onerato di documentare l'andamento del rapporto con la produzione degli estratti conto, i quali evidenziano le singole rimesse che, per riferirsi ad importi non dovuti, sono suscettibili di ripetizione (così Cass. civ. 23.10.2017, n. 24948, Cass. Civ. 28.11.2018 n. 30822, Cass. Civ.
3.12.2018, n. 31187, Cass. Civ. 13.12.2019 n. 33009, Cass. Civ. 17.4.2020 n. 7895), nonché
la sua genesi con la produzione dei contratti di accensione dei rapporti, indispensabili per valutare la conformità a legge delle pattuizioni, sia sotto il profilo formale che sotto quello sostanziale (Cass. civ. 14.5.2012 n. 7501; Cass. Civ.
9.3.2021 n. 6480). Indiscusso l'onere probatorio del correntista, quel che occorre accertare è se l'attrice in primo grado vi abbia diligentemente assolto. La risposta non può che essere positiva ove si consideri che lo strumento correttamente attivato per ottenere il documento, ovvero la richiesta di consegna ai sensi dell'art. 119 T.U.B. avanzata con raccomandata del 16.5.2015 non ha sortito effetto,
non avendo la banca consegnato la documentazione richiesta. Ciò per la ragione, ammessa dall'istituto di credito nelle note depositate in vista dell'udienza del 29.1.2021 destinata al fine di consentire alla banca di dar corso al disposto ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.,
che il documento contrattuale non era stato rivenuto in archivio. Simile evenienza non può
che riflettersi in danno dell'istituto di credito che, esercitando in forma di impresa l'attività
bancaria, predispone il documento fonte delle obbligazioni contrattuali, è tenuto alla sua conservazione entro il limite del decennio dalla cessazione del rapporto e sopporta il rischio del suo smarrimento.
19 Conseguenza necessitata della mancata ostensione del documento contrattuale istitutivo del rapporto di conto corrente è l'illegittimità della pretesa della banca
- all'applicazione al rapporto di spese e commissioni, nulli per difetto di determinatezza dell'oggetto ai sensi del combinato disposto degli art. 1346 e 1425 c.c
- all'applicazione di interessi eccedenti il tasso legale, per difetto della pattuizione in forma scritta imposta dall'art. 1284 comma III c.c.;
- alla capitalizzazione periodica infrannuale degli interessi passivi, preclusa dall'art. 1283 c.c.
-all'antergazione o postergazione della valuta di registrazione contabile delle operazioni annotate in conto, per difetto di un espresso accordo con la controparte.
Conclusivamente, dunque in parziale accoglimento dell'impugnazione principale e dell'eccezione di prescrizione formulate dalla banca e in accoglimento dell'impugnazione incidentale, il saldo alla data del 31.12.2013 del rapporto di conto corrente n. 744/180116,
ancora in essere alla data di introduzione del giudizio di primo grado, deve essere rideterminato in € 37.168,30 a credito della società correntista.
Avuto riguardo all'esito del giudizio e fermo restando il regolamento già adottato in prime cure, si riavvisano i presupposti per compensare in ragione di metà tra le parti le spese del presente grado di giudizio, dovendo la restante quota, liquidata in € 4.902,00 (di cui € 402,00
per esborsi, € 1.000,00 per la fase di studio, € 700,00 per la fase introduttiva, € 1.200,00 per la fase istruttoria, € 1.600,00 per la fase decisoria) oltre c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014, essere posta a carico della banca, maggiormente soccombente
20 Di tali spese deve essere disposta la distrazione in favore del difensore degli appellanti incidentali, dichiaratosi antistatario.
Le spese concernenti la consulenza tecnica d'ufficio disposta nel presente grado di giudizio devono essere poste in via definitiva a carico delle parti in solido con ripartizione interna pari a ¾ in capo alla banca e il resto in capo agli appellanti incidentali.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunziando;
in riforma della sentenza del Tribunale di Trapani n. 791 del 29 luglio 2019, appellata in via principale da e in via incidentale da in persona Parte_1 Parte_7
del legale rappresentante pro tempore, , , CP_9 CP_3 CP_4
e , accerta in € 37.168,30 a credito della società correntista Controparte_5 Parte_5
il saldo alla data del 31.12.2013 del rapporto di conto corrente di corrispondenza n.
744/180116;
compensa in ragione di metà tra le parti le spese del presente grado di giudizio e condanna la appellante alla refusione in favore degli appellati e appellanti incidentali della restante CP_1
metà, liquidata in € 4.902,00 oltre c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m. n.
55/2014. Dispone la distrazione di tali spese di lite in favore dei difensori degli appellati e appellanti incidentali.
21 Pone le spese relative alla consulenza d'ufficio espletata nel presente grado di giudizio,
definitivamente a carico delle parti in solido con ripartizione interna pari a 3/4 in capo alla banca e ¼ in capo alla società correntista e ai consorti Pt_7
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di
Appello il 31 luglio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Giulia Maisano Antonino Liberto Porracciolo
22
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2) Dott. Cristina Midulla Consigliere
3) Dott. Giulia Maisano Consigliere rel. est.
ha pronunziato
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 319 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2020
TRA
c.f. , società incorporante Parte_1 P.IVA_1 Controparte_1
giusta atto di fusione per incorporazione in Notaio di Milano del 22 marzo Persona_1
2018, rep. n. 40855, racc. n.13004, in persona del procuratore speciale avvocato Parte_2
, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Surdi per mandato in calce all'atto di
[...]
citazione in appello.
Appellante p. iva , in persona del legale rappresentante CP_2 Parte_3 P.IVA_2
pro tempore (c.f. , che agisce in proprio e nella Parte_4 CodiceFiscale_1
spiegata qualità, (c.f. ), CP_3 CodiceFiscale_2 CP_4
(c.f. , (c.f. CodiceFiscale_3 Controparte_5 CodiceFiscale_4
(c.f. rappresentati e difesi dagli Avv.ti Luigi Parte_5 CodiceFiscale_5
Giacomo Messina e Ignazio Ardagna per mandato allegato alla comparsa di costituzione in appello
Appellati e appellanti incidentali
Conclusioni di parte appellante:
nel merito, riformare la sentenza del Tribunale civile di Trapani n. 791/2019 resa in data
29/07/2019, depositata in cancelleria e pubblicata in pari data, nella parte in cui aderendo a quanto riportato nella CTU:
- ha ritenuto la CMS prevista in contratto “mal pattuita, posto che è stata indicata soltanto la
percentuale entro fido ed extra fido per la sua applicazione, senza alcuna indicazione della
sua periodicità ovvero dei suoi criteri di calcolo”, dichiarandone conseguentemente la nullità;
- ha ritenuto illegittima per superamento della soglia d'usura la clausola relativa alla pattuizione degli interessi ultralegali contenuta nelle condizioni contrattuali di cui al contratto di affidamento in conto corrente e comunicazione di linee di credito del 05/10/2007 e nella variazione contrattuale del 01/08/2008;
2 - ha conseguentemente dichiarato l'illegittimità dell'applicazione al contratto di conto corrente ordinario n. 708/180116 di qualsivoglia posta riconducibile a cms e la parziale nullità della clausola relativa al tasso di interesse debitorio per il periodo dal 05/10/2007 al 31/08/2009;
- ha determinato il saldo del conto corrente alla data del 31.12.2013 in euro 2.897,26 a credito del correntista;
- ha posto interamente a carico di le spese del giudizio nonché le spese di Parte_1
CTU;
In via istruttoria, disporre nuove operazioni peritali al fine di verificare la corretta pattuizione della cms e che non è ravvisabile nessuno sforamento della soglia d'usura neanche con riguardo alle condizioni contrattuali contenute nel contratto di affidamento in conto corrente e comunicazione di linee di credito del 05/10/2007 e nella variazione contrattuale del
01/08/2008;
per l'effetto, ritenere e dichiarare inammissibili e, comunque, infondate e, conseguentemente,
rigettare con qualsiasi statuizione tutte le domande formulate nell'atto di citazione notificato il 26 maggio 2015;
vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio e della CTU di prime cure.
All'udienza di precisazione delle conclusioni ha inoltre insistito nelle osservazioni trasmesse dal CTP il 28 luglio 2021
Conclusioni di parte appellata:
3 Rigettare l'appello proposto da in quanto infondato in fatto ed CP_1 Parte_6
in diritto;
in parziale riforma della sentenza n. 791/2019:
a) ritenere e dichiarare, in relazione conto corrente ordinario di corrispondenza n. 51965, la mancata pattuizione degli interessi ultralegali in assenza di valida convenzione scritta o in caso di produzione in giudizio degli stessi da parte della banca per insufficiente determinatezza e/o perché applicati con rinvio a parametri generici ed indeterminati come la clausola uso mercato, uso piazza e/o similari;
b) per l'effetto, e previa consulenza tecnica d'ufficio come infra analiticamente formulata,
nonché in base ai criteri ivi indicati: rideterminare il saldo del conto corrente, depurandolo dagli interessi passivi illegittimamente applicati ed applicando in luogo degli stessi il tasso legale vigente pro tempore ai sensi dell'art 1283 c.c. e 117 TUB;
c) da ultimo, ed in base agli esiti delle verifiche sopra indicate, ricalcolare ed accertare il saldo attuale del conto intrattenuto ed estinto da parte appellata presso la banca convenuta;
d) all'esito del ricalcolo dell'attuale saldo del conto intrattenuto presso la banca, accertare se vi è ed a quanto ammonti il credito dell'odierna appellata;
e) con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio da distrarre in favore della difesa di parte appellante, nonché con condanna della banca alle spese della CTU;
in via istruttoria, disporre consulenza tecnica d'ufficio contabile.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
4 Con sentenza n. 791 del 19 luglio 2019, il Tribunale di Trapani, pronunziando sulla domanda di accertamento negativo del credito e ripetizione di indebito proposte da Parte_7
e dai fideiussori di questa , Antonino, e , in
[...] Pt_4 CP_3 CP_5 Parte_5
relazione ai rapporti di conto corrente di corrispondenza n. 51965 e n. 180116 intestati alla società:
- ha valutato “estraneo al presente procedimento il conto corrente nr. 51965 acceso dalla
ditta individuale il 13/11/1991 con l'allora CP_3 CP_1 Controparte_6
ed estinto il successivo 5.10.2007, posto che detto conto non è affatto confluito in
[...]
quello oggetto di causa, accesso dalla società e portante l n.r Parte_7
708/180116” (pag. 5 sentenza impugnata);
- ha respinto l'eccezione di prescrizione formulata dalla banca essendo stato istituito l'unico rapporto oggetto di analisi nell'anno 2007, prima del decorso del decennio rispetto all'introduzione del giudizio;
- ha riscontrato la valida pattuizione degli interessi, quelli debitori fissati in misura eccedente il saggio legale, e della loro capitalizzazione infrannuale, nonché la corretta applicazione della clausola relativa alle valute;
- ha invece dichiarato nulla per indeterminatezza dei criteri di computo la clausola in tema di commissione di massimo scoperto e disposto l'espunzione dal saldo del rapporto delle relative poste;
5 - ha escluso anche gli addebiti operati a titolo di “spesa per servizio di affidamento” sino al
1.9.2010, data di regolare pattuizione formale della voce di costo;
- ha acclarato l'usurarietà delle condizioni economiche convenute dalle parti “nel contratto
di affidamento in conto corrente comunicazione di linee di credito del 05/10/2007 e nella
variazione contrattuale del 01/0/2008”, disponendo escludersi, per i periodi coperti da tali pattuizioni, “ogni interesse debitorio” (pag. 7 della sentenza impugnata);
- recepiti i conteggi eseguiti dal consulente tecnico d'ufficio, ha rideterminato in € 2.897,26,
a credito della correntista, il saldo del conto corrente alla data del 31.12.2013;
- ha regolato le spese di lite ponendole, unitamente a quelle relative alla consulenza d'ufficio tecnico contabile, a carico della banca convenuta.
Avverso la pronunzia hanno proposto:
- impugnazione principale l'istituto bancario chiedendo accertarsi la compiuta e perciò valida pattuizione della commissione di massimo scoperto e la compatibilità con la normativa antiusura degli interessi entrofido convenuti nelle variazioni contrattuali del 5.10.2007 e del
1.8.2008;
- impugnazione incidentale la società correntista e i fideiussori per chiedere che l'analisi delle risultanze del rapporto del conto corrente n. 180116 tenesse conto dell'operazione del
5.10.2007 con la quale (poi trasformata in Controparte_7
s.r.l.) aveva estinto, con il versamento dell'importo di € 30.674,76, il conto corrente n. 51965.
Riferivano al riguardo che la s.a.s. era stata costituita il 24.5.2006 e che in essa il socio CP_3
6 aveva conferito uno dei rami della propria azienda, fino ad allora gestita in forma Pt_7
individuale, ramo nel quale era ricompreso il conto corrente n. 51965. Soggiungevano che contestualmente e in vista dell'estinzione del rapporto n. 51965, il cui saldo era inficiato dall'addebito di poste illegittime, la società aveva ottenuto sul conto n. 180116 un affidamento per elasticità di cassa di € 30.000,00. Chiedevano quindi, previo ordine di esibizione del contratto istitutivo del rapporto ed espletamento di una consulenza tecnica contabile, la rideterminazione del saldo effettivo del rapporto n. 51965 già intestato ad alla CP_3
data dell'estinzione da parte della subentrata e l'accoglimento della Controparte_7
domanda di ripetizione delle competenze illegittimamente applicate e saldate.
Ragioni di ordine logico impongono di principiare la disamina dall'impugnazione incidentale,
dovendo verificarsi se l'operazione di estinzione del saldo del rapporto di conto corrente n.
51965 inerisca al rapporto n. 180116 intestato alla società oggi appellante e se e in che misura refluisca sul saldo di quest'ultimo, come accertato alla data dell'ultimo estratto conto prodotto in atti (31.12.2013).
E' documentato dall'estratto conto del IV trimestre 2007 del conto corrente di corrispondenza n. 180116 che tramite Controparte_8
un'operazione di giroconto, a estinguere il rapporto n. 51965 il quale esponeva un saldo a debito € 30.674,76. L'operazione è rilevata e chiaramente illustrata anche dal consulente tecnico d'ufficio, il quale dà altresì' conto della contestale richiesta di affidamento per €
30.000,00 formulata dalla correntista: “in data 05/10/2007 è stata emessa una disposizione di
7 pagamento di € 30.674,76 ad estinzione del rapporto di conto corrente n. 51965 intrattenuto
tra il sig. , socio accomandatario della CP_3 Controparte_7
e . Inoltre, in pari data è stato stipulato un contratto di
[...] Controparte_1
affidamento in conto corrente e comunicazione di linee di credito tra e la Controparte_1
tramite il quale l'istituto di credito concedeva alla correntista un Controparte_7
affidamento per elasticità di cassa per un importo pari ad € 30.000,00” (pagg. 23 e 24 della relazione depositata nel primo grado di giudizio).
Dal conto corrente intestato a proviene dunque la provvista (ottenuta Controparte_7
mediante accesso a una linea di credito) con la quale è stato estinto il conto corrente n. 51965.
Tanto è sufficiente a titolare la società appellante alla domanda di ripetizione delle somme indebitamente corrisposte all'istituto di credito in relazione al rapporto n. 51965 in difetto di valido titolo giustificativo. La conclusione diviene peraltro ancor più evidente ove si consideri che è documentato che , originario titolare del rapporto n. 51965, ebbe a CP_3
conferire nella s.a.s. e dunque a trasferire a questa il “ramo d'azienda relativo a tutti i lavori
edili, civili e industriali, sia pubblici che privati, sopra descritto, con tutto il patrimonio di
attrezzature, mezzi d'opera e arredi di cui agli allegati A e B, compresi tutti i requisiti
necessari ai fini dell'attestazione SOA riferibili ai certificati lavori nelle categorie opportune
…” Per effetto di tale conferimento il capitale sociale della s.a.s. venne aumentato. Ebbene è
evidente che il conto corrente n. 51965 rientrasse nel ramo di azienda conferito (l'impresa individuale mantenne per sé il ramo di azienda costituito dall'attività di rimozione con carro
8 attrezzi) ove si valutino le operazioni registrate in conto, in particolare i bonifici ricevuti nelle date del 31.7-2.8.2006 e del 8.6.2007 da enti pubblici per lavori di appalto (rispettivamente presso la caserma G.F. di Pantelleria e per la manutenzione ordinaria del pavimento della palestra del Comune di Trapani). Ne discende che (trasformatasi Controparte_7
nell'odierna s.r.l. a luglio 2010) ha estinto non il conto di un terzo, ma un proprio conto corrente, pervenuto nel patrimonio societario in virtù di atto di conferimento del 24.5.2006.
In questo grado di giudizio si è dato dunque corso, dapprima, all'ordine di esibizione del contratto istitutivo del rapporto n. 51965 già richiesto e diligentemente coltivato dalla correntista nel primo grado di giudizio -la cui introduzione era stata preceduta dalla richiesta di consegna del documento contrattuale ex art. 119 TUB-, quindi, verificato che la banca non era in possesso del documento, a consulenza tecnica d'ufficio.
In particolare, considerato che.
- l'estinzione del rapporto n. 51965 era avvenuta tramite operazione di giroconto con addebito su conto corrente n. 180116 destinata a riflettersi sui saldi progressivi di tale secondo rapporto sino all'ultimo documentato (31.2.2013);
- riprendeva vigore l'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dall'istituto di credito, disattesa dal primo giudice unicamente in ragione dell'esclusione del primo rapporto,
acceso nel 1991 ed estinto ad ottobre 2007, dall'oggetto della decisione;
- era necessario vagliare le doglianze sollevate dalla banca con l'impugnazione principale che,
è ora necessario precisare, si rivelavano infondate con riguardo al primo motivo di
9 impugnazione non essendo stata pattuita i termini espliciti la periodicità di applicazione della c.m.s., e fondate, invece, con riguardo al secondo motivo di gravame, posto che lo sforamento delle soglie usurarie per il periodo regolamentato dalle pattuizioni negoziali contenute nel contratto di concessione di affidamento il 5.10.2007 e di variazione concordata del 1.8.2008
involge unicamente il regolamento degli interessi extrafido, senza intaccare la validità della pattuizione degli interessi entro fido, ben contenuti entro i limiti fissati dalla L. n. 108/1996 e dai decreti ministeriali che ad essa danno attuazione , così che la sanzione di gratuità di cui all'art. 1815 comma II c.c. non poteva che ricevere applicazione selettiva, limitata appunto all'azzeramento degli interessi e delle ulteriori poste applicate in extrafido;
al consulente tecnico è stato chiesto di provvedere:
“I) in relazione al contratto di conto corrente di corrispondenza identificato con il n. 51965
intestato all'impresa individuale , il cui svolgimento è documentato dal I CP_3
trimestre 1992 sino alla data di chiusura il 5.10.2007, a rideterminare il saldo finale
operando nei termini che seguono:
principiando dal primo estratto conto in atti e assumendo il dato di partenza ivi esposto;
a) espunga dal conto tutti i costi, le commissioni e le spese comunque denominate, ivi
compresa la commissione di massimo scoperto;
b) espunga la capitalizzazione trimestrale degli interessi sino alla chiusura del rapporto;
c) sostituisca gli interessi applicati con il saggio legale ex art. 1284 c.c.;
d) riconduca ciascuna delle operazioni di addebito e accredito alla data di loro effettuazione;
10 e) con un ulteriore conteggio, eseguito sulla scorta dell'insegnamento della Suprema Corte
Cass. S.U. n. 24418/2010, mantenga le scritturazioni estinte con rimesse solutorie
eventualmente eseguite dal correntista nel lasso di tempo compreso tra il primo estratto conto
in atti e il 26.5.2005, accertate sulla scorta dell'estratto conto storico della banca e non su
quello già depurato dalle annotazioni contabili in applicazione dei criteri sopra esposti e
tenendo conto del limite di affidamento tempo per tempo convenuto o ricostruito in via fatto
nel suo ammontare mediante valorizzazione di indici rivelatori chiaramente deponenti (fra
questi in primo luogo la differente misura di interessi e commissioni entrofido ed extrafido);
II) in relazione al conto corrente di corrispondenza n. 180116 intestato ad
[...]
, oggi a rideterminare il saldo alla data Controparte_7 Parte_7
dell'ultimo estratto conto in atti (31.12.2013), operando come segue:
- per il caso in cui il saldo del conto n. 51965 ricalcolato in forza di quanto disposto al
superiore punto I), ivi considerata la prescrizione, risulti comunque a debito dell'impresa
individuale sostituisca tale valore ricalcolato all'importo dell'operazione eseguita in Pt_7
data 5.10.2007 (valuta 3 ottobre) di pagamento di € 30.672,01; ove invece il saldo ricalcolato
del conto n. 51965 risulti alla data di chiusura del conto pari a 0 ovvero a credito
dell'impresa individuale correntista, escluda in toto dal saldo l'operazione di pagamento di
€ 30.672,01;
- espunga la commissione di massimo scoperto;
11 -espunga per il periodo dal 5.10.2007 al 31.8.2009, nel quale il rapporto era regolato dal
contratto di affidamento in conto corrente e comunicazione di linee di credito del 5.10.2007
e dalla variazione contrattuale del 1.8.2008, le competenze maturate sui saldi in extrafido
(regolati, per come già accertato nella precedente relazione di consulenza, a condizioni che
superano la soglia usuraria di periodo), mantenendo invece quelle convenute entro-fido;”
(ordinanza del 3.2.2021, integrata con ordinanza del 16.4.2021 con la quale, accogliendo l'istanza avanzata dagli appellanti incidentali, è stato chiesto al consulente, in riferimento al quesito di cui al punto 1 lett. e), di operare “la verifica degli effetti estintivi della prescrizione
anche in forza di un criterio differente e alternativo rispetto a quello ivi indicato, ovvero
individuando le rimesse solutorie sulla scorta del saldo previamente rettificato”).
All'esito di accurate indagini, il c.t.u. ha accertato che il saldo del rapporto di conto corrente n. 51965, ricalcolato dal 1.1.1995 (per il periodo pregresso il c.t.u. ha ritenuto inattendibile un'operazione di ricongiunzione dei saldi, tra loro numericamente molto distanti, onde annullare contabilmente la soluzione di continuo negli estratti conto involgente l'intero anno
1994), al netto delle poste indebitamente applicate e con sostituzione degli interessi convenzionali con quelli previsti dall'art. 117 comma VII tub, risultava pari alla data di estinzione del conto (5.10.2007) non a - € 30.672,01 ma:
a) a € 19.268,23 (a DEBITO) della società correntista ove riscontrate le rimesse solutorie sul saldo risultante dalle scritture contabili della banca;
12 b) a € 13.361,21 (a CREDITO) della società correntista ove riscontrate le rimesse solutorie sul saldo rettificato, cioè epurato delle poste indebite.
Corretta tale appostazione contabile, il saldo del conto corrente di corrispondenza n. 180116
alla data dell'ultimo estratto conto in atti (31.12.2013) risultava pari non a - € 4.908, 80, a debito della correntista (è questo il saldo esposto nei documenti contabili della banca, non invece quello di - € 7.806,06 a debito della correntista erroneamente indicato nella sentenza impugnata), ma rispettivamente a:
a 1) € 12.993,42 a credito della società correntista, modificando la posta registrata il 5.10.2007
da - € 30.674,76 a - € 19.268,23;
b 1) € 37.168,30 a credito della società correntista, modificando la posta registrata il 5.10.2007
da - € 30.674,76 a 0.
Ritiene la Corte che il saldo del rapporto n. 180116 al 31.12.2013 deve essere appurato in €
37.168,30 a credito della società correntista. Deve invero considerarsi al riguardo che l'azione di ripetizione dell'indebito di cui all'art. 2033 c.c. è soggetta all'ordinario termine di prescrizione decennale. Per quanto l'azione di nullità sia imprescrittibile, le conseguenti azioni restitutorie, come chiaramente indicato dall'art. 1422 c.c., sono infatti soggette a prescrizione. Posto che l'azione promossa dal correntista per il recupero delle somme illegittimamente percepite dalla rientra nel novero delle azioni restitutorie, essa è CP_1
soggetta al termine decennale.
13 In funzione della regola generale espressa all'art. 2935 c.c., la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere. Riguardo all'esatta individuazione di tale momento è necessario dare atto dell'elaborato meccanismo di operatività della prescrizione nei rapporti di conto corrente bancario messo a fuoco dalla sentenza della Sezioni Unite della
Cassazione n. 24418 del 2.12.2010 e di recedente ancora ribadito da Cass. civ., sez. VI,
14/07/2020, n. 14958 “Nell'ambito di un rapporto di conto corrente, occorre distinguere i
versamenti solutori da quelli ripristinatori della provvista: giacché solo i primi possono
considerarsi pagamenti nel quadro della fattispecie di cui all' art. 2033 c.c.; con la
conseguenza che la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito decorre, per tali
versamenti, dal momento in cui le singole rimesse abbiano avuto luogo. I versamenti
ripristinatori, invece non soddisfano il creditore ma ampliano (o ripristinano) la facoltà
d'indebitamento del correntista: sicché, con riferimento ad essi, di pagamento potrà parlarsi
soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca
abbia percepito dal correntista il saldo finale, in cui siano compresi interessi non dovuti: per
essi, quindi, la prescrizione decorre dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto,
in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Il che è quanto dire che ai fini della
prescrizione assumerà rilievo anche la rimessa (solutoria) con cui il correntista ripiana
l'esposizione debitoria maturata in ragione del rapporto di affidamento oramai cessato.”
Chiarisce la Suprema Corte che se il correntista nel corso del rapporto ha effettuato non solo prelevamenti ma anche versamenti, in tanto questi ultimi potranno essere considerati alla
14 stregua di pagamenti, passibili dunque di ripetizione ove indebiti, in quanto abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca. Ciò che accadrà in caso di versamenti eseguiti su un conto in passivo cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'affidamento. Non così, invece, in tutti i casi nei quali i versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, fungano unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può continuare a disporre. Di qui l'importanza della differenziazione tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie della provvista: solo le prime possono considerarsi pagamenti rilevanti ex art. 2033 c.c. e sottomesse all'ordinario termine decennale di prescrizione del diritto alla ripetizione,
decorrente per ciascuna dal momento in cui abbiano avuto luogo. Dunque, soltanto nel caso in cui vengano effettuate rimesse solutorie il termine per la prescrizione del diritto alla ripetizione inizia a decorrere dal pagamento stesso, dovendosi invece, a fronte di rimesse ripristinatorie, far decorrere tale termine dalla data di chiusura del conto, sempre che il saldo finale sia illegittimamente a debito per il correntista.
Nell'indagine sulla natura solutoria o ripristinatoria dei versamenti risulta dunque di estrema importanza accertare l'esistenza o meno di un'apertura di credito e il suo ammontare. Nel
caso di specie, come appurato dal consulente tecnico nominato in questo grado di giudizio, il conto ha beneficiato di un affidamento nel tempo fissato alternativamente in £ 50.000.00 o £
100.000.000, infine in € 51.645,69 (si confronti in proposito l'allegato n. 6 alla relazione
15 svolta nel presente grado di giudizio), rivelato dall'applicazione di tassi di interesse differenziati sopra e sotto tale limite e dalla tendenziale stabilità di utilizzo da parte del correntista.
E' bene precisare al riguardo che il formalismo imposto dall'art. 117 T.U.B., sotto pena di nullità dei contratti bancari, non preclude la ricerca di indicatori dell'esistenza di un fido c.d.
“di fatto”. Le nullità di cui al Titolo IV del T.U.B., rientrano nel novero delle “nullità di protezione”. Tale peculiare rimedio, in primo luogo, risponde alla necessità di garantire una tutela sostanziale al contraente che -in ragione dell'asimmetria informativa che connota i rapporti bancari e finanziari- si trova in una posizione di strutturale debolezza rispetto all'altra parte, e, in via consequenziale, mira al soddisfacimento degli interessi fondamentali al corretto funzionamento del mercato (art. 41 Cost.) e all'uguaglianza tra contraenti (art. 3
Cost.).
Nata in ambito consumeristico, a completamento di un quadro di strumenti civilistici funzionali alla tutela del consumatore, la disciplina delle nullità di protezione è stata estesa ad altri contratti che, analogamente ai contratti di consumo, si connotano per uno squilibrio strutturale tra le parti. Il formalismo contrattuale, in particolare, in una prospettiva che diverge dalla logica del codice civile (ove è previsto che la forma ammanti per lo più contratti, aventi a oggetto beni immobili, intercorsi tra contraenti in posizione di parità), mira a riequilibrare la diseguaglianza sistemica che colloca l'intermediario bancario e la sua controparte
16 contrattuale su piani differenti di forza contrattuale, bagaglio cognitivo, esperienza, capacità
professionale, onde favorire l'esercizio consapevole della libertà contrattuale del cliente.
La funzione di protezione assolta dalla nullità comporta che essa possa essere fatta valere solo dal correntista -contraente debole- e che il giudice ha il potere di rilevarle d'ufficio esclusivamente nell'interesse di quest'ultimo (Cass. civ., Sez. Un., 12/12/2014, n. 26242).
Dalla ratio sottesa alla previsione legislativa della nullità di cui all'art. 117 T.U.B. deriva l'impossibilità per l'istituto di credito -contraente forte del rapporto - di invocare con effetti per sé favorevoli una nullità -quella del contratto di apertura di credito- che non solo è posta a tutela del cliente, ma alla quale lo stesso istituto di credito ha dato causa non avendo provveduto a stipulare il contratto per iscritto. Accordare rilevanza al fido di fatto, pertanto,
consente un recupero di coerenza di sistema, scongiurando che la banca, che ha dato luogo alla nullità, possa poi trarre utilità dalla stessa paralizzando con l'eccezione di prescrizione il credito restitutorio maturato dal correntista in relazione alle poste indebitamente annotate in conto e corrisposte. Un fido, sebbene “di fatto”, può dunque ritenersi accordato se tale circostanza è ricavabile anche da altri elementi, diversi dall'espressa previsione contrattuale.
Nel caso di specie, i documenti prodotti in giudizio dal correntista consentono di ricostruire agevolmente non solo l'esistenza di un affidamento, ma anche il suo ammontare.
Individuato l'importo del fido, è possibile procedere all'indagine sulla natura delle rimesse effettuate dal correntista. Tale verifica non può effettuarsi sulla scorta dell'estratto conto storico della banca poiché quest'ultimo risente dell'applicazione di poste illegittime in quanto
17 il titolo giustificativo non è ammantato dalla prescritta forma scritta. Poiché la nullità si sostanzia in un vizio genetico del contratto che travolge gli effetti dell'accordo ex tunc dalla stipulazione dello stesso, a tali pattuizioni non può essere riconosciuto alcun effetto.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, per verificare se un versamento effettuato dal correntista nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente abbia avuto natura solutoria o solo ripristinatoria, occorre allora, all'esito della declaratoria di nullità delle clausole contrattuali, eliminare previamente tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente determinare il reale passivo del correntista e ciò
anche al fine di verificare se quest'ultimo ecceda o meno i limiti del concesso affidamento
(Cass. civ., sez. I, 15/2/2021, n. 3858; Cass. civ., sez. I, 19/5/2020, n. 9141).
Non conducono a conclusioni differenti le osservazioni della banca in merito al mancato corretto assolvimento della correntista all'onere probatorio.
E' indubitabile che, in applicazione dei canoni genarli fissati dall'art. 2697 c.c., gravi sulla correntista che ha assunto l'iniziativa giudiziale l'onere della dimostrazione del fondamento della domanda di accertamento dell'illegittimità della condotta della banca e di quella,
conseguenziale, di ripetizione delle somme indebitamente corrisposte. In effetti, la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che il correntista che, come nel caso in esame, agisca per far accertare la nullità del contratto e per la condanna della banca alla restituzione di quanto indebitamente percepito è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto a essi, di una valida causa debendi, restando dunque
18 onerato di documentare l'andamento del rapporto con la produzione degli estratti conto, i quali evidenziano le singole rimesse che, per riferirsi ad importi non dovuti, sono suscettibili di ripetizione (così Cass. civ. 23.10.2017, n. 24948, Cass. Civ. 28.11.2018 n. 30822, Cass. Civ.
3.12.2018, n. 31187, Cass. Civ. 13.12.2019 n. 33009, Cass. Civ. 17.4.2020 n. 7895), nonché
la sua genesi con la produzione dei contratti di accensione dei rapporti, indispensabili per valutare la conformità a legge delle pattuizioni, sia sotto il profilo formale che sotto quello sostanziale (Cass. civ. 14.5.2012 n. 7501; Cass. Civ.
9.3.2021 n. 6480). Indiscusso l'onere probatorio del correntista, quel che occorre accertare è se l'attrice in primo grado vi abbia diligentemente assolto. La risposta non può che essere positiva ove si consideri che lo strumento correttamente attivato per ottenere il documento, ovvero la richiesta di consegna ai sensi dell'art. 119 T.U.B. avanzata con raccomandata del 16.5.2015 non ha sortito effetto,
non avendo la banca consegnato la documentazione richiesta. Ciò per la ragione, ammessa dall'istituto di credito nelle note depositate in vista dell'udienza del 29.1.2021 destinata al fine di consentire alla banca di dar corso al disposto ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.,
che il documento contrattuale non era stato rivenuto in archivio. Simile evenienza non può
che riflettersi in danno dell'istituto di credito che, esercitando in forma di impresa l'attività
bancaria, predispone il documento fonte delle obbligazioni contrattuali, è tenuto alla sua conservazione entro il limite del decennio dalla cessazione del rapporto e sopporta il rischio del suo smarrimento.
19 Conseguenza necessitata della mancata ostensione del documento contrattuale istitutivo del rapporto di conto corrente è l'illegittimità della pretesa della banca
- all'applicazione al rapporto di spese e commissioni, nulli per difetto di determinatezza dell'oggetto ai sensi del combinato disposto degli art. 1346 e 1425 c.c
- all'applicazione di interessi eccedenti il tasso legale, per difetto della pattuizione in forma scritta imposta dall'art. 1284 comma III c.c.;
- alla capitalizzazione periodica infrannuale degli interessi passivi, preclusa dall'art. 1283 c.c.
-all'antergazione o postergazione della valuta di registrazione contabile delle operazioni annotate in conto, per difetto di un espresso accordo con la controparte.
Conclusivamente, dunque in parziale accoglimento dell'impugnazione principale e dell'eccezione di prescrizione formulate dalla banca e in accoglimento dell'impugnazione incidentale, il saldo alla data del 31.12.2013 del rapporto di conto corrente n. 744/180116,
ancora in essere alla data di introduzione del giudizio di primo grado, deve essere rideterminato in € 37.168,30 a credito della società correntista.
Avuto riguardo all'esito del giudizio e fermo restando il regolamento già adottato in prime cure, si riavvisano i presupposti per compensare in ragione di metà tra le parti le spese del presente grado di giudizio, dovendo la restante quota, liquidata in € 4.902,00 (di cui € 402,00
per esborsi, € 1.000,00 per la fase di studio, € 700,00 per la fase introduttiva, € 1.200,00 per la fase istruttoria, € 1.600,00 per la fase decisoria) oltre c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014, essere posta a carico della banca, maggiormente soccombente
20 Di tali spese deve essere disposta la distrazione in favore del difensore degli appellanti incidentali, dichiaratosi antistatario.
Le spese concernenti la consulenza tecnica d'ufficio disposta nel presente grado di giudizio devono essere poste in via definitiva a carico delle parti in solido con ripartizione interna pari a ¾ in capo alla banca e il resto in capo agli appellanti incidentali.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunziando;
in riforma della sentenza del Tribunale di Trapani n. 791 del 29 luglio 2019, appellata in via principale da e in via incidentale da in persona Parte_1 Parte_7
del legale rappresentante pro tempore, , , CP_9 CP_3 CP_4
e , accerta in € 37.168,30 a credito della società correntista Controparte_5 Parte_5
il saldo alla data del 31.12.2013 del rapporto di conto corrente di corrispondenza n.
744/180116;
compensa in ragione di metà tra le parti le spese del presente grado di giudizio e condanna la appellante alla refusione in favore degli appellati e appellanti incidentali della restante CP_1
metà, liquidata in € 4.902,00 oltre c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m. n.
55/2014. Dispone la distrazione di tali spese di lite in favore dei difensori degli appellati e appellanti incidentali.
21 Pone le spese relative alla consulenza d'ufficio espletata nel presente grado di giudizio,
definitivamente a carico delle parti in solido con ripartizione interna pari a 3/4 in capo alla banca e ¼ in capo alla società correntista e ai consorti Pt_7
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di
Appello il 31 luglio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Giulia Maisano Antonino Liberto Porracciolo
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