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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 31/07/2025, n. 1302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1302 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA, SEZIONE PRIMA CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SENTENZA
Il Tribunale di Cosenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del dott.
Angelo Antonio Genise, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa civile iscritta al n. 1710 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024,
promossa da:
, in persona dell'Amministratore e legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Manlio Speciale, in virtù di procura in atti;
- parte attrice -
contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Boscarelli, in virtù di procura in atti;
nonché
, contumace;
Controparte_3
- parti convenute -
avente ad oggetto: opposizione a intimazione di pagamento;
conclusioni: come rassegnate dai procuratori delle parti all'udienza dell'8 luglio 2025.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato il proponeva opposizione Controparte_1
avverso l'intimazione di pagamento n. 03420249005627044/000 notificata in data 19.04.2024 per il pagamento della complessiva somma di € 47.993,18, deducendo l'intervenuta prescrizione dei crediti relativi a canoni acqua vantati dal e posti a fondamento delle cartelle di Controparte_3
pagamento n. 03420100048434505000 di euro 13.803,00 per consumi idrici relativi all'anno 2004,
asseritamente notificata in data 11.03.2011, n. 03420110047030483000 di euro 17.517,01 per consumi idrici relativi agli anni 2007-2008, asseritamente notificata in data 27.03.2012, n.
03420140036541446000 di euro 8.608,53, per consumi idrici relativi all'anno 2009, asseritamente notificata in data 04.07.2015, e n. 03420170022846636000 di euro 7.254,20, per consumi idrici relativi all'anno 2010, asseritamente notificata in data 03.02.2018.
A fondamento dell'opposizione deduceva l'intervenuta prescrizione dei crediti relativi al pagamento per canone acqua delle cartelle suindicate, rilevando il decorso del termine quinquennale non essendo mai state notificate le cartelle medesime;
eccepiva altresì l'illegittimità del calcolo degli interessi.
Chiedeva, quindi, che venisse dichiarata la nullità e/o l'inefficacia dell'intimazione di pagamento impugnata.
Si costituiva in giudizio , la quale, preliminarmente, eccepiva il Controparte_4
parziale difetto di giurisdizione del Tribunale, in favore della Commissione Tributaria, in ragione della natura tributaria dei crediti sottesi alla cartella n. 03420190013103434000, nonché il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alle censure sollevate dall'attore in relazione al merito della pretesa impositiva, in considerazione del fatto che l'unico titolare del diritto di credito era l'ente impositore;
nel merito, contestava la fondatezza delle censure sollevate dall'opponente,
rilevando che le cartelle di pagamento sottese all'intimazione di pagamento erano state ritualmente notificate al debitore, così come successivi atti di intimazione volti a interrompere il decorso del termine di prescrizione.
Concludeva, dunque, per il rigetto dell'opposizione.
Il , benché ritualmente citato in giudizio, non si costituiva. Controparte_3 Espletati gli incombenti di rito, all'udienza dell'8 luglio 2025, udite la discussione e le conclusioni precisate dai procuratori delle parti, la causa veniva posta in decisione, con termine di trenta giorni per il deposito della sentenza, ex art. 281 sexies terzo comma c.p.c.
*****
L'opposizione proposta dal è fondata e merita accoglimento. Controparte_1
Il ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. CP_1
03420249005627044/000 notificata in data 19.04.2024, deducendo l'intervenuta prescrizione dei crediti relativi a canoni acqua posti a fondamento delle quattro cartelle di pagamento n.
03420100048434505000 di euro 13.803,00 per consumi idrici relativi all'anno 2004, n.
03420110047030483000 di euro 17.517,01 per consumi idrici relativi agli anni 2007-2008, n.
03420140036541446000 di euro 8.608,53, per consumi idrici relativi all'anno 2009, e n.
03420170022846636000 di euro 7.254,20, per consumi idrici relativi all'anno 2010, notificate,
rispettivamente, in data 11.03.2011, 27.03.2012, 04.07.2015 e 03.02.2018 con conseguente decorso del termine quinquennale tra la notifica delle cartelle e quella dell'intimazione di pagamento, in assenza di validi atti interruttivi, sicché la domanda va qualificata giuridicamente come opposizione all'esecuzione, in quanto diretta a contestare il diritto del concessionario per la riscossione a procedere a esecuzione.
Preliminarmente deve essere rilevata l'infondatezza dell'eccezione sollevata da parte convenuta relativamente al parziale difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice
Tributario in ragione della natura tributaria dei crediti sottesi alla cartella n.
03420190013103434000, atteso che la suddetta cartella, benché ricompresa nell'intimazione di pagamento n. 03420249005627044/000, non è oggetto dell'opposizione in esame.
Quanto alla questione della legittimazione passiva del concessionario per la riscossione,
nell'opposizione a cartella esattoriale proposta ai sensi dell'art. 615 c.p.c., sussiste la legittimazione passiva necessaria del concessionario allorché si deduca un vizio di notifica degli atti (nella specie,
l'omessa tempestiva notifica della cartella determinante la prescrizione del credito) che, in caso di accoglimento dell'opposizione, potrebbe incidere sul rapporto con l'ente impositore, titolare della potestà sanzionatoria sottesa al conseguente inserimento nei ruoli trasmessi (cfr. Cass. Sez. Lav. n.
594 del 15.1.2016). In particolare, la Suprema Corte ha chiarito che, in tema di riscossione tributaria, ove la cartella di pagamento sia annullata per omessa notifica di un atto presupposto, le spese di lite vanno poste, in solido tra loro, a carico dell'ente impositore e del concessionario alla riscossione, che siano stati convenuti insieme dal contribuente, essendo entrambi soccombenti, in base al principio di causalità,
rispetto all'opponente, il quale è, invece, estraneo alla circostanza, rilevante solo nei rapporti interni,
per cui il secondo ponga in essere atti dovuti su richiesta del primo (cfr. Cass. Civ., n. 7371 del
22.3.2017).
Il contribuente, qualora impugni una cartella esattoriale emessa dall'agente della riscossione deducendo la mancata notifica dei prodromici atti impositivi, può agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o dell'agente della riscossione, senza che sia configurabile alcun litisconsorzio necessario, costituendo l'omessa notifica dell'atto presupposto vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo ed essendo rimessa all'agente della riscossione la facoltà di chiamare in giudizio l'ente impositore (cfr. Cass. Civ., n. 10528 del 28.4.2017).
Ciò posto, nella fattispecie in esame, va ravvisata la legittimazione passiva dell
[...]
rispetto all'opposizione proposta dal avverso Controparte_4 Controparte_1
l'intimazione di pagamento n. 03420249005627044/000, in quanto diretta a contestare l'intervenuta prescrizione dei crediti relativi a canoni acqua posti a fondamento delle quattro cartelle di pagamento n. 03420100048434505000 di euro 13.803,00 per consumi idrici relativi all'anno 2004,
asseritamente notificata in data 11.03.2011, n. 03420110047030483000 di euro 17.517,01 per consumi idrici relativi agli anni 2007-2008, asseritamente notificata in data 27.03.2012, n.
03420140036541446000 di euro 8.608,53, per consumi idrici relativi all'anno 2009, asseritamente notificata in data 04.07.2015, e n. 03420170022846636000 di euro 7.254,20, per consumi idrici relativi all'anno 2010, asseritamente notificata in data 03.02.2018, per decorso del termine quinquennale sia tra le singole scadenze dei periodi di commisurazione del canone stesso e la notifica delle cartelle sia tra quest'ultima e quella dell'intimazione di pagamento in data 19.04.2024.
In materia, si osserva che, secondo la più recente e condivisibile giurisprudenza di legittimità, il prezzo della somministrazione da parte di un ente fornitore del servizio, che venga pagato annualmente o a scadenze inferiori all'anno, in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo,
configura una prestazione periodica con connotati di autonomia nell'ambito di una “causa petendi”
di tipo continuativo e deve pertanto ritenersi incluso nella previsione dell'art. 2948 n. 4 c.c., con la conseguenza dell'assoggettamento alla prescrizione breve quinquennale del corrispondente credito (Cass. 12.6.1999 n. 6209).
Con specifico riferimento al canone per l'acqua, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr.
Sentenza n. 3162 del 09/02/2011) hanno riconosciuto che, in materia di concessioni di derivazione,
il diritto dell'amministrazione concedente a ottenere il pagamento del relativo canone trova il proprio fondamento nel legittimo prelievo dell'acqua, di cui il canone costituisce il corrispettivo.
Pertanto, poiché quest'ultimo integra una prestazione periodica, il diritto al relativo pagamento è
soggetto a prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948, n. 4), cod. civ., decorrente singolarmente da ogni scadenza del periodo di commisurazione del canone stesso.
Ciò posto, il diritto di credito azionato nei confronti del opponente si riferisce a carichi CP_1
esigibili negli anni 2004, 2007-2008, 2009 e 2010 e risulta, quindi, prescritto per decorso del termine quinquennale, in quanto, dall'esame dei documenti offerti in comunicazione da
[...]
, non vi è prova di validi atti interruttivi della prescrizione ex art. 2943 Controparte_4
c.c., tra le singole scadenze dei periodi di commisurazione del canone stesso e la notificazione dell'intimazione di pagamento avvenuta in data 19.04.2024.
In merito, preme rilevare che la mancata opposizione avverso la cartella di pagamento non ha prodotto l'effetto di allungare il termine di prescrizione del credito fino a quello decennale, atteso che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno riconosciuto il principio secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto;
effetto sostanziale della irretrattabilità
del credito, ma non anche la cd. conversione del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale principio si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello
Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione
(sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo (cfr. Cass. Sez. Un. n. 23397 del 17.11.2016, richiamata da Cass. Civ. n. 11800 del 15.5.2018).
Alla stregua di tali principi, poiché la cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva Dell';attitudine ad acquistare efficacia di giudicato, la sua mancata impugnazione non produce l'effetto di rendere applicabile il termine decennale di prescrizione, in luogo di quello quinquennale relativo al credito per canone acqua in contestazione.
In conclusione, l'opposizione proposta dal deve essere accolta e, per Controparte_1
l'effetto, deve essere disposto l'annullamento dell'intimazione di pagamento n.
03420249005627044/000, notificata in data 19.04.2024, in riferimento alle cartelle di pagamento n.
03420100048434505000, n. 03420110047030483000, n. 03420140036541446000 e n.
03420170022846636000 per l'importo complessivo di € 47.182,74, dovendosi dichiarare insussistente il diritto del concessionario di procedere alla riscossione coattiva della predetta somma nei confronti del stesso. CP_1
Le spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo in applicazione dei parametri minimi di cui al
D.M. n. 147/2022 (scaglione di valore tra € 26.001,00 ed € 52.000,00), avuto riguardo alla natura documentale del giudizio ed alla non particolare complessità delle questioni affrontate, devono essere poste a carico della parte convenuta-opposta soccombente.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione proposta dal e, per l'effetto, dichiara Controparte_1
l'invalidità dell'intimazione di pagamento n. 03420249005627044/000, notificata da
[...]
in data 19.04.2024, in riferimento alle cartelle di pagamento n. Controparte_4
03420100048434505000, n. 03420110047030483000, n. 03420140036541446000 e n.
03420170022846636000 per l'importo complessivo di € 47.182,74, per intervenuta prescrizione dei relativi crediti ad esse sottesi;
2) Condanna l alla rifusione, in favore dell'opponente, delle Controparte_4
spese e competenze del giudizio che liquida in complessivi € 3.809,00 per compensi professionali,
oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore avv. Manlio Speciale che ne ha fatto richiesta ex art. 93 c.p.c.
Cosenza, 31.07.2025 Il Giudice
dott. Angelo Antonio Genise