Ordinanza cautelare 24 giugno 2016
Sentenza 20 marzo 2017
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 20/03/2017, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2017 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/03/2017
N. 00175/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00365/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 365 del 2016, proposto da:
IT IN, rappresentato e difeso dall'avvocato Gian Paolo Guglielmo C.F. [...], con domicilio eletto presso Gian Paolo Avv. Guglielmo in Latina, via dei Cappuccini, 40;
contro
Prefettura di Latina, in persona del legale rappresentante pro tempore , costituitosi in giudizio, rappresentato e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato ed ope legis domiciliato presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento prot. P-LT/2009/114807 di archiviazione della pratica di emersione da lavoro irregolare ex. L.102/109 avente codice LT 3301432969.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Prefetto di Latina;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 febbraio 2017 il dott. Antonio Massimo Marra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso all’esame il cittadino indiano IN IT, irregolare sul T.N., impugna il provvedimento della Prefettura- S.U.I. di Latina in epigrafe meglio indicato, con cui è stata disposta l’archiviazione dell’istanza di emersione di lavoro irregolare presentata, ai sensi dell’art. 1 ter del D.L. 1.7.2009 n. 78 conv. in L. 3.8.2009, n. 102, dal datore di lavoro sig.ra SA RO a suo favore.
Il decreto dirigenziale impugnato, nel richiamare le disposizioni del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e quelle della L.102 del 2009 conclude nel senso che …” deve procedersi all’archiviazione dell’istanza per mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo ”.
Il ricorrente lamenta violazione e/o falsa applicazione di legge (art. 10 bis della ter L. n. 241/1990) e difetto d’istruttoria contestando: a) la mancata convocazione anche del lavoratore; b) il difetto di contraddittorio, e delle garanzie partecipative che avrebbero consentito all’interessato di fornire della normativa relativa all’attesa occupazione; c) il decesso, nelle more dell’iter procedimentale, del datore di lavoro; ed evidenziando che la mancata presenza del solo datore di lavoro non può determinare l’archiviazione.
Resiste l’Amministrazione, che ha depositato la relazione 23.6.2016 della Prefettura di Latina con la quale viene evidenziato che dalle circolari ministeriali, emanate per uniformare le attività degli sportelli immigrazione, si evincono solo oneri nei confronti del datore di lavoro che rimane vincolato alla firma del contratto di soggiorno, pena la cessazione della sospensione dei procedimenti sanzionatori previsti dal richiamato articolo 1 ter, commi 8 e 9 della L. 102/2009
Il ricorso risulta fondato.
Come esposto in narrativa, il provvedimento impugnato motiva l’archiviazione essenzialmente con riguardo alla mancata presentazione alla convocazione presso lo SUI del datore di lavoro.
L’unico motivo ostativo opposto non è peraltro idoneo a sorreggere il provvedimento negativo.
Infatti, l’art. 1-ter del D.L. 1.7.2009 n. 78 (introdotto con la legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102) si caratterizza per la peculiarità di prevedere in una prima fase, quella dell’autodenuncia, l’iniziativa del solo datore di lavoro (il quale presenta l’istanza di cui al 3° comma), mentre nella fase terminale, effettuata positivamente la verifica riguardo alla sussistenza dei requisiti, con l’invito delle parti presentarsi allo SUI per la sottoscrizione del contratto di soggiorno (cfr. c. 7°) prende in considerazione entrambe le parti (quindi anche i lavoratore), tanto è vero che il 7 ° comma espressamente prevede che “La mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo comporta l’archiviazione del procedimento”.
Da ciò discende che la sola mancata presentazione del datore di lavoro alla convocazione non può costituire ex se valida ragione per disporre l’archiviazione della procedura, tanto più - nel caso di specie - in cui il datore di lavoro è deceduto.
Conclusivamente, l’atto di archiviazione qui impugnato deve essere annullato, fermo restando il potere dell’Amministrazione, all’esito del giudizio, di riesaminare la posizione del richiedente ed emettere un ulteriore diverso provvedimento.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2017 con l'intervento dei magistrati:
Carlo Taglienti, Presidente
Antonio Massimo Marra, Consigliere, Estensore
Roberto Maria Bucchi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonio Massimo Marra | Carlo Taglienti |
IL SEGRETARIO