Accoglimento
Sentenza 24 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 24/11/2025, n. 9171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9171 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09171/2025REG.PROV.COLL.
N. 09911/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9911 del 2022, proposto da:
AR PA, IL IE, DI NA, AT LO, SS LU, US IM RO, RO IC, LO CO IO, AT TO, PI FA, PA VI, NI SE, RA IM, LO LA, SI IM, AN IO, RI US, ER IO, CE ER, CA LV, CA UM, ZZ RO, ZE IE, NG NN, IZ NN, PO FA, SC SI IA, IN IN, OC ALESRO, AR FA, ZE IM, IZ IO, NO ER, SI RI, SC NN, NG SA, CA NN, MA IO, DE PA ER, MA IO, MA VI, SP IM, IO AD, PE CO, AG LF, OT SE, LL FR, AL LV, ZI VI, IA GIANCO, IN RO, SPIRLÌ NT, AN LU, ZO LE, UR AN TA, TE OM, ID RO, DI PE LO, MI DO, SI LA, ON CH, OL IM, rappresentati e difesi dall'avvocato Mario Orsini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Fratelli Rosselli 2;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 4988/2022.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 5 novembre 2025 il Cons. TO EL AL e uditi per le parti gli avvocati Mario Orsini e dello Stato Fabrizio Fedeli, in collegamento da remoto attraverso videoconferenza, con l'utilizzo della piattaforma " Microsoft Teams ";
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti, meglio indicati in epigrafe del ricorso di primo grado, appartenenti alle Forze di Polizia ed assegnati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’articolo 33 della legge n. 400/1988, hanno adito il TAR Lazio, al fine di sentir accertare il proprio diritto a percepire l’indennità di presidenza prevista dall’articolo 8 Legge 455/1985, per il periodo dal 1° gennaio 1994 alla data del ricorso, maggiorate degli accessori dovuti per interessi e rivalutazione.
Hanno dedotto di aver percepito la detta indennità in aggiunta all’indennità di pubblica sicurezza di cui all’articolo 43, comma 3, Legge 121/1981.
Hanno altresì ricordato in ricorso che, con l’entrata in vigore della legge n.537/1993, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha interrotto la corresponsione della cd. “indennità di Presidenza”, in applicazione dell’articolo 3 comma 63 della prefata legge, che vietava la cumulabilità tra le due indennità.
Gli istanti hanno argomentato sulla spettanza del cumulo tra le due indennità, chiedendo l’accertamento del proprio diritto, con condanna dell’amministrazione al pagamento delle relative somme.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, la quale ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso proposto da 80 dei 120 ricorrenti, posto che la posizione di costoro già sarebbe definita per effetto delle sentenze nn. 9246/2005, 9241/2005, 9244/2005, 2054/2006, 1725/2006, 3488/2006, 2176/2006, 2317/2006 e 2321/2006.
Nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
Con sentenza n. 4988/22 il TAR Lazio ha dichiarato il ricorso in parte inammissibile (in relazione ai ricorrenti indicati al punto n. 2 della parte motiva), e in parte lo ha accolto.
Avverso tale statuizione giudiziale gli appellanti indicati in epigrafe hanno interposto appello, affidato ai seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) violazione dell’art. 73 comma 1 c.p.a; violazione del principio del contraddittorio; 2) violazione dell’art. 32 comma 2 l. n. 40/88; violazione della l. n. 244/07 e della l. n. 183/10; errore; difetto di motivazione; 3) violazione di legge ed eccesso di potere.
Hanno chiesto pertanto, in riforma dell’impugnata sentenza, l’accoglimento di tutte le conclusioni già rassegnate in primo grado. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Costituitasi in giudizio, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha chiesto il rigetto dell’appello, con vittoria delle spese di lite.
All’udienza di smaltimento del 5.11.2025 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 87 co. 4-bis c.p.a. – l’appello è stato trattenuto in decisione.
2. L’appello è fondato esclusivamente con riferimento alla posizione dell’appellante RI VE.
Invero, la posizione di quest’ultimo non è stata definita per effetto delle sentenze del TAR Lazio nn. 9246/2005, 9241/2005, 9244/2005, 2054/2006, 1725/2006, 3488/2006, 2176/2006, 2317/2006 e 2321/2006.
Pertanto, con riferimento alla posizione di tale appellante, il gravame va accolto, atteso che l’indennità corrisposta agli appartenenti alla Polizia di Stato in forza dell’art. 43 della L. 121/1981 non ha carattere accessorio, ma costituisce parte integrante della retribuzione e, quindi, nonostante il nomen juris , non può essere ritenuta un’indennità, non avendo natura di beneficio straordinario o aggiuntivo, né funzione compensativa per l’esercizio di specifiche mansioni, sicché la stessa è cumulabile con l’indennità di presidenza di cui all’art. 8 della L. 455/1985.
Pertanto, limitatamente alla posizione di tale appellante, l’appello va accolto, con conseguente diritto dell’appellante al riconoscimento all’indennità di presidenza prevista dall’articolo 8 l. n. 455/1985, per il periodo dal 1° gennaio 1994 alla data del ricorso, oltre accessori di legge.
3. L’appello, in relazione agli ulteriori appellanti, è invece infondato.
4. Con il primo motivo di gravame gli appellanti lamentano la lesione del proprio diritto di difesa, avendo il giudice di prime cure fondato la propria decisione sulla base di documenti depositati in giudizio dalla resistente Amministrazione “ soltanto due giorni liberi prima dell’udienza pubblica di discussione ” (atto di appello, p. 16), in asserita violazione dell’art. 73 comma 1 e 54 comma 1 c.p.a.
c.p.a.
Il motivo è infondato, e va dunque rigettato, essendo la documentazione stata prodotta a sostegno dell’eccezione di giudicato, che è rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo.
5. Con il secondo motivo di gravame, gli appellanti deducono che il giudice di prime cure “ avrebbe errato nel considerare in maniera errata e contraddittoria le note dell’amministrazione, in ordine alla documentazione versta in atti ed alle sentenze”, tenta confusamente di sorreggere una pretesa “errata applicazione del principio del ne bis in idem (D.lgs. n 104/2010) nella parte in cui il Giudice riferisce che gli 80 dei 120 ricorrenti, abbiano proposto le stesse motivazione rispetto alle sentenze prodotte risalenti ad oltre un decennio ” (atto di appello, pp. 18 ss.).
Il motivo è anzitutto inammissibile per genericità, non comprendendosi il pregiudizio derivante da una pronuncia sì di inammissibilità (per violazione del ne bis in idem ), ma di inammissibilità conseguente al pregresso accoglimento delle ragioni degli istanti, per effetto delle predette sentenze del TAR Lazio.
Detto in altri termini, non si comprende quale sia la reale lesione giuridica conseguente alla pronuncia oggetto del presente gravame.
6. Laddove poi la lesione venga ritenuta conseguente al mancato accoglimento del meccanismo perequativo, la relativa questione non è oggetto del presente giudizio. Ciò in quanto il giudice di prime cure ha affermato che: “ Quanto alle modalità con cui attuare il detto cumulo, sarà cura dell’amministrazione porre in essere le dovute attività conseguenti, anche applicando il meccanismo perequativo evidenziato dalla difesa erariale nelle note d’udienza del 22 gennaio 2022, siccome previsto dall’articolo 32, comma 2, Legge 400/1988, in quanto questione non coperta dal giudicato ”.
Pertanto, le modalità con cui attuare il predetto cumulo non sono state stabilite direttamente dal giudice di prime cure, ma costituiscono oggetto di successiva attività da parte dell’Amministrazione.
Ne consegue che gli appellanti potranno contestare il meccanismo perequativo solo se e quando esso sarà concretamente applicato dall’Amministrazione, e ciò con un ricorso in ottemperanza al giudicato, ovvero con un autonomo ricorso in sede generale di legittimità.
In questa sede, invece, a fronte di un riconoscimento (sia per i ricorrenti il cui ricorso è stato dichiarato inammissibile, e sia per quelli il cui ricorso è stato accolto) delle ragioni degli istanti, nessuna lesione risulta in concreto verificata.
7. Per le stesse ragioni, nessuna lesione attuale può ritenersi verificata con riferimento al diritto alla ricostruzione della carriera, non avendo ancora l’Amministrazione proceduto al detto ricalcolo.
Similmente, l’eccezione di prescrizione è inconferente in questa sede, in assenza di qualsivoglia ricalcolo concreto da parte dell’Amministrazione.
8. Per tali ragioni, l’appello, in relazione alla posizione degli ulteriori appellanti diversi da dell’appellante RI VE, è infondato, e va dunque rigettato.
9. Sussistono giusti motivi, legati alla natura delle questioni esaminate, per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, in parte lo accoglie, limitatamente all’appellante RI VE, e in parte lo rigetta, con riferimento agli ulteriori appellanti.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 87 co. 4-bis c.p.a. – con l'intervento dei magistrati:
OR LA, Presidente FF
Davide Ponte, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
TO EL AL, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TO EL AL | OR LA |
IL SEGRETARIO