Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/04/2025, n. 4006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4006 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
1
Proc. 7156 / 2022 R.G.
Tribunale di Napoli
Nona Sezione civile
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il Giudice Unico Felice Angelo Pizzi ha pronunciato all'esito della scadenza del termine per atti difensivi finali di cui all'art. 190 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 7156/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi civili avente ad oggetto: risarcimento del danno, patrimoniale e non, da emotrasfusione, e vertente
TRA
con codice fiscale con codice Parte_1 C.F._1 Parte_2
fiscale , con codice fiscale C.F._2 Parte_3
, con codice fiscale e C.F._3 Parte_4 C.F._4
con codice fiscale , tutti elett.te dom.ti in Parte_5 C.F._5
Acerra alla via Aldo Moro n. 16 presso l'avv. Maurizio Albachiara del foro di Nola,
rappresentati e difesi da quest'ultimo e dall'avv. Gianfranco Della Valle in virtù di procura in calce alla citazione introduttiva del giudizio
ATTORI
E
con codice fiscale , rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato presso cui, ope legis, domicilia in Napoli alla via Diaz n. 11
CONVENUTO
CONCLUSIONI :
parte attrice conclude come da verbale di udienza del 16/12/2024 .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la citazione introduttiva del presente giudizio, da un lato, e Parte_1
, e dall'altro, Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
rispettivamente nella qualità di moglie e di figli di nato il Persona_1
24/10/1940 a Sparanise e deceduto il 23/12/2016, hanno proposto domanda di risarcimento per i danni subìti iure proprio a causa del decesso del marito / padre.
In particolare gli attori hanno dedotto che in vita, per effetto del Persona_1
trattamento emotrasfusionale ricevuto presso l'Ospedale Monaldi di Napoli durante un ricovero del 1982, aveva contratto la patologia virale di CV, aggravatasi nel corso degli anni, tanto da evolversi dapprima in cirrosi epatica e successivamente in HCC
multifocale al fegato. L'epatocarcinoma HCC aveva aggravato ancora di più la situazione clinica del e la progressione, l'aggravarsi della patologia epatica, Pt_2
la comparsa di un HCC, lo scompenso ascitico e l'incremento degli indici di citonecrosi epatici lo avevano condotto alla morte, avvenuta in data 23/12/2016.
Quindi essi hanno asserito di aver sempre prestato tutte le cure e la dovuta assistenza materiale e morale al marito / padre in vita, ed hanno precisato che la patologia epatica e il nesso con il trattamento emotrasfusionale era stato riconosciuto dalla CMO di Caserta
con verbale n. 1421 del 17/3/2013, mentre il decorso patologico, l'aggravamento della malattia epatica e la morte erano comprovabili in base al verbale della CMO di Roma n.
A 61705914 del 29/5/2017.
Secondo l'assunto attoreo, il loro congiunto era stato vittima del reato di omicidio colposo a causa dell'acclarata condotta imprudente, imperita e negligente del
[...] [...]
per non avere quest'ultimo adottato all'epoca dei fatti in relazione alle sue CP_2
competenze istituzionali , secondo la legislazione del tempo, gli accorgimenti utili a scongiurare l'alto rischio di contagio, effettuando le possibili ed opportune analisi del sangue acquisito, e in particolare il convenuto avrebbe violato il disposto degli artt. 1,
20, 21, e 22 della L. n. 592 del 1967, rendendosi inadempiente alle funzioni proprie di organizzazione, funzionamento e coordinamento dei servizi inerenti la raccolta, la preparazione, la conservazione, la distribuzione del sangue umano per uso trasfusionale,
nonchè la preparazione dei suoi derivati, e all'esercizio della relativa vigilanza.
Di qui la richiesta di risarcimento del danno emergente patrimoniale, consistente nelle spese funerarie pari ad euro 2.800, e del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale nonchè del danno morale soggettivo.
Una volta instaurato il contraddittorio nei suoi confronti, si è costituito in giudizio attraverso il deposito di una comparsa di risposta il , che ha Controparte_1
eccepito in via preliminare la prescrizione del diritto al risarcimento e la mancanza di prova della sussistenza del nesso eziologico tra le trasfusioni ricevute e la patologia contratta, con richiesta di rigetto della domanda risarcitoria.
In via subordinata, è stato chiesto al Tribunale adìto di tenere conto delle somme già
percepite da controparte a titolo di indennizzo e, quindi, di scomputarle dalla somma eventualmente dovuta, posto che era titolare di indennizzo ex L. Persona_1
210/1992 con decorrenza dall'1/10/2003, riconosciuto con decreto n. 103 del
29/10/2013, con ascrizione alla quinta categoria, e che a seguito del suo decesso avvenuto il 23/12/2016, con decreto dell'1/9/2017 era stata erogata la somma di euro
77.468,53 a titolo di assegno una tantum agli stretti congiunti . Ciò sul presupposto che l'indennizzo ex art. 2, comma 3, L. 210/1992 è volto a beneficio specifico del coniuge,
figli, genitori etc, della vittima a ristoro dei danni derivanti dall'evento morte, 4
conseguente alle patologie previste dalla legge, potendo “ l'avente diritto optare fra
l'assegno reversibile di cui al comma 1 e un assegno una tantum di lire 150 milioni”.
Successivamente, sulla base di una istruttoria documentale, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 16/12/2024, con assegnazione alle parti dei termini sfalsati per il deposito degli atti difensivi finali di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda attorea va qualificata come richiesta di risarcimento ex art. 2043 c.c.
perché la responsabilità del per i danni conseguenti ad infezione Controparte_1
da epatite, contratte da soggetti emotrasfusi per omessa vigilanza da parte dell'Amministrazione sulla sostanza ematica e sugli emoderivati, è inquadrabile nella violazione della clausola generale di tale norma e non in quella di cui all'art. 2050 c.c.,
in quanto, pur essendo indubbio il connotato della pericolosità insito nella pratica terapeutica della trasfusione del sangue e dell'uso degli emoderivati, ciò non si traduce nella pericolosità anche della correlata attività di controllo e di vigilanza cui è tenuto il
( v. Cass. civ. sez. III, 19/12/2013, n. 28464 ). CP_1
Preliminarmente va respinta l'eccezione di prescrizione proposta dal resistente. Invero il regime prescrizionale applicabile nel caso che ci occupa è quello di dieci anni, tenuto conto che il danno invocato accede ad un evento di morte. In proposito era intervenuta la Suprema Corte a SS UU con sent. n. 581 del 2008 che aveva definitivamente chiarito che il termine prescrizionale è di norma quinquennale, “a meno che non sia intervenuta
la morte del trasfuso”. Verificatosi tale evento, il termine prescrizionale si allunga proporzionalmente alla fattispecie di reato che viene a configurarsi, vale a dire di omicidio colposo, e ai sensi dell'art. 2947 comma 3 c.c. “se il fatto è considerato dalla
legge come reato e per il reato è stabilito una prescrizione più lunga, questa si applica
anche all'azione civile”. Tale norma rinvia pertanto all'art. 157 c.p. che alla attualità al comma 1 commisura il termine di prescrizione del reato al massimo della pena edittale 5
stabilita dalla legge e comunque per un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto, come nel caso di specie, e ciò per effetto della legge n. 251 del 2005, entrata in vigore l'8 dicembre 2005. In sintesi, in tema di responsabilità del Controparte_1
per i danni da trasfusione di sangue infetto, il diritto al risarcimento dei danni invocati dal congiunto "iure proprio", in caso di decesso del danneggiato a causa del contagio, si prescriveva prima del 2005 nel termine di dieci anni, trattandosi di pretesa che derivava da omicidio colposo ( cfr. Cass. civ. sez. III, 10/7/2023, n. 19568 ; Cass. civ. sez. III,
15/5/2012, n. 7553 ), ma nella fattispecie in esame, fermo restando che il "dies a quo"
va individuato nel giorno della morte della vittima ai sensi dell'art. 2935 c.c., non potendo ovviamente essere fatto valere prima di tale data il diritto al risarcimento del danno da perdita del congiunto, trova applicazione il nuovo termine prescrizionale di sei anni, e l'effetto interruttivo è stato comunque prodotto dalla messa in mora notificata al
Ministero con la prima raccomandata del 29/6/2021, allegata alla citazione insieme con altri documenti, il che è lo stesso che dire la prescrizione nel caso di specie comunque non è maturata.
Nel merito, è pacifico tra le parti e comunque documentato che subì Persona_1
una trasfusione nel 1982 e che successivamente scoprì di essere positivo al virus CV .
Dalla documentazione prodotta emerge, inoltre, che la Commissione medico ospedaliera di Caserta, in sede di richiesta di indennizzo ex lege 210/1992 formulata dallo stesso espresse parere favorevole nel 2013 in ordine al riconoscimento Pt_2
del nesso di causa tra trasfusione e infezione CV e quindi dei benefici di cui all'art. 1
della medesima legge, e che successivamente al suo decesso la CMO di Roma con il verbale n. A 61705914 del 29/5/2017 espresse parere favorevole per la concessione di una indennità una tantum alla VA sul rilievo che la morte da epatocarcinoma era da 6
ricondurre, sotto il profilo causale, alla infezione occasionata dalla somministrazione di sangue infetto in sede di trasfusione.
Al riguardo, questo Giudice condivide i principi di diritto recentemente affermati dalle
Sezioni Unite della Suprema Corte ( v. Cass. civ. sez. un., 6/7/2023, n. 19129 ) e osserva che, alla luce dell'arresto del massimo organo nomofilattico, deve escludersi che i giudizi e le valutazioni delle commissioni mediche in punto nesso causale tra trasfusione e infezione/decesso siano imputabili al stesso e, come tali, CP_1
indiscutibili, alla stregua di dichiarazioni con valore confessorio, e che tuttavia deve ritenersi, sempre in base a tale orientamento, che il riconoscimento ministeriale dell'indennizzo ex lege 210/1992 costituisca “un elemento grave e preciso da solo
sufficiente a giustificare il ricorso alla prova presuntiva e a far ritenere provato, per
tale via, il nesso causale, sicché il per contrastarne l'efficacia è tenuto ad CP_1
allegare specifici elementi fattuali non potuti apprezzare in sede di liquidazione
dell'indennizzo o sopravvenute acquisizioni della scienza medica, idonei a privare la
prova presuntiva offerta dal danneggiato dei requisiti di gravità precisione e
concordanza che la caratterizzano” .
Il documentato riconoscimento dell'indennizzo ( per accertamento di nesso causale tra infezione CV e decesso ), ammesso anche da parte resistente, consente dunque,
unitamente alla documentazione medica in atti, di affermare in via presuntiva il nesso causale tra la trasfusione effettuata nel 1982 e l'infezione CV nonché tra l'infezione medesima e la morte per cirrosi epatica di Persona_1
Tantomeno il convenuto ha allegato specifici elementi idonei a scalfire tale CP_1
presunzione dell'esistenza del nesso di causalità, avendo concentrato le sue difese soprattutto sull'assenza di colpa del nella somministrazione, all'epoca, di CP_1
sangue infetto. 7
In conclusione, a fronte della documentazione prodotta, dei giudizi sanitari sul nesso causale operati dalle commissioni medico-ospedaliere, del riconoscimento di un indennizzo da parte del e in assenza di derivazioni causali alternative CP_1
prospettate in modo specifico e plausibile da parte resistente, deve ritenersi che la morte per epatocarcinoma del sia ascrivibile alla infausta evoluzione dell'epatopatia Pt_2
CV correlata, a sua volta evoluzione, secondo l' id quod plerumque accidit, del contagio da CV avvenuto in seguito alla trasfusione del 1982 ( cfr. per un caso simile
Tribunale Milano sez. X, 26/1/2024, n. 998 ) .
A ciò consegue la responsabilità del per il contagio da epatite c di CP_1 Per_1
e per la morte dello stesso, eziologicamente connessa al predetto contagio e
[...]
imputabile alla P.A. anche sotto il profilo soggettivo, e pertanto per il danno lamentato dagli attori iure proprio a seguito della perdita del coniuge / padre.
Questo Tribunale considera, infatti, che, all'epoca delle trasfusioni subite dal Pt_2
il avrebbe dovuto, con l'impiego dell'ordinaria diligenza, attuare Controparte_1
adeguati controlli sulla presenza di virus di epatiti nel sangue trasfuso, sicché
l'infezione da CV contratta per trasfusione di sangue infetto in quel periodo è
riconducibile alla negligenza e dunque al fatto colposo del , preposto alla CP_1
salute pubblica e, in particolare, “all'organizzazione, funzionamento e coordinamento
dei servizi inerenti alla raccolta, preparazione, conservazione e distribuzione del
sangue umano per uso trasfusionale” ( art. 1 L. 562/1967 ), essendo peraltro sufficiente richiamare sul punto l'orientamento consolidato della giurisprudenza della Cassazione
secondo cui è configurabile la responsabilità colposa del in subiecta materia CP_1
per trasfusioni effettuate a partire dalla fine degli anni '60 del secolo scorso ( cfr. ex
multis Cass. civ. sez. III, 10/5/2022, n. 14748 ; Cass. civ. sez. III, 6/5/2020, n. 8495 ).
Resta ora da accertare e quantificare i danni-conseguenza patiti dagli attori iure proprio. 8
A titolo di danno patrimoniale emergente, può essere riconosciuto in favore della sola
, intestataria della relativa fattura, l'importo richiesto di 2.800 euro per Parte_1
spese funerarie, trattandosi di spese strettamente connesse al decesso e congrue,
secondo valori correnti.
A tale somma va aggiunta la rivalutazione secondo l'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai ( cosiddetto indice FOI ), a titolo di danno emergente, dalla data dell'esborso, avvenuto il 27/12/2016, fino al momento del deposito della presente sentenza, trattandosi di debito di valore. Non sono dovuti invece gli interessi compensativi che di regola spettano al danneggiato a titolo di lucro cessante per il ritardo dell'adempimento che abbia impedito un uso fruttifero della somma, dato l'importo ridotto della stessa, che non fa presumere un suo utilizzo per investimenti finanziari.
Parte attrice ha domandato, poi, e soprattutto, il danno non patrimoniale da perdita
del rapporto parentale con la persona deceduta in conseguenza dell'infezione da
CV contratta a seguito di trasfusione di sangue infetto.
Tale voce di danno è risarcibile e questo Giudice, esclusa ogni affermazione di danno in
re ipsa, richiama i principi affermati dalla Suprema Corte, da ultimo nella sentenza n.
3767/2018, secondo cui nel caso di morte di un prossimo congiunto ( coniuge, genitore,
figlio, fratello ), l'esistenza stessa del rapporto di parentela deve far presumere, secondo l' id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare TI, giacché tale conseguenza è per comune esperienza, di norma, connaturale all'essere umano.
Lo scrivente sul punto ritiene che sia equo applicare alla fattispecie le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano ( v. in tal senso Cass. civ. sez. III, 5/5/2021, n. 11719 nonché
Cass. civ. sez. III, 16/12/2022, n. 37009 ) e non quelle del Tribunale di Roma, tenendo conto, ai fini della quantificazione : 9
1) del rapporto di parentela esistente tra la vittima e i congiunti aventi diritto al risarcimento, dovendosi presumere che, secondo l'id quod plaerunque accidit, il danno
è tanto maggiore quanto più stretto è tale rapporto;
a tal proposito è bene precisare che almeno il convivente che rivendica il diritto al risarcimento deve dare prova di avere avuto una relazione stabile e prolungata nel tempo con il defunto;
2) della età del congiunto: il danno è tanto maggiore quanto minore è l'età del congiunto TI;
tale danno infatti è destinato a protrarsi per un tempo maggiore;
3) della età della vittima: anche in questo caso è ragionevole ritenere che il danno sia inversamente proporzionale all'età della vittima, in considerazione del progressivo avvicinarsi al naturale termine del ciclo della vita;
4) della convivenza tra la vittima ed il congiunto TI ( circostanza questa esclusa dagli stessi attori ), dovendosi presumere che il danno sarà tanto maggiore quanto più
costante e assidua è stata la frequentazione tra la vittima ed il TI.
Trattasi di elementi che, complessivamente considerati ed in assenza di ulteriori circostanze utili ai fini della valutazione di cui si tratta, suggeriscono una liquidazione delle voci di danno già sopra menzionate, attestata, in via equitativa, sui valori elaborati dal Tribunale di Milano e suscettibili di essere riconosciuti a titolo risarcitorio.
Va pertanto tenuto conto della natura del vincolo affettivo e parentale esistente tra gli attori e la vittima, da loro allegato e provato dalla documentazione anagrafica in atti. In
proposito la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che dalle norme costituzionali dedicate alla famiglia ( artt. 29, 30 e 31 Cost. ), anche alla luce del modo come esse si sono inverate nell'ordinamento, attraverso l'opera congiunta della giurisprudenza del Giudice delle leggi e del legislatore ordinario, emerge una famiglia (
anche di fatto ) nucleare, incentrata su coniuge, genitori e figli, rispetto alla quale in via prevalente è delineata la trama dei diritti e doveri reciproci. In tale quadro 10
normativo, deve ritenersi che il fatto illecito, costituito dalla uccisione del congiunto,
dia luogo a danno non patrimoniale risarcibile, consistente nella perdita del rapporto parentale, quando colpisce soggetti legati da un vincolo parentale stretto, la cui estinzione lede il diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che connota la vita del nucleo familiare.
Ovviamente si tratta pur sempre di una praesumptio hominis rilevante ai sensi dell'art. 2729 c.c., con la conseguente possibilità per il convenuto di dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra la vittima ed il TI, tenendo conto che in linea generale il soggetto che chiede iure
proprio il risarcimento del danno subìto in conseguenza dell'uccisione di un congiunto per la definitiva perdita del rapporto parentale lamenta l'incisione di un interesse giuridico diverso sia dal bene salute ( la cui tutela ex art. 32 Cost., ove risulti intaccare l'integrità psicofisica, si esprime mediante il risarcimento del danno biologico ), sia dall'interesse all'integrità morale ( la cui tutela, ricollegabile all'art. 2 Cost., ove sia cagionata un'ingiusta sofferenza contingente, si esprime mediante il risarcimento del danno morale soggettivo ). E ciò in quanto l'interesse fatto valere è quello all'intangibilità alla sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia e all'inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana in ambito endofamiliare. Trattasi di interesse protetto di rilievo costituzionale non avente natura economica, onde il relativo danno non si presta di per sè ad una valutazione monetaria di mercato ( v. Cass. civ. sez III, 3/2/2011, n. 2557 ).
Nella sentenza 3767/2018 la giurisprudenza di legittimità ha quindi affermato il seguente principio di diritto, che questo Tribunale condivide : “L'uccisione di una
persona fa presumere da sola, ex art. 1227 c.c., una conseguente sofferenza morale in
capo ai genitori, al coniuge, ai figli od ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che 11
la vittima ed il TI non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste
ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del quantum debeatur). Nei casi suddetti
è pertanto onere del convenuto provare che vittima e TI fossero tra loro
indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato
pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo”.
Considerate queste circostanze di fatto, considerata la presunzione di cui al principio di diritto dianzi richiamato e considerata altresì l'assenza di allegazione, da parte del convenuto, di alcuna circostanza idonea a dimostrare l'assenza di rapporti affettivi tra la vittima e i suoi familiari superstiti, questo Tribunale ritiene provata la sussistenza, in capo a questi ultimi, del danno morale da sofferenza per la morte del prossimo congiunto.
Vero è che parte attrice ha chiesto pure il risarcimento del danno morale soggettivo.
Tuttavia l'unitaria figura del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., seppur diversamente articolata al suo interno, non può dare adito a duplicazioni risarcitorie laddove il pregiudizio da risarcire consista in sofferenze interne, non sfocianti in vero e proprio danno biologico, che, seppur diversamente indicate, dal punto di vista semantico, esprimono la lesione di un unico bene della vita, bisognoso di unica e onnicomprensiva valutazione risarcitoria.
In altri termini, la perdita di una persona cara implica necessariamente una sofferenza morale, la quale non costituisce un danno autonomo ma rappresenta un aspetto - del quale tenere conto, unitamente a tutte le altre conseguenze, nella liquidazione unitaria e omnicomprensiva - del danno non patrimoniale. Ne consegue che è inammissibile,
costituendo una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione, al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza di un fatto illecito costituente reato, del risarcimento a titolo di danno da perdita del rapporto parentale e del danno morale ( 12
inteso quale sofferenza soggettiva, ma che in realtà non costituisce che un aspetto del più generale danno non patrimoniale ). L'unitarietà non esclude, peraltro, una separata considerazione dei vari effetti del danno, ma esige che tutte le componenti siano valutate, sia pure una sola volta, in modo complessivo. In particolare, ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale da perdita di persona cara, costituisce indebita duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno morale - non altrimenti specificato - e del danno da perdita del rapporto parentale, poiché la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita, e quella che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita, altro non sono che componenti del complesso pregiudizio che va integralmente, ma unitariamente ristorato ( v. Cass. civ. sez. III, 10/1/2017, n. 238 ;
Cass. civ. sez. III, 17/12/2015, n. 25351 ). In sintesi, il danno non patrimoniale da perdita dell'integrità familiare viene assorbito nella liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del congiunto.
Nel caso di specie, per l'appunto, vi sono sufficienti elementi per ritenere provato, in punto dell' an debeatur, il danno lamentato dagli attori tutti, in quanto appartenenti al nucleo familiare essenziale della vittima.
In ordine al quantum, il Tribunale osserva quanto segue.
Il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale è necessariamente liquidato in via equitativa ai sensi del combinato disposto degli artt. 1226 e 2056 c.c., e tale liquidazione deve tenere adeguatamente conto di tutte le rilevanti circostanze del caso concreto e, al contempo, assicurare uniformità rispetto a casi analoghi .
Proprio al fine di assicurare tale uniformità di giudizio, questo Tribunale richiama gli innovativi principi inaugurati da Cass. civ. sez. III, 21/4/2021, n. 10579 e ritiene che tale voce di danno debba essere liquidata in applicazione di “una tabella basata sul sistema
a punti, che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio 13
del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto
rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del
TI, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi
punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione
della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga,
fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale
tabella”.
In applicazione di tale principio di diritto, che fornisce un ulteriore ed utile criterio orientativo nell'esercizio del potere di liquidazione equitativa del danno, questo Giudice
considera congruo utilizzare le Tabelle a punti in uso dal 2024 ( posto che il danno va liquidato alla attualità ) presso il Tribunale di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, tabelle che risultano conformi alle recenti indicazioni della Suprema Corte, prevedendo esse il criterio a punto, un valore medio del punto basato sui precedenti e l'indicazione di punteggi per specifici parametri ( tra cui quelli indicati come indefettibili dalla Cassazione stessa ), con possibilità altresì di applicare un correttivo finale, al ricorrere di circostanze particolari.
In base a tali Tabelle, si attribuiscono punti in relazione all'età della vittima primaria,
all'età della vittima secondaria, all'eventuale convivenza, alla sopravvivenza di altri congiunti ed alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta.
La somma dei punti così individuata si moltiplica per il “valore punto”, pervenendo così
all'importo monetario liquidabile.
Deve, infine, osservarsi che talune delle circostanze prese in esame dalle Tabelle ( età,
convivenza, presenza di altri congiunti superstiti ) possono essere agevolmente dimostrate, anche documentalmente. 14
La prova dell'intensità e qualità del rapporto perduto, invece, è meno agevole e puntuale e può essere raggiunta anche in via presuntiva, sulla base sia degli altri parametri (età,
convivenza, etc.) sia dell'allegazione e dimostrazione, da parte del danneggiato, di specifiche circostanze di fatto attinenti alla relazione.
In sintesi, in applicazione dei principi sin qui espressi e delle Tabelle 2024 del Tribunale
di Milano al caso di specie, il danno non patrimoniale patito da ciascuno degli attori per la perdita del prossimo congiunto può essere quantificato in loro favore nel senso che segue, tenendo conto che dal certificato di stato di famiglia emerge una situazione di convivenza con il defunto solo della moglie, mentre i figli risultano coniugati e per essi il certificato medesimo rinvia pertanto ad un altro foglio o comunque dà atto, per uno di loro, della emigrazione in un altro Comune. Va pertanto considerata una intensità media della relazione parentale affettiva di tutti i danneggiati con il defunto, avendo parte attrice allegato di averlo assistito durante la lunga malattia. Non emergono dunque,
nemmeno dalle allegazioni di parte, circostanze da cui desumere un rapporto di straordinaria ed eccezionale intensità, rientrando nell'ordinarietà, secondo l' id quod
plerumque accidit, che uno stretto familiare presti la propria assistenza durante la malattia.
Alla VA , in quanto convivente con che Parte_1 Persona_1
all'epoca del decesso aveva 76 anni, mentre lei ne aveva 68, spetterebbero euro
230.749. Da tale importo deve essere però sottratta la somma di euro 77.468,53
riconosciuta all'attrice dal a titolo di indennizzo per morte del congiunto ex CP_1
art. 2 comma 3 L. 210/1992, come documentato dal convenuto, indennizzo che non viene liquidato ai familiari in virtù di un vincolo successorio ma soltanto in virtù del vincolo di parentela ( cfr. Cass. civ. sez. lav., 11/5/2018, n. 11407 ), sicché trattasi di somma riconosciuta all'attrice iure proprio e, come tale, deducibile dal danno 15
complessivo liquidato all'attualità anch'esso iure proprio, indipendentemente dal momento in cui l'indennizzo sia stato corrisposto e incamerato, secondo la regola generale della compensatio lucri cum damno , non stimandosi equo, per l'appunto ai sensi dell'art. 1226 c.c., operare la devalutazione della somma spettante a titolo risarcitorio al momento del decesso per operare la compensazione in quel periodo o al momento del versamento dell'indennità, atteso che il ritardo nel risarcimento è dovuto al convenuto. La norma, infatti, prevede l'erogazione dell'indennizzo ai familiari della vittima alla stregua di misura assistenziale per coloro che appartengono al nucleo familiare del deceduto, a prescindere dalla qualità di erede della vittima, essendo peraltro previsto per es. anche a favore di chi ( fratelli della vittima ) potrebbe non essere affatto suo erede, nemmeno legittimario.
In proposito la Corte di Cassazione ha precisato che “il diritto al ristoro poggia, perciò,
su una concezione di famiglia intesa quale comunità di reciproco sostentamento, di cui
gli appartenenti, nell'ordine stabilito dalla legge, risultano quali aventi diritto non
tanto in ragione del mero vincolo successorio con la vittima, quanto piuttosto in virtù di
una condivisione determinata proprio dallo speciale vincolo di convivenza, per il quale
essi si trovino a patire, per colpa dello Stato, la perdita oltre che affettiva, altresì
economica del venir meno di un congiunto” ( v. Cass. civ. 11407/2018 cit. ).
Sulla generale deducibilità dal danno risarcibile delle somme corrisposte a titolo di indennizzo ex lege 210/1992 è sufficiente poi richiamare consolidata giurisprudenza della Suprema Corte ( cfr. Cass. civ. sez. III, 22/8/2018, n. 20909 ).
Ne consegue che il capitale residuo spettante a ammonta ad euro Parte_1
153.280,47.
Al figlio , che aveva 43 anni ma non era convivente, va liquidata la Parte_2
somma di euro 183.817 . 16
Alla figlia , che aveva 42 anni e non era convivente con il padre, deve Parte_3
essere liquidata la cifra di euro 183.817 .
Al figlio che aveva 45 anni e non era convivente con il padre, va Parte_4
riconosciuto un risarcimento di euro 183.817 .
Alla figlia che aveva 48 anni e non era convivente con il padre, va Parte_5
attribuita la somma di euro 183.817 .
Nella liquidazione del danno cagionato da illecito civile, alla luce del ritardo nell'adempimento, deve altresì tenersi conto del lucro cessante da nocumento finanziario subìto dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un guadagno finanziario. Tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica dei cosiddetti interessi compensativi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di
rivalutazione medio ( cfr., in tal senso ed ex multis, Cass. SS. UU., 17 febbraio 1995,
n. 1712, nonché Cass. 10 marzo 2000, n. 2796 ).
Orbene, per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati in base ad un indice di rivalutazione medio questo Giudice reputa equo ordinare il pagamento in favore degli attori di un interesse al tasso del 2 % annuo maturato sulla somma complessiva sopra riconosciuta a ciascuno di essi, ma devalutata dal momento del deposito della presente sentenza a quella della morte di avvenuta il Persona_1
23/12/2016. Gli interessi compensativi vanno calcolati su tale somma devalutata, da tale data fino al deposito della presente sentenza, per l'appunto a titolo di risarcimento del 17
lucro cessante da nocumento finanziario, ma senza anatocismo, nel senso che su tale somma non andranno calcolati ulteriori interessi, perché a ciò osta il divieto di cui all'art. 1283 c.c.
Dal momento del passaggio in giudicato della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo, infine, con la trasformazione dell'obbligazione risarcitoria di valore in debito di valuta, dovranno essere corrisposti, non sulla somma totale sopra liquidata all'attualità ma solo su quella liquidata a titolo di danno emergente secondo le Tabelle
milanesi con esclusione quindi degli interessi compensativi, gli ulteriori interessi al tasso legale, ex art. 1282 c.c., fino al saldo ( cfr., in tal senso, Cass., 3 dicembre 1999 n.
13470; Cass., 21 aprile 1998 n. 4030 ) .
Le spese, ivi compresa quella relativa al contributo unificato, seguono la soccombenza ex art. 91 comma 1 c.p.c. e vengono liquidate come da dispositivo, in considerazione del valore della controversia individuato ai sensi degli artt. 5 ss. del D.M. 10/3/2014 n.
55, come modificato dal D.M. 13/8/2022, n. 147 , da applicare ex art. 6 di tale ultimo regolamento alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore, e 14 comma 1 c.p.c. e quindi dello scaglione di valore corrispondente, che coincide con la somma in concreto attribuita alla parte vincitrice ( v. sul punto Cass. civ.
sez. III, 22/3/2022, n. 9237 ; Cass. civ. sez. III, 27/2/2014, n. 4696 ), dovendo il Giudice
considerare il contenuto effettivo della sua decisione ( cd. criterio del decisum ), e non il
"petitum", come stabilito dall'art. 5, comma 1, terzo periodo, del D.M. n. 55 del 10
marzo 2014 . Quest'ultima norma, infatti, stabilisce che nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, ai fini della liquidazione dei compensi a carico del soccombente si ha riguardo di regola alla somma attribuita alla parte vincitrice anziché a quella domandata . 18
Inoltre va considerato che qualora l'avvocato assista e difenda più persone aventi la stessa posizione processuale, come nel caso di specie, va liquidato un onorario unico e non tanti onorari quanti sono i clienti, tanto ai rapporti di soccombenza, quanto ai rapporti di clientela ( v. Cass. civ. sez. II, ordinanza 16/11/2018 n. 29651 ). Vero è che il vigente art. 4, comma 2, del decreto n. 55/2014 sui parametri, come modificato dal
D.M. 8 marzo 2018, n. 37, statuisce espressamente che “Quando in una causa
l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico
può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento”.
Trattasi di una facoltà discrezionale, il cui esercizio nella fattispecie non si giustifica,
posto che le questioni trattate sono sostanzialmente le stesse per ciascuno degli attori.
La liquidazione va effettuata per tutte le fasi contemplate dall'art. 12 comma 3 del medesimo regolamento ministeriale e con l'applicazione per i compensi dei livelli medi
previsti dalla Tabella n. 2 allegata al decreto, che si riferisce ai giudizi di cognizione ordinaria, in ottemperanza alla regola stabilita dall'art. 4 comma 1, che fa sì che tali livelli siano adeguati per definizione ( nel senso che il Giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi, con apposita e specifica motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo, v. Cass. civ. sez. VI,
13/5/2022, n. 15392 ; Cass. civ. sez. VI, 25/5/2020, n. 9542 e Cass. civ. sez. III,
7/1/2021, n. 89 ) .
Sul punto va pure evidenziato che, in tema di spese processuali, solo la compensazione,
totale o parziale, deve essere sorretta da motivazione, non già l'applicazione della regola della soccombenza cui il Giudice si sia uniformato, atteso che il vizio motivazionale ex art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., ove ipotizzato, sarebbe relativo a circostanze 19
discrezionalmente valutabili e, perciò, non costituenti punti decisivi idonei a determinare una decisione diversa da quella assunta ( v. sul punto Cass. civ. sez. VI,
28/4/2014, n. 9368 ) .
A tale importo vanno comunque aggiunte l'IVA e la CPA se documentate con fattura quali accessori delle spese legali ( cfr. Cass. civ. sez. III, 8/11/2012, n. 19307 ) nonchè il
15% sui compensi a titolo di rimborso forfettario ex art. 2 comma 2 D.M. 10/3/2014 n.
55, che è dovuto “in ogni caso” e quindi segue automaticamente la condanna pronunciata ex art. 91 comma 1 c.p.c. ( v. Cass. civ. sez. III, 8/7/2010, n. 16153 ).
Deve essere poi disposta l'attribuzione delle spese ai due difensori della parte attrice ex art. 93 c.p.c. per anticipo fattone e giusta apposita richiesta di distrazione in loro favore formulata in tal senso.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede :
a ) accoglie la domanda di risarcimento del danno patrimoniale proposta da
[...]
e per l'effetto condanna il al pagamento in favore Pt_1 Controparte_1
dell'attrice della somma di euro 2.800 oltre rivalutazione nei termini specificati in motivazione;
b ) accoglie la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del
rapporto parentale e per l'effetto condanna il al pagamento : Controparte_1
in favore di della somma di euro euro 153.280,47 oltre interessi Parte_1
compensativi a titolo di ristoro del danno da lucro cessante nei termini specificati in motivazione;
in favore di della somma di euro 183.817 oltre interessi Parte_2
compensativi a titolo di ristoro del danno da lucro cessante nei termini specificati in motivazione;
20
in favore di della somma di euro 183.817 oltre interessi compensativi Parte_3
a titolo di ristoro del danno da lucro cessante nei termini specificati in motivazione;
in favore di della somma di euro 183.817 oltre interessi compensativi Parte_4
a titolo di ristoro del danno da lucro cessante nei termini specificati in motivazione;
in favore di della somma di euro 183.817 oltre interessi compensativi a Parte_5
titolo di ristoro del danno da lucro cessante nei termini specificati in motivazione;
c ) visto l'art. 91 comma 1 c.p.c. condanna il al rimborso in Controparte_1
favore di , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi euro 14.621, di Parte_5
cui euro 14.103 per compensi ed euro 518 per esborsi, oltre IVA e CPA se documentate con fattura e il rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi, con attribuzione in favore dell'avv. Maurizio Albachiara con codice fiscale e C.F._6
dell'avv. Gianfranco Della Valle con codice fiscale quali C.F._7
distrattari .
Napoli, 23/4/2025
Il G.U.
Felice Angelo Pizzi