Articolo 1 della Legge 20 luglio 1977, n. 450
Articolo 2
Versione
2 agosto 1977
Art. 1.
Il secondo comma dell'articolo 30 della legge 26 luglio 1975, n. 354 , modificata dalla legge 12 gennaio 1977, n. 1 , e' sostituito dal seguente:
"Analoghi permessi possono essere concessi eccezionalmente per eventi familiari di particolare gravita'".
Entrata in vigore il 2 agosto 1977
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