Art. 1.
Il secondo comma dell'articolo 30 della legge 26 luglio 1975, n. 354 , modificata dalla legge 12 gennaio 1977, n. 1 , e' sostituito dal seguente:
"Analoghi permessi possono essere concessi eccezionalmente per eventi familiari di particolare gravita'".
Il secondo comma dell'articolo 30 della legge 26 luglio 1975, n. 354 , modificata dalla legge 12 gennaio 1977, n. 1 , e' sostituito dal seguente:
"Analoghi permessi possono essere concessi eccezionalmente per eventi familiari di particolare gravita'".