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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 27/05/2025, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 774/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Michela Tamagnone Presidente
Dott. Andrea Padalino Giudice Relatore
Dott. Simona Francese Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta ad R.G. n. 774/2024 promossa da:
nata a [...] il 1° dicembre 1980 (C.F.: ) Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliata in Casale
Monferrato, Piazza Martiri della Libertà 30b, presso lo Studio dell'avv. Stefania Provera (C.F.
PEC: ), del Foro di Vercelli, che la C.F._2 Email_1 rappresenta e difende unitamente all'avv. Massimo Novelli (C.F. – PEC: C.F._3
del Foro di Vercelli Email_2
ATTORE
contro
, nato a [...] il [...], c.f. , residente in Controparte_1 C.F._4
Casale Monferrato (AL), via Rotondino n.6, rappresentato e difeso dall'avv. Silvia Anfusio del Foro di
Vercelli (c.f. – PEC presso lo studio della quale C.F._5 Email_3
in Casale Monferrato, c.so Indipendenza 11 elegge domicilio
CONVENUTO
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Vercelli
Oggetto: separazione giudiziale
pagina 1 di 9 CONCLUSIONI DELLE PARTI E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 11.6.2024 la sig.ra chiedeva la pronuncia della separazione Parte_1
personale dal marito e formulava, contestualmente, richiesta di affidamento condiviso delle figlie con collocazione prevalente presso la stessa, assegnazione in godimento esclusivo dell'ex casa famigliare di comune proprietà, regolamentazione del tempo di permanenza presso il padre in funzione dei propri orari di lavoro, attribuzione a carico di questi dell'obbligo di versarle per il mantenimento delle minori l'importo mensile di euro 700,00 oltre alla metà delle spese straordinarie e attribuzione ad essa dell'intero importo dell'assegno unico INPS.
All'udienza celebrata il giorno 3.10.2024 comparivano avanti il G.R. la ricorrente assistita dall'avv.
Provera e il solo sig. , privo di assistenza legale e non costituito in giudizio, il quale dichiarava CP_1 di “concordare con le domande della ricorrente” mentre il patrono di quest'ultima chiedeva di essere autorizzata a “rielaborare la domanda relativa agli incontri padre-figlie”; il Giudice rinviava quindi la causa al 5.11.2024 per la predisposizione di conclusioni definitive disponendo la trattazione scritta della causa.
pagina 2 di 9 Il si muniva di difensore e, previa consultazione del fascicolo telematico, in data CP_1
31.10.2024 si costituiva formalmente in giudizio instando in via preliminare per l'espletamento di ulteriore tentativo di conciliazione alla presenza dei difensori di entrambe le parti. Nel merito, il resistente si associava alla richiesta di separazione personale con affidamento condiviso della prole e stabile collocazione presso la madre, nulla opponeva all'assegnazione ad essa del godimento esclusivo dell'ex casa famigliare di comune proprietà, proponeva un calendario di permanenza delle minori presso di sé compatibile con le esigenze delle ragazze e degli orari di lavoro di entrambi i genitori, produceva in giudizio documentazione ex art. 473 bis 12 c.p.c. comprovante le proprie effettive condizioni economiche e si rendeva disponibile a concorrere al mantenimento delle minori nella misura di euro 400,00 mensili.
In data 4.11.2024 il resistente precisava formalmente le conclusioni mentre parte avversaria depositava memoria in replica eccependo la tardività della costituzione in giudizio e la conseguente decadenza da ogni difesa, l'inutilizzabilità delle produzioni documentali e l'inammissibilità della richiesta di integrazione di quelle della ricorrente. La difesa rilevava altresì che il sig. prima Parte_1 CP_1 di costituirsi in giudizio avesse affermato di “concordare con le domande della ricorrente”, dichiarava di “non voler accettare il contraddittorio sulle domande tardivamente formulate dal resistente” e rassegnava le proprie conclusioni.
Il G.R. accoglieva la richiesta formulata in via preliminare dal resistente e fissava udienza per l'espletamento di ulteriore tentativo di conciliazione che veniva celebrato il 19.12.2024 con esito interlocutorio. Con ordinanza in pari data il Giudice invitava le parti a valutare di intraprendere un percorso di CO.GE. finalizzato a ridurre la conflittualità e rinviava la causa al 16.1.2025, disponendo la trattazione scritta.
In data 16.1.2025 le parti chiedevano l'assegnazione della causa a sentenza e il G.R. fissava udienza il
17.4.2025 per la remissione a decisione assegnando i termini ex art. 473 bis 28 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e il deposito delle comparse conclusionali e di replica.
Parte Attrice ha così concluso:
Nel merito
• dichiarare la separazione personale tra i coniugi e , che hanno Parte_1 Controparte_1
contratto matrimonio civile celebrato in data 15 ottobre 2016 in Villanova Monferrato (AL), con atto trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di Villanova Monferrato al n. 4, parte I, anno 2016;
• assegnare la casa coniugale sita in Villanova Monferrato, via Vittorio Veneto n. 14, unitamente agli arredi che la compongono, alla sig.ra la quale continuerà ad abitarvi con le figlie minori Parte_1
e;
Per_1 Per_2
pagina 3 di 9 • disporre che le figlie minori e vengano affidate congiuntamente ai genitori, con loro Per_1 Per_2
stabile collocazione e residenza anagrafica presso la madre;
• in considerazione del fatto che la sig.ra lavora su tre turni che si alternano nella settimana Parte_1
(due giorni mattino, due giorni pomeriggio, due giorni notte, due giorni riposo) stabilire che le minori stiano presso il padre nelle giornate in cui la sig.ra avrà il turno lavorativo di notte Parte_1
(22:00/6:00), dall'uscita del doposcuola nel pomeriggio o presso la baby-sitter e con il dovere di riaccompagnarle a scuola il giorno successivo, tenendole altresì con sé a fine settimana alterni;
• disporre che nelle vacanze Natalizie, coincidenti con quelle scolastiche, le figlie trascorrano con ciascuno dei genitori e ad anni alterni la prima (dal 23 al 30 dicembre) o la seconda (dal 31 dicembre al 6 gennaio) metà del periodo, nonché, sempre ad anni alterni, le vacanze Pasquali;
stabilire infine che le minori, durante le vacanze estive (sempre coincidenti con quelle scolastiche), stiano con ciascuno dei genitori per un periodo di quindici giorni, anche non consecutivi, che verrà comunicato, entro il giorno
31 maggio di ogni anno, da un coniuge all'altro (ad anni alterni spetterà a ciascuno dei genitori la facoltà di comunicare all'altro i periodi), con conseguente esclusione del diritto di vista dell'altro genitore;
il giorno del compleanno verrà da ed trascorso, ad anni alterni, col papà o con Per_1 Per_2
la mamma, così come trascorreranno con ciascuno di essi la festa del papà e della mamma.
• disporre a carico del marito ed a favore della moglie un assegno a titolo di contributo al mantenimento delle figlie minori nella misura di €. 700,00 (come già accettata dal sig. all'udienza del CP_1
3/10/2024) o nell'altra che risulterà di giustizia in corso di giudizio, con importo rivalutabile annualmente ex indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo in uso presso il
Tribunale di Vercelli. Con effetto dalla data della domanda o da quella della comparizione del sig.
; CP_1
• disporre che la sig.ra percepisca integralmente l'assegno unico per le minori;
Parte_1
• Con vittoria di spese e compensi professionali di avvocato del giudizio.
Parte convenuta ha così concluso:
Nel merito
pagina 4 di 9 Pronunciare la separazione personale dei coniugi, autorizzando gli stessi a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto e con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere alle annotazioni di legge
Disporre che le figlie ed saranno affidate congiuntamente ad entrambi i genitori, Per_1 Persona_3
con autorizzazione ad assumere in via disgiunta le decisioni di ordinaria amministrazione relative alle stesse.
Disporre che le figlie saranno stabilmente collocate presso la madre e manterranno la residenza anagrafica presso la casa famigliare in Villanova Monferrato.
Disporre che la casa famigliare di comune proprietà sita in Villanova Monferrato (AL), via Vittorio
Veneto 14, identificata al Catasto Fabbricati al foglio 10 particella 848 sub. 2 (cat. A/3 classe U vani 4,5 rendita euro 232,41), completa dei beni mobili e degli arredi in essa contenuti, sarà assegnata in godimento esclusivo alla madre, che vi abiterà unitamente alle figlie facendosi carico di tutte le relative spese ordinarie ad esclusione della rata del mutuo cointestato contratto per l'acquisto del bene, che continuerà ad essere corrisposta dalle parti in misura paritaria sino all'estinzione del relativo debito.
Disporre che le figlie, fatti salvi diversi accordi tra le parti, compatibilmente con i relativi impegni scolastici, sportivi e ricreativi e con la precisazione che il pernotto presso la casa paterna potrà avvenire con la dovuta gradualità: trascorreranno in via alternata presso il padre l'intero fine settimana dalle ore 17.30 del venerdì alle ore
21 della domenica trascorreranno con il padre un pomeriggio infrasettimanale dalle 17.30 alle 21,00
(cena inclusa) nella settimana in cui trascorreranno il weekend con lo stesso e due pomeriggi infrasettimanali, sempre dalle 17.30 alle 21.30 (cena inclusa), nella settimana in cui trascorreranno il weekend con la mamma;
con la precisazione che, salvo diversi accordi, le figlie permarranno altresì presso il padre dalle 17.30 alle 22.15 nei giorni in cui la madre osserverà il turno di lavoro 14:00/22:00
e dalle 17.30 alle 6.30 del giorno seguente nei giorni in cui la madre osserverà l'orario di lavoro
22:00/06:00;
trascorreranno con ciascuno dei genitori la metà delle vacanze natalizie e pasquali;
più precisamente durante le vacanze natalizie permarranno ad anni alterni presso i genitori;
durante le vacanze pasquali utilizzeranno il criterio dell'alternanza annuale per i giorni di Pasqua e Pasquetta;
nei giorni di Natale e
Pasqua consumeranno il pranzo con la madre e la cena con il padre trascorreranno con ciascuno dei genitori con il criterio dell'alternanza gli ulteriori periodi festivi del 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre ed il giorno del compleanno;
pagina 5 di 9 trascorreranno con ciascuno dei genitori due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive in periodi che le parti dovranno reciprocamente comunicarsi entro il 30 maggio di ogni anno onde consentire le relative prenotazioni;
disporre che nei giorni di competenza ciascuno dei genitori provvederà al mantenimento delle figlie sostenendo tutte le relative spese ordinarie, nessuna esclusa;
disporre che il padre verserà alla madre a titolo di contributo al mantenimento dei minori la somma mensile di euro 400,00 (euro 200,00 per ciascuna figlia) aggiornabile annualmente ex indice ISTAT o altro diverso importo ritenuto congruo in ragione dell'effettiva capacità economica del padre quale risultante dalla documentazione versata in atti e da ritenersi pienamente utilizzabile, nonché delle statuizioni di cui all'art.337 ter c.c. disporre che ciascuno dei genitori si farà carico del pagamento della metà delle spese straordinarie inerenti le figlie con applicazione del Protocollo d'intesa 375/2018 adottato dall'intestato Tribunale…”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Non sussistono procedimenti tra le parti aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le domande oggetto del presente ricorso, o domande ad esse connesse.
Non sono fondate le eccezioni di tardività della costituzione in giudizio del convenuto e la conseguente decadenza da ogni difesa, l'inutilizzabilità delle produzioni documentali.
L'art. 473 bis 19 comma 1 c.p.c., modificato dal D.Lgs. 164/2024 (applicabile ex art. 7 D. Lgs. cit. a tutti
i procedimenti instaurati dopo il 28.2.2023), chiarisce che le decadenze previste dagli artt. 473 bis 14,
473 bis 16 (costituzione in giudizio) e 473 bis 17 c.p.c. “operano solo con riferimento alle domande aventi ad oggetto diritti disponibili”.
Pertanto, la costituzione del convenuto e le produzioni documentali sono del tutto conformi al disposto degli artt. 473 bis 12, 473 bis 16 e 473 bis 18 c.p.c. e sono del tutto utilizzabili ai fini del presente giudizio.
PRONUNCIA DI SEPARAZIONE
Sussistono le condizioni per la pronunzia di separazione ex art. 151 co. 1 c.c. dovendosi ritenere provato, sulla base della stessa prospettazione delle parti oltre che delle emergenze processuali, che la vita matrimoniale sia divenuta intollerabile e improseguibile.
Il Tribunale, autorizza i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto e dispone la separazione personale tra e , che hanno contratto matrimonio civile celebrato in data 15 Parte_1 Controparte_1
ottobre 2016 in Villanova Monferrato (AL), con atto trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di
Villanova Monferrato al n. 4, parte I, anno 2016 e ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune competente, l'annotazione della sentenza negli appositi registri.
pagina 6 di 9 QUESTIONI INERENTI LA PROLE
Il Tribunale, preso atto delle condizioni richieste dalle parti che sono quasi completamente sovrapponibili;
preso atto del visto del P.M.; ritenuto che tali condizioni non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
verificata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei minori, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del padre, adeguato a garantire alla prole l'accesso a una effettiva bigenitorialità.
DISPONE che le figlie minori ed saranno affidate congiuntamente ad entrambi i Per_1 Persona_3
genitori, con autorizzazione ad assumere in via disgiunta le decisioni di ordinaria amministrazione relative alle stesse.
DISPONE che le figlie saranno stabilmente collocate presso la madre e manterranno la residenza anagrafica presso la casa famigliare in Villanova Monferrato.
DISPONE che la casa famigliare di comune proprietà sita in Villanova Monferrato (AL), via Vittorio
Veneto 14, identificata al Catasto Fabbricati al foglio 10 particella 848 sub. 2 (cat. A/3 classe U vani 4,5 rendita euro 232,41), completa dei beni mobili e degli arredi in essa contenuti, sia assegnata in godimento esclusivo alla madre, che vi abiterà unitamente alle figlie facendosi carico di tutte le relative spese ordinarie ad esclusione della rata del mutuo cointestato contratto per l'acquisto del bene, che continuerà ad essere corrisposta dalle parti in misura paritaria sino all'estinzione del relativo debito.
DISPONE che le figlie, fatti salvi diversi accordi tra le parti, compatibilmente con i relativi impegni scolastici, sportivi e ricreativi trascorreranno in via alternata presso il padre l'intero fine settimana dalle ore 17.30 del venerdì alle ore 21 della domenica trascorreranno con il padre un pomeriggio infrasettimanale dalle 17.30 alle 21,00 (cena inclusa) nella settimana in cui trascorreranno il weekend con lo stesso e due pomeriggi infrasettimanali, sempre dalle 17.30 alle 21.30 (cena inclusa), nella settimana in cui trascorreranno il weekend con la mamma;
con la precisazione che, salvo diversi accordi, le figlie permarranno altresì presso il padre dalle 17.30 alle 22.15 nei giorni in cui la madre osserverà il turno di lavoro 14:00/22:00 e dalle 17.30 alle 6.30 del giorno seguente nei giorni in cui la madre osserverà
l'orario di lavoro 22:00/06:00; trascorreranno con ciascuno dei genitori la metà delle vacanze natalizie e pasquali;
più precisamente durante le vacanze natalizie permarranno ad anni alterni presso i genitori;
durante le vacanze pasquali utilizzeranno il criterio dell'alternanza annuale per i giorni di Pasqua e
Pasquetta; nei giorni di Natale e Pasqua consumeranno il pranzo con la madre e la cena con il padre;
pagina 7 di 9 trascorreranno con ciascuno dei genitori con il criterio dell'alternanza gli ulteriori periodi festivi del 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre ed il giorno del compleanno;
trascorreranno con ciascuno dei genitori due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive in periodi che le parti dovranno reciprocamente comunicarsi entro il 30 maggio di ogni anno onde consentire le relative prenotazioni.
DISPONE che nei giorni di competenza ciascuno dei genitori provvederà al mantenimento delle figlie sostenendo tutte le relative spese ordinarie.
DISPONE che il padre verserà alla madre a titolo di contributo al mantenimento la somma mensile di euro 500,00 (euro 250,00 per ciascuna figlia) aggiornabile annualmente ex indice ISTAT.
DISPONE che ciascuno dei genitori si farà carico del pagamento della metà delle spese straordinarie inerenti le figlie con applicazione del Protocollo d'intesa 375/2018 adottato dall'intestato Tribunale.
SPESE PROCESSUALI
In ragione dell'accoglimento delle istanze come sopra avanzate da entrambe le parti da parte del
Tribunale il quale potrà pronunciarsi in senso conforme, sussistono i presupposti processuali per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
VISTA la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 151 c.c., dispone la separazione personale tra Parte_1
e , che hanno contratto matrimonio civile celebrato in data 15 ottobre 2016
[...] Controparte_1
in Villanova Monferrato (AL), con atto trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di Villanova
Monferrato al n. 4, parte I, anno 2016 e ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune competente,
l'annotazione della sentenza negli appositi registri.
I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto.
DISPONE che la casa famigliare di comune proprietà sita in Villanova Monferrato (AL), via Vittorio
Veneto 14, identificata al Catasto Fabbricati al foglio 10 particella 848 sub. 2 (cat. A/3 classe U vani 4,5 rendita euro 232,41), completa dei beni mobili e degli arredi in essa contenuti, sia assegnata in godimento esclusivo alla madre, che vi abiterà unitamente alle figlie facendosi carico di tutte le relative spese ordinarie ad esclusione della rata del mutuo cointestato contratto per l'acquisto del bene, che continuerà ad essere corrisposta dalle parti in misura paritaria sino all'estinzione del relativo debito.
DISPONE che le figlie trascorreranno, in via alternata, presso il padre l'intero fine settimana dalle ore
17.30 del venerdì alle ore 21 della domenica, un pomeriggio infrasettimanale dalle 17.30 alle 21,00 (cena pagina 8 di 9 inclusa) nella settimana in cui trascorreranno il weekend con lo stesso e due pomeriggi infrasettimanali, sempre dalle 17.30 alle 21.30 (cena inclusa), nella settimana in cui trascorreranno il weekend con la mamma;
con la precisazione che, salvo diversi accordi, le figlie permarranno altresì presso il padre dalle
17.30 alle 22.15 nei giorni in cui la madre osserverà il turno di lavoro 14:00/22:00 e dalle 17.30 alle 6.30 del giorno seguente nei giorni in cui la madre osserverà l'orario di lavoro 22:00/06:00; trascorreranno con ciascuno dei genitori la metà delle vacanze natalizie e pasquali;
più precisamente durante le vacanze natalizie permarranno ad anni alterni presso i genitori;
durante le vacanze pasquali utilizzeranno il criterio dell'alternanza annuale per i giorni di Pasqua e Pasquetta;
nei giorni di Natale e Pasqua consumeranno il pranzo con la madre e la cena con il padre;
trascorreranno con ciascuno dei genitori con il criterio dell'alternanza gli ulteriori periodi festivi del 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre ed il giorno del compleanno;
trascorreranno con ciascuno dei genitori due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive in periodi che le parti dovranno reciprocamente comunicarsi entro il 30 maggio di ogni anno onde consentire le relative prenotazioni.
DISPONE che il padre verserà alla madre a titolo di contributo perequativo la somma mensile di euro
500,00 (euro 250,00 per ciascuna figlia) aggiornabile annualmente ex indice ISTAT.
DISPONE che ciascuno dei genitori si farà carico del pagamento della metà delle spese straordinarie inerenti le figlie con applicazione del Protocollo d'intesa 375/2018 adottato dall'intestato Tribunale.
Spese di lite interamente compensate.
Si comunichi all'Ufficiale dello Stato Civile del competente Comune per le annotazioni di rito.
Così deciso in Camera di Consiglio della sezione civile in Vercelli, il 21 maggio 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Andrea Padalino Dott.sa Michela Tamagnone
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Michela Tamagnone Presidente
Dott. Andrea Padalino Giudice Relatore
Dott. Simona Francese Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta ad R.G. n. 774/2024 promossa da:
nata a [...] il 1° dicembre 1980 (C.F.: ) Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliata in Casale
Monferrato, Piazza Martiri della Libertà 30b, presso lo Studio dell'avv. Stefania Provera (C.F.
PEC: ), del Foro di Vercelli, che la C.F._2 Email_1 rappresenta e difende unitamente all'avv. Massimo Novelli (C.F. – PEC: C.F._3
del Foro di Vercelli Email_2
ATTORE
contro
, nato a [...] il [...], c.f. , residente in Controparte_1 C.F._4
Casale Monferrato (AL), via Rotondino n.6, rappresentato e difeso dall'avv. Silvia Anfusio del Foro di
Vercelli (c.f. – PEC presso lo studio della quale C.F._5 Email_3
in Casale Monferrato, c.so Indipendenza 11 elegge domicilio
CONVENUTO
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Vercelli
Oggetto: separazione giudiziale
pagina 1 di 9 CONCLUSIONI DELLE PARTI E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 11.6.2024 la sig.ra chiedeva la pronuncia della separazione Parte_1
personale dal marito e formulava, contestualmente, richiesta di affidamento condiviso delle figlie con collocazione prevalente presso la stessa, assegnazione in godimento esclusivo dell'ex casa famigliare di comune proprietà, regolamentazione del tempo di permanenza presso il padre in funzione dei propri orari di lavoro, attribuzione a carico di questi dell'obbligo di versarle per il mantenimento delle minori l'importo mensile di euro 700,00 oltre alla metà delle spese straordinarie e attribuzione ad essa dell'intero importo dell'assegno unico INPS.
All'udienza celebrata il giorno 3.10.2024 comparivano avanti il G.R. la ricorrente assistita dall'avv.
Provera e il solo sig. , privo di assistenza legale e non costituito in giudizio, il quale dichiarava CP_1 di “concordare con le domande della ricorrente” mentre il patrono di quest'ultima chiedeva di essere autorizzata a “rielaborare la domanda relativa agli incontri padre-figlie”; il Giudice rinviava quindi la causa al 5.11.2024 per la predisposizione di conclusioni definitive disponendo la trattazione scritta della causa.
pagina 2 di 9 Il si muniva di difensore e, previa consultazione del fascicolo telematico, in data CP_1
31.10.2024 si costituiva formalmente in giudizio instando in via preliminare per l'espletamento di ulteriore tentativo di conciliazione alla presenza dei difensori di entrambe le parti. Nel merito, il resistente si associava alla richiesta di separazione personale con affidamento condiviso della prole e stabile collocazione presso la madre, nulla opponeva all'assegnazione ad essa del godimento esclusivo dell'ex casa famigliare di comune proprietà, proponeva un calendario di permanenza delle minori presso di sé compatibile con le esigenze delle ragazze e degli orari di lavoro di entrambi i genitori, produceva in giudizio documentazione ex art. 473 bis 12 c.p.c. comprovante le proprie effettive condizioni economiche e si rendeva disponibile a concorrere al mantenimento delle minori nella misura di euro 400,00 mensili.
In data 4.11.2024 il resistente precisava formalmente le conclusioni mentre parte avversaria depositava memoria in replica eccependo la tardività della costituzione in giudizio e la conseguente decadenza da ogni difesa, l'inutilizzabilità delle produzioni documentali e l'inammissibilità della richiesta di integrazione di quelle della ricorrente. La difesa rilevava altresì che il sig. prima Parte_1 CP_1 di costituirsi in giudizio avesse affermato di “concordare con le domande della ricorrente”, dichiarava di “non voler accettare il contraddittorio sulle domande tardivamente formulate dal resistente” e rassegnava le proprie conclusioni.
Il G.R. accoglieva la richiesta formulata in via preliminare dal resistente e fissava udienza per l'espletamento di ulteriore tentativo di conciliazione che veniva celebrato il 19.12.2024 con esito interlocutorio. Con ordinanza in pari data il Giudice invitava le parti a valutare di intraprendere un percorso di CO.GE. finalizzato a ridurre la conflittualità e rinviava la causa al 16.1.2025, disponendo la trattazione scritta.
In data 16.1.2025 le parti chiedevano l'assegnazione della causa a sentenza e il G.R. fissava udienza il
17.4.2025 per la remissione a decisione assegnando i termini ex art. 473 bis 28 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e il deposito delle comparse conclusionali e di replica.
Parte Attrice ha così concluso:
Nel merito
• dichiarare la separazione personale tra i coniugi e , che hanno Parte_1 Controparte_1
contratto matrimonio civile celebrato in data 15 ottobre 2016 in Villanova Monferrato (AL), con atto trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di Villanova Monferrato al n. 4, parte I, anno 2016;
• assegnare la casa coniugale sita in Villanova Monferrato, via Vittorio Veneto n. 14, unitamente agli arredi che la compongono, alla sig.ra la quale continuerà ad abitarvi con le figlie minori Parte_1
e;
Per_1 Per_2
pagina 3 di 9 • disporre che le figlie minori e vengano affidate congiuntamente ai genitori, con loro Per_1 Per_2
stabile collocazione e residenza anagrafica presso la madre;
• in considerazione del fatto che la sig.ra lavora su tre turni che si alternano nella settimana Parte_1
(due giorni mattino, due giorni pomeriggio, due giorni notte, due giorni riposo) stabilire che le minori stiano presso il padre nelle giornate in cui la sig.ra avrà il turno lavorativo di notte Parte_1
(22:00/6:00), dall'uscita del doposcuola nel pomeriggio o presso la baby-sitter e con il dovere di riaccompagnarle a scuola il giorno successivo, tenendole altresì con sé a fine settimana alterni;
• disporre che nelle vacanze Natalizie, coincidenti con quelle scolastiche, le figlie trascorrano con ciascuno dei genitori e ad anni alterni la prima (dal 23 al 30 dicembre) o la seconda (dal 31 dicembre al 6 gennaio) metà del periodo, nonché, sempre ad anni alterni, le vacanze Pasquali;
stabilire infine che le minori, durante le vacanze estive (sempre coincidenti con quelle scolastiche), stiano con ciascuno dei genitori per un periodo di quindici giorni, anche non consecutivi, che verrà comunicato, entro il giorno
31 maggio di ogni anno, da un coniuge all'altro (ad anni alterni spetterà a ciascuno dei genitori la facoltà di comunicare all'altro i periodi), con conseguente esclusione del diritto di vista dell'altro genitore;
il giorno del compleanno verrà da ed trascorso, ad anni alterni, col papà o con Per_1 Per_2
la mamma, così come trascorreranno con ciascuno di essi la festa del papà e della mamma.
• disporre a carico del marito ed a favore della moglie un assegno a titolo di contributo al mantenimento delle figlie minori nella misura di €. 700,00 (come già accettata dal sig. all'udienza del CP_1
3/10/2024) o nell'altra che risulterà di giustizia in corso di giudizio, con importo rivalutabile annualmente ex indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo in uso presso il
Tribunale di Vercelli. Con effetto dalla data della domanda o da quella della comparizione del sig.
; CP_1
• disporre che la sig.ra percepisca integralmente l'assegno unico per le minori;
Parte_1
• Con vittoria di spese e compensi professionali di avvocato del giudizio.
Parte convenuta ha così concluso:
Nel merito
pagina 4 di 9 Pronunciare la separazione personale dei coniugi, autorizzando gli stessi a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto e con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere alle annotazioni di legge
Disporre che le figlie ed saranno affidate congiuntamente ad entrambi i genitori, Per_1 Persona_3
con autorizzazione ad assumere in via disgiunta le decisioni di ordinaria amministrazione relative alle stesse.
Disporre che le figlie saranno stabilmente collocate presso la madre e manterranno la residenza anagrafica presso la casa famigliare in Villanova Monferrato.
Disporre che la casa famigliare di comune proprietà sita in Villanova Monferrato (AL), via Vittorio
Veneto 14, identificata al Catasto Fabbricati al foglio 10 particella 848 sub. 2 (cat. A/3 classe U vani 4,5 rendita euro 232,41), completa dei beni mobili e degli arredi in essa contenuti, sarà assegnata in godimento esclusivo alla madre, che vi abiterà unitamente alle figlie facendosi carico di tutte le relative spese ordinarie ad esclusione della rata del mutuo cointestato contratto per l'acquisto del bene, che continuerà ad essere corrisposta dalle parti in misura paritaria sino all'estinzione del relativo debito.
Disporre che le figlie, fatti salvi diversi accordi tra le parti, compatibilmente con i relativi impegni scolastici, sportivi e ricreativi e con la precisazione che il pernotto presso la casa paterna potrà avvenire con la dovuta gradualità: trascorreranno in via alternata presso il padre l'intero fine settimana dalle ore 17.30 del venerdì alle ore
21 della domenica trascorreranno con il padre un pomeriggio infrasettimanale dalle 17.30 alle 21,00
(cena inclusa) nella settimana in cui trascorreranno il weekend con lo stesso e due pomeriggi infrasettimanali, sempre dalle 17.30 alle 21.30 (cena inclusa), nella settimana in cui trascorreranno il weekend con la mamma;
con la precisazione che, salvo diversi accordi, le figlie permarranno altresì presso il padre dalle 17.30 alle 22.15 nei giorni in cui la madre osserverà il turno di lavoro 14:00/22:00
e dalle 17.30 alle 6.30 del giorno seguente nei giorni in cui la madre osserverà l'orario di lavoro
22:00/06:00;
trascorreranno con ciascuno dei genitori la metà delle vacanze natalizie e pasquali;
più precisamente durante le vacanze natalizie permarranno ad anni alterni presso i genitori;
durante le vacanze pasquali utilizzeranno il criterio dell'alternanza annuale per i giorni di Pasqua e Pasquetta;
nei giorni di Natale e
Pasqua consumeranno il pranzo con la madre e la cena con il padre trascorreranno con ciascuno dei genitori con il criterio dell'alternanza gli ulteriori periodi festivi del 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre ed il giorno del compleanno;
pagina 5 di 9 trascorreranno con ciascuno dei genitori due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive in periodi che le parti dovranno reciprocamente comunicarsi entro il 30 maggio di ogni anno onde consentire le relative prenotazioni;
disporre che nei giorni di competenza ciascuno dei genitori provvederà al mantenimento delle figlie sostenendo tutte le relative spese ordinarie, nessuna esclusa;
disporre che il padre verserà alla madre a titolo di contributo al mantenimento dei minori la somma mensile di euro 400,00 (euro 200,00 per ciascuna figlia) aggiornabile annualmente ex indice ISTAT o altro diverso importo ritenuto congruo in ragione dell'effettiva capacità economica del padre quale risultante dalla documentazione versata in atti e da ritenersi pienamente utilizzabile, nonché delle statuizioni di cui all'art.337 ter c.c. disporre che ciascuno dei genitori si farà carico del pagamento della metà delle spese straordinarie inerenti le figlie con applicazione del Protocollo d'intesa 375/2018 adottato dall'intestato Tribunale…”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Non sussistono procedimenti tra le parti aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le domande oggetto del presente ricorso, o domande ad esse connesse.
Non sono fondate le eccezioni di tardività della costituzione in giudizio del convenuto e la conseguente decadenza da ogni difesa, l'inutilizzabilità delle produzioni documentali.
L'art. 473 bis 19 comma 1 c.p.c., modificato dal D.Lgs. 164/2024 (applicabile ex art. 7 D. Lgs. cit. a tutti
i procedimenti instaurati dopo il 28.2.2023), chiarisce che le decadenze previste dagli artt. 473 bis 14,
473 bis 16 (costituzione in giudizio) e 473 bis 17 c.p.c. “operano solo con riferimento alle domande aventi ad oggetto diritti disponibili”.
Pertanto, la costituzione del convenuto e le produzioni documentali sono del tutto conformi al disposto degli artt. 473 bis 12, 473 bis 16 e 473 bis 18 c.p.c. e sono del tutto utilizzabili ai fini del presente giudizio.
PRONUNCIA DI SEPARAZIONE
Sussistono le condizioni per la pronunzia di separazione ex art. 151 co. 1 c.c. dovendosi ritenere provato, sulla base della stessa prospettazione delle parti oltre che delle emergenze processuali, che la vita matrimoniale sia divenuta intollerabile e improseguibile.
Il Tribunale, autorizza i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto e dispone la separazione personale tra e , che hanno contratto matrimonio civile celebrato in data 15 Parte_1 Controparte_1
ottobre 2016 in Villanova Monferrato (AL), con atto trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di
Villanova Monferrato al n. 4, parte I, anno 2016 e ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune competente, l'annotazione della sentenza negli appositi registri.
pagina 6 di 9 QUESTIONI INERENTI LA PROLE
Il Tribunale, preso atto delle condizioni richieste dalle parti che sono quasi completamente sovrapponibili;
preso atto del visto del P.M.; ritenuto che tali condizioni non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
verificata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei minori, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del padre, adeguato a garantire alla prole l'accesso a una effettiva bigenitorialità.
DISPONE che le figlie minori ed saranno affidate congiuntamente ad entrambi i Per_1 Persona_3
genitori, con autorizzazione ad assumere in via disgiunta le decisioni di ordinaria amministrazione relative alle stesse.
DISPONE che le figlie saranno stabilmente collocate presso la madre e manterranno la residenza anagrafica presso la casa famigliare in Villanova Monferrato.
DISPONE che la casa famigliare di comune proprietà sita in Villanova Monferrato (AL), via Vittorio
Veneto 14, identificata al Catasto Fabbricati al foglio 10 particella 848 sub. 2 (cat. A/3 classe U vani 4,5 rendita euro 232,41), completa dei beni mobili e degli arredi in essa contenuti, sia assegnata in godimento esclusivo alla madre, che vi abiterà unitamente alle figlie facendosi carico di tutte le relative spese ordinarie ad esclusione della rata del mutuo cointestato contratto per l'acquisto del bene, che continuerà ad essere corrisposta dalle parti in misura paritaria sino all'estinzione del relativo debito.
DISPONE che le figlie, fatti salvi diversi accordi tra le parti, compatibilmente con i relativi impegni scolastici, sportivi e ricreativi trascorreranno in via alternata presso il padre l'intero fine settimana dalle ore 17.30 del venerdì alle ore 21 della domenica trascorreranno con il padre un pomeriggio infrasettimanale dalle 17.30 alle 21,00 (cena inclusa) nella settimana in cui trascorreranno il weekend con lo stesso e due pomeriggi infrasettimanali, sempre dalle 17.30 alle 21.30 (cena inclusa), nella settimana in cui trascorreranno il weekend con la mamma;
con la precisazione che, salvo diversi accordi, le figlie permarranno altresì presso il padre dalle 17.30 alle 22.15 nei giorni in cui la madre osserverà il turno di lavoro 14:00/22:00 e dalle 17.30 alle 6.30 del giorno seguente nei giorni in cui la madre osserverà
l'orario di lavoro 22:00/06:00; trascorreranno con ciascuno dei genitori la metà delle vacanze natalizie e pasquali;
più precisamente durante le vacanze natalizie permarranno ad anni alterni presso i genitori;
durante le vacanze pasquali utilizzeranno il criterio dell'alternanza annuale per i giorni di Pasqua e
Pasquetta; nei giorni di Natale e Pasqua consumeranno il pranzo con la madre e la cena con il padre;
pagina 7 di 9 trascorreranno con ciascuno dei genitori con il criterio dell'alternanza gli ulteriori periodi festivi del 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre ed il giorno del compleanno;
trascorreranno con ciascuno dei genitori due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive in periodi che le parti dovranno reciprocamente comunicarsi entro il 30 maggio di ogni anno onde consentire le relative prenotazioni.
DISPONE che nei giorni di competenza ciascuno dei genitori provvederà al mantenimento delle figlie sostenendo tutte le relative spese ordinarie.
DISPONE che il padre verserà alla madre a titolo di contributo al mantenimento la somma mensile di euro 500,00 (euro 250,00 per ciascuna figlia) aggiornabile annualmente ex indice ISTAT.
DISPONE che ciascuno dei genitori si farà carico del pagamento della metà delle spese straordinarie inerenti le figlie con applicazione del Protocollo d'intesa 375/2018 adottato dall'intestato Tribunale.
SPESE PROCESSUALI
In ragione dell'accoglimento delle istanze come sopra avanzate da entrambe le parti da parte del
Tribunale il quale potrà pronunciarsi in senso conforme, sussistono i presupposti processuali per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
VISTA la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 151 c.c., dispone la separazione personale tra Parte_1
e , che hanno contratto matrimonio civile celebrato in data 15 ottobre 2016
[...] Controparte_1
in Villanova Monferrato (AL), con atto trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di Villanova
Monferrato al n. 4, parte I, anno 2016 e ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune competente,
l'annotazione della sentenza negli appositi registri.
I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto.
DISPONE che la casa famigliare di comune proprietà sita in Villanova Monferrato (AL), via Vittorio
Veneto 14, identificata al Catasto Fabbricati al foglio 10 particella 848 sub. 2 (cat. A/3 classe U vani 4,5 rendita euro 232,41), completa dei beni mobili e degli arredi in essa contenuti, sia assegnata in godimento esclusivo alla madre, che vi abiterà unitamente alle figlie facendosi carico di tutte le relative spese ordinarie ad esclusione della rata del mutuo cointestato contratto per l'acquisto del bene, che continuerà ad essere corrisposta dalle parti in misura paritaria sino all'estinzione del relativo debito.
DISPONE che le figlie trascorreranno, in via alternata, presso il padre l'intero fine settimana dalle ore
17.30 del venerdì alle ore 21 della domenica, un pomeriggio infrasettimanale dalle 17.30 alle 21,00 (cena pagina 8 di 9 inclusa) nella settimana in cui trascorreranno il weekend con lo stesso e due pomeriggi infrasettimanali, sempre dalle 17.30 alle 21.30 (cena inclusa), nella settimana in cui trascorreranno il weekend con la mamma;
con la precisazione che, salvo diversi accordi, le figlie permarranno altresì presso il padre dalle
17.30 alle 22.15 nei giorni in cui la madre osserverà il turno di lavoro 14:00/22:00 e dalle 17.30 alle 6.30 del giorno seguente nei giorni in cui la madre osserverà l'orario di lavoro 22:00/06:00; trascorreranno con ciascuno dei genitori la metà delle vacanze natalizie e pasquali;
più precisamente durante le vacanze natalizie permarranno ad anni alterni presso i genitori;
durante le vacanze pasquali utilizzeranno il criterio dell'alternanza annuale per i giorni di Pasqua e Pasquetta;
nei giorni di Natale e Pasqua consumeranno il pranzo con la madre e la cena con il padre;
trascorreranno con ciascuno dei genitori con il criterio dell'alternanza gli ulteriori periodi festivi del 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre ed il giorno del compleanno;
trascorreranno con ciascuno dei genitori due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive in periodi che le parti dovranno reciprocamente comunicarsi entro il 30 maggio di ogni anno onde consentire le relative prenotazioni.
DISPONE che il padre verserà alla madre a titolo di contributo perequativo la somma mensile di euro
500,00 (euro 250,00 per ciascuna figlia) aggiornabile annualmente ex indice ISTAT.
DISPONE che ciascuno dei genitori si farà carico del pagamento della metà delle spese straordinarie inerenti le figlie con applicazione del Protocollo d'intesa 375/2018 adottato dall'intestato Tribunale.
Spese di lite interamente compensate.
Si comunichi all'Ufficiale dello Stato Civile del competente Comune per le annotazioni di rito.
Così deciso in Camera di Consiglio della sezione civile in Vercelli, il 21 maggio 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Andrea Padalino Dott.sa Michela Tamagnone
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