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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 09/06/2025, n. 688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 688 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 416/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Angela Casalini Giudice Relatore dott. Andrea Fiaschi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 416/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MURGIA Parte_1 C.F._1
DARIO, elettivamente domiciliato in Catania, via Giuffridda n. 30, presso il difensore avv. MURGIA
DARIO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARRA DANIELE e CP_1 C.F._2 dell'avv. CERMINARA SILVANA, elettivamente domiciliato in VIALE TANARA 5 PARMA, presso il difensore avv. CARRA DANIELE
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Conclusioni per parte attrice: “Piaccia all'On.le Tribunale adito, rejectis adversiis, così statuire: 1)
Visto l'art. 606 c.c., accertare e dichiarare per le ragioni ed i motivi dedotti e per quelli ulteriori a dedursi la nullità del testamento OL a firma datato 23.10.2020, pubblicato a Parte_1
Rogito del Notaio in Parma giusta atto rep. 41269 racc. 10329 del 19.11.2020; 2) Per Persona_1
l'effetto, dichiarare aperta la successione ab intestato, all'uopo accertando e dichiarando che a seguito del decesso del sig. avvenuto in Parma il 7.11.2020, tutti i beni, mobili e immobili, PE
pagina 1 di 9 disponibilità finanziare e quant'altro allo stesso appartenuto, sono da devolversi agli eredi legittimari conformemente alle pertinenti previsioni di legge;
3) Condannare la parte convenuta a corrispondere in favore del sig. le spese e i compensi della fase cautelare (giudizio n. 306/2021), nella Parte_1
misura che sarà quantificata in uno alle conclusioni o in quella che comunque sarà ritenuta di Giustizia;
4) Condannare altresì la parte convenuta a corrispondere in favore del sig. le spese di Parte_1
esecuzione del sequestro (già disposto inaudita altera parte con provvedimento del 3.2.2021 cron n.
724/2021, poi confermato con ordinanza del 1.12.2021 – proc. n. 306/2021) e custodia, quantificate nella misura già documentata attraverso le produzioni di cui alla memoria ex art. 183 n. 2 C.p.c. di parte attrice, oltre alle spese successive occorrende;
5) Con vittoria di spese e compensi di lite del presente Giudizio di merito, come da nota che verrà depositata unitamente alle conclusioni. 6)
Dichiarare cessata la materia del contendere nei confronti del sig. , il quale, come già Controparte_2 documentato, ha rinunciato all'eredità del sig. ; PE
Conclusioni per parte convenuta: “Piaccia al Tribunale di Parma Ill. mo, contrariis reiectis: - rigettare le domande ex adverso proposte e, così, accertato e dichiarato che il testamento OL redatto da in data 23.10.2020 è pienamente valido ed efficace, dichiarare che è PE CP_1
l'unica erede di e che alla stessa dovranno essere devoluti tutti i beni mobili ed PE
immobili allo stesso appartenuti, - dichiarare inefficace ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 669 novies, comma 3, cpc il provvedimento di sequestro giudiziario pronunciato in data 01.12.2021 nel procedimento cautelare rg 306/2021 del Tribunale di Parma. Con vittoria di spese e competenze professionali ex D.M. 55/14 – ivi comprese quelle della fase cautelare -, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % rimborso spese generali. In via istruttoria senza inversione dell'onus probandi incombente su parte attrice e con riserva di esercizio successivo di ulteriori istanze istruttorie, entro i prefiggendi termini ex art. 183, comma 6, n. 1-2-3 c.p.c. di cui si chiede sin d'ora la concessione, si chiede ammettersi: - prova per interpello e testi sulle circostanze capitolate nelle premesse in fatto, da intendersi in questa sede integralmente ribadite e trascritte e precedute dal prefisso “esser vero che”; si indicano a testi, salvo altri: dott. con studio in Parma;
sig. da Genova;
dott. ssa Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
con studio in Parma;
sig.ra da Parma”.
[...] Testimone_4
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato rispettivamente in data 8 e 3 febbraio 2022 conveniva Parte_1
in giudizio innanzi al Tribunale di Parma e al fine di sentir dichiarare CP_1 Controparte_2
la nullità del testamento OL di , datato 23.10.2020, per non essere questo stato PE
redatto dal de cuius, con conseguente apertura della successione legittima. A sostegno delle proprie pagina 2 di 9 pretese l'attore deduceva di essere il fratello di e del de cuius e quindi di essere erede Controparte_2
legittimo, essendo il sig. deceduto in data 7.11.2020 senza lasciare figli e moglie. Deduceva Per_2
che, a seguito del decesso del fratello, precisamente in data 19.11.2020, la sig.ra aveva fatto CP_1
pubblicare un testamento OL asseritamente riconducibile a , nel quale il sig. PE
la aveva apparentemente nominata erede universale. Aggiungeva che dall'ottobre 2020 il Per_2
fratello si trovava ricoverato presso un ospedale privato, a seguito di aggravamento delle sue condizioni psicofisiche, cosicché era del tutto improbabile che egli avesse redatto di suo pugno il testamento.
Inoltre, il testo del documento presentava diversi errori grammaticali, che facevano pensare che il documento fosse riconducibile ad un altro soggetto, in quanto il fratello era persona istruita. Da ultimo, chiariva che tra il fratello e la convenuta, nominata erede, non vi era alcun rapporto pregresso, e che si erano incontrati soltanto perché ella lavorava alle dipendenze dell'ospedale nel quale si trovava ricoverato il fratello. Precisava che il patrimonio del de cuius al momento della morte era composto da: la piena proprietà di un immobile ad uso abitazione con annesso garage sito in Parma, via Umberto
Terracini n.33; la piena proprietà di altro immobile con autorimessa sito in Pachino (SR), via Marianna
Coffa n. 21; una quota pari a 1/3 di appezzamenti di terreno di natura mista siti in Pachino (SR); saldi attivi di due conti correnti accesi presso BNL S.p.A.; ulteriori somme di denaro in giacenza presso e depositati su due libretti di risparmio. Inoltre, il de cuius aveva in godimento, a Controparte_3
titolo di livellario, una quota pari a 3/18 di vari appezzamenti di terreno siti a Noto (Sr). Al fine di evitare la dispersione di tali beni aveva altresì introdotto domanda cautelare di sequestro giudiziario ante causa, concesso inaudita altera parte con decreto del 3.02.2021, poi confermato con successiva ordinanza del 2.12.2021. Deduceva infatti che tra la fine del mese di ottobre, quando il fratello già si trovava ricoverato, e i primi sei giorni del mese di novembre, risultavano numerose operazioni sospette sui conti correnti riferibili al de cuius. In particolare, dalla disamina degli estratti conto risultavano prelievi presso lo sportello per euro 6.900,00, spese effettuate per euro 942,77 e bonifici per complessivi euro 5.438,84.
Con comparsa di risposta depositata in data 14.06.2022 si costituiva in giudizio , CP_1
insistendo per il rigetto delle domande avversarie. Allegava la convenuta di aver conosciuto il de cuius già nell'anno 2020, in occasione del ricovero della di lui moglie presso la Casa di Cura Città di Parma, dove la stessa lavorava. Dopo il decesso della moglie del sig. aveva assistito il de cuius, che Per_2
viveva solo e lontano dai parenti, ancora residenti in [...]e con i quali non intratteneva alcun rapporto. Per questo in data 7.10.2020 il sig. le aveva anche rilasciato una procura generale Per_2
per la gestione dei propri affari. Aggiungeva che dopo il decesso del sig. aveva ritrovato Per_2
presso la sua abitazione una busta, contenente anche un biglietto da visita di un notaio, busta che aveva pagina 3 di 9 rinvenuto alla presenza di un'amica della famiglia e che la aveva accompagnata dal notaio per Per_2
la pubblicazione del testamento.
All'udienza del 6.7.2022, preso atto della rinuncia all'eredità del sig. e dell'avvenuta Controparte_2
rinuncia della domanda nei suoi confronti, veniva disposta la sua estromissione dal giudizio.
Senza il compimento di attività istruttoria, già espletata in seno al procedimento di sequestro, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 4.02.2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
*******
L'attore ha agito al fine di sentir dichiarare la nullità del testamento OL di , PE
datato 23.10.2020, con il quale il de cuius disponeva delle proprie sostanze in questo senso: “IO
NATO A PACHINO IL 7.04.1930 E RESIDENTE A PARMA IN VIA PE
TERRACINI N. 33 SONO CONSAPEVOLE CHE LASCIO TUTTO ALLA SIGNORA CP_1
( ), CASA, CONTO CORRENTE DELLA BANCA, E POSTA, TUTTO QUELLO
[...] Per_3
CHE È MIO DIVENTA SUO. 23.10.2020. ” (v. doc. n. 4 fascicolo parte attrice). PE
A tal riguardo si osserva che la Suprema Corte ha chiarito che la parte che intende contestare l'autenticità del testamento OL deve proporre una domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura e deve dare la prova di quanto afferma. Il testamento OL è una scrittura privata del tutto peculiare, in quanto caratterizzata da una intrinseca forza dimostrativa che lo differenzia dagli ordinari documenti. La parte che agisce per contestarlo in giudizio pone una quaestio inexistentiae, volta a rimuovere il titolo della successione e, quindi, a disconoscere gli effetti del testamento come conseguenza del riconoscimento della sua falsità. Sulla parte che contesti l'autenticità del documento OL ovvero deduca che la scheda testamentaria non proviene da chi ne appare l'autore grava l'onere della prova, e ciò indipendentemente dalla posizione processuale rivestita. Con la conseguenza che, ai fini dell'esperimento dell'azione di accertamento negativo, si deve avere riguardo esclusivamente ai principi generali dettati con riferimento a tale azione di impugnativa negoziale, tra i quali non si annovera alcun onere della parte contro cui l'azione è proposta di dichiarare di volersi avvalere dell'atto, né quale autonomo requisito dell'azione di impugnazione né attraverso il richiamo analogico ai principi vigenti in tema di verificazione e disconoscimento delle scritture private (v. Cass.
S.U. sent. n.12307/2015).
Tanto premesso, si osserva che, a sostegno della propria domanda, l'attore ha prodotto un parere tecnico- grafologico redatto dalla dott.ssa e dalla dott.ssa che Persona_4 Persona_5
conclude nel senso della totale falsità della scheda testamentaria a firma . In PE
particolare, la perizia evidenzia la sussistenza, nel testo del documento analizzato, di discordanze pagina 4 di 9 sostanziali non attribuibili alla mano del de cuius, tanto da far ritenere che l'intera scheda testamentaria sia stata redatta da soggetto terzo (v. doc. 10 fascicolo parte attrice).
A tal proposito occorre evidenziare che, al fine di verificare se la scheda testamentaria sia, o meno, stata integralmente scritta, firmata e datata dal de cuius, come imposto dalla previsione di cui all'art. 602, c.c., il giudice può tenere conto di risultanze di relazioni tecniche acquisite in diverso giudizio soprattutto quando, come nella specie, la relazione sia stata approntata per un giudizio tra le stesse parti, ed abbia avuto ad oggetto una situazione di fatto rilevante in entrambi i giudizi. E non rileva la mancata adozione di un formale provvedimento di acquisizione della relazione tecnica, dovendo questo ritenersi implicito per il fatto stesso che la relazione sia stata depositata in modo da consentire alla controparte di controdedurre, ed il giudice l'abbia esaminata, traendone elementi per la formazione del proprio convincimento (v. Cass. sent. n. 5682/01). Come fonte del proprio convincimento, il giudice può utilizzare anche gli elementi probatori raccolti in un giudizio penale, tra cui la consulenza tecnica esperita nell'ambito delle indagini preliminari (v. Cass. sent. n. 15714/10).
Pertanto, ai fini della presente decisione, si terrà conto tanto della consulenza tecnica alla quale si è dato ingresso nella fase cautelare, quanto alla consulenza grafica resa nell'ambito del procedimento penale R.G.N.R. Mod. 44 n. 3649/2020 a carico della sig.ra (v. docc. nn. 22 e 23 fascicolo parte CP_1
attrice).
Al fine di verificare l'autenticità del testamento mediante la tecnica della comparazione, la C.T.U. nominata nel corso del procedimento di sequestro ha utilizzato n. 8 firme autografe a nome Per_2
, apposte in calce a n.7 documenti bancari, nonché al documento di prestazione di consenso
[...]
informato per trattamento sanitario, datato 22.10.2020, e risultate alla predetta C.T.U. qualitativamente e quantitativamente idonee alla ricostruzione del percorso grafomotorio del de cuius (v. doc. n. 22 fascicolo parte attrice).
La relazione peritale grafologica resa nell'ambito del procedimento penale R.G.N.R. Mod. 44 n.
3649/2020, invece, è stata impostata sul raffronto tra il testamento OL per cui è causa e n. 7 documenti con firma autografa a nome di ”, di cui n. 3 di natura bancaria, n. 2 PE
documenti rilasciati dalla casa di cura Città di Parma, n. 1 documento relativo a prestazione del consenso per trattamento sanitario e n.1 documento di prescrizione medica, nonché le autografie della sig.ra contenute nel saggio grafico dalla stessa rilasciato ai fini dell'indagine, risultati dal perito CP_1
idonei all'accertamento della provenienza del testamento OL del de cuius.
In particolare, la dott.ssa consulente tecnico d'ufficio nell'ambito dell'accennato procedimento R_
di sequestro, previo esame dell'originale della scheda testamentaria per cui è causa, su base analitico- comparativa e grafoscopica, nonché con l'utilizzo di varie tecniche strumentali (in particolare l'analisi pagina 5 di 9 del tratto mediante microscopio digitale e l'impiego della lampada Wood per verificare l'esistenza di alterazioni), ha accertato la genuinità della scrittura, escludendo l'intervento di tecniche contraffattive solo in relazione alla parte nato a [...] il [...] e residente a [...]in Persona_7
Via Terracini nr.33 sono consapevole che lascio tutto” , denominata “Blocco 1”. C on riferimento alla restante parte del documento analizzato “alla Signora casa, Persona_8 conto corrente dalla banca, e posta tutto quello che e mio diventa suo…” “23-10-2020” “ Per_2
, denominato “Blocco 2”, la C.T.U., ha riscontrato differenze grafiche sostanziali rispetto alla
[...]
precedente parte del documento, tali da non poter essere ricondotte alla mano del sig. Per_2
[...]
L'ausiliaria ha poi esaminato le scritture di comparazione, fissando attraverso queste le caratteristiche peculiari e il patrimonio grafico del de cuius; ha, infine, proceduto al confronto e bilancio comparativo tra i modelli, sottolineando che, all'esito delle indagini compiute, sono emersi evidenti elementi di coerenza e di compatibilità tra il primo blocco del testamento OL in verifica e le autografe in comparazione, soprattutto in relazione alla produzione di contrassegni personali unici ed irripetibili e di costanti grafiche, concludendo nel senso che la scheda testamentaria oggetto di verificazione nella parte nato a [...] il [...] e residente a [...] Persona_7 sono consapevole che lascio tutto” deve ritenersi integralmente redatta da , PE
esprimendo il detto giudizio attraverso il grado massimo di confidenza tecnica.
Al contrario, con riferimento al secondo blocco del testamento OL, la C.T.U è pervenuta a risultati diametralmente opposti. Nello specifico, a detta della dott.ssa il blocco 2 del testamento R_ OL (“alla Signora casa, conto corrente dalla banca, e posta tutto quello Persona_8 che e mio diventa suo…” “23-10-2020” “ ”) “non è riconducibile alla mano di PE
, ma è opera di un'altra individualità grafica che ha posto in essere un tentativo PE
grossolano di imitazione a mano libera di un modello di scrittura e firma autografa” (v. pag. 61). La
C.T.U ha evidenziato che “le molteplici discordanze riscontrate nelle frequenze ritmiche, negli indici pressori, nonché nelle prassie, che sottendono alla formazione dei vari grafemi, trovano giustificazione nella diversa natura neuromuscolare di chi ha vergato il blocco 2 del testamento OL in verifica.
Dal confronto analitico e particolareggiato tra il blocco 2 del testamento OL e le firme autografe di comparazione, si può concludere che il blocco 2 del testamento OL (disposizioni testamentarie
+ firma V. “alla Signora casa, conto corrente dalla banca, e posta tutto quello Persona_8 che e mio diventa suo…” “23-10-2020” ”) non è riconducibile alla mano di PE
, ma è opera di un'altra individualità grafica che ha posto in essere un tentativo PE
grossolano di imitazione a mano libera di un modello di scrittura e firma autografa” ( v. pag. 58).
pagina 6 di 9 Alle medesime conclusioni è giunta la consulente tecnico-grafologico incaricata dal PM nell'ambito del procedimento penale, R.G.N.R. Mod. 44 n. 3649/2020, a carico della sig.ra . La dott.ssa CP_1
ha esaminato le scritture di comparazione, procedendo poi all'osservazione e al raffronto tra Per_9
i modelli e il testamento OL del de cuius, prendendo in considerazione analiticamente per singole lettere, o gruppi di lettere, le difformità riscontrate. Anche in questo caso la Consulente ha precisato che la prima parte del testamento in oggetto è riconducibile alla mano del de cuius, mentre la seconda parte è stata redatta un soggetto terzo. In particolare, la consulente ha sottolineato che “lo studio comparato ha consentito di accertare la compatibilità della prima parte della disposizione testamentaria
(fino alla parola tutto), con grafia del de cuius”, mentre “la seconda parte della scheda testamentaria e della sottoscrizione sono, invece, il prodotto di altra mano, potendosi riscontrare analogie e coincidenze con le autografie di (v. pag. 60). Persona_10
Alla conclusione di apocrifia del secondo blocco del testamento OL per cui è causa, si giunge in forza degli accertamenti dei citati consulenti tecnici, i cui risultati possono essere pienamente condivisi perché resi all'esito di scrupolose ed esaurienti indagini. Le relazioni peritali in oggetto hanno, infatti, concluso che la seconda parte del testamento OL (“alla Signora casa, Persona_8 conto corrente dalla banca, e posta tutto quello che e mio diventa suo…” “23-10-2020” “ Per_2
), non è riconducibile alla mano di , ma è opera di soggetto terzo.
[...] PE
I risultati cui sono pervenutele le indagini tecniche risultano coerenti tra loro, approfonditi ed immuni nel loro percorso argomentativo da vizi logici;
pertanto, non possono essere messe in discussione dalle osservazioni critiche mosse nell'ambito del presente procedimento dal C.T. di parte convenuta.
In definitiva, le consulenze appaiono complete, esaustive e fondate su dati obiettivi, ragione per la quale è stata disattesa l'istanza di parte convenuta di rinnovo della C.T.U.
A tal proposito, appare comunque utile richiamare il principio di diritto secondo cui in tema di consulenza tecnica d'ufficio, il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova consulenza d'ufficio, atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito, sicché non è neppure necessaria una espressa pronunzia sul punto (v. Cass. sent. n. 20090/23).
Tanto premesso, ritiene il Collegio di dover aderire alle conclusioni raggiunte dalle consulenze tecniche in oggetto.
Occorre pertanto accogliere la domanda di accertamento di non genuinità del testamento OL di avanzata dall'attore e revocare il sequestro giudiziario disposto con provvedimento PE
n. 724/2021 del 3.02.2021 reso nel corso del procedimento R.g.n. 306/2021, con conseguente devoluzione dei beni, mobili e immobili, facenti parte del patrimonio del de cuius¸ a favore dell'attore,
pagina 7 di 9 in quanto unico erede legittimo. Ciò in conformità al principio espresso dalla Suprema Corte secondo il quale, ai sensi dell'art. 669 novies, terzo comma, cod. proc. civ., il provvedimento cautelare (nella specie sequestro) perde efficacia sia nel caso di dichiarazione di inesistenza, anche se con sentenza non passata in giudicato, del diritto a tutela del quale il provvedimento è stato concesso, sia nell'ipotesi inversa, in cui, accogliendosi la domanda di merito, sia affermato a chi spetti la titolarità del diritto sul bene, la cui integrità il sequestro aveva la funzione di conservare per assicurare al provvedimento attributivo la sua pratica efficacia (v. Cass. sent. n. 14765/08). Peraltro, a nulla rileva che l'attore non abbia espressamente richiesto di sentir dichiarare l'inefficacia del sequestro o comunque la restituzione dei beni in sequestro, in quanto, con riferimento alla prima pronuncia, questa consegue ex lege alla definizione del giudizio di merito, mentre la pretesa di vedersi restituire i beni sequestrati è certamente ricompresa nella domanda tesa a sentir dichiarare l'apertura della successione ab intestato e che “tutti i beni, mobili e immobili, disponibilità finanziare e quant'altro allo stesso appartenuto, sono da devolversi agli eredi legittimari conformemente alle pertinenti previsioni di legge” (v. Cass. sent. n.
8906/13).
Le spese di lite seguono la soccombenza, quindi la convenuta è tenuta a rifondere all'attore le spese di lite del presente giudizio, liquidate in euro 7.616,00, e le spese di lite del giudizio cautelare, liquidate in euro 4.612,00, avuto riguardo ai parametri di cui al DM n. 55/14, tenuto conto del valore indeterminabile della domanda. Devono essere posta a carico della convenuta anche le spese della custodia giudiziaria dei beni facenti parte del patrimonio del defunto , nonché di PE
quelle sostenute per la CTU alla quale è stato dato ingresso nel corso del giudizio cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma, definitivamente decidendo nella causa R.G. n. 416/ 2022, introdotta da Pt_1
nei confronti di , così provvede:
[...] CP_1
1) Accerta la nullità del testamento OL a firma datato 23.10.2020, Parte_1
pubblicato a Rogito del Notaio in Parma giusta atto rep. 41269 racc. Persona_1
10329 del 19.11.2020;
2) Dichiara l'inefficacia del sequestro giudiziario sui beni mobili e immobili facenti parte del patrimonio del defunto e per l'effetto il dissequestro in favore di PE
; Parte_1
3) condanna a corrispondere in favore di le spese di lite del CP_1 Parte_1
presente giudizio, liquidate in euro 7.616,00 oltre IVA, c.p.a. e 15% di spese forfettarie;
4) Condanna a corrispondere in favore di le spese di lite del CP_1 Parte_1
giudizio cautelare, liquidate in euro 4.612,00 oltre IVA, c.p.a. e 15% di spese forfettarie.
pagina 8 di 9 5) Pone in definitiva le altre spese maturate nel giudizio di sequestro (spese per la custodia, nonché della CTU) in capo ad . CP_1
Parma, così deciso nella camera di consiglio del 28.5.2025
La Giudice Rel. est. Il Presidente dott.ssa Angela Casalini dott. Simone Medioli Devoto
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Angela Casalini Giudice Relatore dott. Andrea Fiaschi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 416/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MURGIA Parte_1 C.F._1
DARIO, elettivamente domiciliato in Catania, via Giuffridda n. 30, presso il difensore avv. MURGIA
DARIO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARRA DANIELE e CP_1 C.F._2 dell'avv. CERMINARA SILVANA, elettivamente domiciliato in VIALE TANARA 5 PARMA, presso il difensore avv. CARRA DANIELE
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Conclusioni per parte attrice: “Piaccia all'On.le Tribunale adito, rejectis adversiis, così statuire: 1)
Visto l'art. 606 c.c., accertare e dichiarare per le ragioni ed i motivi dedotti e per quelli ulteriori a dedursi la nullità del testamento OL a firma datato 23.10.2020, pubblicato a Parte_1
Rogito del Notaio in Parma giusta atto rep. 41269 racc. 10329 del 19.11.2020; 2) Per Persona_1
l'effetto, dichiarare aperta la successione ab intestato, all'uopo accertando e dichiarando che a seguito del decesso del sig. avvenuto in Parma il 7.11.2020, tutti i beni, mobili e immobili, PE
pagina 1 di 9 disponibilità finanziare e quant'altro allo stesso appartenuto, sono da devolversi agli eredi legittimari conformemente alle pertinenti previsioni di legge;
3) Condannare la parte convenuta a corrispondere in favore del sig. le spese e i compensi della fase cautelare (giudizio n. 306/2021), nella Parte_1
misura che sarà quantificata in uno alle conclusioni o in quella che comunque sarà ritenuta di Giustizia;
4) Condannare altresì la parte convenuta a corrispondere in favore del sig. le spese di Parte_1
esecuzione del sequestro (già disposto inaudita altera parte con provvedimento del 3.2.2021 cron n.
724/2021, poi confermato con ordinanza del 1.12.2021 – proc. n. 306/2021) e custodia, quantificate nella misura già documentata attraverso le produzioni di cui alla memoria ex art. 183 n. 2 C.p.c. di parte attrice, oltre alle spese successive occorrende;
5) Con vittoria di spese e compensi di lite del presente Giudizio di merito, come da nota che verrà depositata unitamente alle conclusioni. 6)
Dichiarare cessata la materia del contendere nei confronti del sig. , il quale, come già Controparte_2 documentato, ha rinunciato all'eredità del sig. ; PE
Conclusioni per parte convenuta: “Piaccia al Tribunale di Parma Ill. mo, contrariis reiectis: - rigettare le domande ex adverso proposte e, così, accertato e dichiarato che il testamento OL redatto da in data 23.10.2020 è pienamente valido ed efficace, dichiarare che è PE CP_1
l'unica erede di e che alla stessa dovranno essere devoluti tutti i beni mobili ed PE
immobili allo stesso appartenuti, - dichiarare inefficace ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 669 novies, comma 3, cpc il provvedimento di sequestro giudiziario pronunciato in data 01.12.2021 nel procedimento cautelare rg 306/2021 del Tribunale di Parma. Con vittoria di spese e competenze professionali ex D.M. 55/14 – ivi comprese quelle della fase cautelare -, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % rimborso spese generali. In via istruttoria senza inversione dell'onus probandi incombente su parte attrice e con riserva di esercizio successivo di ulteriori istanze istruttorie, entro i prefiggendi termini ex art. 183, comma 6, n. 1-2-3 c.p.c. di cui si chiede sin d'ora la concessione, si chiede ammettersi: - prova per interpello e testi sulle circostanze capitolate nelle premesse in fatto, da intendersi in questa sede integralmente ribadite e trascritte e precedute dal prefisso “esser vero che”; si indicano a testi, salvo altri: dott. con studio in Parma;
sig. da Genova;
dott. ssa Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
con studio in Parma;
sig.ra da Parma”.
[...] Testimone_4
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato rispettivamente in data 8 e 3 febbraio 2022 conveniva Parte_1
in giudizio innanzi al Tribunale di Parma e al fine di sentir dichiarare CP_1 Controparte_2
la nullità del testamento OL di , datato 23.10.2020, per non essere questo stato PE
redatto dal de cuius, con conseguente apertura della successione legittima. A sostegno delle proprie pagina 2 di 9 pretese l'attore deduceva di essere il fratello di e del de cuius e quindi di essere erede Controparte_2
legittimo, essendo il sig. deceduto in data 7.11.2020 senza lasciare figli e moglie. Deduceva Per_2
che, a seguito del decesso del fratello, precisamente in data 19.11.2020, la sig.ra aveva fatto CP_1
pubblicare un testamento OL asseritamente riconducibile a , nel quale il sig. PE
la aveva apparentemente nominata erede universale. Aggiungeva che dall'ottobre 2020 il Per_2
fratello si trovava ricoverato presso un ospedale privato, a seguito di aggravamento delle sue condizioni psicofisiche, cosicché era del tutto improbabile che egli avesse redatto di suo pugno il testamento.
Inoltre, il testo del documento presentava diversi errori grammaticali, che facevano pensare che il documento fosse riconducibile ad un altro soggetto, in quanto il fratello era persona istruita. Da ultimo, chiariva che tra il fratello e la convenuta, nominata erede, non vi era alcun rapporto pregresso, e che si erano incontrati soltanto perché ella lavorava alle dipendenze dell'ospedale nel quale si trovava ricoverato il fratello. Precisava che il patrimonio del de cuius al momento della morte era composto da: la piena proprietà di un immobile ad uso abitazione con annesso garage sito in Parma, via Umberto
Terracini n.33; la piena proprietà di altro immobile con autorimessa sito in Pachino (SR), via Marianna
Coffa n. 21; una quota pari a 1/3 di appezzamenti di terreno di natura mista siti in Pachino (SR); saldi attivi di due conti correnti accesi presso BNL S.p.A.; ulteriori somme di denaro in giacenza presso e depositati su due libretti di risparmio. Inoltre, il de cuius aveva in godimento, a Controparte_3
titolo di livellario, una quota pari a 3/18 di vari appezzamenti di terreno siti a Noto (Sr). Al fine di evitare la dispersione di tali beni aveva altresì introdotto domanda cautelare di sequestro giudiziario ante causa, concesso inaudita altera parte con decreto del 3.02.2021, poi confermato con successiva ordinanza del 2.12.2021. Deduceva infatti che tra la fine del mese di ottobre, quando il fratello già si trovava ricoverato, e i primi sei giorni del mese di novembre, risultavano numerose operazioni sospette sui conti correnti riferibili al de cuius. In particolare, dalla disamina degli estratti conto risultavano prelievi presso lo sportello per euro 6.900,00, spese effettuate per euro 942,77 e bonifici per complessivi euro 5.438,84.
Con comparsa di risposta depositata in data 14.06.2022 si costituiva in giudizio , CP_1
insistendo per il rigetto delle domande avversarie. Allegava la convenuta di aver conosciuto il de cuius già nell'anno 2020, in occasione del ricovero della di lui moglie presso la Casa di Cura Città di Parma, dove la stessa lavorava. Dopo il decesso della moglie del sig. aveva assistito il de cuius, che Per_2
viveva solo e lontano dai parenti, ancora residenti in [...]e con i quali non intratteneva alcun rapporto. Per questo in data 7.10.2020 il sig. le aveva anche rilasciato una procura generale Per_2
per la gestione dei propri affari. Aggiungeva che dopo il decesso del sig. aveva ritrovato Per_2
presso la sua abitazione una busta, contenente anche un biglietto da visita di un notaio, busta che aveva pagina 3 di 9 rinvenuto alla presenza di un'amica della famiglia e che la aveva accompagnata dal notaio per Per_2
la pubblicazione del testamento.
All'udienza del 6.7.2022, preso atto della rinuncia all'eredità del sig. e dell'avvenuta Controparte_2
rinuncia della domanda nei suoi confronti, veniva disposta la sua estromissione dal giudizio.
Senza il compimento di attività istruttoria, già espletata in seno al procedimento di sequestro, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 4.02.2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
*******
L'attore ha agito al fine di sentir dichiarare la nullità del testamento OL di , PE
datato 23.10.2020, con il quale il de cuius disponeva delle proprie sostanze in questo senso: “IO
NATO A PACHINO IL 7.04.1930 E RESIDENTE A PARMA IN VIA PE
TERRACINI N. 33 SONO CONSAPEVOLE CHE LASCIO TUTTO ALLA SIGNORA CP_1
( ), CASA, CONTO CORRENTE DELLA BANCA, E POSTA, TUTTO QUELLO
[...] Per_3
CHE È MIO DIVENTA SUO. 23.10.2020. ” (v. doc. n. 4 fascicolo parte attrice). PE
A tal riguardo si osserva che la Suprema Corte ha chiarito che la parte che intende contestare l'autenticità del testamento OL deve proporre una domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura e deve dare la prova di quanto afferma. Il testamento OL è una scrittura privata del tutto peculiare, in quanto caratterizzata da una intrinseca forza dimostrativa che lo differenzia dagli ordinari documenti. La parte che agisce per contestarlo in giudizio pone una quaestio inexistentiae, volta a rimuovere il titolo della successione e, quindi, a disconoscere gli effetti del testamento come conseguenza del riconoscimento della sua falsità. Sulla parte che contesti l'autenticità del documento OL ovvero deduca che la scheda testamentaria non proviene da chi ne appare l'autore grava l'onere della prova, e ciò indipendentemente dalla posizione processuale rivestita. Con la conseguenza che, ai fini dell'esperimento dell'azione di accertamento negativo, si deve avere riguardo esclusivamente ai principi generali dettati con riferimento a tale azione di impugnativa negoziale, tra i quali non si annovera alcun onere della parte contro cui l'azione è proposta di dichiarare di volersi avvalere dell'atto, né quale autonomo requisito dell'azione di impugnazione né attraverso il richiamo analogico ai principi vigenti in tema di verificazione e disconoscimento delle scritture private (v. Cass.
S.U. sent. n.12307/2015).
Tanto premesso, si osserva che, a sostegno della propria domanda, l'attore ha prodotto un parere tecnico- grafologico redatto dalla dott.ssa e dalla dott.ssa che Persona_4 Persona_5
conclude nel senso della totale falsità della scheda testamentaria a firma . In PE
particolare, la perizia evidenzia la sussistenza, nel testo del documento analizzato, di discordanze pagina 4 di 9 sostanziali non attribuibili alla mano del de cuius, tanto da far ritenere che l'intera scheda testamentaria sia stata redatta da soggetto terzo (v. doc. 10 fascicolo parte attrice).
A tal proposito occorre evidenziare che, al fine di verificare se la scheda testamentaria sia, o meno, stata integralmente scritta, firmata e datata dal de cuius, come imposto dalla previsione di cui all'art. 602, c.c., il giudice può tenere conto di risultanze di relazioni tecniche acquisite in diverso giudizio soprattutto quando, come nella specie, la relazione sia stata approntata per un giudizio tra le stesse parti, ed abbia avuto ad oggetto una situazione di fatto rilevante in entrambi i giudizi. E non rileva la mancata adozione di un formale provvedimento di acquisizione della relazione tecnica, dovendo questo ritenersi implicito per il fatto stesso che la relazione sia stata depositata in modo da consentire alla controparte di controdedurre, ed il giudice l'abbia esaminata, traendone elementi per la formazione del proprio convincimento (v. Cass. sent. n. 5682/01). Come fonte del proprio convincimento, il giudice può utilizzare anche gli elementi probatori raccolti in un giudizio penale, tra cui la consulenza tecnica esperita nell'ambito delle indagini preliminari (v. Cass. sent. n. 15714/10).
Pertanto, ai fini della presente decisione, si terrà conto tanto della consulenza tecnica alla quale si è dato ingresso nella fase cautelare, quanto alla consulenza grafica resa nell'ambito del procedimento penale R.G.N.R. Mod. 44 n. 3649/2020 a carico della sig.ra (v. docc. nn. 22 e 23 fascicolo parte CP_1
attrice).
Al fine di verificare l'autenticità del testamento mediante la tecnica della comparazione, la C.T.U. nominata nel corso del procedimento di sequestro ha utilizzato n. 8 firme autografe a nome Per_2
, apposte in calce a n.7 documenti bancari, nonché al documento di prestazione di consenso
[...]
informato per trattamento sanitario, datato 22.10.2020, e risultate alla predetta C.T.U. qualitativamente e quantitativamente idonee alla ricostruzione del percorso grafomotorio del de cuius (v. doc. n. 22 fascicolo parte attrice).
La relazione peritale grafologica resa nell'ambito del procedimento penale R.G.N.R. Mod. 44 n.
3649/2020, invece, è stata impostata sul raffronto tra il testamento OL per cui è causa e n. 7 documenti con firma autografa a nome di ”, di cui n. 3 di natura bancaria, n. 2 PE
documenti rilasciati dalla casa di cura Città di Parma, n. 1 documento relativo a prestazione del consenso per trattamento sanitario e n.1 documento di prescrizione medica, nonché le autografie della sig.ra contenute nel saggio grafico dalla stessa rilasciato ai fini dell'indagine, risultati dal perito CP_1
idonei all'accertamento della provenienza del testamento OL del de cuius.
In particolare, la dott.ssa consulente tecnico d'ufficio nell'ambito dell'accennato procedimento R_
di sequestro, previo esame dell'originale della scheda testamentaria per cui è causa, su base analitico- comparativa e grafoscopica, nonché con l'utilizzo di varie tecniche strumentali (in particolare l'analisi pagina 5 di 9 del tratto mediante microscopio digitale e l'impiego della lampada Wood per verificare l'esistenza di alterazioni), ha accertato la genuinità della scrittura, escludendo l'intervento di tecniche contraffattive solo in relazione alla parte nato a [...] il [...] e residente a [...]in Persona_7
Via Terracini nr.33 sono consapevole che lascio tutto” , denominata “Blocco 1”. C on riferimento alla restante parte del documento analizzato “alla Signora casa, Persona_8 conto corrente dalla banca, e posta tutto quello che e mio diventa suo…” “23-10-2020” “ Per_2
, denominato “Blocco 2”, la C.T.U., ha riscontrato differenze grafiche sostanziali rispetto alla
[...]
precedente parte del documento, tali da non poter essere ricondotte alla mano del sig. Per_2
[...]
L'ausiliaria ha poi esaminato le scritture di comparazione, fissando attraverso queste le caratteristiche peculiari e il patrimonio grafico del de cuius; ha, infine, proceduto al confronto e bilancio comparativo tra i modelli, sottolineando che, all'esito delle indagini compiute, sono emersi evidenti elementi di coerenza e di compatibilità tra il primo blocco del testamento OL in verifica e le autografe in comparazione, soprattutto in relazione alla produzione di contrassegni personali unici ed irripetibili e di costanti grafiche, concludendo nel senso che la scheda testamentaria oggetto di verificazione nella parte nato a [...] il [...] e residente a [...] Persona_7 sono consapevole che lascio tutto” deve ritenersi integralmente redatta da , PE
esprimendo il detto giudizio attraverso il grado massimo di confidenza tecnica.
Al contrario, con riferimento al secondo blocco del testamento OL, la C.T.U è pervenuta a risultati diametralmente opposti. Nello specifico, a detta della dott.ssa il blocco 2 del testamento R_ OL (“alla Signora casa, conto corrente dalla banca, e posta tutto quello Persona_8 che e mio diventa suo…” “23-10-2020” “ ”) “non è riconducibile alla mano di PE
, ma è opera di un'altra individualità grafica che ha posto in essere un tentativo PE
grossolano di imitazione a mano libera di un modello di scrittura e firma autografa” (v. pag. 61). La
C.T.U ha evidenziato che “le molteplici discordanze riscontrate nelle frequenze ritmiche, negli indici pressori, nonché nelle prassie, che sottendono alla formazione dei vari grafemi, trovano giustificazione nella diversa natura neuromuscolare di chi ha vergato il blocco 2 del testamento OL in verifica.
Dal confronto analitico e particolareggiato tra il blocco 2 del testamento OL e le firme autografe di comparazione, si può concludere che il blocco 2 del testamento OL (disposizioni testamentarie
+ firma V. “alla Signora casa, conto corrente dalla banca, e posta tutto quello Persona_8 che e mio diventa suo…” “23-10-2020” ”) non è riconducibile alla mano di PE
, ma è opera di un'altra individualità grafica che ha posto in essere un tentativo PE
grossolano di imitazione a mano libera di un modello di scrittura e firma autografa” ( v. pag. 58).
pagina 6 di 9 Alle medesime conclusioni è giunta la consulente tecnico-grafologico incaricata dal PM nell'ambito del procedimento penale, R.G.N.R. Mod. 44 n. 3649/2020, a carico della sig.ra . La dott.ssa CP_1
ha esaminato le scritture di comparazione, procedendo poi all'osservazione e al raffronto tra Per_9
i modelli e il testamento OL del de cuius, prendendo in considerazione analiticamente per singole lettere, o gruppi di lettere, le difformità riscontrate. Anche in questo caso la Consulente ha precisato che la prima parte del testamento in oggetto è riconducibile alla mano del de cuius, mentre la seconda parte è stata redatta un soggetto terzo. In particolare, la consulente ha sottolineato che “lo studio comparato ha consentito di accertare la compatibilità della prima parte della disposizione testamentaria
(fino alla parola tutto), con grafia del de cuius”, mentre “la seconda parte della scheda testamentaria e della sottoscrizione sono, invece, il prodotto di altra mano, potendosi riscontrare analogie e coincidenze con le autografie di (v. pag. 60). Persona_10
Alla conclusione di apocrifia del secondo blocco del testamento OL per cui è causa, si giunge in forza degli accertamenti dei citati consulenti tecnici, i cui risultati possono essere pienamente condivisi perché resi all'esito di scrupolose ed esaurienti indagini. Le relazioni peritali in oggetto hanno, infatti, concluso che la seconda parte del testamento OL (“alla Signora casa, Persona_8 conto corrente dalla banca, e posta tutto quello che e mio diventa suo…” “23-10-2020” “ Per_2
), non è riconducibile alla mano di , ma è opera di soggetto terzo.
[...] PE
I risultati cui sono pervenutele le indagini tecniche risultano coerenti tra loro, approfonditi ed immuni nel loro percorso argomentativo da vizi logici;
pertanto, non possono essere messe in discussione dalle osservazioni critiche mosse nell'ambito del presente procedimento dal C.T. di parte convenuta.
In definitiva, le consulenze appaiono complete, esaustive e fondate su dati obiettivi, ragione per la quale è stata disattesa l'istanza di parte convenuta di rinnovo della C.T.U.
A tal proposito, appare comunque utile richiamare il principio di diritto secondo cui in tema di consulenza tecnica d'ufficio, il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova consulenza d'ufficio, atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito, sicché non è neppure necessaria una espressa pronunzia sul punto (v. Cass. sent. n. 20090/23).
Tanto premesso, ritiene il Collegio di dover aderire alle conclusioni raggiunte dalle consulenze tecniche in oggetto.
Occorre pertanto accogliere la domanda di accertamento di non genuinità del testamento OL di avanzata dall'attore e revocare il sequestro giudiziario disposto con provvedimento PE
n. 724/2021 del 3.02.2021 reso nel corso del procedimento R.g.n. 306/2021, con conseguente devoluzione dei beni, mobili e immobili, facenti parte del patrimonio del de cuius¸ a favore dell'attore,
pagina 7 di 9 in quanto unico erede legittimo. Ciò in conformità al principio espresso dalla Suprema Corte secondo il quale, ai sensi dell'art. 669 novies, terzo comma, cod. proc. civ., il provvedimento cautelare (nella specie sequestro) perde efficacia sia nel caso di dichiarazione di inesistenza, anche se con sentenza non passata in giudicato, del diritto a tutela del quale il provvedimento è stato concesso, sia nell'ipotesi inversa, in cui, accogliendosi la domanda di merito, sia affermato a chi spetti la titolarità del diritto sul bene, la cui integrità il sequestro aveva la funzione di conservare per assicurare al provvedimento attributivo la sua pratica efficacia (v. Cass. sent. n. 14765/08). Peraltro, a nulla rileva che l'attore non abbia espressamente richiesto di sentir dichiarare l'inefficacia del sequestro o comunque la restituzione dei beni in sequestro, in quanto, con riferimento alla prima pronuncia, questa consegue ex lege alla definizione del giudizio di merito, mentre la pretesa di vedersi restituire i beni sequestrati è certamente ricompresa nella domanda tesa a sentir dichiarare l'apertura della successione ab intestato e che “tutti i beni, mobili e immobili, disponibilità finanziare e quant'altro allo stesso appartenuto, sono da devolversi agli eredi legittimari conformemente alle pertinenti previsioni di legge” (v. Cass. sent. n.
8906/13).
Le spese di lite seguono la soccombenza, quindi la convenuta è tenuta a rifondere all'attore le spese di lite del presente giudizio, liquidate in euro 7.616,00, e le spese di lite del giudizio cautelare, liquidate in euro 4.612,00, avuto riguardo ai parametri di cui al DM n. 55/14, tenuto conto del valore indeterminabile della domanda. Devono essere posta a carico della convenuta anche le spese della custodia giudiziaria dei beni facenti parte del patrimonio del defunto , nonché di PE
quelle sostenute per la CTU alla quale è stato dato ingresso nel corso del giudizio cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma, definitivamente decidendo nella causa R.G. n. 416/ 2022, introdotta da Pt_1
nei confronti di , così provvede:
[...] CP_1
1) Accerta la nullità del testamento OL a firma datato 23.10.2020, Parte_1
pubblicato a Rogito del Notaio in Parma giusta atto rep. 41269 racc. Persona_1
10329 del 19.11.2020;
2) Dichiara l'inefficacia del sequestro giudiziario sui beni mobili e immobili facenti parte del patrimonio del defunto e per l'effetto il dissequestro in favore di PE
; Parte_1
3) condanna a corrispondere in favore di le spese di lite del CP_1 Parte_1
presente giudizio, liquidate in euro 7.616,00 oltre IVA, c.p.a. e 15% di spese forfettarie;
4) Condanna a corrispondere in favore di le spese di lite del CP_1 Parte_1
giudizio cautelare, liquidate in euro 4.612,00 oltre IVA, c.p.a. e 15% di spese forfettarie.
pagina 8 di 9 5) Pone in definitiva le altre spese maturate nel giudizio di sequestro (spese per la custodia, nonché della CTU) in capo ad . CP_1
Parma, così deciso nella camera di consiglio del 28.5.2025
La Giudice Rel. est. Il Presidente dott.ssa Angela Casalini dott. Simone Medioli Devoto
pagina 9 di 9