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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/05/2025, n. 4081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4081 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 29750/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 29750/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
CP_1
CONVENUTO/I
Oggi 19 maggio 2025 ad ore 9.30 innanzi al dott. Giovannina Riccardi, sono comparsi:
Per l'avv. MONZA MASSIMO oggi sostituito dall'avv. Parte_1
Per 'avv. ROBALDO ENZO CP_1
Sono altresì presenti ai fini della pratica forense le dr. Emanuela Granata e Federica Marotto
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. Il procuratore di parte opposta precisa le conclusioni come note conclusive depositate in data
24/4/2025 Il proc di si riporta alle conclusioni di cui all'atto introduttivo Pt_1
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio invitando le parti a ricomparire avanti a sé alle h. 15.00 Alle h. 15.00 alla presenza delle parti , il Gop pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il presente verbale viene chiuso alle h. 15.10
Il Gop
dott. Giovannina Riccardi
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovannina Riccardi ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 29750/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 MONZA MASSIMO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA DANTE, 4 20121 MILANO presso il difensore avv. MONZA MASSIMO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROBALDO ENZO e dell'avv. CP_1 P.IVA_1
FERRARIS PIETRO ( ) P.ZZA ELEONORA DUSE, 4 20122 MILANO;
, C.F._2 elettivamente domiciliato in PIAZZA ELEONORA DUSE, 4 20122 MILANO presso il difensore avv.
ROBALDO ENZO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente come da ricorso
Per parte opposta /resistente come da note conclusive depositate in data 24/4/2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
città di Milano notificava in data 17/11/2023 ingiunzione Controparte_2 fiscale di pagamento , a parte opponente , indirizzata presso lo studio DI RL ,relativa al mancato pagamento di somministrazione di servizi idrici e portati da fatture emesse dall'anno 2004 all'anno 2022 , per l'importo omnicomprensivo di euro 10.662,00.
Con ricorso ex art 281decies cpc , notificato in data in data 11/9/4/2024, Parte_1 adiva il Tribunale di Milano chiedendo che venisse dichiarata l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione e che venisse dichiarata illegittima e quindi annullata l'ingiunzione di CP_1
Deduceva parte opponente di essere usufruttuaria di n. 7 unità immobiliari in Milano il cui approvvigionamento idrico avveniva tramite utenza 14683101 contatore matricola n 166009 e che ,in data,1 luglio 2024 , rinveniva sulla porta di un 'unità immobiliare un preavviso di sospensione del servizio idrico integrato
Deduceva che , da informazioni assunte, tale preavviso era fondato sull'ingiunzione di pagamento oggi opposta e da un precedente avviso di sospensione inviato via pec allo studio DI
pagina 2 di 4 Deduceva di non aver avuto tempestiva conoscenza della sopra indicata ingiunzione essendo la stessa notificata ad indirizzo diverso da quello dell'opposta e che ciò le aveva impedito una tempestiva opposizione. Cont Deduceva la prescrizione dei crediti di relativi alle fatture dal 5 maggio 2020 al 14 giugno 2022 per intervenuta prescrizione biennale e le fatture dal 8 maggio 2004 al 13/5/2019 per intervenuta prescrizione quinquennale, mente non risultavano prescritte le fatture dal 6/8/19 al 19/12/19 e la fattura dell'8/9/22 per un totale di euro 800,00
Deduceva quindi che l'ingiunzione opposta doveva essere annullata.
Si costituiva in causa chiedendo la conferma dell'ingiunzione opposta e la fondatezza della CP_1 sua pretesa creditoria
Deduceva parte convenuta che con raccomandate del febbraio 2007, aprile 2008 e aprile 2011 regolarmente consegnate veniva sollecitato il pagamento delle fatture arretrate
Deduceva che in data 11/11/2011 parte riceveva la richiesta di variazione del recapito delle CP_1 bollette in relazione all'utenza 14683( utenza di dall'indirizzo di Milano via Ingegnoli Parte_1
n. 5 all'indirizzo via Sacchini 1 Milano presso lo studio DI RL
Deduceva che in conseguenza di ciò iniziava ad inviare le fatture e i solleciti di pagamento, CP_1 quali quelli del 7/2/14, 14/2/15,3/5/15, 26/1/2017,23/7/2018,18/12/2020,30/11/21,8/7/22,31/3/23,al nuovo indirizzo
Deduceva che in seguito all'invio delle fatture e dei solleciti, la aveva anche provveduto CP_3 ad effettuare alcune contestazioni e a riconoscere anche in parte il debito.
Deduceva che a questo punto notificava alla debitrice presso lo studio DI RL CP_1 ingiunzione di pagamento, in seguito al persistere della morosità in data 19/6/2024, e comunicava che dal 24 giugno 2024 avrebbe trovato esecuzione la limitazione del servizio idrico
*******************
, emanando ingiunzione di pagamento a carico di per il CP_1 Parte_1
mancato pagamento di somministrazione di servizi idrici, ha svolto un'azione contrattuale di adempimento;
la si è difesa sostenendo di non essere venuta tempestivamente a Pt_1 conoscenza dell'ingiunzione di pagamento e di aver potuto opporsi all'ingiunzione solo tardivamente con il ricorso con cui ha instaurato il presente procedimento;
ha allegato inoltre la prescrizione di gran parte del credito di CP_1
Innanzi tutto va considerata l'eccezione di tardività dell'opposizione all'ingiunzione di pagamento .
La ricorrente ha allegato di non aver avuto conoscenza dell'ingiunzione in quanto non notificata all'indirizzo della sua residenza, ma presso l'indirizzo dello Studio DI RL
MM spa ha prodotto in causa email del 11/11/2011 (doc 5 di con cui la ricorrente chiedeva CP_1 di recapitare le bollette alla medesima ,ma presso l'indirizzo dello Studio DI RL .
Detta comunicazione che non è stata disconosciuta dalla ricorrente , prova che lo studio
DI non era luogo estraneo alla ricorrente;
la circostanza è provata anche dalla comunicazione del 2016 ,di cui al doc 9 di parte resistente , dal quale si evince che le bollette ,seppure inviate allo studio DI RL ,venivano conosciute e ricevute dalla ricorrente tant' che la stessa le ha potuto pagina 3 di 4 contestare e addirittura riconoscerne , in parte , la debenza.
Nonostante ciò va rilevato che l'ingiunzione è un atto che crea un titolo esecutivo e la stessa deve essere notificata secondo quanto stabilito dal codice di procedura civile.
In caso di notifica ad indirizzo errato , l'opposizione tardiva è ammissibile , ma solo se si dimostra di non aver avuto conoscenza di detta ingiunzione
La ricorrente non ha dato prova di non aver conosciuto tempestivamente l'ingiunzione con la conseguenza che l'opposizione risulta tardiva.
Ciò è sufficiente a ritenere l'opposizione inammissibile , ma per completezza di motivazione si rileva che ha provato di avere inviato le bollette ed effettuato i solleciti di pagamento CP_1 prima all'indirizzo della ricorrente ,poi all'indirizzo dalla stessa comunicato , entro i termini prescrizionali impedendo ,nel tempo sia l'intervento della prescrizione quinquennale per i consumi anteriori al 2020 sia l'intervento della prescrizione biennale per il periodo successivo
Il rapporto contrattuale inter partes non risulta incontestato così come nella presente causa non sono stati posti in discussione né i consumi né i costi riportati nelle bollette.
Per quanto sopra motivato, l'opposizione della ricorrente risulta inammissibile e, in ogni caso, le richieste della ricorrente del tutto infondate
Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Conferma
L'ingiunzione opposta essendo l'opposizione inammissibile e comunque infondate le richieste della ricorrente
Condanna altresì la ricorrente a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano in € CP_1
5000,00 omnia oltre cpa 4% e i.v.a di legge se dovuta
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 19 maggio 2025
Il Gop
Giovannina Riccardi
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 29750/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
CP_1
CONVENUTO/I
Oggi 19 maggio 2025 ad ore 9.30 innanzi al dott. Giovannina Riccardi, sono comparsi:
Per l'avv. MONZA MASSIMO oggi sostituito dall'avv. Parte_1
Per 'avv. ROBALDO ENZO CP_1
Sono altresì presenti ai fini della pratica forense le dr. Emanuela Granata e Federica Marotto
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. Il procuratore di parte opposta precisa le conclusioni come note conclusive depositate in data
24/4/2025 Il proc di si riporta alle conclusioni di cui all'atto introduttivo Pt_1
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio invitando le parti a ricomparire avanti a sé alle h. 15.00 Alle h. 15.00 alla presenza delle parti , il Gop pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il presente verbale viene chiuso alle h. 15.10
Il Gop
dott. Giovannina Riccardi
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovannina Riccardi ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 29750/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 MONZA MASSIMO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA DANTE, 4 20121 MILANO presso il difensore avv. MONZA MASSIMO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROBALDO ENZO e dell'avv. CP_1 P.IVA_1
FERRARIS PIETRO ( ) P.ZZA ELEONORA DUSE, 4 20122 MILANO;
, C.F._2 elettivamente domiciliato in PIAZZA ELEONORA DUSE, 4 20122 MILANO presso il difensore avv.
ROBALDO ENZO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente come da ricorso
Per parte opposta /resistente come da note conclusive depositate in data 24/4/2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
città di Milano notificava in data 17/11/2023 ingiunzione Controparte_2 fiscale di pagamento , a parte opponente , indirizzata presso lo studio DI RL ,relativa al mancato pagamento di somministrazione di servizi idrici e portati da fatture emesse dall'anno 2004 all'anno 2022 , per l'importo omnicomprensivo di euro 10.662,00.
Con ricorso ex art 281decies cpc , notificato in data in data 11/9/4/2024, Parte_1 adiva il Tribunale di Milano chiedendo che venisse dichiarata l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione e che venisse dichiarata illegittima e quindi annullata l'ingiunzione di CP_1
Deduceva parte opponente di essere usufruttuaria di n. 7 unità immobiliari in Milano il cui approvvigionamento idrico avveniva tramite utenza 14683101 contatore matricola n 166009 e che ,in data,1 luglio 2024 , rinveniva sulla porta di un 'unità immobiliare un preavviso di sospensione del servizio idrico integrato
Deduceva che , da informazioni assunte, tale preavviso era fondato sull'ingiunzione di pagamento oggi opposta e da un precedente avviso di sospensione inviato via pec allo studio DI
pagina 2 di 4 Deduceva di non aver avuto tempestiva conoscenza della sopra indicata ingiunzione essendo la stessa notificata ad indirizzo diverso da quello dell'opposta e che ciò le aveva impedito una tempestiva opposizione. Cont Deduceva la prescrizione dei crediti di relativi alle fatture dal 5 maggio 2020 al 14 giugno 2022 per intervenuta prescrizione biennale e le fatture dal 8 maggio 2004 al 13/5/2019 per intervenuta prescrizione quinquennale, mente non risultavano prescritte le fatture dal 6/8/19 al 19/12/19 e la fattura dell'8/9/22 per un totale di euro 800,00
Deduceva quindi che l'ingiunzione opposta doveva essere annullata.
Si costituiva in causa chiedendo la conferma dell'ingiunzione opposta e la fondatezza della CP_1 sua pretesa creditoria
Deduceva parte convenuta che con raccomandate del febbraio 2007, aprile 2008 e aprile 2011 regolarmente consegnate veniva sollecitato il pagamento delle fatture arretrate
Deduceva che in data 11/11/2011 parte riceveva la richiesta di variazione del recapito delle CP_1 bollette in relazione all'utenza 14683( utenza di dall'indirizzo di Milano via Ingegnoli Parte_1
n. 5 all'indirizzo via Sacchini 1 Milano presso lo studio DI RL
Deduceva che in conseguenza di ciò iniziava ad inviare le fatture e i solleciti di pagamento, CP_1 quali quelli del 7/2/14, 14/2/15,3/5/15, 26/1/2017,23/7/2018,18/12/2020,30/11/21,8/7/22,31/3/23,al nuovo indirizzo
Deduceva che in seguito all'invio delle fatture e dei solleciti, la aveva anche provveduto CP_3 ad effettuare alcune contestazioni e a riconoscere anche in parte il debito.
Deduceva che a questo punto notificava alla debitrice presso lo studio DI RL CP_1 ingiunzione di pagamento, in seguito al persistere della morosità in data 19/6/2024, e comunicava che dal 24 giugno 2024 avrebbe trovato esecuzione la limitazione del servizio idrico
*******************
, emanando ingiunzione di pagamento a carico di per il CP_1 Parte_1
mancato pagamento di somministrazione di servizi idrici, ha svolto un'azione contrattuale di adempimento;
la si è difesa sostenendo di non essere venuta tempestivamente a Pt_1 conoscenza dell'ingiunzione di pagamento e di aver potuto opporsi all'ingiunzione solo tardivamente con il ricorso con cui ha instaurato il presente procedimento;
ha allegato inoltre la prescrizione di gran parte del credito di CP_1
Innanzi tutto va considerata l'eccezione di tardività dell'opposizione all'ingiunzione di pagamento .
La ricorrente ha allegato di non aver avuto conoscenza dell'ingiunzione in quanto non notificata all'indirizzo della sua residenza, ma presso l'indirizzo dello Studio DI RL
MM spa ha prodotto in causa email del 11/11/2011 (doc 5 di con cui la ricorrente chiedeva CP_1 di recapitare le bollette alla medesima ,ma presso l'indirizzo dello Studio DI RL .
Detta comunicazione che non è stata disconosciuta dalla ricorrente , prova che lo studio
DI non era luogo estraneo alla ricorrente;
la circostanza è provata anche dalla comunicazione del 2016 ,di cui al doc 9 di parte resistente , dal quale si evince che le bollette ,seppure inviate allo studio DI RL ,venivano conosciute e ricevute dalla ricorrente tant' che la stessa le ha potuto pagina 3 di 4 contestare e addirittura riconoscerne , in parte , la debenza.
Nonostante ciò va rilevato che l'ingiunzione è un atto che crea un titolo esecutivo e la stessa deve essere notificata secondo quanto stabilito dal codice di procedura civile.
In caso di notifica ad indirizzo errato , l'opposizione tardiva è ammissibile , ma solo se si dimostra di non aver avuto conoscenza di detta ingiunzione
La ricorrente non ha dato prova di non aver conosciuto tempestivamente l'ingiunzione con la conseguenza che l'opposizione risulta tardiva.
Ciò è sufficiente a ritenere l'opposizione inammissibile , ma per completezza di motivazione si rileva che ha provato di avere inviato le bollette ed effettuato i solleciti di pagamento CP_1 prima all'indirizzo della ricorrente ,poi all'indirizzo dalla stessa comunicato , entro i termini prescrizionali impedendo ,nel tempo sia l'intervento della prescrizione quinquennale per i consumi anteriori al 2020 sia l'intervento della prescrizione biennale per il periodo successivo
Il rapporto contrattuale inter partes non risulta incontestato così come nella presente causa non sono stati posti in discussione né i consumi né i costi riportati nelle bollette.
Per quanto sopra motivato, l'opposizione della ricorrente risulta inammissibile e, in ogni caso, le richieste della ricorrente del tutto infondate
Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Conferma
L'ingiunzione opposta essendo l'opposizione inammissibile e comunque infondate le richieste della ricorrente
Condanna altresì la ricorrente a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano in € CP_1
5000,00 omnia oltre cpa 4% e i.v.a di legge se dovuta
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 19 maggio 2025
Il Gop
Giovannina Riccardi
pagina 4 di 4