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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 20/03/2025, n. 398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 398 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5312 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per il 2022, promossa da:
, nato il [...] in [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in CAGLIARI, presso lo studio dell'Avv. ROBERTA SANNA, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in atti,
ricorrente contro
, nata il [...] in [...], C.F. Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata in CAGLIARI presso lo studio dell'Avv. ANNA MARIA MINAFRA, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in atti,
resistente e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO,
Pagina 1 Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale:
premesso che a seguito di pronuncia parziale ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, Voglia regolamentare il divorzio alle seguenti CONDIZIONI:
1) I coniugi sono economicamente indipendenti e, per l'effetto, nessun assegno divorzile sarà dovuto dall'uno all'altro coniuge.
2) I figli minori e vengono affidati ad entrambi i genitori con collocazione Persona_1 Per_2
prevalente presso il domicilio materno, attualmente in Ozieri, Via Dante 54.
3) Ai fini delle registrazioni anagrafiche si indica quale luogo di residenza dei minori quello della madre, che percepirà integralmente l'assegno unico per i due figli con lei conviventi.
4) Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori e ogniqualvolta ne abbia la Persona_1 Per_2
possibilità, posto che attualmente vivono ad Ozieri dove la madre si è trasferita per motivi di lavoro,
previo tempestivo accordo di tempi e modalità con la GN e compatibilmente con le CP_1
preminenti esigenze di vita e di studio dei minori;
le festività natalizie e di fine anno, e quelle pasquali,
saranno oggetto di previo accordo tra i genitori tenuto conto delle variabili connesse ai loro impegni personali.
5) Quando la GN verrà ritrasferita a Cagliari, il padre avrà diritto di vedere e tenere con sè CP_1
i figli, in difetto di diverso accordo, e in ogni caso nel pieno rispetto delle esigenze dei minori, due pomeriggi alla settimana, il martedì ed il giovedì, prelevandoli dalla scuola, sino alle ore 20,00; a fine settimana alternati, prelevandoli il sabato dalla scuola, sino alle ore 20,00 della domenica;
durante le vacanze natalizie e di fine anno i minori trascorreranno il giorno di Natale fino al 26 dicembre alle ore 20,00 con un genitore e la notte del 31 dicembre ed il 1° gennaio fino alle ore 20,00 con l'altro,
secondo la regola dell'alternanza; durante le vacanze pasquali, i minori trascorreranno il giorno di
Pasqua fino alle ore 20,00 del Lunedì dell'Angelo con ciascuno dei genitori ad anni alterni;
Pagina 2 6) In ogni caso, durante le vacanze estive i figli minori e staranno con ciascun Persona_1 Per_2
genitore per tre settimane anche non consecutive a luglio o ad agosto, nei periodi e con le modalità
che gli stessi concorderanno precedentemente, ed in ogni caso entro il mese di giugno, in considerazione delle ferie rispettivamente godute.
7) Il contributo economico che il Sig. dovrà versare mensilmente alla moglie, entro il giorno Pt_1
cinque di ogni mese, per il mantenimento dei figli minori e resta determinato in Persona_1 Per_2
€. 250,00 mensili per ciascun figlio, oltre alla metà delle spese straordinarie mediche, scolastiche e sportive necessarie per i figli purché previamente concordate (salvo per le spese mediche urgenti e documentate); detto importo sarà rivalutabile annualmente con applicazione degli indici ISTAT
secondo legge.
8) La figlia , maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, sarà Per_3
prevalentemente collocata presso il padre ad esclusivo carico suo.
9) Spese compensate.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Pronunciata tra le parti la cessazione degli effetti civili del matrimonio con sentenza parziale n. 544,
pubblicata il 21/02/2024, senza ulteriore istruttoria, le parti hanno dato atto di avere raggiunto un accordo in ordine alla definizione del giudizio. La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni conformi trascritte in epigrafe.
Le condizioni concordate devono essere recepite in quanto eque e conformi agli interessi della prole nonché degli stessi coniugi.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, dato atto che con sentenza n. 544/2024, pubblicata il 21/02/2024, è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, definitivamente decidendo:
Pagina 3 Sull'accordo delle parti:
1. Affida i minori (nata il [...]) e (nato il [...]1), ad entrambi i Persona_1 Per_2
genitori, con loro collocazione prevalente presso il domicilio materno, in Ozieri via Dante 54,
dove sarà fissata la residenza anagrafica dei minori;
2. Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli ogniqualvolta avrà la possibilità, previo accordo di tempi e modalità con la madre e compatibilmente con le esigenze di vita e di studio dei minori;
le festività natalizie e di fine anno, e quelle pasquali, saranno oggetto di previo accordo tra i genitori tenuto conto delle variabili connesse ai loro impegni personali. Quando la sarà ritrasferita CP_1
per lavoro a Cagliari, il padre avrà diritto di vedere e tenere con sé i figli, in difetto di diverso accordo, e in ogni caso nel rispetto delle esigenze dei minori, due pomeriggi alla settimana, il martedì ed il giovedì, prelevandoli dalla scuola sino alle ore 20,00; a fine settimana alternati,
prelevandoli il sabato dalla scuola, sino alle ore 20,00 della domenica;
durante le vacanze natalizie e di fine anno i minori trascorreranno il giorno di Natale fino al 26 dicembre alle ore 20,00 con un genitore e la notte del 31 dicembre ed il 1° gennaio fino alle ore 20,00 con l'altro, secondo la regola dell'alternanza; durante le vacanze pasquali, i minori trascorreranno il giorno di Pasqua
fino alle ore 20,00 del Lunedì dell'Angelo con ciascuno dei genitori ad anni alterni. Durante le vacanze estive i figli minori e staranno con ciascun genitore per tre settimane Persona_1 Per_2
anche non consecutive a luglio o ad agosto, nei periodi e con le modalità che gli stessi concorderanno precedentemente, ed in ogni caso entro il mese di giugno, in considerazione delle ferie rispettivamente godute.
3. Dispone che versi in favore di , entro il giorno Parte_1 Controparte_1
cinque di ogni mese, la somma di euro 500 a titolo di mantenimento dei figli (250,00 per ciascuno), con rivalutazione annuale secondo ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche e sportive necessarie per i figli purché previamente concordate (salvo per le spese mediche urgenti e documentate);
Pagina 4 4. Dà atto che percepirà integralmente l'assegno unico per i due figli con Controparte_1
lei conviventi;
5. Dà atto che la figlia , maggiorenne non ancora economicamente autosufficiente, sarà Persona_4
prevalentemente collocata presso il padre, il quale provvederà in via esclusiva al suo mantenimento;
6. Dà atto che i coniugi hanno dichiarato di essere economicamente indipendenti, e che pertanto nessun assegno divorzile sarà reciprocamente dovuto;
7. Dichiara le spese del giudizio compensate.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, in data
11/03/2025.
Il giudice est. Il Presidente
Dott. Francesca Lucchesi Dott. Giorgio Latti
Pagina 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5312 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per il 2022, promossa da:
, nato il [...] in [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in CAGLIARI, presso lo studio dell'Avv. ROBERTA SANNA, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in atti,
ricorrente contro
, nata il [...] in [...], C.F. Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata in CAGLIARI presso lo studio dell'Avv. ANNA MARIA MINAFRA, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in atti,
resistente e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO,
Pagina 1 Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale:
premesso che a seguito di pronuncia parziale ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, Voglia regolamentare il divorzio alle seguenti CONDIZIONI:
1) I coniugi sono economicamente indipendenti e, per l'effetto, nessun assegno divorzile sarà dovuto dall'uno all'altro coniuge.
2) I figli minori e vengono affidati ad entrambi i genitori con collocazione Persona_1 Per_2
prevalente presso il domicilio materno, attualmente in Ozieri, Via Dante 54.
3) Ai fini delle registrazioni anagrafiche si indica quale luogo di residenza dei minori quello della madre, che percepirà integralmente l'assegno unico per i due figli con lei conviventi.
4) Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori e ogniqualvolta ne abbia la Persona_1 Per_2
possibilità, posto che attualmente vivono ad Ozieri dove la madre si è trasferita per motivi di lavoro,
previo tempestivo accordo di tempi e modalità con la GN e compatibilmente con le CP_1
preminenti esigenze di vita e di studio dei minori;
le festività natalizie e di fine anno, e quelle pasquali,
saranno oggetto di previo accordo tra i genitori tenuto conto delle variabili connesse ai loro impegni personali.
5) Quando la GN verrà ritrasferita a Cagliari, il padre avrà diritto di vedere e tenere con sè CP_1
i figli, in difetto di diverso accordo, e in ogni caso nel pieno rispetto delle esigenze dei minori, due pomeriggi alla settimana, il martedì ed il giovedì, prelevandoli dalla scuola, sino alle ore 20,00; a fine settimana alternati, prelevandoli il sabato dalla scuola, sino alle ore 20,00 della domenica;
durante le vacanze natalizie e di fine anno i minori trascorreranno il giorno di Natale fino al 26 dicembre alle ore 20,00 con un genitore e la notte del 31 dicembre ed il 1° gennaio fino alle ore 20,00 con l'altro,
secondo la regola dell'alternanza; durante le vacanze pasquali, i minori trascorreranno il giorno di
Pasqua fino alle ore 20,00 del Lunedì dell'Angelo con ciascuno dei genitori ad anni alterni;
Pagina 2 6) In ogni caso, durante le vacanze estive i figli minori e staranno con ciascun Persona_1 Per_2
genitore per tre settimane anche non consecutive a luglio o ad agosto, nei periodi e con le modalità
che gli stessi concorderanno precedentemente, ed in ogni caso entro il mese di giugno, in considerazione delle ferie rispettivamente godute.
7) Il contributo economico che il Sig. dovrà versare mensilmente alla moglie, entro il giorno Pt_1
cinque di ogni mese, per il mantenimento dei figli minori e resta determinato in Persona_1 Per_2
€. 250,00 mensili per ciascun figlio, oltre alla metà delle spese straordinarie mediche, scolastiche e sportive necessarie per i figli purché previamente concordate (salvo per le spese mediche urgenti e documentate); detto importo sarà rivalutabile annualmente con applicazione degli indici ISTAT
secondo legge.
8) La figlia , maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, sarà Per_3
prevalentemente collocata presso il padre ad esclusivo carico suo.
9) Spese compensate.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Pronunciata tra le parti la cessazione degli effetti civili del matrimonio con sentenza parziale n. 544,
pubblicata il 21/02/2024, senza ulteriore istruttoria, le parti hanno dato atto di avere raggiunto un accordo in ordine alla definizione del giudizio. La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni conformi trascritte in epigrafe.
Le condizioni concordate devono essere recepite in quanto eque e conformi agli interessi della prole nonché degli stessi coniugi.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, dato atto che con sentenza n. 544/2024, pubblicata il 21/02/2024, è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, definitivamente decidendo:
Pagina 3 Sull'accordo delle parti:
1. Affida i minori (nata il [...]) e (nato il [...]1), ad entrambi i Persona_1 Per_2
genitori, con loro collocazione prevalente presso il domicilio materno, in Ozieri via Dante 54,
dove sarà fissata la residenza anagrafica dei minori;
2. Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli ogniqualvolta avrà la possibilità, previo accordo di tempi e modalità con la madre e compatibilmente con le esigenze di vita e di studio dei minori;
le festività natalizie e di fine anno, e quelle pasquali, saranno oggetto di previo accordo tra i genitori tenuto conto delle variabili connesse ai loro impegni personali. Quando la sarà ritrasferita CP_1
per lavoro a Cagliari, il padre avrà diritto di vedere e tenere con sé i figli, in difetto di diverso accordo, e in ogni caso nel rispetto delle esigenze dei minori, due pomeriggi alla settimana, il martedì ed il giovedì, prelevandoli dalla scuola sino alle ore 20,00; a fine settimana alternati,
prelevandoli il sabato dalla scuola, sino alle ore 20,00 della domenica;
durante le vacanze natalizie e di fine anno i minori trascorreranno il giorno di Natale fino al 26 dicembre alle ore 20,00 con un genitore e la notte del 31 dicembre ed il 1° gennaio fino alle ore 20,00 con l'altro, secondo la regola dell'alternanza; durante le vacanze pasquali, i minori trascorreranno il giorno di Pasqua
fino alle ore 20,00 del Lunedì dell'Angelo con ciascuno dei genitori ad anni alterni. Durante le vacanze estive i figli minori e staranno con ciascun genitore per tre settimane Persona_1 Per_2
anche non consecutive a luglio o ad agosto, nei periodi e con le modalità che gli stessi concorderanno precedentemente, ed in ogni caso entro il mese di giugno, in considerazione delle ferie rispettivamente godute.
3. Dispone che versi in favore di , entro il giorno Parte_1 Controparte_1
cinque di ogni mese, la somma di euro 500 a titolo di mantenimento dei figli (250,00 per ciascuno), con rivalutazione annuale secondo ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche e sportive necessarie per i figli purché previamente concordate (salvo per le spese mediche urgenti e documentate);
Pagina 4 4. Dà atto che percepirà integralmente l'assegno unico per i due figli con Controparte_1
lei conviventi;
5. Dà atto che la figlia , maggiorenne non ancora economicamente autosufficiente, sarà Persona_4
prevalentemente collocata presso il padre, il quale provvederà in via esclusiva al suo mantenimento;
6. Dà atto che i coniugi hanno dichiarato di essere economicamente indipendenti, e che pertanto nessun assegno divorzile sarà reciprocamente dovuto;
7. Dichiara le spese del giudizio compensate.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, in data
11/03/2025.
Il giudice est. Il Presidente
Dott. Francesca Lucchesi Dott. Giorgio Latti
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