Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/03/2025, n. 1363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1363 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA CIVILE così composta: TT LU de COURTELARY Presidente Marina TUCCI Consigliere Mario MONTANARO Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 204 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, decisa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del giorno 3.3.2025 tra
(cod. fisc. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, dott. , elettivamente Parte_2 domiciliata in Roma, Via Giuseppe Ferrari n. 35, presso lo studio dell'avv. Angela Carmela Donataccio, che la rappresenta e difende per procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data
25.2.2021;
-appellante- e cod. fisc. ), Controparte_1 P.IVA_2 in persona del procuratore speciale, elettivamente domiciliata in CP_2
Roma, Via Antonio Bosio n. 2, presso lo studio dell'avv. Massimo Luconi, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Caravello per procura alle liti su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
-appellata contumace- OGGETTO: contratti bancari.
CONCLUSIONI DELLE PARTI per : “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma: Parte_1
1) in accoglimento del presente atto di citazione in appello annullare e/o riformare la sentenza n. 720/2019 resa dal Tribunale di Viterbo nel giudizio rubricato al RGN 1458/2016, pubblicata il 3 giugno 2019 con conseguente accoglimento delle eccezioni e domande precisate dalla Parte_1
[...] scritte: accertare e dichiarare per tutte le ragioni esposte in narrativa nonché nella perizia di parte prodotta, da intendersi parte integrante del presente atto, l'applicazione da parte dell di interessi usurari Controparte_1
e dell'anatocismo sul rapporto di conto corrente sopra detto, intercorso tra l e l'istituto di credito e conseguentemente rideterminare il saldo Parte_1 del conto corrente, al netto delle poste attive e passive e, per l'effetto, ac- certare e dichiarare il diritto della a vedersi restituire l'importo di Parte_1
Euro 267.567,52 relativamente al contratto di conto corrente in essere presso l convenuta e dunque condannare l CP_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore a corrispondere
[...] all'attrice Euro 267.567,52 relativamente al contratto di conto corrente so- pra detto;
il tutto oltre interessi dal dì del dovuto fino all'effettivo soddisfo, ovvero quella maggiore o minore che l'Ill.mo Giudice riterrà di giustizia da determinarsi all'esito di una c.t.u. contabile;
accertare e dichiarare per tutte le ragioni esposte in narrativa il diritto della a vedersi restituire Parte_1
l'importo di Euro 6.390,00 relativamente al non dovuto addebito operato sul conto corrente in essere presso la Banca convenuta e, per l'effetto con- dannare la , in persona del legale rappre- Controparte_1 sentante pro tempore a corrispondere all'attrice Euro 6.390,00; il tutto oltre interessi dal dì del dovuto fino all'effettivo soddisfo. (…)
3) Con vittoria di spese e compenso professionale oltre rimborso forfettario 15% e oneri di legge di entrambi i gradi di giudizio”; per “A) in via preliminare, richia- Controparte_1 mando la eccezione di prescrizione avanzata in primo grado (pag. 5 com- parsa di risposta) e reiterata nel presente grado di lite (pag. 5 comparsa risposta), nonché quanto richiesto con le note di verbalizzazione per l'udienza del 29.3.2021, chiede nuovamente disporsi supplemento di ctu con il seguente quesito:
- individui il Consulente quali rimesse effettuate nei dieci anni precedenti al 26.4.2016 (data di notifica della citazione di primo grado), abbiano avuto natura solutoria in relazione ai fidi tempo per tempo vigenti come risultanti dai documenti in atti, quantificandone il relativo ammontare;
B) nel merito:
2 b1) in via principale:
- richiamando le conclusioni di cui alla comparsa di risposta, si insiste per il rigetto totale dell'appello in quanto inammissibile e comunque privo di fon- damento (…)
Con vittoria delle spese di lite o con integrale compensazione delle stesse”.
FATTO e DIRITTO
1. Con atto di citazione in data 20.4.2016, la ha convenuto in Parte_1 giudizio innanzi al Tribunale di Viterbo la Controparte_1
domandando di “accertare e dichiarare (…) il diritto dell
[...] Parte_3
a vedersi restituire l'importo di Euro 267.567,52 relativamente al con-
[...] tratto di conto corrente in essere presso la Banca convenuta e per l'effetto condannare la in persona del Legale rap- Controparte_1 presentante pro-tempore a corrispondere all'attrice Euro 267.567,52 relati- vamente al contratto di conto corrente sopra detto;
il tutto oltre interessi dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo, ovvero quella maggiore o minore
[somma] che l'Ill.mo Giudice riterrà di giustizia da determinarsi all'esito di una c.t.u. contabile;
accertare e dichiarare per tutte le ragioni esposte in nar- rativa il diritto della Soc. a vedersi restituire l'importo di Euro Parte_1
6.390,00 relativamente al non dovuto addebito operato sul conto corrente in essere presso la convenuta e per l'effetto condannare la CP_1 [...]
, in persona del Legale rappresentante pro–tem- Controparte_1 pore a corrispondere all'attrice Euro 6.390,00; il tutto oltre interessi dal dì del dovuto fino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese competenze ed onorari”.
Si è costituita nel giudizio di primo grado la convenuta
[...]
che ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità della Controparte_1 domanda restitutoria spiegata dalla per essere il contratto di Parte_1 conto corrente ancora aperto alla data di introduzione del giudizio, conte- stando inoltre quando dedotto da parte attrice e concludendo per il rigetto delle domande di ripetizione di indebito proposte nei suoi confronti.
Con la sentenza n. 720/2019 del 3.6.2019 il Tribunale di Viterbo, in com- posizione monocratica, ha rigettato le domande della ritenendo Parte_1 nello specifico: (i) l'inammissibilità della domanda di restituzione e la conse- guente inammissibilità della domanda di accertamento, perché spiegata 3 quale presupposto della domanda di restituzione;
(ii) il carattere non soluto- rio dei versamenti effettuati in conto corrente dalla società attrice;
(iii) l'in- fondatezza della domanda di restituzione della somma di € 6.390,00 adde- bitata dalla banca a titolo di “rinnovo fideiussione 70002401”.
Avverso la suddetta decisione ha proposto tempestivamente appello la
[...]
, che ha svolto i motivi di riportati di seguito e ha Parte_4 concluso come in epigrafe.
Si è costituita nel presente grado di giudizio la Controparte_1
che ha contestato la fondatezza delle censure svolte dall'appel-
[...] lante e ha riproposto nel presente grado di giudizio l'eccezione di prescri- zione dei pagamenti effettuati dalla nel decennio anteriore all'in- Parte_1 troduzione del giudizio di primo grado, in quanto si tratterebbe di rimesse solutorie, e ha concluso per il rigetto dell'impugnazione.
2. Con il terzo motivo di appello – da esaminare per primo nell'ordine logico delle questioni – si censura la decisione di primo grado per avere ritenuto che l'inammissibilità della domanda di ripetizione di indebito, eccepita dalla convenuta, “non viene meno anche considerando l'avvenuta estin- CP_1 zione del conto corrente in corso di giudizio e anche a prescindere dalla tardività e conseguente inammissibilità della documentazione prodotta al fine di provare tale circostanza”, in quanto – secondo il giudice di prime cure
– “la stessa importa una inammissibile mutatio libelli e non una semplice emendatio, importando una modificazione tardiva degli elementi costitutivi della domanda attraverso l'allegazione di un fatto nuovo costituito dalla estinzione del conto e, quindi, dal prossimo verificarsi del pagamento, unico elemento che avrebbe potuto fondare il diritto di credito allegato da parte attrice”. In particolare, l'appellante ha dedotto che non si sarebbe in presenza della modifica della domanda proposta dalla stessa, ma “Si tratta di un do- cumento sopravenuto e conosciuto dalla attrice in data successiva allo sca- dere del secondo termine ex art. 183 comma 6 cpc, pienamente ammissibile in quanto necessario a replicare alla eccezione di inammissibilità spiegata nel primo grado di giudizio dalla banca convenuta”.
Il motivo non può trovare accoglimento.
2.1. Come principio generale, se il conto corrente si chiude in corso di causa, viene meno l'originaria improcedibilità della domanda di ripetizione di
4 indebito in quanto “è sufficiente che la condizione dell'azione sussista al momento della decisione poiché la sua sopravvenienza rende proponibile l'azione "ab origine", indipendentemente dal momento in cui si verifichi” (così Cass. civ., Sez. VI-1, 15.6.2018, n. 15797; cfr., nello stesso senso, Cass. civ., Sez. II, 18.12.2014, n. 26769).
A prescindere, dunque, dalla circostanza per cui – secondo quanto allegato da parte appellante – la sarebbe venuta a conoscenza del fatto Parte_1 soltanto in data 17.8.2017 che il conto corrente n. 2785.68 era stato chiuso direttamente dalla il 13.10.2016, e quindi successivamente alla sca- CP_1 denza del deposito della memoria di cui al secondo termine ex art. 183, co. 6, c.p.c., l'odierna appellante ha allegato e documentato che, nel corso del giudizio di primo grado, il conto corrente in relazione a cui ha agito in giu- dizio fosse stato chiuso e, conseguentemente, la domanda di ripetizione di indebito, pure originariamente inammissibile, fosse astrattamente divenuta ammissibile.
2.2. Nel caso in esame, tuttavia, assume rilevanza l'ulteriore circostanza per cui – come ha anche rilevato il c.t.u., nominato nel presente grado di giudizio, con l'elaborato depositato in data 18.10.2021 – l'originaria attrice ha depo- sitato documentazione relativa al conto corrente n. 2785.68, in relazione a cui ha proposto domanda di ripetizione di indebito, soltanto fino al 30.9.2015, non anche fino alla data di chiusura dello stesso (16.10.2016).
L'impossibilità di operare un riconteggio delle poste attive e passive del conto corrente n. 2785.68 fino alla chiusura dello stesso non consente, al- lora, di poter accogliere la domanda di ripetizione di indebito proposta dall'odierna appellate. Infatti, poiché l'art. 1823, co. 1, c.c. prevede che “il conto corrente è il contratto col quale le parti si obbligano ad annotare in un conto i crediti derivanti da reciproche rimesse, considerandoli inesigibili e indisponibili fino a chiusura del conto”, si deve concludere che, “poiché l'azione di ripetizione postula l'esecuzione di un pagamento, nei rapporti bancari che ubbidiscono alle regole del conto corrente un pagamento non può avere luogo prima della chiusura del conto in quanto sino ad allora le relative poste non sono esigibili”.
Soprattutto, si deve ritenere che “l'azione di indebito da parte sua, che in presenza di rimesse solutorie si rende proponibile anche se il conto non sia
5 stato ancora chiuso, si risolve solo nella determinazione di un saldo purgato delle annotazioni illegittime, senza alcuna sanzione restitutoria in danno della banca. Infatti solo a conto chiuso, venuta meno la indisponibilità dei singoli crediti, di cui all'art. 1823, comma 1, cod. civ., quando il saldo diverrà, cioè, esigibile, l'azione di indebito potrà determinare l'obbligo per la banca di rimborsare le somme illegittimamente incamerate, non essendovi a quel punto più alcun diritto al saldo che assorba ogni pretesa” (così Cass. civ., Sez. I, 16.5.2024, n. 13586).
Da quanto appena ritenuto consegue che, in mancanza di prova – non solo della chiusura del conto, ma anche – delle movimentazioni del conto stesso fino a quando non è stato chiuso, circostanza che pure rende astrattamente esigibile il saldo, seppure l'azione di indebito possa essere proposta dal cor- rentista, questi avrà diritto esclusivamente a conseguire il riconteggio del saldo, purgato delle annotazioni illegittimamente eseguite, fino alla data in cui sono documentate le stesse. E ciò anche in quanto – come si dirà di seguito – è il correntista stesso, e non la nel caso di specie ad essere CP_1 onerata a fornire la prova delle movimentazioni del conto.
3. Con il primo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado per avere dichiarato inammissibile anche la domanda di accertamento del saldo del conto, laddove “nella prima memoria istruttoria ex art. 183 comma 6 cpc, del 14 ottobre 2016, nella quale l'attrice ha domandato, tra le altre: - l'ac- certamento dell'avvenuta applicazione di interessi usurari e anatocismo sul rapporto di conto corrente n 2785.681 con conseguente rideterminazione delle poste attive e passive (rectius del saldo corretto del conto); - per effetto di quanto sopra, la restituzione da parte della banca della complessiva somma di € 267.567,52”. In particolare, parte appellante deduce che “Il Giudice di prime cure ha (…) escluso che la domanda di accertamento po- tesse configurarsi quale domanda autonoma rispetto a quella di restituzione delle somme indebitamente percepite dalla con la conseguenza che CP_1 gli effetti della declaratoria di inammissibilità di quest'ultima, hanno travolto la prima”.
Il motivo è fondato.
Il giudice di primo grado ha ritenuto che “Nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 cc l'attrice non ha formulato e precisato una domanda autonoma di
6 accertamento del saldo di conto corrente, in quanto tale pronuncia viene espressamente collegata alla domanda di condanna alla restituzione di somme illegittimamente addebitate, sì da non poter essere qualificata come domanda autonoma (…). La domanda di accertamento, in quanto delineata come domanda presupposta di quella restitutoria, risulta parimenti inammis- sibile essendo collegata da un rapporto di strumentalità con quest'ultima”.
Come hanno chiarito le Sezioni Unite della Suprema Corte (con la sentenza n. 24418/2010 del 2.12.2010), “a fronte delle annotazioni registrate in conto, il correntista, che si avvede della loro illegittimità, può naturalmente agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa e, di conseguenza, per ottenere una rettifica in suo favore delle risultanze del conto stesso, «ma non può agire per la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo»” (così Cass. civ., Sez. I, 16.5.2024, n. 13586). Sussiste, dunque, l'interesse del correntista all'ac- certamento giudiziale, prima della chiusura del conto, della nullità delle clau- sole anatocistiche e dell'entità del saldo parziale ricalcolato, depurato delle appostazioni illegittime, atteso che tale interesse mira al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non attingibile senza la pro- nuncia del giudice, consistente nell'esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime, nel ripristino di una maggiore estensione dell'affidamento con- cessogli e nella riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere alla cessazione del rapporto (cfr. Cass. civ., Sez. VI- 1, ord. 5.9.2018, n. 21646).
Ne consegue che il correntista è legittimato a promuovere un'azione di mero accertamento negativo e ha sicuramente interesse a che sia accertata, pure prima della chiusura del conto, la nullità o validità delle clausole applicate al rapporto, l'esistenza, o meno, di addebiti illegittimi operati in proprio danno e, da ultimo, l'entità del saldo ricalcolato, depurato dalle appostazioni prive di giustificazione. Interesse che, sul piano pratico, si rende riconoscibile “in almeno tre direzioni”: quella della esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime;
quella del ripristino, in proprio favore, di una maggiore estensione dell'eventuale affidamento a lui concesso, siccome eroso da addebiti contra legem;
quella della riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere a seguito della cessazione del rapporto,
7 allorquando, cioè, dovranno regolarsi tra le parti le contrapposte partite di debito e credito.
4. Con il secondo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado laddove ha ritenuto che “Nella fattispecie in oggetto non è stata fornita la prova della natura solutoria dei versamenti per cui gli stessi non potranno essere intesi quali pagamenti, con conseguente inammissibilità della do- manda restitutoria”. In particolare, l'appellante deduce che, “Nonostante la produzione in giudizio sin dall'atto di citazione della documentazione atte- stante i versamenti effettuati dalla e la loro destinazione, nonché Parte_1
a fronte della perizia econometrica di parte, il Tribunale di Viterbo ha liqui- dato l'insussistenza della natura solutoria dei versamenti per asserita man- canza di prova degli stessi: - in assenza di motivazione;
- senza alcuna valu- tazione della documentazione in atti depositata dall . Parte_1
Il motivo è privo di pregio, qualora riguardato come censura alla ritenuta mancanza di rimesse solutorie da parte della correntista, mentre è fondato laddove venga valutato – come deve, ad avviso di questo giudicante – quale censura alla statuizione di mancanza di prova dei presupposti per poter chie- dere la ripetizione di indebito, o comunque l'accertamento del saldo del conto corrente epurato delle annotazioni illecitamente effettuate dall'istituto di credito.
4.1. Non si può non considerare, in primo luogo, che la
[...] ha eccepito, nel costituirsi tempestivamente nel giudi- Controparte_1 zio di primo grado, la prescrizione della domanda di ripetizione di indebito in relazione a rimesse solutorie effettuate dalla correntista (v. comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado – pag. 5). Nel costituirsi nel presente grado di giudizio l'appellata reitera l'eccezione per cui “si do- veva ritenere comunque prescritta ogni pretesa restitutoria relativa a rimesse solutorie eseguite nei dieci anni precedenti la notifica della citazione”.
A ben considerare, dunque, la correntista odierna appellante non ha alcun interesse a sostenere la natura solutoria, e non ripristinatoria, dei pagamenti effettuati dalla stessa nel corso del rapporto di conto corrente per cui è causa. Tale deduzione, effettuata con il motivo di appello in esame, è – con tutta evidenza, e come emerge dalle difese svolte dalla Controparte_3
– il precipitato di un palese l'equivoco determinato dalla relazione
[...]
8 tra pagamento e ripetizione di indebito affermata dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., SS.UU., 2.10.2010, n. 24418). Equivoco che la stessa giurisprudenza di legittimità ha di recente evidenziato, incidendo la sussistenza di rimesse solutorie soltanto sull'ammissibilità della domanda di ripetizione di indebito anche a conto aperto, ma non anche sull'idoneità a determinare una condanna della a corrispondere quanto indebita- CP_1 mente percepito.
4.2. “Si è infatti di recente affermato da Cass. 4214/24 – emendando sul punto il discorde indirizzo seguito dal decidente di merito, che si era pro- nunciato, con riguardo ad un contratto di apertura di credito, per l'inammis- sibilità dell'azione di ripetizione dell'indebito in costanza del rapporto di conto corrente, non essendo ravvisabile, prima della chiusura, un pagamento
– che, alla stregua delle conclusioni a cui sono pervenute le SS.UU. con il citato arresto del 2010, anche su questo terreno non si rende irrilevante la distinzione tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie, distinzione, com'è noto, valorizzata dalle SS.UU. ai fini di determinare una diversa decorrenza della prescrizione. Richiamata perciò la detta distinzione – secondo cui co- stituiscono pagamento in senso tecnico le rimesse c.d. solutorie, ovvero i versamenti effettuati dal correntista su un conto corrente per il quale vi sia stato uno sconfinamento rispetto al fido concesso oppure su un conto cor- rente ab origine non affidato, mentre hanno natura c.d. ripristinatoria, le ri- messe che affluiscono su un conto non scoperto ma solo passivo – si è os- servato che «non è esatto parlare in generale di pagamenti solo dopo la chiusura del conto», giacché questa eventualità si appalesa solo nel caso in cui le rimesse abbiano natura ripristinatoria. Ove, invece, i versamenti siano eseguiti su un conto scoperto, si potrà parlare di pagamento in senso tec- nico, anche se questo è avvenuto in costanza di rapporto, il che non esclude che, anche in costanza di rapporto, il correntista possa esercitare l'azione di ripetizione, giustificandosi questo asserto appunto sul presupposto – cui già si è fatto cenno per l'innanzi – che ci si trovi in presenza di un pagamento.
(…) È bene però intendersi sulla portata di quest'ultima affermazione. Va, infatti, considerato che nel campo dei rapporti bancari regolati secondo lo schema del conto corrente di corrispondenza - lo si è già ricordato innanzi, richiamando il dettato dell'art. 1823, comma 1, cod. civ. – sono esigibili solo i saldi reciproci. Dunque, se non è dubitabile che in considerazione della 9 natura solutoria che la rimessa può assumere affluendo su un conto scoperto possa essere esercitata l'azione dell'art. 2033 cod. civ. quando ne sia illegit- tima la causa giustificativa anche a rapporto aperto, configurandosi in essa un pagamento indebito, ciò non si traduce nella condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente percette. E questo perché, in vi- genza del precetto dettato dall'art. 1823, comma 1, cc - su cui non è in- fluente il principio della libera disponibilità da parte del correntista delle somme a proprio credito risultante dall'art. 1852 cod. civ., in quanto esso è estraneo al concetto di reciprocità sotteso all'art. 1823 cod. civ. ed è effetto riflesso semmai del saldo – il correntista ha diritto solo al saldo del conto, eventualmente rettificato nelle poste illegittimamente annotate, sicché l'a- zione di indebito da parte sua, che in presenza di rimesse solutorie si rende proponibile anche se il conto non sia stato ancora chiuso, si risolve solo nella determinazione di un saldo purgato delle annotazioni illegittime, senza al- cuna sanzione restitutoria in danno della banca. Infatti solo a conto chiuso, venuta meno la indisponibilità dei singoli crediti, di cui all'art. 1823, comma 1, cod. civ., quando il saldo diverrà, cioè, esigibile, l'azione di indebito potrà determinare l'obbligo per la banca di rimborsare le somme illegittimamente incamerate, non essendovi a quel punto più alcun diritto al saldo che assorba ogni pretesa” (così Cass. civ., Sez. I, 16.5.2024, n. 13586).
4.3. Al contempo, con il motivo in esame parte appellante deduce, oltre al difetto di motivazione in ordine al ritenuto difetto di prova, che il giudice di primo grado non avrebbe esaminato la documentazione prodotta dalla stessa e che fonderebbe la domanda di accertamento proposta dalla stessa. In particolare, non sarebbero stati esaminati, oltre al contratto di conto cor- rente e ai contratti di affidamento (v. docc. da n. 31 a n. 37 del fascicolo di parte appellante – primo grado di giudizio), gli estratti conto dal 1°.
1.1995 al 30.9.2015 (v. docc. da n. 2 a n. 22 del fascicolo di parte appellante - primo grado di giudizio), e quindi erroneamente il giudice di prime cure non avrebbe disposto c.t.u. contabile per l'esame degli stessi.
Dall'esame del fascicolo di parte appellante emerge che, in verità, la Pt_1 ha prodotto non gli estratti conto del conto corrente n. 2785.681, bensì
[...]
i riassunti scalari, che contengono i numeri debitori e i numeri creditori dei saldi riferiti ai singoli movimenti che verranno utilizzati per il calcolo degli
10 interessi. Non è però possibile ritenere che la correntista non abbia assolto all'onere della prova di cui è onerata.
Vero è che il cliente che agisca (non solo per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate, ma anche per) l'accertamento del saldo del conto corrente, depurato dagli addebiti illegittimamente operati in presenza di clausole nulle, ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione non soltanto del contratto che contiene siffatte clausole (cfr. Cass. civ., Sez. VI-1, ord. 13.12.2019, n. 33009), ma anche di tutti gli estratti conto. Al contempo, però, la Suprema Corte ha osservato che, se è vero che gli estratti conto consentono di avere un appropriato riscontro dell'identità e della consistenza delle singole ope- razioni poste in atto, non può escludersi che l'andamento del conto possa accertarsi avvalendosi di altri strumenti rappresentativi delle intercorse mo- vimentazioni (quali, ad esempio, le contabili bancarie riferite alle singole ope- razioni, le risultanze delle scritture contabili, gli estratti conto scalari) ovvero della condotta processuale delle parti e ad ogni altro elemento idoneo a costituire argomento di prova (cfr. Cass. civ., Sez. I, 17.1.2024, n. 1763).
Tale possibilità è stata valutata – con tutta evidenza – da questa Corte, nel disporre c.t.u. contabile sulla base di tale documentazione prodotta dall'ori- ginaria parte attrice. E il consulente nominato ha accertato l'andamento del conto in relazione ai quesiti formulati e sottoposti allo stesso, senza che peraltro le contestazioni effettuate dall'odierna parte appellata si sono in- centrate, nel corso delle operazioni peritali come nel proporre appello, sull'impossibilità di operare una ricostruzione, e quindi sulla non corrispon- denza all'andamento del rapporto della ricostruzione operata dal c.t.u.
Si deve ritenere, allora, che la avesse assolto all'onere della Parte_1 prova richiesto in relazione alla domanda di ripetizione di indebito, nonché al previo accertamento del saldo del conto corrente alla data in cui sarebbe maturato il credito di € 267.567,52, data che risulta essere quella del 30.9.2015, come emerge non soltanto dalla documentazione prodotta dall'originaria parte attrice (come si dirà di seguito), ma anche dalla perizia di parte prodotta dall'odierna appellante nell'introdurre il giudizio di primo grado (v. doc. n. 2 del fascicolo di parte appellante – primo grado di giudi- zio).
11 5. Come si è detto sopra, la ha ecce- Controparte_1 pito, già nel costituirsi nel primo grado di giudizio, la prescrizione delle ri- messe solutorie effettuate sul conto corrente oggetto di causa nel decennio anteriore all'introduzione del giudizio. E ha riproposto tale eccezione nel co- stituirsi tempestivamente nel presente giudizio di appello.
Con il quesito formulato da questo giudicante, con l'ordinanza assunta all'esito dell'udienza del 12.10.2020, non è stato demandato al c.t.u. di te- nere conto, nel ricalcolo da effettuare, della prescrizione eccepita dalla Banca. Parte appellata, con istanza in data 26.3.2021, ha chiesto alla Corte di integrare i quesiti, demandando al c.t.u. di individuare le rimesse solutorie, ma all'udienza del 29.3.2021, nel sottoporre al consulente nominato i que- siti, la Corte non ha ritenuto di modificare gli stessi per come formulati con l'ordinanza suddetta.
Come si è detto sopra (nell'esaminare il secondo motivo di appello), il giudice monocratico del Tribunale di Viterbo ha ritenuto che, nel caso posto al suo esame, “non è stata fornita la prova della natura solutoria dei versamenti per cui gli stessi non potranno essere intesi quali pagamenti, con conseguente inammissibilità della domanda restitutoria”. Questa statuizione della sen- tenza di primo grado non è stata impugnata dalla Controparte_1
dovendosi allora ritenere che, conseguentemente, la stessa
[...] CP_1 non possa riproporre, nel costituirsi nel presente grado di giudizio, l'ecce- zione di prescrizione sollevata in primo grado, che ha come presupposto proprio che le rimesse effettuate dalla siano state tutte solutorie. Parte_1
Ad ogni buon conto, l'eccezione della Banca non potrebbe trovare accogli- mento e, pertanto, deve essere disattesa anche l'istanza di parte appellata, formulata con le note di trattazione scritta depositate in data 25.2.2025, volta a conseguire la riconvocazione del c.t.u., affinché “individui il Consu- lente quali rimesse effettuate nei dieci anni precedenti al 26.4.2016 (data di notifica della citazione di primo grado), abbiano avuto natura solutoria in relazione ai fidi tempo per tempo vigenti come risultanti dai documenti in atti, quantificandone il relativo ammontare”.
5.1. La banca convenuta, che voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate, ha l'onere di “allegare” solo l'inerzia del titolare del diritto unita alla
12 dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte (cfr. Cass. civ., SS.UU., 13.6.2019, n. 15895; nello stesso senso, quindi, gli arresti costanti delle Sezioni semplici: cfr., per tutte, Cass. civ., Sez. I, ord. 14.12.2023, n. 34997). Il carattere solutorio o ripristinatorio delle singole rimesse, infatti, non incide sul contenuto dell'eccezione, che rimane lo stesso indipendentemente dalla natura dei singoli versamenti. Né deve individuare e specificare le diverse rimesse solutorie in funzione di completare l'allegazione con l'indicazione del momento iniziale o del termine finale della prescrizione eccepita, trattan- dosi di questioni di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allega- zioni di parte (cfr. Cass. civ., SS.UU., n. 15895/2019, cit.).
È di tutta evidenza, allora, che “il problema della specifica indicazione delle rimesse solutorie non viene eliminato, ma semplicemente si sposta dal piano delle allegazioni a quello della prova, sicché il giudice valuterà la fondatezza delle contrapposte tesi al lume del riparto dell'onere probatorio, se del caso avvalendosi di una consulenza tecnica a carattere percipiente” (cfr. Cass. civ., SS.UU., n. 15895/2019, cit.). Pertanto, a fronte dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca avverso la domanda di ripetizione dell'indebito propo- sta dal correntista, grava su quest'ultimo l'onere della prova della natura ripristinatoria e non solutoria delle rimesse indicate (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord.
6.12.2019, n. 31927; Cass. civ., Sez. I, 30.1.2019, n. 2660).
La sussistenza di apertura di credito, da cui dipende la valenza ripristinatoria dei versamenti operati per ripianare le esposizioni che non eccedano il limite dell'accordato, non può che gravare sul correntista stesso. Al contempo, però, al fine di verificare se la parte gravata abbia assolto al proprio onere probatorio, “il giudice è comunque tenuto a valorizzare la prova della stipula di un contratto di apertura di credito purché ritualmente acquisita, indipen- dentemente da una specifica allegazione del correntista, perché la deduzione circa l'esistenza di un impedimento al decorso della prescrizione determinato da una apertura di credito, costituisce un'eccezione in senso lato e non in senso stretto” (così Cass. civ., Sez. I, ord. 6.12.2019, n. 31927; cfr., in senso conforme, Cass. civ., Sez. I, ord. 17.7.2023, n. 20455; Cass. civ., Sez. I, ord.
3.7.2024, n. 18230), come tale rilevabile d'ufficio dal giudice anche in grado di appello, purché l'affidamento risulti dai documenti legittimamente acquisiti al processo o dalle deduzioni contenute negli atti difensivi delle parti. 13 5.2. Nel caso in esame, la ha provato, con la Parte_1 documentazione depositata nell'introdurre il giudizio di primo grado, che il conto corrente n. 2785.68 fosse affidato. E che lo fosse sin dal momento della sua apertura.
In particolare, se dal 20.6.2007 è documentata la stipula di contratti di aper- tura di credito (v. docc. da n. 32 a n. 36 del fascicolo di parte appellante – primo grado di giudizio), in relazione al periodo dal 23.5.1994, data di sti- pula del contrato di conto corrente suddetto, al 20.6.2007, data di stipula del primo contratto di affidamento documentato in atti, la concessione di un'apertura di credito in favore della correntista emerge dalle stesse pattui- zioni del contratto di conto corrente. Condizioni, peraltro, applicate dalla nel dare esecuzione al rapporto, come Controparte_1 provato dagli scalari prodotti (v. docc. da n. 2 a n. 22 del fascicolo di parte appellante – primo grado di giudizio), esaminati dal c.t.u., il quale non ha riscontrato difformità tra i tassi pattuiti e quelli applicati dall'istituto di cre- dito nell'esecuzione del rapporto. Segnatamente, il contratto di conto cor- rente sottoscritto dalla prevedeva, oltre al “tasso a debito”, an- Parte_1 che – e soprattutto – il “tasso 8,50% su Fido 101” e la “commissione di massimo scoperto” (v. doc. n. 31 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio).
È vero che, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'esistenza di un con- tratto di apertura di credito bancario non può essere provata per facta con- cludentia in ragione della mera tolleranza di una situazione di scoperto (cfr. Cass. civ., Sez. I, 28.7.1999, n. 8160) e che, in particolare, una situazione di fatto caratterizzata dallo svolgimento di un conto passivo con adempimenti reiterati da parte della banca di ordini di pagamento del correntista, anche in assenza di provvista e nell'ambito dei limiti di rischio dalla stessa banca preventivamente valutati, non dimostra, in sé, la stipulazione, per fatti con- cludenti di un contratto di apertura di credito in conto corrente, con obbligo della banca di eseguire operazioni di credito passive, potendo la suddetta situazione di fatto trovare fondamento in una posizione di mera tolleranza da parte della banca stessa (cfr. Cass. civ., Sez. I, 5.12.1992, n. 12947); “ma ciò non significa che sia impedita la prova per presunzioni dell'apertura di credito, ma solo che una presunzione, quanto all'esistenza dell'apertura di credito, non può trarsi dalle descritte situazioni” (così Cass. civ., Sez. I, ord. 14 14.12.2023, n. 34997; cfr., nello stesso senso, da ultime Cass. civ., Sez. I, ord. 26.9.2024, n. 25711; Cass. civ., Sez. I, ord. 16.10.2024, n. 26897).
6. Con il quarto motivo di appello la ha ripropo- Parte_1 sto le domande di accertamento, già proposte nell'introdurre il giudizio di primo grado, e quindi quella di restituzione di quanto indebitamente corri- sposto, in ragione della dedotta domanda di restituzione dell'importo com- plessivo di € 267.567,22. In particolare, la società appellante ha dedotto che, nello svolgimento del rapporto di conto corrente n. 2785.68 la
[...] ha applicato la capitalizzazione trimestrale Controparte_1 degli interessi passivi, prevista da apposita clausola contrattuale del con- tratto stipulato in data 23.5.1994, da ritenersi nulla per violazione dell'art. 1283 c.c.; e, dunque, ha dedotto che: (a) è illecita l'applicazione della capi- talizzazione trimestrale degli interessi fino al 30.6.2000; (b) è illecita l'appli- cazione di interessi anatocistici anche successivamente al 30.6.2000, poiché la delibera C.I.C.R. del 9.2.2000 consente la capitalizzazione periodica degli interessi, con pari periodicità, purché sia stata espressamente pattuita, per iscritto, dalle parti, laddove, nel caso in esame, “non vi è stata alcun accordo, sottoscritto anche dalla avente ad oggetto la capitalizzazione tri- Parte_1 mestrale degli interessi, sino al 20 giugno 2007 (doc. 32 fascicolo primo grad )”; (c) è illecita la capitalizzazione trimestrale Parte_1 degli interessi passivi anche a decorrere dal 21.6.2007, poiché “La capita- lizzazione trimestrale è prevista infatti solo per gli interessi passivi e non per quelli attivi. Si vedano in proposito le “lettere contratto di credito” del 20.6.2007; 6.9.2007; 14.12.2007; 4.11.2008; 17.12.2010 (doc.ti da 32 a 36 fascicolo parte appellante primo grado)”.
Il motivo è fondato.
6.1. Con riguardo alle clausole dei contratti di conto corrente, stipulati ante- riormente alla delibera C.I.C.R. del 9.2.2000, come quello per cui è causa
(stipulato in data 23.5.1994), e che prevedono la capitalizzazione degli in- teressi passivi, secondo ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, è nulla la previsione contenuta nei contratti di conto corrente bancario avente ad oggetto la capitalizzazione degli interessi dovuti dal cliente, poiché si basa su un mero uso negoziale e non su di una vera e propria norma con- suetudinaria ed interviene anteriormente alla scadenza degli interessi (cfr.
15 Cass. civ., Sez. I, 16.3.1999, n. 2374, che ha inaugurato tale orientamento;
Cass. civ., Sez. III, 30.3.1999, n. 3096; Cass. civ., Sez. I, 11.11.1999, n. 12507; Cass. civ., SS.UU., 4.11.2004, n. 21095, e, con riferimento alla capi- talizzazione annuale, Cass. civ., SS.UU., 2.12.2010, n. 24418).
L'art. 25, co. 2, d.lgs. 4.8.1999, n. 342, aggiungendo un secondo comma all'art. 120 T.U.B., ha introdotto il principio della pari periodicità nella con- tabilizzazione degli interessi sia debitori che creditori maturati in relazione ad operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria regolate in conto corrente, affidando il potere di stabilire modalità e criteri per l'attua- zione di tale principio. Il successivo terzo comma del predetto art. 25, senza formalmente modificare il testo unico bancario, ha, poi, stabilito che le clau- sole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della sud- detta delibera del C.I.C.R. sono valide ed efficaci sino a tale data, mentre, successivamente, debbono essere adeguate, a pena di inefficacia da farsi valere solo dal cliente, al disposto della menzionata delibera, secondo mo- dalità e tempi in essa previsti. Tale ultima disposizione è stata dichiarata incostituzionale per eccesso di delega con sentenza della Corte Costituzio- nale del 17.10.2000, n. 425.
6.2. Nelle more il C.I.C.R., con delibera del 9.2.2000, in virtù del potere re- golamentare conferitogli dal richiamato secondo comma dell'art. 25 d.lgs. n.
342/1999, non travolto dalla declaratoria di illegittimità costituzionale, aveva dettato modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi scaduti nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria e finanziaria. Tale delibera ha, tra l'altro, introdotto il principio per cui nell'am- bito di ogni singolo conto corrente può essere pattuita la capitalizzazione degli interessi alla condizione che la stessa presenti la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori e ha previsto, all'art. 7, quale disposizione transitoria, l'obbligo di adeguamento dei contratti stipulati an- teriormente alla data di entrata in vigore della delibera alle disposizioni in questa contenute entro il 30.6.2000, con effetti decorrenti dal successivo 1° luglio (co. 1), specificando che qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30.6.2000, possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante 16 informativa alla clientela alla prima occasione utile e, comunque, entro il 31.12.2000 (co. 2), mentre qualora le nuove condizioni contrattuali compor- tino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse de- vono essere approvate dalla clientela (co. 3).
La Suprema Corte ha ritenuto che, “sebbene il potere regolamentare del CICR di cui al secondo comma dell'art. 25 d.lgs. n. 342 del 1999 non sia stato messo in discussione dalla nominata pronuncia di incostituzionalità ciò non implica, però, che quest'ultima abbia mancato di incidere sulla portata della delibera del 9 febbraio 2000, che di tale potere regolamentare ha costituito espressione”, avuto riguardo al fatto che “tale delibera, in quanto anteriore alla sentenza di incostituzionalità, si colloca in un quadro storico contrasse- gnato dal dato della conformità al diritto delle clausole anatocistiche, che dunque presuppone”. Ne consegue che è “alla nullità delle clausole anatoci- stiche che bisogna guardare quando si prendono in considerazione le dispo- sizioni transitorie di cui all'art. 7 della delibera” (così Cass. civ., Sez. I, 19.5.2020, n. 9140).
6.3. In particolare, con riferimento specifico alle condizioni in presenza delle quali l'adeguamento delle condizioni dei contratti di conto corrente in essere alle disposizioni della delibera medesima – tra cui, quelle concernenti l'ap- plicazione del principio di pari periodicità nella capitalizzazione degli inte- ressi attivi e passivi – può validamente realizzarsi mediante relativa pubbli- cazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, unitamente all'op- portuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile e, comun- que, entro il 31.12.2000, la richiamata sentenza della Suprema Corte ha affermato che:
- l'operazione di raffronto tra le condizioni anteriori e quelle nuove, imposta dalla delibera ai fini della valutazione del carattere peggiorativo delle se- conde, ostativo della possiblità di provvedere all'adeguamento contrattuale mediante tale forma, è “inattuabile”: infatti, “le condizioni indicate dalla di- sposizione della delibera C.I.C.R. circa la pari periodicità del conteggio degli interessi stessi non possono essere confrontate con una valida disposizione anatocistica, contenuta nel contratto di conto corrente, da considerarsi tamquam non esset”;
17 - l'unico raffronto teoricamente possibile, in un contesto giuridico in cui le clausole anatocistiche pattuite nel passato sono da considerarsi nulle, po- trebbe riguardare la capitalizzazione con eguale periodicità, da un lato, e la totale assenza di capitalizzazione (derivata dalla nullità), dall'altro, ma la de- libera C.I.C.R. non prende però in considerazione una tale giustapposizione, alludendo a vere e proprie “condizioni”, e dunque a quanto le parti avessero puntualmente stabilito in punto di capitalizzazione, sul presupposto della precorsa valida stipulazione di clausole anatocistiche;
- ha concluso, conseguentemente, nel senso che, stante l'inapplicabilità della modalità di adeguamento contrattuale prevista dall'art. 7 della delibera per inapplicabilità del raffronto tra le pattuizioni pregresse e quelle nuove in ragione della invalidità delle prime, siffatto adeguamento richiede, in appli- cazione dei principi generali in materia contrattuale, una nuova pattuizione avente ad oggetto la capitalizzazione degli interessi osservante l'art. 2 della delibera medesima (in tale senso è l'orientamento sostanzialmente costante della Suprema Corte: cfr., solo tra le massimate, Cass. civ., Sez. I, 10.9.2020, n. 23852; Cass. civ., Sez. I, 5.5.2021, n. 23489).
6.4. Non ignora questo giudicante che, l'opposta tesi secondo cui il raffronto tra le condizioni anteriori e quelle nuove è sempre praticabile e, quanto alle prime, deve avere riguardo alle condizioni concretamente applicate al rap- porto, così come pattuite tra le parti, e non già gli effetti giuridici delle rela- tive pattuizioni, così come disciplinati dall'ordinamento, è stata sostenuta da un precedente di legittimità (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. 26.2.2024, n. 5064). Lo stesso giudice di legittimità ha osservato, però, che:
- “Le richiamate ordinanze nn. 5054 e 5064 del 2024 non prendono, tutta- via, in considerazione il diverso orientamento giurisprudenziale espresso dalla sentenza n. 9140 del 2020 (e dalle conformi successive ordinanze) che hanno escluso la possibilità per le banche di procedere all'adeguamento con- trattuale mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e la comunica- zione al correntista non già in ragione di una valutazione comparativa espressiva del carattere peggiorativo delle nuove condizioni rispetto a quelle precedenti, esito della nullità di queste ultime e, dunque, dell'assenza di una valida ed efficace pattuizione anatocistica, quanto in virtù della impraticabi- lità di una siffatta comparazione discendente proprio dalla mancanza di uno
18 dei termini di raffronto a causa della nullità della relativa previsione nego- ziale”;
- “Tali pronunce, dunque, non offrono utili elementi di critica del consolidato orientamento giurisprudenziale – peraltro, ribadito dalla successiva ordi- nanza del 2 maggio 2024, n. 11725 – da cui la sentenza impugnata si di- scosta, né elementi di siffatta natura sono dedotti dalla controricorrente” (così Cass. civ., Sez. I, 4.11.2024, n. 28215).
6.5. Nel caso in esame, l'odierna parte appellante ha allegato che, nel pe- riodo intercorrente tra il 30.6.2000 e il 20.6.2007, la capitalizzazione degli interessi risulta essere stata unilateralmente modificata dalla senza CP_1 alcun accordo con il correntista e, dunque, in palese violazione della delibera C.I.C.R. del 9.2.2000. A fronte di tale deduzione di una condotta contrattuale illecita, la appellata non ha allegato, ancora prima che documentato, CP_1 di avere pattuito con la correntista la pari reciprocità nella capitalizzazione trimestrale degli interessi, seppure questa risulti in concreto effettuata nel corso dello svolgimento del rapporto di conto corrente per cui è causa, come ha accertato il c.t.u. nominato nel presente grado di giudizio con l'elaborato depositato in data 18.10.2021.
Al contempo, però, non è possibile ritenere che il primo contratto nel quale risulta espressamente pattuita la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori è quello di apertura di credito del 20.6.2007, come ha ritenuto il c.t.u. nelle conclusioni rassegnate con l'elaborato definitivo depositato in data 18.10.2021. Come deduce parte appellante, dal 20.6.2007 non possa essere riconosciuta la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, in quanto la previsione del contratto stipulato in tale data non prevede la reci- procità degli stessi.
La previsione del contratto di apertura di credito in data 9.6.2007 prevede la misura del tasso di interesse passivo applicato e la capitalizzazione trime- strale degli stessi, non anche di quelli attivi. Del resto, il contratto di apertura di credito non è la sede dove pattuire eventuali interessi in favore del cor- rentista, dovendo questi essere pattuiti con il contratto di conto corrente.
Al contempo, però, in mancanza di (prova) di un'espressa pattuizione di re- ciproca periodicità nella capitalizzazione degli interessi (sebbene sia lecita un'asimmetria nella misura degli stessi: cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. 21.4.2024,
19 n. 11014), anche solo a decorrere dal 20.6.2007, non è possibile ritenere – come ha fatto il c.t.u. – che a decorrere da tale data possa essere riconosciuta alla la capitalizzazione trimestrale Controparte_1 degli interessi passivi (fino al 1°.1.2014), ma soltanto questi nella misura pattuita di volta in volta con i contratti di apertura di credito stipulati e pro- dotti dalla Parte_1
A decorrere dal 1°.1.2014, poi, correttamente il c.t.u. - in conformità al que- sito posto allo stesso con ordinanza in data 12.10.2020 - non ha ricono- sciuto alcuna capitalizzazione. In esito all'elaborazione effettuata. Al ri- guardo, si deve osservare che il divieto di anatocismo previsto dall'art. 120, co. 2, T.U.B., come sostituito dall'art. 1, co. 628, della legge 27.12.2013, n.
147, a decorrere 1°.1.2014, è operante indipendentemente dall'adozione, da parte del C.I.C.R., della delibera, ivi prevista, circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria (cfr. Cass. civ., Sez. I, 30.7.2024, n. 21344, in cui la decorrenza viene erroneamente indicata come 1°.12.2014).
6.6. Ai fini del presente giudizio non assume rilevanza, invece, l'ulteriore modifica dell'art. 120, co. 2, t.u.b., ad opera dell'art. 17-bis, co. 1, d.lgs. 18.4.2016, n. 18, convertito, con modificazioni, nella legge 8.4.2016, n. 49.
Vero è, infatti, che il conto corrente n. 2785.68 è stato chiuso dalla CP_1 appellata il 13.10.2016, ma – come si è detto sopra – la documentazione prodotta dalla nell'introdurre il giudizio di primo grado, o co- Parte_1 munque nel corso dello stesso, si arresta al terzo trimestre del 2015, e quindi anche l'accertamento effettuato dal c.t.u. è fino a quella data. Come si è detto sopra, la domanda proposta dall'odierna appellante si deve ritenere volta a conseguire l'accertamento del saldo del conto corrente fino a questa data, e non anche fino a quella della chiusura del conto corrente per cui è causa, sebbene tale chiusura sia stata allegata e documentata nel corso del giudizio di primo grado.
Conclusivamente, il saldo del conto corrente n. 2785.68 intestato all'odierna appellante, rideterminato al 30.9.2015 (data dell'ultimo estratto conto in atti), era pari – non a € 28.310,28 a credito della correntista (Tab. E)-160), come ha concluso il c.t..u., bensì – ad € 37.215,60 a credito della correntista (Tab. G)-285), come pure accertato dal consulente a seguito delle
20 osservazioni del c.t.p. della (v. elaborato depositato in data Parte_1
18.10.2020 – pag. 19).
7. Parte appellante ha dedotto, nuovamente nel presente grado di giudizio, che “Dalle risultanze della perizia econometrica prodotta in atti si evince che il tasso soglia usura è stato superato nel corso di diciassette trimestri, tenuto conto degli interessi contrattualmente previsti, quelli eventuali di mora, le commissioni, anche quella “di massimo scoperto” e le remunerazioni a qual- siasi titolo”.
Ai fini della sussistenza o meno del carattere usurario dei tassi di interesse applicati in un contratto bancario occorre prendere come riferimento il mo- mento in cui gli stessi sono stati pattuiti, senza che rilevi che il tasso in concreto applicato, in sede di svolgimento del rapporto, sia divenuto usura- rio. Come hanno statuito le Sezioni Unite della Suprema Corte, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge 7.3.1996, n. 108, non si verifica la nullità
o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale so- glia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto (cfr. Cass. civ., SS.UU., 19.10.2017, n. 24675).
Vero è che la decisione suddetta è stata resa con riferimento a un contratto di mutuo, ma si deve ritenere – in conformità all'orientamento prevalente della giurisprudenza di merito, tra cui anche quella di questa Corte – che lo stesso principio trovi applicazione anche in relazione al contratto di conto corrente bancario. In verità, anche tenendo conto delle peculiarità proprie del contratto di conto corrente, e segnatamente che quest'ultimo costituisce un rapporto di durata che non si esaurisce al momento della pattuizione, a differenza del mutuo, il principio affermato dalla decisione delle Sezioni Unite sopra riportata è applicabile anche nell'ipotesi in cui il superamento del tasso
21 soglia si verifichi nel corso del rapporto di conto corrente in virtù di valida pattuizione contrattuale.
Diverso è, invece, il caso in cui la banca, nell'esercizio dello ius variandi, mo- difichi le condizioni ai sensi dell'art. 118 T.U.B. Qualora venga contestato il superamento della soglia usura nel corso del rapporto di conto corrente, non è detto, infatti, che ci si trovi in presenza di usura c.d. sopravvenuta, potendo venire in rilievo l'usurarietà dei nuovi tassi convenuti con le modifiche unila- terali (“nuova” usura originaria), alle quali non sia seguito il recesso del cor- rentista. Nel caso in esame, tuttavia, parte appellante non deduce che, a se- guito dell'esercizio dello ius variandi da parte della il tasso o i tassi CP_1 di interesse applicati fossero ususari (in tale caso, peraltro, il correntista do- vrebbe allegare quale sia il tasso applicato e in quale periodo per assolvere all'onere di allegazione di cui è onerato).
Con riferimento, poi, ai contratti di apertura di credito di cui ai documenti nn. 33, 34, 35 e 36, la ha allegato e Controparte_1 documentato che le rispettive soglie individuate dalla Banca d'Italia erano del 14,94% (rilevazione giugno 2007), 14,93% (rilevazione settembre 2007, 15,13% (rilevazione settembre 2008) e 19/68% (rilevazione dicem- bre 2009) V. doc. n. 4 del fascicolo di parte appellata - primo grado di giu- dizio), ed erano quindi ben superiori rispetto ai tassi passivi concordati e applicati nel corso dei rapporti di apertura di credito in questione.
7. Nell'introdurre il giudizio di primo grado la ha Parte_1 chiesto la ripetizione anche dell'importo di € 6.390,00, oltre degli interessi, addebitato sul conto corrente per cui è causa da parte della
[...] per il rinnovo della fideiussione n. 70002401 del Controparte_1
25.7.2006. In particolare, la società appellante deduce che tale importo non sarebbe dovuto in quanto la fideiussione medesima era venuta meno già a far data dal 22.2.2015, vale a dire da quando la su richiesta del CP_1
, aveva pagato l'importo da questo richiesto (v. Parte_5 docc. nn. 26, 27, 28 e 29 del fascicolo di parte appellante - primo grado di giudizio).
Il Tribunale di Viterbo ha rigettato tale domanda, rilevando che “non è stata prodotta in giudizio la sentenza del Tar Lazio emessa all'esito del giudizio fra la ed il , la quale avrebbe ridotto Parte_1 Controparte_4
22 l'importo dovuto a quest'ultimo per cui non è possibile verificare se vi fos- sero i presupposti per l'estinzione della fideiussione, per estinzione integrale del debito principale, ovvero se vi sia stata solo una escussione parziale (nella richiesta del di escussione della fideius- Parte_5 sione del 17.12.15 – all. 28 attore - si fa riferimento alla escussione della
“quota parte” della fideiussione)”.
Nel proporre appello la ha nuovamente dedotto Parte_1 che l'importo escusso dall'Amministrazione comunale garantita è stato infe- riore a quello originario in virtù di quanto statuito nel provvedimento giudi- ziale del , reso noto alla banca nel dicembre 2015 (v. doc. n. 30 CP_5 del fascicolo di parte appellante – primo grado di giudizio), e che quindi l'importo escusso era dunque quello effettivamente dovuto, sicché non vi era alcuna “rimanenza”. Al contempo, però, non censura la decisione di primo grado laddove ha statuito la mancanza di prova che non sussistessero i pre- supposti per il rinnovo della polizza, sicché la censura non può essere ac- colta.
8. In conclusione, l'appello proposto dalla av- Parte_1 verso la sentenza n. 720/2019 emessa dal Tribunale di Viterbo, in compo- sizione monocratica, il 3.6.2019 deve essere accolto e, in parziale modifica di tale decisione, deve essere accertato che il saldo del conto corrente n. 2785.68 intestato alla al 30.9.2015 era pari ad Parte_1
€ 37.215,60 a credito della correntista.
In base al principio fissato dall'art. 336, co. 1, c.p.c., secondo cui la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata (cosiddetto effetto espansivo interno), la riforma, anche parziale, della sen- tenza di primo grado determina la caducazione ex lege della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il giudice di appello, di provvedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle stesse (cfr. Cass. civ., Sez. III, 29.10.2019, n.
27606; Cass. civ., Sez. IV-3, 24.1.2017, n. 1775; Cass. civ., Sez. L, 22.12.2009, n. 26985; Cass. civ., Sez. III, 11.6.2008, n. 15483; Cass. civ.,
Sez. III, 5.6.2007, n. 13059). Le spese del primo grado di giudizio seguono la soccombenza e, considerato quale valore della causa quello del saldo ac- certato (vale a dire, la domanda accolta), con la presente sentenza devono essere posta a carico della originaria convenuta. CP_1
23 Anche le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
Le spese della c.t.u. espletata nel corso del presente grado di giudizio, già liquidate con decreto in data 27.10.2021, devono essere poste definitiva- mente a carico della Controparte_1
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza, anche istruttoria, di- sattesa, così provvede: accoglie l'appello proposto dalla avverso la Parte_1 sentenza n. 720/2019 emessa dal Tribunale di Viterbo, in composizione monocratica, il 3.6.2019 e, per l'effetto, in parziale riforma di tale decisione:
o accerta che il saldo del conto corrente n. 2785.68, intestato alla
[...]
, alla data del 30.9.2015 era pari ad € 37.215,60 a Parte_1 credito della correntista;
o condanna la a rimborsare alla Controparte_1 [...]
le spese del primo grado di giudizio, che liquida in Parte_4
€ 7.500,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. nella misura di legge;
conferma nel resto la sentenza appellata;
condanna la a rimborsare alla Controparte_1
le spese del presente grado di giudizio, che li- Parte_1 quida in € 10.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. nella misura di legge;
pone definitivamente a carico della Controparte_1 le spese di c.t.u., liquidate con decreto di questa Corte in data
[...]
27.10.2021.
Roma, 3.3.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario Montanaro TT Thellung de Courtelary 24 25