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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIV, sentenza 29/01/2026, n. 823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 823 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 823/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
27/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
PALERMO RAFFAELE ALBINO, Giudice
PULEO STEFANO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 799/2024 depositato il 16/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Andreani Tributi Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1459/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez. 3 e pubblicata il 20/07/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 29-2021 TARI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 29-2021 TARI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 29-2021 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 29-2021 TARI 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il primo Giudice ha rigettato il ricorso della Ricorrente_1 SR
ritenendolo infondate le eccezioni formali ed accertata una superficie di 41 mq. a tassazione con tariffa intera, nonché 36 mq. a tassazione con tariffa ridotta del 20%, secondo l'aliquota di favore prevista per i laboratori di analisi come da regolamento del Comune di Luogo_1: superficie complessiva accertata di 77 mq. (cfr. documentazione in atti).
Ricorrente_1 SR ha impugnato la sentenza di primo grado chiedendone - per i motivi che di seguito saranno esaminati – la riforma (cfr. appello).
Si è costituita la Resistente_1 SR (concessionaria dei tributi locali del Comune di Luogo_1) la quale ha controdedotto e concludendo per il rigetto.
La Società appellante ha versato memoria insistendo.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
1.- La Resistente_1 tributi è una “Società iscritta all'Albo del Ministero delle Finanze per l'accertamento e la riscossione dei tributi e delle entrate locali” ed opera quale “concessionaria del servizio di accertamento” in virtù di un contratto stipulato con il Comune di Luogo_1 in data 31.10.2018 Rep. Num._1 (cfr. documentazione n atti).
2.- L'atto impositivo emesso da Andreani Tributi s.r.l. è stato elaborato tramite sistemi informativi automatizzati e sottoscritto “a stampa” dal legale rappresentante (cfr. documentazione in atti).
Gli enti locali hanno la facoltà di sostituire la firma autografa del funzionario responsabile con l'indicazione del suo nominativo ai sensi c. 87 art.1 Legge n. 549/1995 (Cassazione Civile n. 9627/2012).
Il Giudice delle leggi ha ritenuto che l'autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell'atto amministrativo nei soli casi in cui sia espressamente prevista dalla legge, essendo di regola sufficiente che dai dati contenuti nello stesso documento sia possibile individuare con certezza l'autorità da cui l'atto proviene
(Corte Costituzionale, sentenza n. 117/2000).
3.- La Giurisprudenza di legittimità ha affermato che “… in tema di notificazione in via telematica, inteso a privilegiare la funzione della stessa, con la conseguenza che il raggiungimento dello scopo della notifica, vale a dire la produzione del risultato della conoscenza dell'atto notificato a mezzo di posta elettronica certificata, priva di significativo rilievo la presenza di meri vizi di natura procedimentale (come, ad esempio,
l'estensione.doc in luogo del formato pdf), ove l'erronea applicazione della regola processuale non abbia comportato (ovvero, come nella specie, non sia stata neppure prospettata) una lesione del diritto di difesa, oppure altro pregiudizio per la decisione …”(Cassazione Civile SS.UU., sentenza 23620/2018).
4.- L'iniziale errata indicazione dei dati catastali (errori materiali) dell'immobile non inficiano la motivazione dell'atto: l'avviso di accertamento ha natura di “provocatio ad opponendum”.
Pertanto, l'obbligo di motivazione può ritenersi soddisfatto qualora risultino indicati i criteri e le fonti della determinazione operata dall'Amministrazione ponendo il contribuente nelle condizioni di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali (Cassazione Civile n. 4952/2018).
5.- Nel prospetto riportato nel provvedimento in contestazione sono indicati i versamenti già effettuati (che sono stati scomputati) e l'imposta omessa.
L'importo della pretesa è stata calcolata secondo quanto previsto dal Regolamento del Comune di Luogo_1 (Delibera del C.C. n. 78 e 86 del 2014 e modificato con delibere del C.C. n. 26/2015 e 17/2017 – cfr. documentazione allegata).
L'art 7, c. 1 del citato Regolamento prevede che “ … Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti quali individuate dall'art. 185, del DLgs 152/2006 al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori”.
Il c. 3 prescrive che “ … qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie sui cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco … Laboratorio di analisi … riduzione del 20% …”.
E' onere del soggetto contribuente fornire all'amministrazione i dati relativi all'esistenza ed alla delimitazione delle aree che non concorrono alla quantificazione della complessiva superficie imponibile (Cassazione, sentenza n. 4766/2004).
6.- Le sanzioni per infedele denuncia e gli interessi e le spese di notifica, sulla base della legislazione vigente e degli artt. 8, 9 e 10 del Regolamento IUC del Comune di Luogo_1 sono stati regolarmente applicati: a conclusione della fase di mediazione sono stati rivisti anche gli importi richiesti a titolo di sanzioni ed accessori (cfr. documentazione in atti).
-Per le argomentazioni che precedono l'appello non è fondato.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Condanna la Società appellante alle spese del doppio grado, in favore della Società appellata, che liquida in euro 500,00, oltre accessori, di cui euro 250,00 per ciascun grado.
Palermo, 27 gennaio 2026
IL PRESIDENTE ESTENSORE
AZ AR
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
27/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
PALERMO RAFFAELE ALBINO, Giudice
PULEO STEFANO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 799/2024 depositato il 16/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Andreani Tributi Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1459/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez. 3 e pubblicata il 20/07/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 29-2021 TARI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 29-2021 TARI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 29-2021 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 29-2021 TARI 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il primo Giudice ha rigettato il ricorso della Ricorrente_1 SR
ritenendolo infondate le eccezioni formali ed accertata una superficie di 41 mq. a tassazione con tariffa intera, nonché 36 mq. a tassazione con tariffa ridotta del 20%, secondo l'aliquota di favore prevista per i laboratori di analisi come da regolamento del Comune di Luogo_1: superficie complessiva accertata di 77 mq. (cfr. documentazione in atti).
Ricorrente_1 SR ha impugnato la sentenza di primo grado chiedendone - per i motivi che di seguito saranno esaminati – la riforma (cfr. appello).
Si è costituita la Resistente_1 SR (concessionaria dei tributi locali del Comune di Luogo_1) la quale ha controdedotto e concludendo per il rigetto.
La Società appellante ha versato memoria insistendo.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
1.- La Resistente_1 tributi è una “Società iscritta all'Albo del Ministero delle Finanze per l'accertamento e la riscossione dei tributi e delle entrate locali” ed opera quale “concessionaria del servizio di accertamento” in virtù di un contratto stipulato con il Comune di Luogo_1 in data 31.10.2018 Rep. Num._1 (cfr. documentazione n atti).
2.- L'atto impositivo emesso da Andreani Tributi s.r.l. è stato elaborato tramite sistemi informativi automatizzati e sottoscritto “a stampa” dal legale rappresentante (cfr. documentazione in atti).
Gli enti locali hanno la facoltà di sostituire la firma autografa del funzionario responsabile con l'indicazione del suo nominativo ai sensi c. 87 art.1 Legge n. 549/1995 (Cassazione Civile n. 9627/2012).
Il Giudice delle leggi ha ritenuto che l'autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell'atto amministrativo nei soli casi in cui sia espressamente prevista dalla legge, essendo di regola sufficiente che dai dati contenuti nello stesso documento sia possibile individuare con certezza l'autorità da cui l'atto proviene
(Corte Costituzionale, sentenza n. 117/2000).
3.- La Giurisprudenza di legittimità ha affermato che “… in tema di notificazione in via telematica, inteso a privilegiare la funzione della stessa, con la conseguenza che il raggiungimento dello scopo della notifica, vale a dire la produzione del risultato della conoscenza dell'atto notificato a mezzo di posta elettronica certificata, priva di significativo rilievo la presenza di meri vizi di natura procedimentale (come, ad esempio,
l'estensione.doc in luogo del formato pdf), ove l'erronea applicazione della regola processuale non abbia comportato (ovvero, come nella specie, non sia stata neppure prospettata) una lesione del diritto di difesa, oppure altro pregiudizio per la decisione …”(Cassazione Civile SS.UU., sentenza 23620/2018).
4.- L'iniziale errata indicazione dei dati catastali (errori materiali) dell'immobile non inficiano la motivazione dell'atto: l'avviso di accertamento ha natura di “provocatio ad opponendum”.
Pertanto, l'obbligo di motivazione può ritenersi soddisfatto qualora risultino indicati i criteri e le fonti della determinazione operata dall'Amministrazione ponendo il contribuente nelle condizioni di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali (Cassazione Civile n. 4952/2018).
5.- Nel prospetto riportato nel provvedimento in contestazione sono indicati i versamenti già effettuati (che sono stati scomputati) e l'imposta omessa.
L'importo della pretesa è stata calcolata secondo quanto previsto dal Regolamento del Comune di Luogo_1 (Delibera del C.C. n. 78 e 86 del 2014 e modificato con delibere del C.C. n. 26/2015 e 17/2017 – cfr. documentazione allegata).
L'art 7, c. 1 del citato Regolamento prevede che “ … Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti quali individuate dall'art. 185, del DLgs 152/2006 al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori”.
Il c. 3 prescrive che “ … qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie sui cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco … Laboratorio di analisi … riduzione del 20% …”.
E' onere del soggetto contribuente fornire all'amministrazione i dati relativi all'esistenza ed alla delimitazione delle aree che non concorrono alla quantificazione della complessiva superficie imponibile (Cassazione, sentenza n. 4766/2004).
6.- Le sanzioni per infedele denuncia e gli interessi e le spese di notifica, sulla base della legislazione vigente e degli artt. 8, 9 e 10 del Regolamento IUC del Comune di Luogo_1 sono stati regolarmente applicati: a conclusione della fase di mediazione sono stati rivisti anche gli importi richiesti a titolo di sanzioni ed accessori (cfr. documentazione in atti).
-Per le argomentazioni che precedono l'appello non è fondato.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Condanna la Società appellante alle spese del doppio grado, in favore della Società appellata, che liquida in euro 500,00, oltre accessori, di cui euro 250,00 per ciascun grado.
Palermo, 27 gennaio 2026
IL PRESIDENTE ESTENSORE
AZ AR