Ordinanza collegiale 16 giugno 2020
Sentenza 2 ottobre 2020
Ordinanza cautelare 11 giugno 2021
Decreto cautelare 8 febbraio 2022
Ordinanza cautelare 11 marzo 2022
Ordinanza collegiale 5 gennaio 2023
Improcedibile
Sentenza 29 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 29/05/2023, n. 5238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5238 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/05/2023
N. 05238/2023REG.PROV.COLL.
N. 03619/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3619 del 2021, proposto da
Sviluppo e Gestione Immobiliare 2010 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandra Noli Calvi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Alessandra Noli in Milano, via E. Visconti Venosta n.4;
contro
Comune di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Paola Cozzi, Giuseppe Lepore, Antonello Mandarano, Alessandra Montagnani Amendolea, Anna Maria Pavin, Maria Lodovica Bognetti ed Elena Maria Ferradini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giuseppe Lepore in Roma, via Polibio n. 15;
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (Sezione Prima) n. 2391/2020, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 maggio 2023 il Cons. Ulrike Lobis e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso
- che con il ricorso in primo grado sono stati impugnati da Sviluppo e Gestione Immobiliare 2010 S.r.l. (SGI srl ): (i) il provvedimento n. 824807 del 18 Dicembre 2012, con cui il Dirigente del Servizio Monitoraggio del Territorio del Comune di Milano ha negato il permesso di costruire a sanatoria di una antenna per telecomunicazioni in Milano - via Valenza n. 5, (ii) la comunicazione di avvio del procedimento a data 8 Ottobre 2012, (iii) il parere reso dalla Commissione per il Paesaggio in data 6 Settembre 2012;
- che il TAR della Lombardia con sentenza n. 2391/2020 ha respinto il ricorso in quanto:
- anche se la delibera regionale che ha apposto il vincolo (D.G.R. n. 5 del 30.12.1994) ha consentito la realizzazione del Piano di Recupero, l’opera oggetto del presente giudizio non era tuttavia prevista nello stesso, essendo pertanto in contrasto con il vincolo;
- l’istituto del silenzio assenso non trova applicazione in relazione alle istanze di sanatoria inerenti ad immobili vincolati, come ha avuto luogo nel caso di specie;
- il provvedimento impugnato non si è limitato a rilevare l’incompatibilità dell’opera con la normativa urbanistica, avendone invece accertato in concreto il suo impatto sull’ambiente circostante, ritenendo che l’abuso commesso fosse incompatibile con i valori paesaggistici in cui si trova;
- che avverso la sentenza è stato proposto appello basato sui seguenti motivi:
(1) erroneità per violazione e falsa applicazione l. 47/85 - l. 1439/39 - d lgs.42/2004 –errore sui presupposti e travisamento
(2) erroneità per violazione e falsa applicazione l.47/85
(3) violazione e falsa applicazione d. lgs. 259/2003 ed erroneità della decisione per carenza di motivazione e travisamento;
- che il Comune di Milano si è costituito con atto depositato il 26.4.2021, chiedendo il rigetto dell’appello;
- che con ordinanza cautelare n. 1170/2022 è stata respinta l’istanza cautelare essendo stata accolta, lo stesso giorno, con ordinanza cautelare n. 1172/2022, la domanda cautelare proposta in relazione alla sentenza del TAR Lombardia n 149/2022 che aveva respinto il ricorso avverso l’ordinanza di demolizione della medesima antenna;
Rilevato che
- con ordinanza collegiale n 177 del 5.1.2023 è stata accolta l’istanza di rinvio dell’udienza di discussione, depositata dalla parte appellante in data 08.11.2022, in attesa dell’esito del procedimento instaurato presso il MISE per il trasferimento degli impianti e della richiesta di permesso di costruire n. 284/2022 – PG.46180/2022 – Prog. 605/20 presentata al Comune di Milano per la demolizione del traliccio e il recupero del corpo edificato sottostante lo stesso e non oggetto di contenzioso, con istanza di autorizzazione paesaggistica;
- in data 10.05.2023 parte appellante ha depositato atto contenente dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse essendo stata rilasciata l’autorizzazione paesaggistica sulla richiesta presentata al Comune di Milano di permesso di costruzione n. 284/2022 – PG.46180/2022 – Prog. 605/2022 per la demolizione del traliccio e recupero del corpo edificato sottostante lo stesso e non oggetto di contenzioso, ed avendo SGI srl, pur in pendenza del perfezionamento della pratica edilizia, comunque avviato in data 9 Maggio 2023 l’avvio del cantiere per la demolizione del traliccio oggetto della richiesta di sanatoria denegata dal Comune di Milano, per cui non sussiste più interesse alla coltivazione dell’impugnativa, chiedendo, in accordo tra le parti, la compensazione delle spese del giudizio. Il Comune di Milano ha firmato l’aderenza alla compensazione delle spese del giudizio;
Ritenuto
- che l’appello va dichiarato improcedibile in ragione del consolidato orientamento di questo Consiglio, in ragione di quanto dichiarato dalla parte appellante, in ossequio al principio dispositivo applicabile anche al giudizio amministrativo, applicando, per l’effetto, l’art. 35, comma 1, lettera c), del codice del processo amministrativo, che prevede che il giudice dichiara improcedibile il ricorso (e, nel caso di specie, l’appello), tra altro, quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione (cfr.: Cons. Stato, sez. V, 13 luglio 2018, n. 4290);
- che le spese del presente grado di giudizio possono essere integralmente compensate, tenuto conto dell’andamento della controversia.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Sergio De Felice, Presidente
Alessandro Maggio, Consigliere
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
Ulrike Lobis, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ulrike Lobis | Sergio De Felice |
IL SEGRETARIO