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Sentenza 13 novembre 2024
Sentenza 13 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 13/11/2024, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2024 |
Testo completo
N.R.G. 2879/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Lucia Fanelli Presidente
Dott.ssa Francesca Ajello Giudice
Dott.ssa Filomena Piccirillo Giudice relatore - estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 27.09.2024 da nata a [...] il [...], Cod. Fisc. Parte_1
e residente Via Del Ghirlandaio n. 20 - Lettera: 01, TR, con C.F._1
l'avv. Paola Valle presso il quale ha eletto domicilio telematico e nato a [...] il [...], Cod. Fisc. e Controparte_1 C.F._2
residente Via Del Ghirlandaio n. 20 - Lettera: 01, TR, con l'avv. Paola Valle presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio a TR (TS) 27.01.2018 (atto n. 16, parte 1, anno
2018), optando per il regime di comunione dei beni;
con i seguenti figli:
nata a [...] il [...]. Persona_1
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 27.09.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1. AFFIDAMENTO/COLLOCAMENTO: Disporre l'affidamento condiviso della figlia a entrambi i genitori, individuando nella madre il genitore con cui la predetta Per_1
continuerà ad avere la residenza.
2. TEMPI DI PERMANENZA:
a) Le parti concordano di trascorrere paritari tempi con la figlia, strutturati su base bisettimanale:
I settima: la minore starà con la madre dal lunedì mattina al mercoledì mattina, con il padre dal mercoledì dopo scuola al venerdì mattina, con la madre dal venerdì dopo scuola alla domenica sera.
II settimana: la minore starà con il padre dalla domenica sera al martedì mattina (fino all'inizio della scuola), con la madre dal martedì al venerdì mattina, con la madre dal venerdì mattina alla domenica sera.
Le parti si impegnano, tenuto conto che la ricorrente sta cambiando lavoro, laddove i suoi nuovi orari lavorativi siano incompatibili con la struttura di cui sopra, a rivederli rideterminandoli in maniera che sia garantita alle parti la suddivisione delle giornate da trascorrere con in modo paritario e tendenzialmente mantenimento la stessa struttura, Per_1
seppur cambiando i giorni di cui sopra. In caso di disaccordo o fino a diversa determinazione del Giudice, le parti alterneranno i fine settimana dal venerdì al lunedì mattina e divideranno gli ulteriori giorni. si impegna a richiedere, se la moglie dovesse averne bisogno per motivi Controparte_1
lavorativi, al proprio datore di lavoro di usufruire della flessibilità oraria (che gli consentirebbe di entrare al lavorare alle 08:30 e terminare alle 17:00) entro il mercoledì per la settimana successiva entrante, in modo da svegliare e accompagnare lui la minore a scuola la mattina;
nel qual caso egli si impegna ad andare presso l'abitazione materna almeno 20 minuti prima dell'orario di uscita della madre e di rimanere con la minore, svegliarla e accompagnarla a scuola e/o ai centri estivi.
b) Oneri di accompagnamento: a prescindere dalla sopra individuata calendarizzazione, le parti concordano che gli oneri di accompagnamento della minore alle attività extra scolari siano alternati nel senso che ciascun genitore, anche nella settimana dell'altro, dovrà occuparsi con tempi paralleli all'altro di andare a prendere la figlia e riportarla a casa (anche dell'altro genitore).
c) Vacanze scolastiche estive: ciascuna parte trascorrerà con la figlia due settimane non conse- cutive né cumulabili con i fine settimana già di pertinenza del genitore che la tiene con sé (nel senso che la minore non potrà non vedere ciascun genitore per più di 7 giorni); a decorrerne dall'età di 12 anni della minore, le settimane di ferie da trascorre con lei potranno essere consecutive (14 giorni al massimo); la facoltà di scelta spetterà a ciascuna parte a anni alterni e andrà comunicata all'altra entro il 15/04 di ogni anno in modo da poter organizzarne l'iscrizione ai centri estivi/ricrea-estate; per l'estate 2025 la scelta spetterà alla madre;
laddove il genitore che ha facoltà di scelta non la eserciti nei termini stabiliti, questa passerà di diritto all'altro genitore che a sua volta dovrà comunicarla all'altro entro il 15/5 successivo;
il genitore che non ha effettuato per sua inerzia la scelta, avrà facoltà di individuare le proprie settimane di ferie da trascorrere con la figlia in quelle residuali rispetto al genitore che l'ha effettuata e a quelle dei centri estivi, senza che ciò inverta il diritto di scelta per l'anno successivo.
d) Festività e giorni di chiusura scolastica: salvo diversi accordi e nel rispetto della volontà della minore a decorrerne dai 10 anni, la figlia trascorrerà la Vigilia e il 25/12 sempre con la mamma, il 26/12 sempre con il padre;
starà ad anni alterni con ciascun genitore dal 27/12 al
1/1 e dal 1/1 all'inizio della scuola;
l'anno successivo in modo alternato;
nel 2024 starà con la madre il 24/12 e dal 1/1 alla ripresa della scuola e con il padre gli altri giorni, come sopra individuati, e così avanti per i successivi anni. Concordano di effettuare il cambio genitoriale entro la fine della mattinata dei rispettivi giorni (26/12, il 27/12 il 1/1) e per le altre festività di seguito indicate. Circa le altre festività a data singola, le stesse saranno trascorse dalla figlia con il genitore con cui si trova in quella settimana;
circa invece le festività che coinvolgono più giorni (Pasqua, carnevale, I maggio e 25 aprile) le parti si accorde-ranno in modo da garantirsi l'alternanza negli anni e il pari tempo da trascorrere con la figlia e il non spezzare alla figlia eventuali giorni di vacanza fuori porta con il genitore che in tal senso può orga-nizzarsi; altrettanto per i giorni di chiusura scolastica.
e) Comunicazioni tra i genitori: i genitori dovranno scambiarsi regolarmente le informazioni re-lative alla figlia e concordare congiuntamente decisioni importanti. f) Compleanni: la minore trascorrerà il giorno del compleanno preferibilmente con entrambi i genitori;
laddove non possibile, un anno con un genitore, l'anno successivo con l'altro; ferma restando in questo caso la possibilità per ciascun genitore di trascorrere con la figlia almeno due ore nella giornata del compleanno;
il giorno del compleanno dei genitori, il minore potrà stare con il genitore che festeggia il compleanno almeno due ore da individuarsi di comune accordo.
g) Telefonate: i genitori si impegnano a garantirsi la possibilità di chiamare la figlia durante il periodo di permanenza presso l'altro, verso le 20:00 di ogni giorno.
h) Compiti scolastici: ciascuna parte dovrà farsi carico di seguire la figlia nell'esecuzione dei compiti, durante i periodi di permanenza, assumendo funzione normativa e di guida e stimolandone l'autonomia.
i) Saggi/recite: entrambe le parti e a prescindere alla calendarizzazione dei tempi di permanenza come sopra individuata, potranno partecipare a saggi, recite etc. della figlia.
j) Malattia: Entrambi i genitori si impegnano a riferire all'altro questioni sullo stato di salute della minore e a informarsi presso l'altro genitore o le figure di cura e assistenza sulle condizioni della sua salute e sull'andamento delle terapie. Qualora la minore, nonostante la malattia, sia trasportabile, verranno mantenuti gli accordi rispetto ai turni di responsabilità.
In caso di malattia del genitore che non possa per ciò accudire la figlia, le parti si impegnano a supportarsi vicendevolmente, tenendo la minore nelle giornate in cui per tale motivo l'altro genitore non può occuparsi di lei.
k) Assenza del padre per motivi di lavoro: laddove il padre dovesse assentarsi da TR per lavoro per periodi superiori ai 2 giorni, la minore starà con la madre che si impegna a coltivare il suo rapporto con gli ascendenti paterni e la zia paterna.
l) Introduzione di eventuali partner nella vita relazionale della figlia: la figlia dovrà essere inse-rita in un'eventuale convivenza della madre o del padre con un/a eventuale compagno/a nel periodo di due anni, nell'arco dei quali la frequentazione dovrà essere graduale, nel rispetto dei tempi e delle sue esigenze.
3. CASA CONIUGALE:
La casa coniugale sita in TR, Via Ghirlandaio, 20, (P.T. 7065 c.t. 1 di
[...]
- con 368/10000 p.i. del c.t. 1 in P.T. 2172 (art. 1117 C.C.) Controparte_2
rimane nell'esclusivo godimento di cui viene assegnata per il tempo Parte_1
necessario alla vendita;
si impegna a rilasciarla e cambiare la propria Controparte_1 residenza entro il 31/01/2025; le parti in ogni caso si impegnano a venderla immediatamente;
circa la vendita, concordano per i primi 6 mesi di conferire incarico a per Controparte_3
un importo di vendita non inferiore ai 180.000€; scaduto il termine, concordano di conferire incarico ad altra agenzia individuata dal marito per i successivi 6 mesi e per lo stesso prezzo;
scaduto il termine di 6 mesi, con agenzia scelta dal marito e per un prezzo inferiore a 170.000€
e così via (cioè con nuovi incarichi di 6 mesi e riduzioni semestrali di 10.000€). Le parti si impegnano ad accettare proposte decorso il primo semestre per un prezzo minimo di 180.000€.
Con il ricavato della vendita della casa, concordano di estinguere il mutuo acceso per l'acquisto dell'alloggio, il rimborso del contributo regionale e il finanziamento sul conto in comune e quello della cucina e quello acceso con Ikea;
il ricavato, che dovrebbe assestarsi sui
100.000€, verrà ripartito così: 65.000€ a e 35.000€ a Parte_1 Controparte_1
laddove maggiore o minore, le parti applicheranno la stessa proporzione nel dividerlo: 65% a e 35% a Parte_1 Controparte_1
4. CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DELLA FIGLIA:
a) Le parti contribuiranno al mantenimento ordinario della figlia in modo diretto, ciascuno per i periodi di rispettiva pertinenza genitoriale;
ulteriormente si impegna Controparte_1
a corrispon-dere con bonifico bancario mensili 300€ a entro il 25 del Parte_1
mese e a decorrere dal mese del suo rilascio dell'alloggio familiare per 13 mensilità, nel senso che a dicembre egli le corrisponderà l'importo mensile nei termini cui sopra e un ulteriore pari importo entro il 30/12 di ogni anno;
importo anche questo adeguabile Istat e da pagarsi a mezzo bonifico bancario sul conto corrente lei intestato.
Laddove il padre dovesse assentarsi da TR per lavoro per periodi ricompresi tra i 7 giorni e i 10 giorni, il mantenimento ordinario sarà aumentato di 150€, per periodi ricompresi tra i
11 giorni e i 20 giorni di 300€, per periodi tra i 20 ai 30 giorni di 400€ e per periodi superi ai
30 giorni di 500€.
b) Circa le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della minore, concordano di dividere ogni sua spesa al 50% - secondo i parametri del Protocollo del Tribunale di TR – e di dividere con la medesima ripartizione le seguenti ulteriori spese: una giacca e un paio di scarpe a stagione (che acquisterà la madre e il padre rimborserà), le ripetizioni scolastiche se consigliate dalla scuola o in caso di insufficienza, gli abbonamenti e/o biglietti per i mezzi di trasporto pubblico.
5. ASSEGNO UNICO: Le parti concordano che l'assegno unico e/o eventuali altri futuri equi-pollenti per la figlia spettino in misura del 100% a favore di Parte_1
Altrettanto la fruizione di eventuali rimborsi pubblici correlati all'Isee.
6. CESSIONE AUTOVETTURA: cede gratuitamente a Parte_1 [...]
che accetta, entrambi con la sottoscrizione del presente atto, la proprietà CP_1
dell'autovettura Kia Spor-tege, targa GL290YV, di tal che la stessa diviene di proprietà esclusiva di Controparte_1
A fronte della cessione e con decorrenza odierna si accolla senza rivalsa il Controparte_1
finanzia-mento n. 5000772726 acceso per il suo acquisto.
7. ESPATRIO: le parti si concedono reciproco assenso al loro espatrio con la minore anche per più giorni in Slovenia, Austria e Croazia.
8. CIRCOSTANZE SOPRAVVENUTE: Le parti concordano che il reperimento da parte di cia-scuna di una nuova abitazione (attraverso una locazione o la contrazione di un mutuo) non costitui-scano circostanze sopravvenute legittimanti richieste di modifiche delle condizioni patrimoniali sopra riportate. Danno altresì atto di aver raggiunto i presenti accordi considerano che ha rinunciato al lavoro e in attesa di un una proposta Parte_1
lavorativa. Concordano quindi che il reperimento da parte sua di un lavoro non costituisca circostanza nuova.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Hanno, inoltre, rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
che hanno contratto matrimonio a TR (TS) il Controparte_1
27.01.2018;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
TR (TS) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di
Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Così deciso in TR, il 08.11.2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Filomena Piccirillo Dott.ssa Anna Lucia Fanelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Lucia Fanelli Presidente
Dott.ssa Francesca Ajello Giudice
Dott.ssa Filomena Piccirillo Giudice relatore - estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 27.09.2024 da nata a [...] il [...], Cod. Fisc. Parte_1
e residente Via Del Ghirlandaio n. 20 - Lettera: 01, TR, con C.F._1
l'avv. Paola Valle presso il quale ha eletto domicilio telematico e nato a [...] il [...], Cod. Fisc. e Controparte_1 C.F._2
residente Via Del Ghirlandaio n. 20 - Lettera: 01, TR, con l'avv. Paola Valle presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio a TR (TS) 27.01.2018 (atto n. 16, parte 1, anno
2018), optando per il regime di comunione dei beni;
con i seguenti figli:
nata a [...] il [...]. Persona_1
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 27.09.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1. AFFIDAMENTO/COLLOCAMENTO: Disporre l'affidamento condiviso della figlia a entrambi i genitori, individuando nella madre il genitore con cui la predetta Per_1
continuerà ad avere la residenza.
2. TEMPI DI PERMANENZA:
a) Le parti concordano di trascorrere paritari tempi con la figlia, strutturati su base bisettimanale:
I settima: la minore starà con la madre dal lunedì mattina al mercoledì mattina, con il padre dal mercoledì dopo scuola al venerdì mattina, con la madre dal venerdì dopo scuola alla domenica sera.
II settimana: la minore starà con il padre dalla domenica sera al martedì mattina (fino all'inizio della scuola), con la madre dal martedì al venerdì mattina, con la madre dal venerdì mattina alla domenica sera.
Le parti si impegnano, tenuto conto che la ricorrente sta cambiando lavoro, laddove i suoi nuovi orari lavorativi siano incompatibili con la struttura di cui sopra, a rivederli rideterminandoli in maniera che sia garantita alle parti la suddivisione delle giornate da trascorrere con in modo paritario e tendenzialmente mantenimento la stessa struttura, Per_1
seppur cambiando i giorni di cui sopra. In caso di disaccordo o fino a diversa determinazione del Giudice, le parti alterneranno i fine settimana dal venerdì al lunedì mattina e divideranno gli ulteriori giorni. si impegna a richiedere, se la moglie dovesse averne bisogno per motivi Controparte_1
lavorativi, al proprio datore di lavoro di usufruire della flessibilità oraria (che gli consentirebbe di entrare al lavorare alle 08:30 e terminare alle 17:00) entro il mercoledì per la settimana successiva entrante, in modo da svegliare e accompagnare lui la minore a scuola la mattina;
nel qual caso egli si impegna ad andare presso l'abitazione materna almeno 20 minuti prima dell'orario di uscita della madre e di rimanere con la minore, svegliarla e accompagnarla a scuola e/o ai centri estivi.
b) Oneri di accompagnamento: a prescindere dalla sopra individuata calendarizzazione, le parti concordano che gli oneri di accompagnamento della minore alle attività extra scolari siano alternati nel senso che ciascun genitore, anche nella settimana dell'altro, dovrà occuparsi con tempi paralleli all'altro di andare a prendere la figlia e riportarla a casa (anche dell'altro genitore).
c) Vacanze scolastiche estive: ciascuna parte trascorrerà con la figlia due settimane non conse- cutive né cumulabili con i fine settimana già di pertinenza del genitore che la tiene con sé (nel senso che la minore non potrà non vedere ciascun genitore per più di 7 giorni); a decorrerne dall'età di 12 anni della minore, le settimane di ferie da trascorre con lei potranno essere consecutive (14 giorni al massimo); la facoltà di scelta spetterà a ciascuna parte a anni alterni e andrà comunicata all'altra entro il 15/04 di ogni anno in modo da poter organizzarne l'iscrizione ai centri estivi/ricrea-estate; per l'estate 2025 la scelta spetterà alla madre;
laddove il genitore che ha facoltà di scelta non la eserciti nei termini stabiliti, questa passerà di diritto all'altro genitore che a sua volta dovrà comunicarla all'altro entro il 15/5 successivo;
il genitore che non ha effettuato per sua inerzia la scelta, avrà facoltà di individuare le proprie settimane di ferie da trascorrere con la figlia in quelle residuali rispetto al genitore che l'ha effettuata e a quelle dei centri estivi, senza che ciò inverta il diritto di scelta per l'anno successivo.
d) Festività e giorni di chiusura scolastica: salvo diversi accordi e nel rispetto della volontà della minore a decorrerne dai 10 anni, la figlia trascorrerà la Vigilia e il 25/12 sempre con la mamma, il 26/12 sempre con il padre;
starà ad anni alterni con ciascun genitore dal 27/12 al
1/1 e dal 1/1 all'inizio della scuola;
l'anno successivo in modo alternato;
nel 2024 starà con la madre il 24/12 e dal 1/1 alla ripresa della scuola e con il padre gli altri giorni, come sopra individuati, e così avanti per i successivi anni. Concordano di effettuare il cambio genitoriale entro la fine della mattinata dei rispettivi giorni (26/12, il 27/12 il 1/1) e per le altre festività di seguito indicate. Circa le altre festività a data singola, le stesse saranno trascorse dalla figlia con il genitore con cui si trova in quella settimana;
circa invece le festività che coinvolgono più giorni (Pasqua, carnevale, I maggio e 25 aprile) le parti si accorde-ranno in modo da garantirsi l'alternanza negli anni e il pari tempo da trascorrere con la figlia e il non spezzare alla figlia eventuali giorni di vacanza fuori porta con il genitore che in tal senso può orga-nizzarsi; altrettanto per i giorni di chiusura scolastica.
e) Comunicazioni tra i genitori: i genitori dovranno scambiarsi regolarmente le informazioni re-lative alla figlia e concordare congiuntamente decisioni importanti. f) Compleanni: la minore trascorrerà il giorno del compleanno preferibilmente con entrambi i genitori;
laddove non possibile, un anno con un genitore, l'anno successivo con l'altro; ferma restando in questo caso la possibilità per ciascun genitore di trascorrere con la figlia almeno due ore nella giornata del compleanno;
il giorno del compleanno dei genitori, il minore potrà stare con il genitore che festeggia il compleanno almeno due ore da individuarsi di comune accordo.
g) Telefonate: i genitori si impegnano a garantirsi la possibilità di chiamare la figlia durante il periodo di permanenza presso l'altro, verso le 20:00 di ogni giorno.
h) Compiti scolastici: ciascuna parte dovrà farsi carico di seguire la figlia nell'esecuzione dei compiti, durante i periodi di permanenza, assumendo funzione normativa e di guida e stimolandone l'autonomia.
i) Saggi/recite: entrambe le parti e a prescindere alla calendarizzazione dei tempi di permanenza come sopra individuata, potranno partecipare a saggi, recite etc. della figlia.
j) Malattia: Entrambi i genitori si impegnano a riferire all'altro questioni sullo stato di salute della minore e a informarsi presso l'altro genitore o le figure di cura e assistenza sulle condizioni della sua salute e sull'andamento delle terapie. Qualora la minore, nonostante la malattia, sia trasportabile, verranno mantenuti gli accordi rispetto ai turni di responsabilità.
In caso di malattia del genitore che non possa per ciò accudire la figlia, le parti si impegnano a supportarsi vicendevolmente, tenendo la minore nelle giornate in cui per tale motivo l'altro genitore non può occuparsi di lei.
k) Assenza del padre per motivi di lavoro: laddove il padre dovesse assentarsi da TR per lavoro per periodi superiori ai 2 giorni, la minore starà con la madre che si impegna a coltivare il suo rapporto con gli ascendenti paterni e la zia paterna.
l) Introduzione di eventuali partner nella vita relazionale della figlia: la figlia dovrà essere inse-rita in un'eventuale convivenza della madre o del padre con un/a eventuale compagno/a nel periodo di due anni, nell'arco dei quali la frequentazione dovrà essere graduale, nel rispetto dei tempi e delle sue esigenze.
3. CASA CONIUGALE:
La casa coniugale sita in TR, Via Ghirlandaio, 20, (P.T. 7065 c.t. 1 di
[...]
- con 368/10000 p.i. del c.t. 1 in P.T. 2172 (art. 1117 C.C.) Controparte_2
rimane nell'esclusivo godimento di cui viene assegnata per il tempo Parte_1
necessario alla vendita;
si impegna a rilasciarla e cambiare la propria Controparte_1 residenza entro il 31/01/2025; le parti in ogni caso si impegnano a venderla immediatamente;
circa la vendita, concordano per i primi 6 mesi di conferire incarico a per Controparte_3
un importo di vendita non inferiore ai 180.000€; scaduto il termine, concordano di conferire incarico ad altra agenzia individuata dal marito per i successivi 6 mesi e per lo stesso prezzo;
scaduto il termine di 6 mesi, con agenzia scelta dal marito e per un prezzo inferiore a 170.000€
e così via (cioè con nuovi incarichi di 6 mesi e riduzioni semestrali di 10.000€). Le parti si impegnano ad accettare proposte decorso il primo semestre per un prezzo minimo di 180.000€.
Con il ricavato della vendita della casa, concordano di estinguere il mutuo acceso per l'acquisto dell'alloggio, il rimborso del contributo regionale e il finanziamento sul conto in comune e quello della cucina e quello acceso con Ikea;
il ricavato, che dovrebbe assestarsi sui
100.000€, verrà ripartito così: 65.000€ a e 35.000€ a Parte_1 Controparte_1
laddove maggiore o minore, le parti applicheranno la stessa proporzione nel dividerlo: 65% a e 35% a Parte_1 Controparte_1
4. CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DELLA FIGLIA:
a) Le parti contribuiranno al mantenimento ordinario della figlia in modo diretto, ciascuno per i periodi di rispettiva pertinenza genitoriale;
ulteriormente si impegna Controparte_1
a corrispon-dere con bonifico bancario mensili 300€ a entro il 25 del Parte_1
mese e a decorrere dal mese del suo rilascio dell'alloggio familiare per 13 mensilità, nel senso che a dicembre egli le corrisponderà l'importo mensile nei termini cui sopra e un ulteriore pari importo entro il 30/12 di ogni anno;
importo anche questo adeguabile Istat e da pagarsi a mezzo bonifico bancario sul conto corrente lei intestato.
Laddove il padre dovesse assentarsi da TR per lavoro per periodi ricompresi tra i 7 giorni e i 10 giorni, il mantenimento ordinario sarà aumentato di 150€, per periodi ricompresi tra i
11 giorni e i 20 giorni di 300€, per periodi tra i 20 ai 30 giorni di 400€ e per periodi superi ai
30 giorni di 500€.
b) Circa le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della minore, concordano di dividere ogni sua spesa al 50% - secondo i parametri del Protocollo del Tribunale di TR – e di dividere con la medesima ripartizione le seguenti ulteriori spese: una giacca e un paio di scarpe a stagione (che acquisterà la madre e il padre rimborserà), le ripetizioni scolastiche se consigliate dalla scuola o in caso di insufficienza, gli abbonamenti e/o biglietti per i mezzi di trasporto pubblico.
5. ASSEGNO UNICO: Le parti concordano che l'assegno unico e/o eventuali altri futuri equi-pollenti per la figlia spettino in misura del 100% a favore di Parte_1
Altrettanto la fruizione di eventuali rimborsi pubblici correlati all'Isee.
6. CESSIONE AUTOVETTURA: cede gratuitamente a Parte_1 [...]
che accetta, entrambi con la sottoscrizione del presente atto, la proprietà CP_1
dell'autovettura Kia Spor-tege, targa GL290YV, di tal che la stessa diviene di proprietà esclusiva di Controparte_1
A fronte della cessione e con decorrenza odierna si accolla senza rivalsa il Controparte_1
finanzia-mento n. 5000772726 acceso per il suo acquisto.
7. ESPATRIO: le parti si concedono reciproco assenso al loro espatrio con la minore anche per più giorni in Slovenia, Austria e Croazia.
8. CIRCOSTANZE SOPRAVVENUTE: Le parti concordano che il reperimento da parte di cia-scuna di una nuova abitazione (attraverso una locazione o la contrazione di un mutuo) non costitui-scano circostanze sopravvenute legittimanti richieste di modifiche delle condizioni patrimoniali sopra riportate. Danno altresì atto di aver raggiunto i presenti accordi considerano che ha rinunciato al lavoro e in attesa di un una proposta Parte_1
lavorativa. Concordano quindi che il reperimento da parte sua di un lavoro non costituisca circostanza nuova.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Hanno, inoltre, rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
che hanno contratto matrimonio a TR (TS) il Controparte_1
27.01.2018;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
TR (TS) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di
Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Così deciso in TR, il 08.11.2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Filomena Piccirillo Dott.ssa Anna Lucia Fanelli