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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 03/02/2025, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Cosenza, Prima Sezione Civile, in persona della giudice Marzia Maffei, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2611/2021 R. G. cui è riunita la causa n. 2614/2021 R.G. promossa da
, titolare dell'omonima azienda agricola c.f. , con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'Avv. Michele Iapicca, nel cui studio in Cosenza, alla via Nicola Serra 109 è elettivamente domiciliata giusta procura in atti;
parte opponente/attrice in riconvenzionale contro
Geom. , c.f. , con il patrocinio dell'Avv. Pasquale CP_1 C.F._1
Latino, nel cui studio in Cosenza, alla via Silvio Sesti n. 14, è elettivamente domiciliato giusta procura in atti;
parte opposta
avente P. I. , in p.l.r.p.t. con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_2 dell'Avv. Pasquale Latino, nel cui studio in Cosenza, alla via Silvio Sesti n. 14, è elettivamente domiciliato giusta procura in atti;
parte opposta
e nei confronti di quale titolare della omonima ditta individuale, part.iva. Controparte_3
[...], con il patrocinio dell'Avv. Pasquale Latino, nel cui studio in Cosenza, alla via
Silvio Sesti n. 14, è elettivamente domiciliato giusta procura in atti;
Ing. c.f. con il patrocinio degli Avv.ti Maria Calderaro e Paolo Scrocchi ed CP_4
elettivamente domiciliato a PE AN (CS), Via Alfonso Cucci, n° 33, presso lo studio della prima giusta procura in atti;
, c.f , in p.l.r.p.t. con il patrocinio degli Avv.ti Maria CP_5 P.IVA_3
Calderaro e Paolo Scrocchi ed elettivamente domiciliato a PE AN (CS), Via
Alfonso Cucci, n° 33, presso lo studio della prima giusta procura in atti;
ING. , c.f. , con il patrocinio degli Avv.ti Maria CP_4 C.F._2
Calderaro e Paolo Scrocchi ed elettivamente domiciliato a PE AN (CS), Via
Alfonso Cucci, n° 33, presso lo studio della prima giusta procura in atti terzi chiamati
OGGETTO: opposizione avverso i decreti ingiuntivi n. 453/21 e 982/21 emessi dal Tribunale di
Cosenza rispettivamente in data 20 aprile 2021 e 17 maggio 2021.
CONCLUSIONI rese in data 5 novembre 2024, come da verbale d'udienza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att, c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato il 2 luglio 2021, , quale titolare Parte_1 dell'omonima azienda agricola, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 453/21 emesso dall'intestato Tribunale su conforme richiesta del Geom. , con il quale le è CP_1 stato intimato il pagamento dell'importo di € 14.053,00 oltre interessi moratori, quale asserito corrispettivo portato dalla fattura n. 4 del 7/1/21 relativa ad attività professionale svolta, in favore della detta azienda agricola, per “progettazione architettonica di una stalla per linea vacca vitello sita alla località Ferrari del Comune di Luzzi al fg. 4 plle 41, 84, 220, 222, 236, 238 e 240', in
'contratto di filiera VALORIZZAZIONE DELLA FILIERA BOVINI DA CARNE 100%
ITALIANA NELLE REGIONI DEL SUD codice CUP J64C19000120008'.
A sostegno dell'opposizione ha eccepito:
l'assenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo in favore del professionista, in difetto di produzione della parcella vistata dal competente consiglio dell'ordine in relazione alla congruità delle tariffe ed in ogni caso l'eccessività della somma richiesta, riconoscendo al più la dovutezza del minor importo di € 3.451,78 calcolato sulla base dell'art. 2225 cc e del DM 140/12, alla luce della attività di progettazione architettonica effettivamente svolta;
l'inesigibilità del corrispettivo invocato dall'ingiungente, atteso che il pagamento della fattura sarebbe dovuto avvenire solo all'emissione del SAL, in seguito ai controlli eseguiti dalla banca (30 giorni + 15 per le integrazioni) e dopo il nulla osta del Ministero delle P.A. (successivi 30 giorni).
Ha quindi eccepito l'inadempimento dell'opposto deducendo segnatamente: di aver sottoscritto in data 12/11/19, con il Ministero delle Politiche Agricole, quale beneficiaria n.
11 della Filiera Bovini Italia S.r.l., contratto di filiera per la “VALORIZZAZIONE DELLA
FILIERA BOVINI DA CARNE 100% ITALIANA NELLE REGIONI DEL SUD” (cfr. doc. 1 di parte opponente), volto a conseguire agevolazioni per la realizzazione di una fattoria, compresa di stalla, per linea vacca-vitello da realizzare in Luzzi alla C.da Ferrari;
di aver appaltato alla alla ditta LI AL e GA Calcestruzzi Controparte_5
S.r.l., rispettivamente, le opere in ferro (struttura stalla) e cemento (fondamenta stalla) della fattoria destinata alla linea vacca-vitello, affidando la DL all'ing. e la Controparte_6 Controparte_5
progettazione architettonica al geom. ; CP_1
che il Comune di Luzzi, sulla scorta degli elaborati progettuali acquisiti a firma del geom. CP_1
autorizzava i lavori presso il terreno in questione, giusta permesso a costruire n. 14 del 17/4/20; che, dopo la posa del cemento, nel gennaio 2021 si avvedeva dell'errata posa ed esecuzione delle opere di fondazione della stalla, che risultava essere capovolta di 180° rispetto al progetto inizialmente depositato presso il comune di Luzzi, chiarendo che l'errore perpetrato, oltre ad integrare un abuso edilizio, se non rettificato, rappresentava una grave inadempienza contrattuale, in grado di sminuire la funzionalità dell'opera, nonché le future possibilità di ampliamento della fattoria finanziata dal progetto di filiera;
di aver contestato immediatamente a tutti i soggetti coinvolti nell'appalto la grave difformità, avviando in data 12/1/2021 procedura di negoziazione assistita con invito ad effettuare collaudo in corso d'opera finalizzato alla 'individuazione' certa dell'errore, demandata al tecnico collaudatore ing. . Per_1
Ritenendo la sussistenza di colpa/responsabilità quantomeno concorrente sia della ditta esecutrice dei lavori (che si era impegnata alla posa secondo 'progetti forniti dalla Controparte_3 committente'), del posatore nonché della DL, secondo la diversa Controparte_2
efficienza causale delle condotte o la diversa gravità delle colpe, ne ha quindi invocato l'autorizzazione ai sensi dell'art. 269 c.p.c. alla chiamata in causa.
Ha precipuamente rappresentato che, iniziati i lavori, il Geom. nella qualità di progettista CP_1
architettonico e DL architettonico, la ditta (appaltatrice del lavoro), la ditta Controparte_3
(fornitrice del calcestruzzo), l'ing. (DL strutturale) e la CP_2 CP_5 Controparte_5
(fornitrice del manufatto in carpenteria metallica da posizionare sul basamento in c.a. – obbligata anche ai calcoli ed alla trasmissione delle prove al genio civile) pur avendo a disposizione progetti, disegni, calcoli, permessi, documenti, ecc, ecc, avevano consentito l'edificazione del corpo in c.a. ruotandolo di 180° rispetto al progetto autorizzato.
Ha quindi così concluso: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, ivi compresa l'eventuale richiesta di provvisoria esecuzione del decreto opposto, per mancanza di prova scritta e/o di agevole soluzione, come sopra ampiamente motivato, in via preliminare - disponendo la riunione con la instauranda procedura di opposizione a decreto ingiuntivo n. 982/21 RGAC – 560/2021 emesso dal Tribunale di Cosenza in favore di
[...]
nei cui confronti estendere tutti gli effetti della odierna domanda;
- autorizzando Controparte_2
la chiamata in causa ex art. 269 cpc di -ing. , , nato il CP_4 C.F._2
28/06/1965 a Fiorenzuola D'Arda ed ivi residente in Corso Garibaldi 59, appartenente alla società appaltatrice, - con sede legale in Fiorenzuola D'Arda via 1° Maggio 3, - Controparte_5
, con sede in Luzzi CS alla c.da Gidora 60/A, P.I. Controparte_7
, revocare, annullare, riformare il decreto opposto – anzitutto per assenza dei P.IVA_4 presupposti per l'emissione dell'ingiunzione, in quanto la parcella emessa dall'opposto è priva del visto dell'ordine di appartenenza;
nonché per la non esigibilità delle somme di cui alla fattura in monitorio di cui era stata acconsentita postergazione del pagamento al ricevimento del SAL, non emesso alla data di deposito dell'ingiunzione; - poi per la presenza di eccezione di inadempimento proposta con l'avvio della procedura di negoziazione assistita che impedisce l'esigibilità dei corrispettivi richiesti;
- nel merito perché la fattura chiesta in ingiunzione non è conforme alle tariffe di progettazione architettonica, da rideterminare in € 3451,78; - sempre nel merito ed in riconvenzionale, per la presenza di responsabilità dell'opposto , ed in subordine anche CP_1
della Direzione Lavori e delle imprese esecutrici, alcune da chiamare in causa, per l'errato posizionamento del manufatto, nonché per la presenza di inadempimento contrattuale per dolo del geom. , con richiesta di demolizione immediata della trave centrale a spese delle CP_1
controparti, ricostruzione conforme al progetto e risarcimento di tutti i danni subiti anche per sprechi nei materiali, oltre che per la futura impossibilità di ampliare l'opera; - in subordine, e nel caso in cui il tempo necessario alla conclusione del procedimento rischi di causare la perdita delle contribuzioni agevolate, anche al fine di non aggravare il danno, in luogo del ripristino e della correzione del vizio, si chiede il risarcimento del danno pari alla spesa da sostenere per
l'immediato adeguamento dell'opera viziata al progetto ed alle prescrizioni contrattuali, oltre al rimborso di ogni spesa/spreco/danno, eventualmente da compensare in tutto o in parte con i corrispettivi pretesi dagli appaltatori, fornitori e professionisti. – con condanna, infine, degli opposti e dei chiamati responsabili, al pagamento delle spese e competenze di lite come per legge, da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario”.
Con comparsa depositata il 12.1.2022 si è costituito il Geom. , il quale ha eccepito in rito CP_1
l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'opposizione per omesso deposito del decreto ingiuntivo, nonché, nel merito, l'infondatezza dei motivi di opposizione ex adverso formulati, deducendo: di non essere a conoscenza del fatto che l'opera venisse realizzata attraverso finanziamenti richiesti dalla committenza;
che solo successivamente alla fornitura del calcestruzzo, al momento della richiesta di emissione delle fatture non quietanzate, l'opponente, per mezzo del coniuge, comunicava che sulle stesse fatture, dovesse essere inserita la dicitura “contratto di filiera valorizzazione della filiera di bovini da carne 100% italiana nelle regioni del Sud codice CUP J64C19000120008”; che la fattura emessa non necessitasse del parere dell'Ordine di appartenenza e comunque risultasse conforme alle tariffe di legge per tutte l'attività volta, tant'è che la stessa non era mai stata contestata dall'opponente nel suo ammontare.
Ha quindi rappresentato, in ordine al presunto diverso posizionamento della trave in cemento armato, che nessuna responsabilità potesse essergli addebitata, poiché non aveva rivestito né la funzione di progettista strutturale delle opere per cui è causa, né la funzione di Direttore dei lavori e non potendo, per legge, rivestire tali funzioni, non rientrando le stesse nelle sue competenze professionali.
Ha quindi chiarito di essersi occupato della sola progettazione architettonica della stalla, provvedendo altresì a tracciare il perimetro dell'area interessata all'opera da realizzare (come del Co resto risultante dalla piattaforma SISMI. , del dipartimento Lavori Pubblici della Regione
Calabria).
Ha quindi chiesto all'intestato Tribunale, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, di:
“a) preliminarmente dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità della spiegata opposizione e/o la tardività della stessa;
b) in subordine e nel merito rigettare l'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto e conseguentemente confermare l'opposto decreto ingiuntivo n. 453/2021 emesso dal Tribunale di
Cosenza in data 20.04.2021;
c) dichiarare improcedibile la domanda riconvenzionale o in subordine e nel merito rigettarla perché infondata in fatto ed in diritto;
d) in ogni caso con vittoria delle spese e competenze del giudizio”. All'udienza del 24 marzo 2022 è stata quindi disposta la riunione del presente giudizio con il procedimento di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° 560/21 emesso dal Tribunale di
Cosenza in data 17 maggio 2021 su conforme richiesta della con il Controparte_2
quale era stato intimato alla il pagamento del complessivo importo di € 13.940,00 oltre Pt_1
interessi moratori, quale asserito corrispettivo portato dalla fattura n. 29 del 25/11/20 e dalla fattura n. 33 del 30/12/20 relative alla posa di conglomerato cementizio Dos 200 magrone e RCK 30 getto di fondazione, eseguiti nell'ambito del progetto finanziato da 'contratto di filiera
VALORIZZAZIONE DELLA FILIERA BOVINI DA CARNE 100% ITALIANA NELLE
REGIONI DEL SUD codice CUP J64C19000120008'.
In tale procedimento la aveva sostanzialmente reiterato le difese e le conclusioni già Pt_1
spiegate nell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo 453/2021 e, con specifico riguardo al credito azionato in via monitoria dalla aveva contestato il quantitativo di cemento posato (e CP_2
quindi addebitato in fattura), poiché notevolmente superiore a quello necessario al riempimento di fondazioni e travi secondo i calcoli eseguiti dal collaudatore.
Autorizzatane la chiamata in causa (già disposta medio tempore nel giudizio riunendo) si sono costituiti quale titolare della omonima Ditta di costruzioni, l'Ing, Controparte_3 CP_4
nonché la
[...] CP_5
Il primo, con comparsa depositata il 26 maggio 2022, ha eccepito la nullità dell'atto di citazione per genericità della invocata chiamata in causa, ribadendone comunque nel merito l'infondatezza.
Ha in particolare formulato eccezione di giudicato, deducendo di aver richiesto ed ottenuto dal
Tribunale di Cosenza il decreto ingiuntivo n. 481/2021 (R.G. 1001/2021) per il pagamento del corrispettivo dell'appalto, ingiunzione che, regolarmente notificata, non era stato opposta.
Ha infine rappresentato la piena conformità di quanto realizzato dall'impresa, quale incaricata dalla committenza per la esecuzione dei lavori di che trattasi, agli elaborati esecutivi strutturali depositati presso il sistema tecnico regionale.
Ha quindi così concluso:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
- In via pregiudiziale accertare e dichiarare la nullità della citazione del terzo CP_3
, titolare dell'omonima Ditta di Costruzioni, per incertezza del petitum e della causa
[...] petendi e quindi la nullità e/o l'inammissibilità della domanda proposta nei confronti della
[...]
di ; Parte_2 Controparte_3
- nel merito, rigettare la domanda proposta da , titolare dell'omonima Azienda Parte_1
Agricola, nei confronti del terzo chiamato , titolare dell'omonima Ditta di Controparte_3
Costruzioni, perché infondata in fatto ed in diritto per quanto su esposto. Condannare , titolare dell'omonima Azienda Agricola, al risarcimento, in favore di Parte_1
, titolare dell'omonima Ditta di Costruzioni, del danno per lite temeraria ex Controparte_3
art. 96 c.p.c.
Con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarsi ex art 93 cpc in favore del sottoscritto avvocato”.
Si è costituito altresì l'ing. , il quale ha evidenziato la propria estraneità alla vicenda CP_4
contrattuale, avendo assunto l'incarico di direttore dei lavori, quale libero professionista, delle sole opere in carpenteria metallica da realizzarsi e installarsi da parte della CP_5
Ha quindi concluso per il rigetto delle domande articolate nei propri confronti, chiedendo nella denegata ipotesi di accoglimento delle stesse, di essere manlevato e/o risarcito dal Geom.
[...]
. CP_1
Ha resistito infine anche la la quale ha contestato la propria chiamata in causa, di CP_5
cui ha domandato il rigetto, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, essendole stato commissionato solo il montaggio della struttura metallica (stalla), ad opere di fondazione eseguite.
Disattese le istanze di concessione della provvisoria esecuzione dei decreti ingiuntivi opposti, disposta l'acquisizione del fascicolo relativo al procedimento per atp rg n° 2594/2021 medio tempore incardinato dalla parte opponente innanzi all'intestato Tribunale, sono stati quindi concessi i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c..
In sede di prima memoria l'opponente/attrice in riconvenzionale ha precisato che, anche al fine di evitare l'aggravamento del danno (conseguente al default dell'intero progetto di filiera, oltre che alla perdita definitiva dei finanziamenti per le opere), avrebbe depositato una variante in sanatoria, volta a modificare una trave di fondazione e rendere, quantomeno conforme al disegno l'opera.
Ha quindi nella successiva memoria istruttoria chiesto al Tribunale di disporre integrazione peritale al fine di: quantificare i costi e le spese per realizzare ad Ovest (lato fiume) la trave di fondazione con i relativi cordoli di collegamento per ripristinare lo status di progetto, “lasciando” o meno la trave di fondazione e relativi cordoli di collegamento in prossimità del confine ad Est” – soluzione indicata a pag. 7 dell'elaborato di ATP - accertando la spesa complessiva che la dovrà CP_9 affrontare per rendere l'opera mal realizzata dai convenuti, conforme ai progetti depositati valutando, inoltre, se vi fossero stati nel frattempo, incrementi di costi dei materiali per il completamento dell'opera, da porre ovviamente a carico dei convenuti;
accertare - in relazione alla posizione della - se vi fosse Controparte_10
stata, sul sito oggetto di causa, una eccessiva ed ingiusta posa di calcestruzzo di magrone – rispetto alle quantità indicate in progetto – indicandone sia la quantità che il prezzo, da decurtare dalla fattura chiesta in pagamento dalla medesima per la posa in opera del c.a. nell'opera CP_2
abusiva.
La causa è stata conseguentemente istruita in via documentale, mediante la prova orale richiesta dalle parti in contesa e mediante l'integrazione peritale richiesta da parte opponente.
Espletato l'incombente tecnico, all'udienza del 5 novembre 2024 è stata quindi trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio degli scritti conclusivi, ove peraltro è stato documentato il pagamento del credito della Controparte_2
Così succintamente ricostruita la vicenda contenziosa, il Tribunale rileva quanto segue.
Si deve premettere che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, 2 comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02); quindi il diritto del preteso creditore
(formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza -ovvero, persistenza- dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 20613/11).
Proprio sull'aspetto della pretesa creditoria, non è peregrino osservare che, secondo i principi generali in tema di onere della prova grava in capo a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa: quindi l'opposto deve fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata in via monitoria mentre l'opponente ha l'onere di contestare il diritto fatto valere, allegando i fatti estintivi o modificativi di tale diritto o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda.
Ancora deve rilevarsi che, conformemente a giurisprudenza tetragona, la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto (da ultimo Cass. 19944/2023).
In tema di inadempimento del contratto di appalto, spetta all'appaltatore, che agisca in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo, di provare l'esatto adempimento della propria obbligazione, ove il committente ne eccepisca l'inadempimento.
L'appaltatore, anche quando realizzi un progetto altrui sotto il controllo e la vigilanza di un tecnico incaricato dal committente, ma conservando una propria autonomia, ha l'obbligo di controllare e correggere gli eventuali errori di progetto, in quanto è tenuto a eseguire l'opera secondo le regole dell'arte e ad assicurare un risultato tecnico conforme alle esigenze del committente;
conseguentemente, egli è responsabile per i vizi derivanti dal progetto che avrebbe dovuto conoscere e prevedere in base all'ordinaria diligenza (Cass. 22 febbraio 2000, n. 1965).
In tema di appalto la circostanza che l'appaltatore esegua l'opera su progetto del committente o fornito dal committente non lo degrada, per ciò solo, al rango di "nudus minister" poiché la fase progettuale non interferisce nel contratto e non ne compone la struttura sinallagmatica, esulando dagli obblighi delle rispettive parti. Ne consegue che l'appaltatore è tenuto non solo ad eseguire a regola d'arte il progetto, ma anche a controllare, con la diligenza richiesta dal caso concreto e nei limiti delle cognizioni tecniche da lui esigibili, la congruità e la completezza del progetto stesso e della direzione dei lavori, segnalando al committente, anche nel caso di ingerenza di costui, gli eventuali errori riscontrati, quando l'errore progettuale consiste nella mancata previsione di accorgimenti e componenti necessari per rendere il prodotto tecnicamente valido e idoneo a soddisfare le esigenze del committente (Cass. 6754/2003).
Attingendo dalle suesposte coordinate ermeneutiche, l'opposizione si profila fondata nei limiti e per le ragioni di cui nel prosieguo.
Come già detto, parte opponente ha contestato le richieste azionate in via monitoria, evidenziando la realizzazione di un manufatto in c.a. (nella parte relativa alla stalla) effettuato in maniera difforme, rispetto al posizionamento ed all'orientamento autorizzato nel permesso a costruire rilasciato dal comune di Luzzi sulla scorta del progetto a firma del Geom. , nella qualità di progettista CP_1
architettonico e DL architettonico.
Dalle emergenze istruttorie risulta che il geom. , nella incontroversa qualità di progettista CP_1
architettonico delle opere per cui è causa, ha assistito alle fasi di realizzazione delle fondazioni, coadiuvando le ditte esecutrici alle quali ha fornito progetti con i disegni invertiti, gli stessi che ha consegnato in sede di collaudo in corso d'opera (v. allegato 008bis, fasc. parte opponente) e di cui il collaudatore ha asseverato la ricezione nel verbale (in allegato 007 fasc. parte opponente) sottoscritto dallo stesso . CP_1
Orbene in primo luogo deve rilevarsi che la stessa parte opponente nel proprio atto introduttivo ha distinto gli appalti delle opere ove alla veniva affidata la costruzione della struttura CP_5
metallica (stalla) e delle attrezzature zootecniche, come da contratto dimesso dalla terza chiamata nel quale è espressamente esclusa ogni opera edilizia preliminare al montaggio della CP_5
struttura metallica, ivi comprese le fondazioni.
Risulta per tabulas, segnatamente dalla delega della committente all'ing. ad inserire Pt_1 CP_11
nella piattaforma “SISMI.CA” della Regione Calabria i rispettivi compiti dei singoli professionisti: • progettista architettonico geom. ; CP_1
• geologo dott. ; CP_12
• Direttore dei lavori strutturali delle opere in carpenteria metallica ing. : CP_4
• Direttore dei lavori architettonici Geom. . CP_1
Parrebbe quindi che l'incarico di D.L. conferito all'ing. essendo limitato CP_4
esclusivamente alla struttura metallica, avesse quindi assunto efficacia operativa solo con l'inizio appunto delle opere di montaggio della struttura metallica da parte di anch'essa CP_5
coinvolta nel giudizio, di fatto mai avvenuta in ragione dell'errata esecuzione delle opere in cemento.
In realtà presso gli uffici regionali preposti all'acquisizione documentale e al controllo di progetti e opere inerenti lavorazioni in cemento armato, risultano incaricati dalla committenza l'Ing. CP_11 per la progettazione, l'Ing. per la Direzione Lavori, sempre delle opere in cemento CP_4
armato, e il Geom. come progettista e direttore dei lavori delle opere CP_1
architettoniche.
Di talchè se da un lato non residuano dubbi in ordine alla estraneità della rispetto CP_5
agli inadempimenti lamentati dalla , poiché è evidente che alla società era stato affidato solo Pt_1
il compito di intervenire ad opere di fondazione eseguite per montare la struttura metallica da adibire a stalla, diversa è la posizione rispetto alla vicenda contrattuale e contenziosa del d.l. Ing.
. CP_4
Del resto anche nel verbale di collaudo del 24 febbraio 2021 l'Ing. rappresentato in quella CP_5
occasione dal geom. risulta quale direttore dei lavori delle opere strutturali CP_13
Tale ruolo è stato confermato anche nel corso della prova orale.
In particolare il teste Ing. , collaudatore dell'opera, ha dichiarato di aver sempre “convocato Per_1
CP_ l'ing. e relazionato su quanto avvenuto in cantiere anche se fisicamente l'ing. era sostituito da un delegato, come ho già detto, geometra Preciso comunque che il direttore CP_14
dei lavori non poteva che essere un ing. o un arch. e che quindi il geometra non poteva fare la direzione lavori strutturali”.
Il teste ha altresì dichiarato che l'ing. era il “direttore dei lavori strutturali ma non CP_5 limitatamente alle opere di carpenteria metallica, ma di tutte le opere strutturali”.
Ciò posto, dalle emergenze istruttorie è risultata in maniere piana la difformità tra i disegni a corredo del PDC 14/20 ed il posizionamento della fattoria.
La perizia depositata il 3 marzo 2022 dall'arch. nel fascicolo del giudizio di ATP, ha Per_2
asseverato l'esecuzione di un lavoro totalmente difforme a quello progettato. In particolare, nel procedimento per atp incardinato presso l'intestato Tribunale è stato chiesto al ctu:
QUESITO A) accerti e dichiari il CTU, esaminando i progetti originali digitali depositati con firma digitale del Geom. in allegato 002, 003bis, 009 e 009bis presso il Comune di Luzzi, poi CP_1
autorizzati con PDC 14/20 in allegato 003 e 009, se il basamento del manufatto realizzato
(fondazioni e travi longitudinali) presso il terreno di proprietà sito in Luzzi alla C.da Pt_1
Ferrari, sia conforme ai detti disegni, ovvero non conforme ed in particolare se risulta essere alterato il posizionamento e l'orientamento della stalla, che originariamente vedeva rivolta la
'pista' per il passaggio dei mezzi agricoli (contrassegnata da due linee/travi continue più strette con al centro l'icona di un mezzo agricolo – v. pag. 4 del file in allegato 002 a firma digitale del progettista architettonico) verso la particella 84 ed a debita distanza da questa, e le dimore degli animali (invece contrassegnate tettoie in giallo tra due linee/travi continue più larghe) verso la particella n. 42 ed a debita distanza da questa.
RISPOSTA: In virtù di quanto detto, dagli elaborati prodotti e dal sopralluogo effettuato si può affermare che quanto depositato dal progettista, geom. , all'Ufficio Tecnico del Comune di CP_1
Luzzi è totalmente difforme da quanto realizzato, ovvero le travi di fondazioni realizzate risultano esattamente “specchiate” rispetto al progetto depositato (si vedano allegati grafici).
QUESITO B) accerti e dichiari il CTU se il posizionamento verticale ed orizzontale del manufatto edificato nella particella 41 sia conforme a quello descritto nei progetti a firma del geom. , CP_1
poi autorizzati nel PDC 14/10, ed in particolare se lo spazio lasciato dal confine con le vicine particelle – di cui si chiede la quantificazione - consente un ampliamento della fattoria con la realizzazione di altre dimore per animali, anche in considerazione della presenza di un fiume.
RISPOSTA: La disposizione attuale delle fondazioni non consentono un ampliamento ad Est
(particella n.42) del fabbricato in quanto non sarebbero più rispettate le distanze dai confini (si vedano allegati grafici).
QUESITO C) accerti e dichiari il CTU quanti metri cubi di cemento sono stati posati nelle fondazioni e nelle travi del manufatto parzialmente realizzato;
RISPOSTA: Per la realizzazione della struttura in c.a. in fondazione sono stati impiegati:
(cls non armato) ………mc. 67.34; Pt_3
Travi di fondazioni (c.a.) ………mc. 95.04;
Cordoli di collegamento (c.a.) …..mc. 7.10.
QUESITO D) accerti e dichiari il CTU se vi siano ulteriori difetti e/o vizi e/o abusi anche edilizi nella posa delle fondazioni del manufatto, tali da compromettere la funzionalità, la commerciabilità e/o l'estetica dell'immobile, ed in grado di mettere a rischio il finanziamento di cui al contratto di filiera sottoscritto dalla ricorrente, in allegato 001;
RISPOSTA: L'errato posizionamento delle fondazioni è già di per sè un abuso edilizio, come narra
l'articolo 29 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (d.p.r.
n. 380/2001) in quanto difformi dal progetto regolarmente autorizzato dal Comune con il Permesso di Costruire n.14 del 17 aprile 2020. D'altronde nelle stesse “condizioni generali” del documento rilasciato dal Comune, esattamente al punto “b” è riportato testualmente: “Il titolare del
Permesso, il Direttore dei Lavori e l'Impresa esecutrice sono responsabili dell'inosservanza di norme e di regolamenti generali, nonché delle modalità di esecuzione di cui al presente Permesso”.
Tutto ciò, allo stato, rende non realizzabile e/o comunque non agibile il manufatto senza in nuovo permesso in variante, quindi non commerciabile.
QUESITO E) accerti e dichiari il CTU il costo per la rimozione dell'eventuale vizio riscontrato, consistente nella demolizione completa della platea con smaltimento del materiale di risulta – ovvero – se non conveniente o maggiormente oneroso;
QUESITO F) accerti e dichiari il CTU, in alternativa e ove tecnicamente possibile, il costo per la demolizione e lo smaltimento della sola trave longitudinale centrale ovvero della prima trave orientata verso la particella 42 (v. foto 005), da ricostruire più accostata alla base lato fiume, calcolandone anche il costo di ricostruzione, comprensivo di materiali e manodopera, al fine di rendere l'opera conforme al progetto autorizzato con PDC 14/20;
RISPOSTE E-F: In relazione al costo per l'eventuale rimozione di tutta la fondazione si allega computo metrico estimativo redatto con l'elenco prezzi della Regione Calabria 2021. Mentre per eventuali variazioni in corso d'opera, che possano, più o meno, essere convenienti alla realizzazione dell'opera non è possibile dare risposta in questa sede, in quanto la variante presuppone un nuovo calcolo statico con tutte le valutazioni tecniche del caso, nonché oneri tecnici.
Da un “sommario” studio sembrerebbe, comunque, possibile realizzare ad Ovest (lato fiume) la trave di fondazione con i relativi cordoli di collegamento per ripristinare lo status di progetto. Da valutare la possibilità di “lasciare” o meno la trave di fondazione e relativi cordoli di collegamento in prossimità del confine ad Est.
QUESITO G) accerti e dichiari il CTU se quanto riscontrato rispondendo ai precedenti quesiti è ovviamente riconducibile a responsabilità di progettisti, appaltatori, ditte e direzione lavori, quantificandone eventualmente il danno in termini di riduzione di valore dell'immobile, nonché in termini di necessità di intervento correttivo (quantificandone il costo, comprensivo, nell'ipotesi di demolizione, anche dello smaltimento e della demolizione oltre che del rifacimento ex novo), evidenziando anche il pregiudizio estetico e commerciale (anche in termini di perdita potenziale del finanziamento) subito dal completamento dell'opera fino alla effettiva rimozione dei vizi
(quantificandone l'ammontare, in termini di perdita giornaliera/mensile), da imputare ai singoli responsabili.
RISPOSTA: In relazione alle responsabilità di cui si chiede nel quesito, si rammenta che il consulente del Giudice non può esprimere giudizi ma solo analizzare e confrontarsi con le norme che regolano le singole responsabilità professionali.
Nello specifico la norma indica alcune delle imprescindibili funzioni della D.L. e quindi responsabilità:
Il direttore dei lavori cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità del progetto e del contratto;
Il direttore dei lavori comunica all'esecutore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto L'impresa esecutrice, per sua responsabilità, ha l'obbligo di confrontarsi con il D.L. leggere il progetto esecutivo e, nell'eventualità che questo sia carente, chiedere lumi al progettista
e al D.L. prima di iniziare l'opera oggetto di appalto.
Il CTU, infine, nelle conclusioni ha evidenziato la responsabilità principale del geom. CP_1
(proprio perché D.L. delle opere architettoniche avrebbe dovuto posizionare la struttura attraverso il posizionamento degli opportuni “picchetti e modine”, anche perché è specifica competenza dei geometri assolvere a questa operazione) ma anche del DL opere strutturali (che avrebbe dovuto, controllare l'armatura dei ferri e la corrispondenza dei materiali usati al progetto dallo stesso redatto) e dell'impresa (che avrebbe dovuto controllare che il progetto oggetto Controparte_3
di permesso corrispondesse a quanto stava realizzando).
In sede di integrazione peritale disposta dalla scrivente, il ctu ha depositato in data 08/4/24,
l'elaborato integrativo definitivo con la risposta alle osservazioni delle parti.
L'ausiliario ha datto che, dopo l'ATP, il Comune di Luzzi 'con ordinanza n° 56 del 09/08/2022, ordinava la demolizione di opere abusive' e che “….omissis…. l'orientamento del manufatto, risulta ruotato di 180° rispetto agli elaborati di progetto, significando che la campata tra le due travi di fondazione più stretta di larghezza pari a m 5,00 risulta essere stata realizzata a sud, mentre la campata avente larghezza pari a m 11,00 è posizionata a nord”.
Di talchè, alla luce di tali emergenze istruttorie, può ritenersi fugato ogni dubbio in ordine alla difformità delle opere eseguite rispetto agli elaborati progettuali assentiti dal comune di Luzzi e quindi sulla natura abusiva delle opere di cui trattasi (con conseguente irrilevanza delle dichiarazioni contrarie rese nel corso dell'espletamento della prova orale). Tale essendo la piattaforma probatoria in atti, si può quindi procedere alla delibazione delle opposizioni spiegate e della domanda riconvenzionale formulata.
Sull'opposizione avverso il d.i. 453/21.
Costituisce principio pacifico quello alla cui stregua il committente, in caso di vizi e difformità dell'opera che non ne comportino la radicale inutilizzabilità, può limitarsi a chiedere il risarcimento del danno per l'inesatto inadempimento e in tale caso i vizi non escludono il diritto al compenso in capo al progettista e al direttore dei lavori per l'opera professionale prestata, in quanto la domanda risarcitoria non presuppone lo scioglimento del contratto d'opera intellettuale e le ragioni del committente trovano in essa adeguata tutela (Cass. 29218/2017; n. 6886/2014).
Orbene, se deve ritenersi incontroversa la predisposizione del progetto architettonico da parte dell'ingiungente, costui non ha tuttavia offerto documentazione idonea a calibrare il corrispettivo alle prestazioni effettivamente rese, essendosi limitato ad allegare solo una fattura nel procedimento monitorio.
Sicchè, in difetto di prova in ordine al quantum pattuito, il decreto ingiuntivo deve essere revocato ed il credito dell'opposto deve essere rideterminato nella misura prevista dalle tariffe vigenti.
Avuto riguardo al valore della stalla oggetto del disegno architettonico affidato al (di € CP_1
140.000), utilizzando l'art. 2225 c.c. e le tariffe vigenti di cui al DM 140/12 per l'attività svolta (la sola progettazione architettonica), si reputa congruo l'importo di € 3.451,78, oltre interessi dalla data della sentenza (per effetto della quale il credito diviene liquido ed esigibile) al saldo.
Invero in tema di appalto privato, il corrispettivo deve essere versato alle scadenze contrattuali ovvero, in difetto di pattuizione, quando l'opera sia accettata, sicché è da questo momento che decorrono per l'appaltatore gli interessi sulle somme dovutegli le quali, però, ove siano riscontrati difetti della detta opera legittimanti l'eccezione di inadempimento, sono inesigibili finché questi non siano eliminati od il committente non opti per la riduzione dell'importo a lui spettante.
Ne consegue che, qualora il medesimo committente rilevi l'esistenza di vizi e ne domandi l'eliminazione diretta da parte dell'appaltatore, oltre a richiedere il risarcimento del danno per l'inesatto adempimento, il credito di quest'ultimo per il corrispettivo permane, ma il mancato pagamento dell'appaltante non può ritenersi causa di debenza degli interessi, neppure ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 231 del 2002, se non dalla data della sentenza per effetto della quale il credito diviene liquido ed esigibile (Cass. 5734/2019).
Sull'opposizione avverso il d.i. n° 982/21.
Relativamente alla posizione della nel ribadire che tutta la fattura per la Controparte_2
posa del CLS armato è stata, nelle more del giudizio, completamente pagata, parte opponente ha eccepito l'eccessività della somma richiesta, essendo emersa dalla perizia in atti la posa di un quantitativo di magrone (Cls non armato) di mc. 67,34, eccessiva rispetto a quella necessaria.
L'opponente ha conseguentemente richiesto la condanna della opposta alla restituzione della somma di € 1641,00 + IVA, pari a 30mc di magrone versato in eccesso, pagato (v. fattura
) € 54,70 al mc. CP_2
L'eccezione sollevata non coglie nel segno, atteso che il quantitativo di magrone posato è quello che risulta ordinato dalla committente, che quindi non si può poi dolere della eccessività dell'importo fatturato.
L'opposizione deve essere conseguentemente in parte qua respinta.
Il decreto ingiuntivo deve essere nondimeno revocato, atteso che medio tempore l'opponente ha provveduto al pagamento dell'intera sorte capitale.
Ciò nondimeno sulla tale ultima somma residua la debenza degli interessi moratori nella misura richiesta dalla società fornitrice del cemento nel decreto ingiuntivo opposto dalla domanda al saldo.
Sull'eccezione di inadempimento.
In tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell'opera appaltata, il direttore dei lavori, pur prestando un'opera professionale in esecuzione di un'obbligazione di mezzi e non di risultato, è chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche e deve utilizzare le proprie risorse intellettive e operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente-preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della "diligentia quam in concreto".
Per costante giurisprudenza, tra gli obblighi del direttore dei lavori rientrano l'accertamento della conformità dell'opera al progetto, la supervisione delle modalità di esecuzione dell'opera (in conformità con il capitolato) e l'adozione degli accorgimenti attraverso cui garantire la realizzazione dell'opera a regola d'arte (senza, cioè, vizi di costruzione), anche mediante l'alta sorveglianza delle opere, che comporta comunque il controllo della realizzazione dell'opera nelle sue varie fasi e pertanto l'obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole dell'arte e la corrispondenza dei materiali impiegati (Cass.
14456/2023). Cosicché incorre in responsabilità il professionista che ometta di vigilare e impartire le opportune disposizioni al riguardo, di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e, in mancanza, di riferire al committente (Cass. 27045/2024).
Pertanto, non si sottrae alla responsabilità conseguente a vizi o difformità dell'opera appaltata, il professionista che omette di impartire direttive tecniche relative alle modalità di realizzazione delle opere, salvo che si tratti di operazioni elementari e marginali e di aspetti meramente operativi dell'esecuzione delle stesse (Cass. 9574/2024).
Il direttore dei lavori esercita, per conto del committente, i medesimi poteri di controllo sull'attuazione dell'appalto che questi ritiene di non poter svolgere di persona, sicché ha il dovere, attesa la connotazione tecnica della sua obbligazione, di vigilare affinché l'opera sia eseguita in maniera conforme al progetto, al capitolato e alle regole della buona tecnica, senza che ne derivi la sua corresponsabilità con l'appaltatore per i difetti dell'opera derivanti da vizi progettuali, salvo che egli sia stato espressamente incaricato di svolgere anche l'attività aggiuntiva di verificare la fattibilità e l'esattezza tecnica del progetto (Cass. 29331/2024).
In tema di appalto, la responsabilità dell'appaltatore e del progettista e direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso a determinare il danno subito dal committente, è improntata al vincolo della solidarietà, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2055, comma 1, e
1292 c.c., dovendo il giudice procedere all'accertamento e ripartizione delle rispettive quote di responsabilità solo a fronte di specifica domanda in tal senso, facendo ricorso al criterio sussidiario della parità delle colpe - di cui all'art. 2055, comma 3, c.c. - nel caso in cui, per l'impossibilità di provare le diverse entità degli apporti causali, residui una situazione di dubbio oggettivo e reale
(Cass. 14378/2023).
Invero il vincolo di responsabilità solidale fra l'appaltatore ed il progettista e direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dal committente, trova fondamento nel principio di cui all'art. 2055 c.c., il quale, anche se dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, si estende all'ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale, (Cass.18289/2020).
Orbene, facendo pedissequa applicazione dei principi sopra esposti, l'eccezione di inadempimento sollevata da parte opponente si profila fondata.
Come asseverato dal ctu nominato in sede di atp, non vi è alcun dubbio che possa essere ascritta responsabilità in capo al geom. dei vizi concretanti gli abusi contestati, in quanto costui, CP_1
nella sua veste di D.L. delle opere architettoniche avrebbe dovuto posizionare la struttura attraverso il posizionamento degli opportuni “picchetti e modine” (anche perché è specifica competenza dei geometri assolvere a questa operazioni).
Concorrente responsabilità è da individuarsi in capo al DL opere strutturali ing. CP_4
dipendente che avrebbe dovuto controllare l'armatura dei ferri e la Controparte_5
corrispondenza dei materiali usati al progetto dallo stesso redatto, nonchè all'impresa CP_3
che, dal proprio canto, avrebbe dovuto controllare che il progetto oggetto di Permesso
[...]
corrispondesse a quanto stava realizzando. In sintesi l'onere qualificato di diligenza previsto per le figure professionali coinvolte avrebbe implicato: che il direttore dei lavori che sia delle opere architettoniche e/o strutturali vigilasse costantemente l'andamento dei lavori;
l'impresa appaltatrice controllasse i progetti esecutivi e, se questi carenti, chiedesse ai tecnici incaricati chiarimenti e precisazioni, verbalizzando opportunamente quanto richiesto.
Tali doveri, per quanto sopra esposto, non sono stati assolti dalle parti in contesa.
Sulla domanda riconvenzionale.
Il grave inadempimento perpetrato abilita la committente incolpevole a chiedere (ex art. 1668 c.c.) che le difformità o i vizi siano eliminati a spese dell'appaltatore, oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'appaltatore.
Ferme le responsabilità della D.L., con riguardo alla posizione della impresa appaltatrice tuttavia, deve rilevarsi l'inammissibilità della domanda, essendo pacifico che il decreto ingiuntivo emesso su conforme richiesta della ditta per le opere eseguite non è stato opposto.
Orbene, il principio secondo cui l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono, sia pure implicitamente, il presupposto logico giuridico, trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, in mancanza di opposizione o quando quest'ultimo giudizio sia stato dichiarato estinto, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio (Cass.
22465/2018; 25180/2024).
E difatti il giudicato sostanziale conseguente alla mancata opposizione di un decreto ingiuntivo copre non soltanto l'esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito e il rapporto stessi si fondano, ma anche l'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l'opposizione (Cass. n° 19113 del 18.7.2018; n. 28318 del 28.11.2017).
Ciò posto, in seguito alla adesione alla soluzione 'alternativa' prospettata dal CTU (v. pag.
7-8 della bozza di perizia), con le memorie istruttorie parte attrice ha depositato una serie di documenti attestanti il deposito di una procedura di sanatoria dell'opera abusiva, con parziale demolizione
(solo di una trave), e la creazione di un'altra trave in grado di ripristinare la conformità del disegno.
Con impegno esplicativo, il ctu, con iter logico esauriente ed adeguatamente motivato, ha quantificato in complessivi € 26.322,00, iva esclusa, i costi sostenuti e da sostenere per emendare i vizi, così suddivisi: € 16.856,51 quali spese per demolizione strutture e cordoli, fornitura e posa in opera acciaio, conglomerato cementizio per magrone, conglomerato per plinti, fondazioni e travi e casseformi;
€ 1.810,00 quale spesa per indagini strutturali;
€ 418,00 per tariffe istruttorie e di bollo;
€ 6.300,00 per prestazioni tecniche per 1. Redazione variante strutturale in corso d'opera; 2.
Direzione dei lavori strutturali per le opere in c.a. e le opere in acciaio della struttura in elevazione con redazione relazione a struttura ultimata;
€ 276,00 cubetti e sbarre (prove di compressione);
€ 662,00 per oneri per sanatoria.
A ciò si aggiungano i costi di difesa tecnica sopportati dall'attrice per la difesa nel procedimento penale n° 2456/22 rgnr, nella quale è stata coinvolta per l'abuso edilizio compiuto, pari ad €
2.600,00.
Parte opponente ha altresì richiesto il risarcimento del danno derivante dall'aumento dei costi delle materie prime.
Orbene il ctu non si è espresso inizialmente sulla questione degli aumenti delle materie prime per completare l'opera e gli ulteriori e/o possibili danni subiti dalla , non determinabili nella Pt_1 relazione, in quanto 'l'aumento richiesto dalla per integrazione di fornitura in data CP_5
22/07/2022 non può essere, da chi scrive, contestato o valutato in quanto trattasi di forniture non soggette ad alcun riferimento normativo o a prezziari regolamentati, ma legato solo a quello della libera concorrenza'.
In seguito, poi, alle osservazioni del CTP di parte opponente, sugli incrementi nella fornitura del materiale che compone la struttura in metallo della fattoria (fornito dalla , l'arch. Controparte_5
ha precisato che l'incremento richiesto, pari al 33,95% oltre IVA, trovasse giustificazione Per_2
(in parte) dalle tabelle dati UNICMI (Unione Nazionale delle Industrie delle Costruzioni Metalliche dell'Involucro e dei serramenti (fonte dati ISTAT) che trascrive, ove risulta dalla prima contrattazione (23/4/19) all'ultima contrattazione con la (del 22/7/22), un incremento da € 700 CP_5 ad € 900. Per altra parte, invece, l'aumento è determinato “per altri fattori che non possono essere spiegati “tecnicamente” da chi scrive”.
Ed in ogni caso, a solare conferma dell'incremento dei costi, è stato prodotto da parte attrice quale ulteriore fonte di prova, il contratto – sopravvenuto - con la che ha dovuto Controparte_5
sottoscrivere il 27/7/22 in corso di giudizio per ottenere la fornitura della medesima struttura metallica originariamente pattuita con contratto del 23/4/19 - con il quale si era impegnata a pagare il sovrapprezzo della struttura metallica causato dall'incremento dei costi dell'acciaio e delle materie prime pari a ben € 40.000 in più rispetto al costo inizialmente pattuito, appunto, nel precedente accordo.
Nessun ulteriore danno può ritenersi provato da parte attrice, né in termini di possibile minore fruibilità dell'opera né di ulteriori incrementi di costi, atteso che il danno patrimoniale da mancato guadagno, concretandosi nell'accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, esclusi i mancati guadagni meramente ipotetici perché dipendenti da condizioni incerte, sicché la sua liquidazione richiede un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità), che può essere equitativamente svolto in presenza di elementi certi offerti dalla parte non inadempiente, dai quali il giudice possa sillogisticamente desumere l'entità del danno subito (Cass. 29486/2024).
Sicchè i due direttori dei lavori, nella misura del 50% ciascuno, devono essere condannati al risarcimento del danno in favore dell'attrice in riconvenzionale, quantificato in complessivi €
68.922,00.
A tale somma vanno aggiunti interessi legali e rivalutazione monetaria.
Infatti in tema di appalto la somma liquidata a favore del committente per la eliminazione dei vizi e difformità dell'opera -a titolo di risarcimento del danno o anche di riduzione del prezzo di cui all'art. 1668 cod. civ.- ha ad oggetto un debito di valore dell'appaltatore, che, non essendo soggetto al principio nominalistico, deve essere rivalutato in considerazione del diminuito potere d'acquisto della moneta intervenuto fino al momento della decisione (Cass. 11594/04).
Nel caso di specie, trattandosi di debito di valore, sulla somma sopra indicata -espressa in moneta attuale- sono dovuti gli interessi legali e rivalutazione monetaria per la ritardata corresponsione dell'equivalente pecuniario del danno, posto che, nelle obbligazioni di valore, il debitore è in mora dal momento della produzione dell'evento di danno.
Peraltro, avuto riguardo ai principi enunciati dalla sentenza n. 1712/1995 delle SS.UU. della Corte di Cassazione, al fine di evitare un lucro ingiustificato per il creditore, e per meglio rispettare la funzione compensativa dell'interesse legale riconosciuto sulla somma rivalutata, gli interessi devono essere calcolati non sulla somma rivalutata (o espressa in moneta attuale) al momento della liquidazione, né sulla somma originaria, ma devono essere computati sulla somma originaria che via via si incrementa, a partire dal livello iniziale sino a quello finale, nei singoli periodi trascorsi, a far data dalla verificazione del danno.
Pertanto, alle somme sopra quantificate va aggiunta la rivalutazione con decorrenza dalla data del deposito della c.t.u. - essendo la somma espressa in moneta attuale alla data di espletamento della consulenza - oltre ad interessi al tasso legale, da calcolarsi sulle somme via via rivalutate, con decorrenza dalla domanda al saldo.
Deve essere invece rigettata la domanda riconvenzionale formulata da parte attrice nei confronti dei terzi chiamati e della ditta individuale per le ragioni sopra CP_5 Controparte_3
esposte.
Residua la regolamentazione delle spese di lite.
Parte opponente, soccombente in parte qua, deve essere condannata alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo secondo le tabelle vigenti, parametri minimi, in considerazione dell'attività defensionale espletata, cause di valore indeterminabile complessità media, in favore dell'opposta e della terza chiamata e della ditta individuale CP_2 CP_5 CP_3
[...]
Il geom. e l'ing. risultati soccombenti, devono essere invece condannati in solido ai CP_1 CP_5
sensi dell'art. 97, 1° comma, secondo capoverso c.p.c., avuto riguardo all'interesse comune rispetto alla controversia, alla refusione in favore di parte attrice in riconvenzionale delle spese di lite, liquidate in dispositivo secondo le tabelle vigenti, parametri medi, cause di valore indeterminabile complessità media, e di quelle di ctu, già liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunziando nelle cause riunite, ogni altra domanda ed eccezione disattesa o assorbita, cosi provvede: in accoglimento dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° 453/21 revoca il decreto ingiuntivo e, per l'effetto condanna parte opponente al pagamento in favore del geom della CP_1 minor somma di € 3.451,78 oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
revoca il decreto ingiuntivo n° 982/2021 e condanna parte opponente al pagamento in favore di parte opposta degli interessi moratori sulla somma ingiunta dalla notifica del ricorso per decreto ingiuntivo al saldo;
rigetta la domanda riconvenzionale spiegata da parte attrice nei confronti delle terze chiamate ditta e e della parte opposta;
Controparte_3 CP_5 CP_2
condanna parte opponente alla refusione nei confronti di e e Controparte_3 CP_5
della opposta delle spese di lite, che liquida per ciascuno in € 5.431,00 per compensi, CP_2
oltre rimborso spese forfettarie, iva e cpa come per legge;
in accoglimento della domanda riconvenzionale, accertatane la corresponsabilità nella misura del
50% ciascuno, condanna il geom. e l'ing. al risarcimento in favore di parte CP_1 CP_4
attrice del danno pari ad € 68.922,00, oltre interessi e rivalutazione come in motivazione;
condanna il geom. e l'ing. in solido al pagamento delle spese di lite, che CP_1 CP_4 liquida in € 10.860,00 per compensi, € 145,50 per spese, oltre rimborso spese forfettarie, iva e cpa come per legge, da distrarsi ai sensi dell'art.93 c.p.c. in favore dell'Avv. Michele Iapicca, dichiaratosi antistatario. pone definitivamente a carico di questi ultimi le spese di ctu, già liquidate in corso di causa.
Così deciso in Cosenza, il 03/02/2025 la Giudice
(Dott.ssa Marzia Maffei)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Cosenza, Prima Sezione Civile, in persona della giudice Marzia Maffei, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2611/2021 R. G. cui è riunita la causa n. 2614/2021 R.G. promossa da
, titolare dell'omonima azienda agricola c.f. , con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'Avv. Michele Iapicca, nel cui studio in Cosenza, alla via Nicola Serra 109 è elettivamente domiciliata giusta procura in atti;
parte opponente/attrice in riconvenzionale contro
Geom. , c.f. , con il patrocinio dell'Avv. Pasquale CP_1 C.F._1
Latino, nel cui studio in Cosenza, alla via Silvio Sesti n. 14, è elettivamente domiciliato giusta procura in atti;
parte opposta
avente P. I. , in p.l.r.p.t. con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_2 dell'Avv. Pasquale Latino, nel cui studio in Cosenza, alla via Silvio Sesti n. 14, è elettivamente domiciliato giusta procura in atti;
parte opposta
e nei confronti di quale titolare della omonima ditta individuale, part.iva. Controparte_3
[...], con il patrocinio dell'Avv. Pasquale Latino, nel cui studio in Cosenza, alla via
Silvio Sesti n. 14, è elettivamente domiciliato giusta procura in atti;
Ing. c.f. con il patrocinio degli Avv.ti Maria Calderaro e Paolo Scrocchi ed CP_4
elettivamente domiciliato a PE AN (CS), Via Alfonso Cucci, n° 33, presso lo studio della prima giusta procura in atti;
, c.f , in p.l.r.p.t. con il patrocinio degli Avv.ti Maria CP_5 P.IVA_3
Calderaro e Paolo Scrocchi ed elettivamente domiciliato a PE AN (CS), Via
Alfonso Cucci, n° 33, presso lo studio della prima giusta procura in atti;
ING. , c.f. , con il patrocinio degli Avv.ti Maria CP_4 C.F._2
Calderaro e Paolo Scrocchi ed elettivamente domiciliato a PE AN (CS), Via
Alfonso Cucci, n° 33, presso lo studio della prima giusta procura in atti terzi chiamati
OGGETTO: opposizione avverso i decreti ingiuntivi n. 453/21 e 982/21 emessi dal Tribunale di
Cosenza rispettivamente in data 20 aprile 2021 e 17 maggio 2021.
CONCLUSIONI rese in data 5 novembre 2024, come da verbale d'udienza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att, c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato il 2 luglio 2021, , quale titolare Parte_1 dell'omonima azienda agricola, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 453/21 emesso dall'intestato Tribunale su conforme richiesta del Geom. , con il quale le è CP_1 stato intimato il pagamento dell'importo di € 14.053,00 oltre interessi moratori, quale asserito corrispettivo portato dalla fattura n. 4 del 7/1/21 relativa ad attività professionale svolta, in favore della detta azienda agricola, per “progettazione architettonica di una stalla per linea vacca vitello sita alla località Ferrari del Comune di Luzzi al fg. 4 plle 41, 84, 220, 222, 236, 238 e 240', in
'contratto di filiera VALORIZZAZIONE DELLA FILIERA BOVINI DA CARNE 100%
ITALIANA NELLE REGIONI DEL SUD codice CUP J64C19000120008'.
A sostegno dell'opposizione ha eccepito:
l'assenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo in favore del professionista, in difetto di produzione della parcella vistata dal competente consiglio dell'ordine in relazione alla congruità delle tariffe ed in ogni caso l'eccessività della somma richiesta, riconoscendo al più la dovutezza del minor importo di € 3.451,78 calcolato sulla base dell'art. 2225 cc e del DM 140/12, alla luce della attività di progettazione architettonica effettivamente svolta;
l'inesigibilità del corrispettivo invocato dall'ingiungente, atteso che il pagamento della fattura sarebbe dovuto avvenire solo all'emissione del SAL, in seguito ai controlli eseguiti dalla banca (30 giorni + 15 per le integrazioni) e dopo il nulla osta del Ministero delle P.A. (successivi 30 giorni).
Ha quindi eccepito l'inadempimento dell'opposto deducendo segnatamente: di aver sottoscritto in data 12/11/19, con il Ministero delle Politiche Agricole, quale beneficiaria n.
11 della Filiera Bovini Italia S.r.l., contratto di filiera per la “VALORIZZAZIONE DELLA
FILIERA BOVINI DA CARNE 100% ITALIANA NELLE REGIONI DEL SUD” (cfr. doc. 1 di parte opponente), volto a conseguire agevolazioni per la realizzazione di una fattoria, compresa di stalla, per linea vacca-vitello da realizzare in Luzzi alla C.da Ferrari;
di aver appaltato alla alla ditta LI AL e GA Calcestruzzi Controparte_5
S.r.l., rispettivamente, le opere in ferro (struttura stalla) e cemento (fondamenta stalla) della fattoria destinata alla linea vacca-vitello, affidando la DL all'ing. e la Controparte_6 Controparte_5
progettazione architettonica al geom. ; CP_1
che il Comune di Luzzi, sulla scorta degli elaborati progettuali acquisiti a firma del geom. CP_1
autorizzava i lavori presso il terreno in questione, giusta permesso a costruire n. 14 del 17/4/20; che, dopo la posa del cemento, nel gennaio 2021 si avvedeva dell'errata posa ed esecuzione delle opere di fondazione della stalla, che risultava essere capovolta di 180° rispetto al progetto inizialmente depositato presso il comune di Luzzi, chiarendo che l'errore perpetrato, oltre ad integrare un abuso edilizio, se non rettificato, rappresentava una grave inadempienza contrattuale, in grado di sminuire la funzionalità dell'opera, nonché le future possibilità di ampliamento della fattoria finanziata dal progetto di filiera;
di aver contestato immediatamente a tutti i soggetti coinvolti nell'appalto la grave difformità, avviando in data 12/1/2021 procedura di negoziazione assistita con invito ad effettuare collaudo in corso d'opera finalizzato alla 'individuazione' certa dell'errore, demandata al tecnico collaudatore ing. . Per_1
Ritenendo la sussistenza di colpa/responsabilità quantomeno concorrente sia della ditta esecutrice dei lavori (che si era impegnata alla posa secondo 'progetti forniti dalla Controparte_3 committente'), del posatore nonché della DL, secondo la diversa Controparte_2
efficienza causale delle condotte o la diversa gravità delle colpe, ne ha quindi invocato l'autorizzazione ai sensi dell'art. 269 c.p.c. alla chiamata in causa.
Ha precipuamente rappresentato che, iniziati i lavori, il Geom. nella qualità di progettista CP_1
architettonico e DL architettonico, la ditta (appaltatrice del lavoro), la ditta Controparte_3
(fornitrice del calcestruzzo), l'ing. (DL strutturale) e la CP_2 CP_5 Controparte_5
(fornitrice del manufatto in carpenteria metallica da posizionare sul basamento in c.a. – obbligata anche ai calcoli ed alla trasmissione delle prove al genio civile) pur avendo a disposizione progetti, disegni, calcoli, permessi, documenti, ecc, ecc, avevano consentito l'edificazione del corpo in c.a. ruotandolo di 180° rispetto al progetto autorizzato.
Ha quindi così concluso: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, ivi compresa l'eventuale richiesta di provvisoria esecuzione del decreto opposto, per mancanza di prova scritta e/o di agevole soluzione, come sopra ampiamente motivato, in via preliminare - disponendo la riunione con la instauranda procedura di opposizione a decreto ingiuntivo n. 982/21 RGAC – 560/2021 emesso dal Tribunale di Cosenza in favore di
[...]
nei cui confronti estendere tutti gli effetti della odierna domanda;
- autorizzando Controparte_2
la chiamata in causa ex art. 269 cpc di -ing. , , nato il CP_4 C.F._2
28/06/1965 a Fiorenzuola D'Arda ed ivi residente in Corso Garibaldi 59, appartenente alla società appaltatrice, - con sede legale in Fiorenzuola D'Arda via 1° Maggio 3, - Controparte_5
, con sede in Luzzi CS alla c.da Gidora 60/A, P.I. Controparte_7
, revocare, annullare, riformare il decreto opposto – anzitutto per assenza dei P.IVA_4 presupposti per l'emissione dell'ingiunzione, in quanto la parcella emessa dall'opposto è priva del visto dell'ordine di appartenenza;
nonché per la non esigibilità delle somme di cui alla fattura in monitorio di cui era stata acconsentita postergazione del pagamento al ricevimento del SAL, non emesso alla data di deposito dell'ingiunzione; - poi per la presenza di eccezione di inadempimento proposta con l'avvio della procedura di negoziazione assistita che impedisce l'esigibilità dei corrispettivi richiesti;
- nel merito perché la fattura chiesta in ingiunzione non è conforme alle tariffe di progettazione architettonica, da rideterminare in € 3451,78; - sempre nel merito ed in riconvenzionale, per la presenza di responsabilità dell'opposto , ed in subordine anche CP_1
della Direzione Lavori e delle imprese esecutrici, alcune da chiamare in causa, per l'errato posizionamento del manufatto, nonché per la presenza di inadempimento contrattuale per dolo del geom. , con richiesta di demolizione immediata della trave centrale a spese delle CP_1
controparti, ricostruzione conforme al progetto e risarcimento di tutti i danni subiti anche per sprechi nei materiali, oltre che per la futura impossibilità di ampliare l'opera; - in subordine, e nel caso in cui il tempo necessario alla conclusione del procedimento rischi di causare la perdita delle contribuzioni agevolate, anche al fine di non aggravare il danno, in luogo del ripristino e della correzione del vizio, si chiede il risarcimento del danno pari alla spesa da sostenere per
l'immediato adeguamento dell'opera viziata al progetto ed alle prescrizioni contrattuali, oltre al rimborso di ogni spesa/spreco/danno, eventualmente da compensare in tutto o in parte con i corrispettivi pretesi dagli appaltatori, fornitori e professionisti. – con condanna, infine, degli opposti e dei chiamati responsabili, al pagamento delle spese e competenze di lite come per legge, da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario”.
Con comparsa depositata il 12.1.2022 si è costituito il Geom. , il quale ha eccepito in rito CP_1
l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'opposizione per omesso deposito del decreto ingiuntivo, nonché, nel merito, l'infondatezza dei motivi di opposizione ex adverso formulati, deducendo: di non essere a conoscenza del fatto che l'opera venisse realizzata attraverso finanziamenti richiesti dalla committenza;
che solo successivamente alla fornitura del calcestruzzo, al momento della richiesta di emissione delle fatture non quietanzate, l'opponente, per mezzo del coniuge, comunicava che sulle stesse fatture, dovesse essere inserita la dicitura “contratto di filiera valorizzazione della filiera di bovini da carne 100% italiana nelle regioni del Sud codice CUP J64C19000120008”; che la fattura emessa non necessitasse del parere dell'Ordine di appartenenza e comunque risultasse conforme alle tariffe di legge per tutte l'attività volta, tant'è che la stessa non era mai stata contestata dall'opponente nel suo ammontare.
Ha quindi rappresentato, in ordine al presunto diverso posizionamento della trave in cemento armato, che nessuna responsabilità potesse essergli addebitata, poiché non aveva rivestito né la funzione di progettista strutturale delle opere per cui è causa, né la funzione di Direttore dei lavori e non potendo, per legge, rivestire tali funzioni, non rientrando le stesse nelle sue competenze professionali.
Ha quindi chiarito di essersi occupato della sola progettazione architettonica della stalla, provvedendo altresì a tracciare il perimetro dell'area interessata all'opera da realizzare (come del Co resto risultante dalla piattaforma SISMI. , del dipartimento Lavori Pubblici della Regione
Calabria).
Ha quindi chiesto all'intestato Tribunale, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, di:
“a) preliminarmente dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità della spiegata opposizione e/o la tardività della stessa;
b) in subordine e nel merito rigettare l'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto e conseguentemente confermare l'opposto decreto ingiuntivo n. 453/2021 emesso dal Tribunale di
Cosenza in data 20.04.2021;
c) dichiarare improcedibile la domanda riconvenzionale o in subordine e nel merito rigettarla perché infondata in fatto ed in diritto;
d) in ogni caso con vittoria delle spese e competenze del giudizio”. All'udienza del 24 marzo 2022 è stata quindi disposta la riunione del presente giudizio con il procedimento di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° 560/21 emesso dal Tribunale di
Cosenza in data 17 maggio 2021 su conforme richiesta della con il Controparte_2
quale era stato intimato alla il pagamento del complessivo importo di € 13.940,00 oltre Pt_1
interessi moratori, quale asserito corrispettivo portato dalla fattura n. 29 del 25/11/20 e dalla fattura n. 33 del 30/12/20 relative alla posa di conglomerato cementizio Dos 200 magrone e RCK 30 getto di fondazione, eseguiti nell'ambito del progetto finanziato da 'contratto di filiera
VALORIZZAZIONE DELLA FILIERA BOVINI DA CARNE 100% ITALIANA NELLE
REGIONI DEL SUD codice CUP J64C19000120008'.
In tale procedimento la aveva sostanzialmente reiterato le difese e le conclusioni già Pt_1
spiegate nell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo 453/2021 e, con specifico riguardo al credito azionato in via monitoria dalla aveva contestato il quantitativo di cemento posato (e CP_2
quindi addebitato in fattura), poiché notevolmente superiore a quello necessario al riempimento di fondazioni e travi secondo i calcoli eseguiti dal collaudatore.
Autorizzatane la chiamata in causa (già disposta medio tempore nel giudizio riunendo) si sono costituiti quale titolare della omonima Ditta di costruzioni, l'Ing, Controparte_3 CP_4
nonché la
[...] CP_5
Il primo, con comparsa depositata il 26 maggio 2022, ha eccepito la nullità dell'atto di citazione per genericità della invocata chiamata in causa, ribadendone comunque nel merito l'infondatezza.
Ha in particolare formulato eccezione di giudicato, deducendo di aver richiesto ed ottenuto dal
Tribunale di Cosenza il decreto ingiuntivo n. 481/2021 (R.G. 1001/2021) per il pagamento del corrispettivo dell'appalto, ingiunzione che, regolarmente notificata, non era stato opposta.
Ha infine rappresentato la piena conformità di quanto realizzato dall'impresa, quale incaricata dalla committenza per la esecuzione dei lavori di che trattasi, agli elaborati esecutivi strutturali depositati presso il sistema tecnico regionale.
Ha quindi così concluso:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
- In via pregiudiziale accertare e dichiarare la nullità della citazione del terzo CP_3
, titolare dell'omonima Ditta di Costruzioni, per incertezza del petitum e della causa
[...] petendi e quindi la nullità e/o l'inammissibilità della domanda proposta nei confronti della
[...]
di ; Parte_2 Controparte_3
- nel merito, rigettare la domanda proposta da , titolare dell'omonima Azienda Parte_1
Agricola, nei confronti del terzo chiamato , titolare dell'omonima Ditta di Controparte_3
Costruzioni, perché infondata in fatto ed in diritto per quanto su esposto. Condannare , titolare dell'omonima Azienda Agricola, al risarcimento, in favore di Parte_1
, titolare dell'omonima Ditta di Costruzioni, del danno per lite temeraria ex Controparte_3
art. 96 c.p.c.
Con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarsi ex art 93 cpc in favore del sottoscritto avvocato”.
Si è costituito altresì l'ing. , il quale ha evidenziato la propria estraneità alla vicenda CP_4
contrattuale, avendo assunto l'incarico di direttore dei lavori, quale libero professionista, delle sole opere in carpenteria metallica da realizzarsi e installarsi da parte della CP_5
Ha quindi concluso per il rigetto delle domande articolate nei propri confronti, chiedendo nella denegata ipotesi di accoglimento delle stesse, di essere manlevato e/o risarcito dal Geom.
[...]
. CP_1
Ha resistito infine anche la la quale ha contestato la propria chiamata in causa, di CP_5
cui ha domandato il rigetto, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, essendole stato commissionato solo il montaggio della struttura metallica (stalla), ad opere di fondazione eseguite.
Disattese le istanze di concessione della provvisoria esecuzione dei decreti ingiuntivi opposti, disposta l'acquisizione del fascicolo relativo al procedimento per atp rg n° 2594/2021 medio tempore incardinato dalla parte opponente innanzi all'intestato Tribunale, sono stati quindi concessi i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c..
In sede di prima memoria l'opponente/attrice in riconvenzionale ha precisato che, anche al fine di evitare l'aggravamento del danno (conseguente al default dell'intero progetto di filiera, oltre che alla perdita definitiva dei finanziamenti per le opere), avrebbe depositato una variante in sanatoria, volta a modificare una trave di fondazione e rendere, quantomeno conforme al disegno l'opera.
Ha quindi nella successiva memoria istruttoria chiesto al Tribunale di disporre integrazione peritale al fine di: quantificare i costi e le spese per realizzare ad Ovest (lato fiume) la trave di fondazione con i relativi cordoli di collegamento per ripristinare lo status di progetto, “lasciando” o meno la trave di fondazione e relativi cordoli di collegamento in prossimità del confine ad Est” – soluzione indicata a pag. 7 dell'elaborato di ATP - accertando la spesa complessiva che la dovrà CP_9 affrontare per rendere l'opera mal realizzata dai convenuti, conforme ai progetti depositati valutando, inoltre, se vi fossero stati nel frattempo, incrementi di costi dei materiali per il completamento dell'opera, da porre ovviamente a carico dei convenuti;
accertare - in relazione alla posizione della - se vi fosse Controparte_10
stata, sul sito oggetto di causa, una eccessiva ed ingiusta posa di calcestruzzo di magrone – rispetto alle quantità indicate in progetto – indicandone sia la quantità che il prezzo, da decurtare dalla fattura chiesta in pagamento dalla medesima per la posa in opera del c.a. nell'opera CP_2
abusiva.
La causa è stata conseguentemente istruita in via documentale, mediante la prova orale richiesta dalle parti in contesa e mediante l'integrazione peritale richiesta da parte opponente.
Espletato l'incombente tecnico, all'udienza del 5 novembre 2024 è stata quindi trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio degli scritti conclusivi, ove peraltro è stato documentato il pagamento del credito della Controparte_2
Così succintamente ricostruita la vicenda contenziosa, il Tribunale rileva quanto segue.
Si deve premettere che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, 2 comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02); quindi il diritto del preteso creditore
(formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza -ovvero, persistenza- dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 20613/11).
Proprio sull'aspetto della pretesa creditoria, non è peregrino osservare che, secondo i principi generali in tema di onere della prova grava in capo a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa: quindi l'opposto deve fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata in via monitoria mentre l'opponente ha l'onere di contestare il diritto fatto valere, allegando i fatti estintivi o modificativi di tale diritto o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda.
Ancora deve rilevarsi che, conformemente a giurisprudenza tetragona, la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto (da ultimo Cass. 19944/2023).
In tema di inadempimento del contratto di appalto, spetta all'appaltatore, che agisca in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo, di provare l'esatto adempimento della propria obbligazione, ove il committente ne eccepisca l'inadempimento.
L'appaltatore, anche quando realizzi un progetto altrui sotto il controllo e la vigilanza di un tecnico incaricato dal committente, ma conservando una propria autonomia, ha l'obbligo di controllare e correggere gli eventuali errori di progetto, in quanto è tenuto a eseguire l'opera secondo le regole dell'arte e ad assicurare un risultato tecnico conforme alle esigenze del committente;
conseguentemente, egli è responsabile per i vizi derivanti dal progetto che avrebbe dovuto conoscere e prevedere in base all'ordinaria diligenza (Cass. 22 febbraio 2000, n. 1965).
In tema di appalto la circostanza che l'appaltatore esegua l'opera su progetto del committente o fornito dal committente non lo degrada, per ciò solo, al rango di "nudus minister" poiché la fase progettuale non interferisce nel contratto e non ne compone la struttura sinallagmatica, esulando dagli obblighi delle rispettive parti. Ne consegue che l'appaltatore è tenuto non solo ad eseguire a regola d'arte il progetto, ma anche a controllare, con la diligenza richiesta dal caso concreto e nei limiti delle cognizioni tecniche da lui esigibili, la congruità e la completezza del progetto stesso e della direzione dei lavori, segnalando al committente, anche nel caso di ingerenza di costui, gli eventuali errori riscontrati, quando l'errore progettuale consiste nella mancata previsione di accorgimenti e componenti necessari per rendere il prodotto tecnicamente valido e idoneo a soddisfare le esigenze del committente (Cass. 6754/2003).
Attingendo dalle suesposte coordinate ermeneutiche, l'opposizione si profila fondata nei limiti e per le ragioni di cui nel prosieguo.
Come già detto, parte opponente ha contestato le richieste azionate in via monitoria, evidenziando la realizzazione di un manufatto in c.a. (nella parte relativa alla stalla) effettuato in maniera difforme, rispetto al posizionamento ed all'orientamento autorizzato nel permesso a costruire rilasciato dal comune di Luzzi sulla scorta del progetto a firma del Geom. , nella qualità di progettista CP_1
architettonico e DL architettonico.
Dalle emergenze istruttorie risulta che il geom. , nella incontroversa qualità di progettista CP_1
architettonico delle opere per cui è causa, ha assistito alle fasi di realizzazione delle fondazioni, coadiuvando le ditte esecutrici alle quali ha fornito progetti con i disegni invertiti, gli stessi che ha consegnato in sede di collaudo in corso d'opera (v. allegato 008bis, fasc. parte opponente) e di cui il collaudatore ha asseverato la ricezione nel verbale (in allegato 007 fasc. parte opponente) sottoscritto dallo stesso . CP_1
Orbene in primo luogo deve rilevarsi che la stessa parte opponente nel proprio atto introduttivo ha distinto gli appalti delle opere ove alla veniva affidata la costruzione della struttura CP_5
metallica (stalla) e delle attrezzature zootecniche, come da contratto dimesso dalla terza chiamata nel quale è espressamente esclusa ogni opera edilizia preliminare al montaggio della CP_5
struttura metallica, ivi comprese le fondazioni.
Risulta per tabulas, segnatamente dalla delega della committente all'ing. ad inserire Pt_1 CP_11
nella piattaforma “SISMI.CA” della Regione Calabria i rispettivi compiti dei singoli professionisti: • progettista architettonico geom. ; CP_1
• geologo dott. ; CP_12
• Direttore dei lavori strutturali delle opere in carpenteria metallica ing. : CP_4
• Direttore dei lavori architettonici Geom. . CP_1
Parrebbe quindi che l'incarico di D.L. conferito all'ing. essendo limitato CP_4
esclusivamente alla struttura metallica, avesse quindi assunto efficacia operativa solo con l'inizio appunto delle opere di montaggio della struttura metallica da parte di anch'essa CP_5
coinvolta nel giudizio, di fatto mai avvenuta in ragione dell'errata esecuzione delle opere in cemento.
In realtà presso gli uffici regionali preposti all'acquisizione documentale e al controllo di progetti e opere inerenti lavorazioni in cemento armato, risultano incaricati dalla committenza l'Ing. CP_11 per la progettazione, l'Ing. per la Direzione Lavori, sempre delle opere in cemento CP_4
armato, e il Geom. come progettista e direttore dei lavori delle opere CP_1
architettoniche.
Di talchè se da un lato non residuano dubbi in ordine alla estraneità della rispetto CP_5
agli inadempimenti lamentati dalla , poiché è evidente che alla società era stato affidato solo Pt_1
il compito di intervenire ad opere di fondazione eseguite per montare la struttura metallica da adibire a stalla, diversa è la posizione rispetto alla vicenda contrattuale e contenziosa del d.l. Ing.
. CP_4
Del resto anche nel verbale di collaudo del 24 febbraio 2021 l'Ing. rappresentato in quella CP_5
occasione dal geom. risulta quale direttore dei lavori delle opere strutturali CP_13
Tale ruolo è stato confermato anche nel corso della prova orale.
In particolare il teste Ing. , collaudatore dell'opera, ha dichiarato di aver sempre “convocato Per_1
CP_ l'ing. e relazionato su quanto avvenuto in cantiere anche se fisicamente l'ing. era sostituito da un delegato, come ho già detto, geometra Preciso comunque che il direttore CP_14
dei lavori non poteva che essere un ing. o un arch. e che quindi il geometra non poteva fare la direzione lavori strutturali”.
Il teste ha altresì dichiarato che l'ing. era il “direttore dei lavori strutturali ma non CP_5 limitatamente alle opere di carpenteria metallica, ma di tutte le opere strutturali”.
Ciò posto, dalle emergenze istruttorie è risultata in maniere piana la difformità tra i disegni a corredo del PDC 14/20 ed il posizionamento della fattoria.
La perizia depositata il 3 marzo 2022 dall'arch. nel fascicolo del giudizio di ATP, ha Per_2
asseverato l'esecuzione di un lavoro totalmente difforme a quello progettato. In particolare, nel procedimento per atp incardinato presso l'intestato Tribunale è stato chiesto al ctu:
QUESITO A) accerti e dichiari il CTU, esaminando i progetti originali digitali depositati con firma digitale del Geom. in allegato 002, 003bis, 009 e 009bis presso il Comune di Luzzi, poi CP_1
autorizzati con PDC 14/20 in allegato 003 e 009, se il basamento del manufatto realizzato
(fondazioni e travi longitudinali) presso il terreno di proprietà sito in Luzzi alla C.da Pt_1
Ferrari, sia conforme ai detti disegni, ovvero non conforme ed in particolare se risulta essere alterato il posizionamento e l'orientamento della stalla, che originariamente vedeva rivolta la
'pista' per il passaggio dei mezzi agricoli (contrassegnata da due linee/travi continue più strette con al centro l'icona di un mezzo agricolo – v. pag. 4 del file in allegato 002 a firma digitale del progettista architettonico) verso la particella 84 ed a debita distanza da questa, e le dimore degli animali (invece contrassegnate tettoie in giallo tra due linee/travi continue più larghe) verso la particella n. 42 ed a debita distanza da questa.
RISPOSTA: In virtù di quanto detto, dagli elaborati prodotti e dal sopralluogo effettuato si può affermare che quanto depositato dal progettista, geom. , all'Ufficio Tecnico del Comune di CP_1
Luzzi è totalmente difforme da quanto realizzato, ovvero le travi di fondazioni realizzate risultano esattamente “specchiate” rispetto al progetto depositato (si vedano allegati grafici).
QUESITO B) accerti e dichiari il CTU se il posizionamento verticale ed orizzontale del manufatto edificato nella particella 41 sia conforme a quello descritto nei progetti a firma del geom. , CP_1
poi autorizzati nel PDC 14/10, ed in particolare se lo spazio lasciato dal confine con le vicine particelle – di cui si chiede la quantificazione - consente un ampliamento della fattoria con la realizzazione di altre dimore per animali, anche in considerazione della presenza di un fiume.
RISPOSTA: La disposizione attuale delle fondazioni non consentono un ampliamento ad Est
(particella n.42) del fabbricato in quanto non sarebbero più rispettate le distanze dai confini (si vedano allegati grafici).
QUESITO C) accerti e dichiari il CTU quanti metri cubi di cemento sono stati posati nelle fondazioni e nelle travi del manufatto parzialmente realizzato;
RISPOSTA: Per la realizzazione della struttura in c.a. in fondazione sono stati impiegati:
(cls non armato) ………mc. 67.34; Pt_3
Travi di fondazioni (c.a.) ………mc. 95.04;
Cordoli di collegamento (c.a.) …..mc. 7.10.
QUESITO D) accerti e dichiari il CTU se vi siano ulteriori difetti e/o vizi e/o abusi anche edilizi nella posa delle fondazioni del manufatto, tali da compromettere la funzionalità, la commerciabilità e/o l'estetica dell'immobile, ed in grado di mettere a rischio il finanziamento di cui al contratto di filiera sottoscritto dalla ricorrente, in allegato 001;
RISPOSTA: L'errato posizionamento delle fondazioni è già di per sè un abuso edilizio, come narra
l'articolo 29 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (d.p.r.
n. 380/2001) in quanto difformi dal progetto regolarmente autorizzato dal Comune con il Permesso di Costruire n.14 del 17 aprile 2020. D'altronde nelle stesse “condizioni generali” del documento rilasciato dal Comune, esattamente al punto “b” è riportato testualmente: “Il titolare del
Permesso, il Direttore dei Lavori e l'Impresa esecutrice sono responsabili dell'inosservanza di norme e di regolamenti generali, nonché delle modalità di esecuzione di cui al presente Permesso”.
Tutto ciò, allo stato, rende non realizzabile e/o comunque non agibile il manufatto senza in nuovo permesso in variante, quindi non commerciabile.
QUESITO E) accerti e dichiari il CTU il costo per la rimozione dell'eventuale vizio riscontrato, consistente nella demolizione completa della platea con smaltimento del materiale di risulta – ovvero – se non conveniente o maggiormente oneroso;
QUESITO F) accerti e dichiari il CTU, in alternativa e ove tecnicamente possibile, il costo per la demolizione e lo smaltimento della sola trave longitudinale centrale ovvero della prima trave orientata verso la particella 42 (v. foto 005), da ricostruire più accostata alla base lato fiume, calcolandone anche il costo di ricostruzione, comprensivo di materiali e manodopera, al fine di rendere l'opera conforme al progetto autorizzato con PDC 14/20;
RISPOSTE E-F: In relazione al costo per l'eventuale rimozione di tutta la fondazione si allega computo metrico estimativo redatto con l'elenco prezzi della Regione Calabria 2021. Mentre per eventuali variazioni in corso d'opera, che possano, più o meno, essere convenienti alla realizzazione dell'opera non è possibile dare risposta in questa sede, in quanto la variante presuppone un nuovo calcolo statico con tutte le valutazioni tecniche del caso, nonché oneri tecnici.
Da un “sommario” studio sembrerebbe, comunque, possibile realizzare ad Ovest (lato fiume) la trave di fondazione con i relativi cordoli di collegamento per ripristinare lo status di progetto. Da valutare la possibilità di “lasciare” o meno la trave di fondazione e relativi cordoli di collegamento in prossimità del confine ad Est.
QUESITO G) accerti e dichiari il CTU se quanto riscontrato rispondendo ai precedenti quesiti è ovviamente riconducibile a responsabilità di progettisti, appaltatori, ditte e direzione lavori, quantificandone eventualmente il danno in termini di riduzione di valore dell'immobile, nonché in termini di necessità di intervento correttivo (quantificandone il costo, comprensivo, nell'ipotesi di demolizione, anche dello smaltimento e della demolizione oltre che del rifacimento ex novo), evidenziando anche il pregiudizio estetico e commerciale (anche in termini di perdita potenziale del finanziamento) subito dal completamento dell'opera fino alla effettiva rimozione dei vizi
(quantificandone l'ammontare, in termini di perdita giornaliera/mensile), da imputare ai singoli responsabili.
RISPOSTA: In relazione alle responsabilità di cui si chiede nel quesito, si rammenta che il consulente del Giudice non può esprimere giudizi ma solo analizzare e confrontarsi con le norme che regolano le singole responsabilità professionali.
Nello specifico la norma indica alcune delle imprescindibili funzioni della D.L. e quindi responsabilità:
Il direttore dei lavori cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità del progetto e del contratto;
Il direttore dei lavori comunica all'esecutore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto L'impresa esecutrice, per sua responsabilità, ha l'obbligo di confrontarsi con il D.L. leggere il progetto esecutivo e, nell'eventualità che questo sia carente, chiedere lumi al progettista
e al D.L. prima di iniziare l'opera oggetto di appalto.
Il CTU, infine, nelle conclusioni ha evidenziato la responsabilità principale del geom. CP_1
(proprio perché D.L. delle opere architettoniche avrebbe dovuto posizionare la struttura attraverso il posizionamento degli opportuni “picchetti e modine”, anche perché è specifica competenza dei geometri assolvere a questa operazione) ma anche del DL opere strutturali (che avrebbe dovuto, controllare l'armatura dei ferri e la corrispondenza dei materiali usati al progetto dallo stesso redatto) e dell'impresa (che avrebbe dovuto controllare che il progetto oggetto Controparte_3
di permesso corrispondesse a quanto stava realizzando).
In sede di integrazione peritale disposta dalla scrivente, il ctu ha depositato in data 08/4/24,
l'elaborato integrativo definitivo con la risposta alle osservazioni delle parti.
L'ausiliario ha datto che, dopo l'ATP, il Comune di Luzzi 'con ordinanza n° 56 del 09/08/2022, ordinava la demolizione di opere abusive' e che “….omissis…. l'orientamento del manufatto, risulta ruotato di 180° rispetto agli elaborati di progetto, significando che la campata tra le due travi di fondazione più stretta di larghezza pari a m 5,00 risulta essere stata realizzata a sud, mentre la campata avente larghezza pari a m 11,00 è posizionata a nord”.
Di talchè, alla luce di tali emergenze istruttorie, può ritenersi fugato ogni dubbio in ordine alla difformità delle opere eseguite rispetto agli elaborati progettuali assentiti dal comune di Luzzi e quindi sulla natura abusiva delle opere di cui trattasi (con conseguente irrilevanza delle dichiarazioni contrarie rese nel corso dell'espletamento della prova orale). Tale essendo la piattaforma probatoria in atti, si può quindi procedere alla delibazione delle opposizioni spiegate e della domanda riconvenzionale formulata.
Sull'opposizione avverso il d.i. 453/21.
Costituisce principio pacifico quello alla cui stregua il committente, in caso di vizi e difformità dell'opera che non ne comportino la radicale inutilizzabilità, può limitarsi a chiedere il risarcimento del danno per l'inesatto inadempimento e in tale caso i vizi non escludono il diritto al compenso in capo al progettista e al direttore dei lavori per l'opera professionale prestata, in quanto la domanda risarcitoria non presuppone lo scioglimento del contratto d'opera intellettuale e le ragioni del committente trovano in essa adeguata tutela (Cass. 29218/2017; n. 6886/2014).
Orbene, se deve ritenersi incontroversa la predisposizione del progetto architettonico da parte dell'ingiungente, costui non ha tuttavia offerto documentazione idonea a calibrare il corrispettivo alle prestazioni effettivamente rese, essendosi limitato ad allegare solo una fattura nel procedimento monitorio.
Sicchè, in difetto di prova in ordine al quantum pattuito, il decreto ingiuntivo deve essere revocato ed il credito dell'opposto deve essere rideterminato nella misura prevista dalle tariffe vigenti.
Avuto riguardo al valore della stalla oggetto del disegno architettonico affidato al (di € CP_1
140.000), utilizzando l'art. 2225 c.c. e le tariffe vigenti di cui al DM 140/12 per l'attività svolta (la sola progettazione architettonica), si reputa congruo l'importo di € 3.451,78, oltre interessi dalla data della sentenza (per effetto della quale il credito diviene liquido ed esigibile) al saldo.
Invero in tema di appalto privato, il corrispettivo deve essere versato alle scadenze contrattuali ovvero, in difetto di pattuizione, quando l'opera sia accettata, sicché è da questo momento che decorrono per l'appaltatore gli interessi sulle somme dovutegli le quali, però, ove siano riscontrati difetti della detta opera legittimanti l'eccezione di inadempimento, sono inesigibili finché questi non siano eliminati od il committente non opti per la riduzione dell'importo a lui spettante.
Ne consegue che, qualora il medesimo committente rilevi l'esistenza di vizi e ne domandi l'eliminazione diretta da parte dell'appaltatore, oltre a richiedere il risarcimento del danno per l'inesatto adempimento, il credito di quest'ultimo per il corrispettivo permane, ma il mancato pagamento dell'appaltante non può ritenersi causa di debenza degli interessi, neppure ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 231 del 2002, se non dalla data della sentenza per effetto della quale il credito diviene liquido ed esigibile (Cass. 5734/2019).
Sull'opposizione avverso il d.i. n° 982/21.
Relativamente alla posizione della nel ribadire che tutta la fattura per la Controparte_2
posa del CLS armato è stata, nelle more del giudizio, completamente pagata, parte opponente ha eccepito l'eccessività della somma richiesta, essendo emersa dalla perizia in atti la posa di un quantitativo di magrone (Cls non armato) di mc. 67,34, eccessiva rispetto a quella necessaria.
L'opponente ha conseguentemente richiesto la condanna della opposta alla restituzione della somma di € 1641,00 + IVA, pari a 30mc di magrone versato in eccesso, pagato (v. fattura
) € 54,70 al mc. CP_2
L'eccezione sollevata non coglie nel segno, atteso che il quantitativo di magrone posato è quello che risulta ordinato dalla committente, che quindi non si può poi dolere della eccessività dell'importo fatturato.
L'opposizione deve essere conseguentemente in parte qua respinta.
Il decreto ingiuntivo deve essere nondimeno revocato, atteso che medio tempore l'opponente ha provveduto al pagamento dell'intera sorte capitale.
Ciò nondimeno sulla tale ultima somma residua la debenza degli interessi moratori nella misura richiesta dalla società fornitrice del cemento nel decreto ingiuntivo opposto dalla domanda al saldo.
Sull'eccezione di inadempimento.
In tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell'opera appaltata, il direttore dei lavori, pur prestando un'opera professionale in esecuzione di un'obbligazione di mezzi e non di risultato, è chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche e deve utilizzare le proprie risorse intellettive e operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente-preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della "diligentia quam in concreto".
Per costante giurisprudenza, tra gli obblighi del direttore dei lavori rientrano l'accertamento della conformità dell'opera al progetto, la supervisione delle modalità di esecuzione dell'opera (in conformità con il capitolato) e l'adozione degli accorgimenti attraverso cui garantire la realizzazione dell'opera a regola d'arte (senza, cioè, vizi di costruzione), anche mediante l'alta sorveglianza delle opere, che comporta comunque il controllo della realizzazione dell'opera nelle sue varie fasi e pertanto l'obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole dell'arte e la corrispondenza dei materiali impiegati (Cass.
14456/2023). Cosicché incorre in responsabilità il professionista che ometta di vigilare e impartire le opportune disposizioni al riguardo, di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e, in mancanza, di riferire al committente (Cass. 27045/2024).
Pertanto, non si sottrae alla responsabilità conseguente a vizi o difformità dell'opera appaltata, il professionista che omette di impartire direttive tecniche relative alle modalità di realizzazione delle opere, salvo che si tratti di operazioni elementari e marginali e di aspetti meramente operativi dell'esecuzione delle stesse (Cass. 9574/2024).
Il direttore dei lavori esercita, per conto del committente, i medesimi poteri di controllo sull'attuazione dell'appalto che questi ritiene di non poter svolgere di persona, sicché ha il dovere, attesa la connotazione tecnica della sua obbligazione, di vigilare affinché l'opera sia eseguita in maniera conforme al progetto, al capitolato e alle regole della buona tecnica, senza che ne derivi la sua corresponsabilità con l'appaltatore per i difetti dell'opera derivanti da vizi progettuali, salvo che egli sia stato espressamente incaricato di svolgere anche l'attività aggiuntiva di verificare la fattibilità e l'esattezza tecnica del progetto (Cass. 29331/2024).
In tema di appalto, la responsabilità dell'appaltatore e del progettista e direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso a determinare il danno subito dal committente, è improntata al vincolo della solidarietà, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2055, comma 1, e
1292 c.c., dovendo il giudice procedere all'accertamento e ripartizione delle rispettive quote di responsabilità solo a fronte di specifica domanda in tal senso, facendo ricorso al criterio sussidiario della parità delle colpe - di cui all'art. 2055, comma 3, c.c. - nel caso in cui, per l'impossibilità di provare le diverse entità degli apporti causali, residui una situazione di dubbio oggettivo e reale
(Cass. 14378/2023).
Invero il vincolo di responsabilità solidale fra l'appaltatore ed il progettista e direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dal committente, trova fondamento nel principio di cui all'art. 2055 c.c., il quale, anche se dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, si estende all'ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale, (Cass.18289/2020).
Orbene, facendo pedissequa applicazione dei principi sopra esposti, l'eccezione di inadempimento sollevata da parte opponente si profila fondata.
Come asseverato dal ctu nominato in sede di atp, non vi è alcun dubbio che possa essere ascritta responsabilità in capo al geom. dei vizi concretanti gli abusi contestati, in quanto costui, CP_1
nella sua veste di D.L. delle opere architettoniche avrebbe dovuto posizionare la struttura attraverso il posizionamento degli opportuni “picchetti e modine” (anche perché è specifica competenza dei geometri assolvere a questa operazioni).
Concorrente responsabilità è da individuarsi in capo al DL opere strutturali ing. CP_4
dipendente che avrebbe dovuto controllare l'armatura dei ferri e la Controparte_5
corrispondenza dei materiali usati al progetto dallo stesso redatto, nonchè all'impresa CP_3
che, dal proprio canto, avrebbe dovuto controllare che il progetto oggetto di Permesso
[...]
corrispondesse a quanto stava realizzando. In sintesi l'onere qualificato di diligenza previsto per le figure professionali coinvolte avrebbe implicato: che il direttore dei lavori che sia delle opere architettoniche e/o strutturali vigilasse costantemente l'andamento dei lavori;
l'impresa appaltatrice controllasse i progetti esecutivi e, se questi carenti, chiedesse ai tecnici incaricati chiarimenti e precisazioni, verbalizzando opportunamente quanto richiesto.
Tali doveri, per quanto sopra esposto, non sono stati assolti dalle parti in contesa.
Sulla domanda riconvenzionale.
Il grave inadempimento perpetrato abilita la committente incolpevole a chiedere (ex art. 1668 c.c.) che le difformità o i vizi siano eliminati a spese dell'appaltatore, oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'appaltatore.
Ferme le responsabilità della D.L., con riguardo alla posizione della impresa appaltatrice tuttavia, deve rilevarsi l'inammissibilità della domanda, essendo pacifico che il decreto ingiuntivo emesso su conforme richiesta della ditta per le opere eseguite non è stato opposto.
Orbene, il principio secondo cui l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono, sia pure implicitamente, il presupposto logico giuridico, trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, in mancanza di opposizione o quando quest'ultimo giudizio sia stato dichiarato estinto, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio (Cass.
22465/2018; 25180/2024).
E difatti il giudicato sostanziale conseguente alla mancata opposizione di un decreto ingiuntivo copre non soltanto l'esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito e il rapporto stessi si fondano, ma anche l'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l'opposizione (Cass. n° 19113 del 18.7.2018; n. 28318 del 28.11.2017).
Ciò posto, in seguito alla adesione alla soluzione 'alternativa' prospettata dal CTU (v. pag.
7-8 della bozza di perizia), con le memorie istruttorie parte attrice ha depositato una serie di documenti attestanti il deposito di una procedura di sanatoria dell'opera abusiva, con parziale demolizione
(solo di una trave), e la creazione di un'altra trave in grado di ripristinare la conformità del disegno.
Con impegno esplicativo, il ctu, con iter logico esauriente ed adeguatamente motivato, ha quantificato in complessivi € 26.322,00, iva esclusa, i costi sostenuti e da sostenere per emendare i vizi, così suddivisi: € 16.856,51 quali spese per demolizione strutture e cordoli, fornitura e posa in opera acciaio, conglomerato cementizio per magrone, conglomerato per plinti, fondazioni e travi e casseformi;
€ 1.810,00 quale spesa per indagini strutturali;
€ 418,00 per tariffe istruttorie e di bollo;
€ 6.300,00 per prestazioni tecniche per 1. Redazione variante strutturale in corso d'opera; 2.
Direzione dei lavori strutturali per le opere in c.a. e le opere in acciaio della struttura in elevazione con redazione relazione a struttura ultimata;
€ 276,00 cubetti e sbarre (prove di compressione);
€ 662,00 per oneri per sanatoria.
A ciò si aggiungano i costi di difesa tecnica sopportati dall'attrice per la difesa nel procedimento penale n° 2456/22 rgnr, nella quale è stata coinvolta per l'abuso edilizio compiuto, pari ad €
2.600,00.
Parte opponente ha altresì richiesto il risarcimento del danno derivante dall'aumento dei costi delle materie prime.
Orbene il ctu non si è espresso inizialmente sulla questione degli aumenti delle materie prime per completare l'opera e gli ulteriori e/o possibili danni subiti dalla , non determinabili nella Pt_1 relazione, in quanto 'l'aumento richiesto dalla per integrazione di fornitura in data CP_5
22/07/2022 non può essere, da chi scrive, contestato o valutato in quanto trattasi di forniture non soggette ad alcun riferimento normativo o a prezziari regolamentati, ma legato solo a quello della libera concorrenza'.
In seguito, poi, alle osservazioni del CTP di parte opponente, sugli incrementi nella fornitura del materiale che compone la struttura in metallo della fattoria (fornito dalla , l'arch. Controparte_5
ha precisato che l'incremento richiesto, pari al 33,95% oltre IVA, trovasse giustificazione Per_2
(in parte) dalle tabelle dati UNICMI (Unione Nazionale delle Industrie delle Costruzioni Metalliche dell'Involucro e dei serramenti (fonte dati ISTAT) che trascrive, ove risulta dalla prima contrattazione (23/4/19) all'ultima contrattazione con la (del 22/7/22), un incremento da € 700 CP_5 ad € 900. Per altra parte, invece, l'aumento è determinato “per altri fattori che non possono essere spiegati “tecnicamente” da chi scrive”.
Ed in ogni caso, a solare conferma dell'incremento dei costi, è stato prodotto da parte attrice quale ulteriore fonte di prova, il contratto – sopravvenuto - con la che ha dovuto Controparte_5
sottoscrivere il 27/7/22 in corso di giudizio per ottenere la fornitura della medesima struttura metallica originariamente pattuita con contratto del 23/4/19 - con il quale si era impegnata a pagare il sovrapprezzo della struttura metallica causato dall'incremento dei costi dell'acciaio e delle materie prime pari a ben € 40.000 in più rispetto al costo inizialmente pattuito, appunto, nel precedente accordo.
Nessun ulteriore danno può ritenersi provato da parte attrice, né in termini di possibile minore fruibilità dell'opera né di ulteriori incrementi di costi, atteso che il danno patrimoniale da mancato guadagno, concretandosi nell'accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, esclusi i mancati guadagni meramente ipotetici perché dipendenti da condizioni incerte, sicché la sua liquidazione richiede un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità), che può essere equitativamente svolto in presenza di elementi certi offerti dalla parte non inadempiente, dai quali il giudice possa sillogisticamente desumere l'entità del danno subito (Cass. 29486/2024).
Sicchè i due direttori dei lavori, nella misura del 50% ciascuno, devono essere condannati al risarcimento del danno in favore dell'attrice in riconvenzionale, quantificato in complessivi €
68.922,00.
A tale somma vanno aggiunti interessi legali e rivalutazione monetaria.
Infatti in tema di appalto la somma liquidata a favore del committente per la eliminazione dei vizi e difformità dell'opera -a titolo di risarcimento del danno o anche di riduzione del prezzo di cui all'art. 1668 cod. civ.- ha ad oggetto un debito di valore dell'appaltatore, che, non essendo soggetto al principio nominalistico, deve essere rivalutato in considerazione del diminuito potere d'acquisto della moneta intervenuto fino al momento della decisione (Cass. 11594/04).
Nel caso di specie, trattandosi di debito di valore, sulla somma sopra indicata -espressa in moneta attuale- sono dovuti gli interessi legali e rivalutazione monetaria per la ritardata corresponsione dell'equivalente pecuniario del danno, posto che, nelle obbligazioni di valore, il debitore è in mora dal momento della produzione dell'evento di danno.
Peraltro, avuto riguardo ai principi enunciati dalla sentenza n. 1712/1995 delle SS.UU. della Corte di Cassazione, al fine di evitare un lucro ingiustificato per il creditore, e per meglio rispettare la funzione compensativa dell'interesse legale riconosciuto sulla somma rivalutata, gli interessi devono essere calcolati non sulla somma rivalutata (o espressa in moneta attuale) al momento della liquidazione, né sulla somma originaria, ma devono essere computati sulla somma originaria che via via si incrementa, a partire dal livello iniziale sino a quello finale, nei singoli periodi trascorsi, a far data dalla verificazione del danno.
Pertanto, alle somme sopra quantificate va aggiunta la rivalutazione con decorrenza dalla data del deposito della c.t.u. - essendo la somma espressa in moneta attuale alla data di espletamento della consulenza - oltre ad interessi al tasso legale, da calcolarsi sulle somme via via rivalutate, con decorrenza dalla domanda al saldo.
Deve essere invece rigettata la domanda riconvenzionale formulata da parte attrice nei confronti dei terzi chiamati e della ditta individuale per le ragioni sopra CP_5 Controparte_3
esposte.
Residua la regolamentazione delle spese di lite.
Parte opponente, soccombente in parte qua, deve essere condannata alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo secondo le tabelle vigenti, parametri minimi, in considerazione dell'attività defensionale espletata, cause di valore indeterminabile complessità media, in favore dell'opposta e della terza chiamata e della ditta individuale CP_2 CP_5 CP_3
[...]
Il geom. e l'ing. risultati soccombenti, devono essere invece condannati in solido ai CP_1 CP_5
sensi dell'art. 97, 1° comma, secondo capoverso c.p.c., avuto riguardo all'interesse comune rispetto alla controversia, alla refusione in favore di parte attrice in riconvenzionale delle spese di lite, liquidate in dispositivo secondo le tabelle vigenti, parametri medi, cause di valore indeterminabile complessità media, e di quelle di ctu, già liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunziando nelle cause riunite, ogni altra domanda ed eccezione disattesa o assorbita, cosi provvede: in accoglimento dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° 453/21 revoca il decreto ingiuntivo e, per l'effetto condanna parte opponente al pagamento in favore del geom della CP_1 minor somma di € 3.451,78 oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
revoca il decreto ingiuntivo n° 982/2021 e condanna parte opponente al pagamento in favore di parte opposta degli interessi moratori sulla somma ingiunta dalla notifica del ricorso per decreto ingiuntivo al saldo;
rigetta la domanda riconvenzionale spiegata da parte attrice nei confronti delle terze chiamate ditta e e della parte opposta;
Controparte_3 CP_5 CP_2
condanna parte opponente alla refusione nei confronti di e e Controparte_3 CP_5
della opposta delle spese di lite, che liquida per ciascuno in € 5.431,00 per compensi, CP_2
oltre rimborso spese forfettarie, iva e cpa come per legge;
in accoglimento della domanda riconvenzionale, accertatane la corresponsabilità nella misura del
50% ciascuno, condanna il geom. e l'ing. al risarcimento in favore di parte CP_1 CP_4
attrice del danno pari ad € 68.922,00, oltre interessi e rivalutazione come in motivazione;
condanna il geom. e l'ing. in solido al pagamento delle spese di lite, che CP_1 CP_4 liquida in € 10.860,00 per compensi, € 145,50 per spese, oltre rimborso spese forfettarie, iva e cpa come per legge, da distrarsi ai sensi dell'art.93 c.p.c. in favore dell'Avv. Michele Iapicca, dichiaratosi antistatario. pone definitivamente a carico di questi ultimi le spese di ctu, già liquidate in corso di causa.
Così deciso in Cosenza, il 03/02/2025 la Giudice
(Dott.ssa Marzia Maffei)