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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 17/06/2025, n. 3004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3004 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 5200/2024 R.G.
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Antonio Salerno ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 5200/2024 R.G. promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa, giusto Parte_1 P.IVA_1
mandato allegato al ricorso, dagli avv.ti TOSANO UMBERTO e MILAN LUCA
Ricorrente contro
(c.f. ), rappresentato e difeso, giusta delega in atti ex D.lgs. Controparte_1 P.IVA_2
n.150/2011, dai Vice Commissari sigg. e CP_2 CP_3
Resistente
Oggetto: Opposizione a ordinanza di confisca amministrativa ex art. 22 L. 689/1981.
CONCLUSIONI
Come da scritti difensivi del 3 giugno 2025 per parte ricorrente e 14 aprile 2025 per parte resistente e decreto reso in data 8 aprile 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 13/15 marzo 2024, la società proponeva opposizione Parte_1
avverso l'ordinanza di confisca N. 2024/J/15 del 07.03.2024, emessa dal . Controparte_1
pagina 1 di 5 Tale provvedimento traeva origine da un verbale della Guardia di Finanza che contestava alla ricorrente la violazione dell'art. 6 del Reg. (CE) 1223/2009 per aver immesso in commercio prodotti cosmetici "privi di indicazioni in lingua italiana".
La ricorrente deduceva, in via principale, la nullità dell'ordinanza per indeterminatezza della contestazione originaria e, in via subordinata, l'insussistenza nel merito della violazione, chiedendo l'annullamento della confisca e la restituzione della merce.
Si costituiva in giudizio il , contestando le ragioni del ricorso e chiedendone il rigetto. Controparte_1
La causa, istruita documentalmente, veniva trattenuta in decisione all'esito del deposito di note conclusive da entrambe le parti.
Nelle proprie note, la società ricorrente ribadiva la nullità del procedimento per violazione dell'art. 14 L.
689/81 e, in subordine, confutava analiticamente le tardive specificazioni di controparte, dimostrando la piena conformità delle etichette alla normativa.
Il resistente, dal canto suo, insisteva per la reiezione del ricorso, sostenendo la legittimità della CP_1
contestazione e della motivazione per relationem.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Il primo motivo di opposizione, relativo alla nullità del provvedimento per violazione dell'art. 14 della L. 689/1981, è dirimente e assorbente di ogni altra questione.
L'art. 14 della legge sulla depenalizzazione impone che la contestazione degli addebiti debba contenere una
"sommaria esposizione del fatto", al fine di garantire al presunto trasgressore l'immediata e piena conoscenza della condotta addebitatagli e, di conseguenza, l'effettivo esercizio del diritto di difesa (art. 24
Cost.).
Secondo la consolidata giurisprudenza, una contestazione è da ritenersi nulla per indeterminatezza quando si limiti a un generico richiamo alla norma violata, senza indicare con la
pagina 2 di 5 necessaria specificità quale, tra le plurime condotte sanzionate, sia stata in concreto posta in essere.
Nel caso di specie, il verbale della Guardia di Finanza, posto a fondamento dell'impugnata ordinanza di confisca, contesta genericamente l'immissione in commercio di prodotti "privi di indicazioni in lingua italiana", con un vago riferimento agli artt. 19 e 20 del Reg. (CE) 1223/2009.
Tale contestazione è irrimediabilmente generica, poiché omette di specificare quale, tra le diverse possibili indicazioni obbligatorie in lingua italiana, sia stata effettivamente omessa.
Come correttamente e analiticamente esposto dalla difesa della ricorrente, sia nell'atto introduttivo sia nelle note conclusive, tale genericità ha costretto la parte a un'improba attività difensiva "su tutto lo scibile umano", analizzando ogni singola ipotesi normativa per dimostrare un'inesistente violazione.
Questo modus operandi della P.A. configura un'inversione dell'onere di enunciazione del fatto illecito, in palese contrasto con i principi dell'art. 14.
Il tentativo del resistente di specificare le presunte violazioni solo nella comparsa di CP_1
costituzione e nelle successive note conclusive – facendo per la prima volta riferimento all'assenza del simbolo PAO o alla mancata indicazione di specifiche avvertenze come "evitare il contatto con gli occhi" – costituisce un'inammissibile integrazione postuma dell'atto sanzionatorio originario.
La legittimità del provvedimento va scrutinata con esclusivo riferimento al suo contenuto al momento dell'emanazione.
Le argomentazioni del sulla tempestività dell'ordinanza di confisca, sebbene trattate nelle note, CP_1
sono irrilevanti di fronte al vizio radicale di nullità dell'atto presupposto.
La radicale nullità del verbale di contestazione, per palese violazione del principio di specificità, si estende e travolge l'ordinanza di confisca che su di esso si fonda, la quale è a sua volta nulla e deve essere annullata.
L'accoglimento del motivo pregiudiziale assorbe l'esame delle questioni di merito.
Tuttavia, si osserva ad abundantiam, come la meticolosa analisi prodotta dalla società ricorrente nel proprio ricorso e ulteriormente affinata nelle note conclusive – dove si confutano punto per punto le tardive pagina 3 di 5 allegazioni del dimostrando, ad esempio, l'inapplicabilità della prescrizione sull'avvertenza CP_1
"evitare il contatto con gli occhi" per prodotti non contenenti la sostanza specifica (Zinco Solfofenato)
– appaia puntuale, documentata e del tutto fondata, a fronte di contestazioni tardive e capziose da parte dell'amministrazione.
Alla declaratoria di nullità dell'ordinanza di confisca consegue, come per legge, l'obbligo di immediata restituzione della merce in sequestro alla società ricorrente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
La richiesta di compensazione avanzata dal resistente nelle proprie conclusioni non può trovare CP_1
accoglimento, non ravvisandosi alcuna soccombenza reciproca né altri gravi ed eccezionali motivi per derogare al principio generale di cui all'art. 91 c.p.c., specie a fronte della palese infondatezza delle difese dell'amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da Parte_1
contro il , ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
[...] Controparte_1
1. Accoglie il ricorso.
2. Per l'effetto, dichiara la nullità e annulla l'Ordinanza di Confisca N. 2024/J/15 – SEQ. N.
06/2024/GDF/VIOAM del 07.03.2024, emessa dal . Controparte_1
3. Ordina al di , o all'autorità presso cui la merce è custodita, l'immediata restituzione CP_1 CP_1
alla società ricorrente delle 50 confezioni di profumo a marchio "Kokeshi" oggetto del suddetto provvedimento.
4. Condanna il a rifondere alla società ricorrente le spese del presente giudizio, che Controparte_1
liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA e IVA come per legge.
pagina 4 di 5 Così deciso in Venezia, il 16 giugno 2025
Il Giudice O.P. avv. Antonio Salerno
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