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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 19/03/2025, n. 1104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1104 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 8518/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Famiglia CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Michele Posio Presidente
Claudia Gheri Giudice
Andrea Marchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 8518/2024, avente come oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio”, promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. PAGANI ELENA ALBA, che lo rappresenta e difende come da mandato in calce al ricorso
RICORRENTE contro
(C.F. ), contumace CP_1 C.F._2
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Brescia il 22/04/2001, trascritto al n. 82 parte II serie A anno 2001 nel Registro Atti di
Matrimonio del Comune Brescia, tra l'istante e ordinando all'Ufficiale Parte_1 CP_1 dello Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 09/07/2024 parte ricorrente, sig. , ha dedotto di aver Parte_1
contratto matrimonio concordatario in data 22/04/2001 a Brescia (BS) con la resistente, sig.ra CP_1
, matrimonio trascritto nei registri dello Stato civile del medesimo Comune al n. 82, parte II,
[...]
serie A, anno 2001, e che dall'unione non sono nati figli.
Ha altresì dedotto che il Tribunale di Brescia ha pronunciato la separazione dei coniugi con sentenza n. 1580/2024 pubblicata il 16/4/2024, passata in giudicato (notificata a controparte in data 27/4/2024
e non impugnata), dopo la comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale del 10/11/2022.
Il ricorrente ha chiesto la pronuncia della sentenza sulla cessazione dello status coniugale.
All'udienza del 21/1/2025 nessuno è comparso per la resistente non costituitasi in giudizio.
Il ricorrente ha quindi chiesto che venisse dichiarata la contumacia della sig.ra e che la causa CP_1
fosse trattenuta in decisione con rinuncia espressa dei termini per il deposito degli atti conclusivi.
Il Giudice, dato atto, constatata la regolarità della notifica ha dichiarato la contumacia della convenuta non comparsa e ha rimesso la causa al Collegio per la decisione senza termini per il deposito degli atti conclusivi.
***
1) Sulla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Ai sensi degli artt. 2 e 3 n. 2) lettera b) della legge n. 898/1970, come modificata dalla legge n.
55/2015, la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciata qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita” perché
“è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi” purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno dodici mesi” dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione giudiziale.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio. Infatti, dalla copia degli atti della separazione prodotti, risulta che parte ricorrente è comparso davanti al Presidente del Tribunale in data 11/2/2022, sicché alla data del deposito del ricorso (i.e. 9/7/2024) erano già trascorsi ben più di dodici mesi da allora, e che la separazione è stata pronunciata con sentenza del 16/4/2024, passata in giudicato. Appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, ormai separati da più di tre anni
(formalmente dall'11/2/2022 data dell'udienza presidenziale in sede di separazione) durante i quali non si sono più riconciliati, non può più essere ricostituita: essi, anzi, attualmente vivono separati e la parte resistente non si è nemmeno costituita in giudizio.
Tanto basta per accogliere la suddetta domanda.
2) Sulle spese processuali
La natura della presente causa, inerente all'adozione di una pronuncia sullo status delle persone, rispetto alla quale non può configurarsi alcuna soccombenza in senso tecnico, impone di pronunciare l'irripetibilità delle spese di lite sostenute da parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Brescia (BS) in data 22/4/2001 tra (C.F. ) e (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_3 CP_1 C.F._4
), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Brescia al n. 82, parte II, serie
[...]
A, anno 2001;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di provvedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio e alle ulteriori incombenze di legge;
3) Dichiara l'irripetibilità delle spese di lite sostenute da parte ricorrente;
Così deciso a Brescia all'esito della camera di consiglio del 13/02/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
Michele Posio Andrea Marchesi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Famiglia CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Michele Posio Presidente
Claudia Gheri Giudice
Andrea Marchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 8518/2024, avente come oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio”, promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. PAGANI ELENA ALBA, che lo rappresenta e difende come da mandato in calce al ricorso
RICORRENTE contro
(C.F. ), contumace CP_1 C.F._2
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Brescia il 22/04/2001, trascritto al n. 82 parte II serie A anno 2001 nel Registro Atti di
Matrimonio del Comune Brescia, tra l'istante e ordinando all'Ufficiale Parte_1 CP_1 dello Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 09/07/2024 parte ricorrente, sig. , ha dedotto di aver Parte_1
contratto matrimonio concordatario in data 22/04/2001 a Brescia (BS) con la resistente, sig.ra CP_1
, matrimonio trascritto nei registri dello Stato civile del medesimo Comune al n. 82, parte II,
[...]
serie A, anno 2001, e che dall'unione non sono nati figli.
Ha altresì dedotto che il Tribunale di Brescia ha pronunciato la separazione dei coniugi con sentenza n. 1580/2024 pubblicata il 16/4/2024, passata in giudicato (notificata a controparte in data 27/4/2024
e non impugnata), dopo la comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale del 10/11/2022.
Il ricorrente ha chiesto la pronuncia della sentenza sulla cessazione dello status coniugale.
All'udienza del 21/1/2025 nessuno è comparso per la resistente non costituitasi in giudizio.
Il ricorrente ha quindi chiesto che venisse dichiarata la contumacia della sig.ra e che la causa CP_1
fosse trattenuta in decisione con rinuncia espressa dei termini per il deposito degli atti conclusivi.
Il Giudice, dato atto, constatata la regolarità della notifica ha dichiarato la contumacia della convenuta non comparsa e ha rimesso la causa al Collegio per la decisione senza termini per il deposito degli atti conclusivi.
***
1) Sulla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Ai sensi degli artt. 2 e 3 n. 2) lettera b) della legge n. 898/1970, come modificata dalla legge n.
55/2015, la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciata qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita” perché
“è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi” purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno dodici mesi” dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione giudiziale.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio. Infatti, dalla copia degli atti della separazione prodotti, risulta che parte ricorrente è comparso davanti al Presidente del Tribunale in data 11/2/2022, sicché alla data del deposito del ricorso (i.e. 9/7/2024) erano già trascorsi ben più di dodici mesi da allora, e che la separazione è stata pronunciata con sentenza del 16/4/2024, passata in giudicato. Appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, ormai separati da più di tre anni
(formalmente dall'11/2/2022 data dell'udienza presidenziale in sede di separazione) durante i quali non si sono più riconciliati, non può più essere ricostituita: essi, anzi, attualmente vivono separati e la parte resistente non si è nemmeno costituita in giudizio.
Tanto basta per accogliere la suddetta domanda.
2) Sulle spese processuali
La natura della presente causa, inerente all'adozione di una pronuncia sullo status delle persone, rispetto alla quale non può configurarsi alcuna soccombenza in senso tecnico, impone di pronunciare l'irripetibilità delle spese di lite sostenute da parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Brescia (BS) in data 22/4/2001 tra (C.F. ) e (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_3 CP_1 C.F._4
), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Brescia al n. 82, parte II, serie
[...]
A, anno 2001;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di provvedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio e alle ulteriori incombenze di legge;
3) Dichiara l'irripetibilità delle spese di lite sostenute da parte ricorrente;
Così deciso a Brescia all'esito della camera di consiglio del 13/02/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
Michele Posio Andrea Marchesi