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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/04/2025, n. 3307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3307 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. 42233/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente rel. est.
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 27.11.2024 da
1) Parte_1
Nato a Milano il 26.05.1986 cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Massimo Corti presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato a Milano il 28.08.1974 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Maria Cristina Manfrini presso il quale ha eletto domicilio telematico con i seguenti figli: , nato l'[...], cittadino Italiano Parte_3 pagina 1 di 5
FATTO
Le parti, all'udienza del 7 marzo 2025, avanti il GOT dott.ssa Serpico, hanno dichiarato di voler definire la controversia insorta ad esito del ricorso depositato dalla signora in data Parte_1
27.11.2024, ex art. 337 bis e segg.ti ed alla successiva costituzione del sig. con memoria Parte_2 difensiva del 3.03.2025, con l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
1.- Il figlio resta affidato congiuntamente al padre ed alla madre, con collocamento anche ai fini della residenza anagrafica, presso la madre in Gorgonzola, Via Boccaccio, 1, (sub.701) nella casa familiare di proprietà del sig. Parte_2
2.- La casa familiare (in Gorgonzola via Boccaccio 1 subalterno 701), già resa idonea per l'abitazione, resta assegnata ex art. 337 sexies c.c. alla madre. Il sig. , entro il prossimo 31 luglio Pt_2 provvederà a propria cura e spese alla insonorizzazione dell'abitazione, all' installazione del contatore relativo ai consumi dell'acqua, alla divisione del contatore dell'elettricità ed al posizionamento della siepe di confine
3.- Il Sig. potrà vedere e tenere con sé il figlio a fine settimana alternati, dal venerdì Pt_2
dall'uscita di scuola al lunedì successivo, con accompagnamento a scuola. Durante la settimana il cui week end sia di pertinenza materna il padre potrà vedere il figlio il giovedì dall'uscita di scuola fino al mattino successivo, con accompagnamento a scuola.
Il periodo di vacanza natalizio verrà trascorso dal minore dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio alternativamente di anno in anno con dei genitori.
Le vacanze pasquali saranno trascorse da alternativamente di anno in anno con l'uno o Pt_3 con l'altro genitore. I ponti saranno accorpati al week end di pertinenza dell'uno o dell'altro genitore.
Durante le vacanze estive il padre trascorrerà con il figlio due settimane anche non continuative, previo accordo con la madre da prendersi entro il 31 maggio di ogni anno. Il tutto, salvo diverso e migliore accordo tra i genitori.
4.- Con decorrenza dal mese di marzo 2025 il padre corrisponderà alla madre, a titolo di contributo al mantenimento del figlio €. 400,00 mensili rivalutabili annualmente in base agli Pt_3 indici ISTAT entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese. L' assegno unico sarà percepito integralmente pagina 2 di 5 dalla madre. I costi relativi alla scuola materna frequentata da continueranno ad essere a Pt_3
carico integrale del padre.
5.- Ciascun genitore concorrerà al pagamento del 50% delle spese non coperte dall'assegno periodico che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema:- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario
Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature pagina 3 di 5 (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout; e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.) in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
6.- Le parti si rilasciano fin da ora il proprio consenso al rilascio ed al rinnovo dei documenti di espatrio per il minore
7.- Spese compensate.
***
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui integralmente trascritte;
2) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura.
pagina 4 di 5 Così deciso in Milano, il 09.04.2025
Il Presidente
Dott.ssa Anna Cattaneo
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