Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/05/2025, n. 4305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4305 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
Sezione QUINTA
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Rosmunda D'Alessandro ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281/SEXIES C.P.C.
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 32835/2022 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio degli avv. FERRANTI CIRO e CP_1 P.IVA_1
SILVANO FILOMENA ) VIA RIVIERA DI CHIAIA, 36 C.F._1
80121 NAPOLI, con elezione di domicilio in VIA RIVIERA DI CHIAIA, 36 80121
NAPOLI presso avv. FERRANTI CIRO;
ATTRICE - OPPONENTE
contro
:
, (società con sede ad Hong Controparte_2
kong) con il patrocinio dell'avv. IMMORDINO PIERANGELA, con elezione di domicilio in VIA DE' FUSARI, 6 40123 BOLOGNA, presso lo studio dell'avv.
IMMORDINO PIERANGELA;
CONVENUTA - OPPOSTA
pagina 1 di 7
per parte opponente
Il Giudice dà preliminarmente atto che all'udienza del 31 marzo 2025, fissata per la precisazione delle conclusioni ex art. 281/sexies c.p.c., nessuno è comparso per parte opponente;
nel contempo nel fascicolo telematico è emerso un deposito del 21.2.2025 di parte opponente così titolato: “NOTE SOSTITUTIVE CONCLUSIONALI EX ART. 127 TER CPC”; premesso che l'udienza del 31.3.2025 non era fissata con le modalità di cui all'art. 127/ter c.p.c. e che la predetta nota non è mai stata autorizzata, questa deve esser considerata irrituale;
e pertanto la si dichiara espunta dagli atti.
Ciò premesso, la mancata precisazione delle conclusioni da parte opponente non comporta necessariamente la sua rinuncia alle domande precedenti, e pertanto si presume che la parte voglia mantenere le richieste originarie. Vige però in tale contesto l'onere di reiterazione delle istanze istruttorie, che – se non accolte - devono esser riprodotte, diversamente si presumono abbandonate.
Ciò posto, si riportano le conclusioni riportate in 1^ memoria ex art. 183 c.p.c., VI° comma:
CONCLUSIONI “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, IN VIA PRELIMINARE
- disporre CTU FONICA sul doc. 1 allegato al presente atto, volta a confermare la riconducibilità dell'interlocutore del Dott. alla persona dell'Ing. Parte_1
autorizzando la scrivente al deposito di una chiavetta in Persona_1
Cancelleria contenente il file;
NEL MERITO - rigettare le istanze tutte ex adverso formulate in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi tutti di cui in narrativa che ivi si intendono ritrascritti e per l'effetto, condannare controparte ai compensi professionali, oltre rimb. 15%, IVA se dovuta e CPA come per legge, del presente sub-procedimento. In via istruttoria Con ogni più ampia riserva di produrre, dedurre e richiedere mezzi istruttori, si chiede emettersi l'ordine di esibizione alla BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI NAPOLI, con sede in Via Roberto Bracco 27/29, 80133 Napoli NA, di documentazione attestante la ricezione del mandato da parte della ad effettuare pagamento di CP_1
€ 14.500,00 in data 23 marzo 2022 in favore della . CP_2
pagina 2 di 7 Conseguentemente, all'esito dell'ordine di esibizione, si chiede che il Direttore pro- tempore dell'Istituto venga sentito sin d'ora a conferma della ricezione del mandato da parte della ad effettuare pagamento di € 14.500,00 il 23 marzo 2022 in CP_1 favore della . CP_2
Si chiede quindi ammettersi il seguente capitolo:
“Vero che tra marzo e aprile 2022, la aveva ricevuto dalla propria Cliente CP_3
mandato ad effettuare un bonifico di € 14.500,00 in data 23 Marzo 2022 in CP_1 favore della ?”. CP_2 Contr Si indica a teste il Direttore pro-tempore del presso il di Napoli CP_4 con sede in Via Roberto Bracco 27/29, 80133 Napoli NA.
per parte opposta
CONCLUSIONI
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, IN VIA PRELIMINARE
- rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto quanto infondata in fatto ed in diritto, per i motivi tutti di cui in narrativa, ivi comprese le circostanze che l'opposizione non è fondata su prova scritta, né certamente di pronta soluzione, né presenta fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto che la creditrice ha fatto valere;
NEL MERITO - rigettare le istanze tutte ex adverso formulate in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi tutti di cui in narrativa e per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 11289/22; -
il tutto con vittoria di anticipazioni e compensi professionali, oltre rimb. 15%, IVA se dovuta e CPA come per legge. In via istruttoria Con ogni più ampia riserva di produrre, dedurre e richiedere mezzi istruttori.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con azione monitoria la società , in persona del Controparte_5 legale rappresentante, c il pagamento Parte_1 CP_1 della somma di € 24.000,00. La pretesa creditoria trovava fonte nella fattura n. 01042022 emessa in data 6.4.2022, nei riguardi della società per “compenso professionale per aver fornito un'analisi CP_1 della gestione strategica”. La pretesa creditoria si fonda altresì sulla comunicazione di L.G.I. del 6.4.2022 con la quale quest'ultima afferma che avrebbe proceduto al pagina 3 di 7 pagamento delle fatture allegate, tra le quali era ricompresa la n. 01042022 (doc. 4).
Trattasi pertanto di un riconoscimento di debito.
La ricorrente lamentava che, nonostante il sollecito del pagamento in data 24 aprile 2022 col quale fissava per il pagamento l'ulteriore termine del 2 maggio 2022, la L.G.I. non aveva ottemperato alla propria obbligazione.
Il Tribunale di Milano emetteva decreto ingiuntivo n. 11289/2022 del 8/07/2022, col quale s'ingiungeva ad il pagamento della somma di € 24.000,00 oltre CP_1 spese del monitorio, a favore della società . CP_2
All'ingiunzione si opponeva la L.G.I. che contestava in fatto ed in diritto la pretesa avversaria;
in particolare eccepiva preliminarmente la nullità della notifica di tutti gli atti del decreto ingiuntivo sia perché non avvenuta a “mani proprie presso la sede operativa”, sia per carenza di valida procura ad litem, sia per carenza di ius postulandi nonché l'infondatezza del credito azionato per indeterminatezza dell'oggetto e insussistenza della domanda avversaria per carenza probatoria, oltre che per carenza di legittimazione dell'opponente.
Con comparsa di risposta si costituiva la ricorrente, che contestava la domanda avversaria in quanto infondata in fatto ed in diritto.
All'udienza del 28.2.2023, prima udienza di comparazione, parte opponente effettuava un'istanza di proposizione di su generica documentazione Parte_2 avversaria.
Previa concessione dei termini ex art. 183 c.p.c., VI° comma, le parti depositavano le autorizzate memorie.
La causa veniva istruita sulle produzioni documentali e rinviata all'udienza del 31 marzo 2025 per la precisazione delle conclusioni ex art. 281/sexies c.p.c..
A sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi. A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in data 14.9.2016 del Primo pagina 4 di 7 Presidente della Corte di Cassazione e delle considerazioni contenute nella Circolare del CSM (adottata il 5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017 Prot. P 12300/17 (secondo cui “la giurisdizione è, notoriamente, risorsa statuale limitata” e “il principio della durata ragionevole dei giudizi deve informare pure l'azione della cd. amministrazione della giurisdizione ... anche con riferimento alle tecniche di redazione dei provvedimenti”). L'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (Cass. SU 8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002; Cass. 19.8.2016 n. 17214).
In via preliminare, questo Giudicante ritiene non accoglibile l'eccezione di nullità dell'esecuzione. Il procedimento de quo si riferisce ad un'opposizione a decreto ingiuntivo svolta ai sensi dell'art. 645 c.p.c., mentre l'opposizione all'esecuzione viene normata dagli artt. 615 e ss. c.p.c. in tema di opposizione all'esecuzione, dinanzi al giudice dell'esecuzione.
Del pari, sempre in via preliminare, occorre rigettare l'eccezione sollevata da parte opponente in ordine alla nullità della notifica del decreto ingiuntivo. Tale notificazione è stata eseguita dal procuratore di parte ricorrente all'indirizzo pec – evincibile dal registro delle imprese - della società opponente che risulta perfezionata con attestazione di consegna ex L. 54/1994, così come provato da documentazione depositata nel fascicolo telematico. L'invio della notificazione all'indirizzo pec della società ingiunta corrisponde a notifica presso la sede legale dell'ingiunta, luogo destinato alle notifiche degli atti giudiziari.
In ordine all'eccezione di nullità della notifica del decreto ingiuntivo per carenza di valida procura ad litem, con conseguente carenza di ius postulandi. La procura del procedimento monitorio (allegata in atti) è valida, la stessa è stata infatti rettificata - con l'indicazione della corretta ragione sociale – prima dell'emissione del decreto ingiuntivo da parte del Tribunale, decreto ingiuntivo che è stato notificato con la corretta procura alle liti.
Eccezione di carenza di legittimazione passiva dell'opponente. Tale eccezione non può esser accolta atteso che la stessa è stata genericamente formulata se non nel limite delle questioni sollevate nel merito, di seguito trattate.
Nel merito. La fattispecie dedotta in giudizio con ricorso monitorio si fonda su un presunto riconoscimento di debito da parte opponente.
In diritto. Il riconoscimento di debito non è di per sé idoneo a costituire un rapporto obbligatorio avente per oggetto il pagamento della somma del debito riconosciuto;
esso costituisce solo, a favore del destinatario della ricognizione un mezzo pagina 5 di 7 di prova circa l'esistenza di un'obbligazione, la quale ha altrove la propria fonte. Si ha quindi una presunzione di un rapporto obbligatorio.
CP_ Nel caso di specie la convenuta formale ma attrice sostanziale, a sostegno della propria pretesa, richiama il documento (doc.4 parte 1) prodotto dall'opposta dal quale emerge la circostanza sopra citata. Pertanto, il destinatario della promessa di pagamento è dispensato dall'onere di provare la sussistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria, con l'effetto che, in base al negozio di riconoscimento, il creditore è legittimato a pretendere il pagamento dell'intera obbligazione, quale nascente dal riconoscimento, mentre è il debitore, il quale intenda resistere all'azione di adempimento, che deve provare o l'inesistenza o l'invalidità dello stesso rapporto fondamentale, ovvero la sua estinzione.
Parte opponente, attrice formale ma convenuta sostanziale, su cui grava l'onere probatorio dell'elemento modificativo o estintivo della pretesa avversaria in seno all'udienza del 28.2.2023 annuncia una querela di falso, che però all'udienza del 31 maggio 2023 veniva dichiarata inammissibile per mancanza della parte querelante o di un suo procuratore speciale incaricato ex art. 221 c.p.c., comma 2. La domanda di querela di falso veniva reiterata con deposito telematico del 6 giugno 2023, ma all'udienza del 15.11.2023 si dava atto dell'assenza del querelante;
analogamente, all'udienza del 23.2.2024 a proporre querela di falso era presente un procuratore privo di procura speciale, ragion per la quale la denuncia veniva dichiarata inammissibile. A fronte di tali reiterate dichiarazioni di inammissibilità per violazione dell'art.221 c.p.c., 2° comma, la causa veniva rinviata per la decisione senza che tale querela, più volte preannunciata, fosse proposta.
Inoltre, occorre dar atto che le prove testimoniali dedotte con memoria n. 1 ex art. 183 c.p.c., VI° comma, sono finalizzate a supportare le deduzioni relative alla querela di parte, che attesa la sua inammissibilità non possono trovare ingresso nel giudizio.
Ciò posto, parte opposta ex art. 2697 c.c., comma 1, ha assolto il proprio onere probatorio degli elementi costitutivi della propria pretesa, mentre parte opponente, ai sensi del 2° comma dell'art. 2697 c.c., su cui grava il contrario onere di prova degli elementi estintivi e/o modificativi della pretesa avversaria, non ha assolto il proprio onere.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 e del DM. 147/2022, tenuto conto del valore di causa e dell'attività in concreto svolta.
pagina 6 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano – Sezione 5^ Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione assorbita, disattesa o respinta:
rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 11289/2022, emesso dal Tribunale di Milano in data 8.7.2022, che per l'effetto viene confermato;
condanna
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle CP_1 spese processuali in favore di per l'importo di € 3.500,00 (di cui € 750,00 CP_2 per la fase di studio, € 7500,00 per la fase introduttiva, € 1.000,00 per la fase di trattazione ed € 1.000,00 per la fase decisoria), oltre diritti e spese del giudizio, Iva, CPA e spese generali.
Cosi' deciso in data 27 maggio 2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Milano.
il Giudice
Dott. Rosmunda D'Alessandro
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