Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 02/04/2025, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei agistrati:
Dr.ssa Gabriella Lupoli Presidente (rel./est.)
Dr.ssa Claudia De Santi Giudice
Dr.ssa Giulia Orefice Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al RGC 1336/2024, trattenuta in decisione ex art. 127 ter cpc in data 24.3.2025, avente ad oggetto: Divorzio
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Giulia Russo - giusta procura in atti -;
Ricorrente
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._2
Saverio Ciccarelli – giusta procura in atti -;
Resistente
Nonché
PM – sede
Intervenuto
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 17.9.2024 la ricorrente – premesso di aver contratto matrimonio concordatario con il resistente in data 9.5.1992; che dall'unione nasceva un solo figlio, (cl. 1992); di essere separati giusta sentenza dell'intestato Tribunale Persona_1
n. 20/2024 – RG n. 660/2021, pubbl. il 22.1.2024 - chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, per i motivi meglio indicati in ricorso.
Fissata l'udienza ex art. 473 bis n. 14 c.p.c. dinanzi al Giudice relatore - ritualmente comunicata al PM – in data 20.2.2025 le parti depositavano congiuntamente istanza di conversione del rito avendo nelle more raggiunto un accordo.
A seguito dell'udienza sostitutiva del 18.3.2025, previa trasformazione del rito, la Pag. 1 di 3
Motivi della decisione
Alla stregua delle risultanze in atti, ritiene il Collegio che la domanda di divorzio vada accolta, essendosi perfezionata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, come modificata dall' art. 1 L. 6 .5. 2015 n. 55; essendo invero decorsi i termini di legge dalla Sentenza dell'intestato Tribunale n. 20/2024 – RG n. 660/2021, pubbl. il 22.1.2024, e tenuto conto che, dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente (2021), è perdurata ininterrottamente la separazione.
I coniugi hanno poi concordato sulle condizioni del loro divorzio nei termini che di seguito pedissequamente si riportano:
“1) Sussistendo lo stato della loro autonomia economica, le parti non hanno da avanzare vicendevoli rivendicazioni di natura finanziaria rinunciando reciprocamente ad alimenti, mantenimento e assegno di divorzio. 2) la casa coniugale sita in Ricadi, fraz. Santa Domenica, alla Via S. Nicola s.n.c., in comproprietà tra i coniugi, sia assegnata provvisoriamente, e questo sino alla divisione della stessa, al sig. con i mobili, arredi e masserizie ivi presenti. Inoltre CP_1 il sig. ove decidesse di vendere l'immobile, a sua discrezione e senza preventivo CP_1 interpello della sig.ra , si impegna a suddividere per metà l'incasso della vendita Pt_1 con la sig.ra Parte_1
3) Le utenze domestiche della casa saranno a carico di chi lo occupa, con obbligo di volturarle a nome di chi occupa l'immobile;
4) tutti i beni di natura personale, mobili ed immobili, presenti nell'abitazione sono di proprietà del sig. CP_1
5) disporre l'annotazione nei registri dello stato civile del Comune di Tropea (Reg. atti anno 1992, parte II, serie A, n. 20)”.
Non apparendo in contrasto con norme imperative, il Tribunale ritiene di poter omologare, con la presente pronuncia, tali accordi.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giustificati motivi per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
A. Pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Tropea (VV) il
9.5.1992 tra e – smg – con le condizioni Parte_1 CP_1 concordate e riportate in parte motiva;
B. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, dopo il passaggio in giudicato, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Tropea (VV) (R.A.M. Anno 1992 Parte II Serie A Numero 20) per la trascrizione, le
Pag. 2 di 3 annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ord. Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74 e art. 152 septies disp.
Att. C.p.c.;
C. Spese compensate.
Così deciso nella CC da remoto del 28.3.2025
La Presidente
Dr.ssa Gabriella Lupoli
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