Art. 3.
La licenza di cui all' articolo 6, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162 , e' valida per tre anni.
La licenza di cui all' articolo 6, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162 , e' valida per tre anni.